12.034 Messaggio sulla revisione totale della legge federale sulla meteorologia e la climatologia (LMet) del 2 marzo 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di revisione totale della legge federale sulla meteorologia e la climatologia (LMet).

Vi proponiamo inoltre di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare: 2011 P

10.3974

Esaminare le possibili sinergie fra MeteoSvizzera e la redazione meteo di SF DRS (N 18.3.2011, Heer)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

2 marzo 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-2672

3153

Compendio L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera deve diventare un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Questa trasformazione gli consentirà di disporre di un margine di manovra più ampio per adempiere in modo ottimale i suoi compiti di servizio meteorologico e climatologico nazionale.

Nella sua nuova forma giuridica dovrà accrescere l'utilità delle sue prestazioni per tutti i gruppi di utenti e svolgere efficientemente i compiti federali rilevanti per la sicurezza. Il portafoglio dei compiti rimane pressoché invariato, ma sarà fondamentalmente ristrutturato. Per creare le nuove condizioni quadro è necessaria una revisione totale della legge federale sulla meteorologia e la climatologia (LMet).

Alla fine degli anni 1990, l'allora Istituto svizzero di meteorologia (ISM) è stato una delle prime unità della Confederazione a introdurre la gestione amministrativa orientata ai risultati. Con la legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) è stato permesso al servizio meteorologico nazionale, in aggiunta ai compiti già svolti fino ad allora, di utilizzare commercialmente i dati meteorologici e climatologici. L'ISM è stato inoltre ribattezzato Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera. Nel corso degli ultimi anni l'estensione e l'adempimento dei suoi compiti sono stati ripetutamente messi in discussione. Per questo motivo, il Dipartimento federale dell'interno (DFI), d'intesa con MeteoSvizzera, ha incaricato il Controllo federale delle finanze (CDF) di procedere a una valutazione indipendente dell'attività del servizio meteorologico nazionale. Pur attestando l'alta qualità delle prestazioni e una competenza riconosciuta a livello internazionale, il rapporto sui risultati della valutazione condotta dal CDF negli anni 2007 e 2008 ha messo in evidenza lacune nel finanziamento e nella gestione strategica di MeteoSvizzera. A seguito di questa valutazione, il DFI è stato incaricato di avviare una riforma generale di MeteoSvizzera. Il progetto qui presentato tiene conto delle raccomandazioni contenute nel rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2006 sul governo d'impresa, che prevede la forma giuridica dell'istituto autonomo di diritto pubblico per le unità che forniscono prestazioni a carattere monopolistico.

Rispetto alla legge vigente del 1999, il presente progetto prevede in particolare le seguenti modifiche: ­

l'attuale Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera è trasformato in un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica, denominato Istituto federale di meteorologia e climatologia;

­

i principali organi dell'Istituto sono il consiglio d'istituto, che è l'organo supremo di direzione strategica, e la direzione, responsabile della direzione operativa. A questi si aggiunge l'ufficio di revisione. La vigilanza è esercitata dal Consiglio federale;

3154

­

l'Istituto fornisce le sue prestazioni di base gratuitamente e ottiene in controparte delle indennità. La messa a disposizione gratuita dei dati contribuisce a incrementarne l'utilizzazione e conseguentemente l'utilità per l'economia nazionale;

­

altre prestazioni, tra cui quelle del servizio di meteorologia aeronautica, sono soggette a emolumenti;

­

costituiscono ulteriori fonti di finanziamento i mezzi di terzi provenienti da attività commerciali, sponsorizzazioni e contributi alla ricerca;

­

l'Istituto può continuare a svolgere attività commerciali strettamente correlate con i suoi compiti se non ne pregiudicano l'adempimento. Per queste attività deve fatturare prezzi che permettono di coprire almeno i costi e non può ricorrere al sovvenzionamento trasversale;

­

nel quadro dei suoi compiti e obiettivi, l'Istituto può accettare sponsorizzazioni di terzi.

La definizione vigente dei compiti ha dato buoni risultati e non deve pertanto essere sostanzialmente modificata. I compiti principali dell'Istituto sono: ­

rilevare, elaborare e mettere a disposizione dati meteorologici e climatologici;

­

allestire un'offerta di prestazioni meteorologiche e climatologiche di base, che includa in particolare l'elaborazione di previsioni del tempo, la diramazione di allerte meteorologiche e la fornitura di informazioni di base sui cambiamenti climatici;

­

fornire le prestazioni necessarie alla protezione della popolazione e ad altri compiti rilevanti per la sicurezza;

­

partecipare alle attività di cooperazione internazionale in ambito meteorologico e climatologico e rappresentare la Confederazione in seno alle relative organizzazioni internazionali.

3155

Indice Compendio

3154

1 Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Storia di MeteoSvizzera 1.1.2 Situazione attuale 1.2 Motivo del nuovo disciplinamento 1.3 Soluzioni esaminate 1.4 Nuovo disciplinamento proposto 1.5 Contesto internazionale 1.5.1 Organizzazioni internazionali, convenzioni e cooperazione 1.5.2 Forma giuridica di altri servizi meteorologici europei 1.6 Portata del progetto di revisione 1.7 Armonizzazione di compiti e finanze 1.8 Risultati della procedura di consultazione 1.9 Interventi parlamentari

3157 3157 3157 3158 3158 3159 3160 3161 3161 3164 3165 3165 3166 3171

2 Commento ai singoli articoli

3171

3 Ripercussioni 3.1 Per la Confederazione 3.2 Per i Cantoni 3.3 Per l'economia

3193 3193 3193 3193

4 Programma di legislatura

3194

5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità e legalità 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 5.3 Forma dell'atto 5.4 Delega di competenze legislative

3194 3194 3195 3196 3196

Legge federale sull'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) (Disegno)

3197

3156

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Storia di MeteoSvizzera

Dal 1881 il servizio meteorologico è un compito della Confederazione disciplinato da una legge federale. La Centrale meteorologica svizzera (CMS), che ha ripreso l'attività dell'Ufficio meteorologico della Società elvetica di scienze naturali, è stata istituita, con decreto federale del 23 dicembre 1880, agli inizi del 1881. Non si ritenne necessario creare una base costituzionale esplicita in quanto, dai suoi inizi, il settore meteorologico presentava aspetti di un monopolio naturale. La CMS è stata subordinata al Dipartimento federale dell'interno (DFI) che doveva esercitare la vigilanza scientifica e tecnica tramite una commissione di specialisti.

Nel 1927, con lo sviluppo del traffico aereo, è seguita l'istituzione del Servizio di meteorologia aeronautica integrato nella CMS. Nel 1929 si è iniziato ad effettuare regolarmente osservazioni meteorologiche sinottiche presso i tre aeroporti dell'epoca Zurigo-Dübendorf, Ginevra-Cointrin e Basilea-Birsfelden.

Nel 1935 è stato inaugurato l'«Osservatorio ticinese» a Locarno-Monti e nel 1941, nella stazione aerologica di Payerne VD, sono iniziate le misurazioni della pressione atmosferica, della temperatura, dell'umidità e del vento mediante radiosonde fino ad un'altitudine media di 30 chilometri. Alla fine degli anni 1940 la CMS si è trasferita nella sua attuale sede centrale sullo Zürichberg, dove più tardi è stata integrata anche la sede della Centrale nazionale di allarme.

Durante i primi 100 anni, il servizio meteorologico nazionale ha potuto operare praticamente senza concorrenza ed ampliare continuamente la sua offerta di prestazioni di alta qualità. Dal punto di vista tecnico l'evoluzione è stata considerevole: dalle stazioni meteorologiche pionieristiche si è passati ad una rete di stazioni di misurazione sempre più automatizzate e gestite in modo centralizzato.

Nel 1979, nel quadro del processo di ridenominazione degli uffici federali, la CMS è stata ribattezzata Istituto svizzero di meteorologia (ISM).

A partire dagli anni 1980 i progressi scientifici e le mutate condizioni quadro sociali hanno cambiato la meteorologia. Dal punto di vista tecnico MeteoSvizzera ha compiuto grandi progressi nell'automazione delle stazioni meteorologiche e degli impianti radar. L'evoluzione della tecnologia dell'informazione e lo sviluppo di modelli numerici
di previsione hanno consentito anche a servizi privati di allestire previsioni meteorologiche affidabili con un dispendio di risorse contenuto. La competenza esclusiva del servizio meteorologico statale per le previsioni e le allerte è stata sempre più messa in discussione, in particolare nel settore dei media, in cui i servizi meteorologici privati sono riusciti a ritagliarsi più velocemente una parte di mercato. La liberalizzazione e la globalizzazione dei mercati hanno inoltre facilitato a fornitori esteri di servizi meteorologici l'accesso al mercato svizzero. La crescente importanza dei media nella società e le nuove tecnologie hanno fatto sorgere nuove esigenze in materia di prestazioni meteorologiche. Infine la crescente consapevolezza ambientale ha provocato una maggiore domanda di nuove prestazioni climatologiche.

3157

Sulla base del rapporto sul progetto GEMAP del Dipartimento federale delle finanze (DFF), il 3 aprile 1996 il Consiglio federale ha deciso di sviluppare le basi e gli strumenti per l'introduzione di una gestione amministrativa orientata ai risultati nell'Amministrazione federale. Parallelamente ha deciso di gestire dal 1997 mediante mandato di prestazione e preventivo globale (GEMAP) l'ISM e l'Ufficio federale di topografia. La fase pilota dei due uffici ha permesso di testare le basi concettuali del GEMAP in un quadro chiaro e di svilupparle ulteriormente.

Con la legge federale del 18 giugno 19991 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) l'attività di diritto privato dell'ISM è stata iscritta nella legge e l'istituto è stato ribattezzato Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera.

1.1.2

Situazione attuale

In quanto servizio meteorologico e climatologico nazionale, MeteoSvizzera adempie diversi compiti nel campo della meteorologia e della climatologia che sono retti, oltre che dai principi stabiliti dalla LMet, dagli accordi internazionali (cfr. n. 1.5).

Oggi MeteoSvizzera è un'unità dell'Amministrazione federale subordinata al DFI2.

Dal 1997 MeteoSvizzera è gestita mediante mandato di prestazione e preventivo globale e fa quindi parte delle cosiddette unità amministrative GEMAP3. L'attuale mandato di prestazione di MeteoSvizzera, il quinto, è valido per il periodo 2012­ 2013.

In quanto unità GEMAP, MeteoSvizzera non tiene una contabilità propria, ma figura nel preventivo e nel consuntivo della Confederazione come le altre unità dell'Amministrazione federale centrale. Per le unità GEMAP, che devono tenere una contabilità analitica per gruppi di prodotti, è stanziato un preventivo globale annuo.

1.2

Motivo del nuovo disciplinamento

Negli anni passati l'estensione e l'adempimento dei compiti dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia sono stati ripetutamente messi in discussione.

Per questa ragione, il DFI e MeteoSvizzera hanno ritenuto opportuno sottoporre l'attività di MeteoSvizzera a una valutazione indipendente, che è stata effettuata tra il giugno 2007 e il giugno 2008 dal Controllo federale delle finanze (CDF).

Sulla base del rapporto del CDF, nel dicembre 2008 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di avviare rapidamente «una riforma generale di MeteoSvizzera» e di sottoporgli entro la fine del 2009 proposte di riforma e un possibile scadenzario.

Insieme alla Segreteria generale del DFI, MeteoSvizzera ha tracciato un quadro dettagliato della situazione ed elaborato diverse varianti per l'assetto futuro.

1 2 3

RS 429.1; cfr. in particolare art. 1 LMet Cfr. allegato 1 lett. B, n. II 1.5 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), RS 172.010.1.

Cfr. art. 44 legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), RS 172.010; art. 42­46 legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC), RS 611.0.

3158

Nel quadro dei lavori preliminari svolti in vista della riforma generale di MeteoSvizzera è stata valutata anche l'opzione di un trasferimento nell'Amministrazione federale decentralizzata. In base al rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 20064 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo d'impresa), è stato proposto di affidare i compiti di MeteoSvizzera a un costituendo istituto di diritto pubblico con personalità giuridica e contabilità propria. Come specificato nel rapporto citato, sono adatte a essere trasformate in istituti autonomi di diritto pubblico le unità amministrative che forniscono prestazioni a carattere monopolistico. Rientrano tra queste in particolare le prestazioni destinate a una clientela, per le quali però la concorrenza non funziona e che quindi non possono essere messe a disposizione da imprese private nella misura auspicata dal punto di vista dell'economia generale. I compiti svolti da MeteoSvizzera nell'ambito delle prestazioni di base (inclusi l'esercizio e le infrastrutture) corrispondono bene alla tipologia di compiti descritta nel rapporto, in quanto la loro fornitura presuppone infrastrutture costose e genera elevati costi fissi ed è quindi poco adatta al mercato libero. I prezzi richiesti ai clienti non potrebbero bastare, da soli, a finanziare per intero l'offerta di base. Rientra inoltre nell'interesse della collettività che siano garantite prestazioni quali le allerte maltempo5. I compiti di MeteoSvizzera possono quindi essere intesi come servizio pubblico. Per questo motivo è stata presa in esame la trasformazione di MeteoSvizzera in un istituto autonomo di diritto pubblico.

1.3

Soluzioni esaminate

Complessivamente sono state prese in considerazione cinque varianti per il futuro assetto di MeteoSvizzera.

Due varianti sono state scartate: ­

la variante 1, che prevedeva il mantenimento dello status quo quale unità GEMAP, perché non offriva alcuna prospettiva di rispondere meglio alle mutate esigenze;

­

la variante 2 «Trasformazione in società anonima di diritto privato o di diritto speciale» perché, secondo il rapporto sul governo d'impresa, questa forma giuridica non si addice a MeteoSvizzera visto che non fornisce in primo luogo prestazioni sul mercato.

Tre varianti sono state esaminate più a fondo:

4 5

­

la variante 3, che prevedeva di circoscrivere le prestazioni offerte da MeteoSvizzera ai compiti principali, di trasferire a terzi il servizio di meteorologia aeronautica e di lasciare al mercato tutte le altre prestazioni;

­

la variante 4, che prevedeva di conferire a MeteoSvizzera, oltre ai compiti principali, anche il servizio di meteorologia aeronautica e di lasciare al mercato tutte le altre prestazioni.

FF 2006 7545 «Volkswirtschaftliche Bedeutung der Wetterdienste in der Schweiz», studio di fattibilità dell'agenzia di ricerca e consulenza Infras del 21 luglio 2008, pag. 23 segg.

3159

Queste due varianti sono state abbandonate perché avrebbero comportato una rinuncia pressoché totale al contatto con i clienti finali e quindi un peggioramento delle conoscenze sull'evoluzione del bisogno di informazioni meteorologiche e climatologiche. Questo avrebbe danneggiato la capacità di rendimento, la forza innovativa e lo sviluppo dell'Istituto. Inoltre l'Istituto deve impiegare le proprie risorse umane, materiali e immateriali in maniera efficiente e generare così, nel rispetto del quadro costituzionale, entrate supplementari. Il che, tra l'altro, permette di sgravare anche le finanze federali. La possibilità di svolgere attività commerciali consente all'Amministrazione di agire in maniera efficace e di accrescere l'utilità per i clienti.

