12.054 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2011 del 16 maggio 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2011.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati internazionali conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 maggio 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati internazionali conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è redatto in applicazione di detta disposizione e concerne i trattati conclusi nel corso del 2011.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali per i quali la Svizzera si è impegnata, vale a dire che ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato o approvato, cui ha aderito durante lo scorso anno, e gli accordi applicabili soprattutto nell'anno in rassegna. I trattati sottoposti all'approvazione delle Camere federali non sono interessati dalla disposizione summenzionata e, di conseguenza, non figurano nel presente rapporto.

La presentazione dei singoli accordi è strutturata in maniera uniforme: riassunto del contenuto dei trattati e breve presentazione dei motivi che hanno portato alla loro conclusione, eventuali costi legati alla loro attuazione, base legale sulla quale si fonda la loro approvazione, nonché modalità di entrata in vigore e di denuncia. Il presente rapporto contiene altresì, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna.

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Indice Compendio

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Elenco delle abbreviazioni

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1 Introduzione

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2 Dipartimento federale degli affari esteri 2.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) 2.1.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il progetto di fondo tematico per la sicurezza, concluso il 27 luglio 2011 2.1.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il programma di ricerca, concluso il 19 agosto 2011 2.1.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il programma di borse di ricerca nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 19 agosto 2011 2.1.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il progetto di fondo tematico per la promozione della società civile, concluso il 29 settembre 2011 2.1.5 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il progetto di fondo di partenariato e di know-how, concluso l'11 novembre 2011 2.1.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente la partecipazione svizzera ai costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento in Bulgaria, concluso il 9 dicembre 2011 2.1.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il progetto di cure a domicilio, concluso il 9 dicembre 2011 2.1.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il Fondo destinato alle ONG nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 21 marzo 2011 2.1.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto d'installazioni di riconoscimento di targhe numeriche nei posti di dogana dei porti estoni, concluso il 25 aprile 2011 2.1.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero della giustizia, concernente il progetto di trattamento e riabilitazione di delinquenti tossicomani, concluso il 3 agosto 2011

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2.1.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto d'acquisizione di un microscopio a forza atomica nel settore della nanotecnologia, concluso il 24 novembre 2011 2.1.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero dello sviluppo nazionale, concernente un sistema di previsione delle piene per la Tisza superiore, concluso il 2 febbraio 2011 2.1.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero dello sviluppo nazionale, concernente il progetto di revisione dei piani di protezione contro le piene per la Tisza superiore, concluso il 21 marzo 2011 2.1.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto per l'insegnamento impartito da professori svizzeri nelle alte scuole lettoni, concluso il 30 maggio 2011 2.1.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il sostegno ai progetti in favore della gioventù nelle regioni decentrate e marginalizzate, concluso il 30 maggio 2011 2.1.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il fondo destinato alle ONG nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 3 maggio 2011 2.1.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto d'introduzione di un sistema di sorveglianza, di registrazione e d'archiviazione video in seno alla Corte di giustizia lituana, concluso il 3 maggio 2011 2.1.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento delle cure in perinatologia e neonatologia, concluso il 20 dicembre 2011 2.1.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto d'istituzione di un centro di controllo medico a Biala Podlaska, concluso il 20 aprile 2011 2.1.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale,
concernente il progetto relativo alla conservazione delle specie d'uccelli nei Carpazi polacchi, concluso il 5 maggio 2011 2.1.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di guardie di confine mobili, concluso il 5 maggio 2011

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2.1.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di preparazione alle situazioni d'emergenza nel settore della protezione delle frontiere, concluso il 10 maggio 2011 2.1.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di preservazione della biodiversità e degli ecosistemi naturali nella voïvodie di Lublino, concluso il 4 agosto 2011 2.1.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Un ponte fra le Alpi e i Carpazi», concluso il 4 agosto 2011 2.1.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Le Alpi dei Carpazi», concluso il 4 agosto 2011 2.1.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Prodotti locali della regione della Piccola Polonia», concluso il 4 agosto 2011 2.1.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di sviluppo regionale nei distretti di Gorlicki e Nowosadecki, concluso il 4 agosto 2011 2.1.28 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di sviluppo agricolo a Dolina Strugu, concluso il 4 agosto 2011 2.1.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di modernizzazione dell'amministrazione nella regione di Gotania, concluso il 9 agosto 2011 2.1.30 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «L'euro quale opportunità per la regione di Lublino», concluso il 10 agosto 2011 2.1.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, concluso il 15 giugno 2011 2.1.32 Accordo tra la
Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto relativo alla promozione della gestione d'impresa delle PMI nella regione di Lublino, concluso il 28 settembre 2011

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2.1.33 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Miglioramento della qualità delle istituzioni sociali nella regione di Swietokrzyskie», concluso il 3 ottobre 2011 2.1.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di aiuto all'ottimizzazione del controllo ferroviario alle frontiere nella regione di Siemianówka, concluso il 25 ottobre 2011 2.1.35 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di «Miglioramento della qualità delle istituzioni sociali nella regione dei Bassi Carpazi», concluso il 9 dicembre 2011 2.1.36 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Upper Raba River Spawning Grounds», concluso il 20 dicembre 2011 2.1.37 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Miglioramento della qualità dei servizi sociali nella regione di Swietokrzyskie», concluso il 21 dicembre 2011 2.1.38 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Miglioramento della qualità dei servizi sociali nella regione della Piccola Polonia», concluso il 21 dicembre 2011 2.1.39 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Protezione della fauna forestale dei Carpazi», concluso il 22 dicembre 2011 2.1.40 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Partenariato per la protezione e la gestione sostenibile delle regioni montuose nei Carpazi», concluso il 22 dicembre 2011 2.1.41 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Attuazione della Convenzione dei Carpazi», concluso il 22 dicembre 2011 2.1.42 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di fondo tematico per la sicurezza, concluso il 1°luglio 2011

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2.1.43 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il programma di ricerca, concluso il 5 agosto 2011 2.1.44 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il programma di borse di ricerca nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 5 agosto 2011 2.1.45 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di fondo tematico per la promozione della società civile, concluso il 25 ottobre 2011 2.1.46 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di fondo di partenariato e di know-how, concluso il 25 ottobre 2011 2.1.47 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto «Fondo tematico per le riforme del sistema sanitario», concluso il 19 dicembre 2011 2.1.48 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia, concernente il progetto di rafforzamento della disponibilità operativa delle squadre di salvataggio, concluso il 2 agosto 2011 2.1.49 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di fondo destinato alle ONG per la promozione di partenariati fra le istituzioni svizzere e slovacche nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 2 agosto 2011 2.1.50 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di sviluppo delle riserve naturali nei Carpazi slovacchi, concluso il 2 agosto 2011 2.1.51 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto d'osservazione e di ricerca in selvicoltura, concluso il 2 agosto 2011 2.1.52 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento del sistema di formazione per il personale delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali, concluso il 10 gennaio 2011 2.1.53 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica ceca, rappresentata dal
Ministero delle finanze, concernente il progetto legato ai programmi di libertà condizionale e reintegrazione per delinquenti, concluso il 16 febbraio 2011 2.2 Messaggio del 15 dicembre 2006 sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521)

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dall'Ufficio di statistica d'Albania, concernente il sostegno al censimento 2011 in Albania, concluso il 15 luglio 2011 2.2.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dall'Ufficio di statistica d'Albania, concernente il sostegno al censimento 2011 in Albania, concluso il 29 settembre 2011 2.2.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Ministero dell'interno, concernente il progetto di sostegno alla decentralizzazione e allo sviluppo locale nei distretti di Shkodra e Lezha, concluso il 4 agosto 2011 2.2.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente lo sviluppo del sistema delle risorse umane nel settore sanitario, concluso il 18 novembre 2011 2.2.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero della sicurezza, e la missione dell'OIM in Bosnia e Erzegovina, concernente il progetto di miglioramento della gestione dell'immigrazione in Bosnia e Erzegovina, concluso il 29 luglio 2011 2.2.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero dei diritti dell'uomo e dei rifugiati, concernente il programma volto a istituire un sistema efficace e sostenibile per l'attuazione dell'accordo di riammissione, concluso il 15 settembre 2011 2.2.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Ministero danese degli affari esteri (MFA-DK), concernente il progetto «Sviluppo economico rurale nelle regioni del Sud della Georgia», concluso il 9 dicembre 2011 2.2.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di sostegno all'Agenzia del Kosovo per la proprietà, concluso il 24 giugno 2011 2.2.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'educazione, delle scienze e delle tecnologie, concernente il progetto di promozione dell'educazione alla cittadinanza democratica, concluso il 27 settembre 2011 2.2.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente le infrastrutture d'approvvigionamento idrico e d'evacuazione delle acque di scarico nelle zone rurali, concluso il 2 dicembre 2011 2.2.1

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2.2.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Moldavia, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente la regionalizzazione dei servizi d'emergenza pediatrica in Moldavia, concluso il 1°febbraio 2011 2.2.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Moldavia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente, concernente la realizzazione del progetto di approvvigionamento di acqua potabile e di depurazione delle acque di scarico in Moldavia, concluso il 7 luglio 2011 2.2.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Moldavia, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente il miglioramento della salute sessuale dei giovani, concluso il 26 settembre 2011 2.2.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Moldavia, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente la modernizzazione delle cure perinatali in Moldavia, concluso il 26 settembre 2011 2.2.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Uzbekistan, concernente lo sviluppo della formazione professionale nel settore idrico, concluso il 18 giugno 2011 2.2.16 Accordo tra la Svizzera e l'Uzbekistan concernente un progetto inteso a migliorare la gestione delle risorse idriche, concluso il 19 settembre 2011 2.2.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ministero dell'educazione della Serbia concernente il progetto di sostegno allo sviluppo professionale e alle iniziative di riforma europee in materia di educazione, concluso il 24 febbraio 2011 2.2.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ministero delle finanze del Tagikistan, concernente il progetto di riforma dell'approvvigionamento di acqua in Tagikistan, concluso il 18 marzo 2011 2.2.19 Accordo tra il DFAE, rappresentato dalla DSC, e il Ministero della sanità del Tagikistan concernente il progetto di riforma della formazione di base in medicina in Tagikistan, concluso il 18 marzo 2010 2.2.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ucraina, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente il programma per la salute madre-bambino, concluso il 12 luglio 2011 2.2.21 Accordo fra la Svizzera e l'ICWC (Commissione interstatale per il coordinamento nel settore dell'acqua) concernente il progetto di gestione integrata delle risorse idriche nella valle di Ferghana, concluso il 1° luglio 2011

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2.2.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'EC-IFAS (Comitato esecutivo dei Governi dei Paesi d'Asia centrale) e l'ICWC (Commissione interstatale per il coordinamento nel settore dell'acqua) concernente l'istituzione di un sistema d'informazione regionale sulle risorse idriche in Asia centrale, concluso l'11 maggio 2011 2.2.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) concernente un programma di formazione per adulti in Bosnia e Erzegovina, concluso il 6 dicembre 2011 2.2.24 Accordo di cofinanziamento tra la DSC e il PNUS concernente un sostegno al comitato di coordinamento dei donatori di fondi in Tagikistan, concluso il 30 luglio 2010 2.2.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il programma di sviluppo locale integrato in Bosnia e Erzegovina, concluso il 7 dicembre 2011 2.2.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS, rappresentato dall'Ufficio del PNUS in Albania, concernente il contributo ai fondi del PNUS destinato al patto territoriale per l'impiego (TEP), concluso il 15 dicembre 2011 2.2.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il SIC-ICWC concernente il miglioramento della gestione e della ripartizione dell'acqua nella valle di Ferghana, concluso il 22 ottobre 2010 2.2.28 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OSCE concernente il progetto «Iniziativa per la sicurezza della popolazione nel Kirghizistan», concluso il 16 aprile 2011 2.2.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Gran Bretagna, rappresentata dal Dipartimento dello sviluppo internazionale, concernente il progetto di rafforzamento del diritto di codecisione e del principio di «accountability» in Kirghizistan, concluso il 18 febbraio 2011 2.2.30 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Liechtenstein, rappresentato dal Servizio dello sviluppo del Liechtenstein, concernente il progetto di riforma del sistema sanitario nel Kirghizistan, concluso il 17 marzo 2011 2.3 Messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (FF 2008 2451) 2.3.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente lo
sviluppo di un sistema per l'utilizzazione delle risorse in personale nel settore della sanità, concluso il 18 novembre 2011 2.3.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Germania concernente la gestione dei mezzi destinati dalla Svizzera al fondo di sostegno alla società civile del Nicaragua, concluso il 18 marzo 2011 5326

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia concernente il progetto di rafforzamento istituzionale del Viceministero dello sviluppo rurale, concluso il 7 giugno 2011 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia concernente il progetto «Infrastrutture per geodati», concluso il 15 agosto 2011 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata da Plurinacional, concernente il finanziamento di una conferenza internazionale nel quadro del sostegno strategico al rafforzamento dell'istituzione boliviana, concluso il 27 ottobre 2011 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dalla Direzione dei diritti umani, concernente il programma di rafforzamento delle istituzioni democratiche «FORDECAPI», concluso il 22 dicembre 2010 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il Programma d'appoggio alla Produzione rurale, concluso il 7 giugno 2011 Accordo tra la DSC, che agisce per il tramite dell'Ufficio della cooperazione nel Burkina Faso, e la FAO concernente il progetto «Assistenza alle economie domestiche indigenti vittime della malnutrizione e degli effetti dei cambiamenti climatici ed economici, attraverso la valorizzazione dei prodotti forestali non legnosi nel Burkina Faso», concluso l'8 giugno 2011 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Cina, rappresentata dal Ministero del commercio, concernente la cooperazione tecnica Cina-Svizzera, concluso il 29 marzo 2011 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca concernente il progetto boliviano di rafforzamento istituzionale del Viceministero dello sviluppo rurale, concluso il 17 agosto 2011 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Democratica del Congo, rappresentata dal Ministero della cooperazione internazionale e regionale, concernente il programma d'appoggio al sistema sanitario, concluso il 7 aprile 2011 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Gran Bretagna, rappresentata dal Dipartimento della cooperazione tecnica, concernente la concessione di un sostegno finanziario al Centro di ricerca internazionale ICIPE, concluso il 23 settembre 2011 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero della pianificazione, concernente il programma di sostegno agli investimenti comunali «APIM», concluso il 24 maggio 2011

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2.3.14 Accordo tra la Svizzera e il Laos concernente lo sviluppo delle regioni collinari del Nord, concluso il 7 febbraio 2011 2.3.15 Accordo tra la Svizzera e il Laos concernente un fondo di lotta contro la povertà, concluso il 31 ottobre 2011 2.3.16 Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma d'appoggio all'educazione non formale (PENF), concluso il 18 luglio 2011 2.3.17 Accordo tra la Svizzera e il Mali, concernente il programma di miglioramento dell'accesso all'acqua e di gestione dei rischi d'inondazioni nelle città di Koutiala e Tombouctou, concluso il 14 dicembre 2011 2.3.18 Accordo di progetto tra la Svizzera e il Mali concernente il Programma di sviluppo sociale urbano di Koutiala, concluso il 14 dicembre 2011 2.3.19 Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente un progetto di sostegno alle miniere artigianali e alla loro depenalizzazione in Mongolia, concluso il 28 marzo 2011 2.3.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la fase IV del programma «Gestione sostenibile del suolo», concluso il 31 gennaio 2011 2.3.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la fase IV del progetto di ricerca sulla coltura del maïs nelle zone semimontagnose, concluso il 31 gennaio 2011 2.3.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la fase III del programma «Sottosettore ponti sospesi», concluso il 23 marzo 2011 2.3.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la fase I del programma «Ponti motorizzati (strade locali)», concluso il 23 marzo 2011 2.3.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la fase I del progetto «Una migrazione più sicura», concluso l'8 luglio 2011 2.3.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente un progetto di costituzione dello Stato in vista di migliorare le condizioni di vita in Nepal, concluso il 18 settembre 2011 2.3.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle
finanze, concernente un progetto di fondo per l'impiego destinato a migliorare le condizioni di vita in Nepal, concluso il 18 settembre 2011 2.3.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ambasciata svizzera in Nepal, e il Nepal concernente il progetto di sostegno al processo di pace in Nepal, concluso il 1° settembre 2011

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2.3.28 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto di sostegno degli investimenti comunali «APIM», concluso il 30 maggio 2011 2.3.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente la gestione del fondo anticorruzione, concluso il 22 marzo 2011 2.3.30 Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il Programma di consolidamento del Sistema di manutenzione stradale di Gaya, concluso il 18 maggio 2011 2.3.31 Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il Programma Genere Niger-Sostegno alla scolarizzazione delle bambine, concluso il 18 maggio 2011 2.3.32 Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il Programma di sostegno al settore dell'allevamento, concluso il 18 maggio 2011 2.3.33 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma regionale per la gestione degli ecosistemi forestali andini «ECOBONA», concluso il 3 marzo 2011 2.3.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero peruviano degli affari esteri, concernente il programma regionale «BioAndes», concluso il 25 marzo 2011 2.3.35 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri ­ Agenzia peruviana di cooperazione internazionale, concernente il programma volto a migliorare l'efficienza energetica delle fabbriche artigianali di laterizi d'America latina allo scopo di attenuare il cambiamento climatico, concluso il 31 maggio 2011 2.3.36 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di promozione della salute e rafforzamento del sistema, concluso il 13 giugno 2011 2.3.37 Accordo tra la Svizzera e il Vietnam, concernente il programma volto a migliorare i servizi pubblici nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, concluso il 5 luglio 2011 2.3.38 Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente il programma volto a migliorare i servizi pubblici nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, concluso il 5 luglio 2011 2.3.39 Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente la lotta contro la povertà mediante il miglioramento delle condizioni d'allevamento, concluso il 22 settembre 2011

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2.3.40 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca africana di sviluppo concernente la concessione di un contributo all'Associazione per lo sviluppo dell'educazione in Africa (ADEA) destinato alla preparazione della Triennale nel 2011, concluso il 4 marzo 2011 2.3.41 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca africana di sviluppo concernente la concessione di un contributo generale all'Associazione per lo sviluppo dell'educazione in Africa (ADEA), concluso il 23 dicembre 2010 2.3.42 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca africana di sviluppo concernente il distaccamento di un'impiegata della DSC presso la Banca africana di sviluppo, concluso il 30 marzo 2011 2.3.43 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca africana di sviluppo concernente un contributo al Fondo fiduciario multidonatori per lo Zimbabwe, concluso l'11 agosto 2011 2.3.44 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca africana di sviluppo concernente l'aumento del contributo versato ai settori dell'approvvigionamento di acqua e delle strutture igienico-sanitarie in Africa, concluso il 24 novembre 2011 2.3.45 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca africana di sviluppo concernente il finanziamento di un esperto svizzero in monitoraggio e valutazione, concluso il 28 novembre 2011 2.3.46 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca interamericana di sviluppo (BIS) concernente il progetto Aquafund, concluso il 17 agosto 2011 2.3.47 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio del Global Compact (Patto globale) concernente il finanziamento di base delle attività dell'Ufficio del Global Compact, concluso il 21 settembre 2011 2.3.48 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri di ricerca agricola internazionale del GCRAI, concluso il 22 settembre 2011 2.3.49 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il «Multi-Donor Trust Fund for Regional Centers for Learning on Evaluation and Results (CLEAR)», concluso il 25 novembre 2011 2.3.50 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente un contributo supplementare al Fondo mondiale di lotta contro la sida, la tubercolosi e il paludismo (GFATM), concluso il 5 dicembre 2011

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2.3.51 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto di Seminari regionali sulle azioni politiche da attuare in risposta ai prezzi elevati delle derrate alimentari, concluso il 30 giugno 2011 2.3.52 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un aiuto destinato a migliorare l'autonomia delle famiglie di rifugiati nello Stato di Bahr al-Ghazal, concluso il 28 novembre 2011 2.3.53 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto «Sostegno alla FAO nell'integrazione delle Direttive volontarie per una governance responsabile dei regimi fondiari applicabile alle terre, alle peschiere e alle foreste, da parte di istituzioni accademiche di primo piano», concluso il 22 dicembre 2011 2.3.54 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) concernente un contributo alla riunione mondiale del Forum dei contadini 2010 a Roma, concluso il 29 gennaio 2010 2.3.55 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) concernente un contributo alla riunione mondiale del Forum dei contadini 2012 a Roma, concluso il 16 dicembre 2011 2.3.56 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto internazionale di pianificazione dell'educazione (IIPE) concernente la concessione di un contributo generale per le attività dell'IIPE negli anni 2011­2013, concluso il 15 dicembre 2011 2.3.57 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'organizzazione non governativa dei Paesi Bassi HIVOS concernente un sostegno al perfezionamento delle unità di base di produzione cooperativa (UBPC), concluso il 10 dicembre 2010 2.3.58 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'organizzazione non governativa dei Paesi Bassi HIVOS concernente un progetto di sviluppo economico sostenibile, concluso il 10 dicembre 2010 2.3.59 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD) concernente un contributo all'atelier di lavoro organizzato a Batumi nel quadro del Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo 2011, concluso il 9 agosto 2011 2.3.60 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Centro
internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD) concernente un contributo all'atelier organizzato in Marocco nel quadro del Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo 2011, concluso il 14 novembre 2011

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2.3.61 Accordo tra la DSC e la Banca mondiale (IDA) concernente un contributo in favore del Bangladesh nei settori dell'approvvigionamento di acqua potabile e delle strutture igienico-sanitarie, concluso il 21 dicembre 2011 2.3.62 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente un contributo a uno studio sul terreno relativo alla tratta di esseri umani in Medio Oriente, concluso il 25 novembre 2011 2.3.63 Accordo tra la DSC e l'IUE concernente un contributo al progetto «Realizzazione di studi sul terreno, sviluppo di indicatori ed elaborazione di raccomandazioni politiche sulle condizioni generali necessarie affinché i migranti possano contribuire allo sviluppo del loro Paese dopo il loro ritorno», concluso il 29 luglio 2011 2.3.64 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto internazionale di gestione dell'acqua (IWMI) concernente un contributo al progetto «Riciclaggio sostenibile dai profili ecologico ed economico», concluso il 9 dicembre 2011 2.3.65 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e le Nazioni Unite, rappresentate dall'Ufficio del segretario generale aggiunto, concernente il cofinanziamento dell'esame del quadro istituzionale per la valutazione delle attività operative di sviluppo del sistema delle Nazioni Unite nel suo insieme, concluso il 6 maggio 2011 2.3.66 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2011 e 2012 per il CAS dell'OCSE, concluso il 7 gennaio 2011 2.3.67 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il sostegno all'Unità di coerenza politica per lo sviluppo durante gli anni 2011 e 2012, concluso il 18 gennaio 2011 2.3.68 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e l'OIM concernente l'elaborazione di un manuale mirante a coinvolgere la diaspora nelle attività di sviluppo nei Paesi d'origine e di destinazione dei migranti, concluso il 4 marzo 2011 2.3.69 Accordo tra la DSC e l'OIM concernente un contributo al workshop di Marsiglia organizzato dal Forum mondiale su migrazione e sviluppo, concluso il 16 maggio 2011 2.3.70 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo all'atelier di lavoro organizzato nel Botswana nel quadro del processo di consultazione regionale
sulla migrazione, concluso il 18 ottobre 2011 2.3.71 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo al Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2011, concluso il 13 settembre 2011

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2.3.72 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo all'atelier organizzato in Nigeria nel quadro del Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2011, concluso il 29 settembre 2011 2.3.73 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo all'atelier di lavoro organizzato a Chisinau nel quadro del Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2011, concluso il 7 ottobre 2011 2.3.74 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo all'atelier di lavoro organizzato a Manila nel quadro del Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2011, concluso il 12 ottobre 2011 2.3.75 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo all'atelier di lavoro organizzato a Dacca nel quadro del Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2011, concluso il 18 ottobre 2011 2.3.76 Accordo tra la DSC e l'OIL concernente un contributo al progetto «Protezione degli impiegati domestici migranti: collaborazione con il Ministero libanese del lavoro», concluso il 4 aprile 2011 2.3.77 Accordo tra la DSC e l'OIL concernente un contributo al progetto «Migliorare le basi statistiche in vista della loro utilizzazione nella definizione di politiche e nella promozione di una politica in materia di mercato del lavoro e di migrazioni professionali nello Yemen», concluso il 30 maggio 2011 2.3.78 Accordo tra la DSC e l'OIL concernente un contributo al progetto «Migliorare le basi statistiche in vista della loro utilizzazione nella definizione di politiche e nella promozione di una politica in materia di mercato del lavoro e di migrazioni professionali in Siria», concluso il 30 maggio 2011 2.3.79 Accordo tra la DSC e l'OIL concernente un contributo alla promozione del «lavoro decente» grazie all'adozione e all'attuazione di una migliore politica migratoria nel Bangladesh, concluso il 3 luglio 2011 2.3.80 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il sostegno all'Unità di coerenza politica per lo sviluppo durante gli anni 2011 e 2012, concluso il 18 gennaio 2011 2.3.81 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo supplementare 2012 alle attività del PAM nel Burkina Faso, nel Mali e nel Niger, concluso il 28 dicembre 2011 2.3.82 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio
della cooperazione svizzera nel Mali, e l'UE, rappresentata dalla Commissione europea, concernente il cofinanziamento dell'azione denominata «Programma di sostegno alle organizzazioni della società civile malese II (PAOSC II)», concluso il 4 maggio 2011

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2.3.83 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e le PNUS concernente il sostegno all'Ufficio del PNUS per i diritti umani di Tegucigalpa in Honduras, concluso il 2 marzo 2011 2.3.84 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo al miglioramento della situazione dei diritti dell'uomo nel Bangladesh, concluso il 4 maggio 2011 2.3.85 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il cofinanziamento della seconda Conferenza internazionale sul rafforzamento delle capacità nazionali di valutazione, concluso il 30 giugno 2011 2.3.86 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la promozione degli investimenti da parte degli amministratori di Pro Nicaragua, concluso il 6 luglio 2011 2.3.87 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo all'attuazione del programma di lavoro del gruppo speciale d'alto livello dell'ONU sulla crisi mondiale della sicurezza alimentare, concluso il 10 agosto 2011 2.3.88 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il miglioramento dei servizi pubblici in Vietnam, concluso il 14 settembre 2011 2.3.89 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di sviluppo rurale attuato in tre province, concluso il 27 ottobre 2010 2.3.90 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo al progetto «Iniziativa mirante a promuovere l'istituzione di partenariati per il finanziamento di progetti concernenti l'approvvigionamento di acqua e le strutture igienico-sanitarie», concluso il 28 ottobre 2011 2.3.91 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo alla riforma intrapresa nel Bangladesh in materia di decentralizzazione e di sviluppo delle competenze, concluso il 24 novembre 2011 2.3.92 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al progetto «Approvvigionamento idrico, strutture igienico-sanitarie e igiene» in Tanzania, concluso il 29 novembre 2011 2.3.93 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo a misure di adeguamento al cambiamento climatico grazie al rimboschimento di zone costiere, concluso il 30 novembre 2011 2.3.94 Accordo di cofinanziamento tra la Svizzera e il PNUS concernente il progetto «Giustizia e diritti dell'uomo» in Afghanistan, concluso il 1° dicembre 2011 2.3.95
Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di adeguamento al cambiamento climatico nella regione di Las Segovias, in Nicaragua, concluso il 2 dicembre 2011

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2.3.96 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente l'Iniziativa povertà e ambiente nel Laos, concluso il 12 dicembre 2011 2.3.97 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Segretariato generale del SICA concernente il miglioramento del clima degli affari per lo sviluppo regionale di un turismo sostenibile, concluso il 28 giugno 2011 2.3.98 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Servizio di collegamento delle Nazioni Unite con le organizzazioni non governative (NGLS) concernente un sostegno alla mobilitazione della popolazione civile mondiale in vista della Conferenza di Rio+20, concluso il 9 dicembre 2011 2.3.99 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCD concernente un contributo all'attuazione del piano strategico dell'UNCCD (2008­2018), concluso il 17 novembre 2011 2.3.100 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «quadro d'azione per il miglioramento della nutrizione (Movimento SUN)», concluso il 29 dicembre 2011 2.3.101 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente l'attribuzione di un contributo generale all'Associazione per le attività dell'Institute for Lifelong Learning (UIL) negli anni 2011­2013, concluso l'11 aprile 2011 2.3.102 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente il contributo al Rapporto di monitoraggio mondiale dell'Educazione per tutti, concluso il 18 luglio 2011 2.3.103 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio internazionale dell'educazione (IBE) dell'UNESCO concernente un contributo volontario della Svizzera per gli anni 2009 e 2010 a copertura del contributo per il 2011, concluso il 17 agosto 2011 2.3.104 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCD concernente un contributo all'attuazione del piano strategico dell'UNCCD (2008­2018), concluso il 28 giugno 2011 2.3.105 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN­HABITAT concernente il potenziamento delle capacità di adattamento al cambiamento climatico, concluso il 22 luglio 2011 2.3.106 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UNITAR concernente il progetto «Cartografia delle risorse idriche del Ciad», concluso il 20 gennaio 2011 2.3.107 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS concernente un contributo al progetto di monitoraggio, analisi e influsso politico nei settori idrico e delle strutture igienico-sanitarie a livello globale, concluso il 14 settembre 2011

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2.3.108 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS concernente un contributo al progetto «Utilizzazione senza rischio delle acque di scarico», concluso il 25 novembre 2011 2.3.109 Accordo tra la Svizzera e l'UNOPS concernente il contributo al Programma di sviluppo rurale e sicurezza alimentare, nel Myanmar, concluso il 5 dicembre 2011 2.3.110 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio dell'Alto rappresentante delle Nazioni Unite per i Paesi meno sviluppati, i Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo (UN-OHRLLS), concernente il cofinanziamento delle attività di monitoraggio della 4a Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi meno sviluppati, concluso il 28 novembre 2011 2.3.111 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN­Women concernente un contributo al Fondo speciale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, concluso il 20 dicembre 2011 2.4 Messaggio del 29 novembre 2006 concernente la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione (FF 2006 8805) 2.4.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Giordania, rappresentata dalla Direzione generale della protezione civile, concernente la 3a fase di cooperazione mirante alla classificazione della squadra giordana di ricerca e di salvataggio in zona urbana (USAR), concluso il 25 ottobre 2011 2.4.2 Accordo tra la DSC e il Ministero della formazione del Myanmar concernente la ricostruzione di scuole, concluso il 28 gennaio 2011 2.4.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ministero degli affari esteri di Tunisia concernente i programmi svizzeri di aiuto alla transizione in Tunisia, concluso il 22 luglio 2011 2.4.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il contributo 2011 nel settore della prevenzione delle catastrofi, concluso il 2 settembre 2011 2.4.5 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il versamento di un contributo particolare 2011 ai programmi della Divisione di sostegno al coordinamento sul terreno, concluso il 2 febbraio 2011 2.4.6 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo 2011 al Fondo centrale per la risposta alle emergenze, concluso il 28 febbraio 2011 2.4.7 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo alle attività condotte dall'OCHA in Etiopia, concluso il 30 marzo 2011

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Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno alle Reti d'informazione regionali integrate, concluso il 20 aprile 2011 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo alle attività condotte dall'OCHA in Somalia, concluso il 6 maggio 2011 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo alle attività condotte dall'OCHA in Somalia, concluso il 2 giugno 2011 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo alle attività condotte dall'OCHA in Etiopia, concluso il 15 luglio 2011 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo alle attività di coordinamento e di aiuto d'emergenza dell'OCHA nel Sudan, concluso il 7 ottobre 2011 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo alle attività condotte dall'OCHA nella regione del Corno d'Africa, concluso il 13 ottobre 2011 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente un contributo al programma condotto nei territori palestinesi occupati (TPO), concluso il 22 novembre 2011 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo alle attività condotte dall'OCHA nel Sudan del Sud, concluso il 7 dicembre 2011 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo alle attività condotte dall'OCHA in Somalia, concluso il 13 dicembre 2010 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2011 alle attività del CICR sul terreno, concluso il 25 febbraio 2011 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2011 alle attività condotte dal CICR sul terreno in seguito agli eventi intervenuti in Libia, concluso il 7 marzo 2011 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo 2011 al bilancio di sede 2011 del CICR, concluso il 21 marzo 2011 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2011 alle attività condotte dal CICR sul terreno dopo gli eventi intervenuti in Costa d'Avorio, concluso il 19 aprile 2011 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2011 alle attività condotte dal CICR sul terreno, concluso il 18 luglio 2011 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2011 alle attività condotte dal CICR sul terreno in relazione con la crisi alimentare nel Corno d'Africa, concluso il 28 luglio 2011

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2.4.23 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo straordinario 2011 alle attività condotte dal CICR sul terreno in relazione con la crisi alimentare nel Corno d'Africa, concluso il 16 settembre 2011 2.4.24 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2011 alle attività condotte dal CICR sul terreno, concluso il 1° novembre 2011 2.4.25 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo supplementare 2011 alle attività condotte dal CICR nel Kirghizistan, concluso il 16 dicembre 2011 2.4.26 Accordo tra la DSC e l'SFD del CICR concernente il contributo generale all'appello 2011, concluso il 23 dicembre 2011 2.4.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Dispositivo mondiale per la riduzione delle catastrofi e la ripresa (GFDRR) concernente il contributo per l'integrazione della riduzione dei rischi di catastrofi, concluso il 4 ottobre 2011 2.4.28 Accordo tra la DSC e la FAO concernente un contributo alle attività condotte dalla FAO nella regione del Corno d'Africa, concluso il 13 luglio 2011 2.4.29 Accordo tra la DSC e la FAO concernente un contributo alle attività condotte dalla FAO in Costa d'Avorio, concluso il 20 luglio 2011 2.4.30 Accordo tra la DSC e la FAO concernente un contributo alle attività condotte dalla FAO in Somalia, concluso il 23 agosto 2011 2.4.31 Accordo tra la DSC e la FAO concernente un contributo alle attività condotte dalla FAO nella regione del Corno d'Africa, concluso il 14 ottobre 2011 2.4.32 Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il contributo 2011 ai costi amministrativi dell'OIM, concluso il 9 febbraio 2011 2.4.33 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo al progetto d'evacuazione e di stabilizzazione in Libia (LESP) di cittadini di Paesi terzi (TCN) dell'Asia e dell'Africa subsahariana, concluso il 17 marzo 2011 2.4.34 Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il programma mirante a promuovere l'integrazione dei migranti nello Zimbabwe, concluso il 15 dicembre 2011 2.4.35 Accordo tra la DSC e l'OMS concernente un aiuto d'emergenza in favore delle vittime della carestia in Somalia, concluso il 14 dicembre 2011 2.4.36 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2011 alle attività condotte dal PAM sul terreno, concluso il 1° marzo 2011

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2.4.37 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2011 alle attività condotte sul terreno dal PAM in seguito agli eventi intervenuti in Costa d'Avorio e nell'Africa settentrionale, concluso il 16 marzo 2011 2.4.38 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare supplementare 2011 alle attività svolte sul terreno dal PAM dopo gli eventi intervenuti in Costa d'Avorio, concluso il 14 aprile 2011 2.4.39 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo 2011 alla Conferenza internazionale del PAM, concluso il 18 aprile 2011 2.4.40 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2011 alle attività condotte dal PAM sul terreno, concluso il 7 novembre 2011 2.4.41 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo supplementare 2011 destinato alle attività del PAM nello Zimbabwe, nonché al conto di reazione immediata, concluso il 24 novembre 2011 2.4.42 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo 2011 al programma per l'aumento della disponibilità operativa del PAM, concluso il 20 dicembre 2011 2.4.43 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il potenziamento istituzionale delle capacità destinate a ridurre i rischi di catastrofe e a far fronte al cambiamento climatico, concluso il 24 ottobre 2011 2.4.44 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il programma del PNUS volto a migliorare le basi vitali della popolazione nelle regioni di Somali e d'Oromia (zona di Borena), concluso il 20 dicembre 2011 2.4.45 Accordo tra la DSC e il PNUA concernente il contributo speciale 2011-2012 all'attuazione della decisione 26/15 del Consiglio d'amministrazione del PNUA, concluso l'8 dicembre 2011 2.4.46 Accordo tra la DSC e la Piattaforma mondiale della Strategia internazionale per la prevenzione delle catastrofi (SIPC) dell'ONU concernente un contributo per la riduzione dei rischi di catastrofe, concluso il 24 febbraio 2011 2.4.47 Accordo tra la DSC e la Piattaforma mondiale della Strategia internazionale per la prevenzione delle catastrofi (SIPC) dell'ONU concernente un contributo supplementare alla Piattaforma mondiale per la riduzione dei rischi di catastrofe, concluso il 16 giugno 2011 2.4.48 Accordo tra la DSC e il Segretariato della Strategia internazionale di prevenzione delle catastrofi (SIPC) concernente il contributo annuo 2011­2012, concluso il 25 novembre 2011

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2.4.49 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UE concernente l'attuazione di un contributo versato all'Autorità palestinese da parte dell'intermediario del Meccanismo palestino-europeo di gestione dell'aiuto socioeconomico (PEGASE), concluso il 22 dicembre 2011 2.4.50 Accordo tra la DSC e l'ACNUR concernente il contributo annuale 2011, concluso il 22 febbraio 2011 2.4.51 Accordo tra la DSC e l'ACNUR concernente il contributo particolare 2011 alle attività dell'ACNUR sul terreno, concluso il 28 febbraio 2011 2.4.52 Accordo tra la DSC e l'ACNUR concernente il contributo particolare 2011 alle attività dell'ACNUR sul terreno, concluso il 28 luglio 2011 2.4.53 Accordo tra la DSC e l'ACNUR concernente il contributo all'assegnazione del premio per i rifugiati 2011, concluso il 5 settembre 2011 2.4.54 Accordo tra la DSC e l'ACNUR concernente il contributo straordinario 2011 alle attività condotte dall'ACNUR sul terreno in risposta alla crisi alimentare nel Corno d'Africa, concluso il 20 ottobre 2011 2.4.55 Accordo tra la DSC e l'ACNUR concernente il contributo particolare 2011 alle attività dell'ACNUR sul terreno, concluso il 1° novembre 2011 2.4.56 Accordo tra la DSC e l'ACNUR concernente il contributo annuale supplementare 2011, concluso il 20 dicembre 2011 2.4.57 Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente i contributi annuali 2011­2013 ai programmi d'aiuto d'emergenza dell'Ufficio dell'UNICEF a Ginevra, concluso il 20 settembre 2011 2.4.58 Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente un contributo al progetto condotto in Liberia nel settore dell'approvvigionamento idrico e dell'igiene, concluso il 2 novembre 2011 2.4.59 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo al progetto «preparazione delle scuole a situazioni d'emergenza in Marocco», concluso il 3 novembre 2011 2.4.60 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente un contributo al progetto di aiuto d'emergenza in favore di bambini rifugiati siriani, concluso il 29 novembre 2011 2.4.61 Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente l'aiuto umanitario fornito nel settore della salute in relazione con la carestia in Somalia, concluso il 12 dicembre 2011 2.4.62 Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente un aiuto d'emergenza in favore delle vittime della carestia in Somalia, concluso il 12 dicembre 2011

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2.4.63 Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente un aiuto d'emergenza in favore delle vittime della carestia in Somalia/Etiopia, concluso il 13 dicembre 2011 2.4.64 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il finanziamento del posto di assistente del presidente della sottocommissione, concluso il 4 marzo 2011 2.4.65 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di accordo tra l'UNRWA e i Paesi ospiti sull'atelier di lavoro «Processo di riforma ­ Alep» dell'UNRWA, concluso l'8 aprile 2011 2.4.66 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente un progetto di studio del profilo socioeconomico dei rifugiati palestinesi che vivono fuori dai campi, concluso il 19 maggio 2011 2.4.67 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente un contributo al progetto «Prestazioni di consulenza per lo studio delle condizioni di salute ambientale nelle scuole in Libano», concluso il 12 luglio 2011 2.4.68 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di costruzione, da parte della Svizzera, di una nuova ala con sale polivalenti presso la scuola primaria di Baqa'a in Giordania, concluso il 12 luglio 2011 2.4.69 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di costruzione di aule scolastiche supplementari nella zona di Bureij, Gaza, concluso il 4 agosto 2011 2.4.70 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente un contributo al progetto d'acquisizione di competenze per la mobilitazione delle risorse, concluso il 4 agosto 2011 2.4.71 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente un contributo al progetto di aiuto d'emergenza in contanti a favore di rifugiati palestinesi a Lattaquié, in Siria, concluso il 5 ottobre 2011 2.4.72 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di risanamento e ampliamento delle condotte di adduzione dell'acqua in sette campi di rifugiati palestinesi, concluso il 16 novembre 2011 2.4.73 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente il contributo al progetto di attuazione della strategia di riforma educativa dell'UNRWA, concluso il 14 dicembre 2011 2.4.74 Accordo tra la Svizzera, rappresentata
dalla DSC, e l'UNRWA concernente il contributo al progetto di attuazione della strategia dell'UNRWA per la mobilitazione delle risorse, concluso il 14 dicembre 2011

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2.5 Messaggio del 15 giugno 2007 concernente la prosecuzione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (FF 2007 4339) 2.5.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE (DP IV), e il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), concluso il 10 ottobre 2011 2.5.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE (DP IV), e il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), concluso il 24 giugno 2011 2.5.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE, e il Dipartimento degli affari politici dell'ONU (UNDPA) concernente il contributo finanziario svizzero alle attività dell'assistente speciale del Segretario generale e mediatore nel conflitto frontaliero tra la Guinea equatoriale e il Gabon, concluso il 15 settembre 2011 2.5.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE, e l'Organizzazione internazionale della francofonia (OIF) concernente il terzo seminario francofono sull'attuazione delle raccomandazioni formulate in occasione del primo ciclo dell'«Esame periodico universale», concluso il 17 ottobre 2011 2.5.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE, e il PNUS concernente il progetto Gestione dell'informazione sugli autori presunti di gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario nella Repubblica democratica del Congo (RDC), concluso il 18 agosto 2011 2.5.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE, e l'ACNUDU concernente il contributo finanziario della Svizzera all'ACNUDU per l'anno 2011, concluso l'11 novembre 2011 2.5.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE, e il Consiglio d'Europa concernente il progetto di lotta contro ogni forma di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, concluso il 26 ottobre 2011 2.5.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE, e l'OSCE concernente l'8a Conferenza dei media del Caucaso del Sud organizzata dall'OSCE, concluso il 6 ottobre 2011 2.5.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE, e l'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) concernente il progetto «Libertà di espressione nelle Americhe», contributo all'Ufficio del relatore per la libertà d'espressione, concluso il 12 novembre 2010

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2.5.10 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente un contributo finanziario al Fondo d'attribuzione tematico per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, concluso il 6 aprile 2011 2.5.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE (DP IV), e il PNUS concernente un contributo finanziario al PNUS, concluso il 5 dicembre 2011 2.5.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE (DP IV), e il PNUS concernente un contributo finanziario al PNUS, concluso il 28 giugno 2011 2.5.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE (DP IV), e la Commissione dei diritti dell'uomo del Burundi concernente un contributo al progetto relativo alla protezione e alla difesa dei diritti dell'uomo, nonché all'attuazione degli impegni assunti nel quadro di trattati internazionali, concluso il 10 novembre 2011 2.5.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE (DP IV), e l'ACNUDU concernente un contributo finanziario all'ACNUDU in Burundi, concluso il 6 dicembre 2011 2.5.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNOPS concernente la Missione di osservazione elettorale dell'UE alle elezioni presidenziali nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) nel 2011, concluso il 26 ottobre 2011 2.5.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE (DP IV), e l'UNOPS concernente il supporto logistico al gruppo degli osservatori elettorali svizzeri nell'ambito della Missione d'osservazione elettorale dell'UE alle elezioni in Nicaragua del 6 novembre 2011, concluso il 26 ottobre 2011 2.5.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE (DP IV), e l'OIM concernente il supporto logistico al gruppo degli osservatori elettorali svizzeri nell'ambito della Missione d'osservazione elettorale dell'UE alle elezioni per l'Assemblea costituente in Tunisia del 2011, concluso il 26 settembre 2011 2.5.18 Convenzione tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE, e l'UNITAR concernente un contributo a un corso di formazione nel settore delle operazioni di promovimento della pace, conclusa il 12 luglio 2011 2.5.19 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il PNUS concernente il distaccamento di un esperto
svizzero quale «Peacebuilding Advisor» presso il PNUS, concluso il 9 settembre 2011 2.5.20 Accordo tra il DFAE e la Commissione per la verità e la riconciliazione della Tailandia (TRCT) concernente il distaccamento di un'esperta svizzera nel settore «Analisi della scena del crimine», concluso il 1° giugno 2011

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2.5.21 Protocollo d'intesa tra la Svizzera e l'Ufficio del Presidente dell'Assemblea generale dell'ONU (OPGA) concernente i termini e le condizioni del distaccamento di un esperto svizzero alla Presidenza della 66a sessione dell'Assemblea generale dell'ONU, concluso l'11 agosto 2011 2.6 Accordi concernenti l'accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti 2.6.1 Accordo tra la Svizzera e il Brasile concernente l'attività lucrativa dei famigliari di membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 15 giugno 2009 2.6.2 Accordo tra la Svizzera e il Cile concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 16 marzo 2011 2.6.3 Accordo tra la Svizzera e il Tagikistan concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 26 ottobre 2011 2.6.4 Accordo tra la Svizzera e l'Ungheria concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 26 gennaio 2011 2.7 Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio di visti 2.8 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri 2.8.1 Protocolli d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e rispettivamente la Russia e la Georgia, concernente il ruolo della Svizzera quale terza parte neutrale, concluso il 9 novembre 2011 2.8.2 Accordo di cooperazione tra la Svizzera e la Svezia per l'uso pacifico dell'energia nucleare, concluso il 6 dicembre 2010, RS 0.732.971.4 2.8.3 Accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali e di armi leggere e di piccolo calibro in Ucraina ­ fase II, concluso il 9 dicembre 2011 2.8.4 Accordo di gestione delle finanze tra la Svizzera e l'Agenzia NATO di manutenzione e di approvvigionamento concernente il fondo di destinazione speciale in materia di sicurezza fisica e di gestione delle scorte di munizioni in Tagikistan, concluso il 22 dicembre 2011

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3 Dipartimento federale dell'interno 3.1 Accordo trilaterale tra la Germania, l'Austria e la Svizzera sulla cooperazione in ambito cinematografico, concluso l'11 febbraio 2011, RS 0.443.913.6 3.2 Accordo tra la Svizzera e il Lussemburgo nel settore cinematografico, concluso il 15 maggio 2011 3.3 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo alla cooperazione nell'ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi conformemente alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, concluso il 18 marzo 2011, RS 0.813.151.4 3.4 Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Giappone, concluso il 30 giugno 2011 3.5 Accordo tra la Svizzera, la Francia e il CERN concernente la protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari, concluso il 15 novembre 2010, RS 0.814.592.2 3.6 Memorandum d'intesa sulla partecipazione alla fase di aggiornamento dei piani e sull'intenzione di partecipare alla costruzione e alla gestione della fonte di spallazione europea di neutroni (European Spallation Source, ESS), concluso il 3 febbraio 2011, RS 0.423.13 4 Dipartimento federale di giustizia e polizia 4.1 Accordi di riammissione 4.1.1 Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Ceca concernente la riammissione delle persone in situazione irregolare nel loro territorio, concluso il 17 settembre 2009, RS 0.142.117.439 4.1.2 Accordo tra la Svizzera e il Montenegro sulla riammissione delle persone in situazione irregolare, concluso il 4 marzo 2011, RS 0.142.115.739 4.1.3 Accordo tra la Svizzera e la Danimarca sulla riammissione delle persone, concluso il 23 giugno 2011 4.1.4 Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica democratica del Congo sulla gestione concertata della migrazione illegale, concluso il 27 gennaio 2011, RS 0.142.112.739 4.1.5 Accordo di cooperazione in materia di migrazione tra la Svizzera e la Guinea, concluso il 14 ottobre 2011 4.1.6 Protocollo d'intesa tra la Svizzera e la Nigeria concernente un partenariato migratorio, concluso il 14 febbraio 2011 4.2 Accordi sui visti 4.2.1 Accordo tra la Svizzera e il Montenegro inteso a facilitare il rilascio di visti, concluso il 4 marzo 2011 4.2.2 Accordo tra la
Svizzera e Palau sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 2 maggio 2011, RS 0.142.116.242

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Accordo tra la Svizzera e Santa Lucia sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 19 maggio 2011 4.2.4 Accordo tra la Svizzera e Trinidad e Tobago sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 4 novembre 2011, RS 0.142.117.542 4.3 Altri accordi del Dipartimento federale di giustizia e polizia 4.3.1 Convenzione tra la Svizzera e il Perù sul trasferimento dei condannati, conclusa il 18 novembre 2010 4.3.2 Protocollo tra l'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno d'Italia volto a intensificare la collaborazione operativa bilaterale allo scopo di lottare contro la criminalità organizzata e localizzare i patrimoni di origine illecita, concluso il 4 marzo 2011 4.3.3 Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e l'Indonesia concernente l'accreditamento parallelo in Indonesia dell'addetto di polizia svizzero stazionato a Bangkok, concluso l'8 febbraio 2011 4.3.4 Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e il Montenegro concernente l'accreditamento parallelo in Montenegro dell'addetto di polizia svizzero stazionato in Serbia, concluso il 1° aprile 2011 4.3.5 Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e la Bulgaria concernente l'accreditamento parallelo in Svizzera dell'addetto di polizia bulgaro stazionato a Vienna, concluso il 21 giugno 2011 4.3.6 Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e la Cambogia concernente l'accreditamento parallelo in Cambogia dell'addetto di polizia svizzero stazionato a Bangkok, concluso il 29 luglio 2011 4.2.3

5 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.1 Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Ceca sullo scambio e la reciproca protezione di informazioni classificate, concluso il 26 gennaio 2011, RS 0.514.174.31 5.2 Accordo tra la Svizzera e la Russia sulla cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare, concluso l'11 aprile 2011, RS 0.512.166.51 5.3 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la partecipazione della polizia nazionale del Liechtenstein al sistema telematico svizzero per la trasmissione di messaggi cifrati «VULPUS», concluso il 10 agosto 2011

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5.4 Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein sull'utilizzazione e sull'esercizio della piazza d'armi di St. Luzisteig, conclusa il 10 agosto 2011 5.5 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa spagnolo concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere al «Tactical Leadership Programme 2011» ad Albacete, in Spagna, concluso il 9 marzo 2011 5.6 Accordo tecnico concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere all'esercitazione militare multinazionale «TIGER MEET 2011» in Francia, concluso il 20 aprile 2011 5.7 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e l'Austria, rappresentata dal Ministro federale della difesa nazionale e dello sport, concernente il soggiorno di studio di un ufficiale austriaco presso le Forze aeree svizzere, concluso il 25 aprile 2011 5.8 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Germania concernente le questioni logistiche nel quadro dell'esercitazione «NATURA 2011/NIMBUS», concluso il 2 maggio 2011 5.9 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa della Francia concernente l'esercitazione «VALAIS 2011», concluso il 6 giugno 2011 5.10 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, la Germania, l'Austria e i Paesi Bassi concernente la collaborazione nell'ambito dell'esercitazione finale dei corsi per osservatori militari dell'ONU, concluso il 29 giugno 2011 5.11 Accordo di attuazione tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero federale della difesa della Germania concernente l'esercitazione «TIRO ALTO 2011», concluso il 26 luglio 2011 5.12 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa della Spagna concernente la partecipazione di membri delle Forze aeree spagnole al «Transition Course 2/2011» a Emmen, concluso il 18 agosto 2011 5.13 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Russia concernente l'invio di un ufficiale svizzero a un corso dell'Accademia militare dello Stato maggiore generale russo, concluso il 31 agosto 2011 5.14 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero federale della difesa della Germania concernente l'esercitazione «DANEX/NORTHERN COASTS 2011», concluso il 1° settembre 2011 5.15 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente l'esercitazione «DANEX/NORTHERN COASTS 2011», concluso il 7 settembre 2011

