Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2014­2017

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20123, decreta: Art. 1 1

Per gli anni 2014­2017 sono stanziati i seguenti importi massimi: a.

per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali

b.

per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio

c.

per il versamento di pagamenti diretti

638 milioni di franchi;

1 766 milioni di franchi; 11 256 milioni di franchi.

Mezzi finanziari per un importo massimo di 100 milioni di franchi provenienti dal limite di spesa di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasferiti al limite di spesa di cui al capoverso 1 lettera a.

2

Art. 2 Il presente decreto non sottostą a referendum.

1 2 3

RS 101 RS 910.1 FF 2012 1757

2011-2434

2029

Mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2014­2017. DF

2030