Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari

La Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria, animate dal desiderio di consolidare le relazioni in materia di politica finanziaria tra i due Stati; determinate a rafforzare la collaborazione in ambito fiscale e di economia finanziaria e a promuovere la concorrenza reciproca; desiderose di creare con la presente Convenzione una base che, per l'effetto esplicato, corrisponda durevolmente allo scambio automatico di informazioni per i redditi da capitale; alla luce della stretta collaborazione già in atto nel campo della doppia imposizione, hanno convenuto quanto segue:

Parte 1 Generale Art. 1

Contenuto e scopo

1. La presente Convenzione ha lo scopo di garantire, tramite la collaborazione bilaterale tra gli Stati contraenti, l'imposizione effettiva delle persone interessate nella Repubblica d'Austria. Gli Stati contraenti convengono che l'effetto della collaborazione bilaterale convenuta nella presente Convenzione corrisponde a lungo termine allo scambio automatico di informazioni in materia di redditi da capitale.

2. A questo scopo, gli Stati contraenti hanno convenuto una collaborazione bilaterale che contiene sostanzialmente i seguenti elementi: a)

sono tassati a posteriori sulla base della presente Convenzione i valori patrimoniali di una persona interessata residente nella Repubblica d'Austria collocati presso un agente pagatore svizzero;

b)

è prelevata secondo le disposizioni della presente Convenzione un'imposta liberatoria su redditi e utili da valori patrimoniali di una persona interessata residente nella Repubblica d'Austria collocati presso un agente pagatore svizzero;

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c)

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conformemente alla presente Convenzione, la Svizzera può esigere dalla Repubblica d'Austria l'introduzione di misure intese a garantire l'imposizione di redditi da capitale ritratti da residenti di Svizzera presso agenti pagatori nella Repubblica d'Austria.

3. Nonostante tutte le altre disposizioni, la Parte 3 non è applicabile a redditi e utili oggetto di ritenuta d'imposta o di divulgazione volontaria conformemente all'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «Accordo sulla fiscalità del risparmio»). La Parte 2 della Convenzione non viene pregiudicata.

4. Nonostante qualsiasi altra disposizione, a partire dalla data di applicazione delle disposizioni relative a qualsiasi revisione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, anche tramite un nuovo accordo, il riferimento all'Accordo sulla fiscalità del risparmio di cui al paragrafo 3 rinvia alla sua versione rivista.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, a meno che non sia stabilito diversamente, a)

l'espressione «Stato contraente» designa, a seconda del contesto, la Svizzera o la Repubblica d'Austria;

b)

l'espressione «Repubblica d'Austria» designa il territorio sovrano della Repubblica d'Austria;

b)

il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;

d)

l'espressione «autorità competente» designa: ­ per quanto concerne la Repubblica d'Austria, il ministro federale delle finanze o l'autorità da esso designata; ­ per quanto concerne la Svizzera, il Dipartimento federale delle finanze o l'autorità da esso designata;

e)

l'espressione «agente pagatore svizzero» designa le banche secondo la legge dell'8 novembre 1934 sulle banche nonché i commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 1995 sulle borse.

Sono considerati agente pagatore svizzero anche le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in Svizzera, le società di persone e le stabili organizzazioni di società estere che nel quadro della loro attività accettano, detengono, investono o trasferiscono regolarmente valori patrimoniali di terzi oppure pagano o garantiscono solo redditi secondo l'articolo 17 paragrafo 1.

Ai fini della Parte 3 della presente Convenzione, le persone che pagano i dividendi o gli interessi direttamente ai loro partecipanti o creditori non sono considerati agenti pagatori, purché la somma dei dividendi e degli interessi pagati annualmente non superi l'importo di 1 milione di franchi svizzeri;

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f)

l'espressione «valori patrimoniali» designa i patrimoni contabilizzati in conti o depositi presso agenti pagatori svizzeri. Non sono considerati valori patrimoniali i contenuti di cassette di sicurezza e i contratti di assicurazione sottoposti all'Autorità di vigilanza svizzera sui mercati finanziari, eccetto i valori patrimoniali che sono detenuti da una società di assicurazione sulla vita per conto di uno stipulante in relazione con un patrimonio amministrato individualmente, la cui copertura assicurativa è minima e le cui condizioni di pagamento o rimborso non sono limitate ai casi di decesso, invalidità o malattia (di seguito «mantello assicurativo vita»);

g)

il termine «conto» o «deposito» designa un conto o un deposito in cui sono contabilizzati i valori patrimoniali di cui alla lettera f;

h)

l'espressione «persona interessata» si riferisce a una persona fisica residente nella Repubblica d'Austria che: quale parte contraente di un agente pagatore svizzero è la titolare del conto o del deposito nonché la beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali corrispondenti; oppure secondo le constatazioni effettuate da un agente pagatore svizzero sulla base dei vigenti obblighi di diligenza svizzeri e in considerazione di tutte le circostanze note, è considerata la beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali detenuti da: ­ società di sede (in particolare persone giuridiche, società, istituti, fondazioni, trust, società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali); oppure ­ società di assicurazione sulla vita in relazione con un mantello assicurativo vita; oppure ­ un'altra persona fisica mediante un conto o un deposito presso un agente pagatore svizzero.

Una società di sede è considerata in via eccezionale beneficiaria effettiva se è fornita la prova che essa è effettivamente tassata secondo il diritto del luogo della sua costituzione o della sua direzione effettiva, oppure è considerata, secondo il diritto austriaco, come non trasparente riguardo al suo reddito.

Una persona fisica residente nella Repubblica d'Austria non è considerata persona interessata per i valori patrimoniali di unioni di persone, unità patrimoniali, trust o fondazioni se non esiste alcuna autorizzazione economica certa su tali valori patrimoniali.

Il beneficiario effettivo di un mantello assicurativo vita non è considerato la persona interessata se la società di assicurazione fornisce la prova nei confronti dell'agente pagatore svizzero che i requisiti fiscali necessari per il riconoscimento della polizza di assicurazione sulla vita nella Repubblica d'Austria sono soddisfatti.

Ai fini della Parte 3 della presente Convenzione, una persona fisica non è considerata persona interessata se: 4727

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­ ­ ­

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agisce come agente pagatore svizzero; oppure agisce per conto di una persona giuridica, di un fondo d'investimento o di un sistema d'investimento analogo; oppure agisce per conto di un'altra persona fisica, che è la persona interessata, e comunica all'agente pagatore la sua identità e il suo domicilio.

L'agente pagatore svizzero che dispone di informazioni secondo cui la persona fisica la quale percepisce i redditi secondo l'articolo 17 paragrafo 1 o a favore della quale sono attribuiti simili redditi potrebbe non essere la persona interessata si adopera in modo adeguato per determinare l'identità della persona interessata. Se non è in grado di identificare la persona interessata, l'agente pagatore svizzero considera la persona fisica in questione alla stregua di persona interessata.

Nei casi di successione universale, il successore legale subentra al posto della persona interessata.

Qualora almeno una persona interessata partecipasse a una relazione collettiva o a un conto congiunto, i valori patrimoniali sono da attribuire alla persona interessata. Questa regola non vale se l'agente pagatore svizzero è in grado di identificare tutte le persone interessate. In questo caso occorre ripartire i valori patrimoniali in base al numero delle parti contraenti («pro capite») e allestire il conteggio di conseguenza, a meno che l'agente pagatore svizzero non disponga di informazioni e documenti che forniscano una chiave di ripartizione diversa. Qualora almeno una persona interessata partecipasse a una società di persone, si applicano per analogia le normative del presente paragrafo concernente la relazione collettiva e il conto congiunto; i)

l'espressione «titolare del conto» o «titolare del deposito» designa la controparte di un agente pagatore svizzero in relazione con i valori patrimoniali di una persona interessata;

j)

le seguenti espressioni designano: ­ «giorno di riferimento 1»: il 31 dicembre 2002; ­ «giorno di riferimento 2»: il 31 dicembre 2010; ­ «giorno di riferimento 3»: l'ultimo giorno del quinto mese dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione; ­ «giorno di riferimento 4»: l'ultimo giorno del sesto mese dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione;

k)

le seguenti abbreviazioni designano: ­ «BAO» l'ordinamento tributario federale austriaco (Bundesabgabenordnung); ­ «EStG» la legge austriaca del 1988 concernente l'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz); ­ «VbVG» la legge austriaca concernente la responsabilità penale degli enti giuridici (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz); ­ «FinStrG» la legge austriaca concernente i reati fiscali (Finanzstrafgesetz);

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­ ­

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«StGB» il codice penale austriaco (Strafgesetzbuch); «LIP»: la legge federale svizzera del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva.

