D Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2013­2016

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19952 sulle scuole universitarie professionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20123, decreta: Art. 1 1

Per i sussidi d'esercizio č stanziato un limite di spesa di 1999 milioni di franchi.

2

L'importo č ripartito nel modo seguente:

2013:

457 milioni di franchi;

2014:

479 milioni di franchi;

2015:

525 milioni di franchi;

2016:

538 milioni di franchi.

Art. 2 Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 3 Per il periodo 2013­2016 č stanziato un credito d'impegno di 150 milioni di franchi per i sussidi agli investimenti.

Art. 4 Il presente decreto non sottostā a referendum.

1 2 3

RS 101 RS 414.71 FF 2012 2727

2011-2407

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Finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2013­2016. DF

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