Termine di referendum: 17 gennaio 2013

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) Modifica del 28 settembre 2012 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20111, decreta: I La legge del 24 marzo 19952 sulle borse è modificata come segue: Ingresso, primo comma visti gli articoli 95 capoverso 1, 98 capoverso 1 e 122 della Costituzione federale3; Art. 2 lett. f Ai sensi della presente legge si intendono per: f.

informazioni privilegiate: le informazioni confidenziali che, se divulgate, potrebbero esercitare un influsso notevole sul corso dei valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera.

Art. 20 cpv. 1 e 4bis Chi, per proprio conto, acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei limiti del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50 o 66 per cento dei diritti di voto, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati, a prescindere dal fatto che possa o meno esercitare tali diritti.

1

4bis

1 2 3

Abrogato

FF 2011 6109 RS 954.1 RS 101

2011-0662

7251

Legge sulle borse

Art. 22 cpv. 1 e 1bis Le disposizioni della presente sezione, nonché gli articoli 52 e 53, si applicano alle offerte pubbliche di acquisto di partecipazioni a società (società mirate):

1

a.

con sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera;

b.

con sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera.

1bis Se il diritto svizzero e il diritto estero si applicano simultaneamente a un'offerta pubblica di acquisto, si può rinunciare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero se:

a.

l'applicazione del diritto svizzero entra in conflitto con il diritto estero; e

b.

il diritto estero garantisce una protezione degli investitori equivalente a quella garantita dal diritto svizzero.

Art. 23 cpv. 5 Le borse assumono i costi della commissione. Quest'ultima può prelevare tasse dagli offerenti, dalle società mirate e dagli azionisti che hanno qualità di parte.

5

Art. 32 cpv. 4 e 7 4

Il prezzo offerto deve essere almeno pari al più elevato degli importi seguenti: a.

il corso in borsa;

b.

il prezzo più elevato che negli ultimi dodici mesi l'offerente ha pagato per titoli di partecipazione della società mirata.

Se sussistono sufficienti indizi per ritenere che una persona non abbia ottemperato all'obbligo di presentare un'offerta, la commissione può, finché la situazione non sia chiarita e, se del caso, finché tale obbligo non sia adempito:

7

a.

sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e

b.

vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi altre azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società mirata.

Art. 33b cpv. 3 Gli azionisti che detengono almeno il tre per cento dei diritti di voto, esercitabili o non esercitabili, della società mirata hanno parimenti la qualità di parte se lo richiedono alla commissione.

3

Art. 33c cpv. 3 L'articolo 33b capoversi 1, 4 e 5 si applica alla procedura di ricorso dinanzi alla FINMA.

3

7252

Legge sulle borse

Art. 33d cpv. 3 Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto dinanzi al Tribunale amministrativo federale non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini.

3

Titolo prima dell'art. 33e

Sezione 5a: Comportamenti non ammessi dal diritto in materia di vigilanza Art. 33e

Sfruttamento di informazioni privilegiate

Agisce in maniera illecita chiunque, detenendo un'informazione di cui sa o deve sapere che si tratta di un'informazione privilegiata:

1

a.

la sfrutta per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati;

b.

la comunica ad altri;

c.

la sfrutta per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera o per raccomandare ad altri l'impiego di strumenti finanziari che ne sono derivati.

Il Consiglio federale emana disposizioni sull'impiego lecito di informazioni privilegiate, in particolare in relazione:

2

a.

a operazioni su titoli per la preparazione di un'offerta pubblica di acquisto;

b.

allo statuto giuridico particolare del destinatario dell'informazione.

Art. 33f 1

Manipolazione del mercato

Agisce in maniera illecita chiunque: a.

diffonde pubblicamente informazioni di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera;

b.

esegue operazioni oppure ordini di acquisto o di vendita di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera.

