Decreto federale sull'iniziativa popolare «Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo» depositata il 7 luglio 20112; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 maggio 20123, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 7 luglio 2011 «Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 136 cpv. 2 Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio federale, del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.

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Art. 168 cpv. 1 L'Assemblea federale elegge il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.

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Art. 175 cpv. 2­7 I membri del Consiglio federale sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema maggioritario. Sono eletti fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.

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L'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio federale si svolge ogni quattro anni, contemporaneamente all'elezione del Consiglio nazionale. In caso di seggi vacanti si procede a un'elezione suppletiva.

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RS 101 FF 2011 5875 FF 2012 4993

2011-1946

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Iniziativa popolare «Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo». DF

La Svizzera forma un unico circondario elettorale. È eletto al primo turno chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Quest'ultima è calcolata come segue: il numero complessivo dei voti validi ottenuti dai candidati è diviso per il numero dei membri del Consiglio federale da eleggere e il risultato è a sua volta diviso per due; la maggioranza assoluta è data dal numero intero immediatamente superiore. Se nel primo turno elettorale la maggioranza assoluta non è raggiunta da un numero sufficiente di candidati, si svolge un secondo turno. Nel secondo turno decide la maggioranza semplice. In caso di parità di voti si procede per sorteggio.

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Almeno due membri del Consiglio federale devono essere eletti fra i cittadini eleggibili domiciliati nei Cantoni del Ticino, di Vaud, di Neuchâtel, di Ginevra o del Giura, nelle regioni francofone dei Cantoni di Berna, di Friburgo o del Vallese o nelle regioni italofone del Cantone dei Grigioni.

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Se dopo un'elezione del Consiglio federale non è soddisfatta l'esigenza di cui al capoverso 5, sono eletti i candidati domiciliati nei Cantoni e nelle regioni menzionati nel capoverso 5 che hanno conseguito la media geometrica più elevata calcolata in base ai voti ottenuti in tutta la Svizzera, da un lato, e in tali Cantoni e regioni dall'altro. I candidati eletti che non sono domiciliati nei Cantoni e nelle regioni menzionati nel capoverso 5 e che hanno ottenuto il minor numero di voti sono eliminati.

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La legge disciplina i particolari.

Art. 176 cpv. 2 Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dal Consiglio federale fra i suoi membri.

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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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