Termine di referendum: 17 gennaio 2013

Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) Modifica del 28 settembre 2012 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20121, decreta: I La legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1, 2 lett. e ed h, 2bis, 3 e 4 1

2

1 2

Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica: a.

gli investimenti collettivi di capitale svizzeri e le persone che gestiscono, custodiscono o distribuiscono tali investimenti;

b.

gli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti in Svizzera;

c.

le persone che gestiscono in Svizzera o a partire dalla Svizzera investimenti collettivi di capitale esteri;

d.

le persone che distribuiscono in Svizzera investimenti collettivi di capitale esteri;

e.

le persone che distribuiscono a partire dalla Svizzera investimenti collettivi di capitale esteri che non sono esclusivamente riservati a investitori qualificati secondo l'articolo 10 capoversi 3, 3bis o 3ter o secondo il diritto estero corrispondente;

f.

le persone che rappresentano in Svizzera investimenti collettivi di capitale esteri.

Non sono sottoposti alla presente legge segnatamente: e.

concerne soltanto il testo francese

h.

i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3, 3bis o 3ter e che soddisfano una delle condizioni seguenti:

FF 2012 3229 RS 951.31

2011-1342

7259

Legge sugli investimenti collettivi

1.

2.

3.

i valori patrimoniali gestiti, compresi quelli acquisiti mediante l'effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, i valori patrimoniali gestiti di tali investimenti collettivi di capitale non superano i 500 milioni di franchi e sono costituiti da investimenti collettivi non finanziati mediante l'effetto leva per i quali non è previsto il diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale in ciascuno degli investimenti collettivi di capitale, sono esclusivamente società del gruppo imprenditoriale al quale appartiene il gestore patrimoniale.

2bis I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale di cui al capoverso 2 lettera h possono assoggettarsi alla presente legge se lo esige il Paese in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito o distribuito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. A prescindere dall'assoggettamento alla presente legge, può prevedere un obbligo di registrazione allo scopo di raccogliere dati rilevanti per l'economia nazionale.

Alla presente legge non sono sottoposte le società d'investimento svizzere nella forma di società anonima se sono quotate in una borsa svizzera o se:

3

4

a.

possono parteciparvi esclusivamente azionisti ai sensi dell'articolo 10 capoversi 3, 3bis e 3ter; e

b.

le azioni sono nominative.

Abrogato

Art. 3

Distribuzione

È considerata distribuzione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della presente legge ogni offerta e pubblicità di investimenti collettivi di capitale che non si rivolga esclusivamente a investitori ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettere a e b.

1

2

3

Non è considerata distribuzione: a.

la messa a disposizione di informazioni e l'acquisizione di investimenti collettivi di capitale avvenuta su richiesta o rispettivamente su iniziativa dell'investitore, in particolare nell'ambito di contratti di consulenza o della semplice esecuzione di transazioni;

b.

la messa a disposizione di informazioni e l'acquisizione di investimenti collettivi di capitale nell'ambito di un contratto scritto di gestione patrimoniale con intermediari finanziari conformemente all'articolo 10 capoverso 3 lettera a;

c.

la messa a disposizione di informazioni e l'acquisizione di investimenti collettivi di capitale nell'ambito di un contratto scritto di gestione patrimoniale con un gestore patrimoniale indipendente, se 1. questi è sottoposto, in qualità di intermediario finanziario, alla legge del 10 ottobre 19743 sul riciclaggio di denaro (LRD) (art. 2 cpv. 3 lett. e LRD), RS 955.0

7260

Legge sugli investimenti collettivi

2.

3.

questi sottostà alle norme di comportamento di un'organizzazione settoriale riconosciute come standard minimi dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), il contratto di gestione patrimoniale rispetta le direttive di un'organizzazione settoriale riconosciute come standard minimi dalla FINMA;

d.

la pubblicazione di prezzi, corsi, valori di inventario e dati fiscali da parte di intermediari finanziari sottoposti a vigilanza;

e.

l'offerta ai collaboratori di piani di partecipazione del personale sotto forma di investimenti collettivi.

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. c La presente legge non si applica ai portafogli collettivi interni di natura contrattuale istituiti dalle banche e dai commercianti di valori mobiliari per la gestione collettiva del patrimonio della clientela esistente, se tali banche e commercianti:

1

c.

non distribuiscono questi portafogli collettivi.

