A Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici», depositata il 6 settembre 20102; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20123, decreta: Art. 1 1 L'iniziativa popolare del 6 settembre 2010 «Per i trasporti pubblici» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 81a (nuovo) Trasporti pubblici La Confederazione e i Cantoni promuovono in tutte le regioni del Paese i trasporti pubblici su strada, per ferrovia e vie d'acqua, nonché il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia.

Art. 86 cpv. 3, 3ter (nuovo), 4 e 5 (nuovo) 3 Impiega per i trasporti la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti dei trasporti terrestri. Questa quota a destinazione vincolata è ripartita come segue:

1 2 3

a.

una metà per i compiti di cui all'articolo 81a; il promovimento avviene principalmente mediante il finanziamento dell'infrastruttura;

b.

l'altra metà per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: 1. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;

RS 101 FF 2010 5843 FF 2012 1283

2011-2713

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Iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici». DF

2.

3.

4.

5.

6.

7.

provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; provvedimenti volti a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati; contributi ai costi delle strade principali; contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; contributi ai Cantoni senza strade nazionali.

Il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali è impiegato per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale di cui al capoverso 3 lettera b.

3ter

Se questi mezzi non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento, differenziato secondo il tipo di carburante, sull'imposta di consumo.

4

Il prodotto netto del supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti dei trasporti terrestri è impiegato in parti uguali per i compiti e le spese di cui al capoverso 3 lettere a e b.

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II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. c 3. Disposizione transitoria dell'art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) 2

Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può: c.

utilizzare fondi provenienti dall'imposta sugli oli minerali di cui all'articolo 86 capoverso 3 lettera a;

Art. 197 n. 8 (nuovo)4 8. Disposizione transitoria dell'articolo 86 (Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico) L'assegnazione dei mezzi secondo l'articolo 86 capoverso 3 è attuata entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 81a da parte del Popolo e dei Cantoni.

4

Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione della Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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Art. 2 Se l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» non è ritirata, è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente al controprogetto diretto (Decreto federale del ...5 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria) secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.

1

2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

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