L'assegnazione a terzi delle prestazioni di meteorologia aeronautica avrebbe comportato un onere considerevole e il rispetto di severe condizioni. Come fornitori di prestazioni di meteorologia aeronautica sarebbero entrati in considerazione soltanto i fornitori certificati SES/CUE (Single European Sky/Cielo unico europeo) che soddisfano tutti gli standard dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) vincolanti per il diritto svizzero. Inoltre un mandatario esterno avrebbe dovuto soddisfare un'altra condizione: assicurare il rispetto degli obblighi a livello internazionale. Ci sarebbero stati pertanto dei doppioni con i compiti di rappresentanza assunti da MeteoSvizzera in seno alle organizzazioni internazionali. Tenuto conto dei costi per il bando di concorso, della valutazione, della necessità di sorveglianza permanente e di disciplinamento, l'effetto di risparmio sarebbe stato considerevolmente ridotto o addirittura azzerato.

­

1.4

La variante 5, privilegiata, prevede che MeteoSvizzera, oltre ai compiti principali e alle prestazioni di meteorologia aeronautica, svolga anche attività commerciali sul mercato. La forma organizzativa di istituto di diritto pubblico garantisce un'autonomia sufficiente nella fornitura delle prestazioni di servizio pubblico a popolazione, uffici federali e Cantoni e nell'attività di ricerca, in special modo anche sotto l'aspetto economico.

Nuovo disciplinamento proposto

Il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di portare avanti e di approfondire la variante «Compiti principali, prestazioni di meteorologia aeronautica e attività commerciali sul mercato» che prevede il trasferimento di MeteoSvizzera nell'Amministrazione federale decentralizzata.

Il 10 dicembre 2010 il Governo ha quindi deciso che il DFI dovesse continuare la riforma e sottoporgli entro la fine di aprile 2011 l'avamprogetto di una nuova legge sulla meteorologia.

Lo scopo perseguito con la riforma è quello di conferire a MeteoSvizzera uno statuto che gli garantisca una maggiore indipendenza finanziaria e operativa. Nel rispetto del quadro legale, deve essere aumentato il grado di autofinanziamento. Grazie alla nuova organizzazione e alla nuova forma giuridica il margine di manovra di MeteoSvizzera sarà esteso. Con l'ampliamento dei partenariati, tanto con servizi dell'Amministrazione federale e dei Cantoni quanto con privati, MeteoSvizzera dovrà sostenere efficientemente l'economia svizzera. Rispetto ad oggi l'utilità delle prestazioni di MeteoSvizzera deve aumentare.

3160

La forma giuridica e la struttura organizzativa di MeteoSvizzera, nonché la gestione strategica da parte della Confederazione devono essere riviste. L'estensione e il tipo di compiti, così come il loro finanziamento, devono essere adeguati alle mutate condizioni.

I punti principali della revisione sono: ­

adeguamento del finanziamento Oggi MeteoSvizzera è finanziata mediante contributi della Confederazione, entrate risultanti dal computo delle prestazioni con altri servizi federali, emolumenti riscossi per la vendita di prestazioni (tra l'altro di meteorologia aeronautica) e dati ed entrate conseguite con le prestazioni commerciali. In futuro il finanziamento dovrà essere composto come finora primariamente da un contributo della Confederazione, emolumenti e mezzi di terzi (contributi alla ricerca, proventi da attività commerciali e sponsorizzazioni). Oggi i dati meteorologici e climatologici sono a pagamento. In futuro l'accesso a questi dati dovrà essere liberalizzato; i dati e un'offerta di prestazioni di base saranno messi a disposizione gratuitamente quali prestazioni di servizio pubblico. Continueranno ad essere fatturati soltanto i costi di diffusione. Le minori entrate saranno compensate mediante la riduzione delle uscite di 1,5 milioni di franchi grazie al miglioramento dell'efficienza. In questo modo si tiene conto di una raccomandazione del CDF che giudica ragionevole, dal punto di vista politico-economico, finanziare una parte del mandato legale con mezzi pubblici. Questo modello, dal 2002 raccomandato anche dall'Organizzazione meteorologica mondiale, è in uso da anni negli USA e in Europa si è affermato tra l'altro in Olanda e Norvegia. In una dichiarazione, gli altri servizi meteorologici europei hanno convenuto di assicurare un accesso ai dati il più semplice possibile. Altre possibilità di finanziamento, come le sponsorizzazioni, contribuiranno inoltre all'obiettivo di ampliare il margine di manovra dell'Istituto;

­

adeguamento della forma giuridica L'attuale unità GEMAP MeteoSvizzera sarà trasformata in un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia contabile. Come linea guida per l'elaborazione del presente disegno di legge sono stati adottati i principi e le spiegazioni del Consiglio federale nel rapporto sul governo d'impresa e gli esempi di decentralizzazione più recenti, ad esempio quella del Museo nazionale svizzero.

1.5

Contesto internazionale

1.5.1

Organizzazioni internazionali, convenzioni e cooperazione

Poiché i fenomeni meteorologici non conoscono frontiere, per osservare e prevedere il tempo e il clima è necessaria la cooperazione internazionale. La prima conferenza internazionale di meteorologia, tenutasi a Lipsia nel 1872, ha segnato l'inizio di una lunga cooperazione. Qualche anno dopo è stata istituita l'Organizzazione meteorologica internazionale (OMI), che dopo la Seconda Guerra mondiale è stata tra-

3161

sformata in un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, diventando l'attuale Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) con sede a Ginevra.

Oggi la cooperazione internazionale assicura ai fornitori svizzeri di prestazioni meteorologiche, agli istituti pubblici, alle scuole universitarie, ai media, all'aeronautica e ad altri settori dell'economia l'accesso ai dati degli altri Paesi. I costi dei programmi sono generalmente ripartiti tra gli Stati in funzione del prodotto interno lordo. Con una quota di partecipazione del 3 per cento circa, la Svizzera si assicura l'accesso ai dati satellitari o ai prodotti di modelli globali di previsione. Un ulteriore vantaggio della cooperazione internazionale è il trasferimento di conoscenze e tecnologie. Senza questo scambio non sarebbe possibile mantenere a livello internazionale la qualità delle prestazioni meteorologiche svizzere. Inoltre, in quanto Paese che ospita la sede dell'OMM e come fornitore di tecnologie satellitari, la Svizzera trae beneficio dall'appartenenza alle organizzazioni internazionali.

L'OMM è un'organizzazione specializzata delle Nazioni Unite, con sede a Ginevra, e conta 181 Paesi membri. La Svizzera vi ha aderito il 23 marzo 19506. MeteoSvizzera ha il compito di rappresentare la Confederazione in seno all'OMM e ad altre organizzazioni internazionali e siede pertanto nei comitati di gestione strategica e cura i rapporti con essi. Inoltre mette a disposizione di queste organizzazioni ulteriori esperti se le esigenze del caso lo richiedono.

6 7 8

­

La colonna portante di tutte le attività dell'OMM è il programma «Veglia meteorologica mondiale» (VMM; World Weather Watch, WWW), che getta le basi della cooperazione internazionale per la realizzazione e la manutenzione di reti di misura e osservazione meteorologiche e idrologiche, garantisce lo scambio rapido di dati a livello mondiale e assicura la standardizzazione delle osservazioni meteorologiche. Il 1° giugno 1970 il Consiglio federale da deciso di istituire, quale contributo della Svizzera al programma VMM/WWW, il Centro mondiale per lo studio delle radiazioni (WRC) presso l'Osservatorio fisico-meteorologico di Davos (PMOD), una sezione dell'Istituto svizzero di ricerca sul clima e la medicina di alta montagna (SFI) che si occupa soprattutto dell'influsso dei raggi solari sul clima terrestre. La Confederazione stabilisce i contributi quadriennali al PMOD/ WRC, a condizione che anche il Cantone dei Grigioni e il Comune di Davos si impegnino a versare contributi propri.

­

Un altro punto importante dell'impegno svizzero in seno all'OMM è il programma di «Sorveglianza dell'atmosfera terrestre» (Global Atmosphere Watch, GAW) che prevede la raccolta di informazioni da tutte le parti della Terra sulla composizione chimica dell'atmosfera e sulla sua interazione con gli oceani e la biosfera. Nel 19947 il Consiglio federale ha deciso di partecipare a questo programma permanente dell'OMM per ottemperare agli obblighi della Convenzione di Vienna del 22 marzo 19858 per la protezione dello strato d'ozono e dei suoi successivi protocolli aggiuntivi.

­

Il programma GAW è un elemento importante del «Sistema di osservazione globale del clima» (Global Climate Observing System, GCOS), che coordina a livello mondiale le osservazioni sistematiche del clima e rappresenta una RS 0.429.01 Decreto del Consiglio federale del 25 novembre 1994 sul contributo della Confederazione al programma GAW dell'OMM.

RS 0.814.02

3162

base importante per la ricerca sul clima e sui modelli di clima. Il GCOS è sostenuto dall'OMM, dall'UNESCO, dal Programma ambientale delle Nazioni Unite e dal Comitato scientifico internazionale in virtù della Convenzione del 9 maggio 19929 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Convenzione sul clima) e del relativo Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 199710. Nel 2008 il Consiglio federale ha deciso11 di stanziare un contributo finanziario annuo per la partecipazione della Confederazione al GCOS.

Oltre allo statuto di membro dell'OMM e alla partecipazione alle sue attività, la Svizzera ha aderito a numerose organizzazioni e convenzioni tese ad approfondire a livello europeo la cooperazione nel settore della meteorologia e della climatologia:

9 10 11

12 13 14 15

­

la Convenzione dell'11 ottobre 197312 relativa all'istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine con sede a Reading (GB) è entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1975. Gli obiettivi principali del centro sono sviluppare e gestire modelli globali di previsione e sistemi di assimilazione dei dati per l'analisi delle condizioni dell'atmosfera e per l'elaborazione di previsioni a medio e lungo termine;

­

la Convenzione del 24 maggio 198313 relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT), entrata in vigore per la Svizzera il 19 giugno 1986. L'obiettivo principale di EUMETSAT, che ha sede a Darmstadt (D), è mantenere e gestire sistemi europei di satelliti che servono in primo luogo alle previsioni meteorologiche, ma apportano anche un importante contributo all'osservazione del clima. Per raggiungere i suoi obiettivi EUMETSAT gestisce attualmente tre programmi: il programma geostazionario Meteosat, che fornisce a brevi intervalli temporali foto e dati provenienti da quella parte della Terra rivolta verso il satellite; il sistema EPS (European Polar System), composto di satelliti che orbitano intorno alla Terra passando sui poli e forniscono informazioni sulla struttura verticale dell'atmosfera; il programma altimetrico Jason che fornisce dati per il monitoraggio del livello dei mari;

­

oltre che nelle organizzazioni internazionali, MeteoSvizzera rappresenta la Confederazione in seno alle organizzazioni EUMETNET14 e ECOMET15.

Entrambe raggruppano servizi meteorologici nazionali europei. L'obiettivo di EUMETNET è gestire programmi comuni ai servizi meteorologici che servono in primo luogo ad ottimizzare le reti europee di osservazione e ad aumentare la redditività dei mezzi investiti. A titolo d'esempio si possono citare le osservazioni e i rilevamenti effettuati da navi o aerei e finanziati in comune, la rete comune di radar, la formazione ecc. ECOMET funge da servizio di compensazione per la vendita internazionale di dati, consentendo ai RS 0.814.01 RS 0.814.011 Decreto del Consiglio federale dell'8 giugno 2008 sul contributo della Confederazione al Sistema di osservazione globale del clima (GCOS) nell'ambito degli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU sul clima.

RS 0.420.514.291 RS 0.425.43 Agreement for the establishment of the Economic interest Grouping (EUMETNET) (adesione 2010).

Decisione del Consiglio federale del 1° maggio 2000 sull'adesione al gruppo d'interesse economico ECOMET.

3163

suoi membri di gestire a livello internazionale la loro politica in materia di emolumenti e le loro attività commerciali in conformità con il diritto della concorrenza.

­

1.5.2

Per altre attività chiave, MeteoSvizzera ha aderito a consorzi di servizi meteorologici: ­ il consorzio COSMO sviluppa modelli di previsioni meteorologiche ad alta risoluzione ad uso operativo. Oltre alla Svizzera, ne fanno parte la Germania, l'Italia, la Russia, la Polonia, la Grecia e la Romania; ­ il consorzio Ninjo, di cui fanno parte anche i servizi meteorologici di Germania, Danimarca e Canada, sviluppa e gestisce programmi informatici necessari per la presentazione grafica delle informazioni utilizzate nel servizio operazionale di previsioni del tempo; ­ In seno a Met Alliance, MeteoSvizzera coopera con i servizi meteorologici di Germania, Francia, Irlanda, Olanda e Lussemburgo e i servizi di controllo del traffico aereo di Belgio e Austria nel settore della garanzia della qualità e dello sviluppo di prodotti destinati ai servizi di meteorologia aeronautica.

Forma giuridica di altri servizi meteorologici europei

In Europa i servizi meteorologici nazionali hanno forme organizzative diverse. In Austria il servizio meteorologico fa parte del ministero della scienza e della ricerca (Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung) ed è dotato di capacità giuridica parziale per lo svolgimento di attività commerciali di diritto privato. Le mansioni di meteorologia aeronautica sono fornite dai servizi di sicurezza aerea (austrocontrol), mentre il servizio meteorologico militare è integrato nel ministero della difesa. Fino ad oggi, tutti i tentativi di riunire questi tre enti meteoroligici pubblici sono falliti. Il servizio meteorologico tedesco è posto sotto la vigilanza operativa e tecnica del ministero dei trasporti, della costruzione e dello sviluppo urbano (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) ed è dotato di capacità giuridica parziale. Météo France è un istituto di diritto pubblico a carattere amministrativo secondo il diritto francese. Il Met Office del Regno Unito è un fondo commerciale (Trading Fund) operativo all'interno del ministero della difesa. L'istituto meteorologico reale olandese è un'organizzazione pubblica del ministero dell'infrastruttura e dell'ambiente. Il servizio meteorologico norvegese è un'agenzia del ministero dell'educazione e della ricerca, dotato di consiglio d'amministrazione e di autonomia contabile.

Tutti i servizi meteorologici statali hanno per la gran parte gli stessi compiti principali: l'osservazione, il monitoraggio e la previsione del tempo e del clima, nonché la diramazione di allerte in caso di catastrofi naturali. Tra i compiti di tutti i servizi meteorologici rientrano anche le prestazioni di meteorologia aeronautica, ad eccezione dell'Austria e del Belgio dove questo compito è delegato alle società di controllo del traffico aereo. I servizi meteorologici austriaci e olandesi svolgono anche mansioni in ambito geofisico (servizio sismologico). Il servizio svedese e la maggior parte dei servizi meteorologici dell'Europa dell'Est forniscono inoltre prestazioni idrologiche. Tutti i servizi meteorologici, ad eccezione di quello olandese, offrono prestazioni specifiche per lo Stato, il settore pubblico e quello privato. Queste prestazioni sono in parte a pagamento (con copertura dei costi). Due servizi meteorolo3164

gici europei (Norvegia e Olanda) mettono a disposizione gratuitamente i dati. La Spagna persegue questo obiettivo e ha avviato i primi passi in questa direzione, mentre il Regno Unito e l'Islanda hanno optato per una liberalizzazione parziale dei dati.

1.6

Portata del progetto di revisione

Deve essere rielaborata la disposizione della LMet riguardante il finanziamento dei compiti; inoltre le disposizioni di carattere organizzativo devono essere adeguate alla forma giuridica di ente di diritto pubblico. Queste modifiche giustificano una revisione totale della LMet.

1.7

Armonizzazione di compiti e finanze

Con la revisione della LMet il margine di manovra di MeteoSvizzera, in quanto futuro ente autonomo, sarà più ampio sotto molti punti di vista. Un allargamento dei partenariati sia all'interno dell'Amministrazione federale sia con i Cantoni e l'economia privata permetterà a MeteoSvizzera di estendere i propri campi di attività e di adeguare costantemente la propria offerta di prestazioni all'evoluzione delle esigenze.

