Traduzione1

Costituzione del Cantone di Svitto del 24 novembre 2010

Noi, Svittesi, consci della responsabilità dinanzi a Dio, nonché nei confronti del prossimo e della natura, fieri delle nostre tradizioni e aperti al futuro, ci siamo dati la presente Costituzione:

I. Disposizioni generali §1

Cantone di Svitto

1

Il Cantone di Svitto è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.

2

Esso è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.

Il potere dello Stato risiede nel popolo ed è esercitato secondo il principio della divisione dei poteri.

3

§2

Ruolo centrale dell'essere umano

1

L'attività dello Stato è al servizio del bene comune.

2

Lo Stato rispetta la dignità, la personalità e la responsabilità personale del singolo.

Esso agisce in modo conforme ai bisogni della popolazione e provvede affinché le procedure siano svolte in modo semplice.

3

§3 1

Stato di diritto

Il diritto è fondamento dell'attività dello Stato.

L'attività dello Stato deve corrispondere a un interesse pubblico ed essere proporzionata.

2

3

1

Lo Stato e i privati agiscono secondo buona fede.

Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

2012-1414

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Costituzione del Cantone di Svitto

§4

Responsabilità individuale e collettiva

Ognuno è responsabile di se stesso e corresponsabile nei confronti della società e dello Stato.

1

Lo Stato sostiene quanto intrapreso da individui e organizzazioni per promuovere il bene comune, nonché la vita associativa e il volontariato.

2

§5

Sussidiarietà

Lo Stato assume i compiti d'interesse pubblico che non possano essere adeguatamente adempiuti da privati.

1

Il Cantone assume le attività che superano le capacità dei Distretti e dei Comuni o richiedono una regolamentazione uniforme.

2

§6

Partecipazione democratica

Lo Stato promuove l'impegno politico di singoli individui e dei partiti, nonché il dibattito democratico.

§7

Tolleranza e rispetto

I diversi gruppi di popolazione e di età, le comunità religiose, filosofiche e culturali, nonché le autorità e i privati coesistono nella tolleranza e nel rispetto reciproci.

§8 1

Innovazione e sostenibilità

Aperti al futuro, lo Stato e la società promuovono il rinnovamento costante.

Si impegnano in tutti settori a favore di soluzioni sostenibili ed evitano di prendere decisioni che possono gravare sulle generazioni future.

2

§9

Collaborazione e coesione

Il Cantone collabora con la Confederazione, gli altri Cantoni, i Distretti, i Comuni e i privati.

1

2

Il Cantone, i Distretti e i Comuni badano alla coesione di tutte le parti del Cantone.

II. Diritti fondamentali § 10 Il Cantone garantisce i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale vincolante per la Svizzera.

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Costituzione del Cantone di Svitto

III. Orientamento dell'attività dello Stato A. Principi § 11 1

Pianificazione e gestione

Lo Stato verifica, pianifica e gestisce costantemente la sua attività.

Al riguardo tiene conto delle linee guida definite qui appresso per ogni attività statale. Tali linee guida non conferiscono alcun diritto a prestazioni statali.

2

§ 12 1

Scorporo e delega di attività dello Stato

Lo Stato può in via legislativa scorporare attività o delegarle a privati.

I settori scorporati e i privati incaricati di svolgere un'attività statale sottostanno alla vigilanza e alla tutela giurisdizionale dell'ente che ha scorporato o delegato l'attività dello Stato.

2

B. Attività dello Stato in dettaglio § 13

Sicurezza e ordine

1

Lo Stato garantisce la sicurezza della popolazione e l'ordine pubblico.

2

Esso promuove la soluzione pacifica dei conflitti.

§ 14

Convivenza

1

Lo Stato promuove la convivenza dei diversi gruppi di popolazione e di età.

2

Esso sostiene i nuovi abitanti nei loro sforzi di integrazione.

§ 15

Famiglia

1

Lo Stato promuove la famiglia quale comunità di adulti e bambini.

2

Esso crea buone condizioni per la cura dei figli all'interno e fuori della famiglia.