Nella presente Convenzione, qualsiasi rinvio a una disposizione legale di uno degli Stati contraenti è inteso fare riferimento alla versione della legge in vigore al momento della firma della presente Convenzione.

Art. 3

Identità e residenza della persona interessata

1. Ai fini della trasmissione dell'identità e della residenza della persona interessata, l'agente pagatore registra, secondo gli obblighi di diligenza vigenti in Svizzera per l'avvio di una relazione d'affari, il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo e i dati concernenti il domicilio. Per le relazioni contrattuali avviate o per le transazioni effettuate in assenza di relazioni contrattuali, a contare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il domicilio delle persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d'identità rilasciati dalla Repubblica d'Austria che comprovano la residenza in uno Stato terzo al di fuori della Repubblica d'Austria o della Svizzera è stabilito mediante un certificato di domicilio rilasciato dall'autorità fiscale competente dello Stato in cui la persona fisica dichiara di essere residente. In assenza di tale certificato, la Repubblica d'Austria è considerata lo Stato di residenza.

2. Ai fini della Parte 2 della presente Convenzione, è determinante il domicilio al giorno di riferimento 2. Il domicilio è determinato secondo i principi del paragrafo 1.

Parte 2 Regolamentazione per l'imposizione a posteriori di valori patrimoniali collocati presso agenti pagatori svizzeri Art. 4

Informazione della persona interessata da parte dell'agente pagatore svizzero

1. Gli agenti pagatori svizzeri informano i titolari di conti o depositi, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, del contenuto della presente Convenzione come pure dei diritti e degli obblighi che ne risultano per la persona interessata.

2. Se una persona interessata avvia una relazione d'affari presso un agente pagatore svizzero tra la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione e il giorno di riferimento 3, l'informazione di cui al paragrafo 1 è data, unitamente a un rinvio all'articolo 6, all'atto della conclusione del contratto.

Art. 5

Diritti e obblighi della persona interessata

1. Una persona interessata che, il giorno di riferimento 2 e all'entrata in vigore della presente Convenzione, detiene un conto o un deposito presso il medesimo agente pagatore svizzero deve comunicare per scritto all'agente pagatore svizzero, al più 4729

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tardi entro l'entrata in vigore della presente Convenzione, quali conti o depositi esistenti al giorno di riferimento 3 assoggettare all'imposizione a posteriori mediante pagamento unico secondo l'articolo 7 e per quali conti o depositi essa l'autorizza a procedere alla comunicazione volontaria secondo l'articolo 9. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione una comunicazione già trasmessa è irrevocabile.

2. Se opta per l'imposizione a posteriori mediante pagamento unico secondo l'articolo 7, la persona interessata garantisce la somma di denaro necessaria al pagamento unico.

3. I conti o i depositi per i quali la persona interessata non fornisce alcuna comunicazione ai sensi del paragrafo 1 entro il giorno di riferimento 3 sono sottoposti all'imposizione a posteriori mediante pagamento unico secondo l'articolo 7.

4. Se il titolare del conto o del deposito non è la persona interessata, l'agente pagatore svizzero è autorizzato ad agire secondo le direttive e le comunicazioni del titolare del conto o del deposito.

Art. 6

Avvio di una nuova relazione commerciale

1. Una persona interessata che ha avviato una relazione commerciale con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 deve comunicare a quest'ultimo per scritto, al più tardi entro il giorno di riferimento 4: a)

se i valori patrimoniali depositati erano contabilizzati presso un agente pagatore svizzero il giorno di riferimento 2; e

b)

se la relazione commerciale con questo agente pagatore svizzero esiste ancora all'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Se i valori patrimoniali menzionati nella comunicazione di cui al paragrafo 1 erano contabilizzati presso un agente pagatore svizzero il giorno di riferimento 2 e la relazione commerciale tra la persona interessata e l'agente pagatore svizzero non esiste più all'entrata in vigore della presente Convenzione, il nuovo agente pagatore svizzero adotta le misure menzionate nella Parte 2 della presente Convenzione. I precedenti agenti pagatori svizzeri sono tenuti a cooperare. Al più tardi entro il giorno di riferimento 4 la persona interessata deve: a)

informare il nuovo agente pagatore svizzero secondo il paragrafo 1 dell'articolo 5;

b)

autorizzare per scritto il nuovo agente pagatore svizzero a richiedere presso il precedente agente pagatore svizzero tutte le informazioni necessarie per procedere nell'esecuzione dell'imposizione a posteriori mediante pagamento unico ai sensi dell'articolo 7 o alla comunicazione volontaria ai sensi dell'articolo 9, a seconda della comunicazione ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 5; e

c)

autorizzare per scritto il precedente agente pagatore svizzero a trasmettere, su domanda, al nuovo agente pagatore svizzero tutte le informazioni necessarie per procedere nell'esecuzione dell'imposizione a posteriori mediante pagamento unico ai sensi dell'articolo 7 o alla comunicazione volontaria ai sensi dell'articolo 9.

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3. Se i valori patrimoniali menzionati nella comunicazione di cui al paragrafo 1 erano contabilizzati presso un agente pagatore svizzero il giorno di riferimento 2 e la relazione commerciale con questo agente pagatore svizzero esiste ancora all'entrata in vigore della presente Convenzione, il nuovo agente pagatore svizzero non adotta ulteriori misure secondo la Parte 2 della presente Convenzione per i valori patrimoniali affidatigli dalla persona interessata.

4. Se i valori patrimoniali menzionati nella comunicazione di cui al paragrafo 1 non erano ancora contabilizzati presso un agente pagatore svizzero il giorno di riferimento 2, il nuovo agente pagatore svizzero non adotta ulteriori misure secondo la Parte 2 della presente Convenzione per i valori patrimoniali affidatigli dalla persona interessata.

5. Se la persona interessata non adempie i suoi obblighi secondo i paragrafi 1 e 2, il nuovo agente pagatore svizzero è tenuto a comunicare l'identità e il domicilio della persona interessata. La procedura di cui all'articolo 9 è applicabile per analogia. In questo caso, non è necessaria l'autorizzazione scritta della persona interessata.

Art. 7

Imposizione a posteriori mediante pagamento unico

1. Fatti salvi gli articoli 6 e 11, gli agenti pagatori svizzeri riscuotono entro il giorno di riferimento 3 un pagamento unico sui valori patrimoniali che la persona interessata ha affidato loro.

2. Il pagamento unico è calcolato sulla base dell'allegato I della presente Convenzione. L'aliquota è del 30 per cento.

3. Contestualmente alla riscossione del pagamento unico, l'agente pagatore svizzero rilascia alla persona interessata un certificato secondo il modello prestabilito. Il certificato contiene le seguenti indicazioni: a)

identità (nome e data di nascita) e domicilio della persona interessata;

b)

se noto, i numeri fiscale e dell'amministrazione fiscale austriaci e/o il numero dell'assicurazione sociale austriaca;

c)

nome e indirizzo dell'agente pagatore svizzero;

d)

numero di cliente della persona interessata (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN);

e)

importo del pagamento unico e modalità di calcolo.

Il certificato è considerato approvato se entro 30 giorni dalla sua notifica la persona interessata non solleva reclamo.