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva, lettera a, frase introduttiva, nonché cpv. 1bis e 3 I prodotti strutturati quali i prodotti a capitale garantito o a rendimento massimo e i certificati possono essere distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a investitori non qualificati soltanto se:

1

a.

sono emessi, garantiti o assicurati in modo equivalente da:

L'emissione di prodotti strutturati, da parte di società veicolo, a investitori non qualificati è ammessa se la distribuzione è effettuata da uno degli istituti di cui al capoverso 1 lettera a ed è assicurata in modo equivalente. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che deve soddisfare la garanzia equivalente.

1bis

Un prospetto semplificato provvisorio contenente informazioni indicative deve essere offerto gratuitamente ad ogni persona interessata prima della sottoscrizione del prodotto o prima della conclusione del contratto d'acquisto del prodotto. Il prospetto semplificato definitivo deve inoltre essere offerto gratuitamente ad ogni persona interessata all'atto dell'emissione del prodotto o all'atto della conclusione del contratto d'acquisto del prodotto.

3

Art. 7 cpv. 3 e 4 Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari. Può ammettere investimenti collettivi di capitale di un unico investitore qualificato (fondi a investitore unico) secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettere b e c.

3

Nel caso di un fondo a investitore unico, la direzione del fondo e la SICAV possono delegare le decisioni di investimento all'investitore in questione. La FINMA può dispensare quest'ultimo dall'obbligo di essere sottoposto a una vigilanza riconosciuta di cui all'articolo 31 capoverso 3 o 36 capoverso 3.

4

7261

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 10 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a, e ed f, 3bis, 3ter e 5, frase introduttiva e lett. a 3

Ai sensi della presente legge si considerano investitori qualificati: a.

gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza come le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni dei fondi, i gestori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale e le banche centrali;

e.

abrogata

f.

abrogata

I privati facoltosi possono dichiarare per scritto di volere essere considerati investitori qualificati. Il Consiglio federale può far dipendere da condizioni l'idoneità di tali persone quali investitori qualificati, segnatamente dalle loro qualifiche professionali.

3bis

Gli investitori che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c sono considerati investitori qualificati sempre che non abbiano dichiarato per scritto di non voler essere considerati tali.

3ter

La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della presente legge, sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:

5

a.

abrogata

Art. 12 cpv. 2 Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SACol», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.

2

Art. 13 cpv. 1, 2 lett. e ed f, 3 e 4 Chiunque gestisce, custodisce o distribuisce a investitori non qualificati investimenti collettivi di capitale necessita di un'autorizzazione della FINMA.

1

2

Devono chiedere l'autorizzazione: e.

la banca depositaria di investimenti collettivi di capitale svizzeri;

f.

il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale;

Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo dell'autorizzazione i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, i distributori e i rappresentanti già sottoposti a un'altra vigilanza statale equivalente.

3

4

Abrogato

7262

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 14 cpv. 1ter e 3 1ter Il Consiglio federale può prevedere condizioni d'autorizzazione supplementari tenendo conto degli sviluppi internazionali. Può inoltre far dipendere il rilascio dell'autorizzazione dalla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale o dalla prova di garanzie finanziarie.

Si considerano persone che detengono una partecipazione qualificata, per quanto partecipino direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto a persone secondo l'articolo 13 capoverso 2 o possano esercitare altrimenti un influsso determinante sulla gestione degli affari:

3

a.

le persone fisiche o giuridiche;

b.

le società in nome collettivo e le società in accomandita;

c.

le persone unite da vincoli economici, quando raggiungono insieme tale percentuale minima.

Art. 15 cpv. 1 lett. e 1

I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA: e.

i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti a investitori non qualificati.

Titolo prima dell'art. 18

Sezione 2: Gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale Art. 18

Organizzazione

Possono essere gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale con sede in Svizzera:

1

a.

le persone giuridiche aventi la forma di società anonima, di società in accomandita per azioni o di società a garanzia limitata;

b.

le società in nome collettivo e le società in accomandita;

c.

le succursali svizzere di gestori patrimoniali esteri di investimenti collettivi di capitale, sempreché 1. nel luogo in cui ha sede, il gestore patrimoniale estero sia soggetto, con la succursale, a una vigilanza adeguata, 2. il gestore patrimoniale estero disponga di un'organizzazione appropriata, di sufficienti mezzi finanziari e di personale qualificato per gestire una succursale in Svizzera, e 3. tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti esista un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.