§ 16

Formazione

Lo Stato provvede a un'offerta variata e di elevata qualità che permetta a ogni persona di seguire un'istruzione scolastica e una formazione professionale e di sviluppare le proprie capacità.

§ 17

Cultura

Lo Stato tutela e promuove la cultura nella sua varietà.

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Costituzione del Cantone di Svitto

§ 18

Economia e lavoro

Lo Stato crea condizioni quadro favorevoli per l'economia che permettano alle imprese e ai lavoratori di affermarsi nella concorrenza.

1

2

Promuove la compatibilità tra esercizio di un'attività lucrativa e famiglia.

§ 19

Sicurezza sociale

A complemento della responsabilità individuale e dell'iniziativa privata, lo Stato provvede alla sicurezza sociale della popolazione.

1

Esso si adopera a favore dell'integrazione sociale ed economica delle persone che necessitano di aiuti particolari.

2

§ 20

Alloggio

Lo Stato crea condizioni quadro favorevoli affinché vi siano alloggi sufficienti.

§ 21

Sanità

Lo Stato provvede affinché il sistema sanitario sia sufficiente ed economicamente sopportabile per tutti.

1

Esso prende misure affinché vi siano svariati servizi di prevenzione nel settore della salute.

2

§ 22

Ambiente

1

Lo Stato protegge l'ambiente dagli effetti nocivi e indesiderati.

2

Esso si adopera per un'utilizzazione parsimoniosa delle basi vitali naturali.

3

Si prende cura delle terre coltive e dei paesaggi di pregio.

§ 23

Acqua ed energia

Lo Stato provvede a un approvvigionamento idrico ed energetico sicuro, economico e rispettoso dell'ambiente.

1

2

Esso si impegna a favore di un'utilizzazione efficiente di tali risorse.

§ 24

Trasporti

Lo Stato provvede a dotare il suo territorio di infrastrutture per i trasporti pubblici e privati conformi ai bisogni.

1

2

Esso tiene conto degli utenti della circolazione più deboli.

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Costituzione del Cantone di Svitto

IV. Diritti popolari A. Condizioni § 25

Cittadinanza

La legge disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.

§ 26

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i cittadini d'ambo i sessi domiciliati nel Cantone che hanno compiuto 18 anni e hanno diritto di voto in materia federale.

1

Chi ha diritto di voto può partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali, distrettuali e comunali, nonché firmare domande di referendum e iniziative.

2

3 Hanno diritto di voto in materia cantonale gli Svizzeri all'estero d'ambo i sessi che hanno diritto di voto in materia federale.

B. Elezioni popolari § 27 Gli aventi diritto di voto eleggono: a.

i membri del Gran Consiglio;

b.

i membri del Consiglio di Stato;

c.

i deputati svittesi al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati;

d.

i membri dei Parlamenti distrettuali e dei Parlamenti comunali;

e.

i membri dei Consigli distrettuali e dei Municipi;

f.

i membri dei Tribunali distrettuali;

g.

i membri di altre autorità sottostanti a elezione popolare.

C. Iniziativa in materia cantonale § 28

Oggetto

Con un'iniziativa, 2000 aventi diritto di voto possono chiedere in ogni tempo: a.

la revisione totale o parziale della Costituzione cantonale;

b.

l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge;

c.

l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di una convenzione intercantonale o internazionale con rango costituzionale o di legge o la denuncia di una tale convenzione.

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Costituzione del Cantone di Svitto

§ 29 1

Forma

L'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.

2 L'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica.

Se da una proposta generica non è possibile evincere la forma giuridica in cui va concretata, decide il Gran Consiglio.

3

§ 30

Riuscita e validità

1

Il Consiglio di Stato accerta la riuscita formale dell'iniziativa.

2

Il Gran Consiglio esamina la validità dell'iniziativa.

3

Un'iniziativa è valida se: a.

rispetta il principio dell'unità della forma e della materia;

b.

non è contraria al diritto superiore;

c.

non è manifestamente inattuabile.