4. Dopo approvazione dei certificati menzionati nel paragrafo 3, l'agente pagatore svizzero effettua mensilmente i pagamenti unici all'autorità competente svizzera. Il primo versamento avviene un mese dopo il giorno di riferimento 3. L'autorità competente svizzera trasferisce mensilmente i pagamenti unici all'autorità competente austriaca. Il primo trasferimento avviene due mesi dopo il giorno di riferimento 3.

5. L'agente pagatore svizzero calcola in euro e deduce i pagamenti unici menzionati nel paragrafo 2 e li versa all'autorità competente svizzera. Qualora il conto o il deposito non fosse gestito in tale valuta, l'agente pagatore svizzero procede alla 4731

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conversione al corso fisso del giorno pubblicato da SIX Telekurs SA per i giorni di riferimento determinanti per il calcolo. Il trasferimento dell'autorità competente svizzera all'autorità competente austriaca è pure effettuato in euro.

6. Con l'accredito integrale del pagamento unico sul conto di pagamento creato a tal fine presso l'agente pagatore svizzero, le pretese austriache in materia di imposte sulle successioni (Erbschaftssteuer) e sulle donazioni (Schenkungssteuer) nonché le pretese sulle imposte federali comuni secondo il paragrafo 1 comma 1 prima frase primo e terzo caso della legge austriaca sulla perequazione finanziaria 2008 (Finanzausgleichsgesetz 2008) provenienti dai valori patrimoniali contabilizzati nei corrispondenti conti e depositi sono considerate estinte al momento del loro insorgere.

L'importo con effetto estintivo contabilizzato nel conto o nel deposito al momento dell'entrata in vigore della Convenzione corrisponde al capitale determinante Cd secondo all'allegato I della presente Convenzione, per cui: a)

se C10 è minore di C8, Cd corrisponde all'importo C8;

b)

se C10 è uguale o maggiore a C8 e uguale o minore di 1,2 sponde all'importo C10;

c)

se C10 è maggiore di 1,2 importi:

*

*

C8, Cd corri-

C8, Cd corrisponde al maggiore dei seguenti

­

1,2 * C8; o

­

C8, più la somma: (i) dei valori patrimoniali in entrata tra il giorno di riferimento 2 e l'entrata in vigore della presente Convenzione che compensano i valori patrimoniali in uscita tra il giorno di riferimento 1 e il giorno di riferimento 2; e (ii) degli aumenti di valore tra il giorno di riferimento 2 e l'entrata in vigore della presente Convenzione dei valori patrimoniali contabilizzati nel corrispondente conto o deposito entro il giorno di riferimento 2; sono considerati aumenti di valore i redditi secondo il paragrafo 1 dell'articolo 17 e gli utili derivanti da operazioni di cambio non realizzati.

purché la persona interessata metta a disposizione, entro il giorno di riferimento 3, tutta la documentazione necessaria per applicare i calcoli secondo (i) e (ii).

Nella misura in cui i valori patrimoniali provengono direttamente o indirettamente dalla Repubblica d'Austria e sono defluiti dalla Repubblica d'Austria tra la firma e l'entrata in vigore della presente Convenzione, il primo periodo non è applicabile.

La quota del pagamento unico riscossa su questi valori patrimoniali è considerata un anticipo ai sensi del paragrafo 45 EStG per il periodo oggetto della tassazione 2013; il paragrafo 46 comma 2 EStG non è applicabile.

7. Le pretese fiscali insorte prima del giorno di riferimento 1 sono considerate saldate per lo stesso ammontare come le pretese fiscali menzionate nel paragrafo 6.

8. L'effetto liberatorio di cui ai paragrafi 6 e 7 si estende a tutti i debitori solidali secondo l'ordinamento federale tributario austriaco.

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9. L'effetto estintivo secondo i paragrafi 6­8 non insorge: a)

se i valori patrimoniali di cui al paragrafo 165 comma 1 StGB (riciclaggio di denaro) provengono da reati (ad eccezione dei par. 33 FinStrG in combinato disposto con i par. 38a o 39 FinStrG); o

b)

se, al momento della firma della presente Convenzione, l'autorità competente austriaca secondo il diritto austriaco dispongono di indizi concreti su valori patrimoniali non dichiarati della persona interessata detenuti su conti o depositi di un agente pagatore svizzero e la persona interessata ne era a conoscenza o se in questo contesto erano stati avviati atti di perseguimento (par. 29 comma 3 lett. a FinStrG) per un reato fiscale.

In questi casi, l'autorità competente austriaca secondo il diritto austriaco tratta un pagamento unico come pagamento volontario sulle imposte dovute dalla persona interessata. Il paragrafo 214 comma 1 BAO si applica per analogia.

10. I paragrafi 6 e 7 non influiscono sul calcolo di base per la riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto secondo il Regolamento del 29 maggio 1989 n. 1553/89 (CEE) del Consiglio.

Art. 8

Perseguimento di reati fiscali in caso di pagamento unico

1. Nella misura in cui le pretese fiscali sono estinte con il pagamento unico di cui all'articolo 7, non è previsto il perseguimento di queste pretese relative a un reato fiscale.

2. Se un altro reato penale diverso da un reato fiscale non può essere punito o perseguito, lo stesso vale se la punibilità del reato fiscale decade a seguito della presente Convenzione.

Art. 9

Comunicazione volontaria

1. Il pagamento unico secondo l'articolo 7 non è riscosso se la persona interessata autorizza per scritto il suo agente pagatore, entro il giorno di riferimento 3, a comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 alle competenti autorità austriache.

2. In presenza di un'autorizzazione scritta della persona interessata, l'agente pagatore svizzero trasmette all'autorità competente svizzera le indicazioni seguenti: a)

identità (nome e data di nascita) e domicilio della persona interessata;

b)

se noto, i numeri fiscale e dell'amministrazione fiscale austriaci e/o il numero dell'assicurazione sociale austriaca;

c)

nome e indirizzo dell'agente pagatore svizzero;

d)

numero di cliente della persona interessata (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN);

e)

stato annuale del conto al 31 dicembre per il periodo compreso tra il giorno di riferimento 1 e l'entrata in vigore della presente Convenzione.

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Queste indicazioni sono trasmesse mensilmente. La prima trasmissione avviene un mese dopo il giorno di riferimento 3. L'ultima trasmissione avviene sei mesi dopo il giorno di riferimento 3.

3. L'autorità competente svizzera trasmette mensilmente le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente austriaca. La prima trasmissione avviene due mesi dopo il giorno di riferimento 3. L'ultima trasmissione avviene 7 mesi dopo il giorno di riferimento 3. In caso di circostanze eccezionali, l'agente pagatore svizzero trasmette senza indugio le comunicazioni successive all'autorità competente svizzera, che a sua volta li trasferisce senza indugio all'autorità competente austriaca.

4. In caso di comunicazione volontaria, la persona interessata riceve dall'agente pagatore svizzero un certificato contenente le informazioni trasmesse.

5. Se non è in grado di identificare la persona interessata in base alle informazioni trasmesse, la competente autorità austriaca può richiedere informazioni supplementari alla competente autorità svizzera.

Art. 10

Perseguimento di reati fiscali in caso di comunicazione volontaria

1. Se, dalla verifica delle indicazioni menzionate al paragrafo 2 dell'articolo 9, risulta una violazione dell'obbligo di denunciare, di comunicare o di dire la verità che ha permesso una riduzione d'imposta, la comunicazione volontaria è considerata ­ dal momento dell'autorizzazione scritta secondo il paragrafo 1 dell'articolo 9 ­ come un'autodenuncia ai sensi del paragrafo 29 comma 1 prima frase FinStrG con riferimento ai conti o ai depositi comunicati. Le conseguenza giuridiche sono disciplinate nel paragrafo 29 FinStrG. La persona interessata deve comunicare all'autorità competente austriaca le fattispecie significative per determinare la riduzione entro un termine ragionevole.