7263

Legge sugli investimenti collettivi

Sempre che standard internazionali lo esigano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza di gruppi o di conglomerati i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che appartengono a un gruppo finanziario o a un conglomerato finanziario.

2

In casi motivati la FINMA può esentare integralmente o parzialmente i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della presente legge, sempreché:

3

a.

l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato; e

b.

la gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale sia stata affidata loro soltanto dalle seguenti persone: 1. titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere a­d ed f; oppure 2. direzioni di fondi o società estere che, per quanto riguarda l'organizzazione e i diritti degli investitori, sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge.

Art. 18a

Compiti

Il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale garantisce la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi per uno o più investimenti collettivi di capitale.

1

Può esercitare altre attività amministrative nell'ambito di questi compiti. È fatto salvo l'articolo 31.

2

3

Può fornire in particolare anche le seguenti prestazioni di servizi: a.

attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri, sempreché esista un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'attività del fondo, qualora tale accordo sia richiesto dalla legislazione dello Stato interessato;

b.

gestione individuale di singoli portafogli;

c.

consulenza in investimenti;

d.

distribuzione di investimenti collettivi di capitale;

e.

rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri.

Art. 18b

Delega di compiti

Il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale può delegare compiti, sempreché tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata.

1

Egli ne dà incarico soltanto a persone qualificate ai fini di un'esecuzione ineccepibile e garantisce la loro istruzione nonché la sorveglianza e il controllo dell'esecuzione dell'incarico.

2

Può delegare le decisioni di investimento soltanto a gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale sottoposti a una vigilanza riconosciuta.

3

7264

Legge sugli investimenti collettivi

In quanto il diritto estero richieda la conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza di un gestore patrimoniale delegato, il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale può delegare decisioni di investimento soltanto se tale accordo è stato concluso tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per le decisioni di investimento delegate.

4

Art. 18c

Cambiamento

Il cambiamento di gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale deve essere comunicato previamente alla FINMA.

Art. 19 cpv. 1, 1bis e 4 1

Abrogato

Un intermediario finanziario può distribuire investimenti collettivi di capitale esteri destinati esclusivamente a investitori qualificati soltanto se è soggetto a una vigilanza adeguata in Svizzera o nello Stato di sede.

1bis

4

Abrogato

Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. a e c, nonché cpv. 3 I titolari dell'autorizzazione e i loro mandatari adempiono in particolare i seguenti obblighi:

1

a.

concerne soltanto il testo francese

c.

obbligo di informazione: garantiscono un rendiconto trasparente e informano in modo adeguato sugli investimenti collettivi di capitale che gestiscono, custodiscono e distribuiscono; comunicano tutte le tasse e le spese che gravano direttamente o indirettamente sugli investitori nonché la loro utilizzazione; informano gli investitori in modo completo, veritiero e comprensibile sulle indennità percepite per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale sotto forma di provvigioni, diritti di mediazione e altri vantaggi pecuniari.

I titolari dell'autorizzazione adottano tutte le misure necessarie al fine di adempiere questi obblighi per l'insieme delle loro attività.

3

Art. 24, rubrica, nonché cpv. 3 Altre norme di comportamento I titolari dell'autorizzazione e i terzi di cui si avvalgono per la distribuzione indicano per scritto le esigenze dei clienti da essi rilevate e i motivi alla base della raccomandazione d'acquisto di un determinato investimento collettivo di capitale.

Tale documento è consegnato al cliente.

3

7265

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 26 cpv. 3 3

Il Consiglio federale stabilisce il contenuto minimo.

Art. 27 cpv. 3 Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. Gli investitori devono inoltre essere resi attenti al loro diritto di esigere il versamento in contanti delle loro quote, rispettando il termine contrattuale o regolamentare.

3

Art. 29

Scopo

Lo scopo principale della direzione del fondo è l'esercizio dell'attività del fondo di investimento. Possono inoltre essere fornite segnatamente le seguenti prestazioni di servizi:

1

a.

gestione individuale di singoli portafogli;

b.

consulenza in investimenti;

c.

custodia e gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale.

