G Decreto federale sui crediti per gli istituti di ricerca di importanza nazionale per gli anni 2013­2016

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20123, decreta: Art. 1 Per gli anni 2013­2016 è stanziato un limite di spesa di 296,4 milioni di franchi per sostenere gli istituti di ricerca di importanza nazionale secondo l'articolo 16 capoverso 3 lettere b e c LPRI.

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L'1 per cento al massimo dei crediti a preventivo annui può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio.

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Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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RS 101 RS 420.1 FF 2012 2727

2011-2410

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Crediti per gli istituti di ricerca di importanza nazionale per gli anni 2013­2016. DF

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