2. Le conseguenze giuridiche menzionate nel paragrafo 1 non hanno effetto: a)

se i valori patrimoniali di cui al paragrafo 165 comma 1 StGB (riciclaggio di denaro) provengono da reati (ad eccezione dei par. 33 FinStrG in combinato disposto con i paragrafi 38a o 39 FinStrG); o

b)

se, al momento della firma della presente Convenzione, elementi obiettivi dell'infrazione erano già stati interamente o parzialmente scoperti e la persona interessata ne era a conoscenza o se in questo contesto erano stati avviati atti di perseguimento (par. 29 comma 3 lett. a FinStrG) per un reato fiscale.

Art. 11

Liquidità insufficiente per la riscossione del pagamento unico

1. Se, a seguito di un'informazione fornita dall'agente pagatore svizzero secondo l'articolo 4, una persona interessata comunica per scritto all'agente pagatore svizzero che auspica la riscossione del pagamento unico secondo l'articolo 7, ma al giorno di riferimento 3 essa non dispone di una somma di denaro sufficiente sul corrispondente conto presso l'agente pagatore svizzero, quest'ultimo deve concedere per scritto alla persona interessata una proroga di otto settimane al massimo per garantire una somma di denaro sufficiente sul conto. L'agente pagatore svizzero 4734

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deve al contempo informare la persona interessata circa le possibili conseguenze previste dal paragrafo 3. Lo stesso vale se il pagamento unico è prelevato secondo l'articolo 5 paragrafo 3.

2. Qualora sia stata concessa la proroga di cui al paragrafo 1, l'agente pagatore svizzero riscuote il pagamento unico il giorno della scadenza del termine. L'effetto del pagamento unico corrisponde al pagamento unico secondo il paragrafo 6 dell'articolo 7, nel senso che l'effetto subentra soltanto con l'accredito sul conto di pagamento dell'agente pagatore svizzero.

3. Se all'entrata in vigore della presente Convenzione una persona interessata detiene un conto o un deposito presso l'agente pagatore svizzero e se, a causa di liquidità insufficiente, non è possibile prelevare integralmente un pagamento unico, l'agente pagatore svizzero deve comunicarlo alla persona interessata conformemente all'articolo 9. In questo caso, non è necessaria l'autorizzazione scritta della persona interessata.

Art. 12

Omissione dell'identificazione di una persona interessata

1. Se un agente pagatore svizzero omette di identificare una persona interessata e di informarla circa i suoi diritti e obblighi secondo l'articolo 5 e se l'identifica successivamente come persona interessata, quest'ultima può comunque, con l'accordo delle autorità competenti degli Stai contraenti, far valere i diritti e gli obblighi secondo l'articolo 5. L'imposizione a posteriori secondo l'articolo 7 o la comunicazione volontaria secondo l'articolo 9 sono effettuate entro un termine fissato congiuntamente dalle competenti autorità degli Stati contraenti.

2. Oltre all'imposizione a posteriori secondo il paragrafo 1, l'agente pagatore svizzero riscuote presso la persona interessata, dal giorno di riferimento 3 fino al momento della riscossione del pagamento unico, un interesse di mora dello 0,5 per cento per ogni mese completo.

Art. 13

Riscossione incompleta o indebita del pagamento unico

1. Se, a causa di un errore di calcolo o di trattamento, riscuote in maniera incompleta un pagamento unico secondo l'articolo 7, l'agente pagatore svizzero può addebitare ulteriormente alla persona interessata l'importo mancante e un interesse di mora conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 12. L'agente pagatore svizzero è in ogni caso tenuto a versare il corrispondente importo all'autorità competente svizzera. Lo stesso vale per gli interessi di mora prelevati. L'autorità competente svizzera trasmette senza indugio all'autorità competente austriaca il pagamento unico versato successivamente, compresi gli interessi di mora.

2. La persona interessata che non ha riconosciuto l'errore di calcolo o di trattamento, senza che vi sia colpa grave da parte sua, beneficia dell'effetto estintivo previsto dal paragrafo 6 dell'articolo 7. Se l'errore di calcolo o di trattamento secondo il paragrafo 1 viene corretto, la persona interessata beneficia comunque dell'effetto estintivo previsto dal paragrafo 6 dell'articolo 7.

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3. Se il pagamento unico è stato effettuato senza motivo giuridico, la persona interessate ha diritto alla restituzione del pagamento unico da parte dell'autorità competente austriaca.

Art. 14

Effetto del certificato

Se, in un contesto diverso dall'applicazione della presente Convenzione, l'autorità austriaca competente in virtù del diritto austriaco viene a conoscenza di valori patrimoniali che sono oggetto di un'imposizione a posteriori secondo l'articolo 7 o di una comunicazione volontaria secondo l'articolo 9, la persona interessata deve provare che questi valori patrimoniali sono stati tassati con effetto liberatorio in base alla presente Convenzione o comunicati all'autorità competente austriaca conformemente all'articolo 9. La presentazione del certificato dell'agente pagatore svizzero secondo il paragrafo 3 dell'articolo 7 o il paragrafo 4 dell'articolo 9 è considerata prova sufficiente. Se sussistono motivi per dubitare dell'autenticità di un certificato, l'autorità competente austriaca può richiedere all'autorità competente svizzera di verificare l'autenticità del certificato.

Art. 15

Stato di destinazione dei valori patrimoniali prelevati

La competente autorità svizzera comunica all'autorità competente austriaca, entro 12 mesi dal giorno di riferimento 3, nel loro ordine di importanza per volume calcolato dei valori patrimoniali, i 10 principali Stati o territori nei quali le persone interessate hanno trasferito i valori patrimoniali dei conti o dei depositi saldati tra il momento della firma della presente Convenzione e la sua entrata in vigore. La comunicazione menziona inoltre il numero di persone interessate per Stato o territorio. Gli Stati contraenti non pubblicano le informazioni raccolte e comunicate in virtù del presente articolo.

Art. 16

Rinuncia al perseguimento di reati e dell'inosservanza di prescrizioni d'ordine, responsabilità

1. I partecipanti a un reato fiscale prima della firma della presente Convenzione da una persona interessata in relazione con i valori patrimoniali ai sensi della presente Convenzione non sono perseguiti. In questi casi non è irrogata nessuna multa contro le associazioni di persone ai sensi della VbVG, che sono responsabili di questi reati fiscali. I commi 1 e 2 non sono applicabili se elementi obiettivi dell'infrazione erano già stati interamente o parzialmente scoperti e la persona interessata ne era a conoscenza o se in questo contesto erano stati avviati atti di perseguimento (par. 29 comma 3 lett. a FinStrG) per un reato fiscale.

2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, anche la responsabilità secondo il paragrafo 11 BAO decade.

3. I partecipanti a un reato o a un'inosservanza di prescrizioni d'ordine commesso prima della firma della presente Convenzione in relazione con l'acquisto di dati della clientela bancaria rilevanti ai fini fiscali non sono perseguiti secondo il diritto svizzero né secondo il diritto austriaco; i procedimenti tuttora pendenti saranno

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sospesi. Sono esclusi i procedimenti secondo il diritto svizzero contro collaboratori di banche situate in Svizzera.

Parte 3 Riscossione alla fonte di un'imposta da parte degli agenti pagatori svizzeri Art. 17

Riscossione da parte degli agenti pagatori svizzeri di un'imposta liberatoria corrispondente all'imposta sul reddito austriaca

1. Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono dalle persone interessate un importo corrispondente all'imposta sul reddito austriaca (di seguito detta «imposta») sui seguenti redditi: a)

redditi derivanti da pagamenti di interessi;

b)

redditi su dividendi;

c)

altri redditi diversi da quelli di cui alle lettere a e b;

d)

utili da alienazione.

Sono assoggettati all'imposta anche compensi o vantaggi concessi in luogo dei redditi di cui alle lettere a­d.

2. Il debitore dell'imposta secondo il paragrafo 1 è la persona interessata. L'aliquota è del 25 per cento.

3. Qualora i redditi di cui al paragrafo 1 siano stati assoggettati all'imposta, l'imposta sul reddito austriaca è considerata saldata, purché la legge concernente l'imposta sul reddito austriaca (Einkommensteuergesetz) preveda un effetto liberatorio per questi redditi.

