Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Norme tecniche per gli impianti di telecomunicazione Conformemente all'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC) e all'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 giugno 20022 sugli impianti di telecomunicazione (OIT), l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha definito le norme tecniche (vedi allegato) per gli impianti di telecomunicazione il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 7 capoversi 1 lettera b, 3 o 4 lettere a, b, c, d, e o f OIT.

Si tratta di norme europee armonizzate che sono state emanate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) oppure dall'Istituto europeo di standardizzazione delle telecomunicazioni (ETSI).

Le liste dei titoli delle norme tecniche definite dall'UFCOM come pure i testi di queste norme possono essere ordinati presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (Switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; telefono: 052 254 54 54, fax: 052 254 54 74 o presso l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berna, telefono: 031 560 66 66, fax: 031 560 66 67.

I testi della comunicazione della Commissione e della direttiva possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, Rue de l'Avenir 44, Casella postale, 2502 Bienne, telefono: 032 327 58 44, fax: 032 327 55 58, e-mail: faa@bakom.admin.ch o sul suo sito Internet: www.ufcom.ch.

6 novembre 2012

Ufficio federale delle comunicazioni: Martin Dumermuth

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RS 784.10 RS 784.101.2

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2012-2649

Norme tecniche il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 7 OIT Norme tecniche che figurano nella comunicazione 2012/C321/023 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 1999/5/CE4 il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 7 conformemente alla seguente tabella di equivalenza: Esigenza fondamentale OIT

Esigenza fondamentale direttiva 1999/5/CE

art. 7 cpv. 1 lett. b art. 7 cpv. 3 art. 7 cpv. 4 lett. a art. 7 cpv. 4 lett. b art. 7 cpv. 4 lett. c art. 7 cpv. 4 lett. d art. 7 cpv. 4 lett. e art. 7 cpv. 4 lett. f

art. 3.1.b art. 3.2 art. 3.3.a art. 3.3.b art. 3.3.c art. 3.3.d art. 3.3.e art. 3.3.f

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GU n. C321/21 del 23.10.2012 Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, GU n. L91/10 del 7.4.1999.

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