§ 31 1

Trattazione

Il Gran Consiglio decide circa l'accettazione o la reiezione di un'iniziativa.

Se il Gran Consiglio approva un'iniziativa, il progetto elaborato o il progetto che ha elaborato in conformità di un'iniziativa generica sottostà a referendum obbligatorio o facoltativo.

2

3

Se il Gran Consiglio respinge l'iniziativa, questa è sottoposta al voto del Popolo.

§ 32

Controprogetto

Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto all'iniziativa elaborata o al progetto che ha elaborato in conformità di un'iniziativa generica.

1

2

Gli aventi diritto di voto si pronunciano simultaneamente sui due progetti.

Gli aventi diritto di voto possono accettare ambedue i testi e indicare a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati.

3

§ 33

Termini

Il Gran Consiglio decide entro 18 mesi circa l'accettazione o la reiezione dell'iniziativa.

1

2

La legge prevede ulteriori termini.

7036

Costituzione del Cantone di Svitto

D. Referendum in materia cantonale § 34 1

Referendum obbligatorio

Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo: a.

le revisioni totali e parziali della Costituzione cantonale;

b.

gli accordi internazionali e intercantonali che hanno rango costituzionale;

c.

le iniziative respinte dal Gran Consiglio;

d.

le iniziative e i progetti cui è contrapposto un controprogetto;

e.

le modifiche del territorio cantonale, eccettuate le rettifiche di confine.

Se nel voto finale il Gran Consiglio approva un progetto con meno dei due terzi dei membri partecipanti alla votazione, sono inoltre sottoposti al voto del Popolo:

2

a.

l'emanazione, la modifica e l'abrogazione di leggi;

b.

gli accordi internazionali e intercantonali che hanno rango di legge;

c.

i decreti vertenti su nuove spese uniche superiori a 5 milioni di franchi e nuove spese annualmente ricorrenti superiori a 500 000 franchi.

§ 35

Referendum facoltativo

Su domanda di 1000 aventi diritto di voto sono sottoposti al voto del Popolo i seguenti atti non sottostanti a referendum obbligatorio: 1

2

a.

le leggi, nonché gli accordi internazionali e intercantonali;

b.

i decreti del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche superiori a 5 milioni di franchi e nuove spese annualmente ricorrenti superiori a 500 000 franchi.

La domanda va depositata entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto.

E. Diritti popolari in materia comunale § 36

Esercizio

I diritti politici nei Distretti e nei Comuni si esercitano nel luogo di domicilio.

§ 37

Diritto d'iniziativa

Gli aventi diritto di voto possono, individualmente o insieme, presentare un'iniziativa al Consiglio distrettuale o al Municipio.

1

L'iniziativa deve concernere l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un atto normativo o di un atto amministrativo di competenza dell'Assemblea distrettuale o comunale.

2

7037

Costituzione del Cantone di Svitto

L'iniziativa deve essere presentata per scritto e rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.

3

§ 38

Diritti popolari nei Distretti e nei Comuni dotati di un Parlamento

La legge disciplina l'esercizio del diritto d'iniziativa e di referendum nei Distretti e nei Comuni dotati di un Parlamento.

F. Diritti popolari nei consorzi § 39 I consorzi si organizzano democraticamente e prevedono un diritto d'iniziativa e di referendum.

1

2

La decisione di aderire a un consorzio spetta agli aventi diritto di voto.

G. Consultazioni § 40 Ognuno ha il diritto di esprimere il proprio parere nell'ambito di una procedura di consultazione su un progetto di Costituzione o di legge cantonale.

1

2

I Distretti, i Comuni, i partiti e le cerchie interessate sono invitati a pronunciarsi.

V. Autorità A. Principi § 41

Eleggibilità

È eleggibile a membro di un'autorità cantonale o comunale, nonché al Consiglio degli Stati, chi ha diritto di voto in materia cantonale.

1

2

La legge può disciplinare eccezioni e altre condizioni di eleggibilità.

§ 42

Incompatibilità e astensione

I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali non possono appartenere a un'altra di queste autorità.

