12.084 Messaggio concernente gli emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni del 14 novembre 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente gli emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-2505

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Compendio Durante la sua 76a sessione, il Consiglio dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (di seguito OIM) ha adottato una serie di emendamenti alla Costituzione (Risoluzione del Consiglio dell'OIM n. 997 del 24 novembre 1998) volti a rafforzare le strutture e a razionalizzare il processo decisionale dell'OIM. Con il presente messaggio, il Consiglio federale propone al Parlamento l'approvazione di tali emendamenti, contenuti nella Risoluzione numero 997.

Situazione iniziale L'OIM, attore chiave del dialogo internazionale sulla migrazione, ha sviluppato partenariati con numerosi governi nei cinque continenti. Da anni la Svizzera ha stabilito un partenariato con l'OIM per i programmi di ritorno (Ufficio federale della migrazione, UFM) e più recentemente coopera con essa nell'ambito di partenariati in materia di migrazione (UFM, Direzione dello sviluppo e della cooperazione [DSC], Divisione Sicurezza Umana [DSU] della Direzione politica del DFAE, Segreteria di Stato dell'economia [SECO]). Gli emendamenti costituiscono un adeguamento indispensabile della Costituzione alla crescente universalità dell'OIM e al bisogno di adottare meccanismi di governance che tutelino gli interessi di tutti gli Stati membri. Non mancano che 11 approvazioni per raggiungere i due terzi richiesti (degli attuali 146 Stati membri del Consiglio dell'OIM).

Contenuto In sintesi, gli emendamenti adottati dal Consiglio dell'OIM nella Risoluzione numero 997: a)

precisano che i nuovi membri confermano la loro appartenenza all'OIM procedendo conformemente alle loro rispettive norme costituzionali (cfr.

art. 2 lett. b);

b)

stabiliscono le conseguenze e le procedure in caso di mancato rispetto degli obblighi finanziari da parte degli Stati membri (cfr. art. 4);

c)

chiariscono il ruolo e le responsabilità del Consiglio dell'OIM in qualità di organo di governance (cfr. art. 6 lett. a) e b);

d)

sopprimono il Comitato esecutivo dell'OIM, diventato nel corso degli anni un doppione del Consiglio dell'OIM (cfr. art. 5, 9, 12­16, 18, 21­24 e 29);

e)

conferiscono la competenza al Consiglio dell'OIM di creare gli organi ausiliari necessari all'adempimento delle sue funzioni (art. 10);

f)

permettono al Direttore generale e al Vicedirettore generale di essere rieletti per un secondo mandato (cfr. art. 18);

g)

ridefiniscono la procedura per gli emendamenti che comportano cambiamenti fondamentali nella Costituzione dell'Organizzazione (art. 30 cpv. 2).

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Secondo il Consiglio federale la modifica dell'articolo 30 capoverso 2 rappresenta il cambiamento più importante poiché prevede una procedura semplificata di emendamento della Costituzione: finora gli emendamenti che comportavano nuovi obblighi entravano in vigore per un determinato membro soltanto a patto che questo li avesse accettati. Il nuovo sistema prevede invece che le modifiche fondamentali della Costituzione dell'Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati membri entrino in vigore per tutti gli Stati membri dopo essere stati accettati da due terzi degli Stati membri.

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Messaggio 1

Presentazione degli emendamenti

1.1

Situazione iniziale

Durante la sua 76a sessione, il Consiglio dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (di seguito OIM) ha adottato una serie di emendamenti alla Costituzione1 (Risoluzione del Consiglio n. 997 del 24 novembre 1998) volti a rafforzare le strutture e a razionalizzare il processo decisionale dell'OIM. Si tratta di una tappa importante nell'evoluzione dell'Organizzazione e dei suoi organi di governance. Con il presente messaggio, il Consiglio federale propone al Parlamento l'approvazione di tali emendamenti, che rispondono pienamente alle aspettative della Svizzera in materia di governance delle organizzazioni internazionali di cui fa parte.

