Legge federale sull'imposta federale diretta

Disegno

(LIFD) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 aprile 20121, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 104

Capitolo 2: Autorità cantonali Sezione 1: Organizzazione e vigilanza Art. 104, rubrica (nuova) Organizzazione Art. 104a (nuovo)

Vigilanza

Un organo di vigilanza finanziaria cantonale indipendente verifica ogni anno la regolarità e la legalità della riscossione dell'imposta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione. La verifica materiale delle tassazioni è esclusa dall'obbligo di vigilanza. L'organo di vigilanza finanziaria sottopone all'Amministrazione federale delle contribuzioni e al Controllo federale delle finanze un rapporto entro la fine dell'anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione.

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2 Se la verifica non è eseguita o se l'Amministrazione federale delle contribuzioni e il Controllo federale delle finanze non ricevono il rapporto entro la fine dell'anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione, il Dipartimento federale delle finanze, su richiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e a spese del Cantone, può incaricare della verifica un'impresa di revisione abilitata a esercitare la funzione di perito revisore ai sensi della legge del 16 dicembre 20053 sui revisori.

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FF 2012 4229 RS 642.11 RS 221.302

2011-1717

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Imposta federale diretta. LF

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La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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