Rapporto concernente la proposta di togliere di ruolo le mozioni Pfisterer 07.3607 «Semplificazione dell'imposizione delle persone fisiche» e Gruppo liberale radicale 08.3854 «Per uno Stato snello.

Semplificare il sistema fiscale» del 16 maggio 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente rapporto vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2009 M 07.3607

Semplificazione dell'imposizione delle persone fisiche (S 17.12.07, [Pfisterer Thomas]-Schiesser; N 11.6.09)

2010 M 08.3854

Per uno Stato snello. Semplificare il sistema fiscale (S 17.03.10, Gruppo liberale radicale; S 17.3.10)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 maggio 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-0788

4927

Rapporto 1

Situazione iniziale

Il 2 ottobre 2007 è stata presentata la mozione 07.3607 Pfisterer «Semplificazione dell'imposizione delle persone fisiche», accolta del Consiglio degli Stati il 17 dicembre 2007 e dal Consiglio nazionale l'11 giugno 2009. La mozione chiede al Consiglio federale di elaborare un progetto finalizzato all'introduzione di un nuovo sistema fiscale, che rispetto a quello attuale: ­

sia in primo luogo sensibilmente più semplice,

­

sia allo stesso tempo più equo,

­

favorisca una crescita sostenibile,

­

sia più competitivo a livello internazionale.

Infine il nuovo sistema fiscale, conformemente alla Costituzione, deve essere orientato alla solidarietà e alla capacità economica. La Confederazione deve inoltre consentire ai Cantoni una semplificazione del loro sistema fiscale, mantenendo la concorrenza fiscale tra Cantoni e tra Comuni.

Nel suo parere del 21 novembre 2007 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. Ha però anche fatto notare che gli obiettivi concreti della mozione sono molto ambiziosi, perché il nuovo sistema fiscale richiesto dovrebbe essere migliore rispetto a quello attuale sotto più aspetti. Pertanto, anche in caso di una sua accettazione non è certo che tutte le richieste della mozione possano essere soddisfatte mediante una riforma fiscale.

Il 17 dicembre 2008 è stata inoltre presentata la mozione 08.3854 del Gruppo liberale radicale «Per uno Stato snello. Semplificare il sistema fiscale». Il Consiglio nazionale ha accolto questa mozione il 9 marzo 2009 e il Consiglio degli Stati il 17 marzo 2010. La mozione incarica il Consiglio federale di permettere a Confederazione e Cantoni tramite revisione della legge federale del 14 dicembre 19901 sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale del 14 dicembre 19902 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) di semplificare l'imposizione delle persone fisiche, ancorando il diritto dei contribuenti alla semplicità della tassazione. Inoltre dovrebbero essere previste tariffe unitarie, deduzioni forfetarie generose e, ai fini della tassazione semplificata della sostanza, il rendimento ipotetico del capitale.

Nel suo parere del 25 febbraio 2009, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione e ha dichiarato che si riserverebbe la facoltà di presentare alla seconda Camera una proposta di modifica della mozione in un mandato di esame, qualora il Consiglio nazionale dovesse accoglierla, contrariamente alla sua proposta.

Il Consiglio federale ha dichiarato di condividere le richieste avanzate nella mozione di semplificare l'imposizione delle persone fisiche a livello federale e cantonale, come già affermato nei suoi pareri positivi alle mozioni 07.3607 «Semplificazione dell'imposizione delle persone fisiche» e 08.3137 «Semplificazione dell'imposta sul 1 2

RS 642.11 RS 642.14

4928

reddito mediante forfetizzazione e/o soppressione di deduzioni». Tuttavia quest'ultima è stata respinta dal Consiglio degli Stati. Oltre allo sgravio amministrativo, il Consiglio federale si augura che l'indirizzo proposto porti anche a un ampliamento della base di calcolo dell'imposta sul reddito. In questo modo le aliquote d'imposta marginale potrebbero essere ridotte senza incidere sul gettito fiscale. Ciò rafforzerebbe gli incentivi alla produzione, da cui risulterebbe un miglioramento in termini di efficienza unitamente a un'ulteriore crescita.