L'OIM (fino al 1989 «Comitato intergovernativo per le migrazioni europee») è stata istituita nel 1953 a seguito di una risoluzione del 1951 volta a gestire il reinsediamento di milioni di sfollati della Seconda guerra mondiale. Oggi l'OIM, con sede a Ginevra, è la principale organizzazione internazionale che si occupa dei vari aspetti e delle varie dimensioni della migrazione. L'operato e le attività dell'OIM sono essenzialmente guidati dalla Costituzione del 1953 e da una Strategia adottata nel 2007 dal Consiglio dell'OIM, ossia l'organo di governance.

L'OIM opera nei settori del ritorno, della migrazione legale, illegale e forzata nonché della risposta umanitaria in stretta collaborazione con le competenti agenzie delle Nazioni Unite. Contribuisce a superare le sfide legate ai flussi migratori, a promuovere lo sviluppo economico e sociale attraverso le migrazioni e a difendere il rispetto dei diritti e del benessere dei migranti. Sostiene in particolare gli Stati e le organizzazioni intergovernative e non governative nella definizione delle politiche migratorie e costituisce un polo di riferimento per il Dialogo ad alto livello delle Nazioni Unite sulla migrazione nonché per il Forum mondiale su migrazione e sviluppo.

L'OIM è un partner importante dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) e del DFAE (Divisione Sicurezza umana [DSU] della Direzione politica, Programma globale Migrazione e Aiuto umanitario della Direzione dello sviluppo e della cooperazione [DSC]). La Svizzera è membro dell'organizzazione dal 1954 e versa un contributo annuo obbligatorio, determinato secondo la scala dei contributi fissata dalle Nazioni Unite. Nel 2012, il contributo obbligatorio della Svizzera all'OIM è stato di 482 345 franchi (1,2246 % del bilancio ordinario).

1.2

Sintesi del contenuto degli emendamenti

In sintesi, gli emendamenti adottati dal Consiglio nella Risoluzione numero 997: a)

1

precisano che i nuovi membri confermano la loro appartenenza all'OIM procedendo conformemente alle loro rispettive norme costituzionali (cfr. art. 2 lett. b);

Costituzione del 19 ottobre 1953 dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, RS 0.142.01

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b)

stabiliscono le conseguenze e le procedure in caso di mancato rispetto degli obblighi finanziari da parte degli Stati membri (cfr. art. 4);

c)

chiariscono il ruolo e le responsabilità del Consiglio dell'OIM in qualità di organo di governance (cfr. art. 6 lett. a) e b);

d)

sopprimono il Comitato esecutivo dell'OIM, diventato nel corso degli anni un doppione del Consiglio dell'OIM (cfr. art. 5, 9, 12­16, 18, 21­24 e 29);

e)

conferiscono la competenza al Consiglio dell'OIM di creare gli organi ausiliari necessari all'adempimento delle sue funzioni (art. 10);

f)

permettono al Direttore generale e al Vicedirettore generale di essere rieletti per un secondo mandato (cfr. art. 18);

g)

ridefiniscono la procedura per gli emendamenti che comportano cambiamenti fondamentali nella Costituzione dell'Organizzazione (art. 30 cpv. 2).

Secondo il Consiglio federale la modifica dell'articolo 30 capoverso 2 rappresenta il cambiamento più importante poiché prevede una procedura semplificata di emendamento della Costituzione: finora gli emendamenti che comportavano nuovi obblighi entravano in vigore per un determinato membro soltanto a patto che questo li avesse accettati. Il nuovo sistema prevede invece che le modifiche fondamentali della Costituzione dell'Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati membri entrino in vigore per tutti gli Stati membri dopo essere stati accettati da due terzi degli Stati membri.