1

2

La legge disciplina altre incompatibilità e l'astensione.

§ 43

Durata del mandato

I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, dei tribunali cantonali e del Consiglio degli Stati sono eletti per un quadriennio.

1

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Costituzione del Cantone di Svitto

L'elezione del Gran Consiglio e l'elezione del Consiglio di Stato avvengono simultaneamente.

2

§ 44

Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è il tedesco.

§ 45

Pubblicità e informazione

I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge stabilisce le eccezioni.

1

Le autorità informano il pubblico sulla loro attività per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

2

Il Cantone, i Distretti e i Comuni garantiscono un accesso semplice alla loro amministrazione e si attengono al principio della trasparenza.

3

§ 46

Responsabilità dello Stato

Il Cantone, i Distretti e i Comuni, nonché gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono dei danni che i loro organi o i loro impiegati causano illecitamente nell'esercizio della loro attività ufficiale.

1

La legge disciplina la responsabilità dei privati incaricati di compiti statali e stabilisce le condizioni della responsabilità per fatto lecito.

2

B. Gran Consiglio § 47

Statuto e composizione

Il Gran Consiglio è l'autorità legislativa e la suprema autorità di vigilanza del Cantone.

1

2

Esso si compone di 100 membri.

§ 48 1

Elezione

Il Gran Consiglio è eletto nei Comuni a scrutinio segreto.

Ogni Comune forma un circondario elettorale. I seggi sono ripartiti fra i Comuni proporzionalmente alla loro popolazione residente, ma ogni Comune ha diritto almeno a un seggio.

2

Il Gran Consiglio è eletto all'interno del circondario elettorale secondo il sistema proporzionale.

3

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Costituzione del Cantone di Svitto

§ 49 1

Attività legislativa

Fatti salvi i diritti del Popolo, il Gran Consiglio delibera su: a.

le revisioni totali e parziali della Costituzione cantonale;

b.

l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi;

c.

l'approvazione o la denuncia di accordi internazionali e intercantonali che hanno rango costituzionale o di legge.

Il Gran Consiglio emana ordinanze per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

2

§ 50

Leggi

Sono emanate in forma di legge tutte le norme giuridiche importanti, in particolare quelle concernenti: a.

i diritti e i doveri delle persone fisiche e giuridiche; o

b.

le linee fondamentali dell'organizzazione del Cantone, dei Distretti o dei Comuni.

§ 51 1

Delega

La legge può delegare l'emanazione di norme giuridiche meno importanti.

L'oggetto, lo scopo e la portata della facoltà conferita devono essere stabiliti dalla legge.

2

§ 52

Pianificazione

Il Gran Consiglio partecipa alla pianificazione dell'attività e alla pianificazione finanziaria, nonché all'allestimento del programma legislativo.

§ 53

Finanze

Il Gran Consiglio delibera sul bilancio di previsione e l'aliquota fiscale e approva i conti.

1

2

Esso decide in materia di nuove spese, fatti salvi i diritti del Popolo.

Il Gran Consiglio decide in via definitiva in merito a nuove spese uniche sino a 5 milioni di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti sino a 500 000 franchi.

3

§ 54 1

Elezioni

Il Gran Consiglio elegge: a.

il presidente, il vicepresidente e gli scrutatori per la durata di un anno;

b.

fra i membri del Consiglio di Stato, il landamano e il suo vice per un biennio;

7040

Costituzione del Cantone di Svitto

2

c.

il presidente e gli altri membri dei Tribunali cantonali la cui elezione gli competa;

d.

il procuratore generale;

e.

il cancelliere dello Stato.

Esso procede alle altre elezioni che gli sono delegate dall'ordinamento giuridico.

§ 55

Vigilanza e altri affari

Il Gran Consiglio esercita l'alta vigilanza sul Governo, sull'amministrazione e sul funzionamento dei tribunali cantonali.

