Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Cherry Pot 20 versione 2.9 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 25 giugno 2012: 1.

In accoglimento della richiesta del 24 aprile 2012, l'apparecchio automatico da gioco Cherry Pot 20 versione 2.9 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco Cherry Pot 20 versione 2.9 sono autorizzati, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 9250 franchi, sono imputate a Matthias Schaufelberger. L'importo deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è passata in giudicato. Una fattura corrispondente sarà inviata.

5.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

6.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

7.

Notifica: Matthias Schaufelberger, Riedwiesstrasse 15, 8962 Bergdietikon

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica della presente presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. Dal 1° luglio 2012, Casella postale, 9023 San Gallo.

10 luglio 2012

2012-1590

Commissione federale delle case da gioco

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