Il testo della mozione ha tuttavia sollevato riserve in seno al Consiglio federale, che ha motivato come segue: «Con la presente mozione i suoi autori si limitano a chiedere una revisione della LIFD e della LAID. Un tale progetto di riforma non deve essere in contraddizione con le disposizioni in vigore della Costituzione federale. Concretamente, in questo contesto bisogna considerare soprattutto i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione nonché il principio dell'imposizione secondo la capacità economica conformemente all'articolo 127 capoverso 2 della Costituzione. Inoltre vanno rispettate le disposizioni dell'armonizzazione fiscale secondo l'articolo 129 della Costituzione.

­

Nell'ambito delle richieste per un'imposizione secondo la capacità economica, una maggiore forfetizzazione di deduzioni nel senso di una ponderazione tra semplificazione e giustizia del singolo caso è sostanzialmente giustificabile. In ogni caso si ottiene una considerevole semplificazione se le deduzioni forfettarie sono valide in modo generale e se non possono essere dedotti costi comprovati più elevati. Il principio della capacità economica (in forma modificata rispetto allo status quo) è attuabile anche con un'eventuale soppressione di deduzioni e la definizione più concisa del concetto di spese di conseguimento del reddito. Riducendo allo stesso tempo le aliquote marginali potrebbero verificarsi ulteriori impulsi di crescita (rispetto alla forfetizzazione delle deduzioni).

­

Resta ancora da vedere se l'imposizione del rendimento ipotetico del capitale è sufficiente per soddisfare le esigenze del principio della capacità economica; il diritto dal canto suo ha molti dubbi e le discussioni scientifiche sono appena iniziate.

­

Secondo l'articolo 129 capoverso 2 della Costituzione la Confederazione non può imporre ai Cantoni disposizioni sulle tariffe, sulle aliquote fiscali e sugli importi esenti da imposta. Per questo motivo la richiesta della mozione che riguarda le «tariffe unitarie» nella LAID non possiede nessuna base costituzionale.

Con la sua adesione di massima, il Consiglio federale condivide gli obiettivi di semplificazione contenuti nella mozione. Tuttavia, solo dopo aver chiarito le questioni costituzionali ancora in sospeso e ponderato i vantaggi e gli inconvenienti si pronuncerà sulle concrete misure da adottare per raggiungere questo obiettivo.»

4929

2

Rapporto e studio sulla semplificazione del sistema fiscale

Nel mese di febbraio del 2010 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha sottoposto alla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CETS) un rapporto nel senso di prima tappa dell'attuazione della mozione 07.3607 Pfisterer, che illustra le diverse possibilità di semplificazione dell'imposta sul reddito. Nel mese di ottobre del 2010 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha inoltre pubblicato uno studio più completo sul suo sito Internet.3 Il rapporto e lo studio descrivono diverse misure concrete di semplificazione, strutturate in maniera modulare e perlopiù liberamente combinabili.

Nell'ambito del reddito da attività lucrativa i singoli moduli includono una definizione più limitata del concetto di spese professionali (modulo 1.1), la maggiore forfetizzazione, meno radicale, delle spese professionali (modulo 1.2) e il passaggio all'imposizione alla fonte del reddito derivante da attività lucrativa dipendente e dalla previdenza (modulo 1.3).

In ambito di sostanza mobiliare privata (modulo 2) è in discussione un'imposizione del rendimento ipotetico4 in base alla tassazione, oltre a diverse varianti d'imposta duale sul reddito5 sulla base di un'imposta liberatoria con o senza opzione di tassazione. Questa opzione di riforma può includere anche il reddito proveniente da sostanza immobiliare privata (modulo 3.1). In questo ambito viene però valutato anche un secondo principio di semplificazione che si limita al cambiamento di sistema per la proprietà abitativa ad uso proprio (modulo 3.2).

Altri moduli si occupano delle deduzioni che mirano a realizzare il principio della corrispondenza6 (modulo 4), delle deduzioni secondo diverse forme di economia domestica (modulo 5), delle semplificazioni in caso di deduzioni per l'esenzione del costo della vita necessario a coprire il minimo vitale7 tramite il passaggio al princi3 4

5

6

7

Lo studio è intitolato Vereinfachung der Einkommensbesteuerung ed è disponibile in tedesco al sito: www.afc.admin.ch>documentation>faits et chiffres>rapports>2010 Nell'imposizione del rendimento ipotetico si presuppone che sulla sostanza possa essere realizzata una determinata rendita. Pertanto non viene tassato il reddito della sostanza effettivamente conseguito (rendimento del capitale ed eventualmente utili di capitale), bensì il rendimento ipotetico quale prodotto della rendita ipotizzata (rendita ipotetica) e della sostanza all'inizio del periodo di calcolo.

