C Legge federale concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20121, decreta: I La legge federale sul Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria è emanata nella versione secondo l'allegato.

II Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 26 cpv. 1 lett. a nonché cpv. 2 1

Le spese professionali deducibili sono: a.

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3000 franchi;

Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere b e c sono stabilite deduzioni complessive; per le spese di cui al capoverso 1 lettera c il contribuente può giustificare spese più elevate.

2

1 2

FF 2012 1283 RS 642.11

2011-2608

1469

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 9 cpv. 1 Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. I costi di perfezionamento in rapporto con la professione e quelli di riqualificazione professionale sono pure considerati spese necessarie. Per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro può essere fissato un importo massimo.

1

3. Legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie Ingresso, primo comma visti gli articoli 81, 87 e 87a della Costituzione federale5; Titolo prima dell'art. 48a

Capitolo 5a: Ampliamento dell'infrastruttura (nuovo) Art. 48a

Obiettivi

L'ampliamento dell'infrastruttura persegue i seguenti obiettivi:

3 4 5

a.

traffico viaggiatori: 1. migliorare i collegamenti con le aree metropolitane europee, 2. migliorare i collegamenti tra le aree metropolitane svizzere e al loro interno, 3. migliorare i collegamenti all'interno della rete urbana svizzera e con i centri delle aree metropolitane, 4. ampliare il traffico regionale e il traffico d'agglomerato; 5. migliorare i collegamenti con le regioni di montagna e le regioni turistiche;

b.

traffico merci: 1. trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico pesante transalpino, 2. miglioramento del traffico interno, d'importazione ed esportazione.

RS 642.14 RS 742.101 RS 101

1470

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

Art. 48b

Programma di sviluppo strategico

L'infrastruttura è ampliata per fasi nell'ambito di un programma di sviluppo strategico.

1

A intervalli regolari il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sullo stato dell'ampliamento, sui necessari adeguamenti del programma di sviluppo strategico e sulla successiva fase di ampliamento pianificata.

2

Art. 48c

Fasi di ampliamento

Gli atti normativi sulle singole fasi di ampliamento sono emanati in forma di decreto federale. Tali decreti federali sottostanno al referendum facoltativo.

1

Le misure previste nelle fasi di ampliamento si basano su una prova della necessità e su un'analisi dell'offerta effettuata secondo criteri di economia aziendale e macroeconomici.

2

Nei progetti relativi alle fasi di ampliamento il Consiglio federale illustra in particolare i costi susseguenti per l'intero sistema ferroviario.

3

Art. 48d

Pianificazione delle fasi di ampliamento

L'UFT procede alle pianificazioni necessarie per le fasi di ampliamento. Coinvolge in modo appropriato le imprese ferroviarie e i Cantoni interessati.

Art. 48e

Progettazione ed esecuzione delle misure

Le imprese ferroviarie o i terzi incaricati della realizzazione delle misure (società costruttrici) progettano le misure per l'ampliamento dell'infrastruttura, le coordinano con le esigenze del mantenimento della qualità e le eseguono.

1

In tale contesto, essi tengono costantemente conto, secondo il principio dell'ottimizzazione aziendale ed economica, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell'evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.

2

Art. 48f

Convenzioni di attuazione

La Confederazione conclude convenzioni di attuazione relative alle misure di ampliamento con le imprese ferroviarie o le società costruttrici. In tali convenzioni sono fissate in dettaglio le misure per le singole tratte e i singoli nodi, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l'organizzazione.

1

Se le misure necessitano di interventi subordinati correlati per il mantenimento della qualità, anch'essi sono fissati nelle convenzioni di attuazione.

2

Le convenzioni sono concluse dal DATEC. Gli adeguamenti di minore entità, in particolare di carattere organizzativo o tecnico, possono essere convenuti dall'UFT.

3

1471

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

Titolo prima dell'art. 49

Capitolo 6: Finanziamento dell'infrastruttura Sezione 1: In generale Art. 49

Principi

Fatto salvo l'articolo 9b, la Confederazione assume l'onere principale del finanziamento dell'infrastruttura.

1

I Cantoni assumono l'onere principale del finanziamento delle installazioni per il pubblico.

2

Fatte salve le prestazioni di cui all'articolo 59, dalle prestazioni federali ai sensi della presente legge sono escluse le tratte che:

3

a.

assicurano il collegamento capillare;

b.

collegano località che non sono abitate tutto l'anno;

c.

non servono per il trasporto di consistenti quantità di merci.