Art. 18

Modifica delle aliquote d'imposta

1. L'autorità competente austriaca informa per scritto all'autorità competente svizzera sulla modifica delle aliquote d'imposta nel diritto austriaco che riguardano i redditi imponibili secondo la Parte 3 della presente Convenzione.

2. Le aliquote d'imposta che sono modificate nel diritto austriaco dopo la firma della presente Convenzione sono applicabili simultaneamente con l'imposizione dei redditi menzionati nella presente Convenzione, a condizione che l'autorità competente svizzera non abbia comunicato per scritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'autorità competente austriaca, che la modifica delle aliquote non sarà effettuata nel quadro dell'applicazione della presente Convenzione. L'autorità competente svizzera pubblica senza indugio ogni modifica delle aliquote d'imposta e fa in modo che gli agenti pagatori svizzeri ne siano informati.

Art. 19

Relazione con altre imposte

1. La riscossione dell'imposta preventiva svizzera secondo la LIP rimane impregiudicato. L'agente pagatore svizzero può chiedere, in nome proprio e per conto della 4737

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persona interessata, il rimborso integrale o parziale, sempre che la convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e la Repubblica d'Austria lo preveda.

L'imposta preventiva (imposta residua) non recuperabile menzionata nella convenzione per evitare la doppia imposizione è computata nell'imposta secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17. Questo computo non può tuttavia superare l'importo dell'imposta secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17.

2. Se i redditi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17 sono assoggettati a un'imposta alla fonte nella Repubblica d'Austria, l'agente pagatore svizzero computa questa imposta alla fonte nell'imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17. Questo computo non può tuttavia superare l'importo dell'imposta secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17.

3. Se i redditi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17 sono assoggettati a un'imposta alla fonte in uno Stato terzo, l'agente pagatore svizzero computa questa imposta alla fonte nell'imposta secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18, sempre che la convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Repubblica d'Austria e lo Stato terzo escluda il rimborso di questa imposta alla fonte (aliquota residua). Questo computo non può tuttavia superare l'importo dell'imposta secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17.

Art. 20

Comunicazione volontaria

1. Se la persona interessata autorizza esplicitamente un agente pagatore svizzero a comunicare i redditi di un conto o deposito all'autorità competente austriaca, l'agente pagatore effettua la comunicazione dei redditi secondo il paragrafo 1 dell'articolo 17 in luogo della riscossione dell'imposta sui redditi.

2. La comunicazione contiene le informazioni seguenti: a)

identità (nome e data di nascita) e domicilio della persona interessata;

b)

se noto, i numeri fiscale e dell'amministrazione fiscale austriaci e/o il numero dell'assicurazione sociale austriaca;

c)

nome e indirizzo dell'agente pagatore svizzero;

d)

numero di cliente della persona interessata (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN);

e)

anno fiscale interessato;

f)

importo totale dei redditi positivi e negativi ritratti nell'anno interessato e calcolati secondo l'articolo 22 o importo totale dei redditi secondo il capoverso 1 lettere a­d dell'articolo 17.

Art. 21

Imposizione nella procedura di tassazione nella Repubblica federale d'Austria

L'imposta prelevata secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17 è considerata nella Repubblica d'Austria l'imposta imposta sui redditi da capitale prelevata secondo il paragrafo 93 EStG.

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Art. 22

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Base di calcolo

1. L'agente pagatore svizzero riscuote l'imposta su pagamenti senza ritenuta e senza considerale i costi accessori di acquisto nel modo seguente: a)

per redditi derivanti da pagamenti di interessi ai sensi del paragrafo 1 lettera a dell'articolo 17: (i) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 lettera a dell'articolo 23: sull'importo lordo degli interessi pagati o accreditati, (ii) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 lettere b o d dell'articolo 23: sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati da dette lettere, (iii) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 lettera c dell'articolo 23: sull'importo degli interessi contemplato da detta lettera;

b)

per redditi su dividendi ai sensi del paragrafo 1 lettera b dell'articolo 17: (i) in caso di dividenti secondo la lettera a dell'articolo 24: sull'importo lordo dei dividendi pagati o accreditati oppure sul valore venale dei dividendi in natura al momento della loro entrata, (ii) in caso di dividendi secondo la lettera b dell'articolo 24: sull'importo dei dividendi contemplati in detta lettera, (iii) in caso di dividendi secondo la lettera c dell'articolo 24: sull'importo dei redditi contemplato in detta lettera;

c)

per altri redditi ai sensi del paragrafo 1 lettera c dell'articolo 17 : (i) in caso di altri redditi secondo la lettera a dell'articolo 25: sull'importo lordo degli altri redditi pagati o accreditati, (ii) in caso di altri redditi secondo la lettera b dell'articolo l'articolo 25: sull'importo degli altri redditi contemplati in detta lettera, (iii) in caso di altri redditi secondo la lettera c dell'articolo 25: sull'importo dei redditi contemplati in detta lettera;

d)

per utili da alienazione ai sensi del paragrafo 1 lettera d dell'articolo 17: (i) sul provento dell'alienazione, dopo deduzione dei costi di acquisizione.

I costi sono calcolati secondo il metodo del costo medio ponderato. In caso di acquisizione di valori patrimoniali prima del 1° aprile 2012, i costi di acquisizione sono uguali ai valori di mercato al 1° aprile 2012.

Se i valori di mercato al 1° aprile 2012 non sono disponibili, l'imposta è prelevata sul 30 per cento del provento dell'alienazione.

(ii) se i dati storici per calcolare i costi di acquisizione non sono disponibili o la data d'acquisizione è sconosciuta, l'imposta è prelevata sul 30 per cento del provento dell'alienazione.

(iii) se la persona interessata trasferisce valori patrimoniali su un conto o un deposito di terzi, l'operazione è considerata un'alienazione.

2. I redditi negativi ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 17 devono essere compensati con redditi positivi conseguiti nello stesso anno civile presso il medesimo agente 4739

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pagatore svizzero. Su richiesta della persona interessata, alla fine dell'anno civile l'agente pagatore svizzero rilascia un certificato con l'ammontare della perdita residua, conformemente a un modello prestabilito.

Art. 23

Definizione dei redditi derivanti da pagamenti di interessi

1. Ai fini della presente Convenzione per «redditi derivanti da pagamenti di interessi» si intendono: a)

gli interessi pagati o accreditati su un conto relativi a crediti di qualsiasi natura, inclusi gli interessi pagati su depositi fiduciari da agenti pagatori svizzeri a favore della persona interessata, garantiti o no da ipoteca e portanti o no una clausola di partecipazione agli utili del debitore (interessi da diritti di godimento), in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestito, ivi compresi i premi e gli utili connessi a tali titoli od obbligazioni, ma esclusi gli interessi sui prestiti tra persone fisiche che non agiscono nel quadro delle loro attività. Le penalità di mora non costituiscono redditi derivanti da pagamenti di interessi, (ii) i premi delle opzioni incassate (Stillhalterprämien);

b)

gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a (i);

c)

i redditi derivanti da pagamenti di interessi provenienti direttamente o tramite un'entità di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, in materia di tassazioni dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi (di seguito «la direttiva»), distribuiti o capitalizzati da: (i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell'Unione Europea, (ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell'Unione Europea che esercitano l'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva e che ne informano l'agente pagatore svizzero, (iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione Europea e della Svizzera, (iv) fondi di investimento svizzeri.

d)

i redditi corrispondenti realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità: (i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell'Unione Europea, (ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell'Unione Europea che esercitano l'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva e che ne informano l'agente pagatore svizzero, (iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione Europea e della Svizzera, (iv) fondi di investimento svizzeri.

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(i)

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2. Per quanto riguarda il paragrafo 1 lettere c e d, allorché un agente pagatore svizzero non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito è considerato reddito da risparmio.

