Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone Decisione n. 2/2011 del 30 settembre 2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'articolo 14 dell'Accordo che modifica l'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) Adottata il 30 settembre 2011 Applicata a titolo provvisorio dal 1° novembre 2011

Testo originale Il Comitato misto, visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («l'accordo»)1, in particolare gli articoli 14 e 18, visto il protocollo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea, in particolare l'articolo 4 paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

(2) L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/20042 del Comitato misto UE-Svizzera e dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea (UE) che sono stati adottati dal 2004, in particolare della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

(3) L'allegato III dovrebbe essere adattato per tener conto dell'adesione all'UE della Repubblica di Bulgaria e della Romania in data 1° gennaio 2007.

(4) Pertanto, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno consolidare l'allegato III dell'accordo e sostituirlo con un nuovo allegato.

(5) Conformemente alla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, e alla direttiva 2005/36/CE, la Svizzera dovrà prevedere una qualifica professionale unica e un titolo professionale unico per i

1 2

RS 0.142.112.681 RU 2004 4203

2011-2261

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medici generici che saranno gli stessi per tutti i medici generici già esercitanti e futuri.

(6) Al fine di garantire l'efficace applicazione della direttiva 2005/36/CE tra le parti contraenti, la Commissione continuerà a cooperare strettamente con la Svizzera e, in particolare, continuerà ad assicurare che gli esperti svizzeri siano adeguatamente consultati, ha adottato la presente decisione: Art. 1 L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Art. 2 La Svizzera applica senza restrizione i diritti acquisiti previsti dalla direttiva 2005/36/CE alle condizioni stabilite nella presente decisione e nell'allegato.

Art. 3 La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede.

Art. 4 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data della notifica da parte della Svizzera dell'espletamento delle sue procedure interne per l'attuazione della presente decisione.

Essa è applicata, a titolo provvisorio, a decorrere dal primo giorno del secondo mese dopo la sua adozione, ad eccezione del Titolo II della direttiva 2005/36/CE che è applicato a partire dalla data dell'entrata in vigore della presente decisione.

Qualora la notifica di cui al primo comma non venga effettuata entro 24 mesi dall'adozione della presente decisione, la presente decisione decade.

Bruxelles, 30 settembre 2011

Per il Comitato misto: Il presidente, Gianluca Grippa

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Allegato «Allegato III

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (Diplomi, certificati e altri titoli) 1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti giuridici e le comunicazioni dell'Unione europea (UE) a cui si fa riferimento nella sezione A del presente allegato, conformemente all'ambito di applicazione dell'accordo.

2. Ove non diversamente specificato, il termine «Stato(i) membro(i)» figurante negli atti ai quali è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato è considerato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti giuridici dell'UE, alla Svizzera.

3. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le parti contraenti tengono conto degli atti giuridici dell'UE ai quali è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.

Sezione A: Atti ai quali è fatto riferimento 1 a.

32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22), modificata da: ­ direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141), ­ regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3), ­ regolamento (CE) n. 755/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 10), ­ regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 11),

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­

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­ ­

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regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4), notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 332 del 30.12.2006, pag. 35), notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 148 del 24.6.2006, pag. 34), notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 3 del 6.1.2006, pag. 12), comunicazione della Commissione ­ Notifica di denominazioni di specializzazioni odontoiatriche (GU C 165 del 19.7.2007, pag. 18), comunicazione della Commissione ­ Notifica di denominazioni di medici specialisti e medici generici (GU C 165 del 19.7.2007, pag. 13), comunicazione della Commissione ­ Notifica dei titoli di formazione di medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista specialista, ostetrica e architetto (GU C 137 del 4.6.2008, pag. 8), comunicazione ­ Notifica dei titoli di formazione ­ Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 322 del 17.12.2008, pag. 3), comunicazione della Commissione ­ Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, elencati all'allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 111 del 15.5.2009, pag. 1), comunicazione della Commissione ­ Notifica dei titoli di formazione ­ Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 114 del 19.5.2009, pag. 1 ), comunicazione della Commissione ­ Notifica dei titoli di formazione ­ Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 279 del 19.11.2009, pag. 1 ), comunicazione della Commissione ­ Notifica dei titoli di formazione ­ Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 129 del 19.5.2010, pag. 3 ), comunicazione della Commissione ­ Notifica dei titoli di formazione ­ Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 337 del 14.12.2010, pag. 10 ).

rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali (GU L 271 del 16.10.2007, pag. 18), rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 28).

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b.