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5.16 Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «OPEN SPIRIT 2011» in Grecia, conclusione di due accordi: Accordo tra il DDPS e il Ministero della difesa della Germania concernente la preparazione e lo svolgimento del tiro tattico sull'isola di Creta nel 2011, concluso il 12 luglio 2011, e Accordo tra il DDPS e il Ministero della difesa della Grecia concernente l'utilizzazione di NAMFI (National Missile Firing Installation) per l'esercitazione «OPEN SPIRIT 2011», concluso il 29 settembre 2011 5.17 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il «National Joint Headquarter» della Norvegia concernente la partecipazione all'esercitazione militare «NIGHTWAY 2011», concluso il 27 ottobre 2011 5.18 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente lo scambio reciproco di piloti militari della squadriglia d'aviazione 11 svizzera e dello squadrone di caccia 1/2 «Cigognes» francese, concluso l'8 novembre 2011 5.19 Accordo tecnico tra la Svizzera e l'EUFOR in Bosnia e Erzegovina concernente la teleferica di Trebevice, concluso il 14 novembre 2011 6 Dipartimento federale delle finanze 6.1 Accordi tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero federale delle finanze della Germania concernenti i controlli svizzeri e tedeschi sui treni in corso di viaggio, conclusi il 15 giugno 2010 6.2 Accordi tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero federale delle finanze della Germania concernenti l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati, conclusi il 15 giugno 2010 6.3 Accordi tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero federale delle finanze della Germania concernenti l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati, conclusi il 15 giugno 2010 6.4 Accordo amichevole tra la Svizzera, rappresentata dalla SFI, e i Paesi Bassi, rappresentato dal «Director International Tax Policy», concernente l'interpretazione del numero XVI lettera b del Protocollo della Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, concluso il 31 ottobre 2011 6.5 Accordo amichevole tra la Svizzera, rappresentata dalla SFI, e la Germania, rappresentata dal Ministero federale delle finanze, concernente l'interpretazione del numero 3 lettera b del Protocollo della Convenzione
dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 27 ottobre 2010, concluso il 15 dicembre 2011

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6.6 Accordo amichevole tra la Svizzera, rappresentata dalla SFI, e la Polonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente l'interpretazione del paragrafo 7 lettera c del Protocollo alla Convenzione del 2 settembre 1991 tra la Svizzera e la Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nella nuova versione di cui all'articolo XI paragrafo 6 del Protocollo del 20 aprile 2010, concluso il 29 dicembre 2011 7 Dipartimento federale dell'economia 7.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) 7.1.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Bulgaria, rappresentata dal Ministero responsabile della gestione dei fondi dell'UE, concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 15 marzo 2011 7.1.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente, concernente il progetto «Miglioramento della capacità di sorveglianza ecologica pubblica», concluso il 24 novembre 2011 7.1.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto di controllo e di miglioramento della qualità dell'aria, concluso il 20 gennaio 2011 7.1.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto di controllo e riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti nella valle del Danubio, concluso il 20 gennaio 2011 7.1.5 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria concernente il prestito per il progetto «Euroventures IV Venture Capital Fund», concluso il 21 marzo 2011 7.1.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il finanziamento del progetto «Riabilitazione dei rifiuti tossici del porto di Riga», concluso il 17 marzo 2011 7.1.7 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Lettonia concernente il prestito per il progetto c «Micro Lending Programme», concluso il 21 giugno 2011 7.1.8 Accordo tra la Svizzera,
rappresentata dalla SECO, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il finanziamento del progetto «Introduzione di tecnologie efficaci dal profilo energetico in ospedali con un reparto maternità», concluso il 20 dicembre 2011

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente un progetto che promuove la competitività regionale attraverso misure legate alla responsabilità sociale delle imprese, concluso il 4 agosto 2011 7.1.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione delle fonti di energia rinnovabili, concluso il 24 ottobre 2011 7.1.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione delle fonti di energia rinnovabili, concluso il 30 novembre 2011 7.1.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione delle fonti di energia rinnovabili, concluso il 1° dicembre 2011 7.1.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente un sistema di sorveglianza ed eliminazione dell'amianto, concluso il 22 dicembre 2011 7.1.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 25 marzo 2011 7.1.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovenia, rappresentata dall'Agenzia governativa della governance locale e della politica regionale, concernente il finanziamento del progetto «Energie rinnovabili nelle Alpi slovene», concluso il 28 gennaio 2011 7.1.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il Fondo per la perizia ambientale, concluso il 4 aprile 2011 7.2 Messaggio del 15 dicembre 2006 sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) 7.2.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Albania, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il potenziamento delle capacità di sviluppo di grandi progetti privati nell'ambito delle infrastrutture per il gas naturale in Albania, concluso il 28 aprile 2011 7.2.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Albania, rappresentata dal Consiglio dei ministri e dalla Società energetica albanese KESH, concernente il progetto «Sicurezza delle dighe», concluso il 24 maggio 2011 7.1.9

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Albania, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il progetto «Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque di scarico a Lezha e a Shengjin», concluso il 17 novembre 2011 7.2.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il finanziamento di uno studio di fattibilità a Zenica, Travnik e Tuzla, concluso l'11 luglio 2011 7.2.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente il progetto «Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque di scarico nelle città di Osh e Jalal-Abad», concluso il 18 novembre 2011 7.2.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Kirghizistan, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto «Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque di scarico nelle città di Osh e Jalal-Abad», concluso il 27 luglio 2011 7.2.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dello sviluppo economico, concernente il progetto «Approvvigionamento idrico nel Kosovo sudorientale», concluso il 1° giugno 2011 7.2.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dell'agricoltura, concernente il progetto «Gestione delle risorse idriche nel bacino imbrifero del fiume Bregalnica», concluso il 22 dicembre 2011 7.2.9 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Serbia concernente l'attuazione del progetto di promozione delle esportazioni di prodotti innovativi, concluso il 17 settembre 2011 7.2.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Tagikistan, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto «Miglioramento della gestione dei servizi idrici in sette città di provincia nel Tagikistan settentrionale o orientale», concluso il 23 dicembre 2011 7.2.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ucraina concernente il progetto «Efficienza energetica a Vinnitsa», concluso l'11 novembre 2011 7.3 Messaggio del 7 marzo 2008 concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (FF 2008
2535) 7.3.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca mondiale concernente un fondo fiduciario per il finanziamento di un progetto di modernizzazione del settore finanziario in Azerbaigian, concluso il 13 dicembre 2011 7.2.3

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca mondiale, rappresentata dalla BIRS, concernente il progetto «Analisi dell'urbanizzazione in Colombia», concluso il 23 gennaio 2011 7.3.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca mondiale, rappresentata dalla BIRS, concernente il progetto «Analisi dell'urbanizzazione in Georgia», concluso il 28 dicembre 2011 7.3.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca mondiale, rappresentata dalla BIRS, concernente il progetto «Analisi dell'urbanizzazione in Indonesia», concluso il 3 gennaio 2011 7.3.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il sostegno all'Indonesia nell'attuazione di REDD+, concluso il 13 luglio 2011 7.3.6 Accordo tripartito tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, l'Egitto, rappresentato dal Ministero del commercio e dell'industria, e l'ONUSI, quale agenzia d'esecuzione, concernente un progetto di promozione della competitività nel settore «Piante medicinali e aromatiche (MAP)», concluso il 19 dicembre 2010 7.3.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ghana, rappresentato dalla Banca del Ghana, concernente la cooperazione tecnica e finanziaria a sostegno della riforma delle garanzie di credito, concluso l'8 aprile 2011 7.3.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Liberia concernente l'annullamento del debito estero della Liberia, concluso il 16 marzo 2011 7.3.9 Dodicesimo accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Togo concernente l'annullamento del debito estero del Togo, concluso il 3 giugno 2011 7.3.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Perù, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il progetto «Ripristino della rete di acqua potabile della città di Pisco gestita da EMAPISCO SA, distrutta dal terremoto del 15 agosto 2007», concluso il 9 maggio 2011 7.3.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNOPS concernente l'istituzione di un fondo per il finanziamento di un programma di cooperazione tecnica in Tanzania, concluso il 7 dicembre 2011 7.3.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'ONUSI concernente la promozione e l'applicazione di una produzione pulita ed efficiente mediante l'istituzione e la gestione di un «Cleaner Production Center» in Ucraina, concluso il 18 novembre 2011 7.3.2

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7.3.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Vietnam concernente il progetto «Miglioramento del trattamento delle acque di scarico e gestione dei rifiuti nelle città di provincia», concluso il 13 settembre 2011 7.3.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Vietnam, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente l'assistenza all'analisi macroeconomica e alla programmazione finanziaria, concluso il 13 settembre 2011 7.3.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'ONUDC concernente un programma di mentoring per la regione del Mekong nel quadro di un programma globale contro il riciclaggio di denaro, la criminalità e il finanziamento del terrorismo, concluso il 2 agosto 2011 7.3.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca interamericana di sviluppo (BIS) concernente il contributo al fondo multidonatori «Aqua Fund», concluso il 18 maggio 2011 7.3.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il contributo svizzero al Fondo Carbone della «Forest Carbon Partnership Facility», concluso il 18 luglio 2011 7.3.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il contributo svizzero al fondo fiduciario multidonatori «Partnership for Market Readiness», concluso il 18 luglio 2011 7.3.19 Accordo di fondo fiduciario tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il fondo fiduciario per partenariati pubblico-privati nel settore dell'infrastruttura nonché la consulenza e l'assistenza tecnica del Programma infranazionale (PPIAF), concluso il 2 agosto 2011 7.3.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca mondiale concernente un fondo fiduciario per finanziare e assicurare i rischi di catastrofe, concluso il 21 giugno 2011 7.3.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca mondiale concernente il fondo per il rimborso del debito pubblico e la gestione di rischi, concluso il 21 giugno 2011 7.3.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente il finanziamento di un fondo fiduciario «Topical», concluso il 24 febbraio 2011 7.3.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente il contributo finanziario della Svizzera al centro regionale d'assistenza tecnica in Africa australe,
concluso il 5 maggio 2011 7.3.24 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Centro consultivo sul diritto dell'OMC (ACWL) concernente il contributo della SECO all'ACWL, concluso il 15 dicembre 2011

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7.3.25 Protocollo d'intesa fra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OMC concernente il contributo della SECO al Fondo fiduciario globale a destinazione speciale nell'ambito dell'Agenda di Doha per lo sviluppo, concluso il 15 dicembre 2011 7.3.26 Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la CNUCES, il Centro internazionale per il commercio, l'ONUSI, l'OIL e l'UNOPS concernente l'attuazione dei progetti di cooperazione in ambito commerciale in determinati Paesi meno avanzati, concluso il 9 maggio 2011 7.3.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'ONUSI concernente il Programma globale di produzione pulita ed efficiente, concluso il 18 novembre 2011 7.4 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia 7.4.1 Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, conclusa il 15 giugno 2011, RS 0.946.31 7.4.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Argentina, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, del commercio internazionale e del culto, concernente l'istituzione di una commissione economica mista, concluso il 5 luglio 2011 8 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 8.1 Accordo tra la Svizzera e l'Australia concernente il traffico aereo, concluso il 28 novembre 2008, RS 0.748.127.191.58 8.2 Accordo tra la Svizzera e le Barbados concernente il traffico aereo di linea, concluso il 27 ottobre 2009, RS 0.748.127.191.68 8.3 Accordo tra la Svizzera e l'Armenia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 10 novembre 2009, RS 0.748.127.191.56 8.4 Accordo tra la Svizzera e il Kuwait concernente il traffico aereo, concluso il 28 giugno 2010 8.5 Accordo tra la Svizzera e la Cina concernente il traffico aereo, concluso il 1° marzo 2011 8.6 Accordo tra la Svizzera e l'Austria sulle facilitazioni accordate ai voli ambulanza e ai voli di ricerca e di salvataggio, concluso il 3 marzo 2011, RS 0.131.316.31 8.7 Accordo tra la Svizzera e il Marocco concernente i trasporti aerei regolari, concluso il 23 giugno 2011, RS 0.748.127.195.491 8.8 Accordo multilaterale M 221 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di cisterne e sistemi di
stoccaggio di gas propellenti di veicoli a motore alimentati con gas corrispondenti ai numeri ONU 1011, 1049, 1075, 1954, 1965, 1966, 1969, 1971 o 1978, concluso l'11 maggio 2011

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8.9 Accordo multilaterale M 223 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di AEROSOL (n. ONU 1950), concluso l'11 maggio 2011 8.10 Accordo multilaterale M 224 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente la deroga alla disposizione speciale 239 per il trasporto di accumulatori al sodio o elementi di accumulatori al sodio (n. ONU 3292), concluso l'11 maggio 2011 8.11 Accordo multilaterale M 228 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di prototipi di grandi insiemi di pile al litio ionico (n. ONU 3480), concluso il 19 agosto 2011 8.12 Accordo multilaterale M 230 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di n. ONU 2990 mezzi di salvataggio autogonfiabili e n.

ONU 3072 mezzi di salvataggio non autogonfiabili, concluso l'11 maggio 2011 8.13 Accordo multilaterale M 231 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di sostanze chimiche sotto pressione, concluso l'11 maggio 2011 8.14 Accordo multilaterale M 232 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di dispositivi medici o attrezzature mediche, concluso l'11 maggio 2011 8.15 Accordo multilaterale M 233 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di pile al litio, concluso l'11 maggio 2011 8.16 Accordo multilaterale M 234 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente le disposizioni transitorie per i servizi d'ispezione aziendali, concluso il 19 agosto 2011 8.17 Accordo
multilaterale M 238 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di accendini e ricariche per accendini, concluso il 19 agosto 2011

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8.18 Accordo multilaterale M 238 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di pile e batterie al litio, concluso il 19 agosto 2011 8.19 Accordo multilaterale M 242 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) relativo all'utilizzazione di equipaggiamenti sulle cisterne, concluso il 19 agosto 2011 8.20 Protocollo d'attuazione delle procedure di mutuo riconoscimento dell'autorizzazione delle locomotive e del materiale rotabile per il trasporto viaggiatori convenzionali e ad alta velocità tra le autorità nazionali della sicurezza ferroviaria della Svizzera e del Belgio, concluso l'8 dicembre 2010 8.21 Convenzione relativa alla procedura di mutuo riconoscimento dell'autorizzazione delle locomotive, di treni automotori e del materiale rotabile per il trasporto viaggiatori convenzionali e ad alta velocità tra le autorità nazionali della sicurezza ferroviaria della Svizzera e dei Paesi Bassi, conclusa il 27 giugno 2011 8.22 Convenzione relativa alla procedura di mutuo riconoscimento dell'autorizzazione delle locomotive e del materiale rotabile per il trasporto viaggiatori convenzionali e ad alta velocità tra le autorità nazionali della sicurezza ferroviaria della Svizzera e della Germania, conclusa il 22 settembre 2011 8.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DATEC, e il Land Baden-Württemberg, rappresentato dal Ministero dell'ambiente, del clima e dell'energia, concernente l'imposizione delle centrali idroelettriche del Reno superiore, concluso il 1° agosto 2011 8.24 Accordo tra le amministrazioni della Svizzera, della Germania, del Belgio, della Francia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi concernente la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone di frontiera per i sistemi terrestri che permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica nella gamma di frequenze 790­862 MHz, concluso l'11 ottobre 2011 8.25 Accordo tra le amministrazioni della Svizzera, della Germania, del Belgio, della Francia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi concernente la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone di frontiera per i sistemi di terra che
permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica nelle gamme di frequenze 880­915 MHz, associata alla gamma 926­960 MHz, e 1710­1785 MHz, associata alla gamma 1805­1880 MHz, concluso l'11 ottobre 2011 8.26 Accordo tra le amministrazioni della Svizzera, della Germania, del Belgio, della Francia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi concernente la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone di frontiera per i sistemi di terra che permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica nella gamma di frequenza 2500­2690 MHz, concluso l'11 ottobre 2011 5356

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8.27 Accordo tra le amministrazioni della Svizzera, della Germania, del Belgio, della Francia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi concernente l'approvazione di convenzioni tra gestori di sistemi di terra che permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica, concluso l'11 ottobre 2011 8.28 Convenzione di cooperazione tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio federale dell'ambiente, e la Cina, rappresentata dalla Commissione di Changjiang per le risorse idriche, conclusa il 17 aprile 2011 8.29 Convenzione di cooperazione tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Dipartimento delle risorse idriche della regione autonoma di Xinjiang Uygur, Cina, concernente la sorveglianza e l'allarme precoce in caso di rottura di laghi glaciali nel bacino dello Yarkant, provincia dello Xinjiang, Cina, conclusa il 17 aprile 2011 8.30 Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente la cooperazione scientifica nel settore delle emissioni dei veicoli e dei motori, concluso il 24 novembre 2011 9 Trattati internazionali legati al recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino 9.1 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1211/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, concluso il 4 gennaio 2011, RS 0.362.380.047 9.2 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2011/148/UE che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione relative al Fondo per le frontiere esterne, concluso il 31 marzo 2011, RS 0.362.380.048 9.3 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione C(2011) 1582 definitivo recante fissazione degli importi assegnati agli Stati membri per l'esercizio finanziario 2011 in applicazione della decisione n. 574/2007/CE che istituisce il Fondo per le frontiere esterne, concluso il 12 aprile 2011 9.4 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 493/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, concluso il 16 maggio 2011, RS 0.362.380.049 9.5 Scambio di note tra la Svizzera
e l'UE concernente il recepimento della decisione 2011/369/UE recante modifica della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche), concluso l'8 luglio 2011 9.6 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione 2011/406/UE che modifica il manuale SIRENE, concluso il 17 agosto 2011

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9.7 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2011) 5500 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Cina, in Arabia Saudita, in Indonesia e in Vietnam, concluso il 2 settembre 2011 9.8 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2011) 5501 definitivo che modifica la decisione C(2010) 1620 definitivo che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati, concluso il 2 settembre 2011 9.9 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione C(2011) 5499 definitivo che modifica la decisione C(2006) 2909 definitivo che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio, concluso il 2 settembre 2011 9.10 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione C(2011) 5478 definitivo che modifica la decisione C(2002) 3069 che stabilisce le specifiche tecniche del modello uniforme di titolo di soggiorno destinato a i cittadini di Paesi terzi, concluso il 2 settembre 2011 9.11 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2011) 7192 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Bosnia e Erzegovina, Sri Lanka e Turchia, concluso il 16 novembre 2011 9.12 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione n. 1105/2011/UE relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, concluso il 13 dicembre 2011 9.13 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1168/2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce FRONTEX, concluso il 13 dicembre 2011, RS 0.362.380.050 9.14 Accordo tecnico relativo al «Schengen National Interface (SNI)» tra l'Ufficio federale anticrimine della Germania, la Divisione IV/2 del Ministero dell'interno austriaco, e Fedpol, concluso il 6 giugno 2011 9.15 Accordo tra la Svizzera e la Norvegia concernente la
rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 3 giugno 2011 9.16 Due convenzioni d'esecuzione tra la Svizzera e l'Austria concernenti la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluse il 28 giugno 2011 9.17 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 20 agosto 2011

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9.18 Accordo tra la Svizzera e la Spagna concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 13 dicembre 2011 10 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento 10.1 Dipartimento federale degli affari esteri 10.2 Dipartimento federale dell'interno 10.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 10.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 10.5 Dipartimento federale delle finanze 10.6 Dipartimento federale dell'economia 10.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

5827 5828 5828 5847 5848 5852 5853 5854 5871

5359

Elenco delle abbreviazioni AAS

ACNUDU/OHCHR ACNUR/UNHCR AELS BERS/EBRD BIRS/IBRD BIS/IBD BM CE CEE CEE/ONU CERN CICR CNUCES/UNCTAD CRS CSI DATEC DDPS DFAE DFE DFF DFGP DFI DSC EUFOR Europol FAO

5360

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo d'associazione a Schengen, RS 0.362.31) Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Office of the High Commissioner for the Human Rights) Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) Associazione europea di libero scambio Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (European Bank for Reconstruction and Development) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development) Banca interamericana di sviluppo (Inter-american Development Bank) Banca mondiale Comunità europea Comunità economica europea Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (Economic Commission for Europe) Organizzazione europea per la ricerca nucleare Comitato internazionale della Croce Rossa Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (United Nations Conference on Trade and Development) Croce Rossa Svizzera Comunità degli Stati indipendenti Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale dell'economia Dipartimento federale delle finanze Dipartimento federale di giustizia e polizia Dipartimento federale dell'interno Direzione dello sviluppo e della cooperazione Forza dell'Unione europea (European Union Force) Ufficio europeo di polizia Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agriculture Organisation of the United Nations)

Fedpol FICR FMI IDA IUE LAgr LCin LCStr LENu LM LNA LOGA LPAmb LPRI LStr OCHA OCSE OIL OIM OMC OMS ONG ONU ONUDC/UNODC ONUSI/UNIDO OSCE PAM PME

Ufficio federale di polizia Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa Fondo monetario internazionale Associazione internazionale dello sviluppo Istituto universitario europeo Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, RS 910.1) Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, RS 443.1) Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (RS 732.1) Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, RS 510.10) Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0) Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, RS 814.01) Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1) Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20) Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici Organizzazione internazionale del lavoro Organizzazione internazionale per le migrazioni Organizzazione mondiale del commercio Organizzazione mondiale della salute Organizzazione non governativa Organizzazione delle Nazioni Unite Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (United Nations Office on Drugs and Crime) Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (United Nations Industrial Development Organization) Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Programma alimentare mondiale Piccole e medie imprese

5361

PNUA/UNEP PNUS/UNDP SECO SFI UE UFM UNCCD UNESCO UNICEF UNITAR UNOPS UNRWA

5362

Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (United Nations Environment Programme) Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (United Nations Development Programme) Segreteria di Stato dell'economia Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali Unione europea Ufficio federale della migrazione Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (United nations Children's Fund) Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

Rapporto 1

Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto, presentato in ossequio a questa disposizione, menziona gli accordi conclusi nel 2011 che non sottostanno all'approvazione delle Camere federali e che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato, approvato o ai quali ha aderito. Sono pure inclusi i trattati applicati provvisoriamente.

Il presente rapporto segnala inoltre, in forma di tabella, gli emendamenti ai trattati conclusi nell'anno in rassegna. Questi emendamenti (che possono avere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti in virtù di trattati, ecc.) devono anche figurare nel rapporto conformemente all'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano conclusi dal Consiglio federale stesso, da un dipartimento, da un aggruppamento o da un ufficio federale.

Il rapporto contiene pure le decisioni dei comitati misti o di altri organi istituiti dai trattati, per quanto queste decisioni possano avere valore di trattato o di emendamento di un trattato esistente. Il Consiglio federale determina, in base alla portata della decisione considerata, se questa condizione è adempiuta.

I trattati conclusi in gran numero in importanti ambiti (cooperazione allo sviluppo, affari militari) sono classificati secondo temi e sono preceduti da un'introduzione che espone il contesto politico in cui si inserisce l'azione del Consiglio federale nell'ambito in questione. I trattati di cooperazione allo sviluppo sono inoltre classificati in funzione dei messaggi del Consiglio federale su cui si fondano.

Gli sviluppi dell'acquis di Schengen approvati dal Consiglio federale come trattati figurano anch'essi nel presente rapporto. Al fine di assicurare la trasparenza, sono classificati in un capitolo specifico posto fra i nuovi trattati e gli emendamenti.

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare, per ogni trattato e per ogni emendamento di trattato concluso, se rientrano effettivamente nella competenza del Consiglio federale o no. Qualora ritenga che detta conclusione
non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale ai sensi della legge ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricare il nostro Consiglio, mediante una mozione, di sottoporglielo successivamente affinché lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio federale ha pertanto la possibilità di presentare per approvazione il trattato o l'emendamento all'Assemblea federale nell'ambito di un messaggio separato o di denunciarli per la scadenza più vicina, sempre che siano ancora in vigore. L'approvazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane applicabile durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui il trattato non sia approvato, il Consiglio federale deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

5363

Il rapporto è articolato in linea di massima in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente: A.

Contenuto: breve presentazione del contenuto del trattato.

B.

Motivi: esposizione dei motivi che hanno portato alla conclusione del trattato.

C.

Conseguenze finanziarie: indicazione dei costi derivanti dall'attuazione del trattato. Per i trattati nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Base legale: indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere il trattato del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio.

E.

Entrata in vigore e modalità di denuncia: indicazione dell'entrata in vigore del trattato (che non corrisponde necessariamente alla data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia. Eventuale indicazione relativa a una pubblicazione a posteriori del trattato nel caso in cui, per ragioni legate alle scadenze, non è stato possibile menzionarlo nel rapporto dell'anno precedente.

5364

2

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1

Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei dieci nuovi Stati membri Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta e Cipro nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae grande beneficio ed è per questo motivo che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE.

I fondi a favore dei nuovi dieci membri sono destinati a finanziare progetti e programmi nei seguenti quattro ambiti principali: «sicurezza, stabilità e sostegno alle riforme», «ambiente e infrastruttura», «promozione del settore privato» e «sviluppo umano e sociale». Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori sviluppo regionale, sicurezza alle frontiere, riforme giudiziarie, salute, ricerca e formazione, biodiversità e sostegno finanziario delle ONG. La SECO si concentra su argomenti quali il risanamento e la modernizzazione dell'infrastruttura di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti), nonché sulla promozione dei settori privato e commerciale, mettendo in particolare l'accento sulle piccole e medie imprese.

5365

2.1.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il progetto di fondo tematico per la sicurezza, concluso il 27 luglio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di fondo tematico per la sicurezza. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

L'obiettivo del fondo tematico per la sicurezza è di contribuire ai lavori di Schengen, di migliorare le condizioni di sicurezza e di lottare contro la corruzione e il crimine organizzato. È destinato soprattutto a progetti condotti in comune da istituzioni svizzere e bulgare.

C.

9,85 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 76 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 7 settembre 2010 concluso tra la Svizzera e la Bulgaria (RS 0.973.221.41). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 luglio 2011 e scadrà il 31 maggio 2019.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5366

2.1.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il programma di ricerca, concluso il 19 agosto 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del programma di ricerca. Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

L'obiettivo del programma di ricerca comune è di rafforzare la collaborazione fra la Svizzera e la Bulgaria in materia di ricerca, allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni e l'integrazione dei ricercatori bulgari nelle reti internazionali. Le attività comprendono principalmente la ricerca di progetti che potrebbero essere condotti in comune e la realizzazione di progetti scelti.

C.

4 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 76 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 7 settembre 2010 concluso tra la Svizzera e la Bulgaria (RS 0.973.221.41). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 agosto 2011 e scadrà il 31 dicembre 2016.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5367

2.1.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il programma di borse di ricerca nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 19 agosto 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del programma di borse di ricerca. Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Sostenere i giovani ricercatori bulgari deve permettere di ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea, sviluppando e rafforzando in maniera durevole la rete di istituti di ricerca svizzeri e bulgari.

C.

2 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 76 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 7 settembre 2010 concluso tra la Svizzera e la Bulgaria (RS 0.973.221.41). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 agosto 2011 e scadrà il 31 dicembre 2016.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5368

2.1.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il progetto di fondo tematico per la promozione della società civile, concluso il 29 settembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di fondo tematico per la promozione della società civile. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

L'obiettivo del fondo tematico è di rafforzare le organizzazioni della società civile nel loro ruolo di attori importanti e di coadiuvarli in questo senso, grazie a progetti nei settori dell'ambiente e della sicurezza sociale.

C.

8 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 76 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 7 settembre 2010 concluso tra la Svizzera e la Bulgaria (RS 0.973.221.41). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 settembre 2011 e scadrà il 31 maggio 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5369

2.1.5

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il progetto di fondo di partenariato e di know-how, concluso l'11 novembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di fondo di partenariato e di know-how. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il fondo tematico sostiene lo sviluppo e la partecipazione delle organizzazioni della società civile rafforzandole nel loro ruolo di attori. I partner svizzeri e il loro know-how contribuiscono a risolvere i problemi e a migliorare le capacità e le strutture delle istituzioni partner bulgare.

C.

4 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 76 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 7 settembre 2010 concluso tra la Svizzera e la Bulgaria (RS 0.973.221.41). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 2011 e scadrà il 31 maggio 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5370

2.1.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente la partecipazione svizzera ai costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento in Bulgaria, concluso il 9 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce, nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, le modalità che regolano l'impiego della partecipazione svizzera ai costi di attuazione del programma di cooperazione. Definisce in particolare i costi relativi ai lavori preparatori e successivi coperti dal contributo svizzero. Stabilisce infine gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il contributo deve permettere di garantire un'attuazione efficace del programma di cooperazione svizzero-bulgaro.

C.

1,05 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 76 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 7 settembre 2010 concluso tra la Svizzera e la Bulgaria (RS 0.973.221.41). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2011 e scadrà il 31 maggio 2019.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5371

2.1.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il progetto di cure a domicilio, concluso il 9 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di cure a domicilio. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare la qualità di vita degli anziani affetti da malattie croniche o da disabilità grazie alla presa a carico e alle cure garantite da servizi di cure a domicilio. Tiene conto altresì dei bisogni delle comunità Rom e di altri gruppi emarginati.

C.

1,98 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 76 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 7 settembre 2010 concluso tra la Svizzera e la Bulgaria (RS 0.973.221.41). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2011 e scadrà il 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5372

2.1.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il Fondo destinato alle ONG nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 21 marzo 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del fondo destinato alle ONG. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il fondo destinato alle organizzazioni non governative in Estonia sostiene la società civile e ne incoraggia la partecipazione alla vita sociale, politica ed economica del Paese. Serve a finanziare piccoli progetti condotti dalle ONG in ambito sociale e medico in collaborazione con le comunità.

C.

2,5 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 39,92 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e l'Estonia (RS 0.973.233.41). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 marzo 2011 e copre il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 luglio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5373

2.1.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto d'installazioni di riconoscimento di targhe numeriche nei posti di dogana dei porti estoni, concluso il 25 aprile 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto d'installazioni di riconoscimento di targhe numeriche nei posti di dogana dei porti estoni. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto si prefigge di lottare efficacemente contro la frode fiscale e il contrabbando nei porti estoni, di sviluppare i punti di controllo che permettono un riconoscimento automatico delle targhe numeriche e di integrarle nel sistema di riconoscimento automatico nazionale.

C.

340 000 franchi. I costi rientrano nel contributo di 39,92 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e l'Estonia (RS 0.973.233.41). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 aprile 2011 e copre il periodo dal 20 aprile 2011 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5374

2.1.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero della giustizia, concernente il progetto di trattamento e riabilitazione di delinquenti tossicomani, concluso il 3 agosto 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di trattamento e riabilitazione di delinquenti tossicomani. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto si prefigge di arginare la criminalità legata alla droga proponendo a delinquenti tossicomani misure terapeutiche durante la loro incarcerazione e il periodo di prova, al fine di permettere loro di disassuefarsi dalla droga e di reintegrarsi nella società. Queste misure saranno proseguite e consolidate dopo la fine del progetto e finanziate dal Governo estone.

C.

950 000 franchi. I costi rientrano nel contributo di 39,92 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e l'Estonia (RS 0.973.233.41). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore con la sua sottoscrizione ed è valido dal 3 agosto 2011 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5375

2.1.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto d'acquisizione di un microscopio a forza atomica nel settore della nanotecnologia, concluso il 24 novembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto d'acquisizione di un microscopio a forza atomica nel settore della nanotecnologia. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Questo progetto riguarda l'acquisizione di un microscopio a forza atomica sviluppato dall'EMPA e l'organizzazione di corsi di formazione destinati a universitari estoni nel settore della nanotecnologia. Si prefigge quindi di rafforzare il settore della ricerca in Estonia.

C.

250 000 franchi. I costi rientrano nel contributo di 39,92 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e l'Estonia (RS 0.973.233.41). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2011 e copre il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5376

2.1.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero dello sviluppo nazionale, concernente un sistema di previsione delle piene per la Tisza superiore, concluso il 2 febbraio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto relativo al sistema di previsione delle piene per la Tisza superiore. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

La costruzione di dighe dalla parte ucraina della Tisza, associata ai cambiamenti climatici e agli interventi umani quali il disboscamento, ha comportato un peggioramento progressivo delle previsioni delle piene per la Tisza superiore. Il progetto si prefigge di migliorare il sistema di previsione grazie all'installazione di un equipaggiamento tecnico moderno e di limitare quindi i danni dovuti alle piene sulle rive della Tisza superiore. Il progetto di revisione dei piani di protezione dalle piene per la Tisza superiore persegue gli stessi obiettivi, ma risponde ai bisogni specifici di un altro comparto del fiume.

C.

311 818 franchi. I costi rientrano nel contributo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e l'Ungheria (RS 0.973.241.81). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 febbraio 2011 e copre il periodo dal 1° aprile 2011 al 30 settembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5377

2.1.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero dello sviluppo nazionale, concernente il progetto di revisione dei piani di protezione contro le piene per la Tisza superiore, concluso il 21 marzo 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di revisione dei piani di protezione contro le piene per la Tisza superiore. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto si prefigge di meglio proteggere la popolazione residente in un comparto della Tisza superiore contro le piene. Si prevede di raccogliere dati precisi sul rilievo delle rive e sul profilo delle dighe mediante riprese aeree.

Il modello elaborato permetterà, in caso di piene, di adottare misure di protezione efficaci a favore della popolazione. Il progetto concernente il sistema di previsione delle piene per la Tisza superiore persegue lo stesso obiettivo, ma risponde ai bisogni specifici di un altro comparto del fiume.

C.

373 840 franchi. I costi rientrano nel contributo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e l'Ungheria (RS 0.973.241.81). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 marzo 2011 e copre il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5378

2.1.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto per l'insegnamento impartito da professori svizzeri nelle alte scuole lettoni, concluso il 30 maggio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto per l'insegnamento impartito da professori svizzeri nelle alte scuole lettoni. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

La condivisione delle conoscenze e l'innalzamento del livello accademico miglioreranno la qualità della formazione nelle alte scuole lettoni come pure il loro posizionamento sul mercato internazionale. Sono previsti scambi con le alte scuole svizzere e progetti comuni in diversi settori.

C.

500 000 franchi. I costi rientrano nel contributo di 59,88 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Lettonia (RS 0.973.248.71). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 maggio 2011 e copre il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5379

2.1.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il sostegno ai progetti in favore della gioventù nelle regioni decentrate e marginalizzate, concluso il 30 maggio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del sostegno in favore della gioventù nelle regioni decentrate e marginalizzate. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare l'offerta di attività destinate ai giovani in Lettonia. Prevede il restauro e lo sviluppo di infrastrutture, una diversificazione delle attività proposte, come pure uno scambio a livello delle offerte fra le regioni lettoni, ma anche con altri Paesi e regioni d'Europa.

C.

4 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 59,88 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Lettonia (RS 0.973.248.71). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 maggio 2011 e copre il periodo dal 1° giugno 2011 al 31 marzo 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5380

2.1.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il fondo destinato alle ONG nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 3 maggio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del fondo destinato alle ONG. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il fondo destinato alle ONG in Lituania sostiene la società civile e incoraggia la sua partecipazione alla vita sociale, politica ed economica del Paese.

Mediante questo fondo, la Svizzera contribuisce a 50 piccoli progetti condotti dalla società lituana.

C.

5,55 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 70,85 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Lituania (RS 0.973.251.61). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 maggio 2011 e copre il periodo dal 5 maggio 2011 all'8 agosto 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5381

2.1.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto d'introduzione di un sistema di sorveglianza, di registrazione e d'archiviazione video in seno alla Corte di giustizia lituana, concluso il 3 maggio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto d'introduzione di un sistema di sorveglianza, di registrazione e d'archiviazione video in seno alla Corte di giustizia lituana.

Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto si prefigge di rafforzare la qualità e l'efficacia del sistema giudiziario lituano allo scopo di ridurre i tempi di trattazione degli oggetti. La Svizzera finanzia l'installazione del sistema di sorveglianza, di registrazione e d'archiviazione video.

C.

1,72 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 70,858 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Lituania (RS 0.973.251.61). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 maggio 2011 e scadrà il 5 maggio 2013.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5382

2.1.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento delle cure in perinatologia e neonatologia, concluso il 20 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di miglioramento delle cure in perinatologia e neonatologia. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

La Lituania registra sempre tassi di mortalità materno-infantile superiori alla media dell'UE. Il progetto si prefigge quindi di migliorare le cure «madrebambino» su scala nazionale. A tale scopo, gli ospedali lituani saranno dotati di un equipaggiamento più moderno e completo. L'organizzazione di corsi di formazione continua e di stage destinati al personale permetterà inoltre di migliorare la qualità delle cure.

C.

26,6 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 70,858 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Lituania (RS 0.973.251.61). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2011 e scadrà il 13 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5383

2.1.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto d'istituzione di un centro di controllo medico a Biala Podlaska, concluso il 20 aprile 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'istituzione di un centro di controllo medico a Biala Podlaska. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto si prefigge di rafforzare la sicurezza delle regioni frontaliere nell'Est della Polonia. L'istituzione di un nuovo centro medico a Biala Podlaska permette di sottoporre i migranti a un controllo medico sin dal loro arrivo alla frontiera. Il rischio d'importazione di malattie trasmissibili come la tubercolosi si riduce in tal modo nettamente e i migranti beneficiano di prestazioni mediche quali le vaccinazioni e le consultazioni psicologiche.

C.

1,7 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 489,020 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 aprile 2011 e copre il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5384

2.1.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto relativo alla conservazione delle specie d'uccelli nei Carpazi polacchi, concluso il 5 maggio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto concernente le specie di uccelli nei Carpazi polacchi. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto si prefigge di proteggere oltre 50 specie di uccelli e il loro habitat nei Carpazi polacchi grazie al censimento e all'analisi di dati di base che saranno in seguito trattati per essere utilizzati nella gestione forestale e nell'agricoltura. È pure previsto di elaborare un sistema di accompagnamento durevole e di sensibilizzare la popolazione locale sulle misure destinate a proteggere queste specie.

C.

1,07 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 489,020 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 maggio 2011 e copre il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 ottobre 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5385

2.1.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di guardie di confine mobili, concluso il 5 maggio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e la Polonia per l'attuazione del progetto di guardie di confine mobili. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

La modernizzazione dell'equipaggiamento logistico dei corpi di guardie di confine prevista da questo progetto permette alla Polonia di rispettare e di attuare le direttive europee in materia di protezione delle frontiere.

C.

2,84 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 maggio 2011 e copre il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 marzo 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5386

2.1.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di preparazione alle situazioni d'emergenza nel settore della protezione delle frontiere, concluso il 10 maggio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di preparazione alle situazioni d'emergenza nel settore della protezione delle frontiere. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto si prefigge di rafforzare la sicurezza nelle regioni di frontiera situate nell'Est della Polonia. Gli 87 corsi di formazione e le 4 conferenze previsti hanno come scopo di preparare le autorità competenti della polizia, delle guardie di confine, degli ospedali e dell'amministrazione pubblica alle situazioni d'emergenza quali attacchi terroristici e catastrofi naturali.

C.

1 milione di franchi. I costi rientrano nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 maggio 2011 e copre il periodo dal 1° giugno 2011 al 30 giugno 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5387

2.1.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di preservazione della biodiversità e degli ecosistemi naturali nella voïvodie di Lublino, concluso il 4 agosto 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di protezione della biodiversità e degli ecosistemi naturali nella voïvodie di Lublino. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto si prefigge di meglio proteggere la biodiversità sui terreni utilizzati a scopi agricoli grazie a una migliore conoscenza delle ripercussioni degli «schemi agro-ambientali», in particolare nella voïvodie di Lublino.

Servirà all'istituzione di un sistema di sorveglianza regionale e avrà anche il compito di sensibilizzare i principali gruppi bersaglio (contadini, autorità, organizzazioni non governative) puntando sull'informazione e sulla formazione.

C.

2,42 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2011 e scadrà il 14 giugno 2017.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5388

2.1.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Un ponte fra le Alpi e i Carpazi», concluso il 4 agosto 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto «Un ponte fra le Alpi e i Carpazi». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto di sviluppo regionale attuato nei Bassi Carpazi si prefigge di migliorare la commercializzazione di prodotti locali tradizionali ed ecologici.

Sostiene a tale scopo le imprese locali, i contadini e le organizzazioni non governative.

C.

5,21 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2011 e copre il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5389

2.1.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Le Alpi dei Carpazi», concluso il 4 agosto 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto «Le Alpi dei Carpazi». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto sostiene lo sviluppo delle regioni di montagna nei Bassi Carpazi mediante iniziative di sviluppo locali fondate sul turismo, sui prodotti regionali e sulla promozione della società locale.

C.

4,81 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2011 e scadrà il 31 luglio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5390

2.1.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Prodotti locali della regione della Piccola Polonia», concluso il 4 agosto 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto «Prodotti locali della regione della Piccola Polonia». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

La regione della Piccola Polonia (Malapolska) registra un potere economico inferiore alla media nazionale. Il progetto si prefigge di promuovere l'imprenditoria in questa regione puntando sui prodotti locali. Il contributo versato serve a finanziare corsi di formazione, a creare un fondo per start-up destinato alle organizzazioni non governative e a favorire lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti locali.

C.

3,57 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2011 e scadrà il 31 luglio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5391

2.1.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di sviluppo regionale nei distretti di Gorlicki e Nowosadecki, concluso il 4 agosto 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di sviluppo regionale nei distretti di Gorlicki e Nowosadecki. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

I due distretti di Gorlicki e Nowosadecki conoscono elevati tassi di disoccupazione. Il progetto si prefigge di meglio sfruttare il potenziale economico e sociale della regione grazie all'adozione di misure atte a rafforzare l'imprenditoria locale, a favorire il trasferimento di tecnologie e a migliorare le possibilità di formazione.

C.

6,75 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2011 e scadrà il 30 aprile 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5392

2.1.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di sviluppo agricolo a Dolina Strugu, concluso il 4 agosto 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di sviluppo agricolo a Dolina Strugu. Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto è incentrato sullo sviluppo agricolo, sulla produzione ecologica e sull'agriturismo nella micro-regione della valle di Strugu. Prevede la creazione di un «incubatore istituzionale», la messa a disposizione di un accesso a Internet, l'organizzazione di corsi di formazione e il versamento di sussidi per la creazione di nuove piccole e medie imprese (PMI).

C.

3,56 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2011 e copre il periodo dal 9 agosto 2011 al 30 aprile 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5393

2.1.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di modernizzazione dell'amministrazione nella regione di Gotania, concluso il 9 agosto 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di modernizzazione dell'amministrazione nella regione di Gotania. Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto si prefigge di sviluppare l'economia locale e il turismo valorizzando il potenziale della regione, segnatamente nel settore storico, culturale e artigianale.

C.

4,13 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 agosto 2011 e scadrà il 31 gennaio 2016.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5394

2.1.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «L'euro quale opportunità per la regione di Lublino», concluso il 10 agosto 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto «L'euro quale opportunità per la regione di Lublino». Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare la qualità di vita della popolazione delle città rurali di Naleczów, Pulawy e Kazimierz Dolny grazie allo sviluppo del settore turistico.

C.

4 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 agosto 2011 e scadrà il 30 aprile 2015.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5395

2.1.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, concluso il 15 giugno 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di prevenzione del sovrappeso e dell'obesità.

Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto si prefigge di prevenire il sovrappeso e l'obesità nella popolazione polacca grazie a una vasta campagna d'informazione sull'alimentazione e sull'attività fisica, come pure al trattamento di persone in sovrappeso fondato su un approccio olistico. Le donne incinte e gli scolari sono interessati in modo particolare da questo programma di portata nazionale.

C.

4,5 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 giugno 2011 e copre il periodo dal 1° luglio 2011 al 14 giugno 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5396

2.1.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto relativo alla promozione della gestione d'impresa delle PMI nella regione di Lublino, concluso il 28 settembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di promozione della gestione d'impresa delle PMI nella regione di Lublino. Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto si prefigge di rafforzare la promozione dei prodotti locali grazie alla creazione di un label di qualità, all'organizzazione di un programma di formazione e all'assegnazione di un sostegno alle PMI.

C.

5,28 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5397

2.1.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Miglioramento della qualità delle istituzioni sociali nella regione di Swietokrzyskie», concluso il 3 ottobre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto «Miglioramento della qualità delle istituzioni sociali nella regione di Swietokrzyskie». Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto prevede di adottare misure d'infrastruttura e di formazione negli stabilimenti medico-sociali e negli istituti di Swietokrzyskie, allo scopo di migliorare la qualità di vita e la presa a carico dei residenti. Si rivolge alle persone anziane e disabili, come pure ai bambini e adolescenti provenienti da un ambiente familiare difficile, e contribuisce all'integrazione sociale dei residenti di questi stabilimenti sociali.

C.

6,72 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 ottobre 2011 e scadrà il 30 settembre 2016.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5398

2.1.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di aiuto all'ottimizzazione del controllo ferroviario alle frontiere nella regione di Siemianówka, concluso il 25 ottobre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di aiuto all'ottimizzazione del controllo ferroviario alle frontiere nella regione di Siemianówka. Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il miglioramento delle installazioni di confine nella regione di Siemianówka permette alla Polonia di rispettare le direttive europee in materia di protezione delle frontiere. Il progetto ha inoltre un'influenza positiva sullo sviluppo economico della regione.

C.

4,99 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 ottobre 2011 e copre il periodo dal 1° novembre 2011 al 31 maggio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5399

2.1.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di «Miglioramento della qualità delle istituzioni sociali nella regione dei Bassi Carpazi», concluso il 9 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto «Miglioramento della qualità delle istituzioni sociali nella regione dei Bassi Carpazi». Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto prevede di attuare misure d'infrastruttura e di formazione in stabilimenti medico-sociali e istituti della regione dei Bassi Carpazi, allo scopo di migliorare la qualità di vita e la presa a carico dei residenti. Si rivolge alle persone anziane e disabili, come pure ai bambini e adolescenti provenienti da un ambiente familiare difficile, e contribuisce all'integrazione sociale dei residenti di questi stabilimenti sociali.

C.

4,68 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5400

2.1.36

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Upper Raba River Spawning Grounds», concluso il 20 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto «Upper Raba River Spawning Grounds». Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Nel corso di questi ultimi anni, il comparto del fiume «Upper Raba» compreso fra i comuni di Pcim e Lubiem ha sofferto molto dell'intervento umano. Il progetto si prefigge di conseguenza di rivitalizzare 13 chilometri di fiume e rimediare al prosciugamento e alla scomparsa dei luoghi adatti alla deposizione delle uova dei pesci.

C.

1,24 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 14 giugno 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5401

2.1.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Miglioramento della qualità dei servizi sociali nella regione di Swietokrzyskie», concluso il 21 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto «Miglioramento della qualità dei servizi sociali nella regione di Swietokrzyskie». Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto prevede di attuare misure d'infrastruttura e di formazione in stabilimenti medico-sociali e istituti della regione dei Swietokrzyskie, allo scopo di migliorare la qualità di vita e la presa a carico dei residenti. Si rivolge agli anziani e ai disabili, come pure ai bambini e agli adolescenti provenienti da un contesto familiare difficile e contribuisce all'integrazione sociale dei residenti di questi stabilimenti sociali.

C.

5,96 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2011 e scadrà il 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5402

2.1.38

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Miglioramento della qualità dei servizi sociali nella regione della Piccola Polonia», concluso il 21 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto «Miglioramento della qualità dei servizi sociali nella regione della Piccola Polonia». Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto prevede di attuare misure d'infrastruttura e di formazione in stabilimenti medico-sociali e negli istituti della regione della Piccola Polonia, allo scopo di migliorare la situazione dei residenti. Si rivolge agli anziani e ai disabili, come pure ai bambini e agli adolescenti provenienti da un contesto familiare difficile, e contribuisce all'integrazione sociale dei residenti di questi stabilimenti sociali.

C.

6,11 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2011 e scadrà il 30 giugno 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5403

2.1.39

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Protezione della fauna forestale dei Carpazi», concluso il 22 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto «Protezione della fauna forestale dei Carpazi».

Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto contribuisce a proteggere la fauna nei Carpazi polacchi e nelle regioni frontaliere attigue favorendo la presenza di corridoi migratori. Mira a sensibilizzare la popolazione sull'importanza di tali corridoi migratori mediante campagne d'informazione e di promozione.

C.

1,42 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2011 e scadrà il 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5404

2.1.40

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Partenariato per la protezione e la gestione sostenibile delle regioni montuose nei Carpazi», concluso il 22 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto «Partenariato per la protezione e la gestione sostenibile delle regioni montuose dei Carpazi». Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto si prefigge di impedire i conflitti fra lo sviluppo economico locale e la protezione delle risorse naturali nei Carpazi polacchi. A tale scopo, è previsto di realizzare lavori modesti di costruzione per attenuare l'impatto negativo dei turisti sull'ambiente nel parco nazionale di Bieszczady, di proporre servizi di consulenza in materia d'investimenti eco-responsabili e di organizzare corsi di formazione a destinazione delle autorità locali per insegnare loro l'importanza di uno sviluppo economico rispettoso dell'ambiente.

C.

742 162 franchi. I costi sono compresi nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2011 e scadrà il 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5405

2.1.41

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Attuazione della Convenzione dei Carpazi», concluso il 22 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto «Attuazione della Convenzione dei Carpazi».

Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto mira a sviluppare reti per sostenere la cooperazione fra le diverse organizzazioni e istituzioni coinvolte nell'attuazione della Convenzione dei Carpazi. Si prefigge di preservare il patrimonio culturale e naturale della regione dei Carpazi grazie a uno sviluppo socioeconomico sostenibile.

C.

1,94 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2011 e scadrà il 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5406

2.1.42

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di fondo tematico per la sicurezza, concluso il 1° luglio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di fondo tematico per la sicurezza. Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

L'obiettivo del fondo tematico per la sicurezza è di contribuire ai lavori di Schengen, di migliorare le condizioni di sicurezza e di lottare contro la corruzione e il crimine organizzato. È destinato soprattutto a progetti condotti congiuntamente da istituzioni svizzere e rumene.

C.

17,96 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 181 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 7 settembre 2010 fra la Svizzera e la Romania (RS 0.973.266.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2011 e scadrà il 6 dicembre 2019.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5407

2.1.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il programma di ricerca, concluso il 5 agosto 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del programma di ricerca. Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

L'obiettivo del programma di ricerca comune è di rafforzare la cooperazione tra la Romania e la Svizzera nel settore della ricerca allo scopo di facilitare lo scambio di conoscenze, come pure l'integrazione dei ricercatori rumeni nelle reti internazionali. Le attività comprendono principalmente la ricerca di progetti che potrebbero essere condotti in comune e la realizzazione di progetti scelti.

C.

9,75 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 181 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 7 settembre 2010 fra la Svizzera e la Romania (RS 0.973.266.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 agosto 2011 e scadrà il 6 dicembre 2019.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5408

2.1.44

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il programma di borse di ricerca nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 5 agosto 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del programma di borse di ricerca. Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Sostenere i giovani ricercatori rumeni deve permettere di ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea sviluppando e rafforzando in modo durevole la rete d'istituti di ricerca svizzeri e rumeni.

C.

