Decreto federale

Disegno

concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Glarona, Appenzello Interno, Argovia, Turgovia, Vaud, Neuchâtel e Ginevra del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 ottobre 20122, decreta: Art. 1 La garanzia è accordata: 1. Glarona alla modifica dell'articolo 82 capoverso 1 della Costituzione cantonale, accettata nella votazione popolare del 4 maggio 2008; 2. Appenzello Interno alla modifica dell'articolo 30 capoverso 3 della Costituzione cantonale, accettata nella votazione popolare del 25 aprile 2010, nonché alla modifica dell'articolo 22 della Costituzione cantonale e dell'articolo 2 delle disposizioni transitorie della Costituzione cantonale, accettata nella votazione popolare del 1° maggio 2011; 3. Argovia alla modifica del § 132 capoversi 4 e 5, nonché all'abrogazione del § 132 capoversi 1­3 della Costituzione cantonale, accettate nella votazione popolare del 27 novembre 2011; 4. Turgovia alla modifica del § 82 capoverso 3 della Costituzione cantonale, accettata nella votazione popolare del 15 maggio 2011, nonché alla modifica del § 20 capoverso 1 numero 6 della Costituzione cantonale, accettata nella votazione popolare del 23 ottobre 2011; 5. Vaud alla modifica dell'articolo 144 capoverso 3 della Costituzione cantonale, accettata nella votazione popolare del 4 settembre 2011;

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RS 101 FF 2012 7501

2012-1931

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Garanzia federale alle Costituzioni rivedute. DF

6. Neuchâtel alla modifica dell'articolo 34a della Costituzione cantonale, accettata nella votazione popolare del 27 novembre 2011; 7. Ginevra alla modifica dell'articolo 160F lettere a, b nonché f della Costituzione cantonale, accettata nella votazione popolare del 15 maggio 2011.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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