Art. 51

Convenzioni sulle prestazioni

La Confederazione, rappresentata dall'UFT, e le imprese ferroviarie concludono convenzioni sulle prestazioni ogni quattro anni. In tali convenzioni sono anticipatamente convenuti l'offerta di prestazioni nonché le indennità e i mutui previsti nel settore dell'infrastruttura sulla scorta delle priorità in materia di politica dei trasporti della Confederazione e dei conti di previsione delle imprese.

1

2 Se il mantenimento della qualità necessita di misure di ampliamento subordinate, anch'esse sono fissate nella convenzione sulle prestazioni.

Le indennità e i mutui servono in primo luogo a mantenere l'infrastruttura in buono stato e ad adeguarla alle esigenze del traffico e allo stato della tecnica. In tale contesto sono in particolare considerati:

3

a.

i collegamenti basilari adeguati;

b.

gli imperativi della politica regionale, in particolare i bisogni inerenti allo sviluppo economico delle regioni sfavorite;

c.

gli imperativi della politica di assetto del territorio e d'agglomerato;

d.

gli imperativi della protezione dell'ambiente.

Art. 51a (nuovo) Controversie relative alle convenzioni sulle prestazioni Se l'UFT e le imprese ferroviarie non riescono ad accordarsi su una convenzione sulle prestazioni o sulla sua applicazione, la decisione spetta al DATEC.

1

Le decisioni del DATEC possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. Possono essere fatti valere:

2

1472

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

a.

la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento;

b.

l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

Eventuali ricorsi interposti contro decisioni del DATEC non hanno effetto sospensivo.

3

Art. 51b (nuovo) Forme di finanziamento per l'esercizio e il mantenimento della qualità I costi pianificati e non coperti per l'esercizio e il mantenimento della qualità, compresi gli ammortamenti e i costi d'investimento non attivabili, sono finanziati mediante indennità.

1

Gli investimenti che superano i mezzi finanziari destinati all'ammortamento e le riserve di liquidità disponibili sono finanziati con mutui senza interessi e rimborsabili condizionalmente. Se i mezzi finanziari destinati all'ammortamento superano gli investimenti, i mutui in corso rimborsabili condizionalmente devono essere rimborsati al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria in base alla legge del ...6 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria o compensati con le altre prestazioni del Fondo.

2

I mutui rimborsabili condizionalmente della Confederazione possono essere convertiti in capitale proprio, fatte salve le necessarie decisioni previste dal diritto della società anonima. La Confederazione può altresì rinunciare al rimborso dei mutui per partecipare alle necessarie misure di risanamento finanziarie.

3

Art. 54

Assegnazione di mandati

Le imprese ferroviarie e le società costruttrici assegnano le commesse di forniture e di servizi come pure le commesse edili conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici.

Art. 56 Abrogato Art. 57

Finanziamento delle installazioni per il pubblico da parte dei Cantoni

I Cantoni assumono i costi della costruzione, dell'esercizio e della manutenzione delle installazioni per il pubblico situati sul proprio territorio. Tali impianti comprendono in particolare:

1

6

a.

i marciapiedi;

b.

le pensiline e le tettoie;

c.

i sottopassaggi e cavalcavia;

d.

le scale, le scale mobili, le rampe e gli ascensori;

RS ...; FF 2012 1469 1478

1473

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

e.

gli arredi dei marciapiedi e gli equipaggiamenti delle strutture d'attesa;

f.

gli impianti di illuminazione;

g.

le installazioni per l'informazione ai clienti, inclusi gli orologi;

h.

le superfici negli stabili viaggiatori, necessari per accedere alla ferrovia.

È fatto salvo il finanziamento delle misure per l'adeguamento dei trasporti pubblici alle esigenze dei disabili di cui all'articolo 23 della legge federale del 13 dicembre 20027 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili.

2

Per l'ampliamento sono soprattutto determinanti gli standard delle corrispondenti imprese ferroviarie.

3

I Cantoni concludono convenzioni di attuazione relative alla costruzione o alla ristrutturazione delle installazioni per il pubblico con le imprese ferroviarie. In tali convenzioni sono in particolare fissati in dettaglio le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l'organizzazione.

4

Se l'onere di un Cantone è manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici, il Consiglio federale può prevedere contributi della Confederazione. In questo caso anche la Confederazione, rappresentata dall'UFT, diventa parte in causa della convenzione di attuazione.

5

Per il finanziamento di esercizio e manutenzione delle installazioni per il pubblico i Cantoni concludono convenzioni sulle prestazioni con le imprese ferroviarie.

L'articolo 51 si applica per analogia.

6

7

Le installazioni per il pubblico sono di proprietà delle imprese ferroviarie.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la delimitazione delle installazioni per il pubblico dalla rimanente infrastruttura.

