11.468 Iniziativa parlamentare Compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulle indennità, e adeguamento delle norme sulla previdenza professionale dei parlamentari Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 18 novembre 2011

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo un progetto di modifica dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari per adeguare il sistema di previdenza professionale dei deputati, nonché un progetto di modifica dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

L'Ufficio del Consiglio degli Stati propone di approvare i progetti allegati.

18 novembre 2011

In nome dell'Ufficio: Il presidente, Hansheiri Inderkum

2011-2823

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Rapporto 1

Genesi del progetto

L'articolo 14 capoverso 2 della legge del 18 marzo 19881 sulle indennità parlamentari (LI) dispone che all'inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale è versata un'adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi. La legge prevede questo adeguamento periodico al rincaro per evitare che le retribuzioni dei parlamentari subiscano perdite «dissimulate» o che spese effettive non siano rimborsate integralmente. I deputati che dispongono di risorse finanziarie modeste sarebbero particolarmente lesi, nella misura in cui necessitano di tali retribuzioni e indennità per far fronte al costo effettivo della vita. In taluni casi le retribuzioni, le indennità e i contributi non sono più stati adeguati al rincaro dal 2001 o dal 2005.

Il tempo che i deputati dedicano all'attività parlamentare è aumentato sensibilmente nel corso degli ultimi venti anni. A causa della complessità degli oggetti trattati, dell'intensificazione delle relazioni internazionali e della crescente interdipendenza tra gli ordinamenti giuridici nazionali, il carico di lavoro dell'Assemblea federale è aumentato a tal punto che l'immagine comune del «Parlamento di milizia» va via via sfumando. La Delegazione amministrativa ha esaminato e discusso questi sviluppi dal punto di vista delle ripercussioni sulla previdenza professionale. È emerso che i deputati più attivi dedicano molto tempo all'adempimento del loro mandato parlamentare, a scapito della loro attività professionale e della loro previdenza professionale. La Delegazione amministrativa è giunta alla conclusione che la normativa in vigore non corrisponde più alle esigenze attuali e propone un moderato ampliamento e un adeguamento della chiave di ripartizione.

Pertanto, la Delegazione amministrativa ha proposto all'Ufficio del Consiglio degli Stati di depositare un'iniziativa commissionale e di presentare le opportune modifiche all'Assemblea federale.

Il 26 agosto 2011, l'Ufficio ha deciso di depositare un'iniziativa parlamentare il cui tenore è il seguente: «Conformemente all'articolo 14 capoverso 2 della legge sulle indennità parlamentari, un disegno di ordinanza va sottoposto all'Assemblea federale al fine di adeguare in modo appropriato al rincaro le retribuzioni, le indennità e i contributi maggiormente penalizzati dalle perdite
dovute al rincaro. Inoltre, occorre elaborare le basi legali per sviluppare moderatamente la previdenza professionale dei parlamentari e indicizzare quest'ultima in modo individualizzato sulla base delle retribuzioni effettive percepite dai parlamentari.» Il 12 settembre 2011, con 9 voti contro 1 e 2 astensioni, l'Ufficio del Consiglio nazionale si è dichiarato favorevole alla proposta di elaborazione di un progetto.

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RS 171.21

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Punti essenziali del progetto

Il progetto di ordinanza concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari prevede un aumento delle indennità e dei contributi che non sono stati adeguati al rincaro da diversi anni.

Con la proposta modifica dell'ordinanza del 18 marzo 19882 dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari, l'indennità di previdenza non corrisponderà più a un importo unitario, ma sarà versata in funzione della retribuzione effettivamente percepita in relazione all'attività parlamentare. In tale modo si potrà adattare meglio la previdenza professionale alla situazione personale dei singoli.

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Commento alle singole disposizioni

3.1

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari

L'articolo 14 capoverso 2 della legge sulle indennità parlamentari dispone che è versata un'adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi; l'importo di tale indennità è fissato in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

Gli assegni di presidenza e di vicepresidenza non sono stati più adeguati al rincaro dal 2001, mentre le altre indennità (vitto, pernottamento, spese di viaggio all'estero e percorso) sono state modificate per l'ultima volta nel 2005. Per le retribuzioni e le indennità annue, nonché le diarie non sono state più previste compensazioni dal 2008. Nel 2010 i contributi ai gruppi sono stati invece aumentati oltre il rincaro reale per consentire ai gruppi di soddisfare le esigenze crescenti cui sono confrontati.

