Termine di referendum: 5 luglio 2012

Legge federale sul materiale bellico (LMB) Modifica del 16 marzo 2012 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 20111, decreta: I La legge federale del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Nell'articolo 7 capoverso 1 lettera a l'espressione «a chiunque» è sostituita con «ad altri».

1

Nell'articolo 34 capoverso 1 lettera a l'espressione «affida a un terzo» è sostituita con «fornisce ad altri».

2

3 Nell'articolo 34 capoverso 1 lettera a l'espressione «immagazina» è sostituita con «deposita».

Negli articoli 34 capoverso 1 lettera b e 35 capoverso 1 lettera b l'espressione «un terzo» è sostituita con «altri».

4

Nell'articolo 35 capoverso 1 lettera a l'espressione «ad alcuno» è sostituita con «ad altri».

5

Titolo prima dell'art. 7

Capitolo 2: Materiale bellico vietato Art. 8 cpv. 1 e 2 1

È vietato: a.

1 2

sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri, importare, esportare, far transitare, depositare mine antiuomo o disporne in altro modo;

FF 2011 5323 RS 514.51

2011-0907

3067

Materiale bellico. LF

b.

indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;

c.

favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.

È permesso conservare o trasferire un numero limitato di mine antiuomo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle mine antiuomo e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.

2

Art. 8a 1

Munizioni a grappolo

È vietato: a.

sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri, importare, esportare, far transitare, depositare munizioni a grappolo o disporne in altro modo;

b.

indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;

c.

favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.

Il capoverso 1 si applica anche ai piccoli ordigni esplosivi appositamente concepiti per essere disseminati o rilasciati da un dispenser fissato a un aeromobile.

2

È permesso conservare, acquistare o trasferire un numero limitato di munizioni a grappolo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle munizioni a grappolo, per la formazione a tali tecniche e per lo sviluppo di contromisure relative alle munizioni a grappolo. Il numero di queste munizioni non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.

3

Art. 8b

Divieto del finanziamento diretto

È vietato il finanziamento diretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell'acquisto di materiale bellico vietato.

1

Per finanziamento diretto ai sensi della presente legge s'intende la concessione diretta di crediti, mutui, donazioni o vantaggi finanziari comparabili ai fini del pagamento o dell'anticipazione di spese e oneri connessi con lo sviluppo, la fabbricazione o l'acquisto di materiale bellico vietato.

2

Art. 8c

Divieto del finanziamento indiretto

È vietato il finanziamento indiretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell'acquisto di materiale bellico vietato, se volto a eludere il divieto del finanziamento diretto.

1

2

Per finanziamento indiretto ai sensi della presente legge s'intende: a.

la partecipazione a società che sviluppano, fabbricano o acquistano materiale bellico vietato;

b.

l'acquisto di obbligazioni o altri prodotti d'investimento emessi da siffatte società.

3068

Materiale bellico. LF

Art. 33 cpv. 1, comminatoria penale, nonché 2 e 3 1

...

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

3

Art. 34 cpv. 1, comminatoria penale, nonché 2, 3 e 5 1

...

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

2

Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

3

5

L'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale3 è applicabile.

Art. 35 cpv. 1, comminatoria penale, nonché 2 e 3 1

...

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

2

Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

3

Art. 35a

Inosservanza del divieto di munizioni a grappolo

Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo l'articolo 8a capoverso 3:

1

a.

sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri, importa, esporta, fa transitare, deposita munizioni a grappolo o ne dispone in altro modo;

b.

induce altri a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a; o

c.

favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a,

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

2

Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

3

3

RS 311.0

3069

Materiale bellico. LF

Art. 35b

Inosservanza del divieto di finanziamento

Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 o 8a capoverso 3, infrange il divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

1

2

Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità di un'infrazione al divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c.

3

Art. 36 cpv. 1, comminatoria penale, e 4 1

...

è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

4

L'azione penale si prescrive in cinque anni.

II Modifica del diritto vigente Il Codice di procedura penale4 è modificato come segue: Art. 269 cpv. 2 lett. d La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

d.

legge federale del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 34­35b;

Art. 286 cpv. 2 lett. d L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

d.

4 5 6

legge federale del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 34­35b;

RS 312.0 RS 514.51 RS 514.51

3070

Materiale bellico. LF

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 marzo 20127 Termine di referendum: 5 luglio 2012

7

FF 2012 3067

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Materiale bellico. LF

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