Ai fini del presente accordo, la direttiva 2005/36/CE è così adattata: 1. le procedure di cui ai seguenti articoli della direttiva non si applicano tra le parti contraenti: ­ articolo 3, paragrafo 2, terzo comma ­ procedura per l'aggiornamento dell'allegato I della direttiva, ­ articolo 11, lettera c) punto ii, ultima frase ­ procedura per l'aggiornamento dell'allegato II della direttiva, ­ articolo 13, paragrafo 2, terzo comma ­ procedura per l'aggiornamento dell'allegato III della direttiva, ­ articolo 14, paragrafo 2, secondo e terzo comma ­ procedura applicabile in caso di deroga dal diritto del migrante di scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio d'adattamento, ­ articolo 15, paragrafi 2 e 5 ­ procedura di adozione o di revoca di piattaforme comuni, ­ articolo 20 ­ procedura di modifica dell'allegato IV della direttiva, ­ articolo 21, paragrafo 6, secondo comma ­ procedura di aggiornamento delle conoscenze e delle competenze, ­ articolo 21, paragrafo 7 ­ procedura di modifica dell'allegato V della direttiva, ­ articolo 25, paragrafo 5 ­ procedura di aggiornamento della durata minima della specializzazione per i medici specialisti, ­ articolo 26, secondo comma ­ procedura per l'introduzione di nuove specializzazioni mediche, ­ articolo 31, paragrafo 2, secondo comma ­ procedura per l'aggiornamento della formazione di infermieri responsabili dell'assistenza generale, ­ articolo 34, paragrafo 2, secondo comma ­ procedura per l'aggiornamento della formazione dei dentisti, ­ articolo 35, paragrafo 2, terzo comma ­ procedura di aggiornamento della durata minima della specializzazione per dentisti specialisti, ­ articolo 38, paragrafo 1, secondo comma ­ procedura per l'aggiornamento della formazione dei veterinari, ­ articolo 40, paragrafo 1, terzo comma ­ procedura per l'aggiornamento della formazione delle ostetriche, ­ articolo 44, paragrafo 2, secondo comma ­ procedura per l'aggiornamento della formazione dei farmacisti, ­ articolo 46, paragrafo 2 ­ procedura per l'aggiornamento delle conoscenze e delle competenze degli architetti, ­ Articolo 61 ­ clausola di deroga 2. L'articolo 56, paragrafi 3 e 4, è attuato come segue: La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.

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Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 2/2011

3.

4.

c.

L'articolo 57, secondo comma, è attuato come segue: Il coordinatore designato dalla Svizzera informa la Commissione ed invia una copia al Comitato misto.

L'articolo 63 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, della normativa adottata sulla base degli atti giuridici e delle comunicazioni di cui al punto 1a. Gli articoli 58 e 64 non si applicano.

All'allegato II, punto 1, della direttiva è aggiunto il testo seguente: «in Svizzera: ­ Ottico diplomato, diplomierter Augenoptiker, opticien diplômé Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno 9 anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, di cui due possono essere dedicati a seguire un corso di insegnamento privato a tempo pieno, con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale diploma è autorizzato ad adattare lenti a contatto o a svolgere esami della vista, sia a titolo di lavoro autonomo che di lavoro dipendente.

­ Audioprotesista con attestato professionale federale, Hörgeräte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprothésiste avec brevet fédéral Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, almeno tre anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, seguiti da tre anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.

­ Calzolaio ortopedico diplomato, diplomierter Orthopädie-Schuhmachermeister, bottier-orthopédiste diplômé Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale diploma può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.

­ Odontotecnico, maestro, diplomierter Zahntechnikermeister, technicien dentiste, maître Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte

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Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 2/2011

­

d.

dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, seguiti da cinque anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale diploma può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.

Ortopedista diplomato, diplomierter Orthopädist, orthopédiste diplômé Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, seguiti da cinque anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.»

All'allegato II, punto 4, della direttiva è aggiunto il testo seguente: «in Svizzera: ­ Guida alpina con attestato professionale federale, Bergführer mit eidg.

Fachausweis, guide de montagne avec brevet fédéral Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 13 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di formazione professionale sotto la supervisione di personale qualificato, comprensiva di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione a titolo indipendente.

­ Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, professeur de sports de neige avec brevet fédéral Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, oppure un'esperienza professionale di quattro anni, seguiti da due anni di corsi di studio e di esperienza a titolo di apprendistato e da un esame professionale finale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione a titolo indipendente.»

3957

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 2/2011

e.

Nell'allegato V, punto 5.1.1., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

« Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Svizzera

Diploma federale di medico

Dipartimento federale dell'interno

Eidgenössisches Arztdiplom

Eidgenössisches Departement des Innern

Diplôme fédéral de médecin

Département fédéral de l'intérieur

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

1° giugno 2002

» f.

