L Legge federale sui politecnici federali

Disegno

(Legge sui PF) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20121, decreta: I La legge del 4 ottobre 19912 sui PF è modificata come segue: Art. 16 1

2

1 2

Condizioni d'ammissione

È ammesso a un PF come studente del primo semestre del corso di bachelor: a.

il titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein;

b.

il titolare di un altro diploma riconosciuto dalla Direzione della scuola;

c.

il titolare di un diploma rilasciato da una scuola universitaria professionale svizzera; oppure

d.

chi ha superato un esame d'ammissione.

La Direzione della scuola disciplina le condizioni e la procedura d'ammissione per: a.

accedere a un semestre superiore del corso di bachelor;

b.

il corso di master;

c.

il dottorato;

d.

i programmi di perfezionamento accademico;

e.

gli uditori.

FF 2012 2727 RS 414.110

2011-2415

3003

Legge sui PF

Art. 16a (nuovo) Limitazioni all'ammissione per studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori Il Consiglio dei PF può, su domanda della Direzione della scuola e qualora motivi di capacità lo esigano, limitare l'ammissione a un semestre superiore del corso di bachelor o al corso di master di studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori.

1

2 Le limitazioni possono riferirsi a singoli indirizzi accademici o al numero totale dei posti di studio presso i PF.

3

Le decisioni del Consiglio dei PF sono pubblicate sul Foglio federale.

In caso di limitazioni all'ammissione, i candidati sono ammessi in base alla loro idoneità.

4

5

La Direzione della scuola stabilisce le condizioni e la procedura di ammissione.

Art. 35

Preventivo e rapporto di gestione

Il Consiglio dei PF allestisce, per il settore dei PF, il preventivo annuo e il rapporto di gestione.

1

Il rapporto di gestione contiene il rapporto sulla situazione e il rendiconto annuale del settore dei PF con:

2

a.

il bilancio;

b.

il conto economico;

c.

il conto flusso di capitale;

d.

il conto degli investimenti;

e.

lo stato del capitale proprio;

f.

l'allegato.

Il Consiglio dei PF sottopone il rapporto di gestione riveduto al Consiglio federale per approvazione.

3

Art. 35a

Presentazione dei conti

La presentazione dei conti del settore dei PF espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

1

La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.

2

Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate in allegato al bilancio.

3

La contabilità aziendale deve evidenziare le spese e i ricavi delle singole prestazioni di servizi.

4

5

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti.

3004

Legge sui PF

L'attuale articolo 35a diventa articolo 35abis II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3005

Legge sui PF

3006