Con l'imposta duale sul reddito, il reddito del capitale e del lavoro sono tassati formalmente in modo separato. Materialmente il reddito del capitale, vale a dire i proventi e gli utili da capitale, è tassato proporzionalmente, mentre il reddito del lavoro è tassato in maniera progressiva e, per lo meno per le categorie di reddito superiori, in modo maggiore rispetto al reddito del capitale.

In caso di trasferimenti, a determinate condizioni la capacità economica individuale può essere tassata due volte. Per evitarlo, il principio della corrispondenza prevede deduzioni dalla base di calcolo. Se la stessa persona effettua un trasferimento in un determinato periodo e in un periodo successivo riceve tale trasferimento, si è in presenza di trasferimento intertemporale e intrapersonale. In questo caso la Svizzera realizza il principio della corrispondenza attraverso il modello del differimento dell'imposizione. L'esenzione fiscale iniziale sotto forma di contributi o apporti di capitale deducibili è contrapposta a un'imposizione differita delle prestazioni di vecchiaia ottenute. Al contrario, un trasferimento interpersonale avviene tra due persone diverse. In tal caso, la Svizzera realizza il principio della corrispondenza ad es. tassando gli alimenti presso il beneficiario e ammettendone la deduzione presso chi li versa.

Queste deduzioni hanno lo scopo di esonerare fiscalmente la parte del costo della vita che il contribuente non può eliminare. In questo modo si garantisce che elementi del reddito che devono essere impiegati per coprire il minimo vitale non siano tassati.

4930

pio oggettivo al netto (modulo 6) e la soppressione delle deduzioni extrafiscali (modulo 7). L'ultimo modulo comprende la semplificazione della tariffa tramite il passaggio all'imposta a tasso unico (flat rate tax; modulo 8).

Il trattamento fiscale dei redditi e delle deduzioni per la realizzazione del principio di corrispondenza devono essere armonizzati. Per contro le deduzioni per l'esenzione del costo della vita necessario a coprire il minimo vitale e le deduzioni extrafiscali possono essere semplificate indipendentemente dai redditi. Le deduzioni secondo le diverse forme di economia domestica dipendono dalla forma di tassazione dei coniugi.

La semplificazione può iniziare dalla base di calcolo, ossia dai redditi e dalle deduzioni, dalla tariffa e dal metodo di riscossione (metodo di imposizione alla fonte contrapposto al metodo della tassazione). La seguente tabella presenta una panoramica dei singoli moduli e varianti di riforma.

Modulo / variante di riforma

1 1.1 1.2 1.3 2 2a 2b 2c 3 3.1 a b 3.2

4

Redditi

Reddito da attività lucrativa Definizione più restrittiva del concetto di spese di conseguimento del reddito (spese professionali) Forfetizzazione delle spese professionali Passaggio all'imposizione alla fonte Sostanza mobiliare privata Modello di tassazione sulla base del X rendimento ipotetico (easy swiss tax) X Modelli di imposizione liberatoria con opzione di tassazione X Modelli di imposizione liberatoria senza opzione di tassazione Sostanza immobiliare privata Riforma generale nell'ambito del reddito da sostanza immobiliare privata Modello di tassazione sulla base del X rendimento ipotetico (easy swiss tax) X Tassazione armonizzata con il modello di imposizione liberatoria per la sostanza mobiliare privata Cambiamento di sistema per la X proprietà abitativa ad uso proprio (modello zero-zero-zero) Deduzioni per la realizzazione del principio di corrispondenza

Deduzioni Altre Tariffa per spese deduzioni di conseguimento del reddito

Metodo di riscossione

X X X X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

4931

Modulo / variante di riforma

Redditi

Deduzioni Altre Tariffa per spese deduzioni di conseguimento del reddito

5

Deduzioni secondo le diverse forme di economia domestica

X

6

Semplificazione nelle deduzioni ai fini dell'esenzione del costo della vita necessario a coprire il minimo vitale tramite il passaggio al principio oggettivo al netto

X

7

Soppressione delle deduzioni extrafiscali

X

8

Semplificazione della tariffa tramite passaggio all'imposta a tasso unico (flat rate tax)

Metodo di riscossione

X

I singoli moduli di riforma e le relative sottovarianti sono valutati in base ai loro effetti sugli obiettivi di semplificazione, di equità e di efficienza. La valutazione complessiva che si basa su questi tre criteri mostra che la maggior parte dei moduli presenta principi che vale la pena perseguire. Soltanto nel caso delle deduzioni volte alla realizzazione del principio di corrispondenza non si riconosce alcun fabbisogno di riforma e il passaggio all'imposta a tasso unico non sembra consigliabile. La seguente tabella riassume i risultati della valutazione.

