Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell'attività fisica in Svizzera del 5 dicembre 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della Federazione «OML Attività fisica e salute», conformemente al regolamento del 12 novembre 20122 concernente il «Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell'attività fisica in Svizzera».

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

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5 dicembre 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato: Regolamento del Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell'attività fisica in Svizzera con conferimento dell'obbligatorietà generale (COG)

1 2

RS 412.10 Anche il testo di questo regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 246 del 18 dicembre 2012.

2012-2322

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell'attività fisica in Svizzera con conferimento dell'obbligatorietà generale (COG)

Sezione 1: Nome e scopo Art. 1

Nome

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell'attività fisica in Svizzera» (di seguito denominato Fondo) un Fondo per la formazione professionale della Federazione OML «Attività fisica e salute» ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, superiore e continua nel settore dell'attività fisica e della salute.

1

Per raggiungere lo scopo del Fondo, le aziende assoggettate versano contributi secondo le disposizioni della sezione 4 (art. 8­11).

2

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il Fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono servizi nell'ambito delle seguenti offerte di attività fisica e relax aventi un impatto positivo sulla salute, praticate fornendo istruzioni e assistenza a singoli o gruppi: a.

allenamento per la forza e la resistenza con l'uso di attrezzi in centri fitness e per la salute, segnatamente: 1. consulenza ai clienti in materia di attività fisica e relax; 2. sviluppo di programmi di allenamento; 3. insegnamento e direzione di programmi per la forza, la resistenza e la mobilità incentrati sulla salute.

3

RS 412.10

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell'attività fisica in Svizzera con COG

b.

allenamento guidato in gruppi o con singoli in centri ginnici, segnatamente: 1. consulenza ai clienti in materia di attività fisica e relax; 2. sviluppo di programmi di allenamento; 3. insegnamento e direzione di programmi per la mobilità, la forza e la resistenza incentrati sulla salute.

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, i cui collaboratori svolgono attività tipiche del ramo conformemente a uno dei seguenti titoli di formazione professionale di base o superiore:

1

a.

titolo riconosciuto di formazione professionale di base come operatore/operatrice per la promozione dell'attività fisica e della salute AFC;

b.

titolo riconosciuto di formazione professionale superiore come istruttore/ istruttrice fitness con attestato professionale federale;

c.

titolo riconosciuto di formazione professionale superiore come direttore/ direttrice di studio di ginnastica con attestato professionale federale.

Esso è valido nei confronti delle persone senza un titolo secondo il capoverso 1 e delle persone non specializzate che forniscono le prestazioni secondo l'articolo 4.

2

Le persone secondo i capoversi 1 e 2 devono poter provare di essere in possesso delle seguenti competenze chiave:

3

4

4

a.

riconoscere e promuovere uno stile di vita sano;

b.

raccogliere dati, stabilire obiettivi e mettere in pratica un piano d'azione;

c.

realizzare, analizzare e adattare piani d'azione incentrati sul movimento;

d.

comunicare con i clienti e rispettare le procedure aziendali;

e.

vendere e offrire consulenza su prodotti e servizi;

f.

svolgere attività di amministrazione aziendale nel rispetto delle basi legali;

g.

mantenere standard di igiene, funzionalità, rispetto ambientale e sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi: a.

le persone che forniscono prestazioni di cure medico-sanitarie conformemente alla legge del 18 marzo 19944 sull'assicurazione malattie;

b.

ospedali, cliniche specialistiche, cliniche psichiatriche, istituti che dispensano cure ambulatoriali, cliniche di riabilitazione, centri termali e ricoveri, strutture diurne e notturne nonché altre forme di alloggio collettivo e istituzioni simili, nella misura in cui tali strutture non siano classificabili come

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell'attività fisica in Svizzera con COG

centri fitness e per la salute secondo l'articolo 4 lettera a come centri ginnici secondo l'articolo 4 lettera b e non vendano tali servizi.

Art. 6

Validità per singole aziende o parti di aziende

Il Fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione sia territoriale, sia aziendale e sia personale del Fondo.

3

Prestazioni

Art. 7 Nel campo della formazione professionale di base, superiore e continua, il Fondo contribuisce segnatamente al finanziamento dei seguenti provvedimenti:

1

a.

sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, superiore e continua che comprenda in particolare analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti d'introduzione e attuazione, informazione, trasmissione del sapere e controlling;

b.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e di regolamenti riguardo agli esami legati alle offerte di formazione professionale superiore;

c.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico a supporto della formazione professionale di base;

d.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di profili di qualificazione e istruzioni relative alla formazione professionale superiore e continua;

e.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di qualificazione nel quadro di offerte di formazione curate dalla Federazione OML «Attività fisica e salute»: organizzazione, realizzazione, supporto e controllo delle note relative all'esperienza professionale; coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;

f.

reclutamento e promozione di nuove leve nella formazione professionale di base, superiore e continua;

g.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione;

h.

formazione continua tecnica e in base alla funzione di periti di esame e istruttori nei corsi interaziendali;

i.

copertura delle spese di organizzazione, gestione e controllo della Federazione OML «Attività fisica e salute» relative alla formazione professionale di base, superiore e continua.