All'esercizio dell'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri si applica l'articolo 18a capoverso 3 lettera a.

2

Art. 31 cpv. 3­6 Può delegare le decisioni di investimento soltanto a gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale sottoposti a una vigilanza riconosciuta.

3

In quanto il diritto estero richieda la conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza di un gestore patrimoniale delegato, il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale può delegare decisioni di investimento soltanto se tale accordo è stato concluso tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per le decisioni di investimento delegate.

4

Le decisioni di investimento concernenti investimenti collettivi di capitale che sono distribuiti in modo agevolato nell'Unione europea in virtù di un accordo non possono essere delegate né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli della direzione del fondo o degli investitori.

5

La direzione del fondo risponde degli atti dei suoi mandatari come fossero suoi propri atti.

6

Art. 34 cpv. 3 e 4 Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la vecchia direzione del fondo rende noto il progetto di cambiamento negli organi di pubblicazione.

3

4

RS 172.021

7266

Legge sugli investimenti collettivi

Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.

4

Art. 36, rubrica e cpv. 3 Definizione e compiti La SICAV può delegare le decisioni di investimento soltanto a gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale sottoposti a una vigilanza riconosciuta. Gli articoli 30 e 31 capoversi 1­5 si applicano per analogia.

3

Art. 37 cpv. 2 e 3 Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare del conferimento minimo all'atto della costituzione della SICAV.

2

3

Abrogato

Art. 41 cpv. 2 Gli azionisti imprenditori decidono lo scioglimento della SICAV e dei suoi segmenti patrimoniali secondo l'articolo 96 capoversi 2 e 3.

2

Art. 44a

Banca depositaria

1

La SICAV deve far capo a una banca depositaria ai sensi degli articoli 72­74.

2

In casi motivati la FINMA può autorizzare deroghe a questo obbligo, se a.

la SICAV è accessibile esclusivamente a investitori qualificati;

b.

uno o più istituti sottostanti a una vigilanza equivalente effettuano le transazioni connesse all'esecuzione e sono specializzati in simili transazioni («prime broker»); e

c.

è garantito che i prime broker o le competenti autorità di vigilanza estere dei prime broker forniscano alla FINMA tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all'adempimento del suo compito.

Art. 46 cpv. 4 Lo statuto può prevedere che gli azionisti imprenditori e gli azionisti investitori abbiano entrambi diritto ad almeno un seggio nel consiglio di amministrazione sia nelle SICAV con gestione autonoma che in quelle con gestione di terzi.

4

Art. 51 cpv. 4 Il consiglio di amministrazione elabora il prospetto, nonché le informazioni chiave per gli investitori o il prospetto semplificato.

4

5

RS 172.021

7267

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 63 cpv. 4 In singoli casi motivati la FINMA può concedere nell'interesse degli investitori deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine di cui ai capoversi 2 e 3.

Il Consiglio federale stabilisce i criteri di deroga.

4

Art. 64, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco), cpv. 1, 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c, nonché cpv. 3­5 La direzione del fondo e la SICAV designano almeno due persone fisiche o una persona giuridica come periti incaricati delle stime. L'incarico necessita dell'approvazione della FINMA.

1

2

L'approvazione è concessa se i periti incaricati delle stime: c.

3

abrogata

Concerne soltanto il testo tedesco.

La FINMA può fare dipendere l'approvazione dalla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale o dalla prova dell'esistenza di garanzie finanziarie.

4

5

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 72 cpv. 1 La banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 19346 sulle banche e deve disporre di un'organizzazione adeguata alla sua attività di banca depositaria di investimenti collettivi di capitale.

1

Art 73 cpv. 2, 2bis, 3, frase introduttiva, e 4 La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e collettivi in Svizzera o all'estero, sempreché ciò sia nell'interesse di una custodia adeguata. L'investitore deve essere informato nel prospetto sui rischi connessi.

2

Nel caso di strumenti finanziari, la custodia può essere trasferita soltanto a depositari terzi e collettivi soggetti a vigilanza. È eccettuata la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o collettivo non è possibile, in particolare in forza di norme giuridiche cogenti o a causa delle modalità del prodotto d'investimento. Nella documentazione relativa al prodotto, gli investitori vanno informati circa la custodia da parte di depositari terzi o collettivi non soggetti a vigilanza.