1.3

Processo di approvazione

La Costituzione originale è stata emendata una sola volta, nel 1987, in occasione del cambiamento di nome dell'organizzazione (entrata in vigore dell'emendamento: 1989). Gli emendamenti oggetto del presente messaggio sono stati adottati per consenso con la Risoluzione del Consiglio dell'OIM numero 997 del 23 novembre 1998. Conformemente all'articolo 30 capoverso 2 della Costituzione nella versione attuale, gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati accettati da due terzi degli Stati membri. Il Consiglio non ritiene che tali emendamenti comportino nuovi obblighi per i membri. Potranno quindi entrare in vigore per tutti gli Stati parte, compresa la Svizzera, non appena due terzi degli Stati membri li avranno accettati.

Ciò significa che, in realtà, la Svizzera non ha altre alternative che accettare gli emendamenti o decidere di ritirarsi dall'OIM. La Svizzera non ha ancora accettato gli emendamenti, che a fine aprile 2012 erano già stati approvati da 87 membri (cfr.

elenco allegato). Non mancano che 11 approvazioni per raggiungere i due terzi richiesti per la loro entrata in vigore (degli attuali 146 Stati membri del Consiglio dell'OIM). Tra gli Stati che hanno accettato gli emendamenti figurano ad esempio i Paesi nordici, i Paesi baltici, il Belgio, la Spagna, la Francia, il Nepal, i Paesi Bassi e gli Stati Uniti. La Germania ha avviato la procedura di approvazione. Si può pertanto partire dal principio che la maggioranza di due terzi verrà molto probabilmente raggiunta. In questo caso gli emendamenti entreranno in vigore anche per la Svizzera. Se li respingerà, il nostro Paese si ritirerà verosimilmente dall'OIM.

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1.4

Valutazione

L'OIM, attore chiave del dialogo internazionale sulla migrazione, ha sviluppato partenariati con numerosi governi nei cinque continenti. Da anni la Svizzera ha stabilito un partenariato con l'OIM per i programmi di ritorno (UFM) e più recentemente coopera con essa nell'ambito di partenariati in materia di migrazione (UFM, DSC, DSU, SECO). Le conoscenze e le competenze nonché la rete internazionale dell'Organizzazione sono una ricca fonte di conoscenze e competenze utili per definire e attuare la nostre politiche e strategie in materia di migrazione.

Gli emendamenti costituiscono un adeguamento indispensabile della Costituzione alla crescente universalità dell'OIM e al bisogno di adottare meccanismi di governance che tutelino gli interessi di tutti gli Stati membri.

Dal punto di vista politico, in quanto Stato membro e Stato ospite, e considerando che la Svizzera non si è opposta all'adozione della Risoluzione numero 997 del 23 novembre 1998, l'approvazione degli emendamenti sarebbe un segnale importante della Svizzera ai fini del rafforzamento istituzionale dell'OIM e del proseguimento del suo impegno nella gestione coordinata della migrazione. Una mancata approvazione potrebbe invece tradursi in un indebolimento della Svizzera nella governance dell'OIM e rendere più complessa la sua partecipazione al dialogo internazionale nonché al coordinamento e all'attuazione di politiche migratorie nazionali e internazionali coerenti.

L'emendamento dell'articolo 30 concernente le future modifiche fondamentali della Costituzione dell'OIM limita la possibilità di uno Stato membro di opporsi a nuovi emendamenti. Sarà quindi sostanzialmente possibile che il Consiglio dell'OIM adotti modifiche alla Costituzione contrarie agli interessi di una minoranza dei membri. Finora, tuttavia, le decisioni del Consiglio sono state prese per consenso. La nuova formula proposta concernente le modifiche della Costituzione è analoga alle procedure esistenti in seno a varie organizzazioni internazionali con cui la Svizzera collabora strettamente (cfr. p. es. OMS2, UNDP3, UNICEF4, UNFPA5, UNESCO6).

Oltre all'emendamento dell'articolo 30 concernente le modifiche della Costituzione, la Risoluzione numero 997 del Consiglio introduce anche altre riforme importanti.

Spicca in particolare l'emendamento dell'articolo 10, che rafforza
il Consiglio dandogli un margine di manovra per istituire organi ausiliari che gli garantiscano le competenze tecniche necessarie per esercitare le sue funzioni.

