O Legge federale sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20121, decreta: I La legge federale del 19 giugno 19872 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera è modificata come segue: Ingresso visti l'articolo 66 della Costituzione federale3 e la competenza della Confederazione in materia di relazioni con l'estero; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 19864, Art. 1 cpv. 2 Abrogato Art. 2 cpv. 1 lett. c e 2 1

Possono essere impiegati i seguenti mezzi: c.

abrogata

Le borse sono calcolate in modo da coprire, nel luogo di formazione, il costo della vita dei borsisti.

2

Art. 6 cpv. 2 Abrogato

1 2 3 4

FF 2012 2727 RS 416.2 RS 101 FF 1986 III 149

2011-2419

3011

Borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera. LF

Art. 7 cpv. 2 (nuovo) 2

Può delegare la competenza alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca.

Art. 8

Commissione federale delle borse per studenti stranieri

La Commissione federale delle borse per studenti stranieri consta di rappresentanti delle università svizzere, della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere, della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali e degli studenti. La Commissione può, secondo i casi, far capo ad altri specialisti.

1

Il Consiglio federale elegge i membri e il presidente della Commissione. Le università svizzere, la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere e la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali propongono i loro rappresentanti.

2

Art. 9

Finanziamento

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice il credito d'impegno pluriennale per i contributi di cui all'articolo 2 capoverso 1.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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