Nell'allegato V, punto 5.1.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

« Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Data di riferimento

Svizzera

Diploma di medico specialista

Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri

1° giugno 2002

Diplom als Facharzt

Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

Diplôme de médecin spécialiste

Département fédéral de l'intérieur et Fédération des médecins suisses »

g.

Nell'allegato V, punto 5.1.3., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

« Paese

Denominazione

Anestesia Durata minima della specializzazione: 3 anni Svizzera

3958

Anestesiologia Anästhesiologie Anesthésiologie

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 2/2011

Paese

Denominazione

Chirurgia generale Durata minima della specializzazione: 5 anni Svizzera

Chirurgia Chirurgie Chirurgie Neurochirurgia Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Neurochirurgia Neurochirurgie Neurochirurgie Ostetricia e ginecologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Ginecologia e ostetricia Gynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique Medicina interna Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Medicina interna Innere Medizin Médecine interne Oftalmologia Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Oftalmologia Ophthalmologie Ophtalmologie Otorinolaringoiatria Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Otorinolaringoiatria Oto-Rhino-Laryngologie Oto-rhino-laryngologie Pediatria Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Pediatria Kinder- und Jugendmedizin Pédiatrie

3959

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 2/2011

Paese

Denominazione

Malattie dell'apparato respiratorio Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera

Pneumologia Pneumologie Pneumologie Urologia Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Urologia Urologie Urologie Ortopedia Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates Chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur Anatomia patologica Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Patologia Pathologie Pathologie Neurologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Neurologia Neurologie Neurologie Psichiatria Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Psichiatria e psicoterapia Psychiatrie und Psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie Radiologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

3960

Radiologia Radiologie Radiologie

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 2/2011

Paese

Denominazione

Radioterapia Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera

Radio-oncologia/radioterapia Radio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologie/radiothérapie Chirurgia plastica Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique Chirurgia toracica Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Chirurgia del cuore e dei vasi toracici Herz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Chirurgia pediatrica Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Chirurgia pediatrica Kinderchirurgie Chirurgie pédiatrique Cardiologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Cardiologia Kardiologie Cardiologie Gastroenterologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Gastroenterologia Gastroenterologie Gastroentérologie Reumatologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Reumatologia Rheumatologie Rhumatologie

3961

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 2/2011

Paese

Denominazione

Ematologia generale Durata minima della specializzazione: 3 anni Svizzera

Ematologia Hämatologie Hématologie Endocrinologia Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Endocrinologia-diabetologia Endokrinologie-Diabetologie Endocrinologie-diabétologie Fisioterapia Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Medicina fisica e riabilitazione Physikalische Medizin und Rehabilitation Médecine physique et réadaptation Dermatologia e venerologia Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Dermatologia e venerologia Dermatologie und Venerologie Dermatologie et vénéréologie Medicina tropicale Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Medicina tropicale e medicina di viaggio Tropen- und Reisemedizin Médecine tropicale et médecine des voyages Psichiatria infantile Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents Malattie renali Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

3962

Nefrologia Nephrologie Néphrologie

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 2/2011

Paese

Denominazione

Malattie infettive Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera

Malattie infettive Infektiologie Infectiologie Igiene e medicina preventiva Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Prevenzione e salute pubblica Prävention und Gesundheitswesen Prévention et santé publique Farmacologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Farmacologia e tossicologia cliniche Klinische Pharmakologie und Toxikologie Pharmacologie et toxicologie cliniques Medicina del lavoro Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Medicina del lavoro Arbeitsmedizin Médecine du travail Allergologia Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Allergologia e immunologia clinica Allergologie und klinische Immunologie Allergologie et immunologie clinique Medicina nucleare Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Medicina nucleare Nuklearmedizin Médecine nucléaire Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Chirurgia oro-maxillo-facciale Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgie orale et maxillo-faciale » 3963

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 2/2011

h.

Nell'allegato V, punto 5.1.4., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

« Paese

Titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Svizzera

Diploma di medico generico

Medico generico

1° giugno 2002

Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin

Praktischer Arzt

Diplôme de médecin praticien

Médecin praticien »

i.

Nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

« Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Svizzera

1. Infermiera diplomata e infermiere diplomato

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Infermiera, infermiere

1° giugno 2002

Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann Infirmière diplômée et infirmier diplômé

2. Bachelor of Science in Pflege

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Infirmière, infirmier

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Infermiera, infermiere

30 settembre 2011

Pflegefachfrau, Pflegefachmann Infirmière, infirmier

»

3964

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 2/2011

j.

Nell'allegato V, punto 5.3.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

« Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Svizzera

Diploma federale di medicodentista Eidgenössisches Zahnarztdiplom Diplôme fédéral de médecindentiste

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Dipartimento federale dell'interno

Medicodentista

1° giugno 2002

Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l'intérieur

Zahnarzt Médecindentiste

» k.