Con la liberalizzazione dei dati, vengono a mancare i ricavi conseguiti con gli emolumenti che si aggirano a 1,5 milioni di franchi.

Nel dicembre del 2009, il DFI, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e il DFF hanno annunciato di voler adottare provvedimenti per ridurre i costi della meteorologia aeronautica, senza però diminuirne le prestazioni. In linea con questa volontà, entro il 2013 MeteoSvizzera ridurrà durevolmente di 2,5 milioni di franchi circa i costi.

L'Istituto dovrà compensare le minori entrate aumentando l'efficienza delle prestazioni fornite. Le sponsorizzazioni offrono d'altro canto nuove opportunità di guadagno. I valori di riferimento riguardo al grado di copertura dei costi sono: ­

le prestazioni di cui all'articolo 3 lettere a­g sono gratuite, poiché finanziate con indennità della Confederazione;

­

per le prestazioni di cui all'articolo 3 lettere h­j sono chiesti emolumenti in grado di coprire i costi;

­

per le prestazioni commerciali sono chiesti emolumenti in grado di coprire almeno i costi.

Poiché la revisione modifica le modalità di fornitura dei compiti di MeteoSvizzera, l'attuazione della nuova legge comporta una riduzione delle risorse umane che, nella misura del possibile, deve essere conseguita mediante partenze naturali. L'Istituto continua a sottostare al diritto del personale della Confederazione.

3165

1.8

Risultati della procedura di consultazione

Il Consiglio federale ha condotto dal 29 giugno al 21 ottobre 2011 la consultazione sull'avamprogetto di legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia.

Revisione totale della legge e trasformazione di MeteoSvizzera in un'unità amministrativa decentralizzata dotata di personalità giuridica I pareri sul trasferimento di MeteoSvizzera nell'Amministrazione federale decentralizzata sono per la maggior parte positivi. I Cantoni in particolare, così come due partiti (Partito popolare democratico e Partito socialista), approvano l'orientamento di fondo della riforma di MeteoSvizzera connessa alla revisione di legge. Quasi tutte le critiche espresse riguardano singoli articoli di legge o punti del messaggio.

L'Unione sindacale svizzera respinge il trasferimento di MeteoSvizzera nell'Amministrazione federale decentralizzata, temendo che la maggiore autonomia dell'ufficio federale possa andare di pari passo con una maggiore burocrazia e una riduzione del servizio pubblico e ritenendo la riorganizzazione dettata soprattutto da ragioni di politica del personale. Anche i Verdi sono contrari al trasferimento, giudicandolo inutile e frutto di ragioni di politica finanziaria. Il Partito liberale radicale, dal canto suo, non è contrario a una maggiore autonomia di MeteoSvizzera, ma constata che la revisione di legge nella forma proposta non rispetta i principi liberali. L'Unione democratica di centro respinge l'avamprogetto nella forma proposta, ma si dichiara favorevole agli obiettivi della riforma. La Società svizzera degli impiegati di commercio non vede nel trasferimento di MeteoSvizzera vantaggi significativi rispetto allo statuto attuale di unità GEMAP in ragione dei numerosi e profondi intrecci con le esigenze dettate dalla politica. L'Associazione dei fornitori svizzeri di prestazioni meteorologiche (Verband Schweizer Meteo-Anbieter, SMA), che raggruppa le ditte Meteoblue AG, Meteodat GmbH, MeteoNews AG, meteoradar GmbH e METEOTEST (ma non la ditta MétéoMédia), propende per il mantenimento della forma organizzativa di ufficio federale in cui convergono i settori dell'osservazione ambientale, della ricerca, delle prestazioni di base, della sicurezza, dell'Esercito, della cooperazione internazionale tra istituzioni statali ecc.

Per i
motivi illustrati nei numeri 1.3, 1.4 e 1.7 del presente messaggio, i vantaggi di una maggiore autonomia di MeteoSvizzera prevalgono nettamente su eventuali svantaggi. Il futuro ente di diritto pubblico sarà in grado di reagire meglio e con maggiore flessibilità alle esigenze in costante mutamento della propria clientela, segnatamente della popolazione, ma anche dell'economia. Disporrà del margine di manovra necessario per adempiere i propri compiti nel settore del servizio di base e potrà operare sul mercato entro limiti ben definiti.

Compiti Alcuni partecipanti alla consultazione esprimono il timore che la prevista riduzione delle entrate possa minacciare l'elevato livello qualitativo delle prestazioni di servizio pubblico e nell'ambito della ricerca fornite da MeteoSvizzera. Numerosi Cantoni chiedono che il portafoglio dei compiti sia completato includendovi l'analisi statistica dei dati (statistiche dei valori estremi), l'elaborazione e la messa a disposizione di scenari climatici, la protezione della popolazione in generale e l'informazione sull'attività solare. Tre partecipanti alla consultazione criticano la mancanza, nella legge e nel rapporto esplicativo, di un qualsivoglia riferimento all'influenza dei dati 3166

meteorologici e climatologici sulla salute umana. Diversi interpellati contestano la mancanza di chiarezza riguardo ai dati accessibili gratuitamente e chiedono di completare il rapporto con un elenco che specifichi i compiti. Un partecipante alla consultazione propone di includere nella legge anche la ricerca e la cooperazione con istituti nazionali e internazionali di ricerca.

Un partecipante alla consultazione chiede che il testo di legge sia completato con la specificazione che l'Istituto può diramare l'allerta soltanto in caso di eventi importanti e molto importanti di livello 4­5, mentre in caso di eventi minori di livello 1­3 l'allerta è lasciata esclusivamente ai privati.

Impiegando le nuove tecnologie, MeteoSvizzera intende incrementare in modo significativo la propria efficienza (p. es. sostituzione dei materiali stampati con pubblicazioni elettroniche, progressiva automazione dei dati meteorologici sinora rilevati manualmente). Questi provvedimenti consentiranno di ridurre le uscite, sin dal periodo 2011­2013, di 3,5 milioni di franchi.

Nel commento agli articoli 2 e 3 capoverso 1 lettere a, d, e e g, la descrizione e l'elencazione dei compiti che l'Istituto sarà chiamato a svolgere sono state completate e precisate nel senso proposto dai partecipanti alla consultazione. In particolare sono state riprese le proposte di allestimento sia di scenari climatici come base per una strategia di adattamento mirata sia di allestimento e aggiornamento continuo delle statistiche sulle precipitazioni intense.

La proposta riguardante le limitazioni per l'allerta diramata dall'Istituto in caso di eventi del livello 4­5 non può invece essere ripresa per i motivi esposti nel commento all'articolo 3 capoverso 1 lettera c.

Finanziamento Un numero elevato di partecipanti alla consultazione approva espressamente che diversi dati e prestazioni di base saranno in futuro messi a disposizione gratuitamente dall'Istituto. Parecchi Cantoni non sono d'accordo di dover pagare a condizioni di diritto privato prestazioni che sono richieste per scopi d'interesse pubblico e che non figurano nell'offerta di base dell'articolo 3 capoverso 1 lettere a­g. Solo un Cantone approva esplicitamente questa procedura. Alcuni Cantoni chiedono che le prestazioni meteorologiche necessarie per il calcolo della concentrazione
degli inquinanti atmosferici siano finanziate attraverso contribuiti della Confederazione e non attraverso emolumenti. Due partecipanti alla consultazione deplorano che dall'avamprogetto non si evincano in modo chiaro né i possibili risparmi realizzabili con la decentralizzazione di MeteoSvizzera né l'aumento necessario del grado di autofinanziamento. Un altro partecipante propone infine di esporre in un business plan, con ancora maggiore precisione, i compiti economici dell'Istituto.

Skyguide e altri due partecipanti alla consultazione del settore aeronautico propongono di inserire nell'ordinanza sugli emolumenti un sistema di negoziazione tra l'Istituto e il settore aeronautico. Se del caso chiedono di istituire una procedura di consultazione almeno per la fissazione degli emolumenti, procedura che va oltre la collaborazione sancita all'articolo 5 capoverso 1. Chiedono inoltre di introdurre il regime della libera concorrenza per le prestazioni meteorologiche fornite nel settore della sicurezza aerea. I partecipanti alla consultazione del settore aeronautico lamentano la discriminazione di cui sono vittima, essendo gli unici, in quanto utenti privati, a dover corrispondere emolumenti per le prestazioni dell'Istituto. Chiedono

3167

dunque che anche le prestazioni di meteorologia aeronautica dell'Istituto siano finanziate con i contributi della Confederazione.

Le proposte in merito al finanziamento sono state prese in considerazione come segue: ­

Nel commento all'articolo 3 capoverso 1 lettere d e j si illustrano quali prestazioni meteorologiche per i diversi modelli di diffusione (radioattività, incidenti rilevanti e inquinanti atmosferici) sono fornite dall'Istituto a pagamento e quali gratuitamente.

­

Tutte le prestazioni che esulano dal ventaglio dei compiti descritti nell'articolo 3 capoverso 1 sono considerate prestazioni commerciali e sono a pagamento anche per i Cantoni. Questi ultimi hanno quindi la possibilità di effettuare confronti sul mercato e di scegliere l'offerta più vantaggiosa.

­

La proposta dei rappresentanti del settore aeronautico, di essere consultati in sede di fissazione delle prestazioni e degli emolumenti, è ripresa nella legge.

Nel commento agli articoli 3 capoverso 1 lettera j e 14 si prende posizione sulle altre critiche espresse dai rappresentanti dell'aviazione.

Collaborazione Diversi Cantoni e altri partecipanti alla consultazione auspicano che la collaborazione con MeteoSvizzera, ritenuta buona e importante, figuri espressamente nella legge e lamentano che nell'articolo sullo scopo le autorità cantonali non siano menzionate come fruitrici delle prestazioni dell'Istituto. Inoltre chiedono che nella legge siano inseriti la collaborazione con le assicurazioni immobiliari cantonali e il loro diritto di accedere direttamente alle prestazioni meteorologiche e climatologiche.

Il previsto sostegno all'Istituto da parte dell'Esercito è respinto da due partecipanti alla consultazione per motivi di politica nazionale. Inoltre, in alcuni pareri è stato proposto di ridurre l'elenco degli uffici federali che figura all'articolo 5 capoverso 1, stralciando la Centrale nazionale d'allarme e l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe, poiché il primo appartiene all'Ufficio federale della protezione della popolazione e il secondo all'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio. Un partecipante alla consultazione auspica che la collaborazione con gli istituti di ricerca del settore dei PF e le università sia sancita nella legge.

L'obbligo di collaborare con i Cantoni è stato integrato negli articoli 2 e 5. Nel commento all'articolo 5 ­ formulato in modo da tenere conto delle richieste degli interpellati ­ sono esposti i motivi per cui la collaborazione con singole unità amministrative cantonali o con i loro rappresentanti non può essere sancita nella legge.

Nel commento all'articolo 6, invece, si espongono i motivi perché l'Istituto deve essere sostenuto dall'Esercito in situazioni particolari e straordinarie.

Prestazioni commerciali Per quanto concerne le prestazioni commerciali, diversi partecipanti alla consultazione fanno presente che la delimitazione tra i compiti di diritto pubblico e le prestazioni commerciali non è chiara e che occorre pertanto precisarla. L'associazione svizzera dei fornitori di prestazioni meteorologich deplora con fermezza che l'Istituto possa fornire prestazioni commerciali dato che è impossibile evitare il sovvenzionamento trasversale e la distorsione della concorrenza. Un Cantone reputa che l'Istituto debba fornire le prestazioni commerciali senza incrementare l'orga3168

nico, mentre due altri partecipanti alla consultazione ritengono che l'Istituto debba avere la possibilità di impiegare considerevoli risorse supplementari per poter provvedere alle prestazioni commerciali. Un partecipante alla consultazione, infine, teme che con l'istituzione di una società l'Istituto possa intervenire come concorrente sul mercato.

L'articolo 4 disciplina le prestazioni commerciali fornite dall'Istituto. La disposizione limita fortemente le attività commerciali e quindi anche le possibilità di conseguire utili. Sono poste restrizioni al tipo di prestazione e all'impiego di mezzi supplementari. I prezzi devono coprire i costi e il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali è vietato. Queste regole garantiscono che le attività fornite dall'Istituto si mantengano entro i limiti della libertà economica sancita dalla Costituzione federale. Al numero 1.3 del presente messaggio si spiega che la fornitura di prestazioni commerciali è funzionale all'efficienza e alla forza innovatrice dell'Istituto e va quindi a vantaggio anche della collettività. Inoltre occorre menzionare i previsti strumenti di gestione strategica della politica, segnatamente gli obiettivi strategici che il Consiglio federale conferisce all'Istituto conformemente all'articolo 22 e con i quali può impedire che prestazioni importanti per l'economia pubblica, ma finanziariamente poco interessanti, siano trascurate.

Organizzazione In diversi pareri si propone che nel consiglio d'istituto non siano presenti soltanto specialisti, ma anche rappresentanti dei Cantoni, del settore aeronautico, del personale, degli operatori privati e della ricerca. Inoltre si chiede che nella legge siano esplicitamente fissati l'obbligo di ricusazione di un membro del consiglio in caso di conflitto d'interessi e l'obbligo del consiglio d'istituto di elaborare un programma di lavoro.

Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono che siano mantenuti anche in futuro i centri regionali della Svizzera italiana e francese, poiché la presenza di centri regionali in tutte le regioni linguistiche del Paese costituisce il presupposto per fornire alla popolazione e ai Cantoni, nelle rispettive lingue, una consulenza flessibile, efficace e competente.

Secondo il commento all'articolo 8 capoverso 7, i membri del consiglio d'istituto
rappresentano tutti i settori e le funzioni importanti dell'Istituto. Nella legge è stata introdotta una norma sull'obbligo di ricusazione.

In qualità di servizio meteorologico e climatologico nazionale, l'Istituto deve fornire le sue prestazioni alla popolazione e alle istituzioni della Svizzera in modo capillare, ovvero in tutte le regioni del Paese, e nelle tre lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. A tal fine gestisce centri regionali nella Svizzera tedesca, francese e italiana, organizzati in modo da poter sostenere con competenza l'utenza nelle rispettive regioni linguistiche. Il commento all'articolo 1 è stato completato di conseguenza.

Personale Due partecipanti alla consultazione propongono di fissare nella legge che il consiglio d'istituto elabori l'ordinanza sul personale d'intesa con le associazioni del personale.

Un partecipante chiede che al personale dell'Istituto si applichi il Codice delle obbligazioni.

3169

Nel commento all'articolo 11 è ripresa la prima proposta e sono esposti i motivi per cui il personale dell'Istituto deve continuare a sottostare alla legge del 24 marzo 200016 sul personale federale (LPers).

Sponsorizzazione Per quanto concerne la sponsorizzazione, singoli partecipanti alla consultazione fanno notare che, alla luce dei principi dello Stato di diritto, questa forma di finanziamento desta preoccupazioni in quanto causa di possibili conflitti d'interesse e fattore di rischio per l'indipendenza e l'integrità dell'Istituto.

La sponsorizzazione è disciplinata nell'articolo 17 e il commento al riguardo è integrato con quanto auspicato dagli interpellati.

Trattati internazionali Un partecipante alla consultazione non approva che al Consiglio federale sia conferita la competenza di concludere trattati internazionali. Un altro partecipante è invece dell'avviso che il Consiglio federale debba di norma autorizzare l'Istituto a rappresentare la Confederazione nelle organizzazioni internazionali del settore meteorologico e climatologico, ragion per cui va sostituita la formulazione che ne prevede solo la possibilità.