Art. 24

Definizione dei redditi su dividendi

Ai fini della presente Convenzione per «redditi su dividendi» si intendono: a)

i dividendi pagati o accreditati su un conto che corrispondono ai redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento (Stillhalterprämien), da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre partecipazioni agli utili ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui la società distributrice è residente;

b)

i redditi su dividendi derivanti direttamente o tramite un'entità di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4 della direttiva, distribuiti o capitalizzati da: (i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell'Unione Europea, (ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell'Unione Europea che esercitano l'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva e che ne informano l'agente pagatore svizzero, (iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione Europea e della Svizzera, (iv) fondi di investimento svizzeri.

c)

i redditi corrispondenti realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità: (i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell'Unione Europea, (ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell'Unione Europea che esercitano l'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva e che ne informano l'agente pagatore svizzero, (iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione Europea e della Svizzera, (iv) fondi di investimento svizzeri.

Art. 25

Definizione degli altri redditi

Ai fini della presente Convenzione per «altri redditi» si intendono: a)

i pagamenti sostitutivi per interessi ai sensi del paragrafo 1 lettera a dell'articolo 23 e i dividendi ai sensi della lettera a dell'articolo 24, incassati in relazione con strumenti finanziari strutturati, «securities lending», operazioni di riporto, swap e con operazioni analoghe, nonché altri emolumenti e commissioni incassati nel quadro di simili operazioni;

b)

gli altri redditi derivanti direttamente o tramite un'entità di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4 della direttiva, distribuiti o capitalizzati da: 4741

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(i)

organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell'Unione Europea, (ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell'Unione Europea che esercitano l'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva e che ne informano l'agente pagatore svizzero, (iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione Europea e della Svizzera, (iv) fondi di investimento svizzeri.

c)

Art. 26

i redditi corrispondenti realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità: (i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell'Unione Europea, (ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell'Unione Europea che esercitano l'opzione di cui all'articolo 4 paragrafo 3 della direttiva e che ne informano l'agente pagatore svizzero, (iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione Europea e della Svizzera, (iv) fondi di investimento svizzeri.

Definizione degli utili da alienazione

Ai fini della presente Convenzione per «utili da alienazione» si intendono: a)

gli utili conseguiti con l'alienazione di partecipazioni a società, cedole di dividendi e di interessi, prestiti, pretese da rapporti assicurativi e altri crediti di capitale. Sono parimenti considerati utili da alienazione gli utili conseguiti con strumenti finanziari strutturati o con operazioni a termine realizzate sotto forma di strumenti finanziari strutturati, nonché la differenza di valore oppure la somma di denaro o il vantaggio determinati da un valore di riferimento variabile, che la persona interessata ottiene per un'operazione a termine. Per alienazione si intende anche il riscatto, il rimborso o la cessione di una società di capitali oppure l'apporto in una società di capitali;

b)

gli utili da alienazione conseguiti direttamente o tramite un'entità di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4 della direttiva, distribuiti o capitalizzati da: (i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell'Unione Europea, (ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell'Unione Europea che esercitano l'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva e che ne informano l'agente pagatore svizzero, (iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione Europea e della Svizzera, (iv) fondi di investimento svizzeri; gli utili da alienazione tesaurizzati sono assoggettati soltanto al 60 per cento dell'imposta;

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c)

Art. 27

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i redditi corrispondenti realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità: (i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell'Unione Europea, (ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell'Unione Europea che esercitano l'opzione di cui all'articolo 4 paragrafo 3 della direttiva e che ne informano l'agente pagatore svizzero, (iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione Europea e della Svizzera, (iv) fondi di investimento svizzeri.

Disposizioni amministrative

1. L'agente pagatore svizzero trasferisce l'imposta riscossa conformemente alla Parte 3 della presente Convenzione al più tardi due mesi dopo la fine dell'anno fiscale della Svizzera alla competente autorità svizzera. La dichiarazione viene effettuata tramite una distinta separata degli ammontari d'imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17.

2. L'autorità competente svizzera trasmette questa imposta al più tardi tre mesi dopo la fine dell'anno fiscale della Svizzera con un versamento all'autorità competente austriaca, trattenendo per sé una provvigione di riscossione dello 0,1 per cento.

3. L'agente pagatore svizzero calcola in euro e deduce gli ammontari d'imposta di cui ai paragrafi 1e 2 dell'articolo 17 e li trasferisce all'autorità competente svizzera.

Qualora il conto o il deposito non fosse gestito in tale valuta, l'agente pagatore svizzero procede alla conversione al corso fisso del giorno pubblicato da SIX Telekurs SA per i giorni di riferimento determinanti per il calcolo. Il trasferimento dell'autorità competente svizzera all'autorità competente austriaca è pure effettuato in euro.

4. In caso di comunicazione volontaria ai sensi dell'articolo 20 l'agente pagatore svizzero trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 20 sempre tre mesi dopo la fine dell'anno fiscale della Svizzera all'autorità competente svizzera, che automaticamente una volta all'anno al più tardi sei mesi dopo la fine dell'anno fiscale della Svizzera le trasmette all'autorità competente tedesca.

Art. 28

Certificazione dell'agente pagatore svizzero

1. L'agente pagatore svizzero allestisce, a destinazione della persona interessata, annualmente e in caso di scioglimento della relazione bancaria una certificazione, che indica segnatamente le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 e le perdite di cui all'articolo 22. Tale certificazione deve essere conforme a un determinato modello.

2. La Repubblica d'Austria accetta la certificazione dell'agente pagatore svizzero di cui al paragrafo 1 quale certificazione a scopi fiscali.

4743

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Art. 29

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Trasferimento di valori patrimoniali e cambio di residenza

1. Se la persona interessata trasferisce valori patrimoniali da un agente pagatore svizzero su un conto o un deposito presso un altro agente pagatore svizzero, l'agente pagatore che effettua il trasferimento deve comunicare all'altro agente pagatore tutti i dati rilevanti per la determinazione della base di calcolo relativi a questi valori patrimoniali. Lo stesso vale in modo analogo per il trasferimento di valori patrimoniali da o verso un conto o deposito di un agente pagatore austriaco.

2. Se la persona interessata trasferisce valori patrimoniali da un agente pagatore svizzero su un conto o un deposito presso un agente pagatore estero o comunica all'agente pagatore svizzero che non è più residente nella Repubblica d'Austria, l'agente pagatore svizzero fa presente alla persona interessata l'obbligo di dichiarazione secondo il diritto austriaco.

Art. 30

Norma sugli abusi

1. Gli Stati contraenti convengono che una persona interessata può investire il suo patrimonio nello Stato o territorio di sua libera scelta.

2. L'agente pagatore svizzero non amministra né sostiene l'impiego di strutture artificiali di cui sa che l'unico o principale scopo è eludere l'imposizione di valori patrimoniali secondo le disposizioni della presente Convenzione.

3. Indipendentemente dal fatto che la persona interessata sia debitrice dell'imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17, l'agente pagatore svizzero che ha agito in contrasto con il paragrafo 2 è tenuto a versare all'autorità competente svizzera un importo pari all'imposta elusa di cui ai paragrafi 1­3 dell'articolo 18. L'autorità competente svizzera trasmette tale importo all'autorità competente austriaca.

L'autorità competente svizzera può rivalersi sulla persona interessata coinvolta in una struttura ai sensi del paragrafo 2.

Se la Repubblica d'Austria ha riscosso l'imposta dovuta sui redditi provenienti da valori patrimoniali della persona interessata sia da tale persona, sia dall'agente pagatore svizzero ai sensi della presente disposizione, l'autorità competente austriaca rifonde all'agente pagatore svizzero un importo pari a quello pagato due volte.

4. Il paragrafo 3 si applica soltanto se nel singolo caso concreto esistono prove inequivocabili e dirette.

5. L'autorità competente austriaca comunica all'autorità competente svizzera se l'agente pagatore svizzero ha fornito, in applicazione della presente Convenzione, comunicazioni o informazioni scorrette a carico del diritto di imposizione della Repubblica d'Austria.