Il costo della vita, cumulato per diversi anni e calcolato in base all'indice svizzero dei prezzi al consumo, è aumentato di vari punti percentuali.

La tabella seguente indica per ogni indennità o contributo l'evoluzione imputabile al rincaro e la corrispondente proposta di adeguamento.

Tipo di indennità

Retribuzione annua Indennità annua Diaria Vitto Pernottamento Viaggi all'estero Percorso Contributo ai gruppi parlamentari 2

Ultimo adeguamento

2008 2008 2008 2005 2005 2005 2005 2010

Importo Rincaro attuale effettivo (%)

25 000 31 750 425 110 170 370 21 144 500

3.63 3.63 3.63 6.77 6.77 6.77 6.77 1.71

Rincaro nominale

Importo rettificato

Nuovo importo proposto

906.81 1 151.64 15.42 7.44 11.50 25.04 1.42 2 466.61

25 907 32 902 440 117 182 395 22.42 146 967

26 000 33 000 440 115 180 395 22.50 ­

RS 171.211

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Tipo di indennità

Ultimo adeguamento

Contributo per membro Assegno di presidenza Assegno di vicepresidenza

Importo Rincaro attuale effettivo (%)

Rincaro nominale

Importo rettificato

Nuovo importo proposto

2010

26 800

1.71

457.48

27 257

­

2001 2001

40 000 10 000

10.01 10.01

4 002.05 1 000.51

44 002 11 001

44 000 11 000

Il presente progetto di ordinanza prevede le seguenti compensazioni al rincaro: ­

la retribuzione annua (art. 2 LI) è aumentata di 1000 franchi e raggiunge l'importo di 26 000 franchi;

­

la diaria (art. 3 cpv. 1 LI) è aumentata di 15 franchi e raggiunge l'importo di 440 franchi;

­

l'indennità annua (art. 3a LI) è aumentata di 1250 franchi e raggiunge l'importo di 33 000 franchi;

­

l'indennità per il vitto (art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari) è aumentata di 5 franchi e raggiunge l'importo di 115 franchi;

­

l'indennità di pernottamento (art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari) è aumentata di 10 franchi e raggiunge l'importo di 180 franchi;

­

l'indennità per il vitto e quella di pernottamento per le attività all'estero (art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari) sono aumentate di 25 franchi e raggiungono l'importo di 395 franchi;

­

l'indennità di percorso (art. 6 cpv. 3 dell'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari) è aumentata di 1,50 franchi e raggiunge l'importo di 22,50 franchi;

­

l'assegno di presidenza (art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari) è aumentato di 4 000 franchi e raggiunge l'importo di 44 000 franchi;

­

l'assegno di vicepresidenza (art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari) è aumentato di 1 000 franchi e raggiunge l'importo di 11 000 franchi.

Si rinuncia all'adeguamento dei contributi ai gruppi in considerazione dell'aumento concesso nel 2010 (modifica dell'11 dicembre 2009, 09.437).

3.2 Articolo 7

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari Indennità di previdenza

In virtù della legislazione vigente, ogni parlamentare ha diritto a un'indennità di previdenza che equivale al 16 per cento dell'importo fissato nel 2010 a 82 080 268

franchi. Questa indennità ammontava nel 2010 a 13 132 franchi ed era finanziata per tre quarti dal Parlamento e per un quarto dal deputato stesso. L'indennità di previdenza corrisponde a una percentuale fissa di un importo identico per tutti i deputati, indipendente dall'età e dalla retribuzione imponibile connessa all'attività parlamentare. All'epoca era stato scelto questo modello poiché consentiva di migliorare la previdenza professionale dei deputati nella maniera più semplice possibile. Il vantaggio di questo sistema consiste nel fatto che l'importo è lo stesso per tutti e non tiene conto della situazione individuale. Lo svantaggio è che in tal modo si creano ingiustizie, poiché non si tiene affatto conto del tempo dedicato all'esercizio del mandato parlamentare e dunque delle eventuali conseguenze professionali per i singoli deputati, sia per gli indipendenti che per i dipendenti. Inoltre, il carico di lavoro non è lo stesso per consiglieri nazionali e consiglieri agli Stati. In sintesi, il modello attuale non permette di tenere conto delle diverse situazioni professionali di ogni singolo deputato.