2bis

3

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Il Consiglio federale disciplina i requisiti per le attività della banca depositaria e può introdurre direttive per la protezione dei depositi in titoli.

4

6

RS 952.0

7268

Legge sugli investimenti collettivi

Titolo prima dell'art. 75

Sezione 2: Prospetto, informazioni chiave per gli investitori e prospetto semplificato Art. 75 cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 76

Informazioni chiave per gli investitori e prospetto semplificato

Per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali è pubblicato un documento con le informazioni chiave per gli investitori; per i fondi immobiliari è pubblicato un prospetto semplificato.

1

Le informazioni chiave per gli investitori contengono indicazioni adeguate riguardanti le caratteristiche essenziali degli investimenti collettivi di capitale in questione.

Sono presentate in modo da consentire agli investitori di comprendere la natura e i rischi degli investimenti collettivi di capitale e di adottare decisioni di investimento fondate.

2

Il prospetto semplificato contiene un compendio delle indicazioni chiave del prospetto. È redatto in modo facilmente comprensibile.

3

Il Consiglio federale stabilisce le caratteristiche e le indicazioni essenziali. La FINMA può concretizzare le indicazioni essenziali tenendo conto degli sviluppi internazionali.

4

Le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto semplificato sono messi gratuitamente a disposizione delle persone interessate prima della sottoscrizione del prodotto e prima della conclusione del contratto d'acquisto del prodotto.

5

Art. 77

Disposizioni comuni

Ogni pubblicità deve rinviare al prospetto e alle informazioni chiave per gli investitori o al prospetto semplificato e indicare dove possono essere ottenuti.

1

Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori o il prospetto semplificato e ogni loro modifica devono essere sottoposti senza indugio alla FINMA.

2

Art. 84 cpv. 2 Se gli investitori fanno valere un interesse a indicazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo o della SICAV, come l'esercizio dei diritti societari o di creditore, o sulla gestione dei rischi, queste ultime forniscono loro in ogni momento le informazioni richieste.

2

7269

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 89 cpv. 1 lett. g n. 4 1 Un rapporto annuale è pubblicato per ogni investimento collettivo di capitale aperto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; il rapporto annuale contiene segnatamente:

g.

indicazioni su affari di particolare importanza economica o giuridica, segnatamente su: 4. cambiamenti di persone responsabili della direzione del fondo, della SICAV o del gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale,

Art. 95

Ristrutturazione

Sono ammesse le seguenti ristrutturazioni di investimenti collettivi di capitale aperti:

1

a.

l'unione tramite trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni;

b.

la trasformazione di un investimento collettivo di capitale in un'altra forma giuridica;

c.

nel caso della SICAV, il trasferimento di patrimonio ai sensi degli articoli 69­77 della legge del 3 ottobre 20037 sulla fusione.

Una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettere b e c può essere iscritta nel registro di commercio soltanto successivamente alla sua approvazione da parte della FINMA conformemente all'articolo 15.

2

Art. 98 cpv. 2bis 2bis Le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 14 si applicano per analogia agli accomandatari.

Art. 101

Ditta

La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SACol).

Art. 110 cpv. 2 Tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo della SICAF deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.

2

Art. 114

Banca depositaria

La SICAF deve far capo a una banca depositaria ai sensi degli articoli 72­74.

7

RS 221.301

7270

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 120 cpv. 1 e 2 lett. a, b ed e, cpv. 2bis e 4 1 La distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori non qualificati necessita dell'approvazione preventiva della FINMA. Il rappresentante sottopone alla FINMA i relativi documenti determinanti, come il prospetto di vendita, lo statuto o il contratto del fondo.

2

L'approvazione è conferita se: a.

l'investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società, il gestore patrimoniale dell'investimento collettivo di capitale e l'ente di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori;

b.

la direzione del fondo o la società nonché l'ente di custodia sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l'organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento;

e.

tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per la distribuzione esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.

2bis Il rappresentante e l'ufficio di pagamento possono concludere il loro mandato soltanto previa approvazione della FINMA.

Gli investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti unicamente a investitori qualificati non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d.

