Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 15 marzo 2012, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re Gruppo Svizzero di Ricerca Clinica sul Cancro (SAKK), progetto «End-of-life delivery of care patterns in Swiss cancer patients», concernente la domanda del 14 febbraio 2012 per un'adeguamento dell'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica del 12 ottobre 2010, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione a)

Alla dr. Klazien Matter-Walstra, Gruppo Svizzero di Ricerca Clinica sul Cancro (SAKK), Centro di coordinamento, Berna / Istituto di medicina farmaceutica, Basilea, in qualità di responsabile del progetto, è rilasciata alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

b)

Alla MSc. Rita Achermann, Università di Basilea, facoltà di medicina, è rilasciata alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

2. Oggetto dell'autorizzazione a)

Ai medici curanti di cliniche e ospedali che hanno curato dei pazienti affetti da cancro che soddisfano i criteri di inclusione nel progetto menzionato al punto 3 e che sono stati ospedalizzati nell'ultimo mese prima del loro decesso, è rilasciata l'autorizzazione volta a consentire ai titolari di cui al punto 1 di prendere visione delle anamnesi di tali pazienti per la raccolta dei dati necessari per il progetto di cui al punto 3. La comunicazione dei dati deve servire solo allo scopo enunciato al punto 3.

b)

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati Nessuna modifica.

4. Protezione dei dati comunicati Nessuna modifica.

2012-1182

4775

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Nessuna modifica.

6. Oneri Nessuna modifica.

7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù dell'articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto alle titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e previo appuntamento telefonico (tel. 031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

23 maggio 2012

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il vice-presidente, Rudolf Bruppacher

4776