I presenti emendamenti non richiedono alcun adeguamento del diritto nazionale, dal momento che la Svizzera ha già recepito le disposizioni nella propria legislazione. Si è pertanto rinunciato a una procedura di consultazione ai sensi dell'articolo 2 della legge del 18 marzo 20057 sulla consultazione.

2 3

4 5

6 7

Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, art. 73 (RS 0.810.1) Statuto delle Nazioni Unite, 18, 67, 108 (RS 0.120); Rules of Procedure of the Executive Board of the United Nations Development Programme and of the United Nations Population Fund, rule 15 Statuto delle Nazioni Unite, 18, 67, 108; Rules of procedure, rule 38 Statuto delle Nazioni Unite, 18, 67, 108; Rules of Procedure of the Executive Board of the United Nations Development Programme and of the United Nations Population Fund, rule 15 Costituzione, art. XIII (RS 0.401) RS 172.061

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2

Commento ai singoli emendamenti

Art. 2 lett. b L'emendamento chiarisce il processo di approvazione della Costituzione per gli Stati candidati che non erano membri dell'Organizzazione al momento dell'adozione degli emendamenti del 20 maggio 1987 che istituivano l'OIM al posto del «Comitato intergovernativo per le migrazioni europee». Questo emendamento non concerne gli Stati che erano già membri dell'Organizzazione prima del 1987 (tra cui la Svizzera).

Art. 4 L'emendamento ridefinisce le procedure di sospensione del diritto di voto per gli Stati che accumulano ripetuti arretrati nel pagamento del contributo annuo obbligatorio. Negli ultimi dieci anni non è stata ordinata alcuna sospensione, grazie ad accordi conclusi tra gli Stati interessati e l'OIM concernenti piani scaglionati di pagamento degli arretrati. In pratica questo articolo non concerne direttamente la Svizzera, che paga regolarmente il suo contributo annuo.

Art. 18 L'emendamento permette l'elezione del Direttore generale e del Vicedirettore generale per un massimo di due mandati, come previsto nella Costituzione attuale, per un numero illimitato di mandati. La limitazione a due mandati è una prassi corrente in seno alle organizzazioni delle Nazioni Unite8. Questa prassi garantisce una stabilità nella gestione dell'Organizzazione, permettendo al tempo stesso scadenze ragionevoli di rinnovo della leadership.

Art. 30 cpv. 2 L'emendamento modifica le regole di adozione di emendamenti che comportano modifiche fondamentali della Costituzione dell'OIM o nuovi obblighi per gli Stati membri. Spetta al Consiglio stabilire, mediante votazione, se un emendamento apporta o meno una modifica fondamentale alla Costituzione.

L'articolo 30 capoverso 2 della Costituzione del 19 ottobre 1953 dell'OIM (RS 0.935.30), di cui la Svizzera è membro dal 1954, ha il seguente tenore: Gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati da due terzi dei membri del Consiglio e accettati dai due terzi degli Stati membri, in conformità con le loro rispettive norme costituzionali, rimanendo peraltro inteso che gli emendamenti comportanti nuovi obblighi per i membri entreranno in vigore per un determinato membro solo se tale membro avrà accettato i predetti emendamenti.

La Risoluzione numero 997 emenda questa disposizione come segue: Gli emendamenti che comportano cambiamenti
fondamentali nella Costituzione dell'Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati membri entreranno in vigore quando saranno stati adottati dai due terzi dei membri del Consiglio e accettati dai due terzi degli Stati membri, in conformità con le loro rispettive norme costituzionali. Il Consiglio deciderà, con un voto a maggioranza dei due terzi, se un determi8

Cfr. p. es. UNESCO, Costituzione, art. VI.2. (RS 0.401)

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nato emendamento comporta un cambiamento fondamentale nella Costituzione. Gli altri emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati adottati con decisione del Consiglio a maggioranza dei due terzi.