Il Consiglio federale emana disposizioni sui comportamenti leciti, in particolare in relazione a:

2

a.

operazioni su titoli volte a sostenere il corso e stabilizzare il prezzo;

b.

programmi di riacquisto di valori mobiliari propri.

7253

Legge sulle borse

Art. 34

Strumenti di vigilanza

Gli strumenti di vigilanza secondo gli articoli 29 capoverso 1, 30, 32, 34 e 35 della legge del 22 giugno 20074 sulla vigilanza dei mercati finanziari si applicano a tutte le persone che violano gli articoli 20, 21, 33e o 33f.

Art. 34a Ex art. 34bis Art. 34b

Sospensione del diritto di voto e divieto di acquisto

Se sussitono sufficienti indizi per ritenere che una persona non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 20, la FINMA può, finché la situazione non sia chiarita e, se del caso, finché tale obbligo non sia adempito: a.

sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e

b.

vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi altre azioni, nonché diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società interessata.

Art. 40

Sfruttamento di informazioni privilegiate

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o di membro di un organo di direzione o di vigilanza di un emittente o di una società che domina l'emittente o ne è dominata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale:

1

a.

sfruttando un'informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati;

b.

comunicando ad altri un'informazione privilegiata;

c.

sfruttando un'informazione privilegiata per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per raccomandare ad altri l'impiego di strumenti finanziari che ne sono derivati.

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

2

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata che gli è stata comunicata da una persona di cui al capoverso 1, o che ha ottenuto commettendo un crimine o un delitto, per acquistare o alienare valori mobi-

3

4

RS 956.1

7254

Legge sulle borse

liari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati.

È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1­3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati.

4

Art. 40a

Manipolazione dei corsi

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera per procacciare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale:

1

a.

diffonde in malafede informazioni false o fuorvianti;

b.

effettua acquisti e vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo.

2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

Art. 41 cpv. 1 e 2 1

2

È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente: a.

omette di dichiarare la sua partecipazione qualificata a una società quotata in borsa (art. 20);

b.

omette, in quanto detentore di una partecipazione qualificata in una società mirata, di dichiarare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 31).

Abrogato

Art. 41a

Violazione dell'obbligo di presentare un'offerta

È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque, intenzionalmente, non dà seguito a una decisione passata in giudicato che accerta l'obbligo di presentare un'offerta (art. 32).

Art. 44

Competenza

Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 40 e 40a competono alla giurisdizione federale.

1

2

La delega di questa competenza alle autorità cantonali è esclusa.

7255

Legge sulle borse

Art. 51 Abrogato Art. 53

Disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 2012

Chiunque, all'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012, detiene una partecipazione retta per la prima volta dall'articolo 20, deve dichiarare la sua partecipazione entro un anno.

1

L'articolo 52 si applica anche alle partecipazioni che, all'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012, sono rette per la prima volta dalle disposizioni della sezione 5.

2

Art. 54 Abrogato II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice di procedura civile5 Art. 41 Abrogato

2. Legge federale del 18 dicembre 19876 sul diritto internazionale privato Art. 151 cpv. 4 Abrogato

3. Codice penale7 Art. 161 e 161bis Abrogati

5 6 7

RS 272 RS 291 RS 311.0

7256

Legge sulle borse

4. Codice di procedura penale8 Art. 269 cpv. 2 lett. a e j La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

a.

CP: articoli 111­113, 115, 118 capoverso 2, 122, 127, 129, 135, 138­140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146­148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180­185, 187, 188 numero 1, 189­191, 192 capoverso 1, 195, 197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo periodo, 230bis, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis­260quinquies, 261bis, 264­267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;

j.9

legge del 24 marzo 199510 sulle borse: articoli 40 e 40a.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012

Consiglio nazionale, 28 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 9 ottobre 201211 Termine di referendum: 17 gennaio 2013

8 9 10 11

RS 312.0 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParL; RS 171.10).

RS 954.1 FF 2012 7251

7257

Legge sulle borse

7258