8 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 181 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 7 settembre 2010 fra la Svizzera e la Romania (RS 0.973.266.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 agosto 2011 e scadrà il 6 dicembre 2019.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5409

2.1.45

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di fondo tematico per la promozione della società civile, concluso il 25 ottobre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di fondo tematico per la promozione della società civile. Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

L'obiettivo del fondo tematico per la promozione della società civile in Romania è di rafforzare le organizzazioni della società civile nel loro ruolo di attori importanti e di aiutarli a svilupparsi in questo senso grazie a progetti nei settori dell'ambiente e della sicurezza sociale.

C.

13,8 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 181 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 7 settembre 2010 fra la Svizzera e la Romania (RS 0.973.266.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 ottobre 2011 e scadrà il 6 dicembre 2019.

Può essere denunciato con un preavviso di sei mesi debitamente motivato.

5410

2.1.46

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di fondo di partenariato e di know-how, concluso il 25 ottobre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del programma di fondo di partenariato e di know-how. Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il fondo di partenariato e di know-how mira a sostenere i partenariati fra associazioni e comuni svizzeri e rumeni per la pianificazione e l'attuazione di progetti. D'altro canto, mette a disposizione esperti svizzeri per missioni specifiche di breve durata.

C.

8 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 181 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 7 settembre 2010 fra la Svizzera e la Romania (RS 0.973.266.31). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 ottobre 2011 e scadrà il 6 dicembre 2019.

Può essere denunciato con un preavviso di sei mesi debitamente motivato.

5411

2.1.47

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto «Fondo tematico per le riforme del sistema sanitario», concluso il 19 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto «Fondo tematico per le riforme del sistema sanitario». Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il fondo tematico concernente le riforme del sistema sanitario in Romania mira a rafforzare il sostegno sin qui accordato dalla Svizzera nei settori della medicina d'emergenza e della pediatria e a promuovere lo sviluppo di servizi medici e sociali integrati in ambiente rurale.

C.

10 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 181 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 7 settembre 2010 fra la Svizzera e la Romania (RS 0.973.266.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2011 e scadrà il 6 dicembre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5412

2.1.48

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia, concernente il progetto di rafforzamento della disponibilità operativa delle squadre di salvataggio, concluso il 2 agosto 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di rafforzamento della disponibilità operativa delle squadre di salvataggio. Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Da numerosi anni, il numero di catastrofi che colpiscono la Slovacchia aumenta in modo considerevole. Le formazioni e l'equipaggiamento messo a disposizione permettono alle autorità slovacche di meglio fare fronte alle catastrofi naturali e ad altri casi d'emergenza.

C.

3,32 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 66,86 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Slovacchia (RS 0.973.269.01). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2011 e copre il periodo dall'8 agosto 2011 al 31 agosto 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5413

2.1.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di fondo destinato alle ONG per la promozione di partenariati fra le istituzioni svizzere e slovacche nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 2 agosto 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di fondo destinato alle ONG per la promozione di partenariati fra le istituzioni svizzere e slovacche. Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

L'obiettivo del fondo è di rafforzare la società civile quale fattore importante della coesione sociale e dello sviluppo sostenibile. Inoltre, la collaborazione fra le istituzioni svizzere e slovacche va rafforzata. I progetti attuati rientreranno nell'ambito dei servizi sociali e dell'ambiente e saranno realizzati progetti comuni fra la Svizzera e la Slovacchia.

C.

4,3 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 66,86 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Slovacchia (RS 0.973.269.01). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2011 e copre il periodo dall'8 agosto 2011 al 31 agosto 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5414

2.1.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di sviluppo delle riserve naturali nei Carpazi slovacchi, concluso il 2 agosto 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto dedicato allo sviluppo della riserva naturale nei Carpazi slovacchi. Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

La Slovacchia dispone di una vasta rete di riserve naturali d'importanza internazionale. Il progetto migliora l'efficacia delle misure di protezione di queste riserve e incoraggia la rigenerazione dell'ambiente naturale e dei paesaggi della Slovacchia.

C.

2,07 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 66,86 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Slovacchia (RS 0.973.269.01). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2011 e copre il periodo dall'8 agosto 2011 al 31 luglio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5415

2.1.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto d'osservazione e di ricerca in selvicoltura, concluso il 2 agosto 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto d'osservazione e di ricerca in selvicoltura. Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Le foreste sono parte integrante dell'ambiente slovacco e hanno un'importanza ecologica ed economica. Informazioni precise su queste foreste sono necessarie per la loro sistemazione, il loro sfruttamento e la loro protezione.

Il progetto sostiene la Slovacchia nella pianificazione forestale come pure nella raccolta e nel trattamento di dati.

C.

2,08 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 66,86 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Slovacchia (RS 0.973.269.01). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2011 e copre il periodo dall'8 agosto 2011 al 31 marzo 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5416

2.1.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento del sistema di formazione per il personale delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali, concluso il 10 gennaio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto di miglioramento del sistema di formazione per il personale delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali. Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto mira a istituire nella Repubblica ceca un sistema giudiziario più efficace aumentando il grado di qualificazione del personale attivo presso tribunali e autorità di perseguimento penali. Prevede lo sviluppo di un sistema di formazione unico e la messa a disposizione di corsi online per la formazione e la formazione continua.

C.

1,40 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Repubblica ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 gennaio 2011 e scadrà il 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5417

2.1.53

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto legato ai programmi di libertà condizionale e reintegrazione per delinquenti, concluso il 16 febbraio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione dei due Paesi per l'attuazione del progetto legato ai programmi di libertà condizionale e reintegrazione per delinquenti. Disciplina in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto mira a migliorare la qualità e la disponibilità dei programmi di libertà condizionale e reintegrazione per delinquenti. Si appoggia sull'esperienza di esperti svizzeri nel settore della libertà condizionale e del lavoro sociale nell'ambito della giustizia penale.

C.

1,43 milioni di franchi. I costi sono compresi nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 fra la Svizzera e la Repubblica ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 febbraio 2011 e scadrà il 31 gennaio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

5418

2.2

Messaggio del 15 dicembre 2006 sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) Introduzione

La cooperazione svizzera con gli Stati dell'Europa orientale si prefigge principalmente di contribuire alla nascita di istituzioni democratiche, funzionanti secondo criteri propri dello Stato di diritto e di sviluppare un'economia di mercato responsabile dal profilo sociale ed ambientale nell'Europa orientale e nella Comunità degli Stati Indipendenti. Con progetti mirati in settori importanti per la società quali la sicurezza, la governance, l'infrastruttura, l'ambiente e lo sviluppo socioeconomico, la Svizzera contribuisce alle riforme legali ed economiche che si prefiggono di migliorare la qualità di vita, la stabilità e la sicurezza nel suo immediato vicinato. Se si considerano gli sforzi internazionali e la ripartizione dei compiti a livello europeo, il contributo svizzero soddisfa il principio del «partenariato solidale», sancito nella legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1). Tale cooperazione rientra peraltro nella concezione moderna di tutela degli interessi nazionali all'estero.

L'accento è posto sui seguenti quattro settori: stabilità e governance; riforme strutturali economiche ed evoluzione dei redditi; infrastrutture e risorse naturali; riforme sociali e nuova povertà. Le priorità tematiche e geografiche sono specificate in programmi regionali e strategie di cooperazione nazionali nei Paesi prioritari. La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO.

5419

2.2.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dall'Ufficio di statistica d'Albania, concernente il sostegno al censimento 2011 in Albania, concluso il 15 luglio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernenti il Progetto di sostegno al censimento albanese 2011 (componente 3).

B.

Il progetto si prefigge di garantire affidabilità e rapidità al trattamento di dati mediante il finanziamento dell'equipaggiamento parziale che serve al trattamento di dati e alla digitalizzazione dei questionari del censimento.

C.

143 915 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 luglio 2011 e scadeva il 30 settembre 2011. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

5420

2.2.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dall'Ufficio di statistica d'Albania, concernente il sostegno al censimento 2011 in Albania, concluso il 29 settembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernenti il Progetto di sostegno al censimento albanese 2011 (componenti 1, 2, 4 e 5).

B.

Il progetto si prefigge di rafforzare le capacità e la prestazione del sistema statistico albanese, come pure di sostenere il processo di democratizzazione e decentralizzazione in Albania grazie a informazioni statistiche trasparenti e affidabili.

C.

1,078 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

5421

2.2.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Ministero dell'interno, concernente il progetto di sostegno alla decentralizzazione e allo sviluppo locale nei distretti di Shkodra e Lezha, concluso il 4 agosto 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione nel quadro del progetto di sostegno al processo di decentralizzazione e allo sviluppo locale (DLDP, fase II), lanciato nel Nord dell'Albania (distretti di Shkodra e Lezha).

B.

Lo scopo principale di questo progetto è di sostenere l'aumento delle capacità delle municipalità e dei comuni di Shkodra e Lezha, allo scopo di contribuire al miglioramento dello sviluppo regionale nel Nord dell'Albania e alla riforma della decentralizzazione a livello nazionale.

C.

4,993 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2011 e copre il periodo dal 1° marzo 2010 al 28 febbraio 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5422

2.2.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente lo sviluppo del sistema delle risorse umane nel settore sanitario, concluso il 18 novembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione nel quadro del progetto di sviluppo professionale del sistema delle risorse umane nel settore sanitario, lanciato in Albania.

B.

Lo scopo principale del progetto è di sostenere e contribuire a migliorare la qualità delle cure per tutti, come pure di accelerare la riforma sanitaria in Albania.

C.

1,86 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2011 e copre il periodo dal 1° marzo 2011 al 28 febbraio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5423

2.2.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero della sicurezza, e la missione dell'OIM in Bosnia e Erzegovina, concernente il progetto di miglioramento della gestione dell'immigrazione in Bosnia e Erzegovina, concluso il 29 luglio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernente il programma di miglioramento della gestione dell'immigrazione in Bosnia e Erzegovina.

B.

Nell'ambito del partenariato in materia di migrazione instaurato nel 2009 fra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina, il Ministero della sicurezza ha sollecitato un sostegno per elaborare la documentazione di base seguente: strategia in materia di migrazione e asilo 2012-2015, adeguamento della legge sulla circolazione e sul soggiorno degli stranieri alle norme e alle pratiche dell'UE, acquisizione dell'equipaggiamento tecnico richiesto per garantire uno scambio efficace delle informazioni e dei documenti in vista della verifica dell'identità e della nazionalità dei migranti. Queste politiche e leggi permettono di aumentare l'efficacia nell'ambito della gestione dell'immigrazione.

C.

159 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1°agosto 2011 e scadrà il 29 febbraio 2012.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5424

2.2.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero dei diritti dell'uomo e dei rifugiati, concernente il programma volto a istituire un sistema efficace e sostenibile per l'attuazione dell'accordo di riammissione, concluso il 15 settembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernente il programma messo in atto per rafforzare le capacità del ministero e delle istituzioni competenti ad assicurare una gestione coordinata ed efficace dei processi d'ammissione e di reintegrazione di cittadini della Bosnia e Erzegovina che fanno ritorno al loro Paese in virtù di un accordo di riammissione o dell'allegato VII degli accordi di Dayton.

B.

Nel quadro del partenariato in materia di migrazione stabilito nel 2009 fra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina, il Ministero dei diritti dell'uomo e dei rifugiati ha sollecitato un aiuto per l'elaborazione del quadro giuridico e istituzionale richiesto per l'attuazione della strategia e del piano d'azione in materia di reintegrazione delle persone che fanno rientro al proprio Paese. Il programma permette pure di rafforzare le capacità richieste per l'ammissione delle persone che fanno rientro in Patria e la loro assistenza durante il viaggio. È inoltre previsto di istituire un sistema di valutazione degli sviluppi migratori e di scambio delle informazioni.

C.

220 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 settembre 2011 e scadrà il 14 settembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

5425

2.2.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Ministero danese degli affari esteri (MFA-DK), concernente il progetto «Sviluppo economico rurale nelle regioni del Sud della Georgia», concluso il 9 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione fra la DSC e il MFK-DK nell'ambito del progetto «Sviluppo economico rurale nelle regioni del Sud della Georgia».

B.

Il MFK-DK affida alla DSC l'attuazione di un progetto volto a stimolare lo sviluppo economico nelle regioni rurali del Sud della Georgia.

C.

9,1 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2011 e copre il periodo dall'11 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5426

2.2.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di sostegno all'Agenzia del Kosovo per la proprietà, concluso il 24 giugno 2011

A.

L'accordo definisce le modalità che reggono la cooperazione e il finanziamento durante la 5a fase del progetto di sostegno all'Agenzia del Kosovo per la proprietà. Questa istituzione contribuisce in maniera determinante al ripristino e al disciplinamento dei diritti di proprietà privata in Kosovo, compresi diritti fondiari e beni immobiliari a uso professionale.

B.

Il progetto costituisce una priorità del programma di cooperazione concluso con il Kosovo e corrisponde a un settore di intervento prioritario del Governo del Kosovo.

C.

1,23 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 giugno 2011 e copre il periodo dal 25 giugno 2011 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

5427

2.2.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'educazione, delle scienze e delle tecnologie, concernente il progetto di promozione dell'educazione alla cittadinanza democratica, concluso il 27 settembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità che reggono la cooperazione e il cofinanziamento durante la terza fase del progetto di promozione dell'educazione alla cittadinanza democratica. Lo scopo del progetto consiste nel trasmettere ai bambini kosovari, nel contesto scolastico, una cultura della cittadinanza democratica. La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Ministero kosovaro dell'educazione, delle scienze e delle tecnologie condividono la responsabilità per quanto riguarda la condotta e il cofinanziamento del progetto.

B.

Il progetto costituisce una priorità del programma di cooperazione concluso con il Kosovo e corrisponde a un settore di intervento prioritario del Ministero kosovaro dell'educazione, delle scienze e delle tecnologie.

C.

1,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5428

2.2.10

A.

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente le infrastrutture d'approvvigionamento idrico e d'evacuazione delle acque di scarico nelle zone rurali, concluso il 2 dicembre 2011 L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernenti la terza fase del progetto volto a migliorare la salute delle comunità specifiche grazie a installazioni d'approvvigionamento idrico e d'evacuazione delle acque di scarico e a promuovere una gestione durevole di tali infrastrutture, conformemente alla legge sulle acque adottata dal Kosovo.

Il progetto ha quattro obiettivi: i) rispondere ai bisogni sociali e ambientali delle zone rurali grazie al finanziamento di progetti d'approvvigionamento idrico e d'evacuazione delle acque di scarico; ii) aiutare i comuni e le società regionali idriche ad adempiere il loro mandato grazie a misure di formazione e sviluppo delle capacità mirate alla manutenzione di sistemi idrici in zona rurale; iii) aiutare i comuni e le società regionali idriche ad adempiere il loro mandato grazie a misure di formazione e sviluppo delle capacità mirate al miglioramento della gestione finanziaria; iv) sostenere le istituzioni politiche importanti per attuare nuove politiche in materia di prestazioni delle imprese d'approvvigionamento idrico.

B.

Il progetto costituisce una priorità del programma di cooperazione concluso con il Kosovo e corrisponde a un settore di intervento prioritario del Ministero dell'economia e delle finanze del Kosovo.

C.

4,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. La data tardiva della sua entrata in vigore è dovuta alla pianificazione e alle procedure proprie al governo kosovaro. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5429

2.2.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Moldavia, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente la regionalizzazione dei servizi d'emergenza pediatrica in Moldavia, concluso il 1° febbraio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione fra la Svizzera e la Moldavia per quanto concerne l'estensione del programma sanitario svizzero attuato nel settore della medicina d'emergenza pediatrica.

B.

La salute madre-bambino è un elemento prioritario del programma di cooperazione condotto dalla DSC in Moldavia. La prima fase del progetto di sistema regionale di medicina pediatrica d'emergenza era incentrato sulla creazione di due centri d'emergenza moderni su scala regionale, come pure sulla formazione del personale. Durante la seconda fase, è previsto di estendere questo sistema a livello nazionale e di creare in tal modo un quadro legale funzionale nel quale potranno iscriversi il finanziamento e le prestazioni della medicina d'emergenza pediatrica.

C.

4,47 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2011 e copre il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 ottobre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5430

2.2.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Moldavia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente, concernente la realizzazione del progetto di approvvigionamento di acqua potabile e di depurazione delle acque di scarico in Moldavia, concluso il 7 luglio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e la Moldavia per la costruzione di una rete di adduzione dell'acqua e di un sistema di depurazione in zona rurale.

B.

La maggior parte della popolazione rurale attinge l'acqua da sorgenti poco profonde, spesso situate vicino a terreni agricoli o latrine che contaminano l'acqua. Lo scopo del progetto è quindi di migliorare la rete d'approvvigionamento di acqua potabile e il sistema di depurazione, facilitando l'accesso all'acqua e alle installazioni sanitarie. La popolazione locale e i prestatori privati devono essere maggiormente implicati nell'approntamento delle infrastrutture, affinché siano in grado di gestirle e di assicurarne la manutenzione in modo autonomo.

C.

8,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 luglio 2011 e copre il periodo dal 1° giugno 2011 al 31 maggio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5431

2.2.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Moldavia, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente il miglioramento della salute sessuale dei giovani, concluso il 26 settembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernente il progetto di miglioramento della salute sessuale dei giovani.

B.

Il programma sanitario è una delle attività prioritarie in Moldavia. A causa della grande povertà del Paese, i giovani d'età compresa fra 10 e 24 anni sono particolarmente esposti a rischi per la loro salute quali gravidanze precoci, rapporti non protetti e malattie sessualmente trasmissibili. Il progetto si prefigge di facilitare l'accesso a cure adatte ai loro problemi allo scopo di migliorare la salute delle giovani generazioni moldave.

C.

850 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° giugno 2011 al 31 maggio 2012. Può essere prolungato fino al 31 maggio 2014 mediante un aumento del budget, con riserva di approvazione da parte del DFAE prima dello scadere del contratto. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5432

2.2.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Moldavia, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente la modernizzazione delle cure perinatali in Moldavia, concluso il 26 settembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e la Moldavia nell'ambito della riforma e della modernizzazione delle cure perinatali sul piano nazionale. Lo scopo è di facilitare l'accesso della popolazione a cure di qualità allo scopo di ridurre il tasso di mortalità dei neonati, dei bambini in tenera età e delle madri.

B.

La salute è un settore prioritario del programma di cooperazione fra la DSC e la Moldavia. Per le sue attività, la DSC si è imposta come uno dei primi partner del Ministero moldavo della sanità. La qualità dell'equipaggiamento medico e delle cure perinatali è stata migliorata.

C.

3,24 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° giugno 2011 al 31 maggio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5433

2.2.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Uzbekistan, concernente lo sviluppo della formazione professionale nel settore idrico, concluso il 18 giugno 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione fra la Svizzera e l'Uzbekistan concernente lo sviluppo e la riforma della formazione professionale nel settore della gestione delle acque.

B.

Il progetto s'iscrive nella strategia della DSC per la gestione delle acque in Asia centrale e si prefigge il transfer di conoscenze, lo sviluppo e il miglioramento dei programmi negli istituti di formazione professionale, come pure l'equipaggiamento di un centro di competenze e l'istituzione di altri due centri regionali per la gestione delle acque. L'aspetto operativo è realizzato dall'organizzazione tedesca GOPA.

C.

3,3 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 luglio 2011 e copre il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 luglio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5434

2.2.16

Accordo tra la Svizzera e l'Uzbekistan concernente un progetto inteso a migliorare la gestione delle risorse idriche, concluso il 19 settembre 2011

A.

Questo accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'Uzbekistan concernenti il miglioramento della gestione delle risorse idriche nella regione.

B.

In Asia centrale (Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan), la DSC sostiene numerosi progetti volti a migliorare l'irrigazione, la gestione delle risorse idriche e l'approvvigionamento di acqua per la popolazione rurale. Il progetto di gestione integrata delle risorse idriche nella valle di Ferghana, alla frontiera fra il Tagikistan e l'Uzbekistan, è particolarmente importante a questo riguardo. L'accordo concluso con il Governo dell'Uzbekistan è incentrato sull'estensione di questo progetto-pilota ad altre regioni del Paese con la cooperazione della Banca asiatica di sviluppo (BAsD). Il progetto permette di migliorare la produttività, la stabilità finanziaria e l'impatto ecologico della produzione agricola nelle regioni interessate.

C.

3,12 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5435

2.2.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ministero dell'educazione della Serbia concernente il progetto di sostegno allo sviluppo professionale e alle iniziative di riforma europee in materia di educazione, concluso il 24 febbraio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno accordato alle iniziative di riforma nel settore dell'educazione, al rafforzamento delle capacità in seno al Ministero dell'educazione e allo sviluppo di un sistema di formazione continua destinato al corpo insegnante.

B.

Disporre di un sistema educativo performante riveste un'importanza centrale per il consolidamento politico, sociale ed economico del processo di transizione in Serbia. La sfida consiste nel migliorare la qualità e l'efficacia del sistema educativo e nel risolvere il problema dell'integrazione dei gruppi di popolazione emarginati. Migliorare il sistema di formazione continua destinato al corpo insegnante e rafforzare le capacità di riforma sono gli obiettivi primi di questo progetto.

C.

1,245 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2011 e copre il periodo dal 28 febbraio 2011 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

5436

2.2.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ministero delle finanze del Tagikistan, concernente il progetto di riforma dell'approvvigionamento di acqua in Tagikistan, concluso il 18 marzo 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione fra la Svizzera e il Tagikistan concernente la riforma del settore idrico in Tagikistan. Il sostegno della Svizzera è incentrato essenzialmente sul miglioramento dell'approvvigionamento di acqua e delle installazioni sanitarie nelle regioni rurali del Tagikistan.

B.

Il progetto si prefigge di permettere un coordinamento sistematico del settore idrico volto a realizzare sistemi di approvvigionamento nelle regioni rurali, in collaborazione con i principali enti finanziatori, le organizzazioni onusiane, le istituzioni finanziarie e il Governo tagiko. Esso mira pure a migliorare le pratiche esistenti e a introdurne di nuove ai fini di una gestione sostenibile dei servizi nell'ambito dell'acqua potabile e delle acque di scarico.

C.

4,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 marzo 2011 e copre il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5437

2.2.19

Accordo tra il DFAE, rappresentato dalla DSC, e il Ministero della sanità del Tagikistan concernente il progetto di riforma della formazione di base in medicina in Tagikistan, concluso il 18 marzo 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione fra la Svizzera e il Tagikistan concernente la riforma del settore sanitario in Tagikistan. Il sostegno della Svizzera si prefigge prioritariamente di migliorare le filiere di formazione iniziale in medicina familiare.

B.

Dal 2007, la DSC sostiene lo sviluppo di un concetto relativo alla riforma della formazione dispensata dalla facoltà di medicina dell'Università del Tagikistan. Questo concetto costituisce la base legale determinante per la realizzazione della riforma, che si prefigge di facilitare l'accesso alle prestazioni mediche di base e di garantire cure di qualità. Il progetto deve contribuire concretamente a sviluppare nuove filiere di formazione in seno alla facoltà di medicina, ad aumentare le capacità della facoltà e a elaborare le basi necessarie alle formazioni sia teoriche sia pratiche.

C.

136 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 marzo 2010 e copre il periodo dal 15 dicembre 2009 al 30 aprile 2010. Prevede la possibilità di prolungare la durata di validità sino al 30 aprile 2012 e di rivedere il budget verso l'alto, sempre che il DFAE approvi tale operazione prima della scadenza dell'accordo. In caso di mancato rispetto degli impegni contrattuali o di violazione grave di componenti o obiettivi sostanziali dell'accordo di una delle Parti, l'altra Parte può decidere di sospendere l'accordo. Se le circostanze che sono all'origine della sospensione perdurano per più di sei mesi, la Parte lesa può denunciare l'accordo con effetto immediato.

5438

2.2.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ucraina, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente il programma per la salute madre-bambino, concluso il 12 luglio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione fra la Svizzera e l'Ucraina concernente i processi di riforma condotti nel settore sanitario madre-bambino.

B.

La salute è un settore prioritario della cooperazione fra la DSC e l'Ucraina.

Il programma sostiene servizi sanitari locali nell'attuazione di approcci moderni in materia di medicina perinatale e promozione della salute, allo scopo di migliorare la salute delle madri e dei loro figli. Si tratta concretamente di diffondere modelli esistenti e di assicurare la formazione delle autorità interessate in materia di gestione della sanità.

C.

4,79 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 luglio 2011 e copre il periodo dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5439

2.2.21

Accordo fra la Svizzera e l'ICWC (Commissione interstatale per il coordinamento nel settore dell'acqua) concernente il progetto di gestione integrata delle risorse idriche nella valle di Ferghana, concluso il 1° luglio 2011

A.

Il progetto contribuisce a migliorare la gestione delle risorse idriche, come pure la cooperazione transfrontaliera nel settore dell'irrigazione. Incoraggia quindi uno sviluppo sostenibile e pacifico nella valle di Ferghana in Asia centrale.

B.

La DSC ha attuato questo progetto nell'ambito della sua strategia dedicata alla gestione delle acque in Asia centrale. Dal suo lancio nel settembre 2001, sono stati compiuti progressi importanti che andranno a profitto degli utenti.

Inoltre, l'importanza della gestione integrata delle risorse idriche è ormai maggiormente riconosciuta dalle autorità e dai responsabili dei progetti d'irrigazione. Nel corso della prima fase, il progetto ha potuto essere sufficientemente consolidato per essere esteso ad altre regioni, con l'accordo dei partner interessati. La fase attuale del progetto si prefigge di definire le modalità volte a integrare il nuovo modello nei sistemi di gestione delle risorse idriche dei tre Paesi della valle di Ferghana, il Kirghizistan, il Tagikistan e l'Uzbekistan, allo scopo di applicarlo ai canali d'irrigazione.

C.

1,175 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2011 e copre il periodo dal 1° maggio 2011 al 29 febbraio 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

5440

2.2.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'EC-IFAS (Comitato esecutivo dei Governi dei Paesi d'Asia centrale) e l'ICWC (Commissione interstatale per il coordinamento nel settore dell'acqua) concernente l'istituzione di un sistema d'informazione regionale sulle risorse idriche in Asia centrale, concluso l'11 maggio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'Asia centrale in vista di migliorare lo scambio d'informazioni nel settore della regolamentazione regionale delle acque. Il sostegno accordato dalla Svizzera si concentra sullo scambio di dati e d'informazioni come pure sul rafforzamento della cooperazione fra gli Stati interessati dell'Asia centrale, vale a dire il Kirghizistan, il Tagikistan, l'Uzbekistan, il Kazakistan e il Turkmenistan.

B.

Il progetto è incentrato su temi prioritari della strategia adottata dalla DSC nel settore idrico per l'Asia centrale. La banca di dati permetterà di fornire agli organismi decisionali d'Asia centrale, agli attori internazionali e al grande pubblico preziose informazioni aggiornate sull'acqua, sulla gestione dell'acqua e su altri temi affini. Lo scambio d'informazioni aiuterà le autorità e altre persone responsabili a ottimizzare la gestione dell'acqua utilizzata a scopi d'irrigazione. Il progetto è attuato dal Centro d'informazione scientifico della Commissione interstatale per il coordinamento nel settore dell'acqua (SIC-ICWC) a Tachkent.

C.

460 900 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 maggio 2011 e copre il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

5441

2.2.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) concernente un programma di formazione per adulti in Bosnia e Erzegovina, concluso il 6 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione fra la DSC e l'agenzia tedesca di cooperazione internazionale (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) per la realizzazione di un progetto volto a migliorare l'offerta di formazione per adulti, adattandola alla situazione socioeconomica della Bosnia e Erzegovina.

B.

Il progetto intende promuovere e migliorare l'offerta di formazione per adulti attraverso diverse linee d'intervento. La formazione generale di recupero (sviluppo di conoscenze importanti in funzione dei bisogni degli adulti) è adeguata e le competenze metodologiche e pedagogiche del corpo insegnante sono rafforzate. Le offerte di formazione continua e perfezionamento sono elaborate tenendo conto dei bisogni dell'economia locale e attuate sotto forma di attività pilota. Le proposte sono formulate in materia di riconoscimento/certificazione delle competenze, di garanzia della qualità, di orientamento imprenditoriale e di relazioni pubbliche con la partecipazione di tutti gli attori regionali che operano nel settore della formazione per adulti.

C.

974 970 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

5442

2.2.24

Accordo di cofinanziamento tra la DSC e il PNUS concernente un sostegno al comitato di coordinamento dei donatori di fondi in Tagikistan, concluso il 30 luglio 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione fra la Svizzera e il PNUS in vista di rafforzare il coordinamento fra i Paesi donatori in Tagikistan e di promuovere gli investimenti stranieri nel Paese.

B.

I Paesi donatori hanno istituito un comitato di coordinamento la cui presidenza cambia ogni anno, al fine di meglio coordinare le risorse destinate alla lotta contro la povertà. Meccanismi efficaci sono stati sviluppati per rafforzare la collaborazione con il Governo del Tagikistan e di armonizzare l'aiuto internazionale con il programma nazionale di riduzione della povertà 2010­2012. L'attuazione a livello finanziario e operativo del progetto è stata affidata al PNUS. La Svizzera finanzia una parte di questo progetto a fianco segnatamente delle agenzie di sviluppo della Gran Bretagna e della Svezia.

C.

105 494 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 luglio 2010 e copre il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2011. Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

5443

2.2.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il programma di sviluppo locale integrato in Bosnia e Erzegovina, concluso il 7 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la DSC e il PNUS concernente il programma di sviluppo locale integrato e di rafforzamento della governance locale e della società civile.

B.

Il programma congiunto mira a consolidare il sistema di pianificazione strategica locale. Intende rafforzare le capacità dei comuni e dei sindacati di comuni e città nelle due regioni allo scopo di assicurare un'attuazione efficace delle strategie locali e il relativo seguito. Sono favoriti un'integrazione verticale come pure un'armonizzazione con il quadro strategico e finanziario nazionale. Sforzi sono profusi per indurre i governi cantonali, regionali e nazionali a impiegare le risorse pubbliche disponibili a favore dello sviluppo locale.

C.

4,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2015. Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

5444

2.2.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS, rappresentato dall'Ufficio del PNUS in Albania, concernente il contributo ai fondi del PNUS destinato al patto territoriale per l'impiego (TEP), concluso il 15 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo ai fondi del PNUS nel quadro del patto territoriale per l'impiego (TEP).

B.

Lo scopo principale del progetto è di creare delle opportunità supplementari per la promozione dell'impiego produttivo dei giovani, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi del piano d'azione nazionale dell'Albania per l'occupazione dei giovani.

C.

1,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2011 e copre il periodo dal 15 dicembre 2011 al 14 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5445

2.2.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il SIC-ICWC concernente il miglioramento della gestione e della ripartizione dell'acqua nella valle di Ferghana, concluso il 22 ottobre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'Asia centrale concernente il miglioramento del sistema di distribuzione dell'acqua nella regione, in particolare nel Tagikistan, nel Kazakistan e nell'Uzbekistan. Il sostegno svizzero è incentrato prioritariamente sul rinnovo delle installazioni tecniche e sulla formazione dei gestori.

B.

Il progetto è incentrato su temi prioritari della strategia adottata dalla DSC nel settore idrico per l'Asia centrale. Permette un controllo automatizzato e una distribuzione più equa delle risorse idriche nei canali d'irrigazione della regione e contribuisce ad attenuare i conflitti fra i diversi utenti. Il progetto è attuato dal Consorzio del centro d'informazione scientifico della Commissione interstatale per il coordinamento nel settore dell'acqua (SIC-ICWC).

C.

1,958 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 ottobre 2010 e copre il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2011. Può essere denunciato con un preavviso di 60 giorni.

5446

2.2.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OSCE concernente il progetto «Iniziativa per la sicurezza della popolazione nel Kirghizistan», concluso il 16 aprile 2011

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto «Iniziativa per la sicurezza della popolazione nel Kirghizistan».

B.

L'obiettivo del progetto è di sostenere la polizia kirghiza nella gestione dei problemi specifici ai quali si trova confrontata dopo i disordini scoppiati nel giugno 2010 nel Sud del Paese. Il progetto deve aiutarla a meglio garantire la sicurezza di tutta la popolazione, senza distinzione d'origine (appartenenza etnica) o di sesso.

C.

210 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 aprile 2011 e copre il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5447

2.2.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Gran Bretagna, rappresentata dal Dipartimento dello sviluppo internazionale, concernente il progetto di rafforzamento del diritto di codecisione e del principio di «accountability» in Kirghizistan, concluso il 18 febbraio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernente il cofinanziamento del Dipartimento dello sviluppo internazionale a favore del progetto di rafforzamento del diritto di codecisione e del principio di «accountability» nel Kirghizistan.

B.

L'obiettivo del progetto è di aiutare la popolazione del Kirghizistan a ottenere informazioni trasparenti sulla pianificazione budgetaria pubblica e sulle spese delle autorità comunali, affinché possa far sentire la sua voce in questa materia.

Il progetto sostiene pure le autorità comunali nel loro compito di fornire alla popolazione i servizi pubblici di cui sono incaricati.

C.

2,54 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 febbraio 2011 e copre il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 ottobre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5448

2.2.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Liechtenstein, rappresentato dal Servizio dello sviluppo del Liechtenstein, concernente il progetto di riforma del sistema sanitario nel Kirghizistan, concluso il 17 marzo 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernente il cofinanziamento del Servizio dello sviluppo del Liechtenstein a favore del progetto di riforma del sistema sanitario nel Kirghizistan.

B.

Il progetto è attuato dalla Croce Rossa Svizzera dal 1999 su mandato bilaterale della DSC. Nel 2005, è stato dotato di un settore relativo alla promozione della salute grazie al contributo svedese. Dal marzo 2011, il progetto il cui obiettivo è di riformare il sistema sanitario nel Kirghizistan è cofinanziato dal Servizio dello sviluppo del Liechtenstein. Sul terreno si tratta in particolare di migliorare l'igiene negli ospedali e nei servizi medici delle regioni di Naryn e di Talas.

C.

6,935 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 marzo 2011 e copre il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di quattro mesi.

5449

2.3

Messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (FF 2008 2451) Introduzione

Conformemente alla legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), il Consiglio federale e il Parlamento stabiliscono il quadro d'azione della cooperazione svizzera allo sviluppo per il periodo del credito di programma proposto.

I messaggi concernenti la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (messaggio DSC) e concernenti il finanziamento delle misure di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (messaggio SECO) si fondano su una strategia unica di attuazione della politica dello sviluppo della Confederazione. Questa strategia si articola in tre pilastri: il contributo svizzero (1) alla riduzione della povertà, (2) alla promozione della sicurezza umana nei paesi e nelle regioni instabili e alla riduzione dei rischi relativi alla sicurezza e (3) all'instaurazione di una mondializzazione propizia allo sviluppo.

Nel messaggio DSC, il Consiglio federale spiega come la Svizzera intende contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, avvalendosi di strumenti propri, vale a dire della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario. Con la ridefinizione dei suoi obiettivi e delle sue priorità, il messaggio prende in considerazione le sfide indotte dalla globalizzazione. È importante per il futuro combinare in modo efficace gli sforzi profusi a favore della riduzione della povertà e quelli consentiti per risolvere i problemi mondiali. A tale scopo, la Svizzera opera, da un lato, nell'ambito della cooperazione bilaterale con i Paesi partner e, dall'altro, in un quadro multilaterale. La cooperazione bilaterale e la cooperazione multilaterale sono strumenti complementari.

5450

2.3.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente lo sviluppo di un sistema per l'utilizzazione delle risorse in personale nel settore della sanità, concluso il 18 novembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'Albania nel quadro di un progetto in Albania concernente lo sviluppo di un sistema per l'utilizzazione delle risorse in personale nel settore della sanità.

B.

Il progetto si prefigge in primo luogo di migliorare la qualità delle cure mediche per tutti e accelerare la riforma del sistema sanitario in Albania.

C.

1,86 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2011 e copre il periodo dal 1° marzo 2011 al 28 febbraio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5451

2.3.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Germania concernente la gestione dei mezzi destinati dalla Svizzera al fondo di sostegno alla società civile del Nicaragua, concluso il 18 marzo 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e la Germania per l'attuazione del progetto summenzionato.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con la Germania.

C.

1 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 marzo 2011 e scadrà il 31 dicembre 2014.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5452

2.3.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia concernente il progetto di rafforzamento istituzionale del Viceministero dello sviluppo rurale, concluso il 7 giugno 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e la Bolivia nel quadro del progetto summenzionato.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con la Bolivia.

C.

34 974 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 giugno 2011 e copre il periodo dal 15 maggio al 31 dicembre 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5453

2.3.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia concernente il progetto «Infrastrutture per geodati», concluso il 15 agosto 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e la Bolivia nel quadro del progetto summenzionato.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con la Bolivia.

C.

160 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 agosto 2011 e scadrà il 30 settembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di violazione grave di una disposizione contrattuale, l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

5454

2.3.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata da Plurinacional, concernente il finanziamento di una conferenza internazionale nel quadro del sostegno strategico al rafforzamento dell'istituzione boliviana, concluso il 27 ottobre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e la Bolivia nel quadro del progetto summenzionato.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con la Bolivia.

C.

37 272 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 ottobre 2011 e scadrà il 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni. In caso di violazione grave di una disposizione contrattuale, l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

5455

2.3.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dalla Direzione dei diritti umani, concernente il programma di rafforzamento delle istituzioni democratiche «FORDECAPI», concluso il 22 dicembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e la Bolivia in materia di rafforzamento delle istituzioni democratiche.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con la Bolivia.

C.

151 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di violazione grave di una disposizione contrattuale, l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

5456

2.3.7

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il Programma d'appoggio alla Produzione rurale, concluso il 7 giugno 2011

A.

L'accordo si prefigge di definire gli impegni delle parti Burkina Faso e Svizzera, come pure le modalità dell'attuazione del contributo svizzero alla produzione rurale nel Burkina Faso sulla base della SCADD (Stratégie de Croissance Accélérée pour un Développement Durable), della SDR (Stratégie de Développement Rural) e del CSMOD (Cadre Stratégique de Mise en OEuvre de la Décentralisation), che copre il periodo dal 15 marzo 2011 al 28 febbraio 2014.

B.

Il programma si prefigge di sostenere la politica nazionale di sviluppo rurale in materia di sostegno delle aziende agropastorali familiari, del rafforzamento della sicurezza alimentare e della partecipazione effettiva dei contadini alla scelta e alla formulazione delle politiche di sviluppo.

C.

4,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 giugno 2011 e copre il periodo dal 15 marzo 2011 al 28 febbraio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti possono denunciare l'accordo con effetto immediato.

5457

2.3.8

Accordo tra la DSC, che agisce per il tramite dell'Ufficio della cooperazione nel Burkina Faso, e la FAO concernente il progetto «Assistenza alle economie domestiche indigenti vittime della malnutrizione e degli effetti dei cambiamenti climatici ed economici, attraverso la valorizzazione dei prodotti forestali non legnosi nel Burkina Faso», concluso l'8 giugno 2011

A.

Assistenza alle economie domestiche indigenti vittime della malnutrizione e degli effetti dei cambiamenti climatici ed economici attraverso la valorizzazione dei prodotti forestali non legnosi (PFNL) nel Burkina Faso.

B.

Il programma si prefigge di aumentare i redditi delle economie domestiche trasformando e commercializzando i PFNL, rafforzando le capacità delle economie domestiche nell'ambito delle attività legate ai PFNL, valorizzando il posto e il lavoro della donna nell'economia domestica, migliorando la sicurezza alimentare e nutrizionale mediante il consumo dei PFNL, contribuendo alla lotta contro il degrado delle risorse naturali, in particolare delle risorse forestali, nonché riducendo la povertà.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 giugno 2011 e copre il periodo dal 1° giugno 2011 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5458

2.3.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Cina, rappresentata dal Ministero del commercio, concernente la cooperazione tecnica Cina-Svizzera, concluso il 29 marzo 2011

A.

Le parti confermano la loro volontà di operare allo sviluppo di programmi di cooperazione incentrati prioritariamente sulle sfide globali quali il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare, l'acqua, lo sviluppo umano, la lotta contro la povertà o la sicurezza sociale.

B.

La Cina e la Svizzera intendono in tal modo contribuire a formulare soluzioni originali di fronte alle sfide globali alle quali siamo confrontati. Gli obiettivi, i temi e i campi d'azione di questi programmi derivano direttamente dagli assi strategici definiti nel Messaggio Sud adottato dal Parlamento.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 giugno 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5459

2.3.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca concernente il progetto boliviano di rafforzamento istituzionale del Viceministero dello sviluppo rurale, concluso il 17 agosto 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e la Danimarca nel quadro del progetto summenzionato.

B.

Il trattato disciplina il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con la Danimarca.

C.

38 854 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2011 e copre il periodo dal 15 luglio al 31 dicembre 2012.

5460

2.3.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Democratica del Congo, rappresentata dal Ministero della cooperazione internazionale e regionale, concernente il programma d'appoggio al sistema sanitario, concluso il 7 aprile 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione nell'ambito dell'attuazione del programma d'appoggio al sistema sanitario (PASS) in otto zone sanitarie nella provincia Kivu Sud.

B.

La finalità del programma è il miglioramento della salute della popolazione della provincia Kivu Sud, nelle zone sanitarie Uvira, Ruzizi, Nyantende, Nyangezi, Kaziba, Mwana, Mwenga e Kamituga, riducendo le principali cause attuali di morbi-mortalità e rafforzando la promozione della salute.

L'obiettivo generale del programma è di rafforzare durevolmente e in maniera efficiente le prestazioni, la qualità e l'accessibilità del sistema sanitario della Provincia Kivu Sud.

C.

9,61 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 aprile 2011 e copre il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5461

2.3.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Gran Bretagna, rappresentata dal Dipartimento della cooperazione tecnica, concernente la concessione di un sostegno finanziario al Centro di ricerca internazionale ICIPE, concluso il 23 settembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la DSC e il dipartimento britannico per lo sviluppo internazionale (DFID) concernente il sostegno finanziario al Centro di ricerca internazionale ICIPE («African Insect Science for Food and Health»).

B.

Innanzitutto per motivi di efficacia, il DFID ha auspicato di essere rappresentato dalla DSC. La DSC acquisisce quindi importanza nel dialogo con la direzione dell'ICIPE senza dover aumentare il suo impegno finanziario.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° aprile 2011 al 30 settembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5462

2.3.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero della pianificazione, concernente il programma di sostegno agli investimenti comunali «APIM», concluso il 24 maggio 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'Honduras nel quadro del sostegno agli investimenti comunali.

B.

Il trattato internazionale disciplina il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'Honduras.

C.

1,445 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2011 e copre il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di violazione grave di una disposizione contrattuale, l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

5463

2.3.14

Accordo tra la Svizzera e il Laos concernente lo sviluppo delle regioni collinari del Nord, concluso il 7 febbraio 2011

A.

Il presente accordo è incentrato sulla partecipazione della Svizzera allo sviluppo multisettoriale delle regioni collinari del Nord del Laos.

B.

L'obiettivo del progetto è di coordinare, attraverso la collaborazione con tre agenzie donatrici, lo sviluppo delle regioni del Nord nelle quali vivono alcune minoranze etniche.

C.

1,467 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 febbraio 2011 e copre il periodo dal 15 gennaio 2011 al 30 settembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5464

2.3.15

Accordo tra la Svizzera e il Laos concernente un fondo di lotta contro la povertà, concluso il 31 ottobre 2011

A.

L'accordo riguarda un contributo al rafforzamento dello sviluppo rurale nel Laos.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare le condizioni di vita della popolazione rurale sostenendo le infrastrutture locali.

C.

13,2 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2011 e copre il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 settembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5465

2.3.16

Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma d'appoggio all'educazione non formale (PENF), concluso il 18 luglio 2011

A.

L'accordo si prefigge di continuare la cooperazione tecnica nel quadro del programma d'appoggio all'educazione non formale (PENF), fase 1 per il periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2014.

B.

Il programma si prefigge di contribuire all'integrazione socio-economica dei giovani esclusi dal sistema educativo formale nel loro ambiente e di aumentare il numero di adulti alfabetizzati nelle regioni di Sikasso, Mopti e Tombouctou, conformemente alla politica nazionale dell'educazione non formale.

C.

4,85 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 luglio 2011 e copre il periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5466

2.3.17

Accordo tra la Svizzera e il Mali, concernente il programma di miglioramento dell'accesso all'acqua e di gestione dei rischi d'inondazioni nelle città di Koutiala e Tombouctou, concluso il 14 dicembre 2011

A.

L'accordo si prefigge di continuare la cooperazione tecnica nel quadro del programma «Miglioramento dell'accesso all'acqua e della gestione dei rischi d'inondazioni nelle città di Koutiala e Tombouctou».

B.

Il programma si prefigge di migliorare l'accesso all'acqua e la gestione dei rischi d'inondazioni nelle città di Koutiala e Tombouctou.

C.

2,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5467

2.3.18

Accordo di progetto tra la Svizzera e il Mali concernente il Programma di sviluppo sociale urbano di Koutiala, concluso il 14 dicembre 2011

A.

L'accordo si prefigge di accordare al Governo del Mali, sotto forma di sostegno, un sussidio non rimborsabile destinato all'attuazione del «Programma di sviluppo sociale urbano di Koutiala (PDSU)» e di definire le modalità operative e finanziarie.

B.

Il programma si prefigge di contribuire alla sicurezza alimentare e alla creazione di impieghi nell'agricoltura a Koutiala.

C.

3,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 luglio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5468

2.3.19

Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente un progetto di sostegno alle miniere artigianali e alla loro depenalizzazione in Mongolia, concluso il 28 marzo 2011

A.

L'accordo concerne la partecipazione alla creazione di un quadro legale per le miniere artigianali e il miglioramento delle condizioni di lavoro dei minatori.

B.

Il progetto prevede il miglioramento delle condizioni di vita, dei redditi e della sicurezza giuridica delle famiglie dei minatori artigianali, che contano fra le popolazioni più sfavorite della Mongolia.

C.

4,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2011 e copre il periodo dal 1°gennaio 2011 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5469

2.3.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la fase IV del programma «Gestione sostenibile del suolo», concluso il 31 gennaio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione relativa al programma di gestione sostenibile del suolo, che si prefigge di migliorare la sicurezza alimentare e le risorse vitali dei piccoli agricoltori delle regioni semimontagnose, caratterizzate da un sistema d'agricoltura irrigua.

B.

L'impegno della DSC in questo progetto data del 1999 e le sue attività sono state riconosciute mediante l'integrazione delle esperienze fatte con il programma nella strategia nazionale di diffusione delle conoscenze attuata dal Ministero dell'agricoltura e delle cooperative.

C.

7,05 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 gennaio 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5470

2.3.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la fase IV del progetto di ricerca sulla coltura del maïs nelle zone semimontagnose, concluso il 31 gennaio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernente il progetto di ricerca sul maïs per il miglioramento della sicurezza alimentare e dei redditi delle famiglie d'agricoltori sfavoriti delle zone semimontagnose.

B.

L'impegno della DSC in questo progetto data del 1999 e ha contribuito a istituire un sistema nazionale di ricerca, che lega la ricerca alla diffusione delle conoscenze acquisite e al rafforzamento dei gruppi d'agricoltori per la produzione delle sementi di maïs.

C.

4,05 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 gennaio 2011 e copre il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5471

2.3.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la fase III del programma «Sottosettore ponti sospesi», concluso il 23 marzo 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernenti il programma di costruzione di ponti sospesi. Questi ponti permetteranno l'accesso delle persone delle comunità rurali isolate ai servizi (scuole, centri sanitari) e ai mercati in modo da migliorare le loro condizioni di vita.

B.

L'impegno della DSC in questo programma data del 2001, ma la Svizzera vanta più di 40 anni di esperienza nella costruzione di ponti sospesi. Con la costruzione di 4300 ponti sospesi, sono stati migliorati gli spostamenti e l'accesso di circa 12 milioni di persone delle zone rurali.

C.

7,03 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 marzo 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 luglio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5472

2.3.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la fase I del programma «Ponti motorizzati (strade locali)», concluso il 23 marzo 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione relativa al programma di costruzione di ponti motorizzati su strade locali e si prefigge di migliorare le condizioni di vita dei Nepalesi migliorando la mobilità, l'accesso ai mercati e ai diversi servizi economici e sociali, in particolare ai servizi agricoli, sanitari e scolastici.

B.

L'impegno della DSC nel settore dei ponti motorizzati è nuovo, ma la Svizzera vanta più di 40 anni di esperienza nella costruzione di ponti sospesi e di strade.

C.

9,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 marzo 2011 e copre il periodo dal 1° febbraio 2011 al 30 novembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5473

2.3.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la fase I del progetto «Una migrazione più sicura», concluso l'8 luglio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernente il progetto di sostegno alle persone migranti all'estero per lavorare, considerando prioritariamente i gruppi sfavoriti delle zone rurali. Il progetto si prefigge di ridurre il costo della migrazione dando accesso alle informazioni necessarie relative ai processi migratori, come pure all'aiuto giuridico e a un sostegno psicosociale, per le persone che sono state vittime d'abusi. Il progetto si prefigge anche di garantire ai futuri migranti l'accesso alla formazione in modo che la migrazione risulti più proficua.

B.

Si tratta del primo impegno della DSC in questo settore in Nepal. Il progetto beneficia tuttavia delle esperienze nell'ambito della formazione professionale, in cui la DSC vanta una lunga esperienza, compresa quella di formare i migranti.

C.

1,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 luglio 2011 e copre il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5474

2.3.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente un progetto di costituzione dello Stato in vista di migliorare le condizioni di vita in Nepal, concluso il 18 settembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernente il progetto di costituzione dello Stato a livello locale in vista di migliorare i servizi pubblici nei distretti di Khotang e Okhaldhunga, in particolare durante l'attuale fase di transizione politica. Il progetto si prefigge di migliorare le capacità personali e istituzionali dei comitati di sviluppo di questi distretti. I gruppi di popolazione socialmente ed economicamente sfavoriti ottengono in tal modo un migliore accesso alle prestazioni sociali e ai beni pubblici promuovendo lo sviluppo.

B.

Il sostegno a riforme dello Stato costituisce un elemento importante di questo programma. La mancanza di esperienza a livello pianificatorio, di risorse e di know-how specifico in seno all'amministrazione pubblica indebolisce le autorità locali. L'azione della DSC permette di ridurre le disparità economiche e di migliorare le condizioni di vita e le possibilità di sviluppo della popolazione locale.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 luglio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5475

2.3.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente un progetto di fondo per l'impiego destinato a migliorare le condizioni di vita in Nepal, concluso il 18 settembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernente il progetto di fondo per l'impiego destinato a migliorare le condizioni di vita dei giovani socialmente ed economicamente sfavoriti e ad aumentare le opportunità di trovare un lavoro grazie a una formazione professionale.

B.

La promozione della formazione professionale dei giovani in vista di aumentare le opportunità di trovare un lavoro è un obiettivo della strategia di cooperazione formulata dalla Svizzera per il Nepal.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5476

2.3.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ambasciata svizzera in Nepal, e il Nepal concernente il progetto di sostegno al processo di pace in Nepal, concluso il 1° settembre 2011

A.

L'accordo si fonda sull'accordo di cooperazione tecnica del 18 agosto 1972 concluso tra la Svizzera e il governo del Nepal come pure sulla convenzione di cofinanziamento del NPTF (Nepal Peace Trust Fund), firmata fra il governo del Nepal e la comunità dei donatori (governi di Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia e Regno Unito). Questa convenzione, intitolata «Joint financing Arrangement» (JFA), è parte integrante dell'accordo. Il NPTF si prefigge di sostenere l'attuazione dell'accordo globale di pace in Nepal («Comprehensive Peace Agreement»).

