Codice penale svizzero Codice penale militare
Disegno
(Prolungamento dei termini di prescrizione dell'azione penale) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 20121, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice penale2 Art. 97 cpv. 1 1
L'azione penale si prescrive: a.
in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b.
in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c.
in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d.
in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.
2. Codice penale militare del 13 giugno 19273 Art. 55 cpv. 1 1
1 2 3
L'azione penale si prescrive: a.
in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b.
in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
FF 2012 8119 RS 311.0 RS 321.0
2011-1643
8143
Codice penale. Codice penale militare
c.
in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d.
in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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