Nell'allegato V, punto 5.3.3., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

« Ortodonzia Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Data di riferimento

Svizzera

Diploma di ortodontista

Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

1° giugno 2002

Diplom für Kieferorthopädie

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Diplôme fédéral d'orthodontiste

Département fédéral de l'intérieur et Société Suisse d'Odonto-stomatologie

3965

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 2/2011

Chirurgia odontostomatologica Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Data di riferimento

Svizzera

Diploma di chirurgia orale

Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

30 aprile 2004

Diplom für Oralchirurgie

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Diplôme fédéral de chirurgie orale

Département fédéral de l'intérieur et Société Suisse d'Odonto-stomatologie »

l.

Nell'allegato V, punto 5.4.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

« Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Svizzera

Diploma federale di veterinario

Dipartimento federale dell'interno Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l'intérieur

Eidgenössisches Tierarztdiplom Diplôme fédéral de vétérinaire

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

1° giugno 2002

» m. Nell'allegato V, punto 5.5.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente: « Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Svizzera

Levatrice diplomata

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'Etat

Levatrice

1° giugno 2002

Diplomierte Hebamme Sage-femme diplômée

Hebamme

Sage-femme

» 3966

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 2/2011

n.

Nell'allegato V, punto 5.6.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

« Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Svizzera

Diploma federale di farmacista Eidgenössisches Apothekerdiplom

Dipartimento federale dell'interno Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l'intérieur

Diplôme fédéral de pharmacien

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

1° giugno 2002

» o.

Nell'allegato V, punto 5.7.1., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

« Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

Svizzera

Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)

Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana

1996­1997

Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture

Haute école ­ spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) zusammen mit der Berner Fachhochschule (BFH)

2007­2008

Master of Arts BFH/ HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) zusammen mit der Berner Fachhochschule (BFH)

2007­2008

Master of Arts FHNW Fachhochschule in Architektur Nordwestschweiz FHNW

­

2007­2008

Master of Arts FHZ in Architektur

­

2007­2008

Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)

3967

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 2/2011

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

Master of Arts ZFH in Architektur

Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen

­

2007­2008

Master of Science MSc in Architecture, Architecte (arch. dipl. EPF)

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

2007­2008

Master of Science ETH in Architektur, «MSc ETH Arch»

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

2007­2008

» p.

Nell'allegato VI della direttiva è aggiunto il testo seguente:

« Paese

Titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

Svizzera

1. arch. dipl. PF Dipl. Arch. ETH arch. dipl. EPF

2004­2005

2. Architecte diplômé EAUG

2004­2005

3. Architetto REG A Architekt REG A Architecte REG A

2004­2005

» 2 a.

377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17), modificata da: ­ 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91), ­ 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),

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­

­

Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1º gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1), 1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).

b.

Ai fini del presente accordo, la direttiva 77/249/CEE è così modificata: 1. all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente: «Svizzera: Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avocat Avvocato».

2. L'articolo 8 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 77/249/CEE.

3 a.

398 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36), modificata da: ­ 1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), ­ Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).

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b.

Ai fini del presente accordo, la direttiva 98/5/CE è così modificata: 1. all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il testo seguente: «Svizzera: Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avocat Avvocato».

2. Gli articoli 16 e 17 non si applicano. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 98/5/CE.

3. L'articolo 14 è così attuato: La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.

4 a.

374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).

b.

Ai fini del presente accordo, la direttiva 74/556/CEE è così modificata: 1. all'articolo 4, il paragrafo 3 è così modificato: La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.

2. L'articolo 7 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 74/556/CEE.

5 a.

374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5), modificata da: ­ Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1), ­ 1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia,

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della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), Direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238).

b.

Ai fini del presente accordo, la direttiva 74/557/CEE è così modificata: 1. in Svizzera: Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui alla legge sui prodotti chimici (Raccolta sistematica del diritto federale [RS] 813.1) e in particolare quelli di cui alle ordinanze relative (RS 813) e alle ordinanze sulle sostanze tossiche per l'ambiente (RS 814.812.31, 814.812.32 e 814.812.33).

2. All'articolo 7, il paragrafo 5 è così modificato: La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.

3. L'articolo 8 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 74/557/CEE.

6 a.

386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).

b.

Ai fini del presente accordo, la direttiva 86/653/CEE è così modificata: L'articolo 22 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi sulla base della direttiva 86/653/CEE.

Sezione B: Atti di cui le parti contraenti prendono atto Le parti contraenti prendono atto del contenuto del seguente atto: 7.

389 X 0601: Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell'8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU L 346 del 27.11.1989, pag. 1).»

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