B.

L'accordo disciplina le modalità di sostegno finanziario accordato dalla Svizzera al NPTF per un periodo di 18 mesi. Riguardo al JFA, disciplina l'utilizzazione a livello istituzionale del contributo.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2011 e scadrà il 28 febbraio 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5477

2.3.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto di sostegno degli investimenti comunali «APIM», concluso il 30 maggio 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua nel quadro del sostegno agli investimenti comunali.

B.

Il trattato internazionale disciplina il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il Nicaragua.

C.

2,355 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 maggio 2011 e copre il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di violazione grave di una disposizione contrattuale, l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

5478

2.3.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente la gestione del fondo anticorruzione, concluso il 22 marzo 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua per l'attuazione del progetto summenzionato.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il Nicaragua.

C.

333 500 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 marzo 2011 e copre il periodo dal 1° marzo 2011 al 28 febbraio 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5479

2.3.30

Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il Programma di consolidamento del Sistema di manutenzione stradale di Gaya, concluso il 18 maggio 2011

A.

L'accordo si prefigge di continuare la cooperazione nel quadro del programma di consolidamento del sistema di manutenzione stradale di Gaya.

B.

Il programma si prefigge di contribuire allo sviluppo economico e sociale e alla riduzione della povertà nel Dipartimento di Gaya mediante il rafforzamento durevole dell'accessibilità rurale.

C.

972 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 maggio 2011 e copre il periodo dal 1° marzo 2010 al 28 febbraio 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5480

2.3.31

Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il Programma Genere Niger-Sostegno alla scolarizzazione delle bambine, concluso il 18 maggio 2011

A.

L'accordo si prefigge di continuare la cooperazione nel quadro del programma Genere-Sostegno alla SCOFI.

B.

Il programma si prefigge di migliorare le condizioni di vita delle donne nelle zone rurali e di ridurre le disparità di genere nei dipartimenti di Téra, Gaya e Guidan-Roumdji mediante diverse misure: accesso alla formazione scolastica, frequenza regolare alla scuola e successi scolastici delle bambine.

C.

803 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 maggio 2011 e copre il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 ottobre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5481

2.3.32

Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il Programma di sostegno al settore dell'allevamento, concluso il 18 maggio 2011

A.

L'accordo si prefigge di continuare la cooperazione nel quadro del Programma di sostegno al settore dell'allevamento (PASEL).

B.

Il programma è localizzato nelle regioni di Maradi (dipartimento di Dakoro e Guidan Roumdji) e Dosso (dipartimenti di Loga, Doutchi, Dosso e Gaya).

La considerazione dei dipartimenti di Loga, Doutchi, Dosso e Gaya permetterà di terminare e consolidare le azioni di materializzazione e segnalazione dei corridoi di passaggio iniziate nelle fasi precedenti e di apportare in questa zona a cavallo di due regioni una risposta ai problemi di mobilità dei pastori e di conflitti fra utenti delle risorse naturali. Le attività di riabilitazione degli spazi naturali e di miglioramento della produzione si concentreranno lungo gli itinerari della transumanza e saranno realizzati in stretta concertazione e coordinazione con gli altri sostegni in corso o pianificati.

C.

5,27 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 maggio 2011 e copre il periodo dal 1° ottobre 2010 al 31 gennaio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5482

2.3.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma regionale per la gestione degli ecosistemi forestali andini «ECOBONA», concluso il 3 marzo 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e il Perù nel quadro del progetto regionale per la gestione degli ecosistemi forestali andini «ECOBONA».

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il Perù.

C.

1,213 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 marzo 2011 e copre il periodo dal 1° maggio 2010 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5483

2.3.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero peruviano degli affari esteri, concernente il programma regionale «BioAndes», concluso il 25 marzo 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e il Perù nel quadro del programma regionale BioAndes.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il Perù.

C.

112 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 marzo 2011 e copre il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5484

2.3.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri ­ Agenzia peruviana di cooperazione internazionale, concernente il programma volto a migliorare l'efficienza energetica delle fabbriche artigianali di laterizi d'America latina allo scopo di attenuare il cambiamento climatico, concluso il 31 maggio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del programma volto a migliorare l'efficienza energetica delle fabbriche artigianali del Perù.

B.

Le fabbriche artigianali di laterizi d'America latina utilizzano combustibili inquinanti in forni molto poco efficienti dal profilo energetico. L'attività dei fabbricanti di mattoni ha effetti nefasti sulla qualità dell'aria delle città confinanti, emette una grande quantità di gas serra e mette in pericolo la salute della popolazione. In questo settore, il potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra è quindi considerevole. Questo programma contribuisce a ridurre le emissioni grazie all'utilizzazione di tecnologie più rispettose dell'ambiente e all'adozione di misure atte a migliorare l'efficienza energetica.

C.

2,24 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore 31 maggio 2011 e copre il periodo dal 15 febbraio 2010 al 14 febbraio 2013. In caso di mancato rispetto delle disposizioni contrattuali, può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5485

2.3.36

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di promozione della salute e rafforzamento del sistema, concluso il 13 giugno 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernenti il progetto di promozione della salute e rafforzamento del sistema.

B.

Il progetto è attuato nella regione di Dodoma sotto forma di progetto pilota.

Mette a profitto preziose esperienze riunite nel quadro di progetti sostenuti precedentemente dalla DSC nel settore della promozione e del finanziamento della salute in Tanzania. Il suo obiettivo è di migliorare la salute della popolazione tanzaniana, in particolare quella dei gruppi a rischio (p. es. donne, bambini, anziani), e di rafforzare il sistema sanitario affinché si adatti più facilmente ai bisogni dei diversi gruppi di popolazione. Questo progetto s'iscrive nella lotta contro la povertà.

C.

8,799 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2011 e copre il periodo dal 1° giugno 2011 al 31 gennaio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5486

2.3.37

Accordo tra la Svizzera e il Vietnam, concernente il programma volto a migliorare i servizi pubblici nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, concluso il 5 luglio 2011

A.

L'accordo concerne un contributo della Svizzera per il miglioramento dei servizi pubblici.

B.

Il progetto si prefigge di aiutare le autorità vietnamite della provincia di Hoa Binh a migliorare i servizi pubblici forniti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.

C.

5,470 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 luglio 2011 e copre il periodo dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5487

2.3.38

Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente il programma volto a migliorare i servizi pubblici nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, concluso il 5 luglio 2011

A.

L'accordo concerne un contributo della Svizzera al miglioramento dei servizi pubblici.

B.

Il progetto si prefigge di aiutare le autorità vietnamite della provincia di Cao Bang a migliorare i servizi pubblici forniti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.

C.

5,47 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 luglio 2011 e copre il periodo dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5488

2.3.39

Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente la lotta contro la povertà mediante il miglioramento delle condizioni d'allevamento, concluso il 22 settembre 2011

A.

L'accordo intende lottare contro la povertà nelle regioni montuose del Vietnam.

B.

L'iniziativa si prefigge di migliorare le condizioni di vita dei piccoli contadini nelle regioni montuose del Vietnam offrendo un aiuto professionale nel settore dell'allevamento.

C.

1,196454 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5489

2.3.40

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca africana di sviluppo concernente la concessione di un contributo all'Associazione per lo sviluppo dell'educazione in Africa (ADEA) destinato alla preparazione della Triennale nel 2011, concluso il 4 marzo 2011

A.

Il contributo verte sugli studi e sulle riflessioni che le organizzazioni partner della DSC attive nel settore dell'educazione conducono in vista della loro partecipazione alla Triennale summenzionata. Le organizzazioni partner identificate dalla DSC sono le seguenti: NORRAG/ROCARE (Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Education), Enfant du Monde e AKT (Association Karamba Touré), CORADE e EFFE (espace de formations formation d'espaces). Il saldo dell'importo è attribuito a diversi partner scelti dall'Associazione per lo sviluppo dell'educazione in Africa (ADEA).

B.

Il contributo intende migliorare le capacità dei partner permettendo loro di condurre una riflessione, produrre un documento e preparare una presentazione sul tema della Triennale: promuovere conoscenze, competenze e qualifiche critiche per lo sviluppo sostenibile dell'Africa: come costruire/ concepire una risposta efficace dei sistemi d'educazione e di formazione?

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 marzo 2011 e copre il periodo dal 20 novembre 2010 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5490

2.3.41

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca africana di sviluppo concernente la concessione di un contributo generale all'Associazione per lo sviluppo dell'educazione in Africa (ADEA), concluso il 23 dicembre 2010

A.

Il contributo è destinato a finanziare le attività e il funzionamento dell'Associazione per lo sviluppo dell'ADEA durante gli anni 2011, 2012 e 2013.

B.

L'accordo si prefigge di permettere all'ADEA di agire in quanto catalizzatore di politiche e pratiche innovatrici per il cambiamento in materia di educazione attraverso lo scambio reciproco di riflessioni, esperienze, apprendimenti e conoscenze.

C.

2,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 marzo 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5491

2.3.42

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca africana di sviluppo concernente il distaccamento di un'impiegata della DSC presso la Banca africana di sviluppo, concluso il 30 marzo 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità di distaccamento di un'impiegata della DSC presso la Banca africana di sviluppo.

B.

L'accordo riguarda il distaccamento della signora Cristina Hoyos, della DSC, presso l'Unità degli Stati fragili (OSFU) della Banca africana di sviluppo quale specialista delle questioni legate agli Stati fragili.

C.

975 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 marzo 2011 e copre il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2013. La durata del distaccamento della signora Hoyas può essere prolungata di due anni al massimo d'intesa fra le parti.

L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di 6 mesi.

5492

2.3.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca africana di sviluppo concernente un contributo al Fondo fiduciario multidonatori per lo Zimbabwe, concluso l'11 agosto 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione fra la DSC e la Banca africana di sviluppo concernente il contributo svizzero al Fondo fiduciario multidonatori per lo Zimbabwe.

B.

Il Fondo deve innanzitutto permettere d'investire nelle infrastrutture nei settori dell'acqua, segnatamente in quello delle installazioni sanitarie come pure dell'energia, allo scopo di migliorare le condizioni sanitarie nelle quali vive la popolazione dello Zimbabwe.

C.

4,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 agosto 2011 e scadrà il 31 dicembre 2016.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5493

2.3.44

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca africana di sviluppo concernente l'aumento del contributo versato ai settori dell'approvvigionamento di acqua e delle strutture igienico-sanitarie in Africa, concluso il 24 novembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità che reggono il contributo supplementare versato dalla DSC al fondo fiduciario multidonatori «Rural Water Supply and Sanitation Initiative (RWSSI)», previsto dalla Banca africana di sviluppo.

B.

Con questa iniziativa, la Banca africana di sviluppo intende fornire un contributo importante alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio nei settori dell'approvvigionamento di acqua e delle strutture igienicosanitarie in Africa. Il fondo fiduciario RWSSI mobilita a questo scopo mezzi finanziari in provenienza da diversi enti finanziatori di fondi. Attingendo a questo fondo, l'iniziativa RWSSI permette di destinare contributi importanti della Banca africana di sviluppo o del Fondo africano di sviluppo all'attuazione di progetti d'approvvigionamento di acqua e delle strutture sanitarie in una serie di Paesi. Succede spesso che la RWSSI faccia intervenire anche altri enti finanziatori, banche di sviluppo e/o investitori privati per cofinanziare simili progetti.

C.

19 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2011 e copre il periodo dal 1° novembre 2011 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5494

2.3.45

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca africana di sviluppo concernente il finanziamento di un esperto svizzero in monitoraggio e valutazione, concluso il 28 novembre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità del sostegno accordato dalla DSC alla Banca africana di sviluppo.

B.

Mediante questo sostegno (impiego di un esperto in monitoraggio e valutazione, signor Fabio Losa, incaricato di questioni d'approvvigionamento idrico e di risanamenti), la DSC intende migliorare sensibilmente il monitoraggio delle attività condotte dalla Banca africana di sviluppo in questo settore.

C.

550 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2011 e copre il periodo dal 2 gennaio 2012 al 1° gennaio 2014. L'incarico del signor Losa può essere prolungato di un anno al massimo d'intesa fra le Parti. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5495

2.3.46

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca interamericana di sviluppo (BIS) concernente il progetto Aquafund, concluso il 17 agosto 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e la BIS nel quadro del progetto summenzionato.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con la BIS.

C.

4,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014. Termina non appena le Parti hanno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali.

5496

2.3.47

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio del Global Compact (Patto globale) concernente il finanziamento di base delle attività dell'Ufficio del Global Compact, concluso il 21 settembre 2011

A.

Il contributo intende garantire il finanziamento di base delle attività dell'Ufficio del Global Compact dell'ONU (Patto globale), il cui compito consiste nel garantire la governance (organizzazione del comitato direttore, forum e reti, vertici di dirigenti, coordinamento con le agenzie onusiane, fondazione).

B.

Sono richieste risorse finanziarie supplementari per assicurare il buon funzionamento dell'Ufficio del Global Compact. La Svizzera ha deciso di sostenere l'Ufficio persuasa che l'iniziativa ad esso collegata presenti un forte potenziale e sia in grado di coinvolgere il settore privato negli sforzi di sviluppo.

C.

1,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato per scritto se l'attuazione del progetto non rispetta le disposizioni contrattuali.

5497

2.3.48

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri di ricerca agricola internazionale del GCRAI, concluso il 22 settembre 2011

A.

Il contributo finanzia i centri di ricerca internazionali del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI). Il quadro strategico e il quadro dei risultati (2011­2016) del GCRAI definiscono le sfide alle quali è confrontato il pianeta in materia di sicurezza alimentare. L'azione del GCRAI si traduce concretamente in 15 programmi mondiali di ricerca agraria. Agli ambiti di ricerca ordinari quali a) il miglioramento della qualità delle specie e dei metodi di coltura del grano, del mais, del riso, dei tuberi (patate, manioca, ecc.), delle leguminose (fagioli, lenticchie, ecc.), del miglio e lo sviluppo dell'allevamento e delle pescherie e b) la ricerca agroeconomica, si aggiungono nuovi ambiti quali la ricerca su c) gli ecosistemi tropicali e umidi, acquatici o secchi e caldi in ambiente agricolo, d) l'agricoltura per migliorare l'alimentazione e la salute, e) l'acqua, la terra e gli ecosistemi, f) le foreste, gli alberi e l'agro-foresticoltura e infine g) il cambiamento climatico.

B.

Il GCRAI è stato fondato nel 1971 e ha come missione di diffondere le conoscenze agricole ottenute dalla ricerca e dall'innovazione attraverso partenariati. Il suo obiettivo è di aumentare in modo durevole la produzione di derrate alimentari al fine di migliorare l'alimentazione e il benessere della popolazione in continua crescita dei Paesi in sviluppo. Le questioni relative alla sicurezza alimentare, alla lotta contro la povertà e alla preservazione delle risorse naturali devono dunque essere oggetto di un'attenzione uguale e non possono essere risolte solo in modo autonomo. Anche per la DSC, la lotta alla povertà e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali sono obiettivi prioritari.

C.

14 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 settembre 2011 per il periodo dal 1°gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5498

2.3.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il «Multi-Donor Trust Fund for Regional Centers for Learning on Evaluation and Results (CLEAR)», concluso il 25 novembre 2011

A.

L'iniziativa CLEAR «Centers for Learning on Evaluations and Results» è un programma multilaterale che esiste dal 2010. Si prefigge di rafforzare le competenze in monitoraggio & valutazione e fondare decisioni basate su dati chiari per ottenere i risultati di sviluppo. La sua strategia è di rafforzare le competenze di centri regionali siti nel Sud (componente globale) affinché possano fornire servizi per aumentare le competenze in monitoraggio & valutazione dei governi e società civili nel Sud (componente regionale). I 5 centri regionali sono, o saranno, situati in Asia (2), Africa (1 in Africa anglofona e 1 in Africa francofona) e in America latina. Il contributo a CLEAR s'iscrive nell'impegno della DSC a migliorare l'efficacia e l'efficienza della cooperazione allo sviluppo, la gestione mirata ai risultati di sviluppo e a rafforzare le competenze in monitoraggio & valutazione (Messaggio Sud, dichiarazione di Parigi). Nove altri donatori sostengono l'iniziativa CLEAR, fra questi vi sono: DFID, BDC, ADB, WB, SIDA. L'«Independent Evaluation Group» (IEG/WB) accoglie la segreteria di CLEAR.

B.

Il contributo della DSC è accordato al Multi-Donor Trust Fund per CLEAR.

La DSC è membro del «Board» e partecipa alle sedute annuali.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 novembre 2011 e rimane valido sino al 31 dicembre 2013. Ogni donatore o la banca possono, con un preavviso scritto di tre mesi, annullare completamente o parzialmente la quota-parte del suddetto donatore nel saldo residuo di contributi non ancora impegnato in virtù di un accordo concluso tra la banca, un consulente e/o terze parti ai fini previsti dal presente accordo prima della ricezione della notifica, compresi gli accordi relativi a donazioni.

5499

2.3.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente un contributo supplementare al Fondo mondiale di lotta contro la sida, la tubercolosi e il paludismo (GFATM), concluso il 5 dicembre 2011

A.

Contributo generale della Svizzera alla BIRS a favore del GFATM.

B.

Il GFATM sostiene i paesi in sviluppo nei loro sforzi di lotta contro le malattie infettive quali l'HIV/sida, la tubercolosi e il paludismo. Ancora oggi, questi flagelli causano la morte di più di 6 milioni di persone all'anno e ostacolano considerevolmente lo sviluppo economico dei paesi interessati.

C.

16 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012.

5500

2.3.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto di Seminari regionali sulle azioni politiche da attuare in risposta ai prezzi elevati delle derrate alimentari, concluso il 30 giugno 2011

A.

Durante l'ultimo trentennio i prezzi internazionali delle derrate alimentari hanno segnato i livelli più elevati negli anni 2007­2008. Taluni governi hanno reagito rapidamente alla crisi dei prezzi adottando provvedimenti che talvolta hanno aggravato la situazione. Gli ultimi mesi hanno visto un forte rialzo dei prezzi alimentari. Nel marzo 2011 la FAO ha avviato una serie di seminari regionali destinati a riunire i partner dello sviluppo interessati dalla questione e ad aiutare i governi a prendere chiare decisioni per rispondere all'attuale rialzo dei prezzi delle derrate alimentari. I seminari riuniscono i responsabili delle decisioni politiche dei ministeri interessati (agricoltura, commercio e finanza) e altri agenti essenziali quali le organizzazioni di produttori, il settore privato, le organizzazioni d'integrazione regionali e i partner dello sviluppo. Tutti i partner dello sviluppo quali la Commissione europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale potranno scambiare le loro esperienze e illustrare il tipo di sostegno immediato che sono in grado di fornire.

B.

La conclusione dell'accordo si fonda sulla necessità di coinvolgere tutti i livelli pertinenti nella doppia problematica dell'incremento e della volatilità dei prezzi delle derrate alimentari. L'approccio differenziato delle situazioni offerte da questa serie di seminari regionali organizzata dalla FAO permette di colmare un'importante lacuna esistente tra le misure adottate a livello nazionale e mondiale. D'intesa con la FAO, il contributo della Svizzera è stato incentrato principalmente sul seminario subregionale dedicato all'Africa occidentale (Dakar, 6­7 ottobre 2011). Si prospetta che i responsabili delle decisioni politiche rafforzino progressivamente le loro capacità di elaborare programmi volti a eliminare le cause croniche dell'insicurezza alimentare e della malnutrizione mantenendo il dialogo con gli altri partner (locali e internazionali) impegnati nella definizione di politiche efficaci in materia di sicurezza alimentare.

C.

167 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2011 e rimane valido fino al 31gennaio 2012.

5501

2.3.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un aiuto destinato a migliorare l'autonomia delle famiglie di rifugiati nello Stato di Bahr al-Ghazal, concluso il 28 novembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario della DSC al progetto summenzionato della FAO. Lo stesso mira a garantire l'accesso degli sfollati alle derrate alimentari di base nello Stato di Bahr al­Ghazal grazie a distribuzioni alimentari dirette, a un aumento della produzione agricola e a una migliore organizzazione delle cooperative di produttori.

B.

Il progetto è attuato nel quadro della strategia generale adottata dalla DSC per il Sudan del Sud, che pone segnatamente l'accento sulla produzione agricola e l'interfaccia tra aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo.

C.

819 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2011 e copre il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2013.

5502

2.3.53

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto «Sostegno alla FAO nell'integrazione delle Direttive volontarie per una governance responsabile dei regimi fondiari applicabile alle terre, alle peschiere e alle foreste, da parte di istituzioni accademiche di primo piano», concluso il 22 dicembre 2011

A.

È previsto che il processo di finalizzazione delle Direttive volontarie per migliorare la governance dei regimi fondiari applicabili alle terre, alle peschiere e alle foreste condurrà alla loro adozione da parte del Comitato mondiale per la sicurezza alimentare nella primavera 2012. Il legame con il mondo accademico sarà cruciale nella fase di attuazione di tali Direttive, ragione per cui la FAO intende incoraggiare attivamente le istituzioni accademiche di prim'ordine che nutrono interesse per le questioni fondiarie a integrare i principi di governance responsabile nei loro programmi di formazione. Proposte in tal senso saranno presentate nel quadro del programma della settimana di lavoro della Federazione internazionale dei geometri (FIG) che si terrà in partenariato con la FAO a Roma nel maggio 2012.

B.

Dal 2009 la FAO e i suoi partner, tra cui la Svizzera, lavorano per la messa a punto delle Direttive volontarie per il miglioramento della governance dei regimi fondiari applicabili alle terre, alle peschiere e alle foreste. Tali Direttive volontarie sono concepite per conferire un sostegno concreto agli Stati, alla società civile e al settore privato nell'ambito dei loro sforzi per migliorare la governance fondiaria; esse contribuiscono in tal modo alla riduzione della carestia e della povertà, all'emancipazione delle popolazioni povere e vulnerabili, al miglioramento dell'ambiente, al sostegno dello sviluppo economico sui piani nazionale e locale e alla riforma dell'amministrazione pubblica.

C.

44 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2011 e copre il periodo dal 15 dicembre 2011 al 30 giugno 2012.

5503

2.3.54

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) concernente un contributo alla riunione mondiale del Forum dei contadini 2010 a Roma, concluso il 29 gennaio 2010

A.

Il FISA s'impegna a rafforzare le capacità delle organizzazioni dei piccoli contadini sui piani locale e nazionale. A tal fine si basa sul mandato che gli è stato assegnato di aiutare le fasce di popolazione povere nelle regioni rurali.

A completare il suo impegno, dal 2005/2006 si è aggiunto il Forum dei contadini, una piattaforma di dialogo istituzionale operante su scala regionale e internazionale che si riunisce a scadenza biennale. La riunione ha luogo a Roma e precede la sessione del Consiglio dei governatori del FISA.

B.

L'obiettivo di promuovere, su scala regionale e mondiale, la partecipazione di organizzazioni contadine ai processi politici per la sicurezza alimentare, è una priorità del Programma globale Sicurezza alimentare della DSC. Il contributo versato al Forum dei contadini permette di assicurare la partecipazione del maggior numero possibile di organizzazioni contadine a tale riunione internazionale. Esso si iscrive, in senso più esteso, nella volontà di rafforzare la cooperazione strategica tra la DSC e il FISA in tale settore.

C.

50 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 gennaio 2010 e copre il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato qualora il FISA non adempia i suoi obblighi contrattuali.

5504

2.3.55

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) concernente un contributo alla riunione mondiale del Forum dei contadini 2012 a Roma, concluso il 16 dicembre 2011

A.

Il FISA promuove il potenziamento delle capacità delle organizzazioni di piccoli produttori sui piani locale e nazionale in base al suo mandato unico a sostegno delle popolazioni rurali povere nei Paesi in sviluppo. Dal 2006 tale impegno è completato dal Forum dei contadini, un processo di dialogo istituzionale sul piano nazionale che culmina ai livelli regionale e mondiale in una riunione biennale avente luogo a Roma immediatamente prima della 35a sessione del Consiglio dei governatori del FISA (22 e 23 febbraio 2012).

B.

Il sostegno alla partecipazione delle organizzazioni contadine ai pertinenti processi politici legati alla sicurezza alimentare sui piani globale e regionale rientra negli obiettivi prioritari del Programma globale Sicurezza alimentare della DSC. Il contributo al Forum dei contadini 2012 permette di assicurare la partecipazione delle organizzazioni contadine di base. In senso più ampio il contributo rafforza la collaborazione strategica tra DSC e FISA in questo ambito.

C.

180 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 9 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali da parte del FISA.

5505

2.3.56

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto internazionale di pianificazione dell'educazione (IIPE) concernente la concessione di un contributo generale per le attività dell'IIPE negli anni 2011­2013, concluso il 15 dicembre 2011

A.

Il contributo è destinato a finanziare le attività e la gestione dell'IIPE negli anni 2011­2013. Esso dev'essere utilizzato esclusivamente per coprire i costi dell'IIPE secondo gli allegati contrattuali.

B.

Scopo dell'accordo è proseguire la collaborazione tra la DSC e l'IIPE, annoverato fra i più importanti istituti dell'UNESCO e parte integrante della missione e delle strategie a medio termine di tale organizzazione. L'IIPE si prefigge di rafforzare le capacità degli Stati (segnatamente dei Paesi in sviluppo) negli ambiti della pianificazione, della realizzazione, dell'accompagnamento e della valutazione dei programmi e delle politiche educativi destinati all'insieme della popolazione.

C.

1,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° novembre 2011 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5506

2.3.57

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'organizzazione non governativa dei Paesi Bassi HIVOS concernente un sostegno al perfezionamento delle unità di base di produzione cooperativa (UBPC), concluso il 10 dicembre 2010

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'organizzazione non governativa dei Paesi Bassi HIVOS per l'attuazione del progetto summenzionato.

B.

Esso definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con HIVOS.

C.

100 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2010 ed è scaduto il 30 giugno 2011. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5507

2.3.58

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'organizzazione non governativa dei Paesi Bassi HIVOS concernente un progetto di sviluppo economico sostenibile, concluso il 10 dicembre 2010

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'organizzazione non governativa dei Paesi Bassi HIVOS per l'attuazione del progetto summenzionato.

B.

Esso definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con HIVOS.

C.

120 896 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2010 ed è scaduto il 30 giugno 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5508

2.3.59

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD) concernente un contributo all'atelier di lavoro organizzato a Batumi nel quadro del Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo 2011, concluso il 9 agosto 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'ICMPD concernente il Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo 2011 (atelier di Batumi).

B.

Esso definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'ICMPD.

C.

52 558 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 agosto 2011 e copre il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5509

2.3.60

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD) concernente un contributo all'atelier organizzato in Marocco nel quadro del Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo 2011, concluso il 14 novembre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'ICMPD concernente il Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo (atelier del Marocco).

B.

Esso definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'ICMPD.

C.

137 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 novembre 2011 e copre il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5510

2.3.61

Accordo tra la DSC e la Banca mondiale (IDA) concernente un contributo in favore del Bangladesh nei settori dell'approvvigionamento di acqua potabile e delle strutture igienico-sanitarie, concluso il 21 dicembre 2011

A.

Mediante il progetto la Svizzera contribuisce a migliorare le condizioni sanitarie in cui vivono 6 milioni di donne, uomini e bambini nel Bangladesh e facilita l'accesso all'acqua potabile per 9 milioni di persone. Scopo del progetto è trasmettere conoscenze tecniche alle autorità locali, migliorare i servizi pubblici già esistenti e promuovere la partecipazione della popolazione.

L'accento è quindi posto sul potenziamento delle competenze delle autorità locali. Un migliore accesso all'acqua potabile e strutture igienico-sanitarie più efficaci aumenteranno le condizioni di salute e il livello di vita della popolazione rurale. Il progetto s'iscrive nel piano di sviluppo del Bangladesh previsto sull'arco di cinque anni.

B.

La Svizzera ha fornito un contributo essenziale al progetto, da un lato, trasmettendo le conoscenze raccolte attraverso progetti condotti in condizioni analoghe e, dall'altro, esercitando un ruolo importante nell'ambito della pianificazione. Essa partecipa inoltre al monitoraggio del progetto e al dialogo scientifico in cui tale progetto s'iscrive. Quest'ultimo risponde agli obiettivi del messaggio del 17 settembre 2010 concernente l'aumento dei mezzi destinati al finanziamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

C.

4,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2011 e scadrà il 30 giugno 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5511

2.3.62

A.

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente un contributo a uno studio sul terreno relativo alla tratta di esseri umani in Medio Oriente, concluso il 25 novembre 2011 L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'OIL concernente uno studio sul terreno relativo alla tratta di esseri umani in Medio Oriente.

B.

Esso definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'OIL.

C.

22 575 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 novembre 2011 e copre il periodo dal 1° novembre 2011 al 31 marzo 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5512

2.3.63

Accordo tra la DSC e l'IUE concernente un contributo al progetto «Realizzazione di studi sul terreno, sviluppo di indicatori ed elaborazione di raccomandazioni politiche sulle condizioni generali necessarie affinché i migranti possano contribuire allo sviluppo del loro Paese dopo il loro ritorno», concluso il 29 luglio 2011

A.

Il progetto di ricerca concerne la realizzazione di studi sul terreno, lo sviluppo di indicatori e l'elaborazione di raccomandazioni politiche sulle condizioni generali necessarie affinché i migranti possano contribuire allo sviluppo del loro Paese dopo il loro ritorno.

B.

L'aspetto del rientro in patria è un parametro di ricerca interessante e significativo per misurare l'impatto della migrazione sullo sviluppo economico e sociale di un Paese. L'IUE occupa una posizione di spicco in questo campo.

C.

743 500 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 luglio 2011 e copre il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5513

2.3.64

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto internazionale di gestione dell'acqua (IWMI) concernente un contributo al progetto «Riciclaggio sostenibile dai profili ecologico ed economico», concluso il 9 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la DSC e l'IWMI nel quadro del progetto «Riciclaggio sostenibile dai profili ecologico ed economico».

B.

Nell'ambito del progetto, l'IWMI procederà all'elaborazione e all'analisi di modelli di gestione (Business Models) relativi all'utilizzazione, nei Paesi in sviluppo, di prodotti ottenuti con sistemi di trattamento dell'acqua e di eliminazione dei rifiuti (acque di scarico, fanghi e compost) nella produzione agroalimentare ed energetica. Il progetto mira a ricercare modelli di riciclaggio sostenibili dai profili ecologico ed economico ed applicabili in diversi contesti. Comprende l'elaborazione e l'attuazione di un quadro analitico adeguato per la valutazione di questi modelli, nonché la formulazione di direttive di portata generale per lo sviluppo e l'utilizzazione di modelli di gestione. Studi di fattibilità saranno condotti in un certo numero di città dei Paesi in sviluppo. Sarà inoltre elaborato e pubblicato online materiale didattico e formativo per favorire l'attuazione pratica dei modelli proposti. Il progetto mira ad assicurare la sostenibilità dei sistemi urbani di trattamento dell'acqua e di evacuazione dei rifiuti, a creare nuove fonti di reddito, a migliorare l'accesso ai fattori di produzione agricoli negli spazi periurbani e a promuovere la salute dei produttori e dei consumatori di derrate alimentari la cui produzione implica l'impiego di acque di scarico, fanghi di depurazione e compost.

C.

1,74 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

5514

2.3.65

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e le Nazioni Unite, rappresentate dall'Ufficio del segretario generale aggiunto, concernente il cofinanziamento dell'esame del quadro istituzionale per la valutazione delle attività operative di sviluppo del sistema delle Nazioni Unite nel suo insieme, concluso il 6 maggio 2011

A.

Il contributo serve al finanziamento dell'esame del quadro istituzionale per la valutazione delle attività operative di sviluppo del sistema delle Nazioni Unite nel suo insieme, la quale dovrebbe essere sottoposta agli Stati membri dell'ONU entro fine ottobre 2011.

B.

La Svizzera partecipa al finanziamento dello studio, il quale dovrà rispondere alle domande seguenti: 1. Esiste una domanda relativa a una funzione di valutazione indipendente e unitaria per il sistema dell'ONU nel suo insieme e quale uso si farebbe di tale funzione?

2. Quali elementi distinguono una buona funzione di valutazione indipendente e comune all'insieme del sistema dell'ONU e quale sarebbe il mandato e le capacità che essa richiederebbe?

3. Quali sono le capacità disponibili per la gestione di una funzione di valutazione inerente all'intero sistema?

4. In quale modo il sistema delle Nazioni Unite potrebbe ricorrere ai meccanismi già esistenti per rafforzare le capacità di una funzione di valutazione indipendente e comune all'insieme del sistema dell'ONU nei casi in cui tali capacità siano ancora insufficienti?

C.

22 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 maggio 2011. Può essere denunciato senza indugio con il consenso delle due Parti.

5515

2.3.66

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2011 e 2012 per il CAS dell'OCSE, concluso il 7 gennaio 2011

A.

Il Comitato dell'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE è il più importante forum di donatori all'interno del quale le norme per la cooperazione internazionale sono definite in maniera consensuale dai 24 Paesi membri. Il CAS si compone di gruppi di lavoro e reti tematiche; l'accordo definisce gli importi attribuiti alle diverse unità per il periodo operativo 2011­2012 (statistiche, efficacia dell'aiuto, riduzione della povertà, ambiente, aspetti di genere, governance, conflitti, instabilità e valutazione).

B.

La partecipazione della Svizzera ai diversi gruppi è importante poiché permette agli specialisti svizzeri (DSC e SECO) di condividere le esperienze con i loro omologhi, nonché di aggiornarsi sugli sviluppi del loro settore di specializzazione negli altri Paesi del CAS. Grazie all'impegno degli specialisti svizzeri (la maggioranza dei quali occupa posti di responsabilità) il nostro Paese può influire sui lavori in corso e sui processi decisionali.

C.

1,102 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 gennaio 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012. Scadrà con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato per scritto d'intesa tra le Parti.

5516

2.3.67

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il sostegno all'Unità di coerenza politica per lo sviluppo durante gli anni 2011 e 2012, concluso il 18 gennaio 2011

A.

La coerenza nell'ambito delle politiche per lo sviluppo riveste un'importanza crescente poiché è sempre più evidente che a determinare lo sviluppo di un Paese intervengono altri fattori oltre all'aiuto; spesso inoltre le politiche di altri settori (migrazione, commercio, ecc.) incidono sullo sviluppo e sugli effetti dell'aiuto. Consapevole della situazione, l'OCSE è decisa ad approfondire questo fenomeno e ha istituito a tale scopo un'unità di ricerca direttamente subordinata all'ufficio del direttore generale dell'OCSE. Tale ufficio opera attorno a questa tematica in collaborazione con il segretariato del CAS.

B.

Visti l'attualità della tematica e i relativi potenziali di miglioramento della Svizzera, si è ritenuto opportuno sostenere tale attività, pur con un contributo volontario limitato.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 gennaio 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012. Scadrà con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato per scritto d'intesa tra le Parti.

5517

2.3.68

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e l'OIM concernente l'elaborazione di un manuale mirante a coinvolgere la diaspora nelle attività di sviluppo nei Paesi d'origine e di destinazione dei migranti, concluso il 4 marzo 2011

A.

L'accordo definisce il contributo della DSC all'elaborazione di un manuale mirante a coinvolgere la diaspora nello sviluppo dei Paesi d'origine e di destinazione dei migranti. Il manuale ha lo scopo di presentare iniziative innovative e pionieristiche in materia di collaborazione tra i Paesi d'origine e di destinazione dei migranti e le organizzazioni della diaspora.

B.

Il progetto s'iscrive nel quadro del Forum mondiale su migrazione e sviluppo (GFMD), di cui la Svizzera ha assunto la presidenza nel 2011. Esso riflette le raccomandazioni approvate dal Forum nel 2008 e 2009, aventi segnatamente lo scopo di realizzare gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

C.

25 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 marzo 2011 e copre il periodo dal 15 dicembre 2010 al 30 settembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5518

2.3.69

Accordo tra la DSC e l'OIM concernente un contributo al workshop di Marsiglia organizzato dal Forum mondiale su migrazione e sviluppo, concluso il 16 maggio 2011

A.

Il Forum mondiale su migrazione e sviluppo (GFMD) è una piattaforma composta e gestita dagli Stati con lo scopo di favorire gli scambi riguardanti le prassi consolidate e la realizzazione di progetti concreti da parte dei relativi agenti. Quest'anno il GFMD è presieduto dalla Svizzera. In programma figura una serie d'incontri tematici con un concetto definito dalla presidenza svizzera e adottato dalle istanze del GFMD. Il workshop di Marsiglia si tiene dal 13 al 15 giugno 2011 ed è incentrato sul tema «Politiche migratorie e impatto sullo sviluppo: valutazione e monitoraggio». La DSC in quanto membro della presidenza svizzera ha deciso di contribuire al preventivo dell'evento organizzato con il sostegno dell'OIM e della Banca mondiale. Il Marocco e il Belgio assicurano la copresidenza della manifestazione.

B.

L'accordo disciplina il contributo della DSC all'OIM per l'organizzazione del workshop a Marsiglia.

C.

75 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 maggio 2011 e copre il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con preavviso scritto di 90 giorni.

5519

2.3.70

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo all'atelier di lavoro organizzato nel Botswana nel quadro del processo di consultazione regionale sulla migrazione, concluso il 18 ottobre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'OIM concernente il processo di consultazione regionale sulla migrazione (atelier del Botswana).

B.

Esso definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'OIM.

C.

22 400 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 ottobre 2011 e scadrà il 31 gennaio 2012.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5520

2.3.71

A.

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo al Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2011, concluso il 13 settembre 2011 L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'Organizzazione mondiale per le migrazioni (OIM) per quanto concerne il Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2011 (contributo generale).

B.

Esso definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'OIM.

C.

236 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2011.

5521

2.3.72

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo all'atelier organizzato in Nigeria nel quadro del Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2011, concluso il 29 settembre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'OIM concernenti il Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2011 (atelier in Nigeria).

B.

Esso definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'OIM.

C.

132 731 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 settembre 2011 e scadrà il 29 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

5522

2.3.73

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo all'atelier di lavoro organizzato a Chisinau nel quadro del Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2011, concluso il 7 ottobre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'OIM concernenti il Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2011 (atelier di Chisinau).

B.

Esso definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'OIM.

C.

78 254 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 ottobre 2011 e scadrà il 31 dicembre 2011.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5523

2.3.74

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo all'atelier di lavoro organizzato a Manila nel quadro del Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2011, concluso il 12 ottobre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'OIM concernenti il Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2011 (atelier di Manila).

B.

Esso definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'OIM.

C.

60 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2011 e scadrà il 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5524

2.3.75

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo all'atelier di lavoro organizzato a Dacca nel quadro del Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2011, concluso il 18 ottobre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'OIM concernente il Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2011 (atelier a Dacca).

B.

Esso definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'OIM.

C.

77 849 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 ottobre 2011 e scadrà il 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5525

2.3.76

Accordo tra la DSC e l'OIL concernente un contributo al progetto «Protezione degli impiegati domestici migranti: collaborazione con il Ministero libanese del lavoro», concluso il 4 aprile 2011

A.

Le migrazioni professionali contribuiscono allo sviluppo economico e sociale dei Paesi di provenienza dei migranti, per quanto le norme legali siano rispettate e i lavoratori non siano sfruttati. Da 130 000 a 200 000 impiegati domestici, in maggioranza originari dell'Asia meridionale, lavorano in Libano in condizioni giuridiche alquanto precarie. In collaborazione con il Ministero libanese del lavoro, l'OIL attua un programma mirante ad assicurare la formazione continua delle autorità e a sensibilizzare la popolazione, in particolare nelle scuole, ai diritti dei migranti e alla problematica dello sfruttamento.

B.

Le migrazioni professionali costituiscono un importante motore di sviluppo, per quanto si iscrivano in un quadro giuridico e sociale corretto. Il progetto vuole migliorare le condizioni di lavoro dei gruppi più vulnerabili, ovvero degli impiegati domestici.

C.

248 600 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 aprile 2011 e copre il periodo dal 1 marzo 2011 al 29 febbraio 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5526

2.3.77

Accordo tra la DSC e l'OIL concernente un contributo al progetto «Migliorare le basi statistiche in vista della loro utilizzazione nella definizione di politiche e nella promozione di una politica in materia di mercato del lavoro e di migrazioni professionali nello Yemen», concluso il 30 maggio 2011

A.

L'accordo mira a migliorare le basi statistiche in vista della loro utilizzazione nella definizione di politiche e nella promozione di una politica in materia di mercato del lavoro e di migrazioni professionali.

B.

Nel quadro dello strumento interdipartimentale «Protection in the Region», il programma globale Migrazione e sviluppo offre nello Yemen attività che favoriscono lo sviluppo di una governance in materia di migrazioni.

C.

257 839 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 maggio 2011 e copre il periodo dal 1° maggio 2011 al 30 ottobre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5527

2.3.78

Accordo tra la DSC e l'OIL concernente un contributo al progetto «Migliorare le basi statistiche in vista della loro utilizzazione nella definizione di politiche e nella promozione di una politica in materia di mercato del lavoro e di migrazioni professionali in Siria», concluso il 30 maggio 2011

A.

L'accordo mira a migliorare le basi statistiche in vista della loro utilizzazione nella definizione di politiche e nella promozione di una politica in materia di mercato del lavoro e di migrazioni professionali.

B.

Nel quadro dello strumento interdipartimentale «Protection in the Region», il programma globale Migrazione e sviluppo offre in Siria delle attività che favoriscono lo sviluppo di una governance in materia di migrazione.

C.

451 130 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 maggio 2011 e copre il periodo dal 1° maggio 2011 al 30 ottobre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5528

2.3.79

Accordo tra la DSC e l'OIL concernente un contributo alla promozione del «lavoro decente» grazie all'adozione e all'attuazione di una migliore politica migratoria nel Bangladesh, concluso il 3 luglio 2011

A.

Il progetto sostiene l'attuazione delle condizioni necessarie all'instaurazione di una politica favorevole alla migrazione professionale. Esso intende facilitare l'accesso agli impieghi all'estero e rafforzare la protezione dei lavoratori che desiderano emigrare. L'attuazione di istituzioni e procedure richieste costituisce una parte importante del progetto. Tali attività favoriscono lo sviluppo sociale ed economico del Paese, considerato che il trasferimento di denaro dei lavoratori migranti rappresenta circa il 10 per cento del PIL. Sviluppato congiuntamente dal Governo del Bangladesh e dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) con la partecipazione attiva della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), il progetto si allinea con la strategia governativa di riduzione della povertà del Bangladesh (Poverty Reduction Strategy 2009­2012).

B.

La Svizzera ha contribuito in maniera determinante all'elaborazione del progetto organizzando un simposio che riunisce specialisti regionali e partecipando attivamente alla pianificazione. Essa partecipa inoltre al dialogo tecnico e al monitoraggio del progetto.

C.

3,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 luglio 2011 e scadrà il 30 giugno 2014.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5529

2.3.80

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il sostegno all'Unità di coerenza politica per lo sviluppo durante gli anni 2011 e 2012, concluso il 18 gennaio 2011

A.

La tematica della coerenza delle politiche per lo sviluppo assume viepiù importanza poiché emerge in modo sempre più evidente che ad influire sullo sviluppo di un Paese intervengono altri fattori oltre all'aiuto e che gli effetti di altre politiche (migrazione, commercio, ecc.) hanno spesso conseguenze per lo sviluppo ed esercitano un influsso sugli effetti dell'aiuto. Consapevole della situazione, l'OCSE è decisa ad approfondire questo fenomeno e ha istituito a tale scopo un'unità di ricerca direttamente subordinata all'ufficio del direttore generale dell'OCSE. Tale ufficio opera su questa tematica in collaborazione con il Segretariato del Comitato d'aiuto allo sviluppo (CAS).

B.

Visti l'attualità della tematica e i potenziali di miglioramento della Svizzera in tale ambito, si è ritenuto opportuno sostenere tale attività, pur con un modesto contributo volontario.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 gennaio 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012. Scadrà con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato per scritto d'intesa tra le Parti.

5530

2.3.81

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo supplementare 2012 alle attività del PAM nel Burkina Faso, nel Mali e nel Niger, concluso il 28 dicembre 2011

A.

L'accordo concerne il contributo supplementare 2012 alle attività condotte sul terreno dal PAM nel Burkina Faso, nel Mali e nel Niger.

B.

Il contributo al PAM costituisce una prima risposta alla crisi alimentare che si sta delineando e che riguarda parimenti i Paesi prioritari della DSC quali il Burkina Faso, il Mali e il Niger. Esso completa i programmi nazionali condotti dalla DSC nei seguenti settori: educazione di base, sicurezza alimentare e sviluppo rurale.

C.

4,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 dicembre 2011. Esso copre il periodo dal 25 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 e scadrà con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5531

2.3.82

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio della cooperazione svizzera nel Mali, e l'UE, rappresentata dalla Commissione europea, concernente il cofinanziamento dell'azione denominata «Programma di sostegno alle organizzazioni della società civile malese II (PAOSC II)», concluso il 4 maggio 2011

A.

L'accordo concerne il cofinanziamento dell'azione denominata «Programma d'appoggio alle organizzazioni della società civile malese II (PAOSC II)».

Scopo del PAOSC è rafforzare le organizzazioni della società civile al fine di favorire la loro partecipazione al processo democratico, di riforma dello Stato e di decentralizzazione e di facilitare il loro ruolo centrale nell'ambito dello sviluppo e del cambiamento sociale. Si auspica un miglioramento dei programmi e delle politiche di sviluppo del Governo e dei finanziatori, affinché siano meglio coordinati con le necessità della popolazione e in particolare dei gruppi più vulnerabili.

B.

Esso disciplina le modalità dei pagamenti, d'utilizzo delle risorse e gli obblighi in materia di rapporto, audit e valutazione.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 maggio 2011 e copre un periodo di attuazione di 54 mesi. Scadrà al più tardi 18 mesi dopo la fine del periodo di attuazione.

5532

2.3.83

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e le PNUS concernente il sostegno all'Ufficio del PNUS per i diritti umani di Tegucigalpa in Honduras, concluso il 2 marzo 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS).

B.

Esso definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il PNUS.

C.

949 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 marzo 2011 e copre il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

5533

2.3.84

Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo al miglioramento della situazione dei diritti dell'uomo nel Bangladesh, concluso il 4 maggio 2011

A.

Il progetto mira a sostenere l'istituzione di una commissione nazionale e indipendente dei diritti dell'uomo nel Bangladesh. La Svizzera contribuisce a dotare tale commissione delle capacità richieste per analizzare la situazione relativa ai diritti dell'uomo e prendere misure per migliorarla. La lotta contro la povertà necessita il rispetto dei diritti sociali e culturali della popolazione. I fondi d'esercizio della commissione sono presi a carico dai poteri pubblici del Bangladesh. Il progetto s'iscrive nella tradizione umanitaria della Svizzera e risulta da un'azione congiunta della DSC, di altri donatori bilaterali e del PNUS.

B.

La Svizzera è attrice competente nel campo della governance locale e prende parte al dialogo specialistico, nonché al monitoraggio del progetto. Il suo sostegno finanziario serve per l'elaborazione del progetto principale la cui fase centrale dovrebbe aver luogo tra il 2011 e il 2013.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2011 e scadrà il 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5534

2.3.85

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il cofinanziamento della seconda Conferenza internazionale sul rafforzamento delle capacità nazionali di valutazione, concluso il 30 giugno 2011

A.

Il contributo serve al cofinanziamento della seconda Conferenza internazionale sul rafforzamento delle capacità nazionali di valutazione, che avrà luogo dal 12 al 14 settembre 2011 a Johannesburg.

B.

La Svizzera contribuisce al finanziamento di questa conferenza incentrata sull'«utilizzazione delle valutazioni» e organizzata dal Governo del Sudafrica e dal PNUS. La Conferenza ha lo scopo di rafforzare lo statuto della valutazione in quanto strumento efficace di responsabilizzazione delle autorità pubbliche nei Paesi. La Conferenza si pone i seguenti obiettivi principali: a) scambio di esperienze tra Paesi dotati di un sistema nazionale d'esame e di valutazione più o meno sviluppato; b) individuazione degli ostacoli e dei fattori che facilitano l'attuazione di tali sistemi; c) individuazione della domanda e dell'offerta nel settore del sostegno tecnico per il rafforzamento delle capacità istituzionali dei sistemi nazionali d'esame e di valutazione.

C.

60 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2011. Può essere denunciato senza indugio con il consenso delle Parti.

5535

2.3.86

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la promozione degli investimenti da parte degli amministratori di Pro Nicaragua, concluso il 6 luglio 2011

A.

L'accordo disciplina la collaborazione tra la Svizzera e il PNUS concernente la promozione degli investimenti da parte degli amministratori di Pro Nicaragua.

B.

Esso definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il PNUS.

C.

522 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 luglio 2011 e copre il periodo dal 1° giugno 2011 al 31 marzo 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

5536

2.3.87

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo all'attuazione del programma di lavoro del gruppo speciale d'alto livello dell'ONU sulla crisi mondiale della sicurezza alimentare, concluso il 10 agosto 2011

A.

In risposta alla crisi mondiale della sicurezza alimentare negli anni 2007­ 2008 sono state apportate modifiche alla struttura istituzionale della sicurezza alimentare, segnatamente mediante l'istituzione del gruppo di alto livello delle Nazioni Unite (High Level Task Force) e della riforma del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale (CSA), con sede a Roma, chiamato a divenire la piattaforma internazionale e intergovernativa più significativa per migliorare la coerenza delle politiche in materia di sicurezza alimentare. Il contributo della Svizzera mira specificamente ad aumentare l'influsso esercitato dalla High Level Task Force sui processi politici e sui negoziati avviati nel quadro del CSA.

B.

La DSC sostiene l'operato della High Level Task Force fin dalla sua istituzione e attribuisce un'alta considerazione al prezioso contributo che quest'organo provvisorio - ma efficace e flessibile - fornisce al miglioramento qualitativo delle risposte date dal sistema multilaterale alle molteplici sfide della sicurezza alimentare mondiale. Il contributo apporta miglioramenti tangibili al funzionamento della struttura istituzionale mondiale per la sicurezza alimentare riunendo due componenti centrali.

C.

142 485 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 agosto 2011 e copre il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5537

2.3.88

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il miglioramento dei servizi pubblici in Vietnam, concluso il 14 settembre 2011

A.

L'accordo concerne i miglioramenti del servizio pubblico nel Vietnam.

B.

Esso definisce l'accesso ai servizi dello Stato e il loro livello di qualità attraverso sondaggi di cittadini.

C.

2,1 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5538

2.3.89

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di sviluppo rurale attuato in tre province, concluso il 27 ottobre 2010

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e il PNUS nel quadro del progetto summenzionato.

B.

Esso definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il PNUS.

C.

510 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 ottobre 2010 e rimane in vigore fino a quando le Parti non hanno adempito i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5539

2.3.90

Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo al progetto «Iniziativa mirante a promuovere l'istituzione di partenariati per il finanziamento di progetti concernenti l'approvvigionamento di acqua e le strutture igienico-sanitarie», concluso il 28 ottobre 2011

A.

L'accordo sostiene il Centro dei partenariati innovatori (HUB for innovative partnerships) del PNUS nell'attuazione di un'iniziativa mirante a promuovere l'istituzione di partenariati per il finanziamento di progetti concernenti l'approvvigionamento di acqua e le strutture igienico-sanitarie nei Paesi in sviluppo.

B.