Nel commento agli articoli 3 capoverso 2 e 5 capoverso 4 sono esposti i motivi per cui non è possibile dare seguito alle richieste degli interpellati.

Libertà economica e ripetizione della procedura di consultazione L'associazione svizzera dei fornitori di prestazioni meteorologiche lamenta, basandosi su una perizia giuridica, che il rapporto esplicativo è lacunoso e formulato in modo fuorviante, visto che non spiega perché nell'ambito delle prestazioni meteorologiche i meccanismi della concorrenza non funzionino. Il rapporto è incompleto anche perché manca la spiegazione dei motivi per cui sono state respinte le varianti 3 e 4 menzionate al numero 1.3 del rapporto esplicativo; oltre a ciò, le questioni centrali della libertà economica e dell'interesse pubblico sono trattate in modo insufficiente. Per un ufficio federale, una perdita di entrate non equivale necessariamente a un onere supplementare per le casse federali. Un ufficio federale può concentrarsi sui propri compiti principali e contenere i costi riducendo il personale.

Inoltre, il rapporto non spiega che è compito della Confederazione fornire in misura crescente prestazioni commerciali per motivi fiscali. Infine,
poiché non figurava nell'elenco ufficiale dei partecipanti alla consultazione ma è stato contattato solo separatamente, l'SMA ritiene che MeteoSvizzera abbia voluto destare l'impressione che non ci fossero fornitori privati direttamente interessati. Chiede pertanto una rielaborazione del rapporto da parte di un organo indipendente e lo svolgimento di una nuova procedura di consultazione.

La compatibilità del disegno di legge con la libertà economica e la questione del mancato funzionamento del mercato, così come del monopolio naturale, sono oggetto di analisi approfondite rispettivamente ai numeri 5.1 (commento agli art. 3 e 4), 1.1.1 e 1.2 (commento agli art. 1 e 3 cpv. 1 lett. j). Al numero 1.3 sono esposti i motivi che hanno portato a scegliere la variante 5. Come risulta da un confronto fra l'articolo 4 del disegno con l'articolo 4 della legge vigente, la normativa proposta 16

RS 172.220.1

3170

non comporta un'estensione delle attività commerciali. Queste ultime rimangono nei limiti previsti dalle disposizioni costituzionali. Inoltre, gli ambienti interessati hanno avuto la possibilità di esprimere un parere in sede di consultazione. Non sussistono quindi motivi per dare seguito alle richieste degli interpellati, le quali non poggiano su alcuna base giuridica e dilaterebbero in misura eccessiva i tempi del progetto.

Un partecipante alla consultazione, infine, chiede di completare il rapporto con commenti circa la necessità di mantenere un organo a livello federale, visti i diversi fornitori di prestazioni meteorologiche e climatologiche di diritto privato presenti sul mercato a livello nazionale e internazionale. Dato che i compiti di cui all'articolo 3 si fondano perlopiù su un monopolio naturale e non possono essere svolti, o possono esserlo soltanto in misura insufficiente, da operatori privati, si giustifica il mantenimento di un organo federale deputato a tali compiti. La stessa costatazione riguarda la cooperazione internazionale (cfr. n. 1.5).

1.9

Interventi parlamentari

Proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare: 2011 P

10.3974

Esaminare le possibili sinergie fra MeteoSvizzera e la redazione meteo di SF DRS (N 18.3.2011, Heer)

L'intervento incarica il Consiglio federale di studiare come migliorare la collaborazione tra MeteoSvizzera e SF DRS.

MeteoSvizzera e la redazione meteo di SF DRS stanno conducendo colloqui per sfruttare al meglio le possibili sinergie, in particolare per quanto riguarda la consultazione dei servizi di previsione meteorologica in vista di allerte maltempo su scala nazionale. Quale primo frutto delle trattative, il servizio «Allarme-Meteo» via SMS, gestito da SF Meteo e dalle 19 assicurazioni immobiliari cantonali, diffonderà le allerte maltempo di livello 4 e 5 di MeteoSvizzera.

2

Commento ai singoli articoli

Titolo, titolo abbreviato e abbreviazione Il titolo completo della legge indica l'istituto da creare. È mantenuta l'abbreviazione (LMet) della legge vigente. Viene inoltre ufficializzato il titolo abbreviato «Legge sulla meteorologia», finora comunemente usato.

Sezione 1: Scopi e compiti Art. 1

Istituto

Il capoverso 1 stabilisce che l'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Istituto) è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica e iscritto nel registro di commercio. Si tratta di una novità, visto che attualmente MeteoSvizzera è un ufficio federale e in quanto tale non possiede personalità giuridica. L'Istituto fornisce prestazioni di carattere monopolistico destinati 3171

alla clientela, che non possono essere messe a disposizione nella misura auspicata da imprese private perché i meccanismi della concorrenza non funzionano. Secondo i principi guida del rapporto sul governo d'impresa, la forma giuridica più adeguata per le unità amministrative che svolgono compiti di questo tipo è quella di ente di diritto pubblico. MeteoSvizzera beneficia così di condizioni quadro migliori e dispone del margine di manovra necessario per adempiere i propri compiti in modo economicamente efficiente e orientato ai bisogni dei clienti.

I capoversi da 2 a 4 conferiscono all'Istituto autonomia organizzativa e operativa nei limiti della normativa proposta. L'Istituto tiene una contabilità propria, integrata nel bilancio consolidato della Confederazione (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c LFC17). In questo modo, è garantito un quadro per quanto possibile completo dello stato del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati d'esercizio della Confederazione.

Il capoverso 5 attribuisce al Consiglio federale la competenza di stabilire la ragione sociale e la sede dell'Istituto. Se in futuro si rendesse opportuna una modifica della ragione sociale (o della sede), non sarebbe necessario modificare la legge, poiché il Consiglio federale potrebbe decidere mediante decreto.

Capoverso 6: quale servizio meteorologico e climatologico nazionale, l'Istituto deve fornire le sue prestazioni alla popolazione e alle istituzioni in tutte le regioni della Svizzera e nelle tre lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. A tal fine gestisce centri regionali nella Svizzera tedesca, nella Svizzera francese e in Ticino. I centri regionali sono strutturati in modo da poter fornire con la dovuta competenza le proprie prestazioni agli utenti della rispettiva regione linguistica. Questo è particolarmente importante per la collaborazione con le autorità cantonali e per la protezione della popolazione (situazioni di maltempo).

Art. 2

Scopi dell'Istituto

L'articolo 2 menziona gli scopi perseguiti dall'Istituto e in base ai quali sono definiti i suoi compiti e le sue prestazioni commerciali. L'articolo sostituisce la disposizione statutaria sullo scopo, che non esiste per gli enti di diritto pubblico. Unitamente all'elenco dei compiti (art. 3) e ad altre prescrizioni legali, la disposizione serve da fondamento per la formulazione degli obiettivi strategici quadriennali da parte del Consiglio federale (art. 22). La lettera a definisce gli scopi perseguiti dalla Confederazione con l'Istituto, la lettera b enumera i destinatari delle prestazioni.

Oggetto dell'attività dell'Istituto non sono soltanto il «tempo» e il «clima», ma anche «i fenomeni correlati». Con questa precisazione non si mira tuttavia a estendere l'attività dell'Istituto, ma piuttosto a precisarla, includendovi l'osservazione e la misurazione della diffusione dei pollini e di fenomeni naturali analoghi strettamente correlati a tempo e clima, che rientrano già oggi tra i compiti di MeteoSvizzera.

17

RS 611.0

3172

Art 3

Compiti

L'articolo 3 descrive i compiti dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia.

Cpv. 1 lett. a Per il rilevamento capillare e a lungo termine dei dati meteorologici e climatologici l'Istituto gestisce una combinazione equilibrata di moderni sistemi di misura diretta e di sistemi di telerilevamento dell'atmosfera. Questi sistemi fanno capo a una rete climatica di riferimento per l'osservazione costante dell'evoluzione del clima e a una rete climatica complementare per il rilevamento dei climi su piccola scala con le rispettive particolarità regionali.

Per contribuire al benessere della popolazione, l'Istituto gestisce la rete nazionale di misura delle concentrazioni di polline e diffonde informazioni sulle concentrazioni polliniche in Svizzera. Questa rete è completata con osservazioni sullo stato della vegetazione.

Per integrare tutte le misurazioni, l'Istituto gestisce la piattaforma nazionale di trattamento dei dati meteorologici e climatologici, che serve anche all'elaborazione e all'archiviazione dei dati, nonché alla raccolta, gestione e diffusione delle serie di osservazioni a lungo termine. L'elaborazione comprende il controllo della qualità secondo gli standard internazionali dell'OMM e il calcolo di grandezze derivate e aggregate temporalmente secondo criteri uniformi.

L'Istituto può effettuare le misure in proprio, affidarle a terzi o integrare nella sua piattaforma i risultati delle misure effettuate da terzi (p. es. gestori di reti di misurazione cantonali o fornitori privati) garantendo così la copertura ottimale del territorio.

I dati di cui alla lettera a sono utilizzabili gratuitamente e sono disponibili per il download via Internet. Rientrano tra i dati liberamente accessibili i dati delle stazioni al suolo, i dati sulla composizione dell'atmosfera, i dati dei modelli numerici, i dati delle stazioni radar e i dati in forma di matrice. Sono considerati tutte le stazioni, i parametri, le risoluzioni temporali, i periodi di tempo, i livelli di elaborazione o i settori compresi o calcolati negli standard del mandato di base. Questi dati sono pronti per l'uso: gli utenti possono utilizzarli per interpretazioni meteorologiche o climatologiche. Altri dati, sui quali l'Istituto non ha la sovranità o che sono stati sviluppati con partner esterni in progetti specifici, possono
essere accessibili gratuitamente, secondo quanto concordato con il titolare, per determinate necessità di organi d'intervento o dell'insegnamento e della ricerca. Il libero accesso via Internet è gestito come offerta «best effort», cioè con lo scopo di proporre il miglior grado d'accesso possibile pur senza garantire la disponibilità permanente. L'allestimento e l'esercizio di canali di diffusione ad alta accessibilità sono fatturati secondo l'articolo 4.

Lett. b L'offerta di base dell'Istituto è costituita da una gamma standardizzata di informazioni meteorologiche e climatologiche.

Si tratta di prodotti elaborati per l'utilizzazione diretta da parte degli utenti; tra questi rientrano le previsioni in forma testuale e/o grafica adeguatamente dettagliate su scala regionale e per le diverse scale temporali, le previsioni biometeorologiche (p. es. sulla diffusione dei pollini), le retrospettive meteo (p. es. bollettini mensili e annuali) o le informazioni su eventi particolari, i bollettini con valori e osservazioni 3173

attuali. Queste informazioni sono elaborate nelle tre lingue ufficiali tedesco, francese e italiano e, laddove opportuno, anche in inglese.

Nell'offerta di base rientrano pure informazioni che possono essere elaborate dagli utenti con applicazioni proprie, per esempio i dati qualitativamente controllati e i campi tratti da modelli di previsione meteorologica.

L'Istituto sviluppa e gestisce gli strumenti di analisi e previsione necessari per mettere a disposizione, sulla base dei dati elaborati secondo la lettera a, previsioni a brevissimo (da 0 a 6 ore), breve (fino a 48 ore) e medio termine (fino a oltre 10 giorni). Questi sistemi vengono per lo più sviluppati in collaborazione con scuole universitarie o altri servizi meteorologici. Per l'Istituto lo sviluppo e l'esercizio del modello di previsione meteorologica ad alta risoluzione è il presupposto per fornire previsioni precise sia sul piano geografico che su quello temporale e in particolare per emettere allerte.

Il modello di previsione ad alta risoluzione serve anche all'adempimento dei compiti di cui alle lettere c, d, h, i e j. Con l'offerta di base è così possibile garantire che siano disponibili le analisi e le previsioni necessarie per adempiere i compiti rilevanti per la sicurezza e gli obblighi legali.

L'offerta di base non include più né le informazioni personalizzate su dati meteorologici o sull'evoluzione del tempo (attuali numeri di telefono 0900) né le informazioni meteo fornite alla popolazione attraverso i sistemi vocali, ad eccezione dei servizi di cui alla lettera d.

Nell'ambito della definizione degli obiettivi strategici, il Consiglio federale stabilisce più precisamente le prestazioni che fanno parte dell'offerta di base.

Le prestazioni che rispondono a bisogni specifici dei clienti non rientrano nell'offerta di base, bensì nelle prestazioni commerciali di cui all'articolo 4.

L'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche è pubblicata on line ed è disponibile su una piattaforma per il download. I contenuti sono gratuiti. I costi di diffusione attiva delle prestazioni meteorologiche e climatologiche continuano invece a essere fatturati.

Lett. c Per motivi di sicurezza, è conferito all'Istituto il compito di allertare le autorità e la popolazione in caso di fenomeni meteorologici pericolosi. La
disposizione costituisce la base legale per l'articolo 9 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 18 agosto 201018 sull'allerta e l'allarme (ordinanza sull'allarme, OAll). Tra i fenomeni meteorologici pericolosi rientrano le tempeste, i temporali e la grandine, le forti precipitazioni, le nevicate, l'estesa formazione di placche di ghiaccio al suolo (p. es. a causa della pioggia che gela al suolo), le ondate di caldo e di freddo. Gli avvisi di allerta sono diffusi nelle tre lingue ufficiali tedesco, francese e italiano e coprono l'intero territorio della Svizzera. I livelli di pericolo sono definiti nell'ordinanza sull'allarme.

Conformemente al decreto del Consiglio federale del 26 maggio 2010 sul perfezionamento del sistema di allerta e di allarme, l'Istituto garantisce che per ognuna delle circa 150 regioni di allerta vengano effettuate misure rappresentative. Inoltre, l'Istituto gestisce una rete di radar meteorologici che permette il monitoraggio capillare delle precipitazioni su tutte le regioni del Paese. A tal fine l'Istituto gestisce 18

RS 520.12

3174

una solida infrastruttura operativa 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Questa struttura si basa sui sistemi di rilevamento, elaborazione, archiviazione e messa a disposizione di dati meteorologici secondo la lettera a, sui sistemi di previsione secondo la lettera b, su una solida infrastruttura informatica per l'elaborazione e la diffusione delle allerte, nonché su personale appositamente formato.

Le allerte di tutti i livelli alle autorità sono diramate, come finora, attraverso i canali di diffusione protetti della Centrale nazionale d'allarme. Secondo il principio della «Official Voice» (art. 9 cpv. 3 OAll, art. 9 cpv. 1 lett. b ordinanza del 9 marzo 200719 sulla radiotelevisione, ORTV), in caso di eventi del livello 4­5 gli avvisi d'allerta possono essere diffusi alla popolazione anche attraverso le emittenti radiotelevisive, che sono tenute a trasmetterli.

Oltre che attraverso i canali protetti, gli avvisi possono essere diramati a tutti gli interessati anche mediante i moderni mezzi di comunicazione elettronici (Internet, e-mail, SMS ecc.).

Le competenze dei Cantoni nel campo degli avvisi non sono modificate né viene limitata l'attività commerciale di altri organi (anche privati) che offrono previsioni del tempo e del deflusso e segnalano fenomeni naturali pericolosi. La libertà economica è garantita. Gli altri organi non possono tuttavia rivendicare il marchio dell'avviso ufficiale, che può essere utilizzato soltanto dalla Confederazione per le sue allerte di tutti i livelli.