Con questo nuovo articolo 30, tutti i futuri emendamenti della Costituzione dell'OIM che comportano cambiamenti fondamentali della Costituzione o nuovi obblighi per gli Stati membri dovranno dapprima essere approvati dal Consiglio a maggioranza dei due terzi. Successivamente potranno entrare in vigore quando saranno stati accettati da due terzi degli Stati membri e si applicheranno anche agli Stati che non li hanno accettati. Per le modifiche non fondamentali è sufficiente l'adozione da parte del Consiglio a maggioranza dei due terzi. Per le revisioni importanti dell'atto costitutivo dell'OIM, si passa quindi da un'entrata in vigore per un determinato membro unicamente se questi accetta formalmente gli emendamenti proposti a un'entrata in vigore automatica per tutti i membri non appena gli emendamenti proposti sono stati adottati da due terzi dei membri.

Art. 6 e 10 Gli emendamenti riformulano la funzione e rafforzano l'autorità del Consiglio, il cui ruolo principale è di determinare, esaminare e rivedere la politica, i programmi e le attività dell'organizzazione ­ conformemente alla prassi attuale del Consiglio ­ e gli permettono di creare e gestire organi ausiliari.

Art. 5, 9, 12­16, 18, 21­24 e 29 Gli emendamenti stralciano qualsiasi menzione del Comitato esecutivo (art. 5, 9, 12­16, 18, 22­24) e modificano la terminologia dell'organizzazione dell'organo di governance (art. 21, 29). Con soli 32 Stati membri eletti, il Comitato esecutivo non era rappresentativo. La sua soppressione implica un trasferimento dei suoi compiti e delle sue responsabilità al Consiglio. Quest'ultimo resta l'organo superiore unico di governance dell'OIM, in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri. Esso avrà inoltre la capacità di istituire organi ausiliari (cfr. art. 6 lett. b). Questa architettura di governance è simile a quella di varie agenzie delle Nazioni Unite.

3

Ripercussioni

Gli emendamenti, che si riferiscono essenzialmente al funzionamento del Consiglio dell'OIM, non hanno alcuna ripercussione degna di nota in termini di risorse finanziarie o di personale per la Confederazione, i Cantoni o i Comuni. La rappresentanza svizzera in seno al Consiglio dell'OIM continuerà a essere assicurata dalla DSC, in stretta collaborazione con l'UFM, altri servizi del DFAE nonché la Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, con gli stessi effettivi di quelli attuali. Gli emendamenti non concernono aspetti finanziari e non hanno alcun impatto significativo sull'economia, l'ambiente o la società svizzeri.

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4

Rapporto con il programma di legislatura e le strategie nazionali del Consiglio federale

L'importanza del partenariato con l'OIM è menzionata in varie strategie del Consiglio federale, segnatamente nei seguenti documenti: ­

messaggio del 15 febbraio 20129 concernente la cooperazione internazionale della Svizzera 2013­2016: in particolare l'Aiuto umanitario della Confederazione collabora strettamente con l'OIM;

­

rapporto sulla cooperazione in materia di migrazione internazionale (febbraio 2011): l'OIM è menzionata tra le organizzazioni chiave nella risposta alle sfide globali della migrazione.

Il presente oggetto non è segnalato né nel messaggio del 23 gennaio 200810 sul programma di legislatura 2007­2011 né nel messaggio del 25 gennaio 201211 sul programma di legislatura 2011­2015.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

L'approvazione degli emendamenti contenuti nella Risoluzione numero 997 dell'OIM si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale12; (Cost.), in base al quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. spetta all'Assemblea federale approvare i trattati internazionali la cui conclusione non è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl13; art. 7a cpv. 1 LOGA14). Nella fattispecie queste disposizioni non si applicano ai presenti emendamenti.

De facto l'emendamento dell'articolo 30, anche se di per sé non contiene nuovi obblighi per gli Stati membri, comporta la possibilità che futuri cambiamenti fondamentali della Costituzione dell'OIM entrino in vigore per la Svizzera anche senza il suo accordo. Benché questo principio sia comune a molte organizzazioni internazionali di cui il nostro Paese fa parte, appare giustificato sottoporre questo importante cambiamento al Parlamento per approvazione. Gli emendamenti entreranno tuttavia in vigore per la Svizzera anche se non li accetterà formalmente (cfr. n. 1.3).

