Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)

Norme tecniche per dispositivi di protezione personale (DPI)1 Visto l'articolo 6 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11), le norme menzionate nell'allegato sono designate come norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute per protezione personale ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro; RS 930.111). Si tratta a tale proposito di norme armonizzate a livello europeo che sono state emanate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) su mandato della Commissione europea e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

Gli elenchi dei titoli delle norme tecniche designate e i testi di tali norme possono essere richiesti al Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

13 marzo 2012

SECO ­ Direzione del lavoro Sicurezza dei prodotti: Rita Kohlbrenner

Allegato

Norme tecniche per dispositivi di protezione personale Numero

Titolo

Riferimenti alla Gazzetta uff. CE

EN 16027

Indumenti di protezione ­ Guanti con effetto di protezione per i portieri di calcio Dispositivi di protezione individuale ­ Metodi di prova per calzature (ISO 20344:2011) Dispositivi di protezione individuale ­ Calzature di sicurezza (ISO 20345:2011)

2012/C 45/01

EN ISO 20344 EN ISO 20345

1

2012/C 45/01 2012/C 45/01

Vedi anche FF 1997 IV 444, 1998 821, 1999 8564, 2000 1644 4310, 2001 1214 2088 5374, 2003 453 665 5681 6409, 2004 1971, 2005 6091, 2006 1783 5425 6183 6220, 2007 1990 7724, 2008 2234 6023 7572, 2009 805 4487, 2010 3004 3592, 2011 5775 8016

2012-0500

2133