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Parte 4 Disposizioni finali Art. 31

Misure di reciprocità della Repubblica d'Austria

Allo scopo di garantire l'imposizione dei redditi da capitale che i residenti in Svizzera percepiscono da agenti pagatori nella Repubblica d'Austria, la Svizzera può chiedere alla Repubblica d'Austria l'introduzione di misure corrispondenti, nel quadro della reciprocità sostanziale della presente Convenzione. Queste devono essere di natura simile a quelle che la Repubblica d'Austria applica nei confronti di altri Stati. Le modalità d'attuazione sono definite in un accordo tra gli Stati contraenti.

Art. 32

Impiego di informazioni

1. Le informazioni ottenute nel quadro dell'applicazione della presente Convenzione da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone e autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte contemplate nella Convenzione, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria.

2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione uno Stato contraente può impiegare per altri scopi le informazioni ottenute se ciò è consentito dal diritto dei due Stati contraenti e l'autorità competente dello Stato contraente che ha trasmesso le informazioni vi ha acconsentito.

3. Le limitazioni d'impiego previste in questo articolo non si applicano nei casi di comunicazione volontaria di cui agli articoli 9 e 20.

Art. 33

Applicazione della presente Convenzione

Gli Stati contraenti adottano tutte le misure necessarie ai fini dell'attuazione della presente Convenzione; in particolare emanano disposizioni in materia procedurale, di responsabilità e penale.

Art. 34

Controlli

1. L'autorità competente svizzera esegue controlli presso gli agenti pagatori svizzeri. Tali controlli hanno per oggetto il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per gli agenti pagatori svizzeri.

2. Essa esegue i controlli in relazione alla Parte 2 della presente Convenzione entro 3 anni dall'entrata in vigore della stessa. I controlli devono riguardare un campione rappresentativo di agenti pagatori svizzeri.

3. I controlli in relazione alla Parte 3 della presente Convenzione sono eseguiti regolarmente.

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4. L'autorità competente svizzera informa l'autorità competente austriaca in un rapporto di sintesi sui risultati e sulle principali constatazioni derivanti dai controlli eseguiti l'anno precedente in virtù del presente articolo. Il rapporto può essere pubblicato.

Art. 35

Consultazione

1. Qualora in singoli casi sorgano difficoltà in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti si consultano reciprocamente e si adoperano per trovare una soluzione. Se non giungono a un accordo, sottopongono la questione al comitato congiunto.

2. L'autorità competente austriaca informa l'autorità competente svizzera delle modifiche del diritto tedesco in materia di imposizione dei redditi oggetto della presente Convenzione.

3. Le autorità competenti si informano reciprocamente sugli sviluppi che possono pregiudicare il corretto funzionamento della presente Convenzione, ivi comprese le informazioni su eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra uno Stato contraente e uno Stato terzo, in particolare quelli che riguardano l'applicazione dell'articolo 20.

Art. 36

Comitato congiunto

1. Gli Stati contraenti istituiscono con l'entrata in vigore della presente Convenzione un comitato congiunto paritetico composto da rappresentanti dei due Stati contraenti.

2. Il comitato congiunto definisce la forma e il contenuto dei certificati previsti nella presente Convenzione.

3. Oltre ai compiti conferitigli in altre disposizioni della presente Convenzione, il comitato congiunto esercita le seguenti funzioni: a)

verifica del corretto funzionamento della presente Convenzione;

b)

analisi degli sviluppi rilevanti;

c)

emanazione di raccomandazioni destinate agli Stati contraenti sulla modifica o sulla revisione della presente Convenzione.

Art. 37

Circostanze straordinarie

Se perturbazioni straordinarie sui mercati finanziari pregiudicano l'applicazione della presente Convenzione, gli Stati contraenti si consultano e adottano congiuntamente misure adeguate.

Art. 38

Allegato

L'allegato I è parte integrante della presente Convenzione.

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Art. 39

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Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificano reciprocamente per via diplomatica l'adempimento delle procedure necessarie secondo il loro diritto interno per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entra in vigore il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello della ricezione dell'ultima notificazione.

2. Con riferimento alla Parte 3 rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione i pagamenti effettuati dopo la sua entrata in vigore.

Art. 40

Denuncia e abrogazione

1. La presente Convenzione rimane in vigore fintanto che uno degli Stati contraenti non la denuncia.

2. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione per la fine di un anno civile mediante notifica all'altro Stato contraente con un preavviso di due anni.

3. Se uno Stato contraente pregiudica gravemente l'efficacia della presente Convenzione, l'altro Stato contraente può denunciare la stessa, mediante notifica, con un preavviso di sei mesi. Prima della notifica esso informa il comitato congiunto e fornisce la prova del pregiudizio arrecato alla presente Convenzione dall'altro Stato contraente.

4. Il paragrafo 3 si applica per analogia se una modifica delle aliquote d'imposta di cui al paragrafo 2 dell'articolo 18 non viene attuata.

5. In caso di denuncia della presente Convenzione: a)

le pretese della persona interessata secondo l'articolo 21 restano impregiudicate;

b)

la Svizzera stabilisce un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione della presente Convenzione ed effettua un pagamento a saldo alla Repubblica d'Austria.

Fatto a Berna, il 13 aprile 2013, in duplice esemplare originale in lingua tedesca.

Per la Confederazione Svizzera

Per la Repubblica d'Austria

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Allegato I

Calcolo del pagamento unico
2
2 C 9 ' C 10 ' n
1 n C C b
Cd

a

P max 3 d 8 3 10 10 2






a min C d



(«formula di base»)

dove: C9 ' = Cd + Cd · r C10 ' = Cd + Cd · 2 · r




Cd




of

C8

, se C10 C 8

C10

, se C 8 C10 1 .2 C 8

1 .2 C 8

10 8 max


C aumenti di valore recuperi


8

i9 i 1








, se C10 1 .2 C 8

P Cd

____________________________________________________________________ Per evitare imposte negative: se Cd ­

n · Cb < 0, questa grandezza è considerata uguale a zero.

8

Il pagamento unico maggiorato P ' è calcolato come segue: Se of 0,30 (ovvero 30 %), e: se 2 mio.

Cd < 4 mio., se 4 mio.

Cd < 6 mio., se 6 mio.

Cd < 8 mio., se 8 mio.

Cd, Dunque P ' = of ' Cd

allora of ' = 0,32 allora of ' = 0,34 allora of ' = 0,36 allora of ' = 0,38.

Il paragrafo 5 dell'articolo 7 stabilisce che il pagamento unico è calcolato in euro.

Tutti gli importi del presente Allegato sono in euro.

P P'

Pagamento unico Pagamento unico maggiorato

A

Aliquota (30 %)

4748

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con l'Austria

RU 2012

of of ' Cd n Cb

Onere fiscale Onere fiscale maggiorato Capitale determinante Numero di anni della relazione bancaria prima del 31.12.2010, 0 n 8 Capitale alla fine dell'anno in cui è stata aperta la relazione bancaria. Per le relazioni bancarie aperte prima del 01.01.2003 è determinante il capitale al 31.12.2002.

i Anno i, 1 i 10, dove l'anno 1 inizia il 01.01.2003 Capitale alla fine dell'anno i Ci C8 Capitale alla fine dell'ottavo anno (31.12.2010) C10 Capitale alla fine del decimo anno (31.12.2012) C9', C10' Capitale fittizio alla fine del nono (31.12.2011) o del decimo anno (31.12.2012) R Rendimento (3% p.a.)

a min Aliquota minima (15 %) Recuperi Afflussi di capitali negli anni 9 e 10 che compensano le uscite degli anni da 1 a 8.

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Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con l'Austria

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Atto finale

della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari.

I plenipotenziari hanno adottato le seguenti dichiarazioni, allegate al presente Atto finale: 1.

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull'equivalenza della presente Convenzione

2.

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull'attuazione della Parte 3 della presente Convenzione

3.

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sulle misure di reciprocità della Repubblica d'Austria

4.

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull'effetto della comunicazione volontaria ai sensi dell'articolo10 della presente Convenzione

5.