Il Consiglio federale è cosciente che, dal punto di vista del Parlamento, non è soddisfacente che una modifica di un trattato internazionale gli sia sottoposta nonostante l'entrata in vigore della stessa sia indipendente dall'approvazione del legislativo.

Nondimeno il Consiglio federale, per ragioni di trasparenza e di rispetto delle regole di competenza istituzionale, ritiene necessario sottoporre la presente proposta alle Camere federali.

9 10 11 12 13 14

FF 2012 2139 FF 2008 597 FF 2012 305 RS 101 Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl, RS 171.10) Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010)

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Nell'eventualità in cui gli emendamenti vengano respinti dal Parlamento, il Consiglio federale dovrà rivalutare la situazione. È improbabile che l'OIM sia d'accordo che la Svizzera mantenga il diritto di manifestare la sua opposizione se dovesse dissentire con emendamenti fondamentali eventualmente decisi in futuro e che in tal modo il nostro Paese eviti l'entrata in vigore di tali emendamenti a suo riguardo.

Una simile eccezione contraddirebbe non soltanto la modifica in questione, ma anche la natura di un'organizzazione internazionale caratterizzata da un potere decisionale dei suoi organi ampiamente indipendente dalla volontà dei singoli membri. Per queste ragioni la mancata accettazione dei presenti emendamenti causerà verosimilmente il ritiro della Svizzera dall'OIM.

5.2

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se la loro attuazione richiede l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che in base all'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. Essendo imperniati su questioni istituzionali, gli emendamenti non introducono direttamente nuove norme di diritto.

L'emendamento dell'articolo 30 capoverso 2 semplifica tuttavia la creazione, da parte del Consiglio dell'OIM, di nuovi obblighi per tutti gli Stati membri (cfr. n. 2).

Questa modifica della procedura di adozione di nuovi obblighi per gli Stati membri, se si trattasse di diritto interno, dovrebbe essere emanata sotto forma di legge in senso formale. Di conseguenza è opportuno sottoporre il decreto federale di approvazione a referendum facoltativo.

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Allegato

Annahme der Änderungen der Satzung der IOM Acceptation des amendements à la Constitution de l'OIM Accettazione degli emendamenti alla Costituzione dell'OIM

1.

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34.

Deutsch

Français

Italiano

Notifizierung der Annahme erhalten am / Notification d'acceptation reçue le / Notificazione dell'accettazione ricevuta il

Slowakei Dänemark Finnland Korea, Republik Tschechische Republik Bulgarien Tunesien Thailand Griechenland Kroatien Ungarn Japan Algerien Norwegen Tanzania Rumänien Lettland Sierra Leone Litauen Frankreich Azerbaidschan Mali Mauritanien Neuseeland Vereinigte Staaten von Amerika Malta Afghanistan Libyen Bahamas Estland Brasilien Türkei Niederlande Jamaika

Slovaquie Danemark Finlande République de Corée République tchèque

Slovacchia Danimarca Finlandia Corea, Repubblica Ceca, Repubblica

08.02.1999 16.04.1999 23.04.1999 26.05.1999 02.06.1999

Bulgarie Tunisie Thaïlande Grèce Croatie Hongrie Japon Algérie Norvège Tanzanie Roumanie Lettonie Sierra Leone Lituanie France Azerbaïdjan Mali Mauritanie Nouvelle-Zélande Etats-Unis d'Amérique Malte Afghanistan Libye Bahamas Estonie Brésil Turquie Pays-Bas Jamaïque

Bulgaria Tunisia Thailandia Grecia Croazia Ungheria Giappone Algeria Norvegia Tanzania Romania Lettonia Sierra Leone Lituania Francia Azerbaigian Mali Mauritania Nuova Zelanda Stati Uniti d'America Malta Afghanistan Libia Bahamas Estonia Brasile Turchia Paesi Bassi Giamaica