Il nuovo progetto prevede le modifiche riportate qui di seguito: 1.

aumento dei fondi per la previdenza professionale dei deputati (quota del lavoratore e del datore di lavoro), calcolati in base al tasso applicato per i quadri medi dell'Amministrazione federale;

2.

calcolo del contributo annuo a titolo della previdenza professionale che tiene conto della retribuzione parlamentare effettiva.

I seguenti aspetti rimangono immutati: 1.

ogni parlamentare continua a finanziare autonomamente un quarto dei contributi previdenziali complessivi;

2.

ogni parlamentare sceglie personalmente il modello previdenziale più adatto alla propria situazione professionale (secondo pilastro, pilastro 3a, Swisscanto);

3.

il contributo per la previdenza professionale non dipende né dall'età del parlamentare, né dal numero di anni dell'attività parlamentare.

I vantaggi della soluzione proposta: 1.

tiene conto della situazione reale del deputato invece che di una media fittizia;

2.

crea una certa equità tra i parlamentari per quanto riguarda i contributi per la previdenza professionale.

Gli svantaggi della soluzione proposta: 1.

è un po' più complessa del sistema attuale;

2.

la previdenza professionale dei parlamentari è più cara.

Il tasso di contribuzione proposto è del 26 per cento, in analogia con il programma di previdenza professionale per i «quadri 1» dell'Amministrazione federale. Sulla base delle retribuzioni imponibili nel 2010, i contributi sarebbero stati di 10 609 franchi per i redditi più bassi e di 28 175 franchi per quelli più elevati. Per l'80 per cento dei deputati il contributo avrebbe raggiunto un importo compreso tra i 14 061 e i 20 523 franchi. La legislazione vigente prevede un contributo annuo fisso di 13 132 franchi.

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L'articolo 7 capoverso 3 della legge sulle indennità parlamentari prevede che l'indennità sia versata a una cassa di previdenza scelta dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato se non è possibile versarla a un istituto del secondo pilastro e se l'importo supera il massimo legale del pilastro 3a. L'aumento delle indennità comporterà il versamento di somme maggiori a Swisscanto Supra (fondazione collettiva delle banche cantonali), l'istituto di previdenza designato dal Parlamento. È possibile conservare la formula attuale con Swisscanto Supra, ormai comprovata, modificando adeguatamente il regolamento previdenziale. Il modello previdenziale di Swisscanto Supra presenta le stesse caratteristiche di quello di una cassa pensioni (secondo pilastro). Conformemente alla LPP, oltre all'assicurazione per la vecchiaia, una parte dei contributi per la previdenza professionale deve essere destinata obbligatoriamente all'invalidità e al decesso. Con la nuova soluzione, i contributi non sono più identici per tutti i parlamentari e possono essere determinati in maniera definitiva solamente alla fine dell'anno. Per contro, la parte relativa alla copertura dei rischi deve essere definita all'inizio dell'assicurazione. Per questo motivo è calcolata partendo da un importo di base fisso (importo massimo del pilastro 3a, attualmente di 6682 franchi), pari approssimativamente al calcolo del rischio attuale. I versamenti che superano questo importo di base sono destinati integralmente alla costituzione del capitale di vecchiaia.

L'articolo 7 capoverso 3 dell'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari prevede che i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito per le imposte dirette federali, cantonali e comunali. Questa disposizione rimane invariata.

L'attuazione pratica sarà relativamente dispendiosa e comporterà la sostituzione dell'applicazione impiegata attualmente per il conteggio. Il nuovo sistema non potrà dunque essere operativo prima del 1° dicembre 2012.

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Ripercussioni finanziarie

La compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari comporta spese supplementari annue per circa 1 330 000 franchi.

Le spese per l'adeguamento delle indennità di previdenza ammontano a quasi 700 000 franchi annui.

5

Basi giuridiche

L'ordinanza concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari si fonda sull'articolo 14 capoverso 2 della legge sulle indennità parlamentari; la proposta di modifica dell'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari si fonda sull'articolo 7 capoverso 4 della legge sulle indennità parlamentari.

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