Dichiarazione della Confederazione Svizzera sull'attuazione della Parte 2 della presente Convenzione

6.

Dichiarazione della Repubblica d'Austria relativa all'acquisizione di dati di clienti sottratti a banche svizzere

Firmato a Berna, il 13 aprile 2012, in due esemplari in lingua tedesca.

Per la Confederazione Svizzera

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Per la Repubblica d'Austria

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Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull'equivalenza della presente Convenzione Gli Stati contraenti dichiarano che la collaborazione bilaterale concordata nella presente Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari avrà un effetto duraturo equivalente allo scambio automatico di informazioni nell'ambito dei redditi da capitale. Essi considerano la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari una soluzione equilibrata che preserva gli interessi delle Parti. Di conseguenza, essi attueranno in buona fede le misure concordate e non pregiudicheranno unilateralmente la Convenzione né agiranno contro di essa nelle relazioni con terzi.

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull'attuazione della Parte 3 della presente Convenzione Gli Stati contraenti dichiarano che si accorderanno rapidamente dopo la firma della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari su una cosiddetta tabella delle concordanze a sostegno dell'applicazione pratica della presente Convenzione. Dichiarano inoltre che gli agenti pagatori svizzeri che riscontrano notevoli difficoltà nell'applicazione della tabella delle concordanze svizzero-austriaca durante il primo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione potranno riferirsi fino al 31 dicembre 2013 alla tabella delle concordanze svizzero-tedesca (cfr. allegato II della Convenzione del 21 settembre 2011 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari). Essa si applica per analogia per quanto riguarda la base di calcolo per gli utili da alienazione, in particolare per considerare i costi accessori di acquisto secondo il paragrafo1 dell'articolo 22, le spese che hanno un nesso materiale con l'alienazione e l'imposizione degli utili da alienazione tesaurizzati secondo la lettera b dell'articolo 26. Dal 1° gennaio 2014 tutti gli agenti pagatori svizzeri dovranno applicare la tabella delle concordanze svizzero-austriaca.

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sulle misure di reciprocità della Repubblica d'Austria Gli Stati contraenti dichiarano che, al momento della firma della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e mercati finanziari, per misure di reciprocità della Repubblica d'Austria si intendono le misure che la Repubblica d'Austria applica verso altri Stati in virtù della direttiva del Consiglio 2003/48/CE del 3 giungo 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio.

4751

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con l'Austria

RU 2012

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull'effetto della comunicazione volontaria ai sensi dell'articolo 10 della presente Convenzione Gli Stati contraenti dichiarano che: 1.

l'effetto della comunicazione volontaria, corrispondente a un'autodenuncia, di cui all'articolo 10 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e mercati finanziari adempie le condizioni del paragrafo 29 comma 2 FinStrG se i fatti determinanti per il calcolo della riduzione d'imposta sono stati comunicati integralmente e

2.

il termine previsto dal paragrafo 29 comma 2 FinStrG per il pagamento dell'importo dovuto inizia dal momento in cui l'autorità competente austriaca comunica l'ammontare del debito.

Dichiarazione della Confederazione Svizzera sull'attuazione della Parte 2 della presente Convenzione In occasione della firma della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e mercati finanziari il Governo della Confederazione Svizzera ritiene che, sulla base della regolamentazione contenuta nella Parte 2, la maggior parte dei pagamenti unici potrà essere versato alla Repubblica d'Austria nel corso del 2013. Il Governo sosterrà l'evoluzione prospettata in modo appropriato con mezzi adeguati.

Dichiarazione della Repubblica d'Austria relativa all'acquisizione di dati di clienti sottratti a banche svizzere In occasione della firma della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari, il Governo della Repubblica d'Austria dichiara che le autorità finanziarie austriache non si adopereranno attivamente per acquisire dati di clienti sottratti a banche in Svizzera.

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Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con l'Austria

RU 2012

Verbale concordato in occasione della firma

In occasione della firma della Convenzione firmata il 13 aprile 2012 a Berna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari, i plenipotenziari della Confederazione Svizzera e della Repubblica d'Austria hanno preso nota: ­

del Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività frontaliere in ambito finanziario e

­

del Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale ai fini dell'applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio Svizzera ­ UE.

Per la Confederazione Svizzera

Per la Repubblica d'Austria

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Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con l'Austria

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Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività frontaliere in ambito finanziario

Preambolo L'apertura di un conto da parte di clienti austriaci presso banche svizzere viene semplificata e la fornitura transfrontaliera di prestazioni bancarie reciprocamente autorizzata tra la Confederazione Svizzera (Svizzera) e la Repubblica d'Austria (Austria), per quanto sia limitata attualmente (è fatto salvo il diritto superiore).

L'esecuzione della procedura di autorizzazione (rilascio della concessione da parte dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, FMA) per le banche svizzere in Austria viene semplificata e limitata nel tempo. Le operazioni in materia di valori mobiliari vengono semplificate.

1.

L'apertura di un conto da parte di clienti in Austria presso banche svizzere viene semplificato nel modo seguente: 1.1 Una banca svizzera può aprire un conto in Svizzera per conto di un cliente austriaco anche se esso non è fisicamente presente, sia che il cliente agisca su propria iniziativa e senza essere stato contattato dalla banca, sia che l'iniziativa di aprire un conto parta dalla banca nel quadro definito al numero 2.

1.2 In caso di apertura di un conto in Austria per conto di un cliente presentato da un intermediario austriaco remunerato, una banca svizzera non ha più bisogno di una concessione austriaca (autorizzazione/licenza) della FMA.

2.

Le attività transfrontaliere delle banche svizzere in Austria sono possibili nella misura in cui le banche svizzere possono offrire in Austria a clienti austriaci prestazioni di servizi e di consulenza. La consulenza è permessa per quanto non necessiti di una concessione speciale, richiesta anche per le banche austriache.

3.

La procedura di rilascio di una concessione della FMA (autorizzazione/ licenza) per le banche svizzere in Austria dovrà essere semplificata e limitata nel tempo nel modo seguente: a) per la fornitura delle loro prestazioni in Austria, le banche svizzere possono ottenere una concessione che include tutta la loro offerta di prestazioni (licenza di banca universale); b) il termine per la decisione della FMA in merito al rilascio della concessione non deve superare tre mesi a decorrere dalla presentazione della richiesta e dal ricevimento di tutti i documenti necessari; in caso di superamento del termine la FMA deve giustificarne espressamente il motivo.

4754

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con l'Austria

RU 2012

4.

È riconosciuto che i fondi in valori mobiliari austriaci e svizzeri sono conformi al quadro giuridico europeo (conformità UCITS). In tal modo sarà ammessa la distribuzione di investimenti di capitale tedeschi in Svizzera e di quelli svizzeri nella Repubblica d'Austria.

5.

Le autorità di vigilanza disciplinano in un accordo le questioni tecniche necessarie relative ai n. 3 e 4 del presente Memorandum. L'accordo deve essere concluso prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione ed entra in vigore simultaneamente alla Convenzione.

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Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con l'Austria

RU 2012

Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale ai fini dell'applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE

Visto l'aumento al 35 per cento dell'aliquota della ritenuta d'imposta secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE dal 1° luglio 2011 la Repubblica d'Austria dichiara: 1.

Un contribuente assoggettato nella Repubblica d'Austria, a cui un agente pagatore svizzero ha prelevato una ritenuta d'imposta sui redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE e alla luce della situazione giuridica vigente al momento della firma, ha soddisfatto il suo obbligo fiscale in Austria per questi redditi.

2.

Sulla base del paragrafo 3 dell'articolo 9 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE, l'Austria ­ in accordo con la Commissione europea e la Svizzera sulla base dell'articolo 12 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio ­ esamina la possibilità di sostituire l'attuale meccanismo vigente di credito d'imposta con un sistema di rimborso della ritenuta più semplice.

3.

La Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria si consultano due anni dopo la firma per valutare i lavori secondo il paragrafo 2 ed eventualmente adottare provvedimenti.

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