Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 11 ottobre 2013

Iniziativa popolare federale «Per un reddito di base incondizionato» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per un reddito di base incondizionato», presentata il 14 marzo 2012; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per un reddito di base incondizionato», presentata il 14 marzo 2012, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Gabriel Barta, rue du Lièvre 3, 1227 Les Acacias 2. Daniel Häni, Gerbergasse 30, 4001 Basel 3. Christian Müller, Einfangstrasse 16, 8203 Schaffhausen

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Iniziativa popolare federale

4.

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6.

7.

8.

Ursula Piffaretti, Bundesstrasse 1, 6300 Zug Ina Praetorius, Kirchenrain 10, 9630 Wattwil Franziska Schläpfer, Haslerstrasse 9, 8003 Zürich Oswald Sigg, Wasserwerkgasse 33, 3011 Bern Daniel Straub, Augustinergasse 6, 8001 Zürich

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per un reddito di base incondizionato» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Iniziativa popolare federale «Per un reddito di base incondizionato», Casella postale, 8021 Zurigo, e pubblicata nel Foglio federale dell'11 aprile 2012.

27 marzo 2012

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Per un reddito di base incondizionato» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 110a (nuovo) 1

Reddito di base incondizionato

La Confederazione provvede all'istituzione di un reddito di base incondizionato.

Il reddito di base deve consentire a tutta la popolazione di condurre un'esistenza dignitosa e di partecipare alla vita pubblica.

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4

La legge disciplina in particolare il finanziamento e l'importo del reddito di base.

RS 101

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Iniziativa popolare federale

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