8

Titolo prima dell'art. 58

Sezione 2: Finanziamento dell'ampliamento dell'infrastruttura Art. 58

Crediti d'impegno

L'Assemblea federale autorizza mediante decreto federale i crediti d'impegno necessari per le fasi di ampliamento secondo l'articolo 48c.

Art. 58a (nuovo) Modalità di finanziamento per l'ampliamento Mediante il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria la Confederazione mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui esenti da interessi, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.

1

2

7

I dettagli sono disciplinati nelle convenzioni di attuazione di cui all'articolo 48f.

RS 151.3

1474

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

Art. 58b (nuovo) Finanziamento di misure supplementari o alternative da parte di terzi I Cantoni e terzi possono finanziare misure supplementari o alternative se queste possono essere integrate nel programma di sviluppo strategico.

1

2

Essi assumono: a.

in caso di misure supplementari: tutti i costi;

b.

in caso di misure alternative: la differenza dei costi tra la misura prevista dalla Confederazione e quella da loro proposta.

La partecipazione di terzi non deve comportare un onere supplementare per la Confederazione né nella fase di costruzione né in quella d'esercizio.

3

La Confederazione conclude con i terzi e le imprese ferroviarie convenzioni concernenti le misure. In tali convenzioni sono fissati in dettaglio le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l'organizzazione.

4

Art. 58c (nuovo)

Prefinanziamento

Le imprese ferroviarie possono concludere con i Cantoni interessati e con terzi convenzioni sul prefinanziamento delle misure decise dall'Assemblea federale e finanziate dalla Confederazione. Tali convenzioni devono essere approvate dall'UFT.

Art. 58d (nuovo) Disposizioni esecutive Il DATEC emana le disposizioni esecutive relative alla supervisione delle prestazioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze concernenti le misure approvate.

Art. 58e (nuovo)

Rapporto

Il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale in merito al finanziamento dell'ampliamento dell'infrastruttura, segnatamente: a.

sullo stato e sul seguito dei lavori;

b.

sulle spese in base ai crediti d'impegno stanziati.

4. Legge federale del 20 marzo 20098 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria Art. 2

Oggetto

La presente legge disciplina le misure e il finanziamento relativi ai grandi progetti ferroviari NFTA e FERROVIA 2000.

8

RS 742.140.2

1475

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

Art. 4 lett. a n. 2, nonché lett. b n. 2­5, 8, 12 e 13 Le misure relative ai grandi progetti ferroviari comprendono: a.

sulle linee di base della nuova ferrovia transalpina (NFTA): 2. San Gottardo Sud­Chiasso: aumento delle prestazioni nei nodi di Bellinzona, Lugano e Chiasso, intensificazione della successione dei treni Biasca­Bellinzona­Chiasso,

b.

sulle altre tratte: 2. regione di Losanna: potenziamento delle capacità (quarto binario) Losanna­Renens, separazione dei flussi di traffico a Renens, potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel nodo di Losanna, 3. Losanna­Briga­Iselle: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, 4. Losanna­Bienne­Olten: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, 5. Losanna­Berna: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, 8. Bienne­Delémont­Porrentruy: potenziamento delle capacità, 12. Abrogato 13. regione di Zurigo: quota del traffico a lunga distanza sulla linea di transito,

Art. 10 Abrogato Art. 12 cpv. 1 e 2 1 In base alla legge del ...9 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria, mediante il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria, la Confederazione mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.

2

Abrogato

5. Legge federale del 20 marzo 199810 sulle Ferrovie federali svizzere Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo francese.

9 10

RS ...; FF 2012 1469 1478 RS 742.31

1476

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

Art. 3 cpv. 4 Abrogato Titolo prima dell'art. 7a

Sezione 3: Obiettivi strategici Art. 7a Abrogato Art. 8 1 Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione deve raggiungere in veste di proprietaria delle FFS.

Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici.

Esso riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e gli mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.

2

Art. 20

Finanziamento

Gli investimenti al di fuori del settore dell'infrastruttura sono finanziati mediante prestiti fruttiferi e rimborsabili della Confederazione. D'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, le FFS possono applicare nel singolo caso altre modalità di finanziamento che si dimostrino economicamente vantaggiose.

1

Il Consiglio federale fissa negli obiettivi strategici il volume massimo di finanziamenti ottenibili presso la Confederazione.

2

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale pubblica la legge nel Foglio ufficiale nel caso in cui il decreto federale del ...11 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria sia stato approvato dal Popolo e dai Cantoni.

2

3

La presente legge entra in vigore contemporaneamente al decreto federale.