20.07.1999 17.01.2000 26.01.2000 10.03.2000 03.05.2000 19.05.2000 23.05.2000 08.08.2000 28.08.2000 26.10.2000 04.04.2001 08.10.2001 12.10.2001 19.03.2002 20.03.2002 18.06.2002 13.09.2002 13.06.2003 13.06.2003 01.07.2003 03.05.2004 04.06.2004 04.06.2004 30.11.2004 30.11.2004 30.11.2004 30.11.2004 16.12.2004 09.06.2005

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Deutsch

35. Bosnien und Herzegowina 36. Marokko 37. Kamerun 38. Ghana 39. Belarus 40. Togo 41. Slowenien 42. Mauritius 43. Spanien 44. Montenegro 45. Nepal 46. Australien 47. Schweden 48. Belgien 49. Burundi 50. Vietnam 51. Senegal 52. Ukraine 53. Mexiko 54. Mongolei 55. Somalia 56. Kambodscha 57. Trinidad-und-Tobago 58. Namibia 59. Ecuador 60. Madagaskar 61. Moldawien 62. Kolumbien 63. Lesotho 64. Zentralafrikanische Republik 65. Timor-Leste 66. Botsuana 67. Swaziland 68. Albanien 69. Bolivien 70. Georgien 71. Dschibuti 72. Tschad 73. Aethiopien

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Français

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Notifizierung der Annahme erhalten am / Notification d'acceptation reçue le / Notificazione dell'accettazione ricevuta il

Bosnie et Herzégovine Maroc Cameroun Ghana Bélarus Togo Slovénie Maurice Espagne Monténégro Népal Australie Suède Belgique Burundi Vietnam Sénégal Ukraine Mexique Mongolie Somalie Cambodge Trinité-et-Tobago Namibie Equateur Madagascar Moldavie Colombie Lesotho Rép. centraficaine

Bosnia ed Erzegovina Marocco Camerun Ghana Bielorussia Togo Slovenia Maurizio Spagna Montenegro Nepal Australia Svezia Belgio Burundi Vietnam Senegal Ucraina Messico Mongolia Somalia Cambogia Trinidad-e-Tobago Namibia Ecuador Madagascar Moldavia Colombia Lesotho Centrafricana, Rep.

09.06.2005 10.06.2005 29.11.2005 29.11.2005 29.11.2005 29.11.2005 01.02.2006 08.06.2006 08.06.2006 28.11.2006 28.11.2006 02.02.2007 20.03.2007 15.06.2007 27.11.2007 27.11.2007 15.01.2008 07.02.2008 23.04.2008 18.06.2008 18.06.2008 22.04.2009 29.06.2009 29.06.2009 24.07.2009 18.06.2010 17.09.2010 04.11.2010 29.11.2010 29.11.2010

Timor-Leste Botswana Swaziland Albanie Bolivie Géorgie Djibouti Tchad Ethiopie

Timor orientale Botswana Swaziland Albania Bolivia Georgia Gibuti Ciad Etiopia

29.11.2010 29.11.2010 29.11.2010 23.05.2011 28.07.2011 12.08.2011 05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011

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Deutsch

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Notifizierung der Annahme erhalten am / Notification d'acceptation reçue le / Notificazione dell'accettazione ricevuta il

Malediven Guyana Nauru Komoren Antigua-und-Barbuda Heiliger Stuhl Mikronesien Südsudan Mozambik Seychellen Vanuatu Kongo, Rep.

Nicaragua Uganda

Maldives Guyana Nauru Comores Antigua-et-Barbuda Saint-Siège Micronésie Soudan du Sud Mozambique Seychelles Vanuatu Rép. du Congo Nicaragua Ouganda

Maldive Guyana Nauru Comore Antigua-e-Barbuda Santa Sede Micronesia Sudan del Sud Mozambico Seicelle Vanuatu Congo, Rep.

Nicaragua Uganda

05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 14.12.2011 29.03.2012 05.04.2012

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