Il rapporto e lo studio si limitano a misure in ambito legislativo, mentre le misure di esecuzione della legge, come la semplificazione delle procedure, l'ulteriore sviluppo di soluzioni di Governo elettronico e una migliore informazione dei contribuenti non sono tematizzate. Di regola, queste semplificazioni a livello di esecuzione possono essere effettuate senza modifiche di legge in senso formale e sono oggetto delle attività correnti della Confederazione, nella misura in cui rientrano nelle sue competenze. Nell'ambito delle imposte dirette ­ in particolare dell'imposta sul reddito e dell'imposta sull'utile ­ l'esecuzione spetta tuttavia ai Cantoni, per cui il relativo margine di manovra della Confederazione nel quadro dell'ordinamento costituzionale in vigore risulta limitato.

Modulo / variante di riforma

1 1.1

Obiettivo Obiettivo di di semplifi- equità cazione

Reddito da attività lucrativa Definizione più limitata del concet- ++ to di spese di conseguimento del reddito (spese professionali) 1.2a Forfetizzazione delle spese profes- + sionali con comprova di costi più elevati 1.2b Forfetizzazione delle spese profes- ++ sionali senza comprova di costi più elevati

4932

Obiettivo di efficienza / crescita

controverso ++

Valutazione generale

da perseguire

0/­

­

non da perseguire

­

+/0/­

da perseguire

Modulo / variante di riforma

Obiettivo Obiettivo di di semplifi- equità cazione

1.3a Passaggio all'imposizione alla fonte + con opzione di tassazione ++ 1.3b Passaggio all'imposizione alla fonte senza opzione di tassazione 2 2a

Sostanza mobiliare privata Modello di tassazione sulla base del + rendimento ipotetico (easy swiss tax) 2ba Modello di imposizione liberatoria + di redditi effettivi da capitale con opzione di tassazione 2bb Modello di imposizione liberatoria + di redditi e utili effettivi da capitale con opzione di tassazione 2bc Modello di imposizione liberatoria + sulla base del rendimento ipotetico con opzione di tassazione 2ca Modello di imposizione liberatoria ++ di redditi effettivi di capitale senza opzione di tassazione 2cb Modello di imposizione liberatoria ++ / + di redditi e utili effettivi da capitale senza opzione di tassazione 2cc Modello di imposizione liberatoria ++ / + sulla base del rendimento ipotetico senza opzione di tassazione 3 Sostanza immobiliare privata 3.1a Modello di tassazione sulla base del + rendimento ipotetico (easy swiss tax) +/0 3.1b Imposizione armonizzata sul modello di imposizione liberatoria per la sostanza mobiliare privata 3.2a Mero cambiamento di sistema ++

0/­

Obiettivo di efficienza / crescita

Valutazione generale

0

da perseguire non da perseguire

­­

controverso dipendente da perseda: guire, la scelta controverso ­ ammontare delle concreta del modello è aliquote d'imposta tuttavia controverso ancora ­ scelta del aperta modello controverso ­ caratteristiche di neutralità controverso ­ armonizzazione con imposizione delle controverso imprese controverso

controverso vedi modulo 2 controverso vedi modulo 2

dipendente dalla scelta del modello nel modulo 2

0

0

0/­

0

da perseguire da perseguire

3.2b Cambiamento di sistema modificato

+

4

Deduzioni per la realizzazione del principio di corrispondenza

[nessun cambiamento]

5

Deduzioni secondo diverse forme di [dipendente dalla forma di imposizione dei coniugi; economia domestica in caso di status quo (tariffa doppia con deduzione per coniugi con doppio reddito e deduzione per la cura prestata da terzi ai figli) nessun cambiamento]

6

Semplificazione nelle deduzioni ai fini dell'esenzione del costo della vita necessario a coprire il mimino esistenziale tramite il passaggio al principio oggettivo al netto