La disposizione costituisce inoltre la base legale per l'allestimento da parte dell'Istituto di allerte di vento forte o di tempesta per diversi laghi, allerte che l'Istituto trasmette poi per la diffusione ai competenti organi20. Secondo il combinato disposto dell'articolo 4 e dell'articolo 26 della legge federale del 3 ottobre 197521 sulla navigazione interna (LNI) bisogna tuttavia distinguere tra acque cantonali, intercantonali e internazionali.

Lett. d Poiché la Confederazione e i Cantoni garantiscono la protezione e la sicurezza della popolazione22, in questo ambito l'Istituto assume il ruolo di servizio specializzato in meteorologia e climatologia nei confronti della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e della popolazione. La lettera d definisce le prestazioni meteorologiche e i servizi di consulenza che
servono a proteggere la popolazione e che non sono compresi nella lettera c. L'Istituto fornisce ad altri servizi, che hanno un mandato pubblico nel settore della protezione della popolazione e che sono competenti per la diffusione di allerte o per l'adozione di misure in caso di pericoli naturali, le prestazioni meteorologiche di cui hanno bisogno per adempiere i loro compiti. Coadiuva in particolare l'Ufficio federale dell'ambiente, cui compete l'allerta in caso di piene e colate detritiche, scivolamenti e incendi boschivi, e l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe, annesso all'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, cui compete l'allerta in caso di valanghe e la valutazione dei pericoli nivo-idrologici.

19 20 21 22

RS 784.401 Tra l'altro RS 747.223.1, RS 747.201.1 RS 747.201 RS 520.1, legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, in revisione).

3175

L'Istituto pubblica tutti i dati e le informazioni utili sulla Piattaforma informativa comune sui pericoli naturali (GIN), una piattaforma su Internet cui possono accedere i servizi responsabili della protezione della popolazione. È in particolare responsabile della raccolta, dell'elaborazione e della trasmissione alla piattaforma GIN di dati di altre reti di misurazione meteorologica o simile (p. es. reti cantonali). Inoltre, fornisce prestazioni meteorologiche e climatologiche allo Stato maggiore specializzato per i pericoli naturali secondo l'ordinanza del 20 ottobre 201023 sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (ordinanza sugli interventi NBCN) e ad altri organi incaricati della protezione della popolazione a livello nazionale (p. es. Comitato direttivo Intervento pericoli naturali).

I dati e le informazioni utili alla popolazione sono accessibili su un'apposita piattaforma Internet (www.pericoli-naturali.ch).

Tra le prestazioni di consulenza complementari offerte dall'Istituto rientrano la hot line in caso di eventi del livello 4­5, la consulenza specializzata fornita agli organi di condotta e ai servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni, il servizio di assistenza (help point) GIN per le informazioni meteorologiche specializzate e il supporto tecnico di primo livello (first level support) per gli organi responsabili della protezione della popolazione.

Ulteriori prodotti che possono servire a proteggere la popolazione, ma non perseguono in primo luogo questo scopo, in particolare quelli che a livello contenutistico o geografico rispondono a esigenze specifiche dei destinatari, non rientrano nel campo d'applicazione della lettera d. Questi prodotti rientrano tra le prestazioni commerciali e la loro preparazione e fatturazione è retta dall'articolo 4.

Lett. e L'Istituto mette a disposizione di altri servizi federali, dei Cantoni, dei Comuni, delle imprese, degli ambienti scientifici e del pubblico le informazioni di base rilevanti sui cambiamenti climatici contribuendo così a migliorare la gestione dei rischi e l'adattamento ai cambiamenti climatici. A tal fine sfrutta l'esperienza maturata nell'osservazione e nelle analisi sistematiche e pluriennali dello stato del clima e collabora intensamente con le scuole universitarie e le
organizzazioni internazionali attive nel campo della ricerca sul clima.

Tra le informazioni climatologiche rientrano le analisi basate sulle pluriennali serie climatiche storiche, sui bollettini e sui rapporti sullo stato del clima e dei cambiamenti climatici, le basi per le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e gli indicatori climatici significativi per documentare l'evoluzione del clima. Sono esempi di indicatori i giorni di canicola, l'inizio del periodo vegetativo, il numero di giorni con neve ecc. L'Istituto esegue ed aggiorna analisi statistiche delle forti precipitazioni. Inoltre, prepara scenari sulle future condizioni climatiche quale base per la valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici e per la definizione di provvedimenti d'adeguamento mirati. I contenuti sono gratuiti e messi a disposizione secondo le modalità di cui alla lettera a.

Lett. f Come già accennato, lo scambio internazionale, in particolare quello con i Paesi limitrofi, di informazioni e dati meteorologici è indispensabile sia per la Svizzera sia 23

RS 520.17

3176

per gli altri Stati (cfr. n. 1.5). Lo scambio di dati è disciplinato a livello globale, per gruppi di Paesi e a livello bilaterale. L'OMM, con sede a Ginevra, promuove lo scambio di informazioni meteorologiche a livello internazionale; con i suoi programmi disciplina il rilevamento, lo scambio e l'analisi dei dati meteorologici e climatici, nonché la loro fornitura ai centri dati internazionali, tra cui vi è anche il GCOS (cfr. n. 1.5.1).

Sul piano internazionale, l'Istituto collabora al rilevamento, alla valutazione e allo scambio dei dati con rilevamenti propri e partecipando finanziariamente a cooperazioni. In tal modo si creano sinergie che permettono di ottenere soluzioni a costi contenuti per tutti i Paesi partecipanti.

Lett. g Per poter adempiere i suoi compiti e offrire prestazioni moderne, l'Istituto svolge attività di ricerca ai sensi della legge federale del 7 ottobre 198324 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI). Per attività di ricerca si intende la ricerca promossa dall'Amministrazione federale nella prospettiva di risultati utili all'adempimento dei suoi compiti. Per l'applicazione pratica delle conoscenze accademiche è particolarmente importante la collaborazione con le scuole universitarie. Il carattere spiccatamente internazionale della meteorologia e climatologia richiede inoltre la cooperazione con istituzioni estere. L'Istituto acquisisce una parte dei mezzi necessari alla ricerca e all'innovazione attraverso la partecipazione a programmi nazionali e internazionali, quali i programmi di ricerca dell'UE.

Lett. h L'Istituto fornisce all'aviazione civile le informazioni di meteorologia aeronautica necessarie secondo le direttive dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), dell'Unione europea sullo spazio aereo armonizzato (Cielo unico europeo/Single European Sky, CUE/SES) e dell'ente regolatore svizzero (Ufficio federale dell'aviazione civile, UFAC). Ai sensi dell'articolo 1 capoverso 4 della legge del 21 dicembre 194825 sulla navigazione aerea, l'Istituto contribuisce a garantire uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo. Conformemente all'ordinanza del 18 dicembre 199526 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA) funge da autorità meteorologica ai sensi dell'allegato 3 della Convenzione del 7 dicembre 194427
relativa all'aviazione civile internazionale.

Lett. i L'Istituto fornisce all'aeronautica militare tutte le informazioni di meteorologia aeronautica necessarie prescritte dall'autorità meteorologica militare. Come finora, fornisce all'Esercito svizzero le prestazioni meteorologiche e climatologiche necessarie all'adempimento dei suoi compiti. A tal fine impiega le proprie risorse (infrastruttura e personale specializzato militarizzato) in funzione dei bisogni specifici e in tutte le situazioni.

Le prestazioni necessarie in funzione delle varie situazioni sono definite congiuntamente in appositi accordi.

24 25 26 27

RS 420.1 RS 748.0 RS 748.132.1 RS 0.748.0

3177

Lett. j In caso di incidente nucleare o di minacce analoghe causate dall'emissione di sostanze pericolose in Svizzera o all'estero, l'Istituto fornisce le informazioni meteorologiche e la consulenza necessarie alle autorità competenti, in particolare all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare28 e alla Centrale nazionale d'allarme29. Queste prestazioni comprendono estese misure per il continuo rilevamento delle condizioni meteorologiche. Il modello di previsione ad alta risoluzione viene dotato di capacità simulative e operative che permettono di calcolare le condizioni atmosferiche future che potrebbero avere un influsso sulla diffusione di sostanze radioattive e di altre sostanze inquinanti. Le informazioni meteorologiche sono completate da una capillare rete di misura della radioattività in grado di far scattare in ogni momento l'allarme a partire da qualsiasi punto di misurazione. Secondo l'articolo 3 capoverso 4 dell'ordinanza del 17 ottobre 200730 sulla Centrale nazionale d'allarme (OCENAL), l'Istituto gestisce il posto di allarme della Centrale.

L'acquisizione di dati meteorologici destinati ai calcoli di diffusione di altre autorità e ad altri scopi (p. es. nel quadro dell'applicazione dell'ordinanza del 16 dicembre 198531 contro l'inquinamento atmosferico) rientra nel campo d'applicazione della lettera a ed è quindi gratuita.

Tutte le informazioni meteorologiche e climatologiche fornite dall'Istituto possono essere utilizzate solo con l'indicazione della fonte.

Quelli elencati alle lettere h­j sono compiti particolari che l'Istituto fornisce a clienti specifici i quali necessitano di queste prestazioni per adempiere i compiti conferiti loro per legge. Per motivi di sicurezza, questi compiti incombono alla Confederazione. Va tuttavia osservato che, in virtù della legislazione sull'aviazione civile32, MeteoSvizzera è l'unico ente incaricato delle prestazioni al fine di contribuire alla sicurezza del traffico aereo di cui alla lettera h. Sarà dunque quella legislazione e non il presente disegno a dover stabilire se e in che misura il settore debba essere aperto ad altri offerenti.

Nel quadro dei compiti di diritto pubblico che l'Istituto svolge ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1, figurano prestazioni che le imprese private non forniscono, o perlomeno non forniscono nella misura
auspicata. Altre prestazioni, di cui all'art. 3 cpv.1, sono invece di una tale utilità pubblica che devono essere offerte gratuitamente come servizio pubblico (lett. a­g). Considerati il presente mandato legale e l'insufficienza del mercato, la legge federale del 6 ottobre 199533 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart) non è applicabile ai compiti di diritto pubblico dell'Istituto; deve invece essere applicabile alle prestazioni commerciali dell'Istituto di cui all'articolo 4.

28 29 30 31 32 33

Ordinanza del 20 ottobre 2010 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari, RS 732.33 Ordinanza del 20 ottobre 2010 sugli interventi NBCN, RS 520.17 RS 520.18 RS 814.318.142.1 Art. 2 cpv. 4 dell'ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA), RS 748.132.1 RS 251

3178

Cpv. 2 Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a rappresentare la Confederazione negli organi e nelle organizzazioni internazionali attivi nel settore della meteorologia e climatologia (p. es. OMM, EUMETSAT, CEPMMT). L'Istituto delega rappresentanti, garantisce lo scambio di informazioni, cura i rapporti con queste organizzazioni, coordina i contributi svizzeri (GAW, GCOS, PMOD/WRC, EUMETNET ecc.), garantendo alla Svizzera il massimo vantaggio economico dalle attività internazionali condotte nel settore della meteorologia e della climatologia. L'autorizzazione rientra nel margine discrezionale del Consiglio federale e poggia sull'articolo 184 capoverso 1 Cost.34, secondo cui il Consiglio federale rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero.

Cpv. 3 Il Consiglio federale può affidare all'Istituto, dietro versamento di un'indennità, altri compiti coerenti con gli scopi definiti all'articolo 2. Tra questi possono rientrare, a titolo d'esempio, i compiti connessi alla cosiddetta «meteorologia spaziale»: una forte attività solare ha effetti elettroidrodinamici sull'atmosfera, che possono disturbare in modo importante i sistemi di radiocomunicazione, i sistemi di comando dell'aviazione o le reti terrestri di approvvigionamento elettrico. Il rilevamento e le previsioni a breve termine delle condizioni favorevoli allo sviluppo di tali disturbi potrebbero rappresentare un futuro compito operativo dell'Istituto. Nell'esempio concreto della «meteorologia spaziale» andrebbero cercate sinergie con la Specola solare e l'Istituto ricerche solari in Ticino. Analogamente, in virtù del presente capoverso si dovrebbe puntare a sinergie anche per altri compiti. Un altro esempio potrebbe essere il conferimento all'Istituto di compiti connessi al calcolo della diffusione di particelle pericolose nell'aria, per esempio in seguito a un'avaria o eventi analoghi. Prestazioni di questo tipo aiuterebbero i Cantoni nell'adempimento dei loro compiti.

Art. 4

Prestazioni commerciali

Cpv. 1 L'Istituto può fornire prestazioni commerciali alle stesse condizioni fissate per altre unità amministrative dall'articolo 41a capoverso 2 LFC35.

La fornitura di prestazioni commerciali è vincolata alle seguenti condizioni: ­

correlazione con i compiti principali: l'Istituto può svolgere unicamente attività accessorie commerciali che sono strettamente correlate ai compiti principali definiti dalla legge (lett. a);

­

garanzia di adempimento dei compiti: l'Istituto non deve focalizzarsi sulle prestazioni commerciali a scapito dei compiti principali; se tale rischio sussiste, l'autorità di vigilanza è tenuta a intervenire (lett. b);

­

le prestazioni commerciali non devono esigere mezzi supplementari importanti di materiale o di personale (lett. c).

Queste disposizioni circoscrivono le attività commerciali dell'Istituto limitandone così fortemente le possibilità di conseguire utili. Unitamente ai capoversi 3­5 garan34 35

RS 101 RS 611.0

3179

tiscono che le attività commerciali dell'Istituto siano fornite nel rispetto della libertà economica sancita dalla Costituzione federale.

Cpv. 2 Si ispira ampiamente all'articolo 8 della legge del 12 giugno 200936 sui musei e le collezioni.

I compiti elencati all'articolo 3 capoverso 1 lettere a­g servono alla collettività e sono finanziati con mezzi federali. L'Istituto può fornire a terzi prestazioni meteorologiche e climatologiche non contemplate nell'articolo 3 capoverso 1 lettere a­c ed e sotto forma di attività commerciali rette dal diritto privato. Vi è infatti una domanda di prestazioni commerciali relative al rilevamento, all'elaborazione, all'archiviazione e alla messa a disposizione di dati, finalizzate a previsioni e avvisi personalizzati, come pure all'elaborazione di perizie meteorologiche e climatologiche e di basi decisionali. A titolo di esempio si possono citare i bisogni specifici del settore pubblico (Cantoni e Confederazione) e delle imprese (le società assicurative e le imprese di trasporto), degli ambienti scientifici o di privati, ad es. cittadini, associazioni sportive ecc. L'enumerazione esaustiva delle prestazioni commerciali non è né possibile né opportuna, dal momento che sia la tecnica e la scienza che le esigenze dei clienti continueranno ad evolversi anche in futuro e che il loro sviluppo non è prevedibile. Il capoverso 1 dell'articolo 4 definische i limiti delle prestazioni commerciali. La diffusione attiva delle prestazioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a, b, e e g è considerata attività commerciale in quanto esulante dalla forma di diffusione prevista dall'Istituto, cioè la pubblicazione su Internet.

Lett. b L'Istituto deve poter gestire esercizi accessori, ad esempio una caffetteria nella sede centrale e nei centri regionali o sfruttare le infrastrutture sottoutilizzate delle stazioni di misura (p. es. stazione di misura sul Gütsch, stazione radar sul Monte Lema ecc.)

per proporre mostre e approfondimenti sul tema della meteorologia e della climatologia.