1

2

Il Gran Consiglio: a.

decide circa il lancio del referendum cantonale o il deposito di un'iniziativa del Cantone in materia federale;

b.

esercita il diritto di grazia;

c.

decide i conflitti di competenza tra le autorità supreme;

d.

adempie altri compiti che gli sono delegati dall'ordinamento giuridico.

C. Consiglio di Stato e amministrazione § 56

Statuto ed elezione

1

Il Consiglio di Stato è la suprema autorità direttoriale ed esecutiva del Cantone.

2

Esso si compone di sette membri.

3

È eletto secondo il sistema maggioritario.

§ 57

Collegialità

Il Consiglio di Stato prende e difende le sue decisioni quale autorità collegiale.

§ 58

Attività governativa

Il Consiglio di Stato: a.

stabilisce gli obiettivi importanti e i mezzi dell'attività statale;

b.

allestisce una pianificazione dell'attività e una pianificazione finanziaria, nonché un programma legislativo;

c.

coordina le attività statali;

d.

prepara di regola gli affari del Gran Consiglio;

e.

dirige e controlla l'amministrazione cantonale;

f.

rappresenta il Cantone in Svizzera e all'esterno;

g.

adempie gli altri compiti che gli sono delegati.

7041

Costituzione del Cantone di Svitto

§ 59

Ordinanze e accordi

Il Consiglio di Stato emana ordinanze per quanto la legge gliene conferisca la facoltà.

1

Esso conclude e denuncia accordi internazionali e intercantonali per quanto non ne sia competente il Gran Consiglio.

2

3

Emana le ordinanze d'esecuzione.

§ 60

Giurisdizione

Il Consiglio di Stato decide secondo quanto disposto dalla legge sui ricorsi elettorali e sulle controversie di diritto amministrativo.

§ 61

Vigilanza

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Distretti e i Comuni, nonché sugli enti di diritto pubblico.

§ 62

Diritto di necessità

Il Governo può, senza base legale, emanare ordinanze o prendere provvedimenti per far fronte a gravi turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblici, già esistenti o imminenti, come pure a situazioni d'emergenza sociale.

1

Le ordinanze contingibili urgenti devono essere senza indugio sottoposte per approvazione al Gran Consiglio. Decadono un anno dopo essere entrate in vigore se non sono integrate nel diritto ordinario.

2

§ 63 1

2

Amministrazione cantonale

L'Amministrazione cantonale: a.

applica il diritto;

b.

prepara gli affari del Consiglio di Stato;

c.

adempie altri compiti che il Consiglio di Stato le ha assegnato.

Essa lavora secondo i principi riconosciuti della buona gestione amministrativa.

D. Amministrazione della giustizia § 64

Principi

1

I tribunali amministrano la giustizia in modo indipendente, imparziale e affidabile.

2

Provvedono a procedure celeri ed economiche.

3

I tribunali perseguono una soluzione consensuale dei conflitti.

7042

Costituzione del Cantone di Svitto

§ 65

Giurisdizione in materia civile e penale

Il Tribunale cantonale è la suprema autorità giudiziaria del Cantone in materia civile e penale.

1

2

La giurisdizione di primo grado è esercitata dai Tribunali distrettuali.

§ 66

Giurisdizione amministrativa

Il Tribunale amministrativo è la suprema autorità giudiziaria del Cantone in materia amministrativa.

1

Per le decisioni prese in un procedimento amministrativo, la legge garantisce almeno un controllo da parte di un'autorità di ricorso indipendente.

2

§ 67

Vigilanza sulla giustizia

Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo esercitano la vigilanza sulle autorità giudiziarie loro subordinate.

1

La vigilanza si limita alla gestione delle pratiche e all'amministrazione della giustizia.

2

§ 68

Eccezioni

In casi particolari la legge può prevedere altre autorità giudiziarie o altre competenze.

VI. Enti pubblici A. Distretti e Comuni § 69 1

In generale

Il Cantone si suddivide in Distretti e Comuni.

I Distretti e i Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico e godono di autonomia nei limiti fissati dal diritto di rango superiore.

2

3

La legge ne definisce il territorio e la denominazione.

