Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)

Norme tecniche per la compatibilità elettromagnetica degli apparecchi elettrici Giusta l'articolo 5 capoversi 1 e 4 dell'ordinanza del 18 novembre 20091 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM), l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha definito le norme tecniche (vedi allegato) per gli impianti di telecomunicazione il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 4 dell'OCEM.

Si tratta di norme europee armonizzate che sono state emanate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) oppure dall'Istituto europeo di standardizzazione delle telecomunicazioni (ETSI).

Le liste dei titoli delle norme tecniche definite dall'UFCOM come pure i testi di queste norme possono essere ordinati presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (Switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; telefono: 052 254 54 54, fax: 052 254 54 74 e asut, Klösterlistutz 8, 3013 Bern, telefono: 031 560 66 66, fax: 031 560 66 67.

I testi della comunicazione della Commissione e della direttiva possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, Rue de l'Avenir 44, Casella postale, 2502 Bienne, telefono: 032 327 58 44, fax: 032 327 55 58, e-mail: faa@bakom.admin.ch o sul suo sito Internet: www.ufcom.ch.

1° maggio 2012

Ufficio federale delle comunicazioni: Martin Dumermuth

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RS 734.5

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2012-0903

Norme tecniche il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 4 OCEM Norme tecniche che figurano nella comunicazione 2012/C104/382 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2004/108/CE3 il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 4.

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GU C 104/38 dell'11.4.2012 Direttiva 2004/108/CE del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE, GU L 390/24 del 31.12.2004.

4179

Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 295.­ franchi, IVA del 2,4 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 145.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.­ franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

1° maggio 2012

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Cancelleria federale