L'iniziativa «Scaling up Water and Sanitation Decentralized Solidarity Mechanisms» s'ispira alle esperienze raccolte in diversi Paesi europei mediante partenariati tra regioni, città e Comuni del Nord e del Sud. Essa consiste nel prelevamento di un contributo volontario di solidarietà sui canoni d'acqua per finanziare progetti in materia di approvvigionamento di acqua e strutture igienico-sanitarie nei Paesi del Sud. L'iniziativa mira a far conoscere questo meccanismo di solidarietà su scala internazionale, a promuoverne la diffusione generando così risorse finanziarie supplementari destinate all'attuazione di progetti riguardanti l'approvvigionamento di acqua e le strutture igienico-sanitarie nei Paesi in sviluppo. Essa concorre infine al raggiungimento dell'Obiettivo di Sviluppo del Millennio 7c, che include l'accesso all'acqua potabile e alle strutture igienico-sanitarie di base.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 ottobre 2011 e copre il periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5540

2.3.91

Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo alla riforma intrapresa nel Bangladesh in materia di decentralizzazione e di sviluppo delle competenze, concluso il 24 novembre 2011

A.

Il progetto sostiene il processo di riforma lanciato a livello di unità amministrativa inferiore (sottodistretto o «upazilas»). L'upazila è un'unità amministrativa competente per la fornitura di servizi fondamentali in settori quali la salute e il sistema scolastico. La Svizzera aiuta il Bangladesh a delegare talune responsabilità a unità amministrative locali e a predisporre il quadro necessario all'attuazione della sua riforma. Si tratta di permettere ai sottodistretti di sistemare e fornire i loro servizi conformemente alle esigenze e di rendere i cittadini consapevoli dei loro diritti e obblighi. L'esistenza di strutture governative e di unità amministrative decentralizzate efficaci costituisce un presupposto indispensabile affinché le prestazioni fornite incidano favorevolmente sulle condizioni di povertà. Il progetto è stato elaborato su richiesta del Governo del Bangladesh e si orienta alla strategia governativa di lotta contro la povertà nel Bangladesh (Poverty Reduction Strategy 2009­2012).

B.

La Svizzera ha svolto un ruolo determinante nell'elaborazione del progetto sfruttando le esperienze maturate in altri progetti analoghi e prendendo parte attivamente alla pianificazione. Essa prosegue la sua partecipazione al dialogo e al monitoraggio del progetto. Il sostegno finanziario previsto dall'accordo riflette il progetto principale nella sua fase preliminare, che è durata dal 30 giugno 2010 sino a oggi.

C.

3,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2011 e scadrà il 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5541

2.3.92

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al progetto «Approvvigionamento idrico, strutture igienico-sanitarie e igiene» in Tanzania, concluso il 29 novembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario al progetto «Approvvigionamento idrico, strutture igienico-sanitarie e igiene» (WASH) in Tanzania.

B.

Il progetto si suddivide in due parti: sviluppare le strutture igienico-sanitarie nelle scuole e nelle economie domestiche ponendo particolare attenzione all'approvvigionamento idrico e allo smaltimento delle acque di scarico; campagne di sensibilizzazione all'igiene, principalmente rivolte a donne e bambini.

C.

4,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 novembre 2011 e copre il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5542

2.3.93

Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo a misure di adeguamento al cambiamento climatico grazie al rimboschimento di zone costiere, concluso il 30 novembre 2011

A.

Il progetto prevede di testare e sviluppare misure destinate alla protezione della zona costiera dagli influssi meteorologici (cicloni, inondazioni, aumento della salinità delle acque in superficie) nel Sud del Bangladesh. La Svizzera contribuisce in tal modo allo sviluppo di misure efficaci in materia di adeguamento al cambiamento climatico, assicurando che la popolazione locale possa attuarle autonomamente. Il progetto contribuisce da un lato in maniera determinante a garantire i mezzi di sussistenza della popolazione; dall'altro, permette di aumentare i redditi rendendo coltivabili le terre finora improduttive. È previsto che il Governo estenda su vasta scala le esperienze positive realizzate nel quadro del progetto, il quale s'iscrive nelle priorità della strategia e del piano d'azione adottati dal Bangladesh in materia di cambiamento climatico (BCCSAP).

B.

Operatrice riconosciuta nei settori dello sviluppo rurale, dello sviluppo dei mercati e della governance locale, la Svizzera partecipa attivamente al dialogo tematico. Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del messaggio del 17 settembre 2010 concernente l'aumento dei mezzi destinati al finanziamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

C.

2,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2011 e scadrà il 30 aprile 2013.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5543

2.3.94

Accordo di cofinanziamento tra la Svizzera e il PNUS concernente il progetto «Giustizia e diritti dell'uomo» in Afghanistan, concluso il 1° dicembre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità di cofinanziamento destinato all'attuazione del progetto «Giustizia e diritti dell'uomo» in Afghanistan.

B.

Esso mira a costituire un'unità di sostegno in materia di diritti dell'uomo in seno al Ministero della giustizia, ad avviare attività in tale ambito in seno al governo afgano e a consolidare le attività dell'unità di sostegno ai diritti dell'uomo.

C.

300 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2011 e scadrà il 30 novembre 2012. Terminerà con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5544

2.3.95

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di adeguamento al cambiamento climatico nella regione di Las Segovias, in Nicaragua, concluso il 2 dicembre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS).

B.

Esso definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il PNUS.

C.

3,128 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5545

2.3.96

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente l'Iniziativa povertà e ambiente nel Laos, concluso il 12 dicembre 2011

A.

L'accordo verte su un contributo della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) destinato a cofinanziare il progetto dell'Iniziativa povertà e ambiente nel Laos.

B.

Il contributo sostiene il Governo del Laos nel promuovere lo sviluppo ecologico, sociale ed economicamente sostenibile del Paese mediante investimenti nazionali ed esteri.

C.

300 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2011 e scadrà il 31 marzo 2012.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5546

2.3.97

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Segretariato generale del SICA concernente il miglioramento del clima degli affari per lo sviluppo regionale di un turismo sostenibile, concluso il 28 giugno 2011

A.

L'accordo disciplina la cooperazione tra la Svizzera e il Segretariato generale del «Sistema de integración centroamericano» (SG-SICA) al fine di migliorare il clima degli affari per lo sviluppo regionale di un turismo sostenibile.

B.

Esso definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il SGSICA.

C.

573 900 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 giugno 2011 e copre il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di violazione grave di una disposizione contrattuale, l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

5547

2.3.98

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Servizio di collegamento delle Nazioni Unite con le organizzazioni non governative (NGLS) concernente un sostegno alla mobilitazione della popolazione civile mondiale in vista della Conferenza di Rio+20, concluso il 9 dicembre 2011

A.

Il contributo serve a finanziare una piattaforma allo scopo di coinvolgere la società civile nello svolgimento dei lavori in vista della Conferenza Rio+20.

B.

La Svizzera contribuisce al finanziamento delle seguenti attività: sostegno strategico al segretariato Rio+20 dell'NGLS, trasferimento di conoscenze e diffusione del bollettino elettronico «The Road to Rio», pubblicazione di informazioni sul sito Internet, integrazione di gruppi d'interesse sottorappresentati e conduzione di dialoghi tra diverse parti su varie questioni tematiche.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2011 e rimane valido fino al termine della Conferenza di Rio+20. Può essere denunciato con effetto immediato d'intesa tra le Parti.

5548

2.3.99

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCD concernente un contributo all'attuazione del piano strategico dell'UNCCD (2008­2018), concluso il 17 novembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità di pagamento del contributo. Menziona inoltre gli obblighi del segretariato generale dell'UNCCD riguardanti la gestione del contributo e l'elaborazione di rapporti finanziari e operativi.

B.

Il contributo volontario è versato al segretariato generale dell'UNCCD e ha lo scopo di aiutare quest'ultimo ad adempire il compito conferitogli in occasione della 9a conferenza delle Parti alla Convenzione, consistente segnatamente nell'attuazione del piano strategico 2008­2018.

C.

195 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 novembre 2011 e copre il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali.

5549

2.3.100

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «quadro d'azione per il miglioramento della nutrizione (Movimento SUN)», concluso il 29 dicembre 2011

A.

Al fine di accelerare l'adempimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM) di qui al 2015 nei Paesi la cui popolazione è esposta al rischio di sottonutrizione, è stato attuato un quadro d'azione per il miglioramento della nutrizione. Tale quadro è servito alla costituzione, nel settembre 2010, del Movimento SUN (Scaling Up Nutrition), che conta oltre cento adesioni fra governi, organizzazioni della società civile, università e imprese private. A fine 2011, oltre 20 governi si sono impegnati ad adottare politiche nazionali efficaci in materia di nutrizione e ad attuarle in relazione con altre politiche settoriali (agricoltura, salute, infrastrutture, ecc.). Il Movimento SUN è aperto alla collaborazione di altri attori a tutti i livelli, affinché l'attuazione di tali strategie riscuota ampio consenso e la responsabilità dei risultati sia condivisa.

B.

La Svizzera sostiene la strutturazione e la partecipazione effettiva di organizzazioni della società civile al dialogo politico nazionale e alla promozione della nutrizione come elemento centrale e trasversale per lo sviluppo sostenibile dei Paesi membri del Movimento SUN per gli anni 2012­2014. A fine 2011 sono state elaborate proposte di finanziamento da parte delle organizzazioni della società civile competenti, locali e internazionali, in undici Paesi.

C.

2,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 dicembre 2011 e copre il periodo dal 15 dicembre 2011 al 31 dicembre 2014. Esso non può essere denunciato. Le modalità di ripartizione del contributo alle organizzazioni beneficiarie, nonché i meccanismi della stesura di rapporto saranno definiti in un accordo amministrativo supplementare che dovrà essere concluso con il PNUS entro un termine massimo di sei mesi a partire dalla firma del presente accordo.

5550

2.3.101

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente l'attribuzione di un contributo generale all'Associazione per le attività dell'Institute for Lifelong Learning (UIL) negli anni 2011­2013, concluso l'11 aprile 2011

A.

Il contributo è destinato a finanziare le attività e il funzionamento dell'Institute for Lifelong Learning (UIL) per gli anni 2011­2013. Esso dev'essere utilizzato unicamente a copertura delle spese dell'UIL secondo gli allegati contrattuali.

B.

L'obiettivo centrale del contributo consiste nella promozione delle politiche di apprendimento sull'intero arco della vita, concentrando l'attività sull'educazione degli adulti e sulla formazione continua, in particolare sull'alfabetizzazione e sull'educazione non formale, nonché sulle possibilità di un apprendimento alternativo per i gruppi marginalizzati e sfavoriti.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 aprile 2011 e copre il periodo dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5551

2.3.102

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente il contributo al Rapporto di monitoraggio mondiale dell'Educazione per tutti, concluso il 18 luglio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al rapporto di monitoraggio mondiale dell'Educazione per tutti.

B.

Gli obiettivi specifici sono: i) promuovere il patrocinio e l'impegno in favore dell'Educazione per tutti (EPT), nonché fornire le informazioni necessarie per definire le politiche in favore dell'EPT, ii) diffondere dati qualitativi e quantitativi rispettivi per Paese e regione, iii) individuare riforme delle politiche educative e delle «best practices» in tutti gli ambiti in relazione con l'EPT.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 luglio 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

5552

2.3.103

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio internazionale dell'educazione (IBE) dell'UNESCO concernente un contributo volontario della Svizzera per gli anni 2009 e 2010 a copertura del contributo per il 2011, concluso il 17 agosto 2011

A.

L'accordo aggiuntivo copre il contributo per l'anno 2011. Esso disciplina le modalità del contributo della DSC all'IBE dell'UNESCO a Ginevra.

B.

Il contributo sarà impiegato al fine di sostenere l'IBE nell'attuazione di una o più attività nel 2011 approvate dal suo Consiglio di amministrazione a beneficio di Paesi in sviluppo e secondo il suo piano strategico 2008­2013.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2011 e copre il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5553

2.3.104

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCD concernente un contributo all'attuazione del piano strategico dell'UNCCD (2008­2018), concluso il 28 giugno 2011

A.

L'accordo definisce le modalità di pagamento applicabili al contributo. Esso descrive inoltre gli obblighi del segretariato generale dell'UNCCD concernenti la gestione del contributo e l'elaborazione di rapporti finanziari e operativi.

B.

Il contributo volontario è versato al segretariato generale dell'UNCCD e serve ad aiutare quest'ultimo ad assumere il compito conferitogli in occasione della 9a conferenza delle Parti alla Convenzione, consistente segnatamente nell'attuazione del piano strategico 2008­2018.

C.

120 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 giugno 2011 e copre il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali.

5554

2.3.105

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN­HABITAT concernente il potenziamento delle capacità di adattamento al cambiamento climatico, concluso il 22 luglio 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN­HABITAT) nel quadro del progetto summenzionato.

B.

Esso definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con UN­HABITAT.

C.

180 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 luglio 2011 e copre il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

5555

2.3.106

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UNITAR concernente il progetto «Cartografia delle risorse idriche del Ciad», concluso il 20 gennaio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità di attribuzione del contributo della DSC nel quadro della fase preparatoria del progetto «Cartografia delle risorse idriche del Ciad».

B

Nel quadro del progetto «Cartografia delle risorse idriche del Ciad» è stato approvato un credito d'apertura destinato allo svolgimento di talune attività in relazione con la produzione di dati di base, nonché allo svolgimento di una missione di individuazione. Tali attività costituiscono le tappe necessarie per la pianificazione del progetto definitivo. Le attività e la missione di individuazione sono state assegnate a UNITAR­UNOSAT.

C.

143 508 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 gennaio 2011 e copre il periodo dal 22 gennaio 2011 al 30 aprile 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5556

2.3.107

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS concernente un contributo al progetto di monitoraggio, analisi e influsso politico nei settori idrico e delle strutture igienico-sanitarie a livello globale, concluso il 14 settembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la DSC e l'UNOPS nel quadro del programma di monitoraggio e analisi dei progressi nei settori dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie.

B.

Il programma congiunto UNICEF/OMS/ONU concernente l'acqua rappresenta da molti anni una priorità della DSC nell'ambito del monitoraggio dei progressi realizzati in materia di approvvigionamento idrico e delle strutture igienico-sanitarie. Esso costituisce il meccanismo ufficiale delle Nazioni Unite, incaricato di seguire i progressi per la realizzazione dell'OSM 7 (Obiettivo di Sviluppo del Millennio) in materia di approvvigionamento idrico e di strutture igienico-sanitarie, nonché di rafforzare il carattere prioritario del settore e di stimolare l'aumento dei crediti a preventivo accordati per tali questioni.

C.

3,75 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

5557

2.3.108

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS concernente un contributo al progetto «Utilizzazione senza rischio delle acque di scarico», concluso il 25 novembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la DSC e l'UNOPS per l'attuazione del progetto «Resource Recovery & Safe Reuse: From Research to Implementation».

B.

Nel quadro del progetto l'OMS prevede di elaborare un manuale per l'allestimento di un piano di gestione in materia di sicurezza sanitaria (Sanitation Safety Plan, SSP), dopodiché di testare e seguire la sua utilizzazione in numerose città di Paesi in sviluppo. Gli SSP sono considerati nuovi strumenti politici che servono all'attuazione concreta delle direttive dell'OMS sull'utilizzazione senza rischio delle acque di scarico, delle deiezioni e delle acque di scarico di origine domestica. Il progetto mira inoltre a promuovere la sostenibilità dei sistemi idrici e di eliminazione dei rifiuti nei Paesi in sviluppo, nonché la salute dei produttori e dei consumatori di derrate alimentari la cui produzione prevede l'uso di acque di scarico, fanghi di depurazione e compost.

C.

1,46 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 novembre 2011 e copre il periodo dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

5558

2.3.109

Accordo tra la Svizzera e l'UNOPS concernente il contributo al Programma di sviluppo rurale e sicurezza alimentare, nel Myanmar, concluso il 5 dicembre 2011

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo all'UNOPS e include una componente riguardante l'accesso alle risorse idriche per scopi agricoli nel Myanmar.

B.

Il progetto mira ad aumentare la disponibilità idrica per l'agricoltura durante tutto l'anno per 51 000 famiglie povere mediante la costruzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e d'irrigazione. Esso è attuato in una zona geografica Dry Zone, con una pluviometria molto irregolare.

C.

4,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° dicembre 2011 al 1° dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5559

2.3.110

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio dell'Alto rappresentante delle Nazioni Unite per i Paesi meno sviluppati, i Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo (UN-OHRLLS), concernente il cofinanziamento delle attività di monitoraggio della 4a Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi meno sviluppati, concluso il 28 novembre 2011

A.

Il contributo serve a cofinanziare le attività di monitoraggio della 4a Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi meno sviluppati, tenutasi a Istanbul dal 9 al 13 maggio 2011.

B.

La Svizzera contribuisce al finanziamento delle attività di monitoraggio tramite un fondo fiduciario. L'Ufficio dell'Alto rappresentante delle Nazioni Unite per i Paesi meno sviluppati, i Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo (UN-OHRLLS) è stato incaricato di questi lavori per assicurare l'attuazione del Programma d'azione di Istanbul. La conferenza ha permesso di comprendere meglio le esigenze dei Paesi meno sviluppati (PMS), di riconoscere l'importanza di un sostegno specifico e di rafforzarne le modalità d'attuazione. Scopo prioritario della conferenza era l'adozione di un piano d'azione internazionale comune per i PMS.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2011. Può essere denunciato senza preavviso d'intesa tra le Parti.

5560

2.3.111

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN­Women concernente un contributo al Fondo speciale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, concluso il 20 dicembre 2011

A.

L'accordo concerne un contributo al Fondo speciale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne. Il Fondo è gestito da UN­Women.

B.

Obiettivo del contributo al Fondo speciale delle Nazioni Unite è sostenere programmi in Paesi dell'Africa, dell'America latina, dell'Asia, in Paesi arabi e dell'Europa dell'Est nell'ambito della prevenzione, della riduzione e dell'eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2011 e scadrà il 30 novembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5561

2.4

Messaggio del 29 novembre 2006 concernente la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione (FF 2006 8805) Introduzione

Il mandato dell'aiuto umanitario della Confederazione è definito nell'articolo 7 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0): «L'aiuto umanitario deve contribuire, mediante misure preventive e di soccorso, a preservare la vita umana in pericolo e ad alleviare le sofferenze; esso è destinato in particolare alle popolazioni vittime di una catastrofe naturale o di un conflitto armato».

L'aiuto umanitario della Confederazione indirizza i suoi sforzi essenzialmente alle persone e alle comunità colpite in particolare dagli eventi seguenti: conflitti (guerre e situazioni di conflitto analoghe), crisi (situazioni di insicurezza, Stato di diritto vacillante, epidemie e pandemie, cedimento delle strutture sociali o statali o assenza di tali strutture), catastrofi naturali (terremoti, inondazioni, cicloni, siccità), catastrofi tecnologiche (incidenti nucleari, catastrofi biologiche e chimiche) e azioni terroristiche (prese di ostaggi e attacchi terroristici con conseguenze paragonabili a quelle di terremoti o di catastrofi tecnologiche).

L'aiuto umanitario della Confederazione può contare su un ampio sostegno da parte della popolazione per condurre a buon fine la propria missione e ottimizzare l'impatto della propria azione. Testimonianza tangibile della solidarietà del popolo svizzero nei confronti delle persone colpite da catastrofi e conflitti, l'aiuto umanitario gode del sostegno della popolazione e delle autorità del Paese. La sua utilità è ampiamente riconosciuta e si fonda su solide basi etiche.

L'aiuto umanitario della Confederazione fa parte del sistema dell'aiuto internazionale di cui essa rispetta le regole. Sulla base delle esperienze fatte, la Confederazione contribuisce a sviluppare tale sistema e assume un ruolo attivo nell'elaborazione dei processi di apprendimento e delle strategie. Difende la propria posizione su argomenti e azioni in seno alle organizzazioni internazionali e quale partner umanitario affidabile partecipa al processo decisionale. Sostiene inoltre le organizzazioni partner nello svolgimento efficace dei relativi compiti e costituisce alleanze al fine di accelerare o fornire gli aiuti necessari.

L'aiuto umanitario della Confederazione dedica circa un terzo dei suoi fondi alle azioni dirette svolte
per proprio conto e a contributi a organizzazioni di assistenza nazionali, internazionali e locali. Impiega gli altri due terzi per la cooperazione con organizzazioni internazionali, di cui la metà per progetti e programmi dell'ONU e del CICR.

5562

2.4.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Giordania, rappresentata dalla Direzione generale della protezione civile, concernente la 3a fase di cooperazione mirante alla classificazione della squadra giordana di ricerca e di salvataggio in zona urbana (USAR), concluso il 25 ottobre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della 3a fase di cooperazione in vista della classificazione della squadra giordana di ricerca e di salvataggio in zona urbana (USAR) in quanto «Heavy Team» secondo le norme del Gruppo consultivo internazionale di ricerca e salvataggio (INSARAG).

B.

I risultati ottenuti durante le due prime fasi del progetto giustificano un accompagnamento supplementare della protezione civile giordana fino all'ottenimento della classificazione INSARAG prevista per maggio 2013.

C.

745 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 ottobre 2011 e copre il periodo dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2014. In caso di inosservanza, mancata esecuzione o violazione degli obblighi contrattuali, può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

5563

2.4.2

Accordo tra la DSC e il Ministero della formazione del Myanmar concernente la ricostruzione di scuole, concluso il 28 gennaio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità d'attuazione del progetto di ricostruzione di scuole.

B.

Il progetto mira alla ricostruzione di scuole conferendo loro un carattere polivalente (centri municipali e opere di protezione) nelle regioni di Ayeyarwaddy, Mon e Kayin.

C.

2 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 gennaio 2011 e scadrà il 27 gennaio 2013.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

5564

2.4.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ministero degli affari esteri di Tunisia concernente i programmi svizzeri di aiuto alla transizione in Tunisia, concluso il 22 luglio 2011

B.

L'accordo definisce le modalità d'attuazione dei programmi svizzeri di aiuto alla transizione in Tunisia.

B.

In seguito agli sconvolgimenti sopraggiunti nell'Africa settentrionale, il Consiglio federale ha deciso l'11 marzo 2011 di rafforzare in maniera sostanziale l'impegno della Svizzera in questa regione. I colloqui condotti con le autorità di transizione in Tunisia hanno tuttavia rivelato che i Tunisini non auspicano che questa nuova cooperazione si fondi sull'accordo quadro del 1972 (RS 0.974.275.8), il quale rimane formalmente in vigore. Un nuovo accordo è stato quindi negoziato a livello programmatico per il disciplinamento delle priorità e delle modalità delle attività che la Svizzera prevede di svolgere in Tunisia negli anni 2011­2016.

C.

8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 luglio 2011 e copre il periodo dal 1° giugno 2011 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5565

2.4.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il contributo 2011 nel settore della prevenzione delle catastrofi, concluso il 2 settembre 2011

A.

L'accordo riguarda un contributo all'iniziativa della BM «Global Facility for Disaster Reduction and Recovery» (GFDRR).

B.

Il contributo alla BM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5566

2.4.5

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il versamento di un contributo particolare 2011 ai programmi della Divisione di sostegno al coordinamento sul terreno, concluso il 2 febbraio 2011

A.

L'accordo verte sul contributo particolare ai programmi dell'unità delle Nazioni Unite per la valutazione e il coordinamento in caso di catastrofe (United Nations Disaster Assessment and Coordination, UNDAC) e del gruppo consultivo internazionale di ricerca e di salvataggio (International Search and Rescue Advisory Group, INSARAG) dell'OCHA.

B.

Il contributo all'OCHA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

480 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 febbraio 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. Scadrà con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti.

5567

2.4.6

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo 2011 al Fondo centrale per la risposta alle emergenze, concluso il 28 febbraio 2011

A.

L'accordo concerne il contributo 2011 della Svizzera al «Central Emergency Response Fund» (CERF) dell'OCHA.

B.

Il sostegno all'OCHA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

5,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 febbraio 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011. Scadrà con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5568

2.4.7

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo alle attività condotte dall'OCHA in Etiopia, concluso il 30 marzo 2011

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene le attività dell'OCHA. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 marzo 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni debitamente motivato.

5569

2.4.8

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno alle Reti d'informazione regionali integrate, concluso il 20 aprile 2011

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene le attività dell'OCHA. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 aprile 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni debitamente motivato.

5570

2.4.9

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo alle attività condotte dall'OCHA in Somalia, concluso il 6 maggio 2011

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene le attività dell'OCHA. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 agosto 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni debitamente motivato.

5571

2.4.10

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo alle attività condotte dall'OCHA in Somalia, concluso il 2 giugno 2011

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene le attività dell'OCHA. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 giugno 2011 e copre il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni debitamente motivato.

5572

2.4.11

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo alle attività condotte dall'OCHA in Etiopia, concluso il 15 luglio 2011

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene le attività dell'OCHA. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 luglio 2011 e scadrà il 31 dicembre 2011.

Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni debitamente motivato.

5573

2.4.12

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo alle attività di coordinamento e di aiuto d'emergenza dell'OCHA nel Sudan, concluso il 7 ottobre 2011

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene le attività dell'OCHA. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 ottobre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni debitamente motivato.

5574

2.4.13

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo alle attività condotte dall'OCHA nella regione del Corno d'Africa, concluso il 13 ottobre 2011

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene le attività dell'OCHA. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

900 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 ottobre 2011 e copre il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni debitamente motivato.

5575

2.4.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente un contributo al programma condotto nei territori palestinesi occupati (TPO), concluso il 22 novembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità d'attuazione del contributo ai TPO.

B.

Nel quadro della strategia di cooperazione 2010­2014 della DSC per i TPO, la Svizzera s'impegna per il rispetto del diritto internazionale pubblico e per l'accesso della popolazione a servizi pubblici fondamentali. Oltre a coordinare l'azione umanitaria nei territori palestinesi occupati, l'OCHA esercita anche un ruolo chiave nel promuovere il rispetto dei principi umanitari, segnatamente per quanto concerne la protezione della popolazione e il suo accesso ai servizi di base. La perizia dell'OCHA in questi settori e la qualità degli strumenti sviluppati sono ampiamente riconosciute. L'OCHA è uno dei principali partner multilaterali della Svizzera nei TPO.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2011 e copre il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5576

2.4.15

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo alle attività condotte dall'OCHA nel Sudan del Sud, concluso il 7 dicembre 2011

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene l'azione umanitaria condotta dall'OCHA per coordinare le attività dei diversi attori nel Sudan del Sud. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 maggio 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto debitamente motivato.

5577

2.4.16

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo alle attività condotte dall'OCHA in Somalia, concluso il 13 dicembre 2010

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene le attività dell'OCHA. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1°dicembre 2010 al 30 giugno 2011. Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni debitamente motivato.

5578

2.4.17

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2011 alle attività del CICR sul terreno, concluso il 25 febbraio 2011

A.

L'accordo verte sulla prima serie di contributi particolari 2011 alle attività svolte sul terreno dal CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

27 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 febbraio 2011. Esso copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e scadrà con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5579

2.4.18

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2011 alle attività condotte dal CICR sul terreno in seguito agli eventi intervenuti in Libia, concluso il 7 marzo 2011

A.

L'accordo concerne il contributo particolare 2011 alle attività svolte dal CICR sul terreno a favore delle persone colpite dalla crisi in Libia.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 marzo 2011. Copre il periodo dal 25 febbraio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5580

2.4.19

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo 2011 al bilancio di sede 2011 del CICR, concluso il 21 marzo 2011

A.

L'accordo concerne il contributo della Svizzera al bilancio di sede 2011 del CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

70 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 marzo 2011. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5581

2.4.20

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2011 alle attività condotte dal CICR sul terreno dopo gli eventi intervenuti in Costa d'Avorio, concluso il 19 aprile 2011

A.

L'accordo concerne il contributo particolare 2011 alle attività svolte dal CICR sul terreno in Costa d'Avorio e Liberia.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 aprile 2011. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5582

2.4.21

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2011 alle attività condotte dal CICR sul terreno, concluso il 18 luglio 2011

A.

L'accordo verte sulla seconda serie di contributi particolari 2011 alle attività svolte sul terreno dal CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

8,75 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 luglio 2011. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5583

2.4.22

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2011 alle attività condotte dal CICR sul terreno in relazione con la crisi alimentare nel Corno d'Africa, concluso il 28 luglio 2011

A.

L'accordo concerne il contributo particolare 2011 alle attività svolte sul terreno dal CICR in Somalia.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 luglio 2011. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5584

2.4.23

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo straordinario 2011 alle attività condotte dal CICR sul terreno in relazione con la crisi alimentare nel Corno d'Africa, concluso il 16 settembre 2011

A.

L'accordo verte sul contributo straordinario 2011 alle attività svolte sul terreno dal CICR in Somalia.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 settembre 2011. Copre il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5585

2.4.24

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2011 alle attività condotte dal CICR sul terreno, concluso il 1° novembre 2011

A.

L'accordo verte sulla terza fase di contributi particolari 2011 alle attività svolte sul terreno dal CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2011. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5586

2.4.25

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo supplementare 2011 alle attività condotte dal CICR nel Kirghizistan, concluso il 16 dicembre 2011

A.

L'accordo concerne il contributo supplementare 2011 alle attività svolte sul terreno dal CICR nel Kirghizistan.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2011. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5587

2.4.26

Accordo tra la DSC e l'SFD del CICR concernente il contributo generale all'appello 2011, concluso il 23 dicembre 2011

A.

L'accordo verte sul contributo generale all'appello 2011 del Fondo speciale per i disabili (Special Fund for the Disabled, SFD) del CICR e ha lo scopo di sostenere l'ufficio regionale del SFD in Nicaragua.

B.

Il sostegno all'SFD serve per realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le direttive dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2011. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5588

2.4.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Dispositivo mondiale per la riduzione delle catastrofi e la ripresa (GFDRR) concernente il contributo per l'integrazione della riduzione dei rischi di catastrofi, concluso il 4 ottobre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al progetto di sostegno al fondo fiduciario multidonatori del GFDRR (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery) per l'integrazione della riduzione dei rischi di catastrofi.

B.

Il contributo al GFDRR si iscrive, da un lato, nella strategia a medio termine (2011­2014) adottata dalla DSC per la riduzione del rischio di catastrofi naturali in Marocco e rientra, dall'altro, nel settore «sviluppo economico e impiego» della nuova strategia per l'Africa settentrionale (2011­2014).

C.

363 636 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 ottobre 2011 e copre il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 luglio 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

5589

2.4.28

Accordo tra la DSC e la FAO concernente un contributo alle attività condotte dalla FAO nella regione del Corno d'Africa, concluso il 13 luglio 2011

A.

L'accordo con la FAO definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene le attività della FAO. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,24 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 luglio 2011 e copre il periodo dal 15 luglio 2011 al 31 maggio 2013. Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni debitamente motivato.

5590

2.4.29

Accordo tra la DSC e la FAO concernente un contributo alle attività condotte dalla FAO in Costa d'Avorio, concluso il 20 luglio 2011

A.

L'accordo con l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene le attività della FAO. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

361 181 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2011 e scadrà il 31 luglio 2012.

Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni debitamente motivato.

5591

2.4.30

Accordo tra la DSC e la FAO concernente un contributo alle attività condotte dalla FAO in Somalia, concluso il 23 agosto 2011

A.

L'accordo con la FAO definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene le attività della FAO. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 agosto 2011 e scadrà il 31 dicembre 2011.

Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni debitamente motivato.

5592

2.4.31

Accordo tra la DSC e la FAO concernente un contributo alle attività condotte dalla FAO nella regione del Corno d'Africa, concluso il 14 ottobre 2011

A.

L'accordo con la FAO definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene le attività della FAO. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 ottobre 2011 e scadrà il 31 maggio 2012.

Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni debitamente motivato.

5593

2.4.32

Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il contributo 2011 ai costi amministrativi dell'OIM, concluso il 9 febbraio 2011

A.

L'accordo concerne il contributo annuale 2011 della Svizzera al bilancio amministrativo dell'OIM.

B.

Il sostegno all'OIM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

482 464 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 febbraio 2011. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5594

2.4.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo al progetto d'evacuazione e di stabilizzazione in Libia (LESP) di cittadini di Paesi terzi (TCN) dell'Asia e dell'Africa subsahariana, concluso il 17 marzo 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto di evacuazione di cittadini di Paesi terzi provenienti dall'Asia e dall'Africa subsahariana.

B.

Il conflitto libico è sfociato in una crisi umanitaria. La DSC ha quindi deciso di fornire il suo sostegno all'OIM nel quadro del progetto summenzionato.

Si trattava in primo luogo di rimpatriare cittadini tunisini ed egiziani, nonché cittadini di altre nazionalità. Il progetto includeva, oltre al trasporto delle persone interessate, la loro presa a carico materiale (vitto e alloggio) e la loro sicurezza.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 marzo 2011 e copre il periodo dal 4 marzo al 30 giugno 2011. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5595

2.4.34

Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il programma mirante a promuovere l'integrazione dei migranti nello Zimbabwe, concluso il 15 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione relativa al programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene le attività condotte dall'OIM. Il progetto prevede l'adozione di misure specifiche per migliorare le condizioni di vita dei migranti nello Zimbabwe. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

272 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° novembre 2011 al 31 luglio 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5596

2.4.35

Accordo tra la DSC e l'OMS concernente un aiuto d'emergenza in favore delle vittime della carestia in Somalia, concluso il 14 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene il progetto comune dell'OMS e dell'UNICEF. L'aiuto d'emergenza contribuisce ad attenuare la carestia causata dalla siccità di cui soffrono numerosi rifugiati in Somalia. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5597

2.4.36

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2011 alle attività condotte dal PAM sul terreno, concluso il 1° marzo 2011

A.

L'accordo verte sulla prima fase dei contributi particolari 2011 alle attività condotte sul terreno dal PAM delle Nazioni Unite.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

19,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2011. Copre il periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5598

2.4.37

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2011 alle attività condotte sul terreno dal PAM in seguito agli eventi intervenuti in Costa d'Avorio e nell'Africa settentrionale, concluso il 16 marzo 2011

A.

L'accordo concerne il contributo particolare 2011 alle attività svolte sul terreno dal PAM delle Nazioni Unite a favore delle persone interessate dalle crisi in Costa d'Avorio e nell'Africa settentrionale.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 marzo 2011. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5599

2.4.38

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare supplementare 2011 alle attività svolte sul terreno dal PAM dopo gli eventi intervenuti in Costa d'Avorio, concluso il 14 aprile 2011

A.

L'accordo concerne il contributo specifico 2011 alle attività svolte sul terreno dal PAM in Costa d'Avorio e Liberia.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 aprile 2011. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5600

2.4.39

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo 2011 alla Conferenza internazionale del PAM, concluso il 18 aprile 2011

A.

L'accordo concerne il contributo 2011 al PAM per la preparazione della sua conferenza internazionale organizzata a Montreux nell'ottobre 2011.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 aprile 2011. Copre il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5601

2.4.40

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2011 alle attività condotte dal PAM sul terreno, concluso il 7 novembre 2011

A.

L'accordo verte sulla seconda serie di contributi particolari 2011 alle attività svolte sul terreno dal Programma alimentare mondiale (PAM) delle Nazioni Unite.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

3,085 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 novembre 2011. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5602

2.4.41

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo supplementare 2011 destinato alle attività del PAM nello Zimbabwe, nonché al conto di reazione immediata, concluso il 24 novembre 2011

A.

L'accordo concerne il contributo supplementare 2011 destinato alle attività svolte sul terreno dal PAM delle Nazioni Unite nello Zimbabwe, nonché al conto di reazione immediata (Immediate Response Account; IRA).

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

700 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2011. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5603

2.4.42

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo 2011 al programma per l'aumento della disponibilità operativa del PAM, concluso il 20 dicembre 2011

A.

L'accordo concerne il contributo 2011 in favore del PAM e mirante all'aumento della sua disponibilità. L'obiettivo consiste nel permettere al PAM di intervenire rapidamente e in modo mirato nelle situazioni d'emergenza.

B.

Il sostegno al PAM serve per realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le direttive dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2011. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5604

2.4.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il potenziamento istituzionale delle capacità destinate a ridurre i rischi di catastrofe e a far fronte al cambiamento climatico, concluso il 24 ottobre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità relative al progetto di potenziamento istituzionale delle capacità destinate a ridurre i rischi di catastrofe e a far fronte al cambiamento climatico.

B.

Questa tematica riveste importanza sia per il PNUS sia per la DSC nel Medio Oriente. Una stretta collaborazione tra il PNUS e la DSC in tale regione si rivela pertanto opportuna ed efficace.

C.

782 750 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 ottobre 2011 e copre il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2013. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5605

2.4.44

Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il programma del PNUS volto a migliorare le basi vitali della popolazione nelle regioni di Somali e d'Oromia (zona di Borena), concluso il 20 dicembre 2011

A.

L'accordo concluso con il PNUS definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene le attività del PNUS nelle regioni di Somali e d'Oromia (zona di Borena). Il progetto concerne la ricostruzione di ripari e d'infrastrutture comunitarie. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2011 e copre il periodo dal 15 settembre 2011 al 14 settembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni debitamente motivato.

5606

2.4.45

Accordo tra la DSC e il PNUA concernente il contributo speciale 2011-2012 all'attuazione della decisione 26/15 del Consiglio d'amministrazione del PNUA, concluso l'8 dicembre 2011

A.

L'accordo concerne il contributo particolare 2011­2012 in favore del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA). Esso mira a rafforzare la cooperazione internazionale sul piano delle misure di prevenzione e di preparazione alle emergenze derivanti da catastrofi naturali.

B.

Il sostegno al PNUA serve per realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le direttive dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 maggio 2013. Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

5607

2.4.46

Accordo tra la DSC e la Piattaforma mondiale della Strategia internazionale per la prevenzione delle catastrofi (SIPC) dell'ONU concernente un contributo per la riduzione dei rischi di catastrofe, concluso il 24 febbraio 2011

A.

L'accordo concerne un contributo ai costi della 3a sessione della SIPC dell'ONU, organizzata a Ginevra dall'8 al 13 maggio 2011.

B.

Il sostegno alla SIPC serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti.

5608

2.4.47

Accordo tra la DSC e la Piattaforma mondiale della Strategia internazionale per la prevenzione delle catastrofi (SIPC) dell'ONU concernente un contributo supplementare alla Piattaforma mondiale per la riduzione dei rischi di catastrofe, concluso il 16 giugno 2011

A.

L'accordo concerne un contributo supplementare ai costi della 3a sessione della SIPC dell'ONU, organizzata a Ginevra dall'8 al 13 maggio 2011.

B.

Il sostegno alla SIPC serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 giugno 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti.

5609

2.4.48

Accordo tra la DSC e il Segretariato della Strategia internazionale di prevenzione delle catastrofi (SIPC) concernente il contributo annuo 2011­2012, concluso il 25 novembre 2011

A.

L'accordo concerne il contributo annuale 2011­2012 al Segretariato della SIPC delle Nazioni Unite.

B.

Il sostegno alla SIPC serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 novembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti.

5610

2.4.49

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UE concernente l'attuazione di un contributo versato all'Autorità palestinese da parte dell'intermediario del Meccanismo palestino-europeo di gestione dell'aiuto socioeconomico (PEGASE), concluso il 22 dicembre 2011

A.

Il protocollo d'intesa definisce le modalità d'attuazione del contributo finanziario della DSC all'Autorità palestinese (AP) per il tramite di PEGASE.

B.

Il PEGASE è un meccanismo di finanziamento che permette ai donatori di sostenere in maniera coordinata e armonizzata il funzionamento dei servizi pubblici che rientrano nel settore di competenza delle istituzioni dell'AP e che si iscrivono nel quadro del piano di sviluppo dell'AP. Il contributo della Svizzera si concentra sul programma di protezione sociale attuato dall'AP in favore delle popolazioni più vulnerabili sull'insieme del territorio (Cisgiordania e Gaza). Siccome il 35 per cento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, è essenziale che le istituzioni pubbliche possano esercitare il loro ruolo. 56 000 famiglie beneficiano del programma di aiuto sociale dell'AP. Il contributo della Svizzera si iscrive nella strategia elaborata dalla DSC per il territorio palestinese occupato, volta segnatamente ad assicurare l'accesso delle popolazioni più vulnerabili a servizi di base di qualità.

C.

2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5611

2.4.50

Accordo tra la DSC e l'ACNUR concernente il contributo annuale 2011, concluso il 22 febbraio 2011

A.

L'accordo concerne il contributo generale per un importo di 11 milioni di franchi versato all'ACNUR per l'anno 2011.

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

11 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 febbraio 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5612

2.4.51

Accordo tra la DSC e l'ACNUR concernente il contributo particolare 2011 alle attività dell'ACNUR sul terreno, concluso il 28 febbraio 2011

A.

L'accordo concerne la prima fase di contributi particolari 2011 alle attività condotte sul terreno dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR).

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 febbraio 2011. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5613

2.4.52

Accordo tra la DSC e l'ACNUR concernente il contributo particolare 2011 alle attività dell'ACNUR sul terreno, concluso il 28 luglio 2011

A.

L'accordo concerne la seconda serie di contributi particolari 2011 alle attività condotte sul terreno dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR).

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 luglio 2011. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5614

2.4.53

Accordo tra la DSC e l'ACNUR concernente il contributo all'assegnazione del premio per i rifugiati 2011, concluso il 5 settembre 2011

A.

L'accordo concerne il contributo all'assegnazione del premio per i rifugiati dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), che ha avuto luogo il 3 ottobre 2011 a Ginevra.

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 settembre 2011. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5615

2.4.54

Accordo tra la DSC e l'ACNUR concernente il contributo straordinario 2011 alle attività condotte dall'ACNUR sul terreno in risposta alla crisi alimentare nel Corno d'Africa, concluso il 20 ottobre 2011

A.

L'accordo concerne il contributo straordinario 2011 alle attività svolte sul terreno dall'ACNUR in Somalia e Kenya.

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore i il 20 ottobre 2011. Copre il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5616

2.4.55

Accordo tra la DSC e l'ACNUR concernente il contributo particolare 2011 alle attività dell'ACNUR sul terreno, concluso il 1° novembre 2011

A.

L'accordo concerne la terza serie di contributi particolari 2011 alle attività condotte sul terreno dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR).

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2011. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5617

2.4.56

Accordo tra la DSC e l'ACNUR concernente il contributo annuale supplementare 2011, concluso il 20 dicembre 2011

A.

L'accordo concerne il contributo supplementare al contributo annuale generale 2011 in favore dell'ACNUR.

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2011. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5618

2.4.57

Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente i contributi annuali 2011­2013 ai programmi d'aiuto d'emergenza dell'Ufficio dell'UNICEF a Ginevra, concluso il 20 settembre 2011

A.

L'accordo concerne il sostegno all'«Office of Emergency Programmes» (EMOPS) dell'UNICEF a Ginevra.

B.

Il sostegno all'UNICEF serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 settembre 2011. Copre il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 dicembre 2013 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti.

5619

2.4.58

Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente un contributo al progetto condotto in Liberia nel settore dell'approvvigionamento idrico e dell'igiene, concluso il 2 novembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene il progetto WASH (Water, Sanitation and Hygiene) attuato dall'UNICEF nel settore dell'approvvigionamento idrico e dell'igiene nelle regioni di Nimba, del Maryland e di River Gee in Liberia. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 novembre 2011 e copre il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 marzo 2012. Può essere denunciato dalla DSC la quale è abilitata, se del caso, a esigere il rimborso dei fondi non ancora utilizzati.

5620

2.4.59

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo al progetto «preparazione delle scuole a situazioni d'emergenza in Marocco», concluso il 3 novembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al progetto mirante a sostenere le scuole marocchine in caso d'emergenza.

B.

Mediante il progetto la DSC rafforza le capacità delle scuole e del Governo marocchini nel riconoscere i rischi, nell'adottare misure preventive e nell'agire in modo appropriato in caso di catastrofi naturali.

C.

140 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 ottobre 2011 e copre il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

5621

2.4.60

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente un contributo al progetto di aiuto d'emergenza in favore di bambini rifugiati siriani, concluso il 29 novembre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto di aiuto d'emergenza in favore di bambini rifugiati siriani.

B.

Il progetto ha lo scopo di attenuare l'impatto psicosociale del conflitto sui bambini siriani rifugiati nel centro giordano di Ramtha.

C.

13 465 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 novembre 2011 e copre il periodo dal 1° novembre 2011 al 28 febbraio 2012. Può essere denunciato in caso d'inosservanza delle disposizioni contrattuali.

5622

2.4.61

Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente l'aiuto umanitario fornito nel settore della salute in relazione con la carestia in Somalia, concluso il 12 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene il progetto comune dell'OMS e dell'UNICEF in Somalia. Il progetto prevede misure volte a migliorare le condizioni igieniche nel settore dell'approvvigionamento idrico e delle installazioni sanitarie. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012. Può essere denunciato dalla DSC la quale è abilitata, se del caso, a esigere il rimborso dei fondi non ancora utilizzati.

5623

2.4.62

Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente un aiuto d'emergenza in favore delle vittime della carestia in Somalia, concluso il 12 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene il progetto WASH (Water, Sanitation and Hygiene) attuato dall'UNICEF nella regione della Somalia colpita dalla carestia. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012. Può essere denunciato dalla DSC la quale è abilitata, se del caso, a esigere il rimborso dei fondi non ancora utilizzati.

5624

2.4.63

Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente un aiuto d'emergenza in favore delle vittime della carestia in Somalia/Etiopia, concluso il 13 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

L'aiuto d'emergenza sostiene il progetto WASH (Water, Sanitation and Hygiene) attuato dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) nella regione della Somalia/Etiopia colpita dalla carestia. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2012. Può essere denunciato dalla DSC la quale è abilitata, se del caso, a esigere il rimborso dei fondi non ancora utilizzati.

5625

2.4.64

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il finanziamento del posto di assistente del presidente della sottocommissione, concluso il 4 marzo 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità di finanziamento del posto di assistente del presidente della sottocommissione.

B.

La Svizzera sostiene dal 2004 il processo di riforma dell'UNRWA e, di conseguenza, una migliore governance dell'istituzione. La Svizzera è membro attivo del comitato consultivo dell'UNRWA, che si riunisce due volte all'anno per discutere le strategie, i piani annui e il bilancio preventivo dell'UNRWA. Il comitato consultivo riunisce i rappresentanti dell'UNRWA, i Paesi ospiti dei rifugiati palestinesi e i principali enti finanziatori. I temi principali trattati nelle riunioni del comitato consultivo sono discussi a titolo preliminare in seno alla sottocommissione. Rappresentata dalla DSC, la Svizzera assume la presidenza della sottocommissione durante l'anno 2011.

La delegata della DSC è sostenuta nell'adempimento dei suoi compiti da un'assistente.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 marzo 2011 e copre il periodo dal 9 febbraio 2011 all'8 febbraio 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5626

2.4.65

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di accordo tra l'UNRWA e i Paesi ospiti sull'atelier di lavoro «Processo di riforma ­ Alep» dell'UNRWA, concluso l'8 aprile 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera al progetto di accordo tra l'UNRWA e i Paesi ospiti sull'atelier di lavoro «Processo di riforma ­ Alep» dell'UNRWA.

B.

Organizzato nel quadro del processo di riforma dell'UNRWA, l'atelier di lavoro di 3 giorni ha permesso a rappresentanti dell'UNRWA e di Paesi ospiti di condurre dibattiti approfonditi, chiarire le loro posizioni e raggiungere un consenso.

C.

26 566 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 aprile 2011 e copre il periodo dal 15 al 31 marzo 2011. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5627

2.4.66

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente un progetto di studio del profilo socioeconomico dei rifugiati palestinesi che vivono fuori dai campi, concluso il 19 maggio 2011

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al progetto di studio del profilo socioeconomico dei rifugiati palestinesi che vivono fuori dai campi.

B.

Scopo dello studio è rendere un'immagine per quanto possibile completa delle condizioni di vita dei rifugiati palestinesi in Giordania. Il contributo della Svizzera aiuterà l'UNRWA a gestire efficacemente le sue capacità di pianificazione strategica dei progetti futuri.

C.

218 497 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 maggio 2011 e copre il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 maggio 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

5628

2.4.67

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente un contributo al progetto «Prestazioni di consulenza per lo studio delle condizioni di salute ambientale nelle scuole in Libano», concluso il 12 luglio 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto «Prestazioni di consulenza per lo studio delle condizioni di salute ambientale nelle scuole in Libano».

B.

A causa dell'accesso limitato alle scuole pubbliche, la maggior parte dei bambini palestinesi rifugiati in Libano frequenta scuole gestite dall'UNRWA. Nella maggior parte dei casi le aule scolastiche sono ubicate in edifici che non sono stati concepiti per accogliere scuole e che presentano pertanto lacune dal profilo della salute ambientale. Di conseguenza è stato avviato uno studio destinato a valutare la situazione di 74 scuole sulla base dei seguenti fattori: ubicazione, superficie dei locali, circolazione dell'aria/ventilazione, riscaldamento/aria condizionata, installazioni sanitarie, vitto ed eliminazione dei rifiuti. Misure di miglioramento saranno proposte in base alle condizioni rilevate al fine di rispondere alle esigenze effettive.

C.

22 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 luglio 2011 e copre il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5629

2.4.68

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di costruzione, da parte della Svizzera, di una nuova ala con sale polivalenti presso la scuola primaria di Baqa'a in Giordania, concluso il 12 luglio 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo relativo al progetto di costruzione, da parte della Svizzera, di una nuova ala con sale polivalenti presso la scuola primaria di Baqa'a in Giordania.

B.

La scuola primaria di Baqa'a, costruita nel 1968 (e rinnovata nel 1991), non risponde più alle attuali esigenze. La sovraoccupazione dei locali che accolgono un crescente numero di allievi incide fortemente sulla qualità dell'insegnamento. La costruzione di un'ala polivalente, nonché una formazione più performante dei quadri contribuiscono a sostenere il processo di riforma avviato dall'UNRWA.

C.

899 988 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 luglio 2011 e copre il periodo dal 1° giugno 2011 al 30 aprile 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5630

2.4.69

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di costruzione di aule scolastiche supplementari nella zona di Bureij, Gaza, concluso il 4 agosto 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto di costruzione di aule scolastiche supplementari nella zona di Bureij, a Gaza.

B.

Oltre 210 000 bambini frequentano le scuole dell'UNRWA a Gaza, la cui popolazione è costituita per il 70 per cento da rifugiati palestinesi. L'infrastruttura non risponde più alle esigenze e la maggior parte delle classi è sovraoccupata, ciò che incide fortemente sulla qualità dell'insegnamento.

Per accogliere tutti gli allievi occorrerebbe un centinaio di scuole supplementari. Il blocco imposto dal Governo israeliano a Gaza e soprattutto il divieto di importare materiale da costruzione rendono ancora più critica la situazione. Nel 2011 il Governo israeliano ha concesso all'UNRWA un'autorizzazione per la costruzione di 20 nuove scuole, fra cui quella della DSC, prevista in uno dei quartieri più sfavoriti. Il finanziamento si iscrive nell'obiettivo strategico perseguito dalla DSC nei territori palestinesi occupati, consistente nel rendere accessibili servizi di base di qualità alla popolazione palestinese. Il progetto creerà inoltre impieghi nel settore della costruzione.

C.

1,97 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2011 e copre il periodo dal 15 luglio 2011 a 15 luglio 2012. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5631

2.4.70

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente un contributo al progetto d'acquisizione di competenze per la mobilitazione delle risorse, concluso il 4 agosto 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto di acquisizione di competenze per la mobilitazione delle risorse.

B.

