Decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero per il campionato svizzero di volo a vela di distanza del 1° marzo 2012

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.

Oggetto:

Per il campionato svizzero di volo a vela, lo spazio aereo intorno a Birrfeld è riclassificato temporaneamente in due zone regolamentate per alianti (LS-R per alianti). Inoltre, la LS-R 33 esistente è prolungata sul confine est fino al confine ovest della LS-R temporanea occidentale. Negli orari previsti, all'interno delle zone regolamentate è vietato il traffico aereo secondo le regole del volo strumentale.

Non vi è alcuna limitazione per il traffico aereo motorizzato secondo le regole del volo a vista. Nelle zone regolamentate per alianti valgono per definizione distanze dalle nubi ridotte, pari a 50 metri in verticale e 100 metri in orizzontale.

Basi giuridiche:

Secondo gli articoli 8a e 40 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. In virtù dell'articolo 13a dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11), l'UFAC può designare delle zone regolamentate e delle zone pericolose, per garantire la sicurezza aerea. Una zona regolamentata è uno spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili è subordinato a determinate condizioni.

In virtù dell'articolo 8a capoverso 2 LNA, i ricorsi contro le decisioni dell'UFAC in merito alla struttura dello spazio aereo non hanno effetto sospensivo.

Contenuto della decisione:

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1. Dal 18 maggio 2012 al 26 maggio 2012, dalle 11:00 alle 19:00 ora locale, gli spazi aerei indicati nell'estratto di carta topografica in allegato alla presente decisione sono riclassificati in zone regolamentate temporanee (LS-R per alianti) e la zona LS-R 33 è prolungata sul confine est, sempre come indicato nell'estratto di carta topografica. Valgono i seguenti limiti superiori delle LS-R per alianti:

2012-0738

LS-R ovest per alianti: 6000 ft/AMSL LS-R est per alianti: 5000 ft/AMSL LS-R 33, parte ampliata: 5000 ft/AMSL 2. Inoltre vengono fissati i seguenti vincoli: 2.1 All'interno delle zone regolamentate per alianti attive è vietato il traffico aereo secondo le regole del volo strumentale.

2.2 Non vi è alcuna limitazione per il traffico aereo motorizzato secondo le regole del volo a vista.

2.3 Le LS-R per alianti possono essere attivate esclusivamente nelle date e negli orari indicati al punto 1.

3. Le relative annotazioni nell'AIP vengono adeguate temporaneamente per mezzo di NOTAM conformemente al punto 1, e sono parte integrante della presente decisione.

4. La presente decisione è notificata alle Forze aeree, a Skyguide e a tutte le parti interpellate che hanno presentato un parere, ed è pubblicata nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

Destinatari:

La presente modifica temporanea dello spazio aereo della Svizzera interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.

Deposito pubblico:

La decisione viene notificata tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Inoltre può essere richiesta per scritto all'UFAC, Divisione Sicurezza delle Infrastrutture.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso entro 30 giorni dinanzi al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

Il termine di ricorso inizia il giorno successivo alla notifica in caso di notifica personale alle parti e il giorno successivo alla pubblicazione in caso di pubblicazione su un bollettino ufficiale.

Il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

1° marzo 2012

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Peter Müller

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Allegato estratto di carta topografica

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