4

Art. 123 cpv. 1 Gli investimenti collettivi di capitale esteri possono essere distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto se la direzione del fondo o la società ha incaricato previamente un rappresentante di assumere gli obblighi di cui all'articolo 124. È fatto salvo l'articolo 122.

1

Art. 126 cpv. 1 lett. e 1

Le persone seguenti designano una società di audit abilitata dalla FINMA: e.

il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale;

Art. 128 cpv. 1 lett. c e d La società di audit verifica se i titolari dell'autorizzazione adempiono le prescrizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari ed effettua verifiche intermedie senza preavviso. Ogni anno controlla segnatamente:

1

c.

il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto semplificato;

d.

il conto annuale della direzione del fondo, del gestore patrimoniale degli investimenti collettivi di capitale nonché del rappresentante degli investimenti collettivi di capitale esteri.

7271

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 133 cpv. 1 In caso di violazione delle disposizioni contrattuali, statutarie e regolamentari sono applicabili per analogia gli strumenti di vigilanza di cui agli articoli 30­37 della legge del 22 giugno 20078 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

1

Art. 137 cpv. 1 e 3 1 Ove vi sia un timore fondato che il titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 lettere a­d o f sia eccessivamente indebitato o abbia seri problemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA gli revoca l'autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.

La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.

3

Art. 138

Effetti e svolgimento

Il decreto di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197­220 della legge federale dell'11 aprile 18899 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

1

2 Fatti salvi gli articoli 138a­138c, il fallimento deve essere liquidato conformemente agli articoli 221­270 LEF.

3

La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.

Art. 138a 1

Assemblea dei creditori e comitato dei creditori

Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA di: a.

indire un'assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;

b.

istituire un comitato dei creditori, nonché definirne la composizione e le competenze.

Nel caso di una SICAV multi-comparto ai sensi dell'articolo 94, può essere indetta un'assemblea dei creditori o istituito un comitato dei creditori per ogni segmento patrimoniale.

2

3

La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

Art. 138b 1

Ripartizione e chiusura della procedura

Lo stato di ripartizione non è depositato.

Dopo la ripartizione i liquidatori del fallimento presentano un rapporto finale alla FINMA.

2

8 9

RS 956.1 RS 281.1

7272

Legge sugli investimenti collettivi

La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblica la chiusura.

3

Art. 138c

Procedure estere di insolvenza

Gli articoli 37f e 37g della legge dell'8 novembre 193410 sulle banche si applicano per analogia al riconoscimento dei decreti esteri di fallimento e delle misure estere di insolvenza nonché al coordinamento con la procedura estera di insolvenza.

Art. 139 cpv. 2 La FINMA può obbligare i titolari dell'autorizzazione a fornirle le informazioni necessarie all'adempimento del suo compito.

2

Art. 141

Assistenza amministrativa

In conformità con l'articolo 42 capoversi 2­4 della legge del 22 giugno 200711 sulla vigilanza dei mercati finanziari, la FINMA può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico riguardanti titolari dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2, se tali autorità sono responsabili nel loro territorio della vigilanza sull'attività dei titolari dell'autorizzazione.

Art. 143

Verifiche transfrontaliere

In conformità con l'articolo 43 capoversi 2 lettere a e b e 4 della legge del 22 giugno 200712 sulla vigilanza dei mercati finanziari, la FINMA può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette presso titolari dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2, se tali autorità sono responsabili nel loro territorio della vigilanza sull'attività dei titolari dell'autorizzazione.

1

Se, nell'ambito di verifiche eseguite direttamente in Svizzera, un'autorità di vigilanza estera intende prendere visione di informazioni che concernono direttamente o indirettamente singoli investitori, la FINMA raccoglie essa stessa le informazioni e le trasmette all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari richiedente. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa.

2

Art. 144, rubrica e cpv. 1 Rilevamento e notifica di dati Per garantire la trasparenza del mercato degli investimenti collettivi di capitale o esercitare la sua attività di vigilanza, la FINMA è autorizzata a rilevare dati relativi all'attività commerciale dei titolari dell'autorizzazione e all'evoluzione degli inve-

1

10 11 12 13

RS 952.0 RS 956.1 RS 956.1 RS 172.021

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Legge sugli investimenti collettivi

stimenti collettivi di capitale da essi amministrati o rappresentati. Essa può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare i titolari dell'autorizzazione a notificarglieli.