Su richiesta dell'assemblea dei membri, la Federazione OML «Attività fisica e salute» può decidere di prevedere ulteriori contributi finanziari per provvedimenti ai sensi del capoverso 1.

2

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell'attività fisica in Svizzera con COG

4

Finanziamento

Art. 8

Base di calcolo

La base di calcolo dei contributi è costituita dalle singole aziende secondo l'articolo 4 e dal totale delle persone che vi esercitano attività tipiche del ramo secondo l'articolo 5.

1

Il contributo è calcolato in base a un'autodichiarazione prodotta dall'azienda.

Qualora l'azienda rifiuti di produrre tale dichiarazione, il contributo è calcolato secondo una stima.

2

Art. 9

Contributi

Le aliquote contributive sono costituite dai seguenti importi per le aziende secondo gli articoli 4 e 5:

1

­ ­ ­ ­ 2

Categoria A: Impresa individuale senza collaboratori

100 franchi;

Categoria B: Imprese con massa salariale fino a 200 000 franchi:

200 franchi;

Categoria C: Imprese con massa salariale fino a 400 000 franchi:

400 franchi;

Categoria D: Imprese con massa salariale superiore a 400 000 franchi:

500 franchi.

Le ditte individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione.

Per le persone in formazione non sono riscossi contributi; i loro stipendi non sono tenuti in considerazione nella massa salariale.

3

4

I contributi sono versati annualmente.

Le aliquote contributive sono considerate indicizzate secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° gennaio 2013.

5

Il comitato direttivo della Federazione OML «Attività fisica e salute» verifica annualmente i contributi e all'occorrenza li adegua all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

6

Art. 10

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare alla commissione del Fondo una richiesta motivata.

1

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20035 sulla formazione professionale.

2

5

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Art. 11

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

5

Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 12

Comitato direttivo della Federazione OML «Attività fisica e salute»

Il comitato direttivo della Federazione OML «Attività fisica e salute» è l'organo di vigilanza del Fondo e lo amministra sul piano strategico.

1

2

Esso adempie in particolare i seguenti compiti: a.

nomina i membri della commissione del fondo;

b.

definisce un organo amministrativo;

c.

emana un regolamento esecutivo;

d.

definisce periodicamente l'elenco delle prestazioni e la quota per la costituzione delle riserve;

e.

decide sui ricorsi contro decisioni della commissione del Fondo;

f.

approva il preventivo.

Art. 13

Commissione del fondo

La commissione del fondo è l'organo direttivo del Fondo e ne assicura la gestione operativa.

1

2

3

Delibera in materia di: a.

assoggettamento di un'azienda al Fondo;

b.

determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;

c.

ripartizione dei contributi in caso di concorrenza con un altro Fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto Fondo.

Sorveglia l'organo amministrativo.

Art. 14

Organo amministrativo

L'organo amministrativo dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

1

È responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento di contributi per le prestazioni di cui all'articolo 7 nonché dell'amministrazione e della contabilità.

2

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Art. 15

Consuntivo, revisione e contabilità

L'organo amministrativo gestisce il Fondo in un conto separato con contabilità, conto economico e bilancio autonomi nonché con un proprio centro di costo.

1

Il consuntivo del Fondo è verificato nell'ambito della revisione annuale dei conti della Federazione OML «Attività fisica e salute» da un ufficio di revisione indipendente ai sensi degli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni6.

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 16

Vigilanza

Il Fondo è sottoposto alla vigilanza dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso7 LFPr.

1

Il consuntivo del Fondo e il rapporto di revisione sono trasmessi alla SEFRI per conoscenza.

2

6

Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento

Art. 17

Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato il 30 gennaio 2012 dall'Assemblea dei delegati della Federazione OML «Attività fisica e salute» conformemente all'articolo 14.3 degli statuti del 7 maggio 2010.

Art. 18

Conferimento dell'obbligatorietà generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 19

Scioglimento

Qualora lo scopo del Fondo non può più essere raggiunto o viene meno la base legale, il comitato direttivo della Federazione «Attività fisica e salute» scioglie il Fondo con il consenso della SEFRI.

1

2

Un eventuale capitale residuo del Fondo sarà destinato a uno scopo affine.

12 novembre 2012

In nome della Federazione «OML Attività fisica e salute»: Paul Eigenmann presidente

6

Roland Steiner vicepresidente

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