11

FF 2012 1467

1477

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

Legge federale concernente il Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria

Allegato

(Legge sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria, LFInFer)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 87a della Costituzione federale12 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 201213, decreta: Art. 1

Fondo

Il Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (Fondo per l'infrastruttura ferroviaria) è giuridicamente indipendente e dotato di contabilità propria.

1

La legge federale del 7 ottobre 200514 sulle finanze della Confederazione è applicabile a titolo sussidiario.

2

Art. 2

Contabilità del Fondo

1

La contabilità del Fondo si compone di un conto economico e di un bilancio.

2

Il conto economico contempla almeno:

3

a.

come ricavi: 1. i conferimenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata, 2. l'attivazione di mutui, 3. gli interessi attivi sui mutui;

b.

come spese: 1. i prelievi per l'esercizio, il mantenimento della qualità e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria nonché per i corrispondenti mandati di ricerca, 2. i rimborsi dell'anticipo, 3. gli interessi passivi sugli impegni del Fondo, 4. gli ammortamenti degli attivi.

Il bilancio comprende l'insieme degli attivi e degli impegni.

12 13 14

RS 101 FF 2012 1283 RS 611.0

1478

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

Art. 3

Conferimenti

Il Consiglio federale decide il livello di prelievo dei diversi mezzi finanziari che possono essere attribuiti al Fondo.

1

Gli importi di cui agli articoli 87a capoverso 2 lettera d e 196 n. 3 capoverso 2 Cost. si basano sui prezzi del 2014. Sono adeguati all'evoluzione del prodotto interno lordo reale e seguono l'indice di rincaro delle opere ferroviarie. D'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli.

2

Art. 4

Prelievi

L'Assemblea federale determina con un decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, i mezzi da prelevare annualmente dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria. I mezzi sono suddivisi nei seguenti ambiti:

1

a.

esercizio e mantenimento della qualità;

b.

ampliamento;

c.

mandati di ricerca.

I mezzi devono garantire prioritariamente il fabbisogno per l'esercizio e il mantenimento della qualità.

2

Se i lavori avanzano più rapidamente del previsto e il livello dei costi è conforme alle aspettative, il Consiglio federale può autorizzare per l'ampliamento di cui al capoverso 1 lettera b un prelievo supplementare fino a concorrenza del 15 per cento del credito a preventivo autorizzato per l'anno in corso.

3

Art. 5

Limite di spesa

Per i prelievi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a da autorizzare, l'Assemblea federale stabilisce di volta in volta un limite di spesa quadriennale.

1

Nell'ambito del messaggio concernente l'autorizzazione del limite di spesa, il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sullo stato degli impianti e sul grado di utilizzo dell'infrastruttura.

2

Art. 6

Crediti d'impegno

I crediti d'impegno per le fasi di ampliamento sono retti dall'articolo 58 della legge federale del 20 dicembre 195715 sulle ferrovie.

15

RS 742.101

1479

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

Art. 7 1

Indebitamento, riserva e remunerazione

Il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria non può indebitarsi oltre l'anticipo.

2

Il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria costituisce una riserva adeguata.

3

L'avere non è remunerato.

Art. 8

Approvazione dei conti e pianificazione finanziaria

Il Consiglio federale sottopone annualmente per approvazione la contabilità del Fondo per l'infrastruttura ferroviaria all'Assemblea federale.

1

Esso stabilisce per il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria una pianificazione finanziaria su tre anni. Ne informa l'Assemblea federale, in margine al preventivo.

2

Art. 9

Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 9 ottobre 199816 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è abrogata.

Art. 10

Scioglimento del Fondo per i grandi progetti ferroviari

Con l'entrata in vigore del decreto federale del ...17 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria si assume tutti gli attivi e i passivi del fondo per i grandi progetti ferroviari.

1

Contemporaneamente il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria si assume i mutui concessi a carico del bilancio ordinario della Confederazione per investimenti nell'infrastruttura ferroviaria.

2

Art. 11

Estinzione dell'anticipo

A partire al più tardi dal 1° gennaio 2019, nel preventivo e nella pianificazione finanziaria del Fondo e fino alla completa estinzione dell'anticipo è destinato al rimborso dell'anticipo almeno il 50 per cento dei conferimenti di cui all'articolo 87a capoverso 2 lettere a e c Cost.

1

Sull'anticipo sono prelevati tassi di interesse conformi al mercato. L'Amministrazione federale delle finanze fissa i dettagli.

2

16 17

RU 1999 775, 2005 2517, 2009 1169, 2010 5017 FF 2012 1467

1480