La DSC sostiene il processo di riforma dell'UNRWA dal 2004. L'UNRWA registra da numerosi anni un deficit budgetario che ostacola l'esecuzione del suo mandato. Il versamento di contributi finanziari volontari da parte dei enti finanziatori tradizionali non basta più a coprire le esigenze dei rifugiati palestinesi. L'UNRWA ha pertanto sviluppato nel quadro del suo processo di riforma una nuova strategia in materia di raccolta di fondi. Il contributo della DSC sostiene la prima fase di attuazione di tale strategia e, in particolare, il rafforzamento delle capacità delle unità dell'UNRWA di concretizzarla.

C.

180 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2011 e copre il periodo dal 15 agosto 2011 al 28 febbraio 2012. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5632

2.4.71

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente un contributo al progetto di aiuto d'emergenza in contanti a favore di rifugiati palestinesi a Lattaquié, in Siria, concluso il 5 ottobre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto di aiuto d'emergenza in contanti a favore di rifugiati palestinesi a Lattaquié, in Siria.

B.

Le azioni militari condotte nella città di Lattaquié hanno comportato lo sfollamento del 95 per cento dei rifugiati palestinesi che vivevano nei campi del distretto di El Ramel. L'UNRWA si è visto costretto a chiudere tutte le sue installazioni di servizi nella città. L'aiuto d'emergenza in contanti permette a 1 400 economie domestiche fra quelle più colpite dall'indigenza (circa 6000 persone) di acquistare beni di prima necessità e di compensare in parte le perdite subite.

C.

450 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 ottobre 2011 e copre il periodo dal 13 agosto 2011 al 31 gennaio 2012. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5633

2.4.72

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di risanamento e ampliamento delle condotte di adduzione dell'acqua in sette campi di rifugiati palestinesi, concluso il 16 novembre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità di sostegno attribuite al progetto di risanamento e di ampliamento delle condotte di adduzione dell'acqua in sette campi di rifugiati palestinesi.

B.

Le condizioni di vita dei rifugiati palestinesi in Libano sono molto difficili e caratterizzate da un accesso insufficiente ai servizi pubblici, nonché da una protezione giuridica lacunosa. I campi di rifugiati sono sovraffollati, l'infrastruttura inadeguata, le condizioni sanitarie intollerabili. L'acqua potabile non è disponibile in quantità sufficiente. Il progetto si iscrive nello spirito della strategia di cooperazione regionale elaborata dalla DSC per gli anni 2010­2014 e si prefigge di rimediare a questa situazione in sette campi di rifugiati grazie a lavori di trasformazione e a interventi didattici. Esso contribuisce alla prevenzione delle patologie connesse al consumo di acqua.

C.

2,62 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 novembre 2011 e copre il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5634

2.4.73

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente il contributo al progetto di attuazione della strategia di riforma educativa dell'UNRWA, concluso il 14 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al progetto di attuazione della strategia di riforma educativa dell'UNRWA.

B.

L'UNRWA è stato incaricato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite di fornire prestazioni di base in favore dei rifugiati di Palestina nei settori dell'educazione, della salute e dell'aiuto d'emergenza. Esso gestisce oltre 700 scuole in Siria, Libano, Giordania, nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. Nel quadro delle sue riforme, l'UNRWA ha sviluppato una nuova strategia nel settore dell'educazione destinata ad assicurare l'efficacia e la qualità del sistema educativo. La formazione degli insegnanti e lo sviluppo delle loro competenze come pure l'aggiornamento dei piani di studio costituiscono le priorità della strategia, approvata nel 2011 dal Comitato consultivo dell'UNRWA. Il contributo della DSC sostiene la prima fase di attuazione della strategia.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5635

2.4.74

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il contributo al progetto di attuazione della strategia dell'UNRWA per la mobilitazione delle risorse, concluso il 14 dicembre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto di attuazione della strategia dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) per la mobilitazione delle risorse.

B.

La DSC sostiene dal 2004 il processo di riforma dell'UNRWA, il quale registra da anni un deficit budgetario che ostacola l'adempimento del suo mandato. I contributi finanziari volontari non bastano più a coprire le esigenze dei rifugiati di Palestina. L'UNRWA ha pertanto sviluppato, nel quadro delle sue riforme, una nuova strategia per l'acquisizione di fondi. Tale strategia è stata approvata nel 2011 dal Comitato consultivo dell'UNRWA. Il contributo della DSC sostiene l'attuazione della strategia. Affinché l'UNRWA possa adempire il suo mandato e continuare a fornire buone prestazioni di base ai rifugiati di Palestina, è essenziale ampliare la cerchia di donatori.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5636

2.5

Messaggio del 15 giugno 2007 concernente la prosecuzione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (FF 2007 4339) Introduzione

La promozione della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario è uno degli obiettivi centrali della politica estera della Svizzera. Grazie a interventi concreti in tali settori, il Consiglio federale intende contribuire alla soluzione di problemi globali evidenziando nel contempo le priorità di politica estera della Svizzera.

I fondi del credito quadro sono destinati al rafforzamento degli strumenti che permettono la realizzazione dei seguenti obiettivi: offrire buoni uffici ed esercitare un ruolo attivo di mediazione nei processi di pace; svolgere programmi efficaci di gestione civile dei conflitti; fornire consulenza sui diritti umani ad alcuni Paesi; sostenere missioni multilaterali di pace e programmi bilaterali con l'impiego di periti; affrontare, in seno all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali, questioni pertinenti mediante iniziative diplomatiche; instaurare una rete di partenariati con organizzazioni internazionali, Paesi che condividono gli stessi ideali e organismi scientifici, economici e della società civile.

5637

2.5.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE (DP IV), e il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), concluso il 10 ottobre 2011

A.

Il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia ha organizzato il 15 e 16 novembre 2011 la sua seconda conferenza dedicata all'eredità dell'ICTY.

La DP IV del DFAE ha partecipato al finanziamento di tale conferenza.

B.

La DP IV sostiene l'ICTY nella sua strategia in materia di eredità e, in maniera generale, nella lotta contro l'impunità nella regione dell'ex Jugoslavia. L'eredità del Tribunale è importante per i sistemi giudiziari della regione. La DP IV del DFAE consiglia l'ICTY nella sua strategia concernente in particolare l'analisi del passato (soprattutto il diritto di sapere) e l'istituzione dell'ufficio d'informazione nei Paesi dell'ex Jugoslavia.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2011. Copre il periodo dal 1° settembre al 30 novembre 2011 e termina quando la conferenza ha avuto luogo e dopo l'approvazione da parte della DP IV del DFAE dei rapporti finali trasmessi dall'ICTY.

5638

2.5.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE (DP IV), e il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), concluso il 24 giugno 2011

A.

L'ICTY ha curato un manuale sulle prassi da esso seguite, destinato ai giuristi, agli avvocati, ai giudici e ai procuratori provenienti in particolare dall'ex Jugoslavia. Il manuale è stato tradotto soltanto in «serbo-croato». La Svizzera ne ha finanziato la traduzione in albanese.

B.

Finanziamento della traduzione del manuale delle prassi seguite dall'ICTY.

C.

35 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 giugno 2011. Copre il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2011 e termina con la conclusione della traduzione del manuale e l'approvazione da parte della DP IV del DFAE dei rapporti finali trasmessi dall'ICTY. Non sono previste modalità di denuncia.

5639

2.5.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE, e il Dipartimento degli affari politici dell'ONU (UNDPA) concernente il contributo finanziario svizzero alle attività dell'assistente speciale del Segretario generale e mediatore nel conflitto frontaliero tra la Guinea equatoriale e il Gabon, concluso il 15 settembre 2011

A.

La Svizzera sostiene gli sforzi dell'UNDPA in materia di prevenzione dei conflitti, in particolare dall'inizio del processo di mediazione tra il Gabon e la Guinea equatoriale nel 2003. Scopo della mediazione è aiutare le Parti a concludere un accordo in vista della presentazione del loro contenzioso alla Corte internazionale di giustizia. Concretamente è prevista una decina di visite, consulenze e sedute di mediazione da settembre 2011 a febbraio 2012 tra il mediatore, rappresentanti dell'ONU e le Parti al conflitto. Il contratto permette al mediatore svizzero una proroga di sei mesi del suo mandato di mediazione tra le parti in conflitto (sino a fine febbraio 2012).

B.

L'accordo ha lo scopo di sostenere le parti nella risoluzione del loro conflitto mediante misure pacifiche.

C.

120 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° settembre 2011 al 29 febbraio 2012. Rimane valido fino a quando non sono adempiuti gli obblighi previsti.

5640

2.5.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE, e l'Organizzazione internazionale della francofonia (OIF) concernente il terzo seminario francofono sull'attuazione delle raccomandazioni formulate in occasione del primo ciclo dell'«Esame periodico universale», concluso il 17 ottobre 2011

A.

L'OIF ha già organizzato due seminari sull'Esame periodico universale (EPU) nel 2008 e nel 2010. Tali manifestazioni, organizzate con il sostegno della DP IV che vi ha partecipato, hanno avuto luogo a Rabat in Marocco («Rabat I+II») e vertevano principalmente sul processo di rapporto nel quadro dell'EPU. Un terzo seminario tenutosi a Tunisi il 31 ottobre e 1° novembre 2011 era incentrato sulle sfide inerenti all'attuazione delle raccomandazioni emesse in occasione del primo ciclo quadriennale dell'EPU.

B.

Nel 2006 l'impegno della DP IV è stato determinante per l'istituzione del Consiglio dei diritti dell'uomo. L'EPU ­ esame periodico di ciascun Paese ­ è il principale meccanismo del Consiglio dei diritti dell'uomo. Dopo il primo ciclo di EPU, la DP IV intende allestire un bilancio e riflettere sul secondo ciclo, focalizzato in buona parte sulla concretizzazione delle raccomandazioni adottate in occasione del primo ciclo. Sono stati discussi principalmente i seguenti aspetti: (a) sensibilizzazione dei diversi attori alla coerenza necessaria nell'attuazione delle raccomandazioni dell'EPU in ciascuno Stato; (b) promovimento del dialogo tra gli Stati e altri attori su un metodo unificato di attuazione delle raccomandazioni dell'EPU; (c) scambio di «best practices» per la valutazione delle esigenze, l'elaborazione di strategie e l'utilizzazione di strumenti, nella prospettiva dell'applicazione concreta delle raccomandazioni dell'EPU.

C.

50 000 franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 ottobre 2011 e copre il periodo dal 31 ottobre al 1° novembre 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5641

2.5.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE, e il PNUS concernente il progetto Gestione dell'informazione sugli autori presunti di gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario nella Repubblica democratica del Congo (RDC), concluso il 18 agosto 2011

A.

Il progetto è nato dalla cooperazione tra la Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella RDC (MONUSCO), il PNUS e l'ACNUDU; il suo scopo è individuare le persone che hanno commesso gravi violazioni dei diritti dell'uomo dal 1993 nella RDC affinché siano tradotte in giustizia, nonché rafforzare e riformare gli organi di sicurezza e le istituzioni giudiziarie. Il finanziamento apportato dalla DP IV permette una proroga di nove mesi del progetto.

B.

La DP IV ha cofinanziato il rapporto dell'ONU concernente l'inventario delle gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario commesse nella Repubblica democratica del Congo tra marzo 1993 e giugno 2003. Il rapporto recensisce le violazioni dei diritti dell'uomo commesse tra il 1993 e il 2003 nella RDC. Diverse strategie sono proposte al Governo della RDC in materia di giustizia transizionale. La DP IV ha manifestato sin dall'inizio il suo interesse a partecipare al seguito di tale cartografia. Essa sostiene il progetto dell'ACNUDU.

C.

300 000 dollari americani. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 agosto 2011 e copre il periodo dal 1° agosto 2011 al 30 aprile 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

5642

2.5.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE, e l'ACNUDU concernente il contributo finanziario della Svizzera all'ACNUDU per l'anno 2011, concluso l'11 novembre 2011

A.

Il contributo volontario costituisce la quota principale del contributo annuale totale della Svizzera a sostegno dell'ACNUDU.

B.

Sin dall'istituzione dell'ACNUDU, il DFAE ha manifestato la volontà di rafforzare il partenariato con questo organismo e di assisterlo in vista della realizzazione delle esigenze e degli obiettivi che figurano tra l'altro nel piano strategico di gestione dell'ACNUDU e comunicati mediante gli appelli di contributo. Nel 2011 la Svizzera ha voluto rafforzare i mezzi finanziari a disposizione dell'ACNUDU, in particolare quelli che assicurano la sua presenza sul terreno, attraverso il Fondo volontario di cooperazione tecnica, e quelli che assicurano le attività nell'Africa settentrionale, attraverso il suo sostegno alla Commissione d'inchiesta in Libia.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5643

2.5.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE, e il Consiglio d'Europa concernente il progetto di lotta contro ogni forma di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, concluso il 26 ottobre 2011

A.

Il progetto di lotta contro ogni forma di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere del Consiglio d'Europa mira a sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle raccomandazioni del Comitato dei ministri del 31 marzo 2010 riguardanti misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Il progetto è principalmente destinato a rafforzare la capacità degli Stati interessati di garantire la protezione dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) mediante un aiuto giuridico, campagne d'informazione e corsi di formazione rivolti alle persone con funzioni chiave.

B.

Il finanziamento della Svizzera rappresenta un segno tangibile del suo impegno per la protezione delle LGBT. Lo studio fornirà una visione d'insieme, finora mancante, sull'omofobia e le discriminazioni di cui sono vittime i gruppi LGBT nell'intera regione del Consiglio d'Europa. La partecipazione svizzera onora gli impegni assunti durante la presidenza svizzera del Consiglio d'Europa.

C.

100 000 franchi su un periodo di tre anni.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 ottobre 2011 e scadrà al più tardi il 31 marzo 2014, dopo la presentazione del rapporto finale. Copre il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

5644

2.5.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE, e l'OSCE concernente l'8a Conferenza dei media del Caucaso del Sud organizzata dall'OSCE, concluso il 6 ottobre 2011

A.

L'Ufficio del rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media organizza nel 2011 l'8a Conferenza dei media del Caucaso del Sud allo scopo di promuovere lo sviluppo di media indipendenti in Armenia, Azerbaigian e Georgia. Nel corso degli anni la conferenza è divenuta un imprescindibile forum di discussione sul tema dei media mirante a rafforzare la cooperazione tra i giornalisti di tale regione. Quest'anno la conferenza annuale si focalizza sulla tematica «Pluralismo, nuovi media ­ Internet incluso ­ e migliori prassi di regolazione.»

B.

L'Asia centrale costituisce una regione prioritaria e la libertà di espressione rappresenta una tematica essenziale di quest'area.

C.

29 000 franchi (20 000 euro secondo l'accordo). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 ottobre 2011 e copre il periodo fino al 31 dicembre 2011. Le disposizioni contrattuali saranno adempiute con la presentazione del rapporto finale dell'OSCE il 31 dicembre 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5645

2.5.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE, e l'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) concernente il progetto «Libertà di espressione nelle Americhe», contributo all'Ufficio del relatore per la libertà d'espressione, concluso il 12 novembre 2010

A.

L'Ufficio del relatore per la libertà d'espressione è stato istituito al fine di promuovere e difendere il diritto alla libertà d'espressione negli Stati americani. Tale diritto è di fondamentale importanza per il consolidamento e lo sviluppo di un sistema democratico e la protezione, la garanzia e la promozione degli altri diritti dell'uomo. L'Ufficio contribuisce attivamente a realizzare riforme legislative per l'accesso all'informazione e organizza seminari ed eventi al fine di sottolineare l'importanza della libertà d'espressione e di favorire lo scambio e la condivisione di informazioni tra i Paesi membri dell'OSA.

B.

La Svizzera sostiene la promozione della libertà di espressione, segnatamente in America latina. Mediante il progetto intende sensibilizzare gli Stati americani sulle restrizioni da loro imposte alla libertà d'espressione e d'informazione e sugli ostacoli posti da tali restrizioni alla libertà democratica. Il sostegno all'Ufficio del relatore per la libertà d'espressione nel 2010 ha permesso alla Svizzera di conoscere da vicino le attività svolte sul terreno dall'OSA e presso la sua sede a Washington.

C.

Il costo totale del progetto ammonta a 47 000 dollari americani, 35 000 dei quali sono stati versati nel 2011. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5646

2.5.10

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente un contributo finanziario al Fondo d'attribuzione tematico per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, concluso il 6 aprile 2011

A.

La Svizzera s'impegna attivamente in favore dell'attuazione del Programma d'azione delle Nazioni Unite sulle armi leggere e di piccolo calibro adottato nel 2001. Il progetto «International Small Arms Control Standards» (ISACS), svolto sotto la direzione dell'Ufficio per gli affari del disarmo dell'ONU (UNODA) e del PNUS, mira a permettere un'attuazione facile ed omogenea del Programma d'azione. A tal fine devono essere elaborati norme e standard internazionali. Il progetto è suddiviso in più tappe.

B.

Per un gran numero di obblighi assunti nel quadro del Programma d'azione non sono state elaborate norme o direttive generalmente riconosciute.

L'attuazione di tali obblighi si rivela pertanto difficile. Al fine di rimediare a questo problema la Svizzera ha sostenuto congiuntamente ad altri enti finanziatori l'avvio del progetto ISACS. L'attuale sostegno della seconda fase del progetto rappresenta un proseguimento logico di tale impegno.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 aprile 2011 ed è scaduto il 31 dicembre 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5647

2.5.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE (DP IV), e il PNUS concernente un contributo finanziario al PNUS, concluso il 5 dicembre 2011

A.

La DP IV del DFAE s'impegna con l'accordo a versare fondi al PNUS a titolo di partecipazione ai costi di realizzazione del Programma triennale 2009­2011 «Governance condivisa della sicurezza e della pace nel Mali».

B.

La comunità internazionale e il Governo malese hanno elaborato un programma di governance condivisa relativo alla pace e alla sicurezza al fine di contribuire all'instaurazione di un clima di sicurezza, stabilità e pace che favorisca a breve termine la lotta contro la povertà e lo sviluppo sostenibile nel Mali. L'iniziativa si estende sull'arco di un triennio ed è destinata a risolvere le tensioni sul piano della sicurezza che si presentano regolarmente nel Mali settentrionale mediante il promovimento del dialogo tra le parti interessate (società civile inclusa).

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5648

2.5.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE (DP IV), e il PNUS concernente un contributo finanziario al PNUS, concluso il 28 giugno 2011

A.

La DP IV del DFAE s'impegna con l'accordo a versare fondi al PNUS a titolo di partecipazione ai costi di realizzazione del programma 2011 della Commissione nazionale per la raccolta e il controllo di armi illegali del Niger (CNCCAI).

B.

Il programma nazionale di sminamento umanitario nel Niger mira a contribuire al rafforzamento della lotta anti­mine, nonché alla ripresa economica nelle zone che in passato erano state colpite dai conflitti armati (regione di Agadez). Esso prevede azioni di sminamento, la raccolta e il controllo delle armi illegali nonché l'attività di sensibilizzazione della popolazione locale ai rischi connessi con le mine. È attuato dalla CNCCAI in collaborazione con il PNUS.

C.

100 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 giugno 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5649

2.5.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE (DP IV), e la Commissione dei diritti dell'uomo del Burundi concernente un contributo al progetto relativo alla protezione e alla difesa dei diritti dell'uomo, nonché all'attuazione degli impegni assunti nel quadro di trattati internazionali, concluso il 10 novembre 2011

A.

Il progetto concerne il sostegno della nuova commissione nazionale dei diritti dell'uomo nel Burundi.

B.

Esso mira ad aiutare la Commissione ad adempire il suo mandato di protezione dei diritti dell'uomo e a migliorare la situazione in questo Paese.

Prevede inoltre l'allestimento di un inventario degli accordi ratificati dal Governo del Burundi in materia di diritti dell'uomo e di elaborare raccomandazioni a tale riguardo.

C.

75 004 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2011 e copre il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5650

2.5.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE (DP IV), e l'ACNUDU concernente un contributo finanziario all'ACNUDU in Burundi, concluso il 6 dicembre 2011

A.

La DP IV del DFAE s'impegna con il presente accordo a versare fondi all'ACNUDU in Burundi a titolo di contributo al progetto di sostegno per la redazione dei rapporti iniziali e periodici sull'applicazione dei trattati relativi ai diritti dell'uomo ratificati dal Burundi (fase II).

B.

Il progetto ha lo scopo di formare e rafforzare le capacità del personale del ministero competente in materia di diritti umani e di aspetti di genere nell'ambito della redazione e della presentazione dei rapporti iniziali e periodici relativi ai vari trattati e convenzioni sui diritti dell'uomo ratificati dal Burundi.

C.

55 786 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2011 e copre il periodo dal 15 gennaio 2012 al 31 gennaio 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

5651

2.5.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNOPS concernente la Missione di osservazione elettorale dell'UE alle elezioni presidenziali nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) nel 2011, concluso il 26 ottobre 2011

A.

L'accordo precisa le modalità finanziarie, materiali e procedurali della messa a disposizione di un osservatore elettorale a lungo termine e di un osservatore elettorale a corto termine del DFAE.

B.

Una partecipazione svizzera alla missione di osservazione elettorale nella RDC promuove la visibilità e la solidarietà nella cooperazione internazionale della Svizzera.

C.

40 860 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 ottobre 2011 e può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni. I costi derivanti da impegni contrattuali dell'UNOPS e dal supporto per la fornitura degli apporti iniziali del progetto, nonché i costi supplementari giustificati sul piano amministrativo e di personale dell'UNOPS devono essere rimborsati in caso di denuncia.

5652

2.5.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE (DP IV), e l'UNOPS concernente il supporto logistico al gruppo degli osservatori elettorali svizzeri nell'ambito della Missione d'osservazione elettorale dell'UE alle elezioni in Nicaragua del 6 novembre 2011, concluso il 26 ottobre 2011

A.

L'accordo precisa le modalità finanziarie, materiali e procedurali della messa a disposizione di un osservatore elettorale di lunga durata e di un osservatore elettorale di breve durata del DFAE.

B.

La partecipazione svizzera alla missione di osservazione elettorale del 6 novembre 2011 in Nicaragua promuove la visibilità e la solidarietà nella cooperazione internazionale della Svizzera.

C.

17 446 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 ottobre 2011 e scadrà quando l'ultima fattura dell'UNOPS sarà saldata dal DFAE. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5653

2.5.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE (DP IV), e l'OIM concernente il supporto logistico al gruppo degli osservatori elettorali svizzeri nell'ambito della Missione d'osservazione elettorale dell'UE alle elezioni per l'Assemblea costituente in Tunisia del 2011, concluso il 26 settembre 2011

A.

L'accordo precisa le modalità finanziarie, materiali e procedurali della messa a disposizione di due osservatori elettorali di lunga durata e di due osservatori elettorali di breve durata del DFAE.

B.

L'impegno della Svizzera a partecipare alla missione di osservazione elettorale dell'UE in Tunisia del 2011 promuove la visibilità e la solidarietà della Svizzera nella cooperazione internazionale.

C.

29 245 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 settembre 2011 e scadrà quando l'ultima fattura dell'OIM sarà saldata dal DFAE. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5654

2.5.18

Convenzione tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione politica IV del DFAE, e l'UNITAR concernente un contributo a un corso di formazione nel settore delle operazioni di promovimento della pace, conclusa il 12 luglio 2011

A.

La convenzione stabilisce i termini e le condizioni del sussidio di una parte del corso «Leadership, Team Work and Team Management Training Course, Nairobi» organizzato dall'UNITAR.

B.

Il corso risponde a una crescente richiesta di formazione in questo settore e si prefigge di migliorare le competenze delle persone che assumono compiti di supervisione, di leadership e di lavoro di squadra nel settore delle operazioni di promovimento della pace.

C.

54 630 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

La convenzione è entrata in vigore il 12 luglio 2011 e copre il periodo dal 1° ottobre al 31 ottobre 2011. Può essere denunciata con un preavviso scritto di 30 giorni. I fondi rimarranno in possesso dell'UNITAR fintanto che non saranno state dedotte le spese sopravvenute prima della rescissione della convenzione o prima della scadenza della stessa.

5655

2.5.19

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il PNUS concernente il distaccamento di un esperto svizzero quale «Peacebuilding Advisor» presso il PNUS, concluso il 9 settembre 2011

A.

Il protocollo d'intesa stabilisce le condizioni e le clausole d'invio di un esperto svizzero quale «Peacebuilding Advisor».

B.

L'impegno ha quale obiettivo generale, per il periodo della messa a disposizione, di contribuire allo sviluppo di una visione globale per il rafforzamento del ruolo del settore privato nelle iniziative di consolidamento della pace del «Peacebuilding Support Office» e di condividere tale visione con gli Stati membri, il sistema dell'ONU e il pubblico in generale.

C.

710 000 franchi, di cui 115 000 franchi per il 2011, 350 000 franchi per il 2012 e 245 000 franchi per il 2013. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 9 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 settembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

5656

2.5.20

Accordo tra il DFAE e la Commissione per la verità e la riconciliazione della Tailandia (TRCT) concernente il distaccamento di un'esperta svizzera nel settore «Analisi della scena del crimine», concluso il 1° giugno 2011

A.

L'accordo stabilisce i termini e le condizioni per un impiego di un anno di un'esperta svizzera nel settore «Analisi della scena del crimine» presso la TRCT.

B.

Con l'invio di questa esperta si intende rafforzare le capacità della TRCT che indaga sugli eventi violenti di aprile/giugno 2010 in Tailandia. L'esperta svizzera fornirà consulenza alla TRCT nel settore dell'analisi della scena del crimine in merito a detti eventi.

C.

225 000 franchi, di cui 130 000 franchi per il 2011 e 95 000 franchi per il 2012. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2011 e scadrà il 31 maggio 2012.

5657

2.5.21

Protocollo d'intesa tra la Svizzera e l'Ufficio del Presidente dell'Assemblea generale dell'ONU (OPGA) concernente i termini e le condizioni del distaccamento di un esperto svizzero alla Presidenza della 66a sessione dell'Assemblea generale dell'ONU, concluso l'11 agosto 2011

A.

Il protocollo d'intesa stabilisce i termini e le condizioni del distaccamento di un esperto svizzero alla Presidenza della 66a sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU quale «Adviser Disarmament and Peacekeeping Operations».

B.

La missione consente di aumentare le capacità dell'OPGA nel settore del disarmo e delle operazioni di mantenimento della pace. Consente altresì di mantenere una continuità della presenza della Svizzera presso l'OPGA.

C.

290 000 franchi, di cui 99 500 franchi per il 2011 e 190 500 franchi per il 2012. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore l'11 agosto 2011 e copre il periodo dal 5 settembre 2011 al 17 settembre 2012.

5658

2.6

Accordi concernenti l'accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti Introduzione

La legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12) ha precisato le condizioni di accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano membri di rappresentanze diplomatiche e consolari in Svizzera. Questa normativa è destinata soprattutto a garantire l'attrattiva della Svizzera in quanto Stato ospite di organizzazioni internazionali. Nel contempo, dovrebbe facilitare l'attribuzione della reciprocità per le persone che accompagnano i nostri agenti in servizio all'estero. Una delle preoccupazioni principali della politica del personale del DFAE è di creare le condizioni necessarie affinché le persone che accompagnano il personale trasferibile possano esercitare un'attività lucrativa all'estero.

Dichiarazioni unilaterali di reciprocità da parte degli Stati interessati dovrebbero evitare, per quanto possibile, la negoziazione di accordi bilaterali in materia. Se una tale dichiarazione unilaterale di reciprocità non è consentita dalla legislazione interna di uno Stato, è prevista la conclusione di un accordo bilaterale. Nel 2009 è stato concluso un primo accordo bilaterale e nel 2010 ne sono stati conclusi cinque. Nel 2011 la Svizzera ha ratificato i quattro accordi seguenti.

5659

2.6.1

Accordo tra la Svizzera e il Brasile concernente l'attività lucrativa dei famigliari di membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 15 giugno 2009

A.

L'accordo concerne l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale trasferibile all'estero.

B.

L'accordo si prefigge di garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale trasferibile della Svizzera in Brasile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2011. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5660

2.6.2

Accordo tra la Svizzera e il Cile concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 16 marzo 2011

A.

L'accordo concerne l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale trasferibile all'estero.

B.

L'accordo si prefigge di garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale trasferibile della Svizzera in Cile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 dicembre 2011. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5661

2.6.3

Accordo tra la Svizzera e il Tagikistan concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 26 ottobre 2011

A.

L'accordo concerne l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale trasferibile all'estero.

B.

L'accordo si prefigge di garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale trasferibile della Svizzera in Tagikistan.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell'ultima notificazione in cui è comunicato l'avvenuto espletamento delle procedure legali necessarie ai fini dell'entrata in vigore. La Svizzera ha proceduto a tale notificazione il 23 novembre 2011, mentre il Tagikistan non ancora. L'accordo è concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5662

2.6.4

Accordo tra la Svizzera e l'Ungheria concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 26 gennaio 2011

A.

L'accordo concerne l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale trasferibile all'estero.

B.

L'accordo si prefigge di garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale trasferibile della Svizzera in Ungheria.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2011. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5663

2.7

Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio di visti Introduzione

Il regime Schengen conferisce agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente in materia di rilascio di visti Schengen. Si prefigge innanzitutto di sfruttare le sinergie esistenti tra le rappresentanze degli Stati membri al fine di colmare le lacune delle reti consolari nazionali. Il codice dei visti, applicato dal 15 aprile 2010, obbliga gli Stati membri a concludere accordi bilaterali per la propria rappresentanza in materia di visti Schengen. In seguito alla revisione dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204), il DFAE è responsabile dal 1° dicembre 2009 della negoziazione di accordi di rappresentanza in materia di visti Schengen, negoziazione alla quale partecipa il DFGP. All'inizio del 2010, il DFAE ha concluso pertanto il suo primo accordo di rappresentanza con l'Austria. Nel 2011 sono stati firmati cinque accordi di rappresentanza con quattro Stati membri. Tali accordi sono elencati nel capitolo Schengen nei capitoli 9.15-9.18.

5664

2.8

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri

2.8.1

Protocolli d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e rispettivamente la Russia e la Georgia, concernente il ruolo della Svizzera quale terza parte neutrale, concluso il 9 novembre 2011

A.

In questi due protocolli d'intesa, la Svizzera si dichiara disposta ad assumere nei confronti della Russia e della Georgia il ruolo di terza parte neutrale così com'è definito nell'accordo del 9 novembre 2011 tra la Russia e la Georgia sull'amministrazione delle dogane e il controllo del traffico di merci.

B.

Nel quadro dei mandati di potenza protettrice che esercita per la Georgia e la Russia e su richiesta delle due Parti, nel dicembre 2010 la Svizzera ha accettato di assumere il ruolo di mediatrice nei negoziati riguardanti l'adesione della Russia all'OMC. Dopo aver ritirato il suo veto a fine ottobre 2011, il 9 novembre 2011 la Georgia ha firmato con la Russia un accordo sull'amministrazione delle dogane e il controllo del traffico di merci. Le due Parti hanno chiesto alla Svizzera di assumere il ruolo di terza parte neutrale, come previsto nell'accordo bilaterale. Il Consiglio federale ha deciso di dare seguito alla loro richiesta e di firmare due protocolli d'intesa distinti rispettivamente con la Georgia e la Russia. Quale terza parte neutrale, la Svizzera siederà in un comitato misto, fungerà da mediatrice in caso di divergenze e accompagnerà l'attuazione dell'accordo tra la Georgia e la Russia.

C.

I costi sono assunti dalle due Parti e le risorse di personale supplementari della Svizzera sono compensate in seno al DFAE.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

I protocolli sono entrati in vigore il 9 novembre 2011. Sono conclusi per una durata indeterminata e possono essere denunciati in qualsiasi momento d'intesa fra le Parti.

5665

2.8.2

Accordo di cooperazione tra la Svizzera e la Svezia per l'uso pacifico dell'energia nucleare, concluso il 6 dicembre 2010, RS 0.732.971.4

A.

L'accordo concerne la cooperazione bilaterale in materia di uso pacifico dell'energia nucleare. Si tratta di un accordo quadro che non contiene obblighi in materia di fornitura o di acquisto. Si limita a stabilire l'ambito di diritto internazionale pubblico per i settori della cooperazione nucleare tra la Svizzera e la Svezia che sono o saranno di attualità. Le disposizioni riguardanti la non proliferazione corrispondono alle norme multilaterali in vigore.

B.

L'accordo sostituisce un accordo obsoleto del 1968 e un protocollo addizionale del 1990. Le norme di non proliferazione iscritte nel diritto internazionale pubblico rendono superflua la firma di uno scambio di note su ogni transazione e permettono di semplificare le formalità amministrative. Il consenso generale della Svezia ai ritrasferimenti di materiali nucleari verso i partner nucleari importanti della Svizzera consente alle centrali nucleari svizzere di pianificare in maniera affidabile il loro ciclo di combustibile nucleare.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 capoverso 1 lettere a e b LENu.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2011 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2040. Sarà automaticamente prorogato per periodi successivi di cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi la sua intenzione di porvi fine almeno sei mesi prima della prossima scadenza.

5666

2.8.3

Accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali e di armi leggere e di piccolo calibro in Ucraina ­ fase II, concluso il 9 dicembre 2011

A.

L'accordo stabilisce un contributo finanziario della Svizzera alla seconda fase del fondo di destinazione speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali e di armi leggere e di piccolo calibro in Ucraina.

B.

Il fondo intende migliorare la sicurezza pubblica e la sicurezza regionale. A tale scopo verranno distrutte 366 000 armi leggere e di piccolo calibro e 76 000 tonnellate di munizioni convenzionali.

C.

180 000 franchi.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5667

2.8.4

Accordo di gestione delle finanze tra la Svizzera e l'Agenzia NATO di manutenzione e di approvvigionamento concernente il fondo di destinazione speciale in materia di sicurezza fisica e di gestione delle scorte di munizioni in Tagikistan, concluso il 22 dicembre 2011

A.

L'accordo stabilisce un contributo finanziario della Svizzera all'Agenzia NATO di manutenzione e di approvvigionamento per il fondo di destinazione speciale in materia di sicurezza fisica e di gestione delle scorte di munizioni in Tagikistan.

B.

Il fondo intende migliorare la sicurezza fisica e la gestione delle scorte di munizioni in Tagikistan. In particolare, si tratta di mettere in sicurezza le riserve di munizioni convenzionali nel Sud del Tagikistan nella zona di frontiera con l'Afghanistan.

C.

25 000 franchi.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2011. Può essere sospeso o denunciato se l'Agenzia non adempie gli obblighi previsti dall'accordo.

5668

3

Dipartimento federale dell'interno

3.1

Accordo trilaterale tra la Germania, l'Austria e la Svizzera sulla cooperazione in ambito cinematografico, concluso l'11 febbraio 2011, RS 0.443.913.6

A.

L'accordo stabilisce le condizioni da soddisfare affinché una coproduzione realizzata da Svizzera, Germania e Austria possa ottenere un aiuto finanziario. Disciplina la procedura di riconoscimento delle opere coprodotte, le condizioni che devono soddisfare i produttori e, infine, i mezzi per giungere a un equilibrio soddisfacente tra contributi artistici e contributi finanziari delle Parti.

B.

L'accordo si prefigge di facilitare le coproduzioni cinematografiche e più in generale di promuovere le relazioni culturali ed economiche tra la Svizzera, la Germania e l'Austria.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 33 lettera a LCin.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 giugno 2011. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato per scritto per via diplomatica. È abrogato per tutte le Parti contraenti un anno dopo la data di ricezione della denuncia, che deve essere notificata alle altre due Parti.

5669

3.2

Accordo tra la Svizzera e il Lussemburgo nel settore cinematografico, concluso il 15 maggio 2011

A.

L'accordo stabilisce le condizioni da soddisfare affinché una coproduzione realizzata da Svizzera e Lussemburgo possa ottenere un aiuto finanziario.

Disciplina la procedura di riconoscimento delle opere coprodotte, le condizioni che devono soddisfare i produttori e, infine, i mezzi per giungere a un equilibrio soddisfacente tra contributi artistici e contributi finanziari delle Parti.

B.

L'accordo si prefigge di facilitare le coproduzioni cinematografiche e più in generale di promuovere le relazioni culturali ed economiche tra la Svizzera e il Lussemburgo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 33 lettera a LCin.

E.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notificazione. La Svizzera ha proceduto alla notificazione il 26 ottobre 2011. L'accordo è concluso per una durata di due anni ed è rinnovabile tacitamente per periodi di due anni. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso scritto di tre mesi.

5670

3.3

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo alla cooperazione nell'ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi conformemente alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, concluso il 18 marzo 2011, RS 0.813.151.4

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione con il Liechtenstein nell'ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi.

B.

Il progetto si prefigge di disciplinare la valutazione delle domande di autorizzazione dei biocidi presentate al Liechtenstein.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 aprile 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5671

3.4

Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Giappone, concluso il 30 giugno 2011

A.

L'accordo definisce le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Giappone, firmata il 22 ottobre 2010 e approvata dall'Assemblea federale il 13 settembre 2011.

B.

L'accordo riguarda il coordinamento della sicurezza sociale tra gli Stati contraenti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 20 paragrafo 1 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Giappone, conclusa il 22 ottobre 2010 (RS 0.831.109.463.1).

E.

L'accordo entra in vigore il 1° marzo 2012, alla stessa data della Convenzione, e rimarrà in vigore fintanto che quest'ultima non sarà stata denunciata.

5672

3.5

Accordo tra la Svizzera, la Francia e il CERN concernente la protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari, concluso il 15 novembre 2010, RS 0.814.592.2

A.

L'accordo definisce l'ambito di collaborazione tra i due Paesi ospiti e il CERN e disciplina nel dettaglio gli aspetti relativi alla radioprotezione e alla sicurezza di tutte le installazioni presenti e future del CERN.

B.

Con la messa in servizio del nuovo «Large Hadron Collider» (LHC), le autorità di sorveglianza francesi e svizzere e il CERN sono confrontate a nuovi problemi e sfide. La valutazione delle nuove installazioni dimostra un netto aumento dei rischi. Sembra perciò necessario e inevitabile un impegno rafforzato della Commissione di sicurezza del CERN e delle autorità di sorveglianza dei Paesi ospiti.

C.

L'accordo non genera costi supplementari, a parte la creazione di due posti, per la Svizzera, corrispondenti a costi per 300 000 franchi l'anno.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 settembre 2011 e può essere denunciato con un preavviso di tre anni.

5673

3.6

Memorandum d'intesa sulla partecipazione alla fase di aggiornamento dei piani e sull'intenzione di partecipare alla costruzione e alla gestione della fonte di spallazione europea di neutroni (European Spallation Source, ESS), concluso il 3 febbraio 2011, RS 0.423.13

A.

La costruzione dell'ESS è un elemento chiave degli sforzi europei per sviluppare infrastrutture di ricerca all'avanguardia a livello mondiale. L'ESS è un centro di ricerca multidisciplinare dedicato alle scienze della vita, alle scienze dei materiali, all'energia e alle scienze del clima. Si rifà alla visione cui si ispirano le raccomandazioni dell'OCSE per la creazione di sorgenti di neutroni su larga scala nel mondo intero.

B.

Firmando il presente memorandum d'intesa, i Paesi partner dell'ESS esprimono l'intenzione di partecipare alla fase di aggiornamento dei piani e alle successive fasi di costruzione e gestione dell'ESS. Il presente memorandum d'intesa non implica alcun impegno giuridico per la costruzione e la gestione dell'ESS, ma i Paesi partner manifestano la ferma intenzione di perseguire questi obiettivi.

C.

La firma del memorandum d'intesa non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione. I progetti di cooperazione che si svolgono durante la fase di preparazione saranno ognuno oggetto di una convenzione bilaterale, separata dal memorandum d'intesa, tra l'ESS e il o i Paesi partner interessati.

D.

Articolo 16j capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI, RS 420.1).

E.

Il memorandum d'intesa è entrato in vigore il 19 settembre 2011 al momento della firma da parte della Svizzera. Scadrà il 1° gennaio 2013. Può essere prorogato di comune accordo dai Paesi partner dell'ESS. Non sono previste modalità di denuncia.

5674

4

Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.1

Accordi di riammissione Introduzione

Gli accordi di riammissione, quali strumenti di politica in materia di rimpatrio, sono intesi a garantire una riammissione per quanto possibile celere e sicura mediante una regolamentazione chiara delle pertinenti modalità e procedure e dei pertinenti termini tra la Svizzera e lo Stato d'origine. La politica svizzera volta a concludere accordi di riammissione con gli Stati di origine e di transito è pertanto conforme a quella dell'UE e dei suoi Stati membri i quali, per controllare più efficacemente le migrazioni irregolari, concludono accordi o clausole di riammissione mediante trattati di associazione e cooperazione con numerosi Stati di origine e di transito. Il quadro che determina l'avvio di negoziati e la conclusione di questi strumenti contrattuali è definito da attori e fattori diversi. Le priorità seguono le strategie specifiche del Consiglio federale per ogni singolo Stato e regione. La scelta degli Stati che entrano in linea di conto per la conclusione di accordi di riammissione si basa su una valutazione permanente degli sviluppi migratori pertinenti nel settore dell'esecuzione e dei rimpatri, valutazione che permette di contrastare l'aumento dei casi in sospeso o di anticiparli mediante l'adozione di misure adeguate. Se le circostanze sono favorevoli, sono inoltre proposti attivamente negoziati che, da un punto di vista tattico, aprono la via alla conclusione di altri accordi (in materia di visti o scambio di stagisti). Nel 2011 la Svizzera ha concluso tre accordi di riammissione e tre accordi nel settore della migrazione.

5675

4.1.1

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Ceca concernente la riammissione delle persone in situazione irregolare nel loro territorio, concluso il 17 settembre 2009, RS 0.142.117.439

A.

L'accordo prevede l'obbligo per una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente. L'accordo stabilisce inoltre le condizioni alle quali i cittadini di Stati terzi o apolidi devono essere riammessi e per quali cittadini di Stati terzi o apolidi non sussiste nessun obbligo. Il transito della persona interessata è assicurato dagli impiegati locali della Parte contraente richiesta; in caso di rimpatri per via aerea, il transito può avvenire in presenza della scorta estera, alla quale è tuttavia vietato esercitare funzioni sovrane sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

Con la Repubblica Ceca esisteva unicamente una clausola di riammissione integrata in un accordo in materia di visti che si limitava a sancire l'obbligo di diritto internazionale pubblico di riammettere i propri cittadini. L'accordo concluso consente un disciplinamento esteso della riammissione riguardante anche cittadini di Stati terzi in situazione irregolare sul territorio di una Parte contraente. Potrà così essere rinviata anche una nuova categoria importante di persone, ossia quelle che utilizzano la Repubblica Ceca soltanto come Paese di transito.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2011. Ciascuna Parte può denunciarlo in ogni momento per via diplomatica mediante notificazione scritta all'altra Parte contraente. La denuncia ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla consegna della notificazione all'altra Parte contraente.

5676

4.1.2

Accordo tra la Svizzera e il Montenegro sulla riammissione delle persone in situazione irregolare, concluso il 4 marzo 2011, RS 0.142.115.739

A.

L'accordo prevede l'obbligo per una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente. L'accordo stabilisce inoltre le condizioni alle quali i cittadini di Stati terzi o apolidi devono essere riammessi da ciascuna Parte contraente e per quali cittadini di Stati terzi o apolidi non sussiste nessun obbligo. Parallelamente alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina anche la questione del transito sul territorio di una Parte contraente.

B.

L'accordo è stato concluso quale elemento delle relazioni della Svizzera con i Balcani occidentali in materia di politica migratoria e va visto anche nel contesto regionale. Gli accordi di riammissione costituiscono un elemento importante della collaborazione svizzera con i Balcani occidentali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2011. Ciascuna Parte contraente può denunciare l'intero accordo o parte di esso mediante notificazione ufficiale all'altra Parte contraente. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data della notificazione.

5677

4.1.3

Accordo tra la Svizzera e la Danimarca sulla riammissione delle persone, concluso il 23 giugno 2011

A.

L'accordo prevede l'obbligo per una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente. L'accordo stabilisce inoltre le condizioni alle quali i cittadini di Stati terzi o apolidi devono essere riammessi da ciascuna Parte contraente e per quali cittadini di Stati terzi o apolidi non sussiste nessun obbligo. Parallelamente alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina anche la questione del transito sul territorio di una Parte contraente.

B.

L'accordo è stato concluso in considerazione dei problemi generali relativi al controllo dei movimenti migratori verso l'Europa. Rappresenta un elemento importante della collaborazione svizzera con altri Stati europei.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si informano circa l'espletamento delle rispettive pertinenti procedure interne. La Svizzera ha proceduto alla notificazione il 4 ottobre 2011. Ciascuna Parte contraente può denunciare l'intero accordo o parte di esso mediante notificazione ufficiale all'altra Parte contraente.

L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo tale notificazione.

5678

4.1.4

Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica democratica del Congo sulla gestione concertata della migrazione illegale, concluso il 27 gennaio 2011, RS 0.142.112.739

A.

La convenzione definisce le modalità della cooperazione in materia di identificazione, fornitura di documenti di viaggio, ritorno e aiuto al ritorno e alla reintegrazione dei congolesi che devono lasciare il territorio svizzero.

B.

La Svizzera cerca da molti anni di concludere queste convenzioni con i Paesi di origine e di transito della migrazione. Questa convenzione disciplina i criteri e le procedure in materia di ritorno dei congolesi nel loro Paese d'origine.

C.

La convenzione non comporta oneri finanziari supplementari per la Svizzera. La legge sull'asilo disciplina, nel suo articolo 92, l'assunzione delle spese per il rimpatrio delle persone che devono rientrare nel loro Paese. Il programma di aiuto al ritorno e di reintegrazione previsto dalla convenzione è coperto dal budget ordinario dell'UFM.

D.

Articolo 100 capoverso 5 LStr.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 24 febbraio 2011 e copre un periodo di tre anni. Può essere denunciata con una notificazione che ha effetto 30 giorni dopo la sua ricezione.

5679

4.1.5

Accordo di cooperazione in materia di migrazione tra la Svizzera e la Guinea, concluso il 14 ottobre 2011

A.

L'accordo è innovativo in materia di migrazione nel senso che, oltre agli elementi riguardanti la riammissione e la reintegrazione, include disposizioni sul soggiorno, sull'ammissione, sulla cooperazione tra autorità e sull'aiuto allo sviluppo. Sebbene tali disposizioni si iscrivano nel quadro delle disposizioni legali in vigore in Svizzera, simili articoli figurano nel secondo accordo di migrazione.

B.

L'accordo deve essere considerato nel contesto regionale. Da una parte, gli elementi figuranti nell'accordo rappresentano un insieme equilibrato che prende in considerazione gli interessi delle due Parti e costituiscono un precedente che può essere utile nei confronti di altri Stati della regione; dall'altra parte, l'identificazione di stranieri che si trovano illegalmente sul territorio svizzero e provengono dalla regione risulterà facilitata in vista dell'istituzionalizzazione della collaborazione in questa materia con le autorità della Guinea.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell'ultima notificazione, mediante la quale le Parti contraenti si informano circa l'espletamento delle rispettive pertinenti procedure interne. La Svizzera ha proceduto alla notificazione il 28 novembre 2011. Le Parti contraenti possono denunciare l'accordo per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

5680

4.1.6

Protocollo d'intesa tra la Svizzera e la Nigeria concernente un partenariato migratorio, concluso il 14 febbraio 2011

A.

Il protocollo d'intesa è un trattato internazionale mirante a ribadire l'interesse dei due Stati firmatari ad approfondire e a estendere il loro dialogo e la loro cooperazione nel settore della migrazione, a identificare nuove opportunità e a trovare soluzioni costruttive alle sfide della migrazione globale. Si prevede di istituire un processo di dialogo e di riflessione comune al fine di estendere la collaborazione in un certo numero di settori elencati in maniera non esaustiva. Tali settori sono ad esempio la lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, la prevenzione della migrazione irregolare, la riammissione o le sinergie tra migrazione e sviluppo (diaspora, trasferimenti di denaro). Inoltre, si precisa che il Ministero degli affari esteri nigeriano e l'UFM si incaricano di applicare il partenariato previsto. A tale scopo, un comitato tecnico comprendente rappresentanti dei vari dipartimenti e uffici interessati dal protocollo d'intesa, sia da parte svizzera sia da parte nigeriana, assicurerà un dialogo regolare sulla migrazione.

B.

Nel suo rapporto sulla politica estera della Svizzera nel 2010, il Consiglio federale ha precisato, nella parte riguardante la politica migratoria, che la Svizzera tenta di sviluppare un approccio partenariale con gli Stati interessati nel settore della migrazione. I partenariati migratori mirano a mettere a profitto, in uno spirito di politica migratoria coerente, le opportunità economiche, sociali e culturali della migrazione e, nel contempo, a circoscriverne le conseguenze negative. In quest'ottica, la Svizzera ha firmato in un primo tempo tre partenariati migratori con alcuni Stati dei Balcani: il 14 aprile 2009 con la Bosnia e Erzegovina, il 30 giugno 2009 con la Serbia e il 3 febbraio 2010 con il Kosovo. La Nigeria è un Paese importante per la Svizzera nell'ambito della migrazione. In effetti, con 1 969 richieste d'asilo per il 2010 (pari al 12,6 % delle richieste complessive per quell'anno), è il Paese in testa alla classifica delle richieste d'asilo per Paese d'origine (ben lontano dagli altri Paesi dell'Africa occidentale), ragione per cui è importante per la Svizzera collaborare strettamente con la Nigeria in materia di migrazione.

Parallelamente, anche il numero di cittadini nigeriani residente legalmente sul nostro territorio è relativamente importante: 1 109 persone sono titolari di un permesso B e 665 di un permesso C.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 1 LStr.

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 14 febbraio 2011. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato per via diplomatica mediante notificazione scritta all'altra Parte. In caso contrario, il protocollo d'intesa scade 90 giorni dopo la data di ricezione di questa notificazione.

5681

4.2

Accordi sui visti Introduzione

Per «accordi sui visti» si intendono sia gli accordi intesi a facilitare la concessione di visti sia gli accordi riguardanti la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio e/o speciale. Gli accordi volti a facilitare la concessione di visti semplificano, per i visti di breve durata, le esigenze relative alla prova del motivo del viaggio per determinate categorie di persone (p. es. congiunti e uomini d'affari). A queste ultime si applicano criteri meno rigorosi per il rilascio di visti con entrate multiple. Gli accordi disciplinano inoltre i termini di trattamento e gli emolumenti per il rilascio dei visti. Prevedono infine la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.

Gli accordi sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio e/o speciale prevedono l'esonero reciproco dal visto per le categorie di persone menzionate. Le disposizioni specifiche variano secondo il Paese partner. Il quadro che determina l'avvio dei negoziati e la conclusione di questi strumenti contrattuali è definito da attori e fattori diversi. Le priorità seguono le strategie specifiche del Consiglio federale per ogni singolo Stato e regione. È necessario inoltre conformarsi ai lavori sul seguito dell'accordo in materia di migrazione che derivano dalla partecipazione della Svizzera a Schengen. Concretamente, sono stati proposti questi accordi agli Stati per i quali la Svizzera ha dovuto reintrodurre l'obbligo del visto in seguito alla sua adesione a Schengen. Pertanto molti accordi di questo tipo hanno potuto essere conclusi nell'anno in rassegna.

Negoziati vengono inoltre proposti attivamente in caso di circostanze favorevoli che, da un punto di vista tattico, aprono la via alla conclusione di altri accordi (riammissione o scambio di stagisti). Nell'anno in rassegna la Svizzera ha ratificato i seguenti quattro accordi in materia di visti.

5682

4.2.1

Accordo tra la Svizzera e il Montenegro inteso a facilitare il rilascio di visti, concluso il 4 marzo 2011

A.