§ 70

Distretti

1

I Distretti comprendono il territorio di uno o più Comuni.

2

Essi svolgono le attività statali assegnate loro dal diritto cantonale.

I Distretti possono essere suddivisi o raggruppati per formare circondari per i tribunali di primo grado.

3

7043

Costituzione del Cantone di Svitto

§ 71

Comuni

1

I Comuni svolgono le attività statali assegnate loro dal diritto cantonale.

2

Essi sono competenti per tutte le questioni locali che non sono affidate ad altri enti.

§ 72

Organizzazione

1

I Distretti e i Comuni sono organizzati democraticamente.

2

Essi possono istituire parlamenti.

§ 73

Collaborazione

Nell'esercizio dell'attività dello Stato i distretti e i Comuni collaborano tra di loro, con il Cantone e i Comuni dei Cantoni vicini.

1

Per svolgere determinate attività possono raggrupparsi in consorzi, gestire un'istituzione comune o convenire che un Distretto o un Comune svolga determinate attività per tutti gli interessati.

2

La legge può obbligare i Distretti e i Comuni a collaborare se interessi pubblici importanti lo esigono e se solo in tal modo un'attività può essere adeguatamente adempita.

3

§ 74 Modifiche dell'effettivo e del territorio Le modifiche dell'effettivo e del territorio dei Distretti e dei Comuni avvengono in via legislativa.

1

Ogni Comune può chiedere una modifica legislativa per modificare il proprio effettivo o il proprio territorio.

2

3

La modifica legislativa è attuata soltanto se approvata da ogni Comune interessato.

B. Corporazioni § 75 1

Le corporazioni sono enti autonomi di diritto pubblico cantonale.

Il loro effettivo e il loro diritto di amministrarsi da sé sono garantiti nei limiti dell'ordinamento giuridico.

2

Esse provvedono a salvaguardare il valore dei loro beni che amministrano e utilizzano autonomamente.

3

7044

Costituzione del Cantone di Svitto

VII. Finanze § 76

Risorse finanziare

Il Cantone, i Distretti e i Comuni si procurano le loro risorse in particolare mediante: a.

la riscossione di imposte e altri tributi;

b.

i redditi del loro patrimonio;

c.

le prestazioni della Confederazione e di terzi;

d.

l'emissione e l'assunzione di prestiti.

§ 77

Principi della riscossione delle imposte

I Cantoni, i Distretti e i Comuni riscuotono le imposte necessarie all'esercizio della loro attività.

1

Nella strutturazione delle imposte rispettano i principi della legalità, della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, nonché la capacità economica.

2

Le imposte sono calcolate in modo da salvaguardare la volontà produttiva e la competitività dei contribuenti e da incentivare la previdenza individuale.

3

§ 78

Gestione finanziaria

Le finanze del Cantone, dei Distretti e dei Comuni devono essere gestite conformemente alla legge, in modo parsimonioso, economico e, sul lungo periodo, equilibrato.

1

2 Il bilancio di previsione e i conti sono retti dai principi della trasparenza, della comparabilità e della pubblicità.

§ 79

Pianificazione finanziaria e pianificazione delle attività

Il Cantone, i Distretti e i Comuni allestiscono una pianificazione finanziaria e la coordinano con la pianificazione delle attività.

1

Le spese sono controllate costantemente al fine di verificarne la necessità, l'utilità e la sopportabilità.

2

§ 80

Controllo delle finanze

La gestione delle finanze è controllata da organi indipendenti.

§ 81 1

Perequazione finanziaria

Il Cantone assicura la perequazione finanziaria.

Esso mira in tal modo a creare condizioni equilibrate nel carico fiscale e nelle prestazioni dei Distretti e dei Comuni.

2

7045

Costituzione del Cantone di Svitto

VIII. Stato e Chiese § 82

Chiese e conventi

Lo Stato rispetta il diritto all'autodeterminazione della Chiesa cattolica romana e della Chiesa evangelica riformata, nonché delle altre comunità religiose.

