Comunicazione della Commissione della concorrenza (art. 28 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza, legge sui cartelli, LCart, RS 251) La segreteria della Commissione della concorrenza (di seguito, segreteria) ha aperto, il 3 febbraio 2012, in accordo con un membro della presidenza un'inchiesta ai sensi dell'articolo 27 LCart contro le seguenti imprese: Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo (Japan), Citigroup Inc., New York (USA), Credit Suisse Group AG, Zürich, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt a.M.

(Deutschland), HSBC Holdings plc, London (UK), JP Morgan Chase & Co., New York (USA), Mizuho Financial Group Inc., Tokyo (Japan), Rabobank Groep N.V., Utrecht (Niederlanden), Royal Bank of Scotland Group plc, Edinburgh (UK), Société Générale S.A., Paris (Frankreich), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo (Japan), UBS AG, Zürich e contro diversi broker coinvolti nel commercio di derivati.

Nel quadro di una notifica per il programma di clemenza giusta l'articolo 49a capoverso 2 LCart, la segreteria ha ricevuto informazioni su indizi di accordi illeciti ai sensi dell'articolo 5 LCart tra le imprese summenzionate o tra singole filiali nel commercio di derivati su tassi d'interesse a breve termine. Secondo la notifica, le banche avrebbero cercato di influire su determinati tassi di riferimento come il «London Interbank Offered Rate» (LIBOR) o il «Tokyo Interbank Offered Rate» (TIBOR) al fine di ottenere guadagni sistematici sul commergio di derivati su tassi d'interessi a scapito delle rispettive controparti. A questo scopo, vi sono stati accordi su vendite pianificate di derivati tra gli operatori delle banche implicate. Questi accordi, conclusi tra l'altro attraverso e-mail o chats di Bloomberg e Thomson Reuters, miravano a coordinare le informazioni trasmesse dal gruppo di banche di riferimento alla British Bankers' Association (BBA) a Londra e alla Japanese Bankers' Association (JBA) a Tokio.

D'altro lato, secondo la notifica per il programma di clemenza, ci sono stati anche accordi tra diverse banche attive nel commercio di derivati su interessi a breve termine. Tali banche si sono concentrate sulle differenze tra il corso di vendita e di acquisto (spreads) di derivati su interessi allo scopo di intervenire su una variazione della
differenza tra questi due corsi.

Sulla base delle informazioni ottenute, si può presumere, che nei due casi, altri intermediari finanziari, cosiddetti cash-broker, siano implicati nell'accordo.

L'accordo ha interessato i tassi di riferimento LIBOR per le valute del franco svizzero (CHF-LIBOR) e dello yen (Yen-LIBOR) così come TIBOR per yen (YenTIBOR) ed euroyen (Euroyen-TIBOR). Non si può quindi escludere che l'accordo abbia avuto effetti anche in Svizzera.

I terzi interessati che desiderano partecipare all'inchiesta possono annunciarsi alla Commissione della concorrenza entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.

Conformemente all'articolo 43 capoverso 1 lettere a-c LCart possono annunciarsi i terzi seguenti: a.

2012-0269

le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impedite nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza; 949

b.

le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, sempreché anche i membri dell'associazione o di una sezione possano partecipare all'inchiesta;

c.

le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori.

Richieste in questo senso sono da sottoporre al seguente indirizzo: Segreteria della Commissione della concorrenza, Monbijoustrasse 43, 3003 Berna. Telefono 031 322 20 40, fax 031 322 20 53.

14 febbraio 2012

950

Segreteria della Commissione della concorrenza