Lett. c L'Istituto dispone in tutto il Paese di numerose stazioni di rilevamento con una buona infrastruttura tecnica, la cui ubicazione si presta anche per varie esigenze legate all'osservazione ambientale e alle telecomunicazioni e che possono essere messe a disposizione. In questa logica
rientra anche la messa a disposizione di infrastrutture per altre unità amministrative, come avviene oggi per esempio nella sede principale di Zurigo, che mette a disposizione la propria infrastruttura alla Centrale nazionale d'allarme. Rientra pure in questa logica la possibilità di utilizzo dei campi di misura da parte di altre istituzioni, quali i politecnici federali, l'Istituto di ricerca sulla neve e le valanghe dell'Istituto federale di ricerca federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, l'Ufficio federale dell'agricoltura, l'Ufficio federale dell'ambiente e l'Istituto federale di prova dei materiali e di ricerca.

Per le sue prestazioni commerciali l'Istituto deve stabilire prezzi che coprano almeno i costi. Non è ammesso il sovvenzionamento trasversale di prestazioni commerciali con mezzi della Confederazione ed emolumenti (cpv. 3 e 4). Rientra nei compiti della direzione garantire che i prezzi delle prestazioni commerciali siano calcolati in 36

RS 432.30

3180

modo da evitare sovvenzionamenti trasversali e quindi una distorsione della concorrenza. Spetta al consiglio d'istituto controllare che la direzione ottemperi a questo compito. Inoltre, per la fornitura di prestazioni commerciali accessorie l'Istituto è soggetto agli stessi obblighi degli operatori privati (cpv. 5). Si impedisce così che l'Istituto tragga vantaggi indebiti dalla sua posizione di fornitore di prestazioni pubbliche. Unitamente al capoverso 1, le disposizioni di cui sopra ne subordinano le attività commerciali al rispetto della libertà economica garantita dalla Costituzione.

Art. 5

Collaborazione e ricorso a terzi

Cpv. 1 L'Istituto è tenuto, nell'interesse pubblico, a collaborare con i Cantoni e i servizi federali elencati al capoverso 1 e con altre istituzioni. Gli interlocutori cantonali dell'Istituto sono designati dai Cantoni in virtù della loro autonomia organizzativa.

Spesso si tratta delle assicurazioni immobiliari cantonali. Soprattutto nel settore della meteorologia e climatologia la collaborazione con i Cantoni riveste un'importanza considerevole.

Cpv. 2 Entro i limiti degli obiettivi strategici di cui all'articolo 22, l'Istituto può fondare società o soggetti giuridici o parteciparvi. Questo significa che gli obiettivi strategici del Consiglio federale devono contemplare prescrizioni specifiche sulle fondazioni e partecipazioni autorizzate nei singoli settori in cui l'Istituto espleta i suoi compiti.

Possono entrare in considerazione, a titolo di esempio, società o soggetti giuridici per l'esercizio e la manutenzione di sistemi di misurazione e l'elaborazione dei dati secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a, la creazione e l'esercizio di sistemi di analisi e di previsione secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b o la presentazione audiovisiva delle prestazioni. La fondazione di una società o di un soggetto giuridico può essere autorizzata solo se rappresenta la soluzione più efficiente e/o conveniente. Prima di compiere il passo, tuttavia, l'Istituto deve sondare attentamente se non vi sia la possibilità di collaborare con partner dell'Amministrazione o dell'economia privata. Essendo di natura strategica, la decisione di fondare una società o un soggetto giuridico compete al consiglio d'istituto e non alla direzione.

Cpv. 3 lett. a Poiché non è sempre opportuno che un servizio meteorologico e climatologico nazionale svolga da solo tutti i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1, l'Istituto deve poter ricorrere a persone giuridiche di diritto pubblico e privato per adempiere i compiti menzionati nel suddetto articolo.

La collaborazione nel settore della meteorologia e della climatologia assume oggi una grande importanza non solo per motivi tecnici, ma anche perché, visti gli alti requisiti tecnici, i costi sono molto elevati. I cambiamenti climatici e la maggiore sensibilità del pubblico circa i loro possibili effetti (p. es. fenomeni di maltempo più frequenti e intensi) esigono in
alcuni casi il potenziamento dell'infrastruttura meteorologica in Svizzera (p. es. stazioni radar supplementari, nuove stazioni al suolo). I partenariati devono permettere di trovare soluzioni tecniche innovative in grado di contenere i costi. L'Istituto mira ad esempio a cooperazioni con altre imprese (p. es.

nel settore dei media) per la diffusione delle prestazioni, in modo da sfruttare le sinergie. I servizi meteorologici nazionali collaborano intensamente secondo i prin3181

cipi della convenzione OMM. Lo scopo perseguito con questo genere di convenzione, per esempio con la convenzione Met Alliance tra DWD, Méteo France, Austrocontrol, KNMI, Met Éireann e Belgocontrol, è quello di sviluppare congiuntamente, unendo le rispettive conoscenze, nuove prestazioni meteorologiche o a perfezionare quelle esistenti. Altrettanto importante è la cooperazione con il mondo della scienza e della ricerca. L'avvicinamento tra teoria e pratica può sfociare in preziose sinergie e contribuire all'innovazione e al controllo della qualità. Infine, vengono vagliate varie forme di collaborazione con imprese private per poter fornire in ogni caso le prestazioni auspicate dai clienti (lett. b).

Cpv. 4 Fornisce la base legale per autorizzare il Consiglio federale a concludere accordi per l'adesione e la partecipazione a organizzazioni o società di diritto pubblico o privato, estere o internazionali, attive nel settore del rilevamento, della valutazione e dello scambio di dati meteorologici e climatologici, per esempio il CEPMMT e l'EUMETSAT (cfr. n. 1.5.1). Già la legge sulla meteorologia vigente conferisce al Consiglio federale la competenza di concludere accordi internazionali di moto proprio. Nei dieci anni trascorsi dalla sua entrata in vigore, tuttavia, ne è stato concluso uno solo. Si tratta dell'adesione alla convenzione del 24 maggio 1983 relativa alla creazione di una organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT), che prevede più che altro disposizioni squisitamente tecniche ed è priva di qualsiasi rilevanza politica. La delega al Consiglio federale si giustifica con il carattere estremamente tecnico della materia.

Cpv. 5 Fornisce la base legale per il versamento di contributi federali a programmi di ricerca di organizzazioni, gruppi di interesse e istituzioni internazionali, quali il programma VMM/WWW e il programma GAW dell'OMM (cfr. n. 1.5.1).

Art. 6

Sostegno da parte dell'Esercito in situazioni particolari o eccezionali

Finora la collaborazione tra l'Istituto e l'Esercito era coordinata dallo Stato maggiore della difesa37. L'impiego coordinato di personale specializzato civile e militare e dell'infrastruttura necessaria (reti di misura e di osservazione, elaborazione e trasmissione di dati) continua a creare sinergie e va portato avanti nel quadro del settore coordinato meteo. In situazioni particolari o eccezionali, l'Istituto può essere coadiuvato sussidiariamente da specialisti dell'Esercito, affinché sia garantita in primo luogo la capacità di resistenza dell'Istituto.

Questa collaborazione permette di sfruttare numerose sinergie e quindi di ridurre i costi. La Confederazione ne trae vantaggio in quanto il fabbisogno di risorse supplementari per svolgere mandati legali in situazioni particolari o eccezionali ne risulta nel complesso ridotto. Da una parte non è necessario raddoppiare le risorse dell'Esercito, dall'altra l'Istituto può limitare le risorse supplementari per le situazioni critiche. Questa collaborazione in caso di crisi permetterebbe di fornire congiuntamente le prestazioni supplementari necessarie a coprire le accresciute esigenze. Secondo le prime stime, grazie alla collaborazione con l'Esercito l'Istituto risparmierebbe fino a cinque posti di lavoro supplementari nelle situazioni di crisi.

37

Art. 2 ordinanza del 26 febbraio 1975 sul coordinamento del servizio meteorologico e del servizio delle valanghe nell'ambito della difesa integrata, RS 501.5.

3182

Per continuare a fruire delle sinergie in atto, l'Istituto deve mettere a disposizione dell'Esercito (Forze aeree, Stato maggiore specializzato Meteo) un numero sufficiente di risorse umane qualificate. Se l'Esercito dovesse coprire il suo bisogno d'informazioni meteorologiche senza la stretta collaborazione con l'Istituto, tutte le prestazioni necessarie dovrebbero essergli fornite dall'interno del suo Dipartimento.

Negli ultimi anni, gli addetti alle previsioni meteorologiche hanno prestato in media tra i 120 e i 150 giorni di servizio all'anno. Per garantire queste prestazioni (conservazione del know how, disponibilità ecc.) e un picchetto pronto ad intervenire nelle situazioni particolari o eccezionali, l'Esercito dovrebbe costituire un'organizzazione parallela che secondo prime stime necessiterebbe di un minimo di sei-dieci posti di lavoro (per un aumento dei costi di 0,9­1,5 mio. fr. all'anno). Negli oneri calcolati non sono comprese le prestazioni dei collaboratori dello Stato maggiore specializzato dell'Istituto per la formazione e il perfezionamento dell'Esercito nel settore della meteorologia.

Sezione 2: Organizzazione Art. 7

Organi

L'articolo 7 definisce gli organi dell'Istituto. La ripartizione corrisponde alla composizione abituale delle unità amministrative autonome della Confederazione. Per effetto dell'indipendenza contabile è previsto un ufficio di revisione con funzione di organo.

Di norma, i membri di organi di unità rese autonome non possono far parte contemporaneamente di più organi.

Art. 8

Consiglio d'istituto

Cpv. 1­3 Il consiglio d'istituto può contare al massimo sette membri, un numero sufficiente a coprire tutte le funzioni e i settori d'attività dell'Istituto. Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'istituto e ne designa il presidente. Nella scelta dei membri, bada affinché anche gli interessi dei Cantoni, della ricerca e dell'aviazione siano adeguatamente rappresentati. È questo uno dei motivi per cui l'istituzione a livello di legge di un comitato consultivo scientifico non è necessaria. Nell'elaborazione dei dettagli dell'organizzazione sarà tenuto conto delle riflessioni in questo senso. Per permettere una certa continuità, il mandato, della durata di quattro anni, è rinnovabile due volte per i membri del consiglio d'istituto, che possono quindi farne parte per un massimo di 12 anni. Non è prevista una rappresentanza della Confederazione nel consiglio d'istituto. Il Consiglio federale può revocare per gravi motivi membri del consiglio d'istituto anche in corso di mandato, segnatamente quando un membro non soddisfa più i requisiti della carica o ha gravemente violato i propri obblighi Le disposizioni dei capoversi 4 e 5 corrispondono alle direttive del rapporto sul governo d'impresa e alle prescrizioni usuali per le unità amministrative decentralizzate.

I membri del consiglio d'istituto sono tenuti ad adempiere con ogni diligenza i propri compiti e obblighi e a tutelare gli interessi dell'Istituto (cpv. 4). In caso di un conflitto d'interessi, devono ricusarsi.

3183

I membri del consiglio d'istituto non sono legati all'Istituto da un rapporto di lavoro.

Il capoverso 5 dispone pertanto che il Consiglio federale stabilisca l'ammontare dell'indennità che viene loro corrisposta. All'onorario e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio si applicano l'articolo 6a LPers e le sue ordinanze esecutive (in particolare l'ordinanza del 19 dicembre 200338 sulla retribuzione dei quadri). Se nonostante le disposizioni del presente disegno, dell'ordinanza sulla retribuzione dei quadri e del contratto sussistono lacune, si applica, a titolo di diritto pubblico suppletivo, il diritto in materia di mandato del Codice delle obbligazioni (CO)39. Quest'aggiunta garantisce la certezza del diritto.

Cpv. 6 Elenca i compiti e gli obblighi del consiglio d'istituto.

Lett. a Il consiglio d'istituto emana un regolamento di organizzazione. Questa competenza concretizza l'autonomia dell'Istituto sancita dall'articolo 1 capoverso 2. La competenza normativa del consiglio d'istituto è limitata al quadro fissato dalla legge e comprende in particolare questioni di gestione, nonché la delimitazione e concretizzazione delle competenze del consiglio d'istituto e della direzione.

Lett. b Il consiglio d'istituto provvede all'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale conformemente all'articolo 22. Ogni anno riferisce al Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici.

Lett. c Il personale dell'Istituto è assunto conformemente alle disposizioni della LPers (art. 11 cpv. 1). Secondo l'articolo 11 capoverso 3, l'Istituto è considerato datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers. Il consiglio d'istituto ha pertanto il compito di emanare l'ordinanza sul personale in cui sono stabilite la remunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali. Inoltre determina l'ammontare degli emolumenti e le modalità di riscossione. L'ordinanza sul personale e l'ordinanza sugli emolumenti devono essere approvate dal Consiglio federale.

Lett. d Il consiglio d'istituto prescrive come devono essere amministrati i mezzi di terzi acquisiti in virtù dell'articolo 17 e definisce i criteri per la conclusione di contratti di sponsorizzazione.

Lett. e La conclusione del contratto di affiliazione alla Cassa pensioni
PUBLICA richiede la partecipazione e il consenso dell'organo paritetico. Il contratto deve essere approvato dal Consiglio federale e firmato dal datore di lavoro (art. 32c cpv. 3 e art. 32d cpv. 2 ultimo periodo LPers).

38 39

RS 172.220.12 RS 220

3184

Lett. f Dato che costituisce una cassa di previdenza propria, il consiglio d'istituto deve disciplinare la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico (art. 32d cpv. 3 LPers).

Lett. g ed h Il consiglio d'istituto nomina il direttore su riserva dell'approvazione del Consiglio federale (lett. g) e designa gli altri membri della direzione (lett. h). È pertanto il consiglio d'istituto a decidere chi fa parte della direzione e assume formalmente funzioni all'interno di essa.

Lett. i In quanto organo supremo, il consiglio d'istituto esercita anche funzioni di controllo.

Per controbilanciare la posizione relativamente forte della direzione ne sorveglia l'operato. Inoltre, deve verificare il rispetto del regolamento di organizzazione, individuare irregolarità e ordinarne l'eliminazione. Se rileva gravi problemi nell'organizzazione o nella gestione dell'Istituto e la direzione non è in grado di ovviarvi, il consiglio d'istituto deve intervenire.

Lett. j Il consiglio d'istituto ha il compito di assicurare un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi.

Lett. k Il consiglio d'istituto approva il preventivo e il conto annuale. Stabilisce le informazioni che la direzione deve fornirgli ai fini dell'approvazione del preventivo.

Lett. l Il consiglio d'istituto approva ogni anno il rapporto di gestione e, prima di pubblicarlo, lo sottopone al Consiglio federale per approvazione unitamente al rapporto sulla situazione. Il Consiglio federale può rifiutarsi di approvare il rapporto di gestione se non concorda con elementi fondamentali del documento. I contenuti del rapporto sono retti per analogia dalle disposizioni del CO40. Il consiglio d'istituto propone inoltre al Consiglio federale come impiegare gli eventuali utili. Gli utili vengono generalmente accreditati al conto profitti e perdite. Solo in casi eccezionali vengono costituite riserve, ad esempio, nel caso di investimenti ingenti necessari.

Lett. m È compito del consiglio d'istituto chiedere al DFI le indennità federali dovute dalla Confederazione di cui all'articolo 15.

