Termine per la raccolta delle firme: 19 dicembre 2013

Iniziativa popolare federale «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare», presentata il 16 maggio 2012; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare», presentata il 16 maggio 2012, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Baettig Dominique, Rue des Voignous 15, 2800 Delémont 2. Beutler Daniel, Bahnhofstrasse 50, 3127 Mühlethurnen 3. Bortoluzzi Toni, Betpurstrasse 6, 8910 Affoltern a. Albis 4. Brönnimann Andreas, Hühnerhubelstrasse 73, 3123 Belp 5. Büchler Jakob, Matt, 8723 Rufi-Maseltrangen 6. Despot Fabienne, Rue de la Madeleine 17, 1800 Vevey 7. Engelberger Edi, Oberstmühle 3, Postfach 342, 6370 Stans 8. Flückiger-Bäni Sylvia, Badweg 4, 5040 Schöftland

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2012-1373

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Iniziativa popolare federale

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Föhn Peter, Gängstrasse 38, 6436 Muotathal Frehner Sebastian, Spalentorweg 2, 4051 Basel Freysinger Oskar, Ch. de Crettamalernaz 5, 1965 St-Germain Geissbühler Andrea, Thalmattweg 4, 3037 Herrenschwanden Koch Helene, Stolltenstrasse 14, 4435 Niederdorf (BL) Lehmann Hans-Ulrich, Cholrainstrasse 3, 8192 Glattfelden Messmer Werner, Obere Sonnenbergstrasse 6, 9214 Kradolf Moor Michele, Via Carivée 6, 6944 Cureglia Müggler Dominik, Rebgasse 11, 4144 Arlesheim Müller Jascha, Scheidwegstrasse 36, 9016 St. Gallen Nussbaumer Urs, Rainstrasse 14, 4533 Riedholz Pantani Roberta, Via Valdani 2, CP 146, 6830 Chiasso Regli Daniel, Kornamtsweg 8, 8046 Zürich Rey Angelica, In den Ziegelhöfen 140, 4054 Basel Sandoz Suzette, Chemin des Plateires 1, 1009 Pully Segmüller Pius, Adligenswilerstrasse 109, 6006 Luzern Walker Ulrike, Angensteinerstrasse 17, 4052 Basel

3.

Considerato che un'iniziativa popolare federale di identico titolo e tenore è stata depositata ed è dunque liquidata (FF 2012 4985), il titolo della presente iniziativa popolare federale «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato apartitico «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare», casella postale 90, 4011 Basilea, e pubblicata nel Foglio federale del 19 giugno 2012.

5 giugno 2012

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 11 cpv. 3­7 (nuovi) 3

L'educazione sessuale spetta ai genitori.

Lezioni volte a prevenire gli abusi su minori possono essere impartite a cominciare dalla scuola dell'infanzia. Tali lezioni non contemplano elementi di educazione sessuale.

4

Lezioni facoltative di educazione sessuale possono essere impartite dagli insegnanti di classe a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il nono anno di età.

5

Lezioni obbligatorie destinate alla trasmissione di informazioni sulla riproduzione e sullo sviluppo umani possono essere impartite dagli insegnanti di biologia a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il dodicesimo anno di età.

6

I fanciulli e gli adolescenti non possono essere costretti a seguire lezioni di educazione sessuale che oltrepassano i limiti anzidetti.

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RS 101

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