1

Le comunità religiose sottostanno al diritto privato sempre che non abbiano uno statuto di ente di diritto ecclesiastico.

2

3

Lo statuto e l'effettivo dei conventi e degli ordini religiosi esistenti sono garantiti.

§ 83

Enti di diritto ecclesiastico

Le Chiese cantonali e le Parrocchie appartenenti alla Chiesa cattolica romana e alla Chiesa evangelica riformata hanno lo statuto di enti autonomi di diritto pubblico.

1

2 I membri con diritto di voto della corrispondente Chiesa cantonale emanano uno statuto organizzativo. Gli statuti sono approvati dal Gran Consiglio se non contraddicono al diritto federale e cantonale.

3

Le Chiese cantonali sottostanno all'alta vigilanza del Cantone.

§ 84

Appartenenza

Ogni persona domiciliata nel Cantone appartiene all'ente di diritto ecclesiastico della sua confessione, qualora ne adempia le condizioni statutarie.

1

L'uscita da una Chiesa cantonale può avvenire in ogni tempo mediante dichiarazione scritta alla Parrocchia competente.

2

§ 85

Compiti e doveri

Gli enti di diritto ecclesiastico sostengono le chiese nell'adempimento dei loro compiti. Essi possono assumere altri compiti nei limiti fissati dai loro ordinamenti giuridici.

1

2

Essi si organizzano secondo principi democratici e disciplinano il diritto di voto.

Amministrano il loro patrimonio e i loro introiti secondo i principi statali di una sana gestione finanziaria.

3

§ 86

Chiese cantonali

Per svolgere le loro attività, le Chiese cantonali possono riscuotere congrui contributi dalle loro Parrocchie.

1

2

Esse provvedono ad assicurare una perequazione finanziaria fra le Parrocchie.

§ 87

Parrocchie

Nelle Parrocchie quanto meno la designazione degli organi, l'emanazione di importanti disposti normativi, la deliberazione del bilancio di previsione annuale e

1

7046

Costituzione del Cantone di Svitto

dell'aliquota fiscale e l'approvazione dei conti devono essere riservate agli aventi diritto di voto.

Per l'adempimento delle attività ecclesiali le Parrocchie possono riscuotere imposte.

2

L'assoggettamento e la riscossione delle imposte sono retti dalla legislazione fiscale cantonale.

3

§ 88

Tutela giurisdizionale

Le Chiese cantonali provvedono affinché i loro membri e le parrocchie dispongano di una tutela giurisdizionale sufficiente.

1

2 Le decisioni di ultima istanza delle autorità delle Chiese cantonali possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità del diritto cantonale.

3

Il Tribunale amministrativo ne controlla la legittimità.

IX. Revisione della Costituzione cantonale § 89 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

1

Mediante una revisione parziale possono essere modificate singole o più disposizioni costituzionali materialmente connesse.

2

X. Disposizioni finali § 90

Ultrattività parziale e adeguamento del diritto anteriore

Gli atti normativi emanati e le decisioni prese secondo la vecchia Costituzione rimangono in vigore. Per una loro eventuale modifica si applica la presente Costituzione.

1

Se in virtù della presente Costituzione devono essere emanate nuove disposizioni di legge o modificate disposizioni esistenti, tali adeguamenti devono essere intrapresi senza indugio.

2

Le disposizioni della vecchia Costituzione sui Distretti e i Comuni, per quanto non siano contrarie alla presente Costituzione, rimangono applicabili sino all'emanazione di nuove disposizioni legali.

3

§ 91

Diritti politici

Se prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione il Gran Consiglio emana decreti sottostanti a referendum, quest'ultimo sottostà alla vecchia Costituzione.

7047

Costituzione del Cantone di Svitto

§ 92 1

Entrata in vigore

Il Gran Consiglio determina l'entrata in vigore.

La presente Costituzione è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo la sua entrata in vigore, integrata nella Raccolta cantonale delle leggi.

2

Con l'entrata in vigore della presente Costituzione, la Costituzione del Cantone di Svitto del 23 ottobre 1898 è abrogata.

3

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