Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale In virtù dell'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e dell'articolo 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101), la igba (comunità svizzera d'interessi per la formazione professionale dei dipendenti di bagni) ha presentato un disegno del regolamento concernente l'esame di professione di specialista stabilimenti balneari con attestato professionale federale.

In virtù dell'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e degli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101), l'Associazione svizzera delle scuole nautiche (ASSN), la Federazione svizzera di Judo & Juitsu (FSJ), Swiss Karate Federation (SKF), l'Associazione svizzera delle guide di montagna (ASGM) Swiss Sailing, Swiss Professional Tennis Association (SPTA) e Swiss Tennis hanno presentato un disegno del regolamento concernente l'esame di professione di professore/-ssa di disciplina sportiva nelle specializzazioni: professore di navigazione con barche a motore con attestato professionale federale/professoressa di navigazione con barche a motore con attestato professionale federale e professore di judo con attestato professionale federale/professoressa di judo con attestato professionale federale e professore di ju-jitsu con attestato professionale federale/professoressa di ju-jitsu con attestato professionale federale e professore di karatè con attestato professionale federale/professoressa di karatè con attestato professionale federale e monitore di arrampicata con attestato professionale federale/monitrice di arrampicata con attestato professionale federale e professore di vela con attestato professionale federale/professoressa di vela con attestato professionale federale e professore di tennis con attestato professionale federale/professoressa di tennis con attestato professionale federale.

In virtù dell'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e dell'articolo 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101), ImmoClima Svizzera, Associazione svizzera per le tecnologie di riscaldamento,
ventilazione e aria condizionata, SSIGA Società svizzera dell'industria del gas e delle acque e Gruppo di interesse SC legna (GI SC legna), hanno presentato un disegno del regolamento concernente l'esame di professione di specialista in sistemi termici con attestato professionale federale, risp. specializzazione olio e gas, specializzazione legna, specializzazione in pompe di calore.

In virtù dell'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e degli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101) la Camera di Commercio Svizzera per il supporto tecnico (TCC) ha presentato un disegno del regolamento concernente l'esame professionale superiore di direttore del servizio tecnico alla clientela diplomato/direttrice del servizio tecnico alla clientela diplomata.

8010

2012-2832

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, tiene tale disegno a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

20 novembre 2012

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

8011

Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 295.­ franchi, IVA del 2,5 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.­ franchi l'anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 145.­ franchi l'anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.­ franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

20 novembre 2012

8012

Cancelleria federale