Termine di referendum: 5 luglio 2012
Legge federale sul materiale bellico (LMB) Modifica del 16 marzo 2012 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 20111, decreta: I La legge federale del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Nell'articolo 7 capoverso 1 lettera a l'espressione «a chiunque» è sostituita con «ad altri».
1
Nell'articolo 34 capoverso 1 lettera a l'espressione «affida a un terzo» è sostituita con «fornisce ad altri».
2
3 Nell'articolo 34 capoverso 1 lettera a l'espressione «immagazina» è sostituita con «deposita».
Negli articoli 34 capoverso 1 lettera b e 35 capoverso 1 lettera b l'espressione «un terzo» è sostituita con «altri».
4
Nell'articolo 35 capoverso 1 lettera a l'espressione «ad alcuno» è sostituita con «ad altri».
5
Titolo prima dell'art. 7
Capitolo 2: Materiale bellico vietato Art. 8 cpv. 1 e 2 1
È vietato: a.
1 2
sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri, importare, esportare, far transitare, depositare mine antiuomo o disporne in altro modo;
FF 2011 5323 RS 514.51
2011-0907
3067
Materiale bellico. LF
b.
indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;
c.
favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.
È permesso conservare o trasferire un numero limitato di mine antiuomo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle mine antiuomo e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.
2
Art. 8a 1
Munizioni a grappolo
È vietato: a.
sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri, importare, esportare, far transitare, depositare munizioni a grappolo o disporne in altro modo;
b.
indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;
c.
favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.
Il capoverso 1 si applica anche ai piccoli ordigni esplosivi appositamente concepiti per essere disseminati o rilasciati da un dispenser fissato a un aeromobile.
2
È permesso conservare, acquistare o trasferire un numero limitato di munizioni a grappolo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle munizioni a grappolo, per la formazione a tali tecniche e per lo sviluppo di contromisure relative alle munizioni a grappolo. Il numero di queste munizioni non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.
3
Art. 8b
Divieto del finanziamento diretto
È vietato il finanziamento diretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell'acquisto di materiale bellico vietato.
1
Per finanziamento diretto ai sensi della presente legge s'intende la concessione diretta di crediti, mutui, donazioni o vantaggi finanziari comparabili ai fini del pagamento o dell'anticipazione di spese e oneri connessi con lo sviluppo, la fabbricazione o l'acquisto di materiale bellico vietato.
2
Art. 8c
Divieto del finanziamento indiretto
È vietato il finanziamento indiretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell'acquisto di materiale bellico vietato, se volto a eludere il divieto del finanziamento diretto.
1
2
Per finanziamento indiretto ai sensi della presente legge s'intende: a.
la partecipazione a società che sviluppano, fabbricano o acquistano materiale bellico vietato;
b.
l'acquisto di obbligazioni o altri prodotti d'investimento emessi da siffatte società.
3068
Materiale bellico. LF
Art. 33 cpv. 1, comminatoria penale, nonché 2 e 3 1
...
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
2
Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
3
Art. 34 cpv. 1, comminatoria penale, nonché 2, 3 e 5 1
...
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
2
Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
3
5
L'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale3 è applicabile.
Art. 35 cpv. 1, comminatoria penale, nonché 2 e 3 1
...
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
2
Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
3
Art. 35a
Inosservanza del divieto di munizioni a grappolo
Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo l'articolo 8a capoverso 3:
1
a.
sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri, importa, esporta, fa transitare, deposita munizioni a grappolo o ne dispone in altro modo;
b.
induce altri a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a; o
c.
favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a,
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
2
Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
3
3
RS 311.0
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Materiale bellico. LF
Art. 35b
Inosservanza del divieto di finanziamento
Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 o 8a capoverso 3, infrange il divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1
2
Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità di un'infrazione al divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c.
3
Art. 36 cpv. 1, comminatoria penale, e 4 1
...
è punito con la multa fino a 100 000 franchi.
4
L'azione penale si prescrive in cinque anni.
II Modifica del diritto vigente Il Codice di procedura penale4 è modificato come segue: Art. 269 cpv. 2 lett. d La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
2
d.
legge federale del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 3435b;
Art. 286 cpv. 2 lett. d L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
2
d.
4 5 6
legge federale del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 3435b;
RS 312.0 RS 514.51 RS 514.51
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Materiale bellico. LF
III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012
Consiglio nazionale, 16 marzo 2012
Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab
Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 27 marzo 20127 Termine di referendum: 5 luglio 2012
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