Codice penale svizzero Codice penale militare

Disegno

(Prolungamento dei termini di prescrizione dell'azione penale) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 20121, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale2 Art. 97 cpv. 1 1

L'azione penale si prescrive: a.

in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;

b.

in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;

c.

in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;

d.

in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.

2. Codice penale militare del 13 giugno 19273 Art. 55 cpv. 1 1

1 2 3

L'azione penale si prescrive: a.

in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;

b.

in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;

FF 2012 8119 RS 311.0 RS 321.0

2011-1643

8143

Codice penale. Codice penale militare

c.

in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;

d.

in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

8144