++

controverso +

da perseguire

4933

Modulo / variante di riforma

Obiettivo Obiettivo di di semplifi- equità cazione

Obiettivo di efficienza / crescita

Valutazione generale

7

Soppressione delle deduzioni extrafiscali

++

+

da perseguire

8

+/0 Semplificazione della tariffa tramite passaggio all'imposta a tasso unico (flat rate tax)

0: (orizz.) / 0 controverso (vert.)

non da perseguire

++

grado molto elevato di conseguimento degli obiettivi grado elevato di conseguimento degli obiettivi grado moderato di conseguimento degli obiettivi grado scarso di conseguimento degli obiettivi grado molto scarso di conseguimento degli obiettivi

+ 0 ­ ­­

3

++

La valutazione «controverso» nella colonna riguardante l'obiettivo di equità indica che il conseguimento dell'obiettivo viene valutato in modo molto diverso da persone che hanno una concezione diversa di equità. Nel caso di singole opzioni di riforma è altresì controverso se siano conciliabili con i principi costituzionali dell'imposizione ancorati nell'articolo 127 capoverso 2 Cost.

Risultato della discussione sul rapporto riguardante la semplificazione

Nella discussione del rapporto in occasione della seduta della CET-S del 23 febbraio 2010 non si è cristallizzata una maggioranza per un indirizzo concreto di riforma.

Un membro della Commissione ha fatto richiesta di perseguire la semplificazione soprattutto in base ai seguenti punti: 1.

forfetizzazione dei costi di conseguimento del reddito (non è ancora stato deciso se con o senza opzione di deduzione delle spese effettive);

2.

imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa con opzione di tassazione;

3.

modello di imposizione liberatoria per sostanza mobiliare privata;

4.

soppressione delle deduzioni extrafiscali.

La CET-S ha tuttavia respinto questa richiesta con 4 voti favorevoli contro 7 e nessuna astensione.

4

Valutazione della situazione da parte del DFF sul modo di procedere riguardo al dossier sulla semplificazione del sistema fiscale

Alla luce di questo risultato deludente il DFF ha effettuato una valutazione della situazione sul modo di procedere riguardo al dossier sulla semplificazione. Le opzioni operative sono le seguenti:

4934

opzione 1: elaborazione di un concreto di legge; opzione 2: accantonamento del progetto; opzione 3: nuova valutazione della situazione al termine dei progetti legislativi in corso fortemente influenzati dall'obiettivo di semplificazione relativi alla parte B della riforma dell'IVA (tasso unico) e al controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati» (cambiamento di sistema modificato).

Queste opzioni operative prevedono ciascuna una determinata valutazione politica della situazione. La seguente tabella contiene queste valutazioni alternative, le conseguenze che ne risultano e una valutazione delle opzioni operative.

Opzione 1: elaborazione di un concreto di legge

Opzione 2: il progetto viene accantonato

Opzione 3: nuova valutazione al termine dei progetti in corso in ambito legislativo

Valutazione della situazione

Oltre a dichiarazioni generali e astratte sulla semplificazione del sistema fiscale esistono proposte concrete di semplificazione che possono incontrare il consenso della maggioranza.

La volontà politica di semplificare si limita a dichiarazioni generali e astratte sulla semplificazione del sistema fiscale; inoltre nessuna delle proposte di semplificazione valutate si rivela in grado di incontrare il consenso della maggioranza.

La semplificazione del sistema fiscale è difficile dal punto di vista politico, ma non impossibile. Il progetto deve essere portato avanti gradualmente, dando la precedenza alle opzioni di riforma più facili da realizzare dal punto di vista politico.

Conseguenza

Il Consiglio federale elabora un avamprogetto da porre in consultazione con una o più proposte concrete per semplificare l'imposta sul reddito. Nel quadro del disegno legislativo concreto si proporre di togliere di ruolo le mozioni già trasmesse su questo argomento (mozione Pfisterer 07.3607 e mozione del Gruppo liberale radicale (08.3854).

Alla luce di questa valutazione della situazione il Consiglio federale rinuncia a proseguire i lavori di semplificazione del sistema fiscale. Mediante un rapporto speciale, si intende proporre di togliere di ruolo le mozioni Pfisterer (07.3607) e Gruppo liberale radicale (08.3854) conformemente all'articolo 122 capoverso 3 lettera a LParl.

