Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale forestale dell'8 maggio 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro del settore forestale (Oml forestale svizzera) conformemente al regolamento del 5 aprile 20112.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2012.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

L'obbligatorietà generale può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

8 maggio 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato Regolamento del Fondo per la formazione professionale forestale con COG

1 2

RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 108 del 6 giugno 2012.

2012-0221

4961

Regolamento del Fondo per la formazione professionale forestale con COG

1

Denominazione e scopo

Art. 1

Denominazione

L'organizzazione del mondo del lavoro del settore forestale (Oml forestale svizzera) è l'ente responsabile del Fondo per la formazione professionale forestale, ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il Fondo per la formazione professionale forestale (FFP forestale) mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua nell'economia forestale.

2

Campo d'applicazione

Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il FFP forestale è valido per tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il FFP forestale è valido per tutte le aziende o parti di aziende dell'economia forestale, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

1

Le aziende dell'economia forestale comprendono le aziende forestali pubbliche come pure le imprese private che eseguono lavori forestali, indipendentemente dalla loro grandezza. Tra le prestazioni di queste aziende figurano in particolare:

2

3

a.

pianificazione e organizzazione della raccolta del legname;

b.

lavori di raccolta del legname, esbosco;

c.

pianificazione selvicolturale;

d.

costituzione di popolamenti;

e.

cura del bosco giovane;

f.

cura del bosco;

g.

cura delle siepi e dei margini del bosco;

RS 412.10

4962

Regolamento del Fondo per la formazione professionale forestale con COG

h.

protezione del bosco;

i.

edilizia forestale;

j.

consulenza ai proprietari di bosco in materia di gestione forestale.

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il FFP forestale è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui ci sono persone che esercitano attività tipiche del settore conformemente in particolare ai seguenti titoli della formazione professionale di base e della formazione superiore: a.

persone che dispongono di un titolo riconosciuto della formazione professionale di base in qualità di selvicoltore AFC;

b.

persone che dispongono di un titolo riconosciuto della formazione professionale superiore in qualità di conducente di macchine forestali (esame professionale), responsabile per l'impiego della teleferica forestale (esame professionale), selvicoltore caposquadra (esame professionale), forestale SSS (scuola specializzata superiore);

c.

persone senza titolo di cui alle lettere a e b e persone con formazione empirica che forniscono prestazioni di cui all'articolo 4.

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il FFP forestale è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nei tre campi d'applicazione del fondo territoriale, aziendale e personale.

3

Prestazioni

Art. 7 Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il FFP forestale contribuisce segnatamente al finanziamento dei seguenti provvedimenti:

1

a.

riduzione del costo dei corsi interaziendali (CI) nella formazione di base;

b.

gestione e aggiornamento di ordinanze concernenti la formazione professionale di base;

c.

riduzione del costo di moduli e corsi offerti nell'ambito della formazione professionale continua;

d.

compiti nazionali nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, in particolare il reclutamento e promovimento di giovani leve.

L'importo dei contributi per le prestazioni formative da sostenere è fissato nel preventivo annuale dalla commissione competente, nell'ambito delle possibilità del fondo.

2

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale forestale con COG

Su richiesta dell'Oml forestale svizzera, la commissione del fondo può decidere altri contributi finanziari per provvedimenti conformi allo scopo del fondo.

3

4

Finanziamento

Art. 8

Obbligo di contribuzione

Le aziende e parti di aziende sottoposte al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo.

Art. 9

Base per il calcolo

I contributi sono calcolati in funzione della rispettiva azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4 e dal totale dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 5.

1

Il contributo è calcolato in base all'autodichiarazione dell'azienda. Per la verifica dei dati forniti può essere richiesta la dichiarazione dei salari AVS a titolo anonimo.

2

Qualora un'azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione o se questa fosse manifestamente errata, la commissione del fondo calcola il contributo sulla base di una stima.

3

Art. 10 1

Contributi

I contributi si compongono di: a.

un contributo per azienda o parte di azienda, compreso il capoazienda, secondo l'articolo 4: 500 franchi;

b.

contributi per persona secondo l'articolo 5: 200 franchi.

