Decreto federale che approva l'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli del 15 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20122, decreta: Art. 1 L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli è approvato.

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2 La durata dell'impiego è limitata a sei mesi. Se la situazione in loco lo esige, il Consiglio federale è autorizzato a prorogare la durata dell'impiego di sei mesi al massimo.

Art. 2 Se lo ritiene necessario, il Consiglio federale può interrompere o porre fine all'impiego. In tali casi informa le Commissioni della politica estera e le Commissioni della politica di sicurezza di entrambe le Camere secondo l'articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 8 marzo 2012

Consiglio nazionale, 15 marzo 2012

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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RS 510.10 FF 2012 955 RS 171.10

2012-0016

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Impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata svizzera a Tripoli. DF

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