In una prima fase il Consiglio federale punta sui due progetti di riforma «parte B della riforma dell'IVA (tasso unico)» e «cambiamento di sistema modificato con misure di sostegno mirate nell'imposizione della proprietà di abitazioni» quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati» (cambiamento di sistema modificato nell'imposizione della proprietà abitativa ad uso proprio).

Dopo la conclusione di questi due progetti di riforma, il Consiglio federale valuta se avviare altri progetti per la semplificazione del sistema fiscale.

Questa nuova valutazione si orienterà all'opzione 1 o all'opzione 2. Al ri-

4935

Opzione 1: elaborazione di un concreto di legge

Opzione 2: il progetto viene accantonato

Opzione 3: nuova valutazione al termine dei progetti in corso in ambito legislativo

guardo, il Consiglio federale utilizzerà le conoscenze acquisite nella procedura legislativa dei due suddetti progetti per giungere alla propria decisione.

Valutazione

La discussione sul tema della semplificazione in seno alla CET-S e nell'opinione pubblica mostra che la valutazione della situazione secondo questa opzione non è appropriata. Al momento occorre pertanto rinunciare all'elaborazione di un progetto concreto da porre in consultazione.

Se le Camere federali dovessero condividere la valutazione del Consiglio federale, il tema sarebbe accantonato.

In caso contrario il Parlamento dovrebbe mostrare al Consiglio federale, mediante la trasmissione di interventi con opzioni concrete di semplificazione, che la sua valutazione delle possibilità politiche di realizzazione non era appropriata.

Il Consiglio federale proporrà di accogliere gli interventi parlamentari che contengono opzioni di semplificazione sensate e concrete e di respingere quelli dal contenuto generale e astratto.

Il tempo fino alla decisione in merito all'opportunità di lanciare altri progetti di riforma dovrebbe essere utilizzato per una discussione approfondita con un pubblico più vasto.

Eventualmente, determinate opzioni di semplificazione possono essere approfondite all'interno dell'Amministrazione.

Il Consiglio federale proporrà di accogliere gli interventi parlamentari che contengono opzioni di semplificazione sensate e concrete e di respingere quelli dal contenuto generale e astratto.

Sulla base di questa valutazione il DFF ha deciso di approfondire il dossier sulla semplificazione nell'ottica dell'opzione 3. Questa decisione e le considerazioni alla sua base sono state portate a conoscenza delle CET nel quadro del parere dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sull'iniziativa del Cantone di Basilea Città 10.309 «Semplificazione del sistema fiscale. Procedura armonizzata» del 28 luglio 2010.

5

Fallimento di entrambi i progetti di semplificazione in seno all'Assemblea federale

Inizialmente il Consiglio degli Stati ha approvato il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati» il 14 marzo 2011. Tuttavia, dopo che il Consiglio nazionale il 15 giugno 2011 ha deciso di non entrare nel merito, il 13 dicembre 2011 il Consiglio degli Stati ha aderito a questa decisione. Il controprogetto è in tal modo fallito.

Il 15 dicembre 2010 il Consiglio nazionale ha respinto il tasso unico per l'imposta sul valore aggiunto. Il 14 marzo 2011 il Consiglio degli Stati ha respinto la richiesta

4936

di rinvio. Poiché il 21 dicembre 2011 il Consiglio nazionale ha confermato la sua decisione, il tasso unico per l'imposta sul valore aggiunto è pertanto accantonato.

6

Motivazione della proposta di togliere di ruolo le due mozioni

Dopo che l'Assemblea federale ha creato ulteriori disposizioni d'eccezione con una deduzione supplementare per i versamenti ai partiti politici (art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD; art. 9 cpv. 2 lett. 1 LAID) e l'esenzione fiscale del soldo dei pompieri (art. 24 lett. fbis LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. hbis LAID) e dopo che, nel mese di dicembre del 2011, sia il progetto di legge relativo alla parte B della riforma dell'IVA (tasso unico) che il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati» (cambiamento di sistema modificato) sono stati bocciati dall'Assemblea federale, va dedotto che al momento attuale manca la volontà politica per compiere veri passi verso una semplificazione. Per questo motivo il Consiglio federale propone di togliere di ruolo entrambe le mozioni (secondo l'art. 122 cpv. 3 lett. a LParl).

4937

4938