Decreto federale sul limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria delle FFS negli anni 2013­2016 del 24 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 capoverso 4 della legge del 20 marzo 19981 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS); visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20122, decreta: Art. 1 Per l'indennizzo dei costi non coperti pianificati e per il finanziamento degli investimenti nel settore infrastrutturale della societŕ anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) nel periodo 2013­2016 č stanziato un limite di spesa di 6624 milioni di franchi.

Art. 2 Il presente decreto non sottostŕ a referendum.

Consiglio degli Stati, 11 giugno 2012

Consiglio nazionale, 24 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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RS 742.31 FF 2012 3579

2011-2245

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Limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria delle FFS negli anni 2013­2016. DF

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