Per le persone occupate a tempo parziale le aziende versano la metà del contributo per un tasso di occupazione pari o inferiore al 50 % e l'intero contributo a partire da un tasso di occupazione del 51 %.

2

3

Anche le aziende individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione.

4

I contributi sono versati annualmente.

5

Per le persone in formazione non è dovuto alcun contributo.

I contributi sono indicizzati conformemente all'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° dicembre 2007.

6

La commissione del fondo verifica i contributi ogni anno e all'occorrenza li adegua all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

7

La riscossione dei contributi avviene attraverso l'ufficio competente in conformità all'articolo 13 capoverso 2 lettera b. Con il secondo sollecito, sarà riscossa una tassa di diffida per un importo massimo di 100 franchi.

8

4964

Regolamento del Fondo per la formazione professionale forestale con COG

Art. 11

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoversi 4 e 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68 capoverso 4 dell'ordinanza del 19 novembre 20034 sulla formazione professionale.

1

Un'azienda che vuole essere esentata interamente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione, deve presentare una richiesta motivata alla commissione del fondo.

2

Art. 12

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di riserve adeguate.

5

Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 13

Consiglio direttivo dell'Oml forestale svizzera

Il consiglio direttivo o comitato dell'Oml forestale svizzera è l'organo di vigilanza del fondo e si occupa della sua gestione strategica.

1

2

In particolare adempie i seguenti compiti: a.

nomina il presidente e i membri della commissione del fondo;

b.

istituisce un segretariato e un organo di riscossione;

c.

emana un regolamento esecutivo;

d.

definisce l'elenco delle prestazioni su richiesta della commissione del fondo;

e.

emana le decisioni relative ai contributi delle aziende che lo richiedono o che si rifiutano di presentare l'autodichiarazione;

f.

delibera sui ricorsi contro decisioni della commissione del fondo;

g.

chiede al Consiglio federale di conferire obbligatorietà generale alle modifiche del presente regolamento decise dall'Oml forestale svizzera.

Art. 14

Commissione del fondo

La commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo e si occupa della sua gestione operativa. È composta da 5 membri (2 Economia forestale Svizzera, 2 Associazione svizzera imprenditori forestali, 1 Associazione dei forestali svizzeri).

1

2

4

Delibera in materia di: a.

subordinazione di un'azienda al fondo;

b.

determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;

RS 412.101

4965

Regolamento del Fondo per la formazione professionale forestale con COG

c.

Art. 15

esenzione dall'obbligo di contribuzione in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di tale fondo.

Segretariato

Il segretariato amministrativo dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

1

Esso consiglia e assiste l'ufficio di riscossione (fiduciario), responsabile dell'incasso dei contributi, del pagamento di contributi per le prestazioni di cui all'articolo 7 e della contabilità.

2

Art. 16

Conti, revisione e contabilità

L'ufficio di riscossione gestisce il fondo come conto indipendente con contabilità, conto economico e bilancio autonomi e con un proprio centro di costi.

1

I conti del fondo sono controllati annualmente da un ufficio di revisione indipendente.

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 17

Vigilanza

Il fondo è sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

1

2

I conti del fondo e il rapporto di revisione sono inoltrati all'UFFT per conoscenza.

6

Approvazione, dichiarazione di obbligatorietà generale e dissoluzione

Art. 18

Approvazione

L'Oml forestale svizzera ha approvato il presente regolamento il 5 aprile 2011.

Art. 19

Dichiarazione di obbligatorietà generale

La dichiarazione di obbligatorietà generale è disciplinata dal decreto del Consiglio federale.

Art. 20

Dissoluzione

Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, l'Oml forestale svizzera procederà alla dissoluzione del fondo per la formazione professionale forestale con il consenso dell'autorità di vigilanza.

1

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale forestale con COG

Nel caso di dissoluzione, un eventuale capitale del fondo sarà devoluto a un'istituzione d'utilità pubblica esente da imposte con sede in Svizzera e con uno scopo affine.

2

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la data del decreto di obbligatorietà generale da parte del Consiglio federale svizzero.

Art. 22

Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 16 luglio 2007.

5 aprile 2011

Oml forestale svizzera: Hanspeter Egloff Presidente

Markus Steiner Vicepresidente

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