Decreto federale concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale
Disegno
Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20121, decreta: I Il decreto federale del 4 ottobre 20062 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale č modificato come segue: Art. 1 cpv. 1 e 2 lett. d Č approvato un credito complessivo di 20 725 100 000 franchi (livello dei prezzi 2005, esclusi il rincaro e l'imposta sul valore aggiunto) per il completamento della rete di strade nazionali, per l'eliminazione di insufficienze di capacitā su questa rete, per i contributi federali a favore di misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle cittā e negli agglomerati e per le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.
1
2
Il credito č ripartito sui singoli compiti nella maniera seguente: Compito
d.
Contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche
Investimenti in milioni di franchi 1a tappa approvati
tappe ulteriori bloccati
Totale
725,1
0
725,1
II 1
Il presente decreto non sottostā a referendum.
Il Consiglio federale pone in vigore il presente decreto unitamente al decreto del ...3 sulla rete stradale.
2
1 2 3
FF 2012 543 FF 2007 7705 FF 2012 617
2011-2537
615
Credito complessivo per il fondo infrastrutturale. DF
616