Art. 9

Direzione

La direzione è l'organo di direzione operativa. Il direttore presiede la direzione (cpv. 1). La direzione è responsabile della gestione operativa e dell'assunzione del personale, emana decisioni, rappresenta l'Istituto verso l'esterno, in particolare nei confronti di altre istituzioni meteorologiche e climatologiche e di ambienti interessati in Svizzera e all'estero. Adempie tutti i compiti che la legge non assegna ad altri 40

Art. 662 CO, RS 220

3185

organi, in particolare al consiglio d'istituto, elabora le basi decisionali per quest'ultimo e gli riferisce regolarmente e, in caso di eventi particolari, senza indugio (cpv. 2).

Art. 10

Ufficio di revisione

L'autonomia contabile dell'Istituto rende necessario un ufficio di revisione.

L'ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale. Come previsto nel rapporto sul governo d'impresa, il mandato di revisione, lo statuto, l'abilitazione, l'indipendenza, la durata del mandato e la stesura della relazione dell'ufficio di revisione sono retti per analogia dalle disposizioni del diritto in materia di società anonima (art. 727­731a CO). La relazione sull'esito della verifica è presentata al consiglio d'istituto e al Consiglio federale (cpv. 3).

Sezione 3: Personale Art. 11

Condizioni di assunzione

La direzione e il personale sottostanno alla LPers (cpv. 1). Lo statuto di diritto pubblico è giustificato dal fatto che l'Istituto fornisce prestazioni di carattere prevalentemente monopolistico e assolve anche un numero limitato di compiti sovrani (cfr. spiegazioni nel rapporto supplementare del Consiglio federale del 25 marzo 200941 concernente il rapporto sul governo d'impresa ­ attuazione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale, n. 4.7). Il rapporto sul governo d'impresa emanato dal Consiglio federale, di cui il Parlamento ha preso atto, giudica espressamente importante che i rapporti giuridici dell'Istituto in quanto tale e lo statuto del personale siano regolamentati nello stesso settore del diritto, nella fattispecie nel diritto pubblico. Le prestazioni principali dell'Istituto secondo l'articolo 3 hanno carattere di diritto pubblico. Le prestazioni commerciali invece, che hanno carattere accessorio, restano soggette al diritto privato.

Conformemente all'articolo 37 capoverso 4 LPers, l'ordinanza sul personale che il consiglio d'istituto è tenuto a emanare può prevedere regolamentazioni derogatorie all'ordinanza del 3 luglio 200142 sul personale (OPers) soltanto se lo esigono motivi oggettivi (cpv. 2). L'ordinanza sul personale deve in particolare prevedere disposizioni sul lavoro a turni. Le associazioni del personale partecipano alla stesura dell'ordinanza. Nel quadro della procedura d'approvazione il Consiglio federale verifica se le loro proposte e obiezioni sono state debitamente considerate.

Secondo il capoverso 3 l'Istituto è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

Art. 12

Cassa pensioni

Cpv. 1 Il capoverso stabilisce che l'Istituto, in quanto unità amministrativa decentralizzata della Confederazione, è considerato un datore di lavoro ai sensi delle disposizioni in materia di previdenza professionale (art. 32b cpv. 2 LPers). Secondo l'articolo 32d 41 42

FF 2009 2225 2256 segg.

RS 172.220.111.3

3186

LPers dispone dunque di un proprio istituto di previdenza e, di conseguenza, di un proprio contratto di affiliazione con PUBLICA. Nel caso di datori di lavoro che sottostanno alla LPers le disposizioni previdenziali possono derogare alle disposizioni vigenti per il personale dell'Amministrazione federale solo nella misura in cui ciò è necessario in ragione dei compiti o della struttura dell'effettivo del datore di lavoro interessato43.

Cpv. 2 Secondo il capoverso 2 l'Istituto è considerato datore di lavoro ai sensi delle disposizioni in materia di previdenza professionale. L'Istituto è il datore di lavoro di riferimento sia per il personale attivo sia per quello attualmente beneficiario di rendite (art. 32b cpv. 2 LPers).

Sezione 4: Finanziamento e gestione finanziaria Art. 13

Finanziamento

L'articolo 13 definisce le fonti cui l'Istituto può attingere per finanziare la sua attività. Gli articoli seguenti (art.14­17) disciplinano i singoli tipi di entrate.

Art. 14

Emolumenti

L'Istituto riscuote emolumenti per le decisioni e per le prestazioni non commerciali di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere h­j. Si tratta di prestazioni meteorologiche e climatologiche che l'Istituto deve fornire per motivi di sicurezza. Previa approvazione del Consiglio federale (art.8 cpv. 6 lett.c), il consiglio d'istituto definisce l'ammontare di tali emolumenti, le modalità di riscossione e le prestazioni soggette a emolumento.

I compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere h­j presuppongono che l'infrastruttura dell'Istituto soddisfi severi requisiti tecnici. Da un lato, dovranno essere predisposte infrastrutture specifiche, adibite esclusivamente all'esecuzione dei compiti previsti; gli emolumenti da riscuotere saranno calcolati di conseguenza. Tali infrastrutture includono, ad esempio, apparecchi per misurare il livello di radioattività oppure appositi strumenti installati negli aeroporti per il servizio aereo. Dall'altro, anche l'infrastruttura generale, utilizzata per svolgere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a­g dovrà essere in grado di soddisfare gli elevati requisiti richiesti per svolgere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere h­j. Per far sì che questi requisiti siano soddisfatti, l'ammontare degli emolumenti includerà una quota congrua destinata a coprire i costi legati all'infrastruttura generale. Questo modo di procedere è conforme ai principi di equivalenza e di copertura dei costi definiti nell'articolo 46a capoverso 3 LOGA. Poiché le prestazioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere h­j sono di livello chiaramente superiore ai compiti generali ai sensi delle lettere a­g e cagionano oneri particolari, la riscossione di emolumenti specifici non costituisce uno svantaggio ingiustificato o addirittura una discriminazione per gli utenti interessati (cpv. 1).

43

Cfr. messaggio del 23 settembre 2005 sulla Cassa pensioni della Confederazione, FF 2005 5171 5227.

3187

Il rispetto dei principi di copertura dei costi ed equivalenza presuppone che gli emolumenti siano stabiliti secondo criteri obiettivi e suscettibili di essere eventualmente verificati anche da autorità giudiziarie. Gli utenti delle prestazioni soggette a emolumento di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera h potranno esprimersi in merito in occasione dell'indagine conoscitiva che sarà svolta sull'ordinanza sugli emolumenti. Nella procedura d'approvazione, il Consiglio federale terrà conto del loro parere. Gli utenti delle prestazioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettere h­j interni all'Amministrazione federale saranno coinvolti nella stesura delle convenzioni che li concernono (cpv. 3 e 4).

Poiché la fatturazione dei servizi di meteorologia aeronautica è parte del conto della sicurezza aerea svizzera (art. 4 OSA), il partner responsabile del conto della sicurezza aerea svizzera (Skyguide) è invitato a prendere posizione nel quadro di una procedura di consultazione sugli emolumenti annuali. Le modalità sono definite nell'ordinanza sugli emolumenti.

Art. 15

Indennità della Confederazione

Dal 2008 al 2010 le indennità della Confederazione sono ammontate in media a circa 50 milioni di franchi. Per svolgere i suoi compiti, l'Istituto dovrà poter contare anche in futuro sulle indennità versate dalla Confederazione. La liberalizzazione dei dati comporterà, fra l'altro, un ampliamento considerevole dell'offerta. Le indennità della Confederazione sono concesse per coprire i costi per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a­g e il loro ordine di grandezza resterà invariato. Le altre attività saranno finanziate con mezzi provenienti da terzi (cfr.

art. 16). Considerato il futuro maggiore margine di manovra dell'Istituto, anche l'entità di questi mezzi aumenterà. La revisione della legge non comporta un aumento delle indennità della Confederazione.

Art. 16

Mezzi di terzi

L'Istituto potrà finanziare una parte delle sue attività con mezzi provenienti da terzi, ossia soprattutto con i compensi per le prestazioni commerciali (art. 4), con i contributi provenienti da programmi di ricerca e dalla partecipazione a programmi internazionali, nonché con la sponsorizzazione da parte di terzi (art. 17). I mezzi di cui al capoverso 2 lettera a sono fondi statali ottenuti mediante concorso, i cosiddetti «fondi secondari». La distinzione tra mezzi di terzi e fondi secondari serve soprattutto per separare le voci contabili nel conto annuale, ma è difficile da spiegare ai non addetti ai lavori, ragione per cui nel presente articolo vengono disciplinati unicamente i mezzi di terzi. Conformemente all'articolo 18 capoverso 5 il rendiconto può essere disciplinato a livello di ordinanza.

Art. 17

Sponsorizzazione da parte di terzi

La sponsorizzazione è una forma particolare di prestazione commerciale. Disposizioni analoghe si trovano nella legislazione sulla radiotelevisione. La sponsorizzazione è un mezzo di finanziamento a sé stante e non una forma derivata di pubblicità.

La partecipazione finanziaria può essere anche indiretta: lo sponsor mette a disposizione merci o prestazioni che l'Istituto può impiegare per svolgere la sua attività.

3188

Quale contropartita per il finanziamento di prestazioni meteorologiche e climatologiche, agli sponsor deve essere data la possibilità di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine (cpv. 1).

La sponsorizzazione deve essere compatibile con gli scopi e i compiti dell'Istituto (cpv. 2). Inoltre non deve far sorgere dubbi sull'indipendenza e l'integrità dell'Istituto nello svolgimento dei suoi compiti.

Conformemente all'articolo 27 Cost., deve inoltre essere sufficientemente garantita la parità di trattamento dei concorrenti. I mandati pubblicitari sono in ogni caso assegnati secondo criteri oggettivi previamente stabiliti per scritto e ugualmente applicabili a tutti gli interessati (uguaglianza giuridica, art. 8 cpv. 1 Cost.).

All'occorrenza possono essere applicati per analogia i principi fondamentali della normativa in materia di appalti. I contratti di sponsorizzazione sono conclusi per una durata limitata prestabilita. La scelta degli sponsor deve prescindere da qualsiasi fattore politico o confessionale. Sarebbe per esempio illecito concludere contratti di sponsorizzazione con partiti o raggruppamenti politici o con persone che esercitano una funzione politica o vi sono candidate.

I contratti di sponsorizzazione richiedono la forma scritta e devono regolamentare in modo preciso non solo le prestazioni, i diritti e i doveri delle due parti, ma anche quando e dove devono ottemperarsi.

La pubblicità non deve oltraggiare le convinzioni religiose o politiche. Non deve essere scorretta o illegale né incoraggiare comportamenti dannosi per la salute ecc. I contratti devono poter essere disdetti entro una scadenza adeguata, in caso di grave violazione dei principi citati anche senza rispettare un determinato termine (cpv 3).

La sponsorizzazione deve essere trasparente. È applicabile la legge federale del 17 dicembre 200444 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras).

Art. 18

Rendiconto

Nel rispetto dei principi stabiliti in questa disposizione, il consiglio d'istituto determina gli standard in materia di rendiconto e indica gli standard contabili applicati.

All'occorrenza il Consiglio federale può emanare prescrizioni di dettaglio.

Come strumento di controllo è istituita una contabilità aziendale, che richiede la netta separazione dei diversi settori: questo permette di documentare spese e ricavi delle singole prestazioni e di accertare eventuali sconti sovvenzionati con le indennità della Confederazione e gli emolumenti.

Si è rinunciato a istituire una base legale per la costituzione di riserve poiché la situazione relativa al finanziamento e ai rischi dell'Istituto non lo rende necessario.

Conformemente all'articolo 21, inoltre, la Confederazione mantiene la proprietà degli immobili e dell'infrastruttura tecnica.

Art. 19

Tesoreria

I fondi liquidi dell'Istituto sono amministrati dalla tesoreria centrale della Confederazione. Per assicurargli la solvibilità, la Confederazione può concedere mutui all'Istituto. Gli interessi corrisposti sui fondi investiti presso la Confederazione e

44

RS 152.3

3189

altri particolari sono definiti in una convenzione tra l'Istituto e l'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 20

Imposte

In virtù dell'articolo 62d LOGA45, la Confederazione, nonché i suoi istituti, aziende e fondazioni dipendenti, sono esenti da qualsiasi imposta cantonale. Il presente articolo riprende questi principi, ma stabilisce inoltre che l'esenzione fiscale non concerne le prestazioni commerciali. Gli utili ed eventualmente il capitale delle prestazioni commerciali di cui all'articolo 4 e le entrate risultanti dalla sponsorizzazione (art. 17) sono quindi soggetti al vigente diritto fiscale di Confederazione, Cantoni e Comuni, come ribadito espressamente al capoverso 4.

Facendo parte della Confederazione, ossia di un ente pubblico, l'Istituto è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (cpv. 2). Agli utili, agli eventuali ricavi provenienti dalle prestazioni commerciali di cui all'articolo 4 e alle entrate risultanti dalla sponsorizzazione (art. 17) si applicano pertanto le disposizioni della legislazione fiscale in vigore a livello federale, cantonale e comunale (cpv. 3).

Art. 21

Immobili

L'Istituto dispone di una vasta infrastruttura tecnica (sistemi di misura), distribuita su tutto il territorio nazionale. La gestione di tale infrastruttura presuppone numerosi contratti con terzi. Poiché l'Istituto non ha le competenze necessarie per provvedervi in modo efficiente, la Confederazione resta proprietaria dell'infrastruttura tecnica di base, così come degli immobili utilizzati dall'Istituto. Per infrastruttura tecnica di base si intendono i terreni, le eventuali recinzioni, gli zoccoli e le canalizzazioni di cavi dei sistemi di misura. Le antenne, i sensori ecc. dei sistemi di misura, invece, non fanno parte dell'infrastruttura tecnica di base e sono quindi trasferiti alla proprietà dell'Istituto, che deve occuparsi della loro manutenzione.

La Confederazione, dal canto suo, deve garantire la manutenzione degli immobili usati dall'Istituto e dell'infrastruttura tecnica di base. In particolare la manutenzione di quest'ultima comporta la frequente sostituzione di componenti difettose o l'acquisto di nuove componenti (cpv. 2).

La Confederazione cede all'Istituto l'utilizzo di questi beni dietro pagamento di un congruo importo in linea con gli «affitti» usuali sul mercato in modo da escludere che l'Istituto sia privilegiato nei confronti di eventuali concorrenti (cpv. 3).

Grazie all'usufrutto degli immobili l'Istituto vanta diritti reali garantiti sul lungo termine e maggiori di quelli che gli spetterebbero in qualità di locatario o affittuario.

Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione Art. 22

Obiettivi strategici

Il Consiglio federale dirige l'attività dell'Istituto assegnandogli obiettivi strategici quadriennali. Attraverso gli obiettivi strategici, impartisce all'Istituto determinate direttive riguardo alla gestione e all'esecuzione dei compiti. Queste ultime precisano 45

RS 172.010

3190

i compiti fissati per legge. Gli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio federale si fondano sul business plan e contemplano quindi anche prescrizioni finanziarie (proporzione tra ricavi conseguiti con gli emolumenti, indennità della Confederazione e contributi di terzi) (cpv. 2).

Art. 23

Vigilanza

Secondo l'articolo 8 capoverso 4 LOGA, il Consiglio federale controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentralizzate. In conformità con tale disposizione, il Consiglio federale ha il compito di vigilare sull'Istituto e sull'adempimento dei compiti che gli sono assegnati.

Il capoverso 2 riporta un elenco non esaustivo degli strumenti a disposizione del Consiglio federale per esercitare la sua funzione di vigilanza già comparsi in altre disposizioni, per esempio nell'articolo 5 capoverso 2, nell'articolo 8 e nell'articolo 10.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 24

Costituzione dell'Istituto

L'articolo 24 contiene una serie di norme e misure finalizzate alla trasformazione dell'Ufficio federale in istituto di diritto pubblico.