L'accordo intende facilitare il rilascio di visti ai cittadini del Montenegro per i soggiorni la cui durata prevista non superi i 90 giorni per un periodo di 180 giorni. L'accordo semplifica in particolare le esigenze relative alla prova del motivo del viaggio per alcune categorie di persone. A queste ultime si applicano inoltre criteri agevolati per il rilascio di visti con entrate multiple.

L'accordo disciplina inoltre la durata delle procedure di trattazione delle domande di visto e i relativi emolumenti. L'accordo prevede infine la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico e di servizio.

B.

Considerata la necessità di armonizzare le prassi concernenti il rilascio di visti Schengen, la Svizzera, in quanto membro Schengen, deve adeguare la sua politica relativa al rilascio di visti di breve durata a quella dell'UE. Ciò è garantito dalla conclusione dell'accordo inteso a facilitare il rilascio di visti.

Quest'ultimo è stato concluso simultaneamente a un nuovo accordo di riammissione. Per ragioni di completezza e su richiesta del Montenegro, l'accordo già negoziato è stato concluso nonostante la soppressione da parte dell'UE dell'obbligo generale del visto nei confronti del Montenegro.

C.

Con questo accordo, la Svizzera avrebbe riscosso per un visto Schengen lo stesso emolumento ridotto degli altri Stati Schengen. Tuttavia, a causa della soppressione dell'obbligo del visto non è prelevato attualmente alcun emolumento. L'accordo non genera perciò mancati guadagni.

D.

Articolo 100 capoverso 2 LStr.

E.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente l'espletamento delle rispettive procedure. La Svizzera ha proceduto alla notificazione il 14 settembre 2011. Ogni Parte contraente può denunciare l'accordo mediante notificazione scritta all'altra Parte. L'accordo termina 90 giorni dopo la ricezione della notificazione.

5683

4.2.2

Accordo tra la Svizzera e Palau sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 2 maggio 2011, RS 0.142.116.242

A.

L'accordo prevede che tutti i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale rilasciato da una delle Parti contraenti membro di una missione diplomatica o di un posto consolare del proprio Stato, sono autorizzati a entrare nel territorio dell'altro Stato e a soggiornarvi senza visto per tutta la durata delle loro funzioni. L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale che si recano nel territorio dell'altro Stato per soggiornarvi 90 giorni al massimo con lo scopo di partecipare a una riunione o a una conferenza.

B.

In seguito al recepimento delle disposizioni comuni di Schengen in materia di visti di breve durata, la Svizzera ha dovuto reintrodurre l'obbligo generale del visto. Tuttavia può continuare a fissare autonomamente le disposizioni in materia di visto applicabili ai titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio e a concludere accordi bilaterali in tal senso. Offrire una maggiore libertà di viaggiare a questa categoria di persone favorisce inoltre la cooperazione internazionale e consolida la posizione della Svizzera in quanto Stato ospite di organizzazioni internazionali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 agosto 2011. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 30 giorni.

5684

4.2.3

Accordo tra la Svizzera e Santa Lucia sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 19 maggio 2011

A.

L'obiettivo dell'accordo è la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, membri di una rappresentanza diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente, affinché possano entrare nel territorio dell'altra Parte contraente e soggiornarvi per la durata delle loro funzioni. L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto per l'entrata e il soggiorno fino a 90 giorni i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio che desiderano partecipare a una riunione o a una conferenza sul territorio dell'altra Parte.

B.

Prima che la Svizzera aderisse all'accordo di associazione a Schengen il 12 dicembre 2008, tutti i cittadini di Santa Lucia potevano entrare in Svizzera senza visto. In seguito al recepimento delle disposizioni comuni di Schengen in materia di visti di breve durata, la Svizzera ha dovuto reintrodurre l'obbligo generale del visto. Tuttavia può continuare a fissare autonomamente le disposizioni in materia di visto applicabili ai titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio e a concludere accordi bilaterali in tal senso. La conclusione di un accordo di questo tipo riflette le buone relazioni che la Svizzera intrattiene con Santa Lucia. Permettere a questa categoria di persone di poter viaggiare più liberamente favorisce inoltre la cooperazione internazionale e consolida la posizione della Svizzera in quanto Stato ospite di organizzazioni internazionali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell'ultima notificazione mediante la quale le Parti contraenti si informano reciprocamente circa l'espletamento delle procedure interne necessarie a tale scopo e previste dalle rispettive legislazioni nazionali. La Svizzera ha proceduto alla notificazione il 30 novembre 2011. L'accordo può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 30 giorni.

5685

4.2.4

Accordo tra la Svizzera e Trinidad e Tobago sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 4 novembre 2011, RS 0.142.117.542

A.

L'accordo si prefigge di sopprimere l'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente, affinché possano entrare nel territorio dell'altra Parte e soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. L'accordo intende inoltre esentare dall'obbligo del visto per l'entrata e il soggiorno fino a 90 giorni i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio che desiderano partecipare a una riunione o a una conferenza sul territorio dell'altro Stato.

B.

Prima che la Svizzera aderisse all'accordo di associazione a Schengen il 12 dicembre 2008, tutti i cittadini di Trinidad e Tobago potevano entrare in Svizzera senza visto. In seguito al recepimento delle disposizioni comuni di Schengen in materia di visti di breve durata, la Svizzera ha dovuto reintrodurre l'obbligo generale del visto. Tuttavia può continuare a fissare autonomamente le disposizioni in materia di visto applicabili ai titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio e a concludere accordi bilaterali in tal senso. La conclusione di un accordo di questo tipo riflette le buone relazioni che la Svizzera intrattiene con Trinidad e Tobago. Permettere a questa categoria di persone di poter viaggiare più liberamente favorisce inoltre la cooperazione internazionale e consolida la posizione della Svizzera in quanto Stato ospite di organizzazioni internazionali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2011. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 30 giorni.

5686

4.3

Altri accordi del Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.3.1

Convenzione tra la Svizzera e il Perù sul trasferimento dei condannati, conclusa il 18 novembre 2010

A.

La convenzione istituisce la base di diritto pubblico che permette ai cittadini svizzeri e peruviani detenuti nell'altro Stato di scontare la pena residua nel loro Paese d'origine.

B.

La convenzione si prefigge di facilitare il reinserimento sociale dei detenuti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 8a della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1).

E.

La convenzione entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notificazione nella quale le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure previste dal proprio diritto interno ai fini dell'entrata in vigore. La Svizzera ha proceduto alla notificazione il 28 marzo 2011. La convenzione entrerà in vigore alla ricezione della notificazione del Perù. Può essere denunciata per scritto. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione.

5687

4.3.2

Protocollo tra l'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno d'Italia volto a intensificare la collaborazione operativa bilaterale allo scopo di lottare contro la criminalità organizzata e localizzare i patrimoni di origine illecita, concluso il 4 marzo 2011

A.

Il protocollo, che si fonda sull'accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali (RS 0.360.454.1), prevede l'ulteriore intensificazione della collaborazione in materia di polizia esistente tra la Svizzera e l'Italia nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita. Esso si prefigge di rafforzare la collaborazione esistente promuovendo lo scambio di informazioni su interessi comuni, conoscenze criminologiche sulle caratteristiche essenziali degli autori di reati e fenomeni criminali. In particolare, nel protocollo è menzionata l'istituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti svizzeri e italiani e coordinato da un responsabile di ciascun Paese.

B.

Il gruppo di lavoro misto si riunisce due volte all'anno a intervalli regolari e in alternanza negli Stati parte. Il protocollo disciplina d'altro canto i dettagli della ripartizione dei costi tra gli Stati contraenti per il finanziamento di tali riunioni.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 17 dell'accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali (RS 0.360.454.1).

E.

Il protocollo è entrato in vigore il 4 marzo 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5688

4.3.3

Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e l'Indonesia concernente l'accreditamento parallelo in Indonesia dell'addetto di polizia svizzero stazionato a Bangkok, concluso l'8 febbraio 2011

A.

L'accordo consente alla Svizzera di accreditare in Indonesia l'addetto di polizia svizzero stazionato a Bangkok.

B.

L'accordo definisce le modalità di accreditamento dell'addetto di polizia e si prefigge di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza di polizia e giudiziaria in materia penale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 febbraio 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5689

4.3.4

Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e il Montenegro concernente l'accreditamento parallelo in Montenegro dell'addetto di polizia svizzero stazionato in Serbia, concluso il 1° aprile 2011

A.

L'accordo consente alla Svizzera di accreditare in Montenegro l'addetto di polizia svizzero stazionato in Serbia.

B.

L'accordo definisce le modalità di accreditamento dell'addetto di polizia e si prefigge di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza di polizia e giudiziaria in materia penale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5690

4.3.5

Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e la Bulgaria concernente l'accreditamento parallelo in Svizzera dell'addetto di polizia bulgaro stazionato a Vienna, concluso il 21 giugno 2011

A.

L'accordo consente alla Bulgaria di accreditare in Svizzera l'addetto di polizia bulgaro stazionato a Vienna.

B.

L'accordo definisce le modalità di accreditamento dell'addetto di polizia e si prefigge di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza di polizia e giudiziaria in materia penale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 giugno 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5691

4.3.6

Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e la Cambogia concernente l'accreditamento parallelo in Cambogia dell'addetto di polizia svizzero stazionato a Bangkok, concluso il 29 luglio 2011

A.

L'accordo consente alla Svizzera di accreditare in Cambogia l'addetto di polizia svizzero stazionato a Bangkok.

B.

L'accordo definisce le modalità di accreditamento dell'addetto di polizia e si prefigge di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza di polizia e giudiziaria in materia penale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 luglio 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5692

5

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Introduzione

Oltre al trattato sulla reciproca protezione delle informazioni e a due accordi con il Liechtenstein, sono stati conclusi vari accordi sulla cooperazione in materia d'istruzione in ambito militare.

La cooperazione nell'ambito dell'istruzione militare si prefigge, da un lato, di ottenere e mantenere la capacità d'impegno militare e lo sviluppo delle forze armate e, dall'altro, di migliorare la capacità di cooperazione al fine di accrescere la libertà d'azione strategica.

5693

5.1

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Ceca sullo scambio e la reciproca protezione di informazioni classificate, concluso il 26 gennaio 2011, RS 0.514.174.31

A.

L'accordo disciplina la protezione e lo scambio di informazioni classificate provenienti dai settori militare e civile.

B.

Contiene le norme riguardanti le procedure e l'armonizzazione delle categorie nazionali di classificazione, nonché i principi di tutela del segreto e dei controlli di sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5694

5.2

Accordo tra la Svizzera e la Russia sulla cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare, concluso l'11 aprile 2011, RS 0.512.166.51

A.

L'accordo disciplina le condizioni e le modalità della cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare.

B.

Oltre alle condizioni finanziarie, l'accordo disciplina lo statuto giuridico del personale che si trova in territorio straniero e stabilisce in particolare il diritto applicabile in relazione alle armi, alle munizioni, agli aeromobili e ai veicoli.

C.

Nessuna.

D.

Articoli 48a e 150a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 aprile 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5695

5.3

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la partecipazione della polizia nazionale del Liechtenstein al sistema telematico svizzero per la trasmissione di messaggi cifrati «VULPUS», concluso il 10 agosto 2011

A.

L'accordo ha per oggetto l'utilizzo dell'equipaggiamento di utente telematico VULPUS da parte della polizia nazionale del Liechtenstein. VULPUS è un sistema di allarme cifrato che serve alla trasmissione di rapporti tra i servizi del livello di condotta strategica (Governo nazionale, esercito, Cantoni).

B.

L'accordo disciplina in particolare le condizioni per la consegna di un equipaggiamento di utente telematico alla polizia nazionale, il trattamento dell'equipaggiamento e gli oneri imposti al personale VULPUS.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 agosto 2011. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato per la fine di un anno civile con un preavviso scritto di sei mesi.

5696

5.4

Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein sull'utilizzazione e sull'esercizio della piazza d'armi di St. Luzisteig, conclusa il 10 agosto 2011

A.

La convenzione consente di adeguare il disciplinamento dell'utilizzazione e dell'esercizio della piazza d'armi di St. Luzisteig alle nuove situazioni in materia di istruzione e di occupazione. Ciò riguarda in particolare il tiro, le esercitazioni e l'istruzione.

B.

La convenzione sostituisce il verbale di negoziazione del 3 novembre 1992.

Riprende in particolare la Commissione della piazza d'armi, che è composta paritariamente da rappresentanti dei due Stati contraenti e dei Comuni interessati e si riunisce periodicamente per dibattere le questioni correnti inerenti all'utilizzazione e all'esercizio della piazza d'armi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 10 agosto 2011. È conclusa per una durata indeterminata e può essere denunciata con un preavviso scritto di un anno.

5697

5.5

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa spagnolo concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere al «Tactical Leadership Programme 2011» ad Albacete, in Spagna, concluso il 9 marzo 2011

A.

L'accordo ha consentito alle Forze aeree svizzere di partecipare al «Tactical Leadership Programme» dal 16 marzo al 1° aprile 2011 ad Albacete, in Spagna.

B.

Definisce lo statuto dei partecipanti svizzeri e rinvia alle norme procedurali applicabili.

C.

375 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 marzo 2011. La sua validità era limitata alla durata del soggiorno dei partecipanti svizzeri in Spagna.

5698

5.6

Accordo tecnico concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere all'esercitazione militare multinazionale «TIGER MEET 2011» in Francia, concluso il 20 aprile 2011

A.

L'accordo ha consentito alle Forze aeree svizzere di partecipare all'esercitazione «Tiger Meet 2011» dal 9 al 20 maggio 2011 a Cambrai, in Francia.

B.

Disciplina lo statuto dei partecipanti svizzeri, il supporto logistico fornito dalle forze armate ospiti e rinvia alle norme procedurali applicabili.

C.

336 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 maggio 2011. La sua validità era limitata alla durata del soggiorno dei partecipanti svizzeri in Francia.

5699

5.7

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e l'Austria, rappresentata dal Ministro federale della difesa nazionale e dello sport, concernente il soggiorno di studio di un ufficiale austriaco presso le Forze aeree svizzere, concluso il 25 aprile 2011

A.

L'accordo consente a un ufficiale austriaco di familiarizzarsi con i processi di selezione e d'istruzione dei piloti militari svizzeri nel quadro di un soggiorno di studio di sei settimane.

B.

Definisce lo statuto dell'ufficiale austriaco durante il suo soggiorno in Svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articoli 48a e 150a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 aprile 2011. La sua validità era limitata alla durata del soggiorno dell'ufficiale austriaco in Svizzera, ovvero dal 25 aprile al 3 giugno 2011.

5700

5.8

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Germania concernente le questioni logistiche nel quadro dell'esercitazione «NATURA 2011/NIMBUS», concluso il 2 maggio 2011

A.

L'accordo disciplina l'attuazione dell'esercitazione nell'ambito di un impiego di aiuto civile-militare in caso di catastrofe nelle regioni limitrofe, Germania, dal 19 al 21 maggio 2011.

B.

Contiene il disciplinamento delle modalità logistiche dei militari dell'Esercito svizzero partecipanti all'esercitazione, quali l'arrivo, il supporto logistico, le cure mediche e la sicurezza informatica.

C.

La truppa non aveva un budget particolare per l'esercitazione «NATURA» poiché quest'ultima si è svolta nel quadro di un corso di ripetizione ordinario. Non è stato necessario alcun flusso finanziario supplementare.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 maggio 2011. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

5701

5.9

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa della Francia concernente l'esercitazione «VALAIS 2011», concluso il 6 giugno 2011

A.

L'accordo ha consentito agli esploratori paracadutisti delle Forze aeree svizzere e a quelli delle Forze aeree francesi di realizzare un'esercitazione comune in montagna utilizzando un aeromobile francese.

B.

L'accordo disciplina i principi di un'istruzione comune degli esploratori paracadutisti francesi e svizzeri, nonché il sostegno logistico fornito a favore dei partecipanti francesi.

C.

La realizzazione dell'esercitazione non ha comportato costi supplementari. Il vitto e l'alloggio sono stati messi gratuitamente a disposizione dei partecipanti francesi, mentre le Forze aeree francesi hanno messo a disposizione dei partecipanti svizzeri un aereo da trasporto.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 giugno 2011. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione, ovvero dal 6 al 10 giugno 2011.

5702

5.10

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, la Germania, l'Austria e i Paesi Bassi concernente la collaborazione nell'ambito dell'esercitazione finale dei corsi per osservatori militari dell'ONU, concluso il 29 giugno 2011

A.

Il memorandum d'intesa riguarda l'attuazione dell'esercitazione internazionale finale, organizzata sul territorio svizzero nel quadro dei corsi degli osservatori militari dell'ONU.

B.

Si prefigge di organizzare dal profilo tecnico l'esercitazione internazionale finale dei corsi per osservatori dell'ONU e, in particolare, di determinare le prestazioni in materia di sostegno logistico fornite ai partecipanti.

C.

Nessun costo supplementare. Compreso nel quadro dei costi d'istruzione generali.

D.

Articolo 48a LM.

E.

Il memorandum d'intesa tra la Svizzera e la Germania è entrato in vigore il 29 giugno 2011. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione, ovvero dal 24 al 29 giugno 2011.

5703

5.11

Accordo di attuazione tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero federale della difesa della Germania concernente l'esercitazione «TIRO ALTO 2011», concluso il 26 luglio 2011

A.

L'accordo disciplina l'attuazione dell'esercitazione di tiro d'artiglieria «TIRO ALTO 2011» sulla piazza d'armi del Sempione dal 13 al 19 novembre 2011.

B.

Disciplina le modalità logistiche quali l'alloggio, il vitto, le munizioni e il porto d'armi per i partecipanti svizzeri e tedeschi.

C.

11 000 franchi per il vitto, l'alloggio e il trasporto dei partecipanti stranieri.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 luglio 2011. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

5704

5.12

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa della Spagna concernente la partecipazione di membri delle Forze aeree spagnole al «Transition Course 2/2011» a Emmen, concluso il 18 agosto 2011

A.

L'accordo consente a due ufficiali spagnoli di partecipare a un corso d'istruzione per piloti di droni all'aerodromo militare d'Emmen.

B.

Definisce lo statuto degli ufficiali spagnoli durante il loro soggiorno in Svizzera e le modalità della partecipazione al corso.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 agosto 2011. La sua validità era limitata alla durata del soggiorno degli ufficiali spagnoli in Svizzera, ovvero dal 22 agosto al 15 settembre 2011.

5705

5.13

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Russia concernente l'invio di un ufficiale svizzero a un corso dell'Accademia militare dello Stato maggiore generale russo, concluso il 31 agosto 2011

A.

L'accordo riguarda gli studi di un ufficiale svizzero presso l'Accademia militare dello Stato maggiore generale russo a Mosca per il periodo 2011­ 2012.

B.

Oltre agli aspetti finanziari, l'accordo definisce le modalità e le condizioni tecniche per il soggiorno dell'ufficiale svizzero presso l'Accademia militare dello Stato maggiore generale e in Russia.

C.

Gli studi in quanto tali sono gratuiti. Le spese supplementari sono imputate al budget totale dei distaccamenti all'estero.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore alla data della sua firma, ovvero il 31 agosto 2011. La sua validità è limitata alla durata dell'anno accademico 2011­2012.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

5706

5.14

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero federale della difesa della Germania concernente l'esercitazione «DANEX/NORTHERN COASTS 2011», concluso il 1° settembre 2011

A.

L'accordo disciplina la partecipazione di truppe svizzere all'esercitazione «GREEN DAGGER 2011» quale elemento dell'esercitazione multinazionale «DANEX/NORTHERN COASTS 2011» in Germania.

B.

La partecipazione all'esercitazione si prefigge di allenare le capacità tattiche e tecniche delle unità speciali svizzere in collaborazione con unità speciali in maggioranza danesi su terreni differenti (terra, acqua).

C.

35 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2011. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione, ovvero dal 9 al 23 settembre 2011.

5707

5.15

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente l'esercitazione «DANEX/NORTHERN COASTS 2011», concluso il 7 settembre 2011

A.

L'accordo disciplina la partecipazione di truppe svizzere all'esercitazione «GREEN DAGGER 2011» quale elemento dell'esercitazione multinazionale «DANEX/NORTHERN COASTS 2011» in Danimarca.

B.

La partecipazione all'esercitazione si prefigge di allenare le capacità tattiche e tecniche delle unità speciali svizzere in collaborazione con unità speciali in maggioranza danesi su terreni differenti (terra, acqua).

C.

35 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2011. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione, ovvero dal 9 al 23 settembre 2011.

5708

5.16

Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «OPEN SPIRIT 2011» in Grecia, conclusione di due accordi: Accordo tra il DDPS e il Ministero della difesa della Germania concernente la preparazione e lo svolgimento del tiro tattico sull'isola di Creta nel 2011, concluso il 12 luglio 2011, e Accordo tra il DDPS e il Ministero della difesa della Grecia concernente l'utilizzazione di NAMFI (National Missile Firing Installation) per l'esercitazione «OPEN SPIRIT 2011», concluso il 29 settembre 2011

A.

L'esercitazione «OPEN SPIRIT 2011» si è svolta dal 3 al 7 ottobre 2011 sull'isola di Creta, in Grecia, in cooperazione con la squadra missilistica 5 della difesa contraerea tedesca. In vista di questa esercitazione, i partecipanti hanno dapprima svolto un'esercitazione preparatoria a Manching, in Germania. Le basi legali della partecipazione della Svizzera all'esercitazione figurano in un accordo d'esecuzione relativo all'accordo Svizzera-Germania del 7 giugno 2010 concernente i soggiorni di membri delle forze armate (RS 0.512.113.63). L'esercitazione svolta a Creta poggia su un accordo separato concluso fra il Consiglio federale e il Ministero della difesa greco.

B.

L'esercitazione si prefiggeva di verificare, in collaborazione con la squadra missilistica 5 della difesa contraerea tedesca, la nostra dottrina in materia d'istruzione e impiego nell'ambito di un lancio tattico di missili con munizione reale (Rapier e Stinger) contro moderni droni bersaglio. Un secondo obiettivo era di estendere queste esperienze all'ambito della cooperazione internazionale.

C.

2,6 milioni di franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo con la Germania è entrato in vigore il 12 luglio 201 e quello con la Grecia il 29 settembre 2011. La loro validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

5709

5.17

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il «National Joint Headquarter» della Norvegia concernente la partecipazione all'esercitazione militare «NIGHTWAY 2011», concluso il 27 ottobre 2011

A.

L'accordo ha consentito alle Forze aeree svizzere di effettuare, dal 14 novembre al 9 dicembre 2011, un addestramento intensivo di quattro settimane in Norvegia, comprendente in particolare voli notturni e voli in condizioni difficili. Costituisce inoltre la base per svolgere esercitazioni di difesa contraerea con le Forze aeree norvegesi.

B.

Si basa sull'accordo del 31 gennaio 2005 tra la Svizzera e la Norvegia concernente le esercitazioni, l'addestramento e l'istruzione militari (RS 0.512.159.81).

C

Non sono ancora disponibili dati sui costi effettivi. È messo a disposizione un budget di 600 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 ottobre 2011. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

5710

5.18

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente lo scambio reciproco di piloti militari della squadriglia d'aviazione 11 svizzera e dello squadrone di caccia 1/2 «Cigognes» francese, concluso l'8 novembre 2011

A.

L'accordo costituisce la base per il soggiorno di un pilota militare francese o di un pilota militare svizzero presso l'una o l'altra Forza aerea. L'accordo consente di proseguire il programma di scambio in vigore già da anni.

B.

L'accordo disciplina le modalità del programma di scambio e lo statuto dei piloti militari durante il loro soggiorno nel Paese ospite.

C.

Il programma di scambio non causa costi particolari.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 novembre 2011. È stato concluso per una durata di 10 anni e può essere prorogato tacitamente. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5711

5.19

Accordo tecnico tra la Svizzera e l'EUFOR in Bosnia e Erzegovina concernente la teleferica di Trebevice, concluso il 14 novembre 2011

A.

L'accordo disciplina le condizioni alle quali l'EUFOR sostiene l'Esercito svizzero per l'immagazzinamento provvisorio del materiale della teleferica di Trebevice al Campo BUTMIR.

B.

L'accordo disciplina in particolare la durata dell'immagazzinamento provvisorio.

C.

150 000 franchi, assunti per metà dalla DSC e per metà dal DDPS.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 novembre 2011. Termina dopo la rimozione del materiale dal Campo BUTMIR il 31 dicembre 2013.

5712

6

Dipartimento federale delle finanze

6.1

Accordi tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero federale delle finanze della Germania concernenti i controlli svizzeri e tedeschi sui treni in corso di viaggio, conclusi il 15 giugno 2010

A.

Si tratta di due accordi, conclusi indipendentemente l'uno dall'altro sul piano giuridico, concernenti i controlli svizzeri e tedeschi sui treni in corso di viaggio per i percorsi seguenti: ­ Basilea­Friburgo in Brisgovia, Basilea­Weil am Rhein e Sciaffusa­ Singen (Hohentwiel; RS 0.631.252.913.691.1); ­ Basilea FFS­Lörrach (RS 0.631.252.913.692.7).

La principale modifica rispetto agli accordi esistenti è costituita dalla definizione della cosiddetta «zona» (art. 2). I due accordi hanno la stessa struttura.

L'articolo 1 contiene per ogni caso la decisione di principio secondo la quale i controlli possono essere effettuati in corso di viaggio sui percorsi ferroviari interessati dall'accordo. L'articolo 2 definisce questi percorsi ferroviari quali zona svizzera in territorio tedesco o zona tedesca in territorio svizzero e disciplina pertanto, dal profilo geografico, le competenze degli agenti dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno. L'articolo 3 abilita la competente Direzione delle dogane a disciplinare le modalità d'applicazione con le autorità tedesche. Gli accordi esistenti sono formalmente abrogati dai nuovi accordi.

B.

Gli accordi facilitano e accelerano i controlli nel traffico ferroviario.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 242 numero 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01).

E.

Gli accordi sono entrati in vigore il 30 maggio 2011 e possono essere denunciati con un preavviso scritto di sei mesi.

5713

6.2

A.

Accordi tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero federale delle finanze della Germania concernenti l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati, conclusi il 15 giugno 2010 Si tratta di otto accordi, conclusi indipendentemente l'uno dall'altro sul piano giuridico, concernenti l'istituzione dei nuovi uffici a controlli nazionali abbinati seguenti: ­ Rheinfelden-autostrada (CH)/Rheinfelden-autostrada (D; RS 0.631.252.913.693.3) ­ Laufenburg (CH)/Laufenburg (D; RS 0.631.252.913.693.6) ­ Kaiserstuhl/Rötteln (RS 0.631.252.913.693.82) ­ Wasterkingen/Günzgen (RS 0.631.252.913.693.92) ­ Hofen/Büsslingen (RS 0.631.252.913.694.3) ­ Dörflingen/Gailingen Ovest (RS 0.631.252.913.694.91) ­ Dörflingen/Randegg (RS 0.631.252.913.694.92) ­ Kreuzlingen/Costanza-autostrada (RS 0.631.252.913.696.5).

Gli accordi hanno tutti la stessa struttura. L'articolo 1 contiene per ogni caso la decisione di principio che stabilisce a quale valico di confine e su quale territorio saranno istituiti gli uffici a controlli nazionali abbinati. L'articolo 2 definisce la zona svizzera in territorio tedesco o la zona tedesca in territorio svizzero e disciplina pertanto, dal profilo geografico, le competenze degli agenti dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno. L'articolo 3 abilita la competente Direzione delle dogane a disciplinare le modalità d'applicazione con le autorità tedesche.

B.

Gli accordi facilitano e accelerano il passaggio della frontiera comune.

C.

Gli accordi non hanno conseguenze finanziarie perché non sono stati necessari provvedimenti in materia di costruzione oppure perché gli uffici di controllo sono già in servizio (p. es. Rheinfelden-autostrada o Kreuzlingen/ Costanza-autostrada).

D.

Articolo 242 numero 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01).

E.

Gli accordi sono entrati in vigore il 30 maggio 2011 e possono essere denunciati con un preavviso scritto di sei mesi.

5714

6.3

A.

Accordi tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero federale delle finanze della Germania concernenti l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati, conclusi il 15 giugno 2010 Si tratta di nove nuovi accordi, conclusi indipendentemente l'uno dall'altro sul piano giuridico, concernenti l'istituzione dei seguenti uffici a controlli nazionali abbinati: ­ Neuhausen am Rheinfall/Jestetten (RS 0.631.252.913.691.4) ­ Basel-Hiltalingerstrasse/Weil am Rhein-Friedlingen (RS 0.631.252.913.692.1) ­ Basilea /Weil am Rhein-autostrada (RS 0.631.252.913.692.3) ­ Riehen-Grenzacherstrasse/Grenzacherhorn (RS 0.631.252.913.693.2) ­ Stein/Bad Säckingen (RS 0.631.252.913.693.5) ­ Trasadingen/Erzingen (RS 0.631.252.913.694.0) ­ Thayngen/Bietingen (RS 0.631.252.913.694.6) ­ Kreuzlingen-Emmishofen/Costanza-Emmishofer Tor (RS 0.631.252.913.696.1) ­ Kreuzlingen/Costanza-Kreuzlinger Tor (RS 0.631.252.913.696.4).

La principale modifica dei nuovi accordi rispetto a quelli esistenti è costituita dalla definizione della cosiddetta «zona» (art. 2). Gli accordi hanno tutti la stessa struttura. L'articolo 1 contiene per ogni caso la decisione di principio che stabilisce a quale valico di confine e su quale territorio istituire gli uffici a controlli nazionali abbinati. L'articolo 2 definisce la zona svizzera in territorio tedesco o la zona tedesca in territorio svizzero e disciplina pertanto, dal profilo geografico, le competenze degli agenti dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno. L'articolo 3 abilita la competente Direzione delle dogane a disciplinare le modalità d'applicazione con le autorità tedesche. Gli accordi esistenti sono formalmente abrogati dai nuovi accordi.

B.

Gli accordi facilitano e accelerano il passaggio della frontiera comune.

C.

Gli accordi non hanno conseguenze finanziarie poiché non sono stati necessari provvedimenti di costruzione.

D.

Articolo 242 numero 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01).

E.

Gli accordi sono entrati in vigore il 30 maggio 2011 e possono essere denunciati con un preavviso scritto di sei mesi.

5715

6.4

Accordo amichevole tra la Svizzera, rappresentata dalla SFI, e i Paesi Bassi, rappresentato dal «Director International Tax Policy», concernente l'interpretazione del numero XVI lettera b del Protocollo della Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, concluso il 31 ottobre 2011

A.

L'accordo concerne l'interpretazione delle condizioni che deve soddisfare una richiesta di informazioni in materia fiscale.

B.

Con l'accordo, l'interpretazione delle condizioni che deve soddisfare una richiesta di informazioni è conforme allo standard internazionale dello scambio di informazioni in materia fiscale.

C.

Nessuna.

D.

Decreto federale del 17 giugno 2011 che approva una Convenzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (RS 672.963.6).

E.

L'accordo è entrato in vigore ed è applicabile dal 9 novembre 2011 contemporaneamente alla convenzione del 26 febbraio 2010. Non sono previste modalità di denuncia.

5716

6.5

Accordo amichevole tra la Svizzera, rappresentata dalla SFI, e la Germania, rappresentata dal Ministero federale delle finanze, concernente l'interpretazione del numero 3 lettera b del Protocollo della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 27 ottobre 2010, concluso il 15 dicembre 2011

A.

L'accordo concerne l'interpretazione delle condizioni che deve soddisfare una richiesta di informazioni in materia fiscale.

B.

Con l'accordo, l'interpretazione delle condizioni che deve soddisfare una richiesta di informazioni è conforme allo standard internazionale dello scambio di informazioni in materia fiscale.

C.

Nessuna.

D.

Decreto federale del 17 giugno 2011 che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 672.913.6).

E.

L'accordo è entrato in vigore ed è applicabile dal 21 dicembre 2011 contemporaneamente al protocollo del 27 ottobre 2010. Non sono previste modalità di denuncia.

5717

6.6

Accordo amichevole tra la Svizzera, rappresentata dalla SFI, e la Polonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente l'interpretazione del paragrafo 7 lettera c del Protocollo alla Convenzione del 2 settembre 1991 tra la Svizzera e la Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nella nuova versione di cui all'articolo XI paragrafo 6 del Protocollo del 20 aprile 2010, concluso il 29 dicembre 2011

A.

L'accordo concerne l'interpretazione delle condizioni che deve soddisfare una richiesta di informazioni in materia fiscale.

B.

Con l'accordo, l'interpretazione delle condizioni che deve soddisfare una richiesta di informazioni è conforme allo standard internazionale dello scambio di informazioni in materia fiscale.

C.

Nessuna.

D.

Decreto federale del 17 giugno 2011 che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Polonia per evitare le doppie imposizioni (RS 672.964.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 dicembre 2011 ed è applicabile dal 1° gennaio 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

5718

7

Dipartimento federale dell'economia

7.1

Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei dodici nuovi Stati membri Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta e Cipro (adesione all'UE il 1° maggio 2004), nonché Romania e Bulgaria (adesione all'UE il 1° gennaio 2007) nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae grande beneficio ed è per questa ragione che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE.

I fondi versati a favore dei nuovi dieci membri sono destinati a finanziare progetti e programmi nei seguenti quattro ambiti principali: «sicurezza, stabilità e sostegno alle riforme», «ambiente e infrastruttura», «promozione del settore privato» e «sviluppo umano e sociale». Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori sviluppo regionale, sicurezza alle frontiere, riforme giudiziarie, salute, ricerca e formazione, biodiversità e sostegno di ONG. La SECO si concentra su temi quali il risanamento e la modernizzazione dell'infrastruttura di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti) e sulla promozione dei settori privato e commerciale, con un accento particolare sulle piccole e medie imprese.

5719

7.1.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Bulgaria, rappresentata dal Ministero responsabile della gestione dei fondi dell'UE, concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 15 marzo 2011

A.

L'accordo prevede un credito non rimborsabile della Svizzera per la preparazione e l'elaborazione di proposte di progetti per il programma di cooperazione tra Svizzera e Bulgaria nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento dell'UE.

B.

Lo scopo della facilitazione è di garantire, mediante il finanziamento di esperti esterni (p. es. per l'elaborazione e la traduzione di studi di fattibilità e di studi sull'impatto ambientale), una preparazione efficace delle proposte di progetti e un'elevata qualità delle domande di progetti.

C.

500 000 franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 marzo 2011 e scadrà il 6 aprile 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5720

7.1.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente, concernente il progetto «Miglioramento della capacità di sorveglianza ecologica pubblica», concluso il 24 novembre 2011

A.

Le principali disposizioni dell'accordo riguardano le modalità d'attuazione del progetto di miglioramento delle capacità di sorveglianza delle condizioni ambientali nei settori dell'acqua, dell'aria, della radioattività e della localizzazione dei pericoli naturali.

B.

L'accordo attua un progetto che consentirà alle autorità estoni di migliorare la disponibilità e la qualità dei dati ambientali.

C.

8,5 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2011 e copre il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 luglio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5721

7.1.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto di controllo e di miglioramento della qualità dell'aria, concluso il 20 gennaio 2011

A.

Le principali disposizioni dell'accordo riguardano le modalità d'attuazione del progetto di controllo e di miglioramento della qualità dell'aria e le attività finanziate dal contributo svizzero all'allargamento.

B.

L'accordo attua a livello bilaterale misure volte a migliorare il controllo e la qualità dell'aria in Ungheria.

C.

5,750 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 gennaio 2011 e copre il periodo dal 1° marzo 2011 al 31 ottobre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5722

7.1.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto di controllo e riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti nella valle del Danubio, concluso il 20 gennaio 2011

A.

Le principali disposizioni dell'accordo riguardano le modalità d'attuazione del progetto di miglioramento delle capacità di controllo e di attuazione di un ispettorato ambientale della valle del Danubio, attività finanziate dal contributo svizzero all'allargamento.

B.

L'accordo attua a livello bilaterale misure volte a migliorare le condizioni ambientali e ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in Ungheria.

C.

5,078 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 gennaio 2011 e scadrà il 19 giugno 2012.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5723

7.1.5

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria concernente il prestito per il progetto «Euroventures IV Venture Capital Fund», concluso il 21 marzo 2011

A.

Le principali disposizioni dell'accordo riguardano gli obiettivi del progetto, il contributo svizzero e la sua utilizzazione, nonché la presentazione di rapporti.

B.

L'accordo intende sostenere, nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, il fondo di capitale di rischio Euroventures IV in Ungheria. Il fondo investe, mediante apporto di capitale proprio, in giovani PMI ungheresi innovatrici e orientate alla crescita che incontrano difficoltà a ottenere capitali a lungo termine.

C.

15,215 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 marzo 2011 e copre il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5724

7.1.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il finanziamento del progetto «Riabilitazione dei rifiuti tossici del porto di Riga», concluso il 17 marzo 2011

A.

Le principali disposizioni dell'accordo riguardano le modalità di attuazione del progetto e le attività finanziate dalla Svizzera per la riabilitazione dei rifiuti tossici di una superficie di 77 000 m2 nel porto di Riga.

B.

L'accordo attua a livello bilaterale un progetto che serve a risanare il suolo e purificare l'acqua dei siti storicamente contaminati (il fiume Daugava e di conseguenza il mar Baltico).

C.

13 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 marzo 2011 e copre il periodo dal 1° aprile 2011 al 28 febbraio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5725

7.1.7

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Lettonia concernente il prestito per il progetto c «Micro Lending Programme», concluso il 21 giugno 2011

A.

Le principali disposizioni dell'accordo riguardano gli obiettivi del progetto, il contributo svizzero e la sua utilizzazione, nonché la presentazione di rapporti.

B.

L'accordo intende sostenere, nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, l'attuazione del progetto «Micro Lending Programme» della Hipoteku Banka in Lettonia. Il programma di microcredito faciliterà l'accesso al credito alle microimprese e agli indipendenti, ciò che consentirà di creare impieghi.

C.

7,479 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 giugno 2011 e copre il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5726

7.1.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il finanziamento del progetto «Introduzione di tecnologie efficaci dal profilo energetico in ospedali con un reparto maternità», concluso il 20 dicembre 2011

A.

Le principali disposizioni dell'accordo riguardano le modalità di attuazione del progetto e le attività finanziate dalla Svizzera per migliorare l'efficacia energetica in 15 ospedali in Lituania.

B.

L'accordo attua a livello bilaterale un progetto che serve a migliorare l'accesso alle cure e la salute di madri e bambini in Lituania.

C.

19 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2011 e scadrà il 13 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5727

7.1.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente un progetto che promuove la competitività regionale attraverso misure legate alla responsabilità sociale delle imprese, concluso il 4 agosto 2011

A.

Le principali disposizioni dell'accordo riguardano l'attuazione di misure legate alla responsabilità sociale delle imprese in Polonia.

B.

L'accordo intende promuovere la formazione delle autorità regionali polacche in questa materia e anche misure concrete in seno a circa 90 imprese polacche attraverso un sistema di borse.

C.

4,8 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2011 e scadrà il 3 febbraio 2016.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5728

7.1.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione delle fonti di energia rinnovabili, concluso il 24 ottobre 2011

A.

Le principali disposizioni dell'accordo riguardano le modalità d'attuazione del progetto e le attività finanziate dalla Svizzera per migliorare l'efficacia energetica nel distretto di Suski Poviat.

B.

L'accordo sosterrà il distretto di Suski Poviat nella promozione di sistemi di energie rinnovabili nel settore dell'energia solare.

C.

11,575 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 ottobre 2011 e scadrà il 30 giugno 2019.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5729

7.1.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione delle fonti di energia rinnovabili, concluso il 30 novembre 2011

A.

Le principali disposizioni dell'accordo riguardano le modalità d'attuazione del progetto per migliorare l'efficacia energetica nella regione del bacino fluviale di Parseta.

B.

L'accordo sosterrà la regione attorno al bacino fluviale di Parseta nella promozione di sistemi di energie rinnovabili nel settore dell'energia solare ed eolica e delle pompe di calore.

C.

10,747 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2011 e scadrà il 30 aprile 2019.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5730

7.1.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione delle fonti di energia rinnovabili, concluso il 1° dicembre 2011

A.

Le principali disposizioni dell'accordo riguardano le modalità d'attuazione del progetto per migliorare l'efficacia energetica nella regione di Niepolomice, Wieliczka, Skawina e Klaj.

B.

L'accordo sosterrà le città di Niepolomice, Wieliczka, Skawina e Klaj nella promozione di sistemi di energie rinnovabili nel settore dell'energia solare e delle pompe di calore.

C.

14,369 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5731

7.1.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente un sistema di sorveglianza ed eliminazione dell'amianto, concluso il 22 dicembre 2011

A.

Le principali disposizioni dell'accordo riguardano le modalità di attuazione del progetto e le attività finanziate dalla Svizzera per realizzare un sistema di sorveglianza ed eliminazione dell'amianto nella regione di Lubelskie Voivodeship.

B.

L'accordo sosterrà la regione di Lubelskie Voivodeship nella realizzazione di un sistema di sorveglianza ed eliminazione dell'amianto.

C.

13,215 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2021. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5732

7.1.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 25 marzo 2011

A.

L'accordo prevede un credito non rimborsabile della Svizzera per la preparazione e l'elaborazione di proposte di progetti per il programma di cooperazione tra Svizzera e Romania nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento dell'UE.

B.

Lo scopo della facilitazione è di garantire, mediante il finanziamento di esperti esterni (p. es. per l'elaborazione e la traduzione di studi di fattibilità e di studi sull'impatto ambientale), una preparazione efficace delle proposte di progetti e un'elevata qualità delle domande di progetti.

C.

1,2 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 marzo 2011 e scadrà il 6 ottobre 2014.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5733

7.1.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovenia, rappresentata dall'Agenzia governativa della governance locale e della politica regionale, concernente il finanziamento del progetto «Energie rinnovabili nelle Alpi slovene», concluso il 28 gennaio 2011

A.

Le principali disposizioni dell'accordo riguardano le modalità di attuazione del progetto e le attività finanziate dalla Svizzera volte all'installazione di energie rinnovabili in sei edifici pubblici.

B.

L'accordo attua a livello bilaterale un progetto di sostegno alle energie rinnovabili, contribuendo così a creare nuove opportunità economiche e a ridurre le emissioni di CO2 per la protezione dell'ambiente in Slovenia.

C.

5,293 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 gennaio 2011 e copre il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 luglio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5734

7.1.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il Fondo per la perizia ambientale, concluso il 4 aprile 2011

A.

L'accordo disciplina un contributo non rimborsabile della Svizzera per sostenere piccoli progetti nel settore della protezione dell'ambiente per il programma di cooperazione tra Svizzera e Repubblica Ceca nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento dell'UE.

B.

Il Fondo per la perizia ambientale si prefigge di promuovere approcci specifici e pertinenti nei settori della pianificazione delle capacità nell'amministrazione pubblica, del trasferimento delle conoscenze, della protezione dell'ambiente, della protezione del clima e dell'aria, come pure nella politica economica e ambientale.

C.

1 milione di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 aprile 2011 e scadrà il 31 marzo 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5735

7.2

Messaggio del 15 dicembre 2006 sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) Introduzione

La cooperazione con i Paesi dell'Europa dell'Est intende contribuire alla costituzione di istituzioni democratiche fondate sullo Stato di diritto e allo sviluppo di un'economia di mercato socialmente ed ecologicamente responsabile nell'Europa dell'Est e nella CSI. La Svizzera contribuisce alle riforme giuridiche ed economiche che si prefiggono di migliorare la qualità di vita, la stabilità e la sicurezza nei Paesi europei limitrofi mediante progetti mirati in settori importanti per la società come la sicurezza e la governance, le infrastrutture, l'ambiente e lo sviluppo socioeconomico. Se si tiene conto dell'impegno internazionale e della ripartizione degli oneri a livello europeo, il contributo svizzero è conforme al principio del «partenariato solidale», un principio esposto esplicitamente nella legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1). Questa cooperazione si rifà d'altro canto alla moderna concezione di tutela degli interessi nazionali all'estero.

I settori prioritari sono quattro: stabilità e governance, riforme strutturali economiche e sviluppo dei redditi, infrastrutture e risorse naturali, riforme sociali e nuova povertà. Le priorità tematiche e geografiche sono specificate nell'ambito di programmi regionali e strategie nazionali di cooperazione con i Paesi prioritari. La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO.

5736

7.2.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Albania, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il potenziamento delle capacità di sviluppo di grandi progetti privati nell'ambito delle infrastrutture per il gas naturale in Albania, concluso il 28 aprile 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono le modalità d'attuazione del progetto di potenziamento delle capacità delle autorità albanesi nell'ambito di grandi progetti privati relativi alle infrastrutture per il gas naturale.

B.

L'accordo attua a livello bilaterale misure volte a diversificare e migliorare l'approvvigionamento energetico in Albania nel rispetto dell'ambiente naturale e sociale mediante grandi progetti nel settore del gas naturale.

C.

1,08 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 aprile 2011 e scadrà il 30 giugno 2013.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5737

7.2.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Albania, rappresentata dal Consiglio dei ministri e dalla Società energetica albanese KESH, concernente il progetto «Sicurezza delle dighe», concluso il 24 maggio 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono le modalità d'attuazione del progetto di miglioramento della sicurezza delle dighe sui fiumi Drin e Mat conformemente alle norme europee.

B.

L'accordo prevede il sostegno di KESH nella gestione affidabile di un sistema di sorveglianza delle dighe; saranno sviluppate procedure d'emergenza e di manutenzione e costruite protezioni contro la caduta di massi e diverse opere necessarie.

C.

6,04 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2011 e scadrà il 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5738

7.2.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Albania, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il progetto «Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque di scarico a Lezha e a Shengjin», concluso il 17 novembre 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono le modalità d'attuazione del progetto di miglioramento dell'approvvigionamento di acqua potabile e dello smaltimento delle acque di scarico nelle città di Lezah e Shengjin in Albania.

B.

L'accordo attua a livello bilaterale misure di sostegno all'Albania per il ripristino e la gestione sostenibile delle infrastrutture per l'acqua potabile e lo smaltimento delle acque di scarico.

C.

10,520 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Con la firma il 17 novembre 2011, la Svizzera ha dato il proprio consenso definitivo a essere vincolata dall'accordo. L'accordo entra in vigore il giorno in cui l'Albania comunica l'espletamento delle proprie procedure interne necessarie all'entrata in vigore dell'accordo. Scadrà il 31 dicembre 2016 e può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5739

7.2.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il finanziamento di uno studio di fattibilità a Zenica, Travnik e Tuzla, concluso l'11 luglio 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono il finanziamento e l'attuazione di uno studio di fattibilità nelle città di Zenica, Travnik e Tuzla nel settore dell'approvvigionamento idrico e del risanamento.

B.

L'accordo prevede l'attuazione dello studio di fattibilità sull'approvvigionamento idrico e il risanamento a Zenica, Travnik e Tuzla.

C.

300 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 luglio 2011 e termina con la conclusione del progetto. Può essere denunciato, per scritto e senza preavviso, dalla KfW previa consultazione della SECO.

5740

7.2.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente il progetto «Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque di scarico nelle città di Osh e Jalal-Abad», concluso il 18 novembre 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono l'attuazione del progetto per il miglioramento dell'approvvigionamento di acqua potabile e dello smaltimento delle acque di scarico nelle città di Osh e Jalal-Abad in Kirghizistan (cfr. di seguito il corrispondente accordo fra la Svizzera e il Kirghizistan, concluso il 27 luglio 2011).

B.

L'accordo attua a livello bilaterale misure di sostegno al Kirghizistan per il ripristino e la gestione sostenibile delle infrastrutture per l'acqua potabile e lo smaltimento delle acque di scarico.

C.

9,9 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2011 e termina con l'adempimento di tutti gli obblighi. Può essere denunciato. La denuncia diviene effettiva il giorno della ricezione della relativa comunicazione.

5741

7.2.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Kirghizistan, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto «Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque di scarico nelle città di Osh e Jalal-Abad», concluso il 27 luglio 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono le modalità d'attuazione del progetto di miglioramento dell'approvvigionamento di acqua potabile e dello smaltimento delle acque di scarico nelle città di Osh e Jalal-Abad.

B.

L'accordo attua a livello bilaterale misure di sostegno in Kirghizistan per il ripristino e la gestione sostenibile delle infrastrutture per l'acqua potabile e lo smaltimento delle acque di scarico.

C.

9,9 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2011 e termina con l'adempimento di tutti gli obblighi. La denuncia dell'accordo è vincolata alla denuncia dell'accordo di attuazione con la BERS (cfr. accordo precedente).

5742

7.2.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dello sviluppo economico, concernente il progetto «Approvvigionamento idrico nel Kosovo sudorientale», concluso il 1° giugno 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono le modalità d'attuazione del progetto di miglioramento dell'approvvigionamento di acqua potabile nelle città di Ferizaj e Gjilan.

B.

L'accordo attua a livello bilaterale un progetto di ripristino e ampliamento delle reti di approvvigionamento di acqua potabile in due città del Kosovo sudorientale.

C.

7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2011 e scadrà il 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5743

7.2.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dell'agricoltura, concernente il progetto «Gestione delle risorse idriche nel bacino imbrifero del fiume Bregalnica», concluso il 22 dicembre 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono le modalità d'attuazione del progetto inteso a migliorare l'utilizzazione delle risorse idriche nel bacino imbrifero del fiume Bregalnica.

B.

L'accordo sostiene la Macedonia nell'attuazione della sua nuova legge sull'acqua.

C.

4,330 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2011 e termina con l'adempimento di tutti gli obblighi. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5744

7.2.9

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Serbia concernente l'attuazione del progetto di promozione delle esportazioni di prodotti innovativi, concluso il 17 settembre 2011

A.

Le disposizioni principali del presente protocollo d'intesa s'iscrivono nel programma di promozione commerciale in Serbia e concernono tre moduli di promozione delle esportazioni di prodotti innovativi.

B.

Il protocollo d'intesa persegue a livello bilaterale la realizzazione di piattaforme di promozione delle esportazioni di prodotti innovativi. Queste piattaforme comprendono tre settori promozionali: tecnologia dell'informazione, tecnologia medica e biotecnologia.

C.

640 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 17 settembre 2011 e scadrà il 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5745

7.2.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Tagikistan, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto «Miglioramento della gestione dei servizi idrici in sette città di provincia nel Tagikistan settentrionale o orientale», concluso il 23 dicembre 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono le modalità d'attuazione del progetto di miglioramento della gestione dei servizi idrici nelle città di Chkalovsk, Gafurov, Isfara, Karaikkum, Kanibaidam, Khorog e Taboshar.

B.

L'accordo attua misure per migliorare il sistema di approvvigionamento di acqua potabile e la gestione delle aziende fornitrici di servizi idrici nelle città di Chkalovsk, Gafurov, Isfara, Karaikkum, Kanibaidam, Khorog e Taboshar.

C.

12,575 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2011 e scadrà il 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5746

7.2.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ucraina concernente il progetto «Efficienza energetica a Vinnitsa», concluso l'11 novembre 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono le modalità d'attuazione del progetto di miglioramento dell'efficienza energetica nella città di Vinnitsa.

B.

L'accordo attua a livello bilaterale un progetto di ripristino della rete di teleriscaldamento e l'introduzione di misure di efficienza energetica urbana.

C.