Art. 145 cpv. 3 Chiunque delega a un terzo l'esecuzione di un compito risponde del danno causato da costui, sempreché non provi di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza. Il Consiglio federale può stabilire le esigenze relative alla sorveglianza. È fatto salvo l'articolo 31 capoverso 6.

3

Art. 148 cpv. 1 lett. d, f, frase introduttiva, nonché g, frase introduttiva È punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: 1

d.

distribuisce senza autorizzazione o senza approvazione investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri;

f.

nel conto annuale, nel rapporto annuale, nel rapporto semestrale, nel prospetto e nelle informazioni chiave per gli investitori o nel prospetto semplificato o in altre informazioni:

g.

trattandosi del conto annuale, del rapporto annuale, del rapporto semestrale, del prospetto, delle informazioni chiave per gli investitori o del prospetto semplificato:

Art. 149 cpv. 1 lett. c ed e, frase introduttiva 1

È punito con una multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: c.

distribuisce un portafoglio collettivo interno;

e.

distribuisce a investitori non qualificati un prodotto strutturato senza che:

Titolo prima dell'art. 152

Titolo settimo: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione; abrogazione e modifica del diritto vigente Titolo prima dell'art. 154

Capitolo 2: Disposizioni transitorie Art. 154 cpv. 2 lett. b Entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge le direzioni dei fondi devono:

2

b.

7274

fornire alla FINMA la prova che i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri da esse incaricati sottostanno a una vigilanza statale.

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 157 cpv. 1 lett. b Entro sei mesi a contare dall'entrata in vigore della presente legge le persone seguenti devono annunciarsi alla FINMA:

1

b.

i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.

Titolo prima dell'art. 158a

Capitolo 3: Disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 2012 Art. 158a

Disposizioni transitorie per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri

Entro due anni a contare dall'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 le direzioni dei fondi, le SICAV e le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale sottopongono per approvazione alla FINMA i testi adattati dei contratti del fondo, dei regolamenti di investimento e dei contratti di società.

1

Le direzioni dei fondi e le SICAV che hanno delegato all'estero decisioni di investimenti collettivi di capitale svizzeri senza che tra la FINMA e le autorità rilevanti di vigilanza esistesse il relativo accordo richiesto dal diritto estero comunicano senza indugio la delega alla FINMA. Entro un anno a contare dall'entrata in vigore della modifica, presentano le dichiarazioni con cui tali autorità si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.

2

3

In casi particolari la FINMA può prorogare i termini previsti nel presente articolo.

Art. 158b

Disposizioni transitorie per la delega di decisioni di investimento e il trasferimento della custodia del patrimonio del fondo

Entro sei mesi a contare dall'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012, i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, le direzioni dei fondi e le SICAV che hanno delegato le decisioni di investimento a gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale non sottoposti a una vigilanza riconosciuta comunicano la delega alla FINMA. Entro due anni a contare dall'entrata in vigore della modifica, la delega deve soddisfare le esigenze legali. È fatta salva la delega a un gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale ai sensi dell'articolo 158c capoverso 2.

1

Entro due anni a contare dall'entrata in vigore della modifica, le banche depositarie confermano alla FINMA che la custodia del patrimonio del fondo di investimenti collettivi di capitale svizzeri esistenti è stata trasferita unicamente a depositari terzi e collettivi autorizzati secondo l'articolo 73 e che questo trasferimento è nell'interesse di una custodia adeguata.

2

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Legge sugli investimenti collettivi

Art. 158c

Disposizioni transitorie per gestori patrimoniali e direzioni dei fondi di investimenti collettivi di capitale esteri

I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri che risultano assoggettati alla presente legge in seguito alla modifica del 28 settembre 2012, si annunciano alla FINMA entro sei mesi a contare dall'entrata in vigore di tale modifica.

1

Entro due anni a contare dall'entrata in vigore della modifica, si conformano ai requisiti legali e presentano un'istanza di autorizzazione. Possono proseguire l'attività sino al momento della decisione sull'istanza.

2

3

In casi particolari, la FINMA può prorogare i termini previsti nel presente articolo.