Il Consiglio federale determina il momento in cui l'Istituto acquisisce personalità giuridica (cpv. 2). Secondo il capoverso 3, il Consiglio federale definisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Istituto. Ne fanno parte segnatamente le riserve GEMAP generali e quelle a destinazione vincolata secondo l'articolo 46 LFC. I beni mobili e i diritti sui beni immateriali (p. es. il marchio MeteoSvizzera) utilizzati dall'Ufficio federale di meteorologia e climatologia diventano proprietà dell'Istituto e vanno valutati e inseriti nel bilancio d'apertura. Secondo il capoverso 4, il Consiglio federale dispone tutti gli ulteriori provvedimenti necessari al trasferimento ed emana le disposizioni del caso, in particolare quelle concernenti il trasferimento dei crediti attualmente iscritti a preventivo dall'Ufficio federale all'Istituto.

La prevista trasformazione è disciplinata da una legge speciale che deroga alle disposizioni sulla trasformazione contemplate dalla legge del 3 ottobre 200346 sulla fusione (LFus). Nel capoverso 7 è pertanto esplicitamente esclusa l'applicabilità della LFus.

Art. 25

Trasferimento dei rapporti di lavoro

Alla data stabilita dal Consiglio federale i rapporti di lavoro del personale dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia vengono trasferiti al nuovo Istituto. In qualità di datore di lavoro, il consiglio d'istituto dovrà emanare un regolamento sulla retribuzione, sulle prestazioni accessorie e sulle altre condizioni contrattuali; tale regolamento può derogare alle disposizioni esecutive della LPers vigente per il personale dell'Istituto.

46

RS 221.301

3191

Art. 26

Datore di lavoro competente

L'articolo chiarisce che l'Istituto è il datore di lavoro di riferimento per chiunque abbia finora percepito una rendita di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità dell'Istituto, e che si fa quindi carico dei relativi obblighi.

L'articolo 32f capoverso 1 LPers stabilisce che, in caso di modifica dello statuto giuridico, il nuovo datore di lavoro è competente anche per gli attuali beneficiari di rendite dell'unità amministrativa, che pertanto vengono trasferiti allo stesso istituto di previdenza del personale attivo. La deroga prevista nell'articolo 32f capoverso 2 LPers va applicata in modo restrittivo; nel caso in oggetto non vi sono motivi che ne giustifichino l'applicazione.

Art. 27

Rettifica delle iscrizioni nei registri

Il DFI ha tempo cinque anni per adeguare i registri pubblici ai nuovi rapporti giuridici dell'Istituto.

Art. 28

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia è abrogata.

Art. 29

Modifica del diritto vigente

Nella legge federale del 16 dicembre 199447 sugli acquisti pubblici (LAPub) l'Istituto sarà inserito nell'elenco dei committenti che sottostanno a detta legge.

La legge del 17 giugno 200548 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) è completata con la possibilità di fare ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la revoca di un membro del consiglio d'istituto da parte del Consiglio federale, prevista dall'articolo 8 capoverso 3 quarto periodo. Non è necessario integrare una disposizione analoga applicabile al direttore dell'Istituto, poiché in tal caso è possibile fare ricorso contro le decisioni del Consiglio federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale secondo l'articolo 33 lettera a LTAF.

Nella legge federale del 17 giugno 201149 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM) è introdotta anche per l'Ufficio federale di metrologia (METAS), analogamente all'articolo 5 capoverso 2 del presente disegno, la possibilità di fondare soggetti giuridici o di parteciparvi nei limiti degli obiettivi strategici di cui all'articolo 23 LIFM. La possibilità di fondare un'associazione o un soggetto giuridico o parteciparvi «nei limiti degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio federale» presuppone che gli obiettivi strategici del Consiglio federale debbano contemplare prescrizioni specifiche sulle fondazioni e partecipazioni autorizzate nei singoli settori in cui l'Istituto di metrologia espleta i suoi compiti. A titolo d'esempio, può essere citato l'esercizio della Rete di misurazione idrologica della Svizzera in virtù dell'articolo 3 capoverso 5 LIFM e la gestione di un laboratorio di analisi dell'alcol per la Regia federale degli alcol50.

47 48 49 50

RS 172.056.1 RS 173.32 FF 2011 4365 Art. 20 cpv. 1 lett. b ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, RS 172.213.1.

3192

Art. 30

Referendum e entrata in vigore

Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost., la legge sottostà a referendum facoltativo. Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore, che potrà avvenire anche gradualmente.

3

Ripercussioni

3.1

Per la Confederazione

Il trasferimento dei compiti meteorologici e climatologici in un'unità amministrativa decentralizzata rientra nei progetti di verifica dei compiti della Confederazione. Al momento non è ancora possibile stimare i risparmi che ne conseguiranno.

L'entrata in vigore della nuova LMet e la costituzione di un istituto di diritto pubblico presuppongono l'adozione di alcuni provvedimenti quali l'allestimento di un bilancio iniziale, che va sottoposto per approvazione al Consiglio federale (art. 24 cpv. 3), come pure la conclusione di un contratto di diritto pubblico sull'amministrazione dei fondi liquidi (art. 19 cpv. 3) e sull'usufrutto degli immobili (art. 21).

Il personale dell'Istituto continua a sottostare alla LPers. L'Istituto acquisisce tuttavia lo statuto di datore di lavoro ai sensi del legislazione sul personale (art. 11 cpv. 3) e, nella sua nuova qualità di «datore di lavoro» ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers, deve concludere un contratto di affiliazione proprio che richiede la partecipazione dell'organo paritetico (art. 32c LPers).

Il diritto di esecuzione relativo alla vigente legge federale sulla meteorologia e la climatologia dovrà essere adeguato.

Il progetto non comporta costi supplementari.

3.2

Per i Cantoni

La revisione della legge non ha alcuna ripercussione sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

I Cantoni trarranno beneficio dalla possibilità di disporre gratuitamente dei dati meteorologici e da norme più chiare in materia di sostegno nel settore dei pericoli naturali.

3.3

Per l'economia

La meteorologia e la climatologia svolgono una funzione essenziale in qualsiasi società ed economia nazionale: la gestione strategica di numerosi processi e l'adozione di molte decisioni non possono prescindere dalle analisi, dalle previsioni e dai dati meteorologici. Oltre ad includere le allerte relative ai pericoli meteorologici e la stima dei futuri scenari climatici, le prestazioni meteorologiche contribuiscono alla sicurezza, alla salute e all'ottimizzazione delle attività sociali ed economiche, per esempio nei settori della circolazione stradale, dell'aviazione, del turismo e dell'agricoltura. Ogni economia ha quindi bisogno di un servizio meteorologico e climatologico nazionale che ne definisca le basi di riferimento. Dagli studi condotti 3193

risulta che per ogni franco investito nel servizio meteorologico e climatologico il beneficio economico prodotto è almeno quintuplo. Nel nostro Paese gli utili sono stimati da 65 a 436 milioni di franchi per le economie domestiche, circa 115 per l'agricoltura e circa 120 per l'industria dell'energia elettrica51. Da notare che in queste cifre non sono compresi importanti settori in cui meteorologia e clima giocano un ruolo decisivo (p. es. turismo e tempo libero, telecomunicazioni, approvvigionamento idrico).

La presente revisione di legge consente all'economia svizzera di fruire gratuitamente di un'offerta di base di prestazioni e dati meteorologici e climatologici. L'uso di queste prestazioni e di questi dati ne risulterà intensificato e la loro utilità rafforzata.

La nuova legge prevede una chiara distinzione tra offerta di base e prestazioni commerciali. Attribuendo all'Istituto lo statuto di unità amministrativa federale decentralizzata si creano le condizioni atte a far sì che la Svizzera possa disporre anche in futuro di un servizio meteorologico e climatologico nazionale altamente performante.

4

Programma di legislatura

Il progetto è menzionato nel messaggio del 25 gennaio 201252 sul programma di legislatura 2011­2015.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità e legalità

Più che da un'unica disposizione, la competenza della Confederazione in ambito di meteorologia e climatologia deriva da diverse norme costituzionali. Il riferimento principale è l'articolo 74 capoverso 1 Cost., secondo il quale la Confederazione ha la facoltà di emanare prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti; questa protezione riguarda anche gli effetti nocivi o molesti in ambito meteorologico e climatologico. Il presente disegno si fonda poi sull'articolo 76 capoverso 3 Cost., in base al quale la Confederazione può emanare prescrizioni sulle acque e sulla loro protezione. Entrambe le norme citate conferiscono alla Confederazione una competenza legislativa concorrente ed estesa.

La presente legge poggia inoltre su altre disposizioni costituzionali. L'articolo 64 capoverso 1 Cost., per esempio, attribuisce alla Confederazione la competenza di promuovere la ricerca scientifica. L'Istituto può svolgere attività di ricerca applicata, nella misura in cui i risultati di tali attività siano funzionali all'adempimento dei suoi compiti. Fornisce inoltre prestazioni per la sorveglianza e il calcolo del grado di diffusione delle sostanze radioattive (art. 3 cpv. 1 lett. j), compito, questo, fondato sugli articoli 90 e 118 capoverso 2 lettera c Cost.

L'articolo 57 capoverso 1 Cost. prevede che, nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedano alla sicurezza del Paese e alla protezione 51 52

«Volkswirtschaftliche Bedeutung der Wetterdienste in der Schweiz», studio di fattibilità dell'agenzia di ricerca e consulenza Infras del 21 luglio 2008, pag. 62 segg.

FF 2012 305

3194

della popolazione. Per quanto riguarda l'Esercito, alla Confederazione è attribuita una competenza totale ed esclusiva (art. 58 e 60 Cost.). Il fatto che l'Istituto possa contare sul sostegno dell'Esercito in situazioni particolari o eccezionali (art. 6 del presente disegno) trova fondamento in queste disposizioni costituzionali. Occorre infine richiamare l'articolo 60 capoverso 2 Cost. che, conferendo alla Confederazione una competenza legislativa totale in materia di impiego della protezione civile, funge da base di riferimento in materia di protezione della popolazione. In questo contesto il compito dell'Istituto, conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera d del presente disegno, consiste nel fornire le prestazioni meteorologiche e i servizi di consulenza necessari per proteggere la popolazione.

Conformemente all'articolo 94 capoverso 1 Cost. la Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. L'articolo 27 Cost. garantisce la libertà economica quale diritto individuale in cui rientrano in particolare il libero accesso alle attività economiche private e il loro libero esercizio. La disposizione non vieta però allo Stato di fare concorrenza ai privati sul loro terreno. La concorrenza ai privati da parte dello Stato è da sempre considerata lecita ed è espressamente prevista in diversi settori da tutta una serie di disposizioni costituzionali e legali.

Presuppone tuttavia una base legale, un interesse pubblico e l'osservanza dei principi della proporzionalità e della neutralità concorrenziale. L'articolo 4 della nuova LMet prevede e limita espressamente le attività commerciali dell'Istituto. Le attività consentite sono in particolare funzionali alla copertura di bisogni specifici di terzi, all'efficienza dell'impiego delle proprie risorse umane, materiali e immateriali e quindi ad un lieve incremento della propria capacità di autofinanziamento, ma anche al consolidamento e allo sviluppo delle proprie capacità e conoscenze e della propria redditività grazie al continuo contatto con gli utenti delle prestazioni. Dal che risulta evidente la preponderanza dell'interesse pubblico. L'articolo 4 capoverso 1 lettere a­c del disegno concretizza il principio della proporzionalità; in particolare, le prestazioni commerciali possono essere fornite soltanto con un impiego
limitato di risorse ed in presenza di una stretta correlazione con i compiti principali. Con l'obbligo di stabilire prezzi che possano almeno coprire i costi, il divieto di sovvenzionamento trasversale e il principio della parità di trattamento nel settore commerciale è garantito il rispetto del principio della neutralità concorrenziale. La normativa proposta ricalca quella dell'articolo 41a LFC, che ha carattere di modello in materia.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni internazionali sono elencati al numero 1.5.1, ragione per cui non vengono ripetuti in questa sede. Da tali impegni risulta che MeteoSvizzera è membro di numerose organizzazioni e partecipa a diversi programmi internazionali (OMM, CEPMMT, EUMETSAT, EUMETNET ed ECOMET), nonché a vari consorzi a vocazione internazionale. Il presente disegno non prevede alcun cambiamento quanto all'adempimento degli impegni assunti in ambito internazionale. La legge deve tuttavia specificare i compiti e le competenze, nonché garantire i finanziamenti necessari affinché tali impegni vengano sottoscritti e gli accordi rispettati. Per questa ragione, nell'articolo 3 capoverso 1 lettera f è sancito il compito che l'Istituto è tenuto a svolgere nell'ambito della meteorologia e climatologia sul fronte internazionale; nell'articolo 3 capoverso 2 sono stabilite le condizioni in base alle quali 3195

l'Istituto può rappresentare la Confederazione nelle organizzazioni, nelle istituzioni e nei gruppi d'interesse internazionali; nell'articolo 5 capoverso 3 è definita la facoltà dell'Istituto di collaborare con persone giuridiche anche all'estero e nell'articolo 5 capoverso 4 viene delegata al Consiglio federale la competenza di stipulare determinati accordi internazionali. L'articolo 5 capoverso 5, infine, garantisce l'erogazione di fondi finalizzati all'adempimento degli impegni internazionali.

L'ambito della cooperazione internazionale resta sostanzialmente invariato rispetto alla situazione attuale. Le disposizioni in materia riflettono dunque sostanzialmente quelle in vigore.

5.3

Forma dell'atto

Il progetto prevede disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto da emanare sotto forma di legge federale conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost. La competenza dell'Assemblea federale di emanare la legge scaturisce dall'articolo 163 capoverso 1 Cost. L'atto sottostà al referendum facoltativo.

5.4

Delega di competenze legislative

La legge contiene numerose deleghe legislative che abilitano il Consiglio federale a emanare, nei limiti previsti dalla legge, disposizioni di ordinanza che integrino o sostituiscano quelle di legge. Si tratta dell'articolo 3 capoverso 3 concernente il trasferimento all'Istituto di ulteriori compiti, non contemplati nella legge. Le altre norme che, secondo la legge, possono essere emanate dal Consiglio federale sono disposizioni esecutive, che potrebbero in realtà essere emanate anche facendo riferimento direttamente alla Costituzione. Queste sono contenute nell'articolo 18 capoverso 5 riguardante le prescrizioni in materia di rendiconto e nell'articolo 24 capoverso 3 riguardante altre disposizioni e decisioni per il trasferimento dei rapporti giuridici dall'Ufficio federale all'Istituto. Le altre competenze del Consiglio federale previste nella legge non sono (preminentemente) di natura normativa.

La legge attribuisce competenze normative anche al consiglio d'istituto. Secondo l'articolo 8 capoverso 7, esso emana infatti il regolamento di organizzazione (lett. a), l'ordinanza sul personale e l'ordinanza sugli emolumenti (lett. c), gli ultimi due atti previa approvazione del Consiglio federale. Poiché le norme di base in materia di organizzazione sono adottate in virtù degli articoli 7 e seguenti del presente disegno, le condizioni di assunzione si rifanno alla LPers (art. 11 cpv. 1) e l'emanazione di disposizioni sulla riscossione degli emolumenti può in gran parte essere delegata, il trasferimento di queste competenze è legittimo.

Tutte le disposizioni che conferiscono competenze normative a determinati organi sono motivate nei commenti.

3196