Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio»
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio», depositata il 5 gennaio 20122; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 20123, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 5 gennaio 2012 «Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 59
Servizio militare e servizio civile
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Nessuno può essere obbligato al servizio militare.
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La Svizzera ha un servizio civile volontario.
La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno delle persone che prestano servizio.
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Chiunque, nel prestare servizio, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.
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RS 101 FF 2012 945 FF 2012 7315
2012-1824
7349
Iniziativa popolare «Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio». DF
II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 84 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 59 (Servizio militare e servizio civile) Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro cinque anni dall'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni dell'abolizione del servizio militare obbligatorio e dell'introduzione del servizio civile volontario ai sensi dell'articolo 59 capoversi 1 e 2, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).
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