Art. 158d

Disposizioni transitorie per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale

I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri e i distributori che risultano assoggettati alla presente legge in seguito alla modifica del 28 settembre 2012 si annunciano alla FINMA entro sei mesi a contare dall'entrata in vigore di tale modifica.

1

Entro due anni a contare dall'entrata in vigore della modifica, si conformano ai requisiti legali e presentano un'istanza di autorizzazione. Possono proseguire l'attività sino al momento della decisione sull'istanza.

2

Entro un anno dall'entrata in vigore della modifica, i rappresentanti che hanno distribuito investimenti collettivi di capitale esteri secondo il diritto anteriore senza che tra la FINMA e le autorità rilevanti di vigilanza esistesse un relativo accordo sono tenuti, per poter continuare a distribuire investimenti collettivi di capitale esteri, a presentare alla FINMA le dichiarazioni con cui tali autorità si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.

3

Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica, gli investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti in Svizzera esclusivamente a investitori qualificati devono adempiere le condizioni di cui agli articoli 120 capoverso 4 e 123.

4

Entro un anno dall'entrata in vigore della modifica, gli investimenti collettivi di capitale esteri di cui è autorizzata la distribuzione, in Svizzera o a partire dalla Svizzera, a investitori non qualificati devono soddisfare le esigenze previste dal nuovo articolo 120 capoverso 2.

5

6

In casi particolari la FINMA può prorogare i termini previsti nel presente articolo.

Art. 158e

Disposizioni transitorie concernenti i privati facoltosi di cui all'articolo 10 capoverso 3bis

I privati facoltosi che entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 non adempiono le condizioni di cui all'articolo 10 capoverso 3bis non potranno più investire in investimenti collettivi di capitale riservati agli investitori qualificati.

7276

Legge sugli investimenti collettivi

Titolo prima dell'art. 159

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore Art. 159, rubrica Abrogata II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012

Consiglio nazionale, 28 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 9 ottobre 201214 Termine di referendum: 17 gennaio 2013

14

FF 2012 7259

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Legge sugli investimenti collettivi

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 198315 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero Art. 4 cpv. 1 lett. c e cbis 1

È considerato acquisto di un fondo: c.

l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su una partecipazione a un fondo immobiliare, i cui certificati di partecipazione non sono negoziati regolarmente sul mercato, oppure su un patrimonio analogo;

cbis. l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su un'azione di una SICAV immobiliare, le cui azioni non sono negoziate regolarmente sul mercato, oppure su un patrimonio analogo; Art. 6 cpv. 4 e 5 La posizione preponderante di persone all'estero in un fondo d'investimento immobiliare è presunta se esso è amministrato ai sensi della presente legge da una persona all'estero e se la direzione del fondo è una persona all'estero.

4

La posizione preponderante di persone all'estero in una SICAV immobiliare è presunta se essa è amministrata ai sensi della presente legge da una persona all'estero e se persone all'estero:

5

15

a.

possiedono più di un terzo dei voti in relazione al capitale azionario degli imprenditori;

b.

costituiscono la maggioranza del consiglio di amministrazione;

c.

mettono a disposizione mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra gli attivi del capitale azionario degli investitori della SICAV immobiliare e i suoi debiti nei confronti di persone non sottostanti all'obbligo di autorizzazione.

RS 211.412.41

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Legge sugli investimenti collettivi

2. Legge del 12 giugno 200916 sull'IVA Art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. f 2

Sono esclusi dall'imposta: 19. le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali: f. la distribuzione di quote a investimenti collettivi di capitale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 23 giugno 200617 sugli investimenti collettivi (LICol), le attività di cui all'articolo 3 capoverso 2 LICol e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol; la distribuzione di quote e la gestione delle società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e;

3. Legge del 10 ottobre 199718 sul riciclaggio di denaro Art. 2 cpv. 2 lett. b e bbis 2

Sono intermediari finanziari: b.

le direzioni dei fondi, sempreché gestiscano conti di quote o distribuiscano esse stesse quote di investimenti collettivi di capitale;

bbis. le società di investimento a capitale variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale fisso e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200619 sugli investimenti collettivi, sempreché distribuiscano essi stessi quote di investimenti collettivi di capitale;

16 17 18 19

RS 641.20 RS 951.31 RS 955.0 RS 951.31

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