16,08 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 2011 e scadrà il 30 giugno 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5747

7.3

Messaggio del 7 marzo 2008 concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (FF 2008 2535) Introduzione

Il messaggio sulla continuazione della cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (messaggio DSC) e il messaggio concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (messaggio SECO) si fondano su una strategia unica per l'attuazione della politica di sviluppo della Confederazione. La strategia svizzera è articolata secondo tre pilastri: contribuire (1) a ridurre la povertà, (2) a promuovere la sicurezza umana in Paesi e regioni instabili e a ridurre i rischi in materia di sicurezza, nonché (3) a instaurare una globalizzazione favorevole allo sviluppo.

I provvedimenti di politica economica e commerciale si prefiggono innanzitutto di sostenere l'integrazione duratura dei Paesi in sviluppo nell'economia mondiale e nel favorirne la crescita economica. In tal modo, si intende contribuire a una riduzione permanente della povertà in questi Paesi. La priorità è data al miglioramento delle condizioni quadro economiche, alla promozione della competitività e alla diversificazione del commercio, nonché alla mobilitazione degli investimenti indigeni ed esteri.

Nel quadro della cooperazione con i Paesi in sviluppo, il settore «Cooperazione economica e sviluppo» della SECO si impegna con quattro strumenti nei Paesi in sviluppo più progrediti (Ghana, Sudafrica, Egitto, Colombia, Perù, Vietnam e Indonesia), come pure in programmi globali e regionali. Detti strumenti comprendono il sostegno macroeconomico, il finanziamento delle infrastrutture, la promozione degli scambi commerciali e la promozione del settore privato.

5748

7.3.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca mondiale concernente un fondo fiduciario per il finanziamento di un progetto di modernizzazione del settore finanziario in Azerbaigian, concluso il 13 dicembre 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono il contributo svizzero a un fondo fiduciario per il finanziamento di un progetto di modernizzazione del settore finanziario in Azerbaigian.

B.

L'accordo attua a livello bilaterale misure di sostegno al fondo fiduciario per aiutare l'Azerbaigian a modernizzare il settore finanziario, in particolare a sviluppare il mercato dei capitali, a favorire l'accesso ai servizi finanziari nelle regioni rurali e a promuovere un programma nazionale di protezione dei clienti finanziari.

C.

4 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2011 e scadrà il 30 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5749

7.3.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca mondiale, rappresentata dalla BIRS, concernente il progetto «Analisi dell'urbanizzazione in Colombia», concluso il 23 gennaio 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono l'attuazione del progetto «Analisi dell'urbanizzazione in Colombia».

B.

L'accordo attua a livello bilaterale misure di sostegno alla Colombia per affrontare le sfide in ambito urbanistico (sviluppo urbano, pianificazione urbana, priorità degli investimenti).

C.

75 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 gennaio 2011 e scadrà il 30 giugno 2011.

Non sono previste modalità di denuncia.

5750

7.3.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca mondiale, rappresentata dalla BIRS, concernente il progetto «Analisi dell'urbanizzazione in Georgia», concluso il 28 dicembre 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono l'attuazione del progetto «Analisi dell'urbanizzazione in Georgia».

B.

L'accordo attua a livello bilaterale misure di sostegno alla Georgia per affrontare le sfide in ambito urbanistico (sviluppo urbano, pianificazione urbana, priorità degli investimenti).

C.

150 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 dicembre 2011 e scadrà il 31 dicembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

5751

7.3.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca mondiale, rappresentata dalla BIRS, concernente il progetto «Analisi dell'urbanizzazione in Indonesia», concluso il 3 gennaio 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono le modalità d'attuazione del progetto «Analisi dell'urbanizzazione in Indonesia».

B.

L'accordo attua a livello bilaterale misure di sostegno all'Indonesia per affrontare le sfide in ambito urbanistico (sviluppo urbano, pianificazione urbana, priorità degli investimenti).

C.

75 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 gennaio 2011 e scadrà il 30 giugno 2011.

Non sono previste modalità di denuncia.

5752

7.3.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il sostegno all'Indonesia nell'attuazione di REDD+, concluso il 13 luglio 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono il sostegno alla task force del presidente indonesiano per le questioni che sorgono in relazione all'attuazione di REDD+, un programma inteso a ricompensare i Paesi in sviluppo per il loro impegno nella gestione sostenibile delle foreste.

B.

L'accordo intende rafforzare, al più alto livello governativo, le competenze in questo settore.

C.

900 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 luglio 2011 e scadrà il 20 giugno 2013.

Non sono previste modalità di denuncia.

5753

7.3.6

Accordo tripartito tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, l'Egitto, rappresentato dal Ministero del commercio e dell'industria, e l'ONUSI, quale agenzia d'esecuzione, concernente un progetto di promozione della competitività nel settore «Piante medicinali e aromatiche (MAP)», concluso il 19 dicembre 2010

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono le modalità di assistenza tecnica all'intera catena di valore aggiunto MAP in Egitto, dalla produzione fino all'accesso al mercato.

B.

L'accordo si prefigge, da un lato, di promuovere la qualità, la produttività e la conformità alle esigenze internazionali dei prodotti MAP provenienti da quattro regioni dell'Alto Egitto e, dall'altro, di diversificare questi prodotti e i consorzi d'esportazione favorendo l'accesso al mercato europeo.

C.

2,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5754

7.3.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ghana, rappresentato dalla Banca del Ghana, concernente la cooperazione tecnica e finanziaria a sostegno della riforma delle garanzie di credito, concluso l'8 aprile 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono gli obiettivi e l'accompagnamento del progetto (art. 2).

B.

L'accordo si prefigge di sostenere la Banca del Ghana nell'ambito dell'aggiudicazione pubblica di commesse relative all'introduzione di nuovi sistemi informatici (infrastruttura e applicazioni) per la tenuta di un registro dei pegni. Si tratta di una componente di un progetto più ampio di assistenza tecnica della Società finanziaria internazionale (IFC).

C.

350 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 aprile 2011 e termina con l'adempimento di tutti gli obblighi. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5755

7.3.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Liberia concernente l'annullamento del debito estero della Liberia, concluso il 16 marzo 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono l'annullamento del debito estero della Liberia.

B.

L'accordo prevede a livello bilaterale il condono integrale del debito estero della Liberia in applicazione del «Procès-verbal agréé» dei Paesi creditori del Club di Parigi del 16 settembre 2010.

C.

3,275 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 marzo 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5756

7.3.9

Dodicesimo accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Togo concernente l'annullamento del debito estero del Togo, concluso il 3 giugno 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono l'annullamento del debito estero del Togo.

B.

L'accordo prevede a livello bilaterale il condono integrale del debito estero del Togo nei confronti della Svizzera in applicazione del «Procès-verbal agréé» dei Paesi creditori del Club di Parigi del 16 dicembre 2010.

C.

65,755 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 giugno 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5757

7.3.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Perù, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il progetto «Ripristino della rete di acqua potabile della città di Pisco gestita da EMAPISCO SA, distrutta dal terremoto del 15 agosto 2007», concluso il 9 maggio 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono le modalità d'attuazione del progetto di ripristino della rete di acqua potabile della città di Pisco, distrutta dal terremoto del 15 agosto 2007.

B.

L'accordo prevede il sostegno all'azienda di servizi pubblici EMAPISCO nel ripristino della rete di acqua potabile e il rafforzamento delle sue capacità gestionali.

C.

1,35 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2011 e termina con l'adempimento di tutti gli obblighi. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5758

7.3.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNOPS concernente l'istituzione di un fondo per il finanziamento di un programma di cooperazione tecnica in Tanzania, concluso il 7 dicembre 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono l'istituzione di un fondo per finanziare un programma del gruppo di organizzazioni ONU legate al commercio «UN-Chief Executive Board Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacities» in Tanzania.

B.

L'accordo disciplina le modalità di gestione del fondo destinato a finanziare un programma di cooperazione tecnica in Tanzania nel settore del turismo sostenibile e delle relative catene di valore.

C.

3,5 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2011 e scadrà il 30 giugno 2015.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5759

7.3.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'ONUSI concernente la promozione e l'applicazione di una produzione pulita ed efficiente mediante l'istituzione e la gestione di un «Cleaner Production Center» in Ucraina, concluso il 18 novembre 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono il contributo finanziario della SECO all'istituzione e alla gestione di un «Cleaner Production Center» in Ucraina per il periodo 2011­2016.

B.

L'accordo disciplina le modalità e l'utilizzazione del contributo svizzero. Il programma offre assistenza tecnica alle PMI per aumentare l'efficienza sul piano energetico e dello sfruttamento delle risorse.

C.

4,816 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2011 e scadrà il 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

5760

7.3.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Vietnam concernente il progetto «Miglioramento del trattamento delle acque di scarico e gestione dei rifiuti nelle città di provincia», concluso il 13 settembre 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono le modalità d'attuazione delle attività di consulenza nell'ambito del progetto di miglioramento del trattamento delle acque di scarico e della gestione dei rifiuti nelle città di provincia, finanziate mediante un contributo svizzero.

B.

L'accordo prevede misure di sostegno al Vietnam per migliorare il trattamento delle acque di scarico e la gestione dei rifiuti.

C.

5,250 milioni di euro e 650 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 settembre 2011 e scadrà il 30 giugno 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5761

7.3.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Vietnam, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente l'assistenza all'analisi macroeconomica e alla programmazione finanziaria, concluso il 13 settembre 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono le modalità per le prestazioni di consulenza.

B.

L'accordo prevede a livello bilaterale un sostegno all'assistenza tecnica per l'analisi macroeconomica e la programmazione finanziaria in Vietnam.

C.

160 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 settembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5762

7.3.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'ONUDC concernente un programma di mentoring per la regione del Mekong nel quadro di un programma globale contro il riciclaggio di denaro, la criminalità e il finanziamento del terrorismo, concluso il 2 agosto 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono il finanziamento di un consulente per il programma globale di lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità e il finanziamento del terrorismo nella regione del Mekong.

B.

L'accordo prevede a livello bilaterale un sostegno alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella regione del Mekong.

C.

994 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2011 e copre il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato dalla Svizzera con un preavviso scritto di sei mesi.

5763

7.3.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca interamericana di sviluppo (BIS) concernente il contributo al fondo multidonatori «Aqua Fund», concluso il 18 maggio 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono le modalità d'attuazione del fondo multidonatori «Aqua Fund» gestito dalla BIS.

B.

L'accordo prevede un sostegno a favore dei Paesi in cui opera la BIS (soprattutto i Paesi prioritari SECO) per gli investimenti destinati all'approvvigionamento idrico, all'eliminazione e al trattamento delle acque di scarico, alla gestione delle risorse idriche e dei rifiuti.

C.

4,5 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 maggio 2011 e termina con l'adempimento di tutti gli obblighi. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5764

7.3.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il contributo svizzero al Fondo Carbone della «Forest Carbon Partnership Facility», concluso il 18 luglio 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono il contributo finanziario della Svizzera al Fondo Carbone. Mediante progetti pilota, il Fondo Carbone è destinato a ricompensare finanziaramente i Paesi in sviluppo per i loro sforzi volti a ridurre le emissioni di CO2 grazie a una gestione sostenibile delle foreste tropicali.

B.

L'accordo prevede una ricompensa per circa cinque Paesi in sviluppo per i loro sforzi tesi a ridurre le emissioni di CO2 grazie a una gestione sostenibile delle foreste tropicali.

C.

8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 luglio 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5765

7.3.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il contributo svizzero al fondo fiduciario multidonatori «Partnership for Market Readiness», concluso il 18 luglio 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono il contributo finanziario della Svizzera al fondo fiduciario «Partnership for Market Readiness», amministrato dalla Banca mondiale e finanziato da più donatori, il cui obiettivo consiste nel promuovere nuovi meccanismi di negoziazione dei diritti di emissione di CO2 mediante programmi settoriali di protezione del clima nei Paesi di recente industrializzazione.

B.

L'accordo prevede il sostegno a una quindicina di Paesi in sviluppo nella preparazione e nella verifica, in settori pertinenti, dei programmi di protezione del clima mediante un sistema di negoziazione internazionale dei diritti di emissione di CO2.

C.

7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 luglio 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

5766

7.3.19

Accordo di fondo fiduciario tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il fondo fiduciario per partenariati pubblico-privati nel settore dell'infrastruttura nonché la consulenza e l'assistenza tecnica del Programma infranazionale (PPIAF), concluso il 2 agosto 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo di fondo fiduciario concernono le modalità di sostegno della Svizzera al programma d'assistenza tecnica infranazionale PPIAF, affinché gli esecutivi cittadini abbiano accesso al finanziamento bancario per l'infrastruttura senza dipendere dalle garanzie statali.

B.

L'accordo di fondo fiduciario disciplina a livello bilaterale le modalità d'attuazione del programma.

C.

3,9 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo di fondo fiduciario è entrato in vigore il 2 agosto 2011 e copre il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni, previa approvazione di tutti i donatori che partecipano al programma.

5767

7.3.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca mondiale concernente un fondo fiduciario per finanziare e assicurare i rischi di catastrofe, concluso il 21 giugno 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono il contributo svizzero al fondo fiduciario multidonatori della Banca mondiale destinato a finanziare e assicurare i rischi di catastrofe.

B.

L'accordo prevede a livello bilaterale un contributo al fondo fiduciario che sostiene i Paesi beneficiari nella gestione dei rischi budgetari, segnatamente nel settore del finanziamento dei rischi di catastrofi naturali.

C.

5,375 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 giugno 2011 e scadrà il 31 dicembre 2016. Può essere denunciato dalla Svizzera con un preavviso scritto di tre mesi.

5768

7.3.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca mondiale concernente il fondo per il rimborso del debito pubblico e la gestione di rischi, concluso il 21 giugno 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono il contributo svizzero dela SECO al fondo della Banca mondiale per il rimborso del debito pubblico e la gestione di rischi.

B.

L'accordo prevede a livello bilaterale un contributo al fondo fiduciario che sostiene i Paesi beneficiari nella gestione dei rischi budgetari, segnatamente nel settore della gestione del debito pubblico.

C.

3,15 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 giugno 2011 e scadrà il 31 dicembre 2016. Può essere denunciato dalla Svizzera con un preavviso scritto di tre mesi.

5769

7.3.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente il finanziamento di un fondo fiduciario «Topical», concluso il 24 febbraio 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono il contributo finanziario al fondo fiduciario «Topical» destinato alla gestione delle entrate derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali.

B.

L'accordo prevede il cofinanziamento del fondo fiduciario multidonatori gestito dal FMI, destinato all'assistenza tecnica ai Paesi in sviluppo dotati di risorse naturali nella gestione delle entrate provenienti da queste risorse.

C.

5 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2011. Può essere denunciato. La denuncia diviene effettiva il giorno della ricezione della relativa comunicazione.

5770

7.3.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente il contributo finanziario della Svizzera al centro regionale d'assistenza tecnica in Africa australe, concluso il 5 maggio 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono il contributo finanziario della Svizzera al centro regionale d'assistenza tecnica in Africa australe del FMI.

B.

L'accordo prevede a livello bilaterale un contributo al centro regionale d'assistenza tecnica in Africa australe destinato a sostenere i Paesi beneficiari nel settore delle finanze pubbliche, della statistica e della vigilanza dei mercati finanziari.

C.

3 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 maggio 2011. Può essere denunciato. La denuncia diviene effettiva il giorno della ricezione della relativa comunicazione.

5771

7.3.24

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Centro consultivo sul diritto dell'OMC (ACWL) concernente il contributo della SECO all'ACWL, concluso il 15 dicembre 2011

A.

Le disposizioni principali del protocollo d'intesa concernono il contributo finanziario della Svizzera al Centro consultivo sul diritto dell'OMC (Advisory Centre on WTO Law, ACWL) per il periodo 2012-2016.

B.

Il protocollo d'intesa disciplina a livello bilaterale il contributo annuo della Svizzera e la sua utilizzazione. Prevede il sostegno alle tre attività principali dell'ACWL: la consulenza ai Paesi in sviluppo in materia di diritto OMC; il sostegno ai Paesi in sviluppo nelle procedure di composizione delle controversie; la formazione di diplomatici provenienti da Paesi in sviluppo nell'ambito del diritto OMC.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 15 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

5772

7.3.25

Protocollo d'intesa fra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OMC concernente il contributo della SECO al Fondo fiduciario globale a destinazione speciale nell'ambito dell'Agenda di Doha per lo sviluppo, concluso il 15 dicembre 2011

A.

Le disposizioni principali del protocollo d'intesa concernono il contributo finanziario della Svizzera al Fondo fiduciario globale a destinazione speciale nell'ambito dell'Agenda di Doha per lo sviluppo (DDAGTF) per il periodo 2012-2013.

B.

Il protocollo d'intesa disciplina a livello bilaterale il contributo annuo della Svizzera e la sua utilizzazione. Il DDAGTF è destinato a finanziare attività di formazione in materia di norme OMC per i diplomatici e le istituzioni provenienti da Paesi in sviluppo, in particolare quelli meno avanzati.

C.

1,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 15 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

5773

7.3.26

Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la CNUCES, il Centro internazionale per il commercio, l'ONUSI, l'OIL e l'UNOPS concernente l'attuazione dei progetti di cooperazione in ambito commerciale in determinati Paesi meno avanzati, concluso il 9 maggio 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo quadro concernono le modalità di collaborazione fra la Svizzera e il Gruppo interistituzionale sul commercio e sulle capacità produttive del Consiglio dei capi di segretariato degli organismi delle Nazioni Unite (UN-Chief Executive Board Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacities) nell'attuazione di alcuni progetti di cooperazione.

B.

L'accordo quadro definisce gli obiettivi e i principi generali della cooperazione, chiarisce la struttura cooperativa e prevede disposizioni in materia di immunità, controversie e denuncia.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo quadro è entrato in vigore il 9 maggio 2011. Può essere denunciato da tutte le parti con un preavviso scritto di sei mesi.

5774

7.3.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'ONUSI concernente il Programma globale di produzione pulita ed efficiente, concluso il 18 novembre 2011

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono il contributo finanziario della SECO al Programma globale di produzione pulita ed efficiente dell'ONUSI per il periodo 2011-2016.

B.

L'accordo disciplina le modalità e l'utilizzazione del contributo annuo della Svizzera. Il programma offre assistenza tecnica alle PMI allo scopo di incrementare l'efficienza energetica e lo sfruttamento efficace delle risorse.

C.

16,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2011 e scadrà il 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

5775

7.4

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia

7.4.1

Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, conclusa il 15 giugno 2011, RS 0.946.31

A.

La convenzione istituisce un quadro centrale e unico per la gestione delle norme di origine nella regione euromediterranea.

B.

La presente convenzione, in sostituzione dell'attuale rete di protocolli sulle norme di origine negli accordi di libero scambio esistenti nella regione euromediterranea, migliorerà le procedure per la revisione e l'aggiornamento delle disposizioni in materia di norme di origine in questa regione.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA.

E.

La convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2012. Può essere denunciata con un preavviso scritto di dodici mesi.

5776

7.4.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Argentina, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, del commercio internazionale e del culto, concernente l'istituzione di una commissione economica mista, concluso il 5 luglio 2011

A.

L'accordo istituisce una commissione economica mista elvetico-argentina.

B.

L'Argentina è il terzo partner commerciale più importante della Svizzera in America latina. L'accordo comporta due vantaggi rilevanti per la Svizzera: in primo luogo, per il tramite della commissione economica mista è possibile avviare relazioni con le autorità argentine in un quadro istituzionale per affrontare questioni che riguardano le aziende svizzere e, in secondo luogo, questa commissione permette alla Svizzera di consolidare i suoi legami con un partner fondamentale del Mercosur. La partecipazione dell'Argentina al G-20 riveste inoltre un interesse particolare per la Svizzera.

C.

La gestione dell'accordo e il coordinamento della Commissione economica mista saranno garantiti dalla SECO e non avranno ripercussioni finanziarie sulla Confederazione.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 agosto 2011 per una durata di cinque anni, dopo di che sarà automaticamente prolungato a tempo indeterminato.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5777

8

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

8.1

Accordo tra la Svizzera e l'Australia concernente il traffico aereo, concluso il 28 novembre 2008, RS 0.748.127.191.58

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.

B.

L'accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo. Quest'ultima prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora un approccio multilaterale regionale o globale non sia possibile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 maggio 2011. Può essere denunciato con un preavviso di dodici mesi.

5778

8.2

Accordo tra la Svizzera e le Barbados concernente il traffico aereo di linea, concluso il 27 ottobre 2009, RS 0.748.127.191.68

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.

B.

L'accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo. Quest'ultima prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora un approccio multilaterale regionale o globale non sia possibile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 giugno 2011. Può essere denunciato con un preavviso di dodici mesi.

5779

8.3

Accordo tra la Svizzera e l'Armenia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 10 novembre 2009, RS 0.748.127.191.56

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.

B.

L'accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo. Quest'ultima prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora un approccio multilaterale regionale o globale non sia possibile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2011. Può essere denunciato per la fine del corrente periodo di orario con un preavviso di dodici mesi.

5780

8.4

Accordo tra la Svizzera e il Kuwait concernente il traffico aereo, concluso il 28 giugno 2010

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.

B.

L'accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo. Quest'ultima prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora un approccio multilaterale regionale o globale non sia possibile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo entrerà in vigore dopo la ricezione delle notificazioni reciproche concernenti l'espletamento delle necessarie procedure interne. La Svizzera ha proceduto a tale notificazione il 22 marzo 2011. L'accordo può essere denunciato con un preavviso di dodici mesi.

5781

8.5

Accordo tra la Svizzera e la Cina concernente il traffico aereo, concluso il 1° marzo 2011

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.

B.

L'accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo. Quest'ultima prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora un approccio multilaterale regionale o globale non sia possibile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo entrerà in vigore dopo la ricezione delle notificazioni reciproche concernenti l'espletamento delle necessarie procedure interne. La Svizzera ha proceduto a tale notificazione l'8 aprile 2011. L'accordo può essere denunciato per la fine del corrente periodo di orario con un preavviso di dodici mesi.

5782

8.6

Accordo tra la Svizzera e l'Austria sulle facilitazioni accordate ai voli ambulanza e ai voli di ricerca e di salvataggio, concluso il 3 marzo 2011, RS 0.131.316.31

A.

L'accordo disciplina le condizioni quadro per l'esecuzione di voli ambulanza, di ricerca e di salvataggio transfrontalieri che necessitano di aree di atterraggio esterne.

B.

I Cantoni di frontiera dei Grigioni e di San Gallo e i Bundesländer austriaci Voralberg e Tirolo hanno auspicato la conclusione di un accordo per facilitare i voli ambulanza e di salvataggio. Un tale accordo è anche nell'interesse delle imprese di trasporto per elicottero attive nella regione di frontiera le quali beneficeranno di una maggiore certezza giuridica e di una semplificazione amministrativa.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3b lettera c LNA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5783

8.7

Accordo tra la Svizzera e il Marocco concernente i trasporti aerei regolari, concluso il 23 giugno 2011, RS 0.748.127.195.491

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.

B.

L'accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo. Quest'ultima prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora un approccio multilaterale regionale o globale non sia possibile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo è applicabile provvisoriamente dal 23 giugno 2011. Può essere denunciato per la fine del corrente periodo di orario con un preavviso di dodici mesi.

5784

8.8

Accordo multilaterale M 221 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di cisterne e sistemi di stoccaggio di gas propellenti di veicoli a motore alimentati con gas corrispondenti ai numeri ONU 1011, 1049, 1075, 1954, 1965, 1966, 1969, 1971 o 1978, concluso l'11 maggio 2011

A.

L'accordo disciplina il trasporto di veicoli a motore alimentati con gas infiammabili e di loro componenti per le operazioni di manutenzione e riparazione, le attività relative alla garanzia di qualità dei veicoli e dei loro componenti e la loro adeguata eliminazione. Le disposizioni attuali non prevedono modalità regolamentari e legali per trasporti di questo genere.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di determinate merci pericolose tenendo conto degli interessi dell'economia nel rispetto della sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera l'11 maggio 2011 ed è applicabile sino al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non denunciato.

5785

8.9

Accordo multilaterale M 223 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di AEROSOL (n. ONU 1950), concluso l'11 maggio 2011

A.

L'accordo disciplina il trasporto d'aerosol (n. ONU 1950) in imballaggi esterni rigidi. Gli imballaggi in cartone o altro materiale non conformi alle prescrizioni di fabbricazione possono essere utilizzati nella misura in cui l'imballaggio non superi una determinata massa netta (fino a 55 kg per gli imballaggi in cartone e fino a 125 kg per gli imballaggi in altro materiale).

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di determinate merci pericolose tenendo conto degli interessi dell'economia nel rispetto della sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera l'11 maggio 2011 ed è applicabile sino al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non denunciato.

5786

8.10

Accordo multilaterale M 224 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente la deroga alla disposizione speciale 239 per il trasporto di accumulatori al sodio o elementi di accumulatori al sodio (n. ONU 3292), concluso l'11 maggio 2011

A.

L'accordo prevede l'autorizzazione di composti di sodio utilizzati negli accumulatori al sodio o negli elementi di accumulatori al sodio.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di determinate merci pericolose tenendo conto degli interessi dell'economia nel rispetto della sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera l'11 maggio 2011 ed è applicabile sino al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non denunciato.

5787

8.11

Accordo multilaterale M 228 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di prototipi di grandi insiemi di pile al litio ionico (n. ONU 3480), concluso il 19 agosto 2011

A.

L'accordo disciplina il trasporto di prototipi di preproduzione di grandi insiemi di pile al litio ionico. Questi ultimi servono alla ricerca e non sono conformi alle prescrizioni in vigore.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di determinate merci pericolose tenendo conto degli interessi dell'economia nel rispetto della sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 19 agosto 2011 ed è applicabile sino al 26 dicembre 2015. Può essere denunciato; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non denunciato.

5788

8.12

Accordo multilaterale M 230 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di n. ONU 2990 mezzi di salvataggio autogonfiabili e n. ONU 3072 mezzi di salvataggio non autogonfiabili, concluso l'11 maggio 2011

A.

L'accordo ammette, in deroga alle disposizioni dell'ADR, i mezzi di salvataggio dei numeri ONU 2990 e 3072 contenuti in imballaggi esterni robusti e resistenti di massa lorda non superiore a 40 kg, non contenenti nessun'altra merce pericolosa ad eccezione di bottiglie di gas della classe 2, codice di classificazione 1A o 2A, con capienza massima di 120 ml, installate unicamente allo scopo di attivare il mezzo di salvataggio.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di determinate merci pericolose tenendo conto degli interessi dell'economia nel rispetto della sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera l'11 maggio 2011 ed è applicabile sino al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non denunciato.

5789

8.13

Accordo multilaterale M 231 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di sostanze chimiche sotto pressione, concluso l'11 maggio 2011

A.

L'accordo permette, con la designazione di «sostanze chimiche sotto pressione», il trasporto di sostanze contenenti un gas propulsore che non rientrano nella categoria degli aerosol.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di determinate merci pericolose tenendo conto degli interessi dell'economia nel rispetto della sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera l'11 maggio 2011 ed è applicabile sino al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accorod ma non denunciato.

5790

8.14

Accordo multilaterale M 232 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di dispositivi medici o attrezzature mediche, concluso l'11 maggio 2011

A.

L'accordo permette il trasporto semplificato di dispositivi medici o attrezzature mediche potenzialmente contaminati o che possono contenere sostanze contagiose non pulite a scopo di disinfezione, pulizia, sterilizzazione, riparazione o verifica.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di determinate merci pericolose tenendo conto degli interessi dell'economia nel rispetto della sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera l'11 maggio 2011 ed è applicabile sino al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non denunciato.

5791

8.15

Accordo multilaterale M 233 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di pile al litio, concluso l'11 maggio 2011

A.

L'accordo precisa le istruzioni d'imballaggio per le pile al litio metallico e le pile al litio ionico singole oppure contenute in un equipaggiamento o imballate con un equipaggiamento. Esso chiarisce che per il trasporto di pile o batterie (singole o assemblate) di almeno 12 kg non è più necessario un imballaggio omologato se viene utilizzato un involucro esterno solido o un imballaggio esterno solido. Parimenti, non è necessario un imballaggio omologato se le pile o le batterie sono contenute in un equipaggiamento che presenta una stabilità sufficiente.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di determinate merci pericolose tenendo conto degli interessi dell'economia nel rispetto della sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera l'11 maggio 2011 ed è applicabile sino al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non denunciato.

5792

8.16

Accordo multilaterale M 234 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente le disposizioni transitorie per i servizi d'ispezione aziendali, concluso il 19 agosto 2011

A.

L'accordo proroga di sei mesi un termine transitorio già previsto dall'ADR.

Si prefigge di lasciare più tempo alle autorità e ai servizi interni delle imprese per attuare la procedura della sottosezione 1.8.7.1.4 ADR per la valutazione della conformità.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di determinate merci pericolose tenendo conto degli interessi dell'economia nel rispetto della sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 19 agosto 2011 ed è applicabile sino al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non denunciato.

5793

8.17

Accordo multilaterale M 238 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di accendini e ricariche per accendini, concluso il 19 agosto 2011

A.

L'accordo si prefigge di semplificare le disposizioni della normativa relativa al trasporto degli accendini o delle ricariche per accendini (n. ONU 1057).

Tali disposizioni sono state adottate in vista dell'ADR 2013.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di determinate merci pericolose tenendo conto degli interessi dell'economia nel rispetto della sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 19 agosto 2011 ed è applicabile sino al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non denunciato.

5794

8.18

Accordo multilaterale M 238 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di pile e batterie al litio, concluso il 19 agosto 2011

A.

L'accordo autorizza il trasporto, ai fini della loro eliminazione, delle pile e batterie al litio usate, raccolte non soltanto tra il punto di raccolta per i consumatori e il luogo di trattamento intermedio, come previsto dalla disposizione speciale 636, ma anche direttamente fino a un luogo di trattamento intermedio. Tali disposizioni sono state adottate in vista dell'ADR 2013. Ciò consente un'applicazione anticipata di disposizioni già adottate.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di determinate merci pericolose tenendo conto degli interessi dell'economia nel rispetto della sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 19 agosto 2011 ed è applicabile sino al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non denunciato.

5795

8.19

Accordo multilaterale M 242 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) relativo all'utilizzazione di equipaggiamenti sulle cisterne, concluso il 19 agosto 2011

A.

L'accordo proroga di sei mesi un termine transitorio già previsto dall'ADR.

Consente di equipaggiare le nuove cisterne di organi di ritegno e valvole non conformi alle norme ma a prescrizioni nazionali anteriori poiché attualmente sono disponibili pochi organi di ritegno e valvole corrispondenti alle norme.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di determinate merci pericolose tenendo conto degli interessi dell'economia nel rispetto della sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 19 agosto 2011 ed è applicabile sino al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non denunciato.

5796

8.20

Protocollo d'attuazione delle procedure di mutuo riconoscimento dell'autorizzazione delle locomotive e del materiale rotabile per il trasporto viaggiatori convenzionali e ad alta velocità tra le autorità nazionali della sicurezza ferroviaria della Svizzera e del Belgio, concluso l'8 dicembre 2010

A.

Il protocollo concerne l'attuazione delle procedure di mutuo riconoscimento dell'autorizzazione del materiale rotabile tra le autorità competenti.

B.

Il protocollo contempla le condizioni quadro dell'istruzione delle domande di messa in esercizio del materiale rotabile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Il protocollo è entrato in vigore il 9 dicembre 2010. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per la fine di un anno civile con un preavviso scritto di 90 giorni.

5797

8.21

Convenzione relativa alla procedura di mutuo riconoscimento dell'autorizzazione delle locomotive, di treni automotori e del materiale rotabile per il trasporto viaggiatori convenzionali e ad alta velocità tra le autorità nazionali della sicurezza ferroviaria della Svizzera e dei Paesi Bassi, conclusa il 27 giugno 2011

A.

La convenzione concerne l'attuazione delle procedure di mutuo riconoscimento dell'autorizzazione del materiale rotabile tra le autorità competenti.

B.

La convenzione contempla le condizioni quadro dell'istruzione delle domande di messa in esercizio del materiale rotabile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 28 giugno 2011. È conclusa per una durata indeterminata. Può essere denunciata per la fine di un anno civile con un preavviso scritto di 90 giorni.

5798

8.22

Convenzione relativa alla procedura di mutuo riconoscimento dell'autorizzazione delle locomotive e del materiale rotabile per il trasporto viaggiatori convenzionali e ad alta velocità tra le autorità nazionali della sicurezza ferroviaria della Svizzera e della Germania, conclusa il 22 settembre 2011

A.

La convenzione concerne l'attuazione delle procedure di mutuo riconoscimento dell'autorizzazione del materiale rotabile tra l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e l'autorità competente tedesca.

B.

La convenzione contempla le condizioni quadro dell'istruzione delle domande di messa in esercizio del materiale rotabile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 22 settembre 2011. È conclusa per una durata indeterminata. Può essere denunciata per la fine di un anno civile con un preavviso scritto di 90 giorni.

5799

8.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DATEC, e il Land Baden-Württemberg, rappresentato dal Ministero dell'ambiente, del clima e dell'energia, concernente l'imposizione delle centrali idroelettriche del Reno superiore, concluso il 1° agosto 2011

A.

L'accordo autorizza i Cantoni, nel quadro dell'aumento dell'aliquota massima annua del canone d'acqua secondo la legislazione federale, a riscuotere il canone idrico dovuto in applicazione delle disposizioni cantonali anche presso tutte le centrali idroelettriche di frontiera del Reno superiore (da Basilea a Sciaffusa). Parallelamente, il Land Baden-Württemberg può aumentare il canone per l'utilizzazione della forza idrica fino a concorrenza dell'aliquota massima annua del canone d'acqua riscosso in Svizzera.

B.

Il fatto che i canoni d'acqua non possano essere fissati unilateralmente e senza consultare l'altro Stato (cfr. DTF 129 II 114 segg.) è conforme al senso e allo spirito delle prassi in corso da molti anni nel settore dell'utilizzazione della forza idrica sul Reno superiore. Si è reso quindi necessario un accordo internazionale sui canoni d'acqua da riscuotere.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 49 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (legge sulle forze idriche, RS 721.80), in combinato disposto con l'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sull'utilizzazione delle forze idriche (RS 721.801).

E.

L'accordo è entrato in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2011 ed è concluso per una durata indeterminata.

5800

8.24

Accordo tra le amministrazioni della Svizzera, della Germania, del Belgio, della Francia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi concernente la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone di frontiera per i sistemi terrestri che permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica nella gamma di frequenze 790­862 MHz, concluso l'11 ottobre 2011

A.

L'accordo concerne la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nella gamma 790­862 MHz nella zona di frontiera dei rispettivi Paesi. Determina le modalità e le condizioni di utilizzazione.

B.

I criteri di pianificazione e coordinamento previamente definite permettono di utilizzare in qualsiasi momento le risorse frequenziali a breve termine e senza lunghe formalità di coordinamento.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC, RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 ottobre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5801

8.25

Accordo tra le amministrazioni della Svizzera, della Germania, del Belgio, della Francia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi concernente la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone di frontiera per i sistemi di terra che permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica nelle gamme di frequenze 880­915 MHz, associata alla gamma 926­960 MHz, e 1710­1785 MHz, associata alla gamma 1805­1880 MHz, concluso l'11 ottobre 2011

A.

L'accordo concerne la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle gamme 880­915 MHz, associata alla gamma 926­960 MHz, e 1710­ 1785 MHz, associata alla gamma 1805­1880 MHz nella zona di frontiera dei rispettivi Paesi. Determina le modalità e le condizioni di utilizzazione.

B.

I criteri di pianificazione e coordinamento previamente definite permettono di utilizzare in qualsiasi momento le risorse frequenziali a breve termine e senza lunghe formalità di coordinamento.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC, RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 ottobre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5802

8.26

Accordo tra le amministrazioni della Svizzera, della Germania, del Belgio, della Francia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi concernente la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone di frontiera per i sistemi di terra che permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica nella gamma di frequenza 2500­2690 MHz, concluso l'11 ottobre 2011

A.

L'accordo concerne la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nella gamma 2500­2690 MHz nella zona di frontiera tra i rispettivi Paesi.

Determina le modalità e le condizioni di utilizzazione.

B.

I criteri di pianificazione e coordinamento previamente definite permettono di utilizzare in qualsiasi momento le risorse frequenziali a breve termine e senza lunghe formalità di coordinamento.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC, RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 ottobre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5803

8.27

Accordo tra le amministrazioni della Svizzera, della Germania, del Belgio, della Francia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi concernente l'approvazione di convenzioni tra gestori di sistemi di terra che permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica, concluso l'11 ottobre 2011

A.

L'accordo concerne l'approvazione di convenzioni tra gestori di sistemi di comunicazione mobile terrestri da parte delle amministrazioni competenti.

Determina l'oggetto delle convenzioni e lo svolgimento della procedura di approvazione.

B.

Le convenzioni permettono ai gestori di comunicazione mobile di utilizzare più efficacemente le risorse di frequenze a disposizione nella zona di frontiera e di migliorare la qualità della copertura. Sono particolarmente interessate le regioni dalla topografia difficile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC, RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 ottobre 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5804

8.28

Convenzione di cooperazione tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio federale dell'ambiente, e la Cina, rappresentata dalla Commissione di Changjiang per le risorse idriche, conclusa il 17 aprile 2011

A.

La convenzione disciplina le modalità della cooperazione per assicurare la formazione di un gruppo di ingegneri in gestione integrata dei rischi sul fiume Yangtze e sui corsi d'acqua svizzeri, come pure lo sviluppo di un sistema di decisionale volto a ottimizzare la protezione contro le piene mediante regolazione delle dighe e altri provvedimenti di ordine tecnico, tenendo comunque conto delle conseguenze economiche, ecologiche e sociali.

B.

La cooperazione sino-svizzera si prefigge di ridurre i danni alle persone e ai beni mediante misure di riduzione della vulnerabilità nelle reti idrografiche considerate.

C.

425 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 aprile 2011 e scadrà il 31 dicembre 2013.

Non sono previste modalità di denuncia.

5805

8.29

Convenzione di cooperazione tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Dipartimento delle risorse idriche della regione autonoma di Xinjiang Uygur, Cina, concernente la sorveglianza e l'allarme precoce in caso di rottura di laghi glaciali nel bacino dello Yarkant, provincia dello Xinjiang, Cina, conclusa il 17 aprile 2011

A.

La convenzione disciplina le modalità della cooperazione per impiantare un sistema di allarme precoce volto a migliorare la sicurezza delle persone, delle zone urbanizzate, degli animali da reddito, dei sistemi d'irrigazione, delle superfici agricole utili e delle infrastrutture, come pure l'osservazione.

Disciplina anche le modalità dell'analisi delle modifiche di ghiacciai dovute ai cambiamenti climatici nella regione dello Yarkant e della trasposizione dei risultati ad altre regioni.

B.

La cooperazione sino-svizzera si prefigge di ridurre i danni alle persone e ai beni mediante misure di riduzione della vulnerabilità nelle reti idrografiche considerate, in particolare nei corsi medio e superiore dello Yarkant.

C.

1,650 milioni di franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 aprile 2011 e scadrà il 31 dicembre 2013.

Non sono previste modalità di denuncia.

5806

8.30

Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente la cooperazione scientifica nel settore delle emissioni dei veicoli e dei motori, concluso il 24 novembre 2011

A.

Nel quadro del piano d'azione del Consiglio federale contro le polveri fini del 2006, l'accordo prevede il rinnovo, con minimi adeguamenti, di un accordo del 2007 relativo alla cooperazione scientifica nel settore delle emissioni di veicoli e motori.

B.

L'accordo si prefigge di consolidare e istituzionalizzare lo scambio di informazioni sulle attività di ricerca e sui loro risultati.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2011 per una durata di quattro anni. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

5807

9

Trattati internazionali legati al recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino Introduzione

Con l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.362.31) e l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS 0.142.392.68), la Svizzera si è impegnata a recepire di principio tutti gli atti e le misure di sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino e a trasporle se necessario nel diritto svizzero (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS; art. 1 cpv. 3 e 4 AAD).

Il recepimento di un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino si svolge secondo una procedura particolare: l'UE deve notificare senza indugio alla Svizzera l'adozione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen; la Svizzera deve, dal canto suo, informare l'UE entro un termine di 30 giorni dall'adozione dell'atto se ed entro quali termini intende recepirlo (art. 7 cpv. 2 lett. a AAS; art. 4 cpv. 2 AAD). Il mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino può portare alla sospensione o alla cessazione degli accordi di associazione (art. 7 cpv. 4 AAS; art. 4 cpv. 6 AAD).

Alcuni sviluppi che non contengono né diritti né obblighi giuridici (informazioni amministrative, raccomandazioni, rapporti) non costituiscono, per natura, dei trattati ed è dunque sufficiente che la Svizzera ne prenda conoscenza con una nota diplomatica indirizzata all'UE. Se, al contrario, uno sviluppo è vincolante per la Svizzera, viene recepito mediante uno scambio di note che per la Svizzera ha valenza di trattato internazionale. Quest'ultimo deve essere approvato conformemente alle disposizioni costituzionali dal Consiglio federale (se una legge federale gli attribuisce la competenza di approvazione o, in caso di trattato di portata minore, secondo l'art. 7a cpv. 2 LOGA), dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. In quest'ultimo caso la Svizzera deve informare l'UE, non appena il decreto federale è stato approvato in votazione, sull'adempimento delle sue esigenze costituzionali interne che consente l'entrata in vigore del trattato in questione. Dispone di un termine
massimo di due anni a partire dalla notificazione da parte dell'UE per il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero (art. 7 cpv. 2 lett. b AAS; art. 4 cpv. 3 AAD).

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino che sono di competenza del Consiglio federale figurano in un capitolo speciale del presente rapporto a causa del loro carattere particolare.

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino possono essere denunciati conformemente alle condizioni fissate rispettivamente negli articoli 7 capoverso 4 e 17 AAS, nonché negli articoli 4 capoverso 6 e 16 AAD. Un'eventuale denuncia avrebbe come conseguenza l'avvio della procedura di cessazione o di sospensione degli accordi, descritta in precedenza, secondo gli articoli 7 AAS e 6 AAD.

5808

Inoltre è opportuno integrare in questo capitolo, all'occorrenza, altri trattati internazionali connessi con la cooperazione Schengen/Dublino, come è stato il caso con gli accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti (l'introduzione si trova nel n. 2.7; gli accordi si trovano nei n. 9.15-9.18 di questo capitolo).

5809

9.1

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1211/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, concluso il 4 gennaio 2011, RS 0.362.380.047

A.

Lo scambio di note libera i cittadini di Taiwan e delle Marianne settentrionali dall'obbligo del visto per attraversare le frontiere esterne Schengen allo scopo di soggiornare nello spazio Schengen per non più di tre mesi su un periodo di sei mesi. La soppressione dell'obbligo del visto non significa il venire meno di tutte le condizioni poste all'attraversamento delle frontiere esterne: la persona che vuole entrare nello spazio Schengen deve possedere un documento di viaggio valido, disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, non essere segnalata ai fini della non ammissione nel SIS e non costituire una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Per la Confederazione, perdita degli emolumenti riscossi fino ad allora, che attualmente non può essere stimata con esattezza.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 4 gennaio 2011. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

5810

9.2

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2011/148/UE che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione relative al Fondo per le frontiere esterne, concluso il 31 marzo 2011, RS 0.362.380.048

A.

Lo scambio di note adegua, sulla base delle esperienze acquisite, le modalità di applicazione del Fondo per le frontiere esterne fissate dalla Commissione (decisione CE/2008/456), che definisce in particolare i principi procedurali dell'assegnazione di mandati pubblici e privati finanziati mediante il Fondo per le frontiere esterne. In tal modo, l'utilizzo di appositi moduli permetterà d'ora in avanti di cogliere in maniera più precisa le informazioni che gli Stati Schengen devono mettere a disposizione, nel quadro dell'esecuzione di programmi annuali. Peraltro, sono state semplificate le disposizioni concernenti l'ammissibilità delle spese destinate alle misure cofinanziate nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne, così da ridurre al minimo gli oneri amministrativi degli Stati e di accrescere la certezza del diritto. Tali modifiche riguardano, ad esempio, le condizioni di ammissibilità delle spese di personale e di viaggio legate a un progetto o la concessione di contratti di subappalto.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 31 marzo 2011. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

5811

9.3

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione C(2011) 1582 definitivo recante fissazione degli importi assegnati agli Stati membri per l'esercizio finanziario 2011 in applicazione della decisione n. 574/2007/CE che istituisce il Fondo per le frontiere esterne, concluso il 12 aprile 2011

A.

Lo scambio di note recepisce la decisione della Commissione che fissa per l'esercizio finanziario 2011 gli importi assegnati sul Fondo per le frontiere esterne ai vari Stati Schengen per realizzare progetti meritevoli di sostegno.

Alla Svizzera è attribuita una somma di 3,053 milioni di euro, di cui 1,537 milioni di euro sono destinati al settore degli aeroporti e 1,515 milioni di euro al settore dei posti consolari. L'importo indicativo summenzionato permette di determinare con sufficiente approssimazione la parte del fondo di cui disporrà la Svizzera nel 2011.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 12 aprile 2011. Può essere denunciato alla condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

5812

9.4

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 493/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, concluso il 16 maggio 2011, RS 0.362.380.049

A.

Grazie allo scambio di note, l'attuale rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione dovrebbe essere ottimizzata. La rete raggruppa i rappresentanti degli Stati membri di Schengen distaccati all'estero (il più delle volte presso le autorità consolari) per stabilire e intrattenere contatti con le autorità del Paese ospite al fine di contribuire alla prevenzione dell'immigrazione illegale e alla lotta contro questo fenomeno, al rimpatrio dei clandestini e alla gestione dell'immigrazione legale. Per creare sinergie tra la gestione dell'immigrazione e la gestione dei controlli alle frontiere esterne, il regolamento recepito crea le basi giuridiche che permettono di instaurare una stretta cooperazione tra FRONTEX e le reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione. In questo contesto, il regolamento prevede un'intensificazione dello scambio di informazioni a livello operativo e strategico. Autorizza inoltre l'utilizzo della rete di informazione e coordinamento via Internet destinata ai servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (ICONet) per gli scambi di informazioni sul distaccamento di funzionari di collegamento e gli scambi di informazioni tra loro. Fino ad allora, ICONet era stato soprattutto utilizzato per organizzare i rimpatri forzati.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 1 LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 maggio 2011. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

5813

9.5

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2011/369/UE recante modifica della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche), concluso l'8 luglio 2011

A.

Lo scambio di note consente di aggiornare le specifiche tecniche riguardanti la rete di consultazione Schengen «VISION». La rete permette di consultare per via elettronica le autorità centrali di uno o più Stati Schengen in merito alle domande di visto. Concretamente, la decisione recepita aggiorna, per le necessità della consultazione «VISION», l'elenco dei codici a tre lettere degli Stati (specialmente quelli stabiliti per l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e il Kosovo), in vigore in seno all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI).

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna per i Cantoni. Per la Confederazione, una spesa unica di circa 60 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore l'8 luglio 2011. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

5814

9.6

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione 2011/406/UE che modifica il manuale SIRENE, concluso il 17 agosto 2011

A.

Lo scambio di note recepisce la decisione di esecuzione 2011/406/UE che modifica il manuale SIRENE. Il manuale SIRENE attualmente in vigore per il sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) si basa sulle decisioni 2006/757/CE e 2006/758/CE della Commissione ed è stato recepito dal Consiglio federale mediante uno scambio di note il 28 marzo 2008. Il manuale, destinato agli operatori degli uffici SIRENE, contiene le istruzioni necessarie all'attuazione delle disposizioni della convenzione di applicazione degli accordi di Schengen. La validità del manuale SIRENE SIS 1+ terminerà quando entrerà in servizio il nuovo sistema (SIS II). Il manuale SIRENE SIS 1+ sarà così sostituito dal manuale SIRENE SIS II, manuale che la Svizzera recepisce mediante questo scambio di note. Considerato che la messa in servizio del SIS II è rinviata verosimilmente al 31 marzo 2013 a causa di vari problemi tecnici, il manuale SIRENE relativo al SIS II non si applicherà prima di questa data. Grazie a questa decisione di esecuzione, le esperienze derivanti dalla prassi SIRENE sono integrate nel Manuale SIRENE SIS II e possono sin d'ora essere prese in considerazione in questa fase di transizione per garantire una maggiore efficacia.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lett. d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 agosto 2011. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

5815

9.7

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2011) 5500 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Cina, in Arabia Saudita, in Indonesia e in Vietnam, concluso il 2 settembre 2011

A.

Lo scambio di note precisa gli elenchi dei documenti giustificativi che devono essere presentati all'atto di depositare una domanda di visto Schengen o di un visto di transito aeroportuale nei consolati di Cina (a Pechino, Guangzhou, Chengdu, Shanghai e Wuhan), Arabia Saudita, Indonesia e Vietnam (Hanoi e Ho-Chi Minh).

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 2 settembre 2011. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

5816

9.8

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2011) 5501 definitivo che modifica la decisione C(2010) 1620 definitivo che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati, concluso il 2 settembre 2011

A.

Con lo scambio di note, orientamenti e procedimenti supplementari sono integrati nel manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati. Lo scambio di note permette di aggiungere al manuale direttive riguardanti, in particolare, l'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo del visto di transito aeroportuale, alle competenze, alla durata di validità del visto di transito, alla proroga della durata di validità dei visti e al modo di compilare i timbri dei visti. Il manuale, che ha valore di direttiva amministrativa, è destinato unicamente al personale consolare. Non istituisce diritti né obblighi per i richiedenti. Racchiude orientamenti di natura procedurale e raccomandazioni e rammenta le procedure che sono risultate soddisfacenti nella pratica (best practice).

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 2 settembre 2011. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

5817

9.9

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione C(2011) 5499 definitivo che modifica la decisione C(2006) 2909 definitivo che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio, concluso il 2 settembre 2011

A.

Lo scambio di note recepisce nuove disposizioni concernenti la qualità delle impronte digitali all'atto del rilevamento iniziale (modifica della procedura di rilevamento delle impronte digitali e della soglia di qualità richiesta).

Inoltre, determina una migliore protezione dei dati elettronici immagazzinati nei passaporti e nei documenti di viaggio (modernizzazione dei procedimenti di cifratura che impediscono a terzi non autorizzati di leggere all'insaputa del titolare i dati registrati in un passaporto e permettono di criptare la trasmissione dei dati tra il passaporto e l'apparecchio di lettura).

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Le spese sono coperte dalle spese d'esercizio messe a preventivo.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 2 settembre 2011. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

5818

9.10

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione C(2011) 5478 definitivo che modifica la decisione C(2002) 3069 che stabilisce le specifiche tecniche del modello uniforme di titolo di soggiorno destinato a i cittadini di Paesi terzi, concluso il 2 settembre 2011

A.

Lo scambio di note stabilisce le nuove specifiche tecniche relative al primo rilevamento delle impronte digitali nel quadro del modello uniforme di titolo di soggiorno destinato ai cittadini di Stati terzi (passaporti biometrici per stranieri). Trattandosi in particolare della prima registrazione delle impronte digitali, i nuovi standard sono stati definiti con il sostegno dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e alla luce delle esperienze precedenti. Essi mirano a proteggere i dati registrati elettronicamente contro le contraffazioni e le falsificazioni.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna per i Cantoni. Per la Confederazione, una spesa unica di 400 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 2 settembre 2011. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

5819

9.11

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2011) 7192 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Bosnia e Erzegovina, Sri Lanka e Turchia, concluso il 16 novembre 2011

A.

Lo scambio di note precisa gli elenchi dei documenti giustificativi che devono essere presentati all'atto di depositare una domanda di visto Schengen o di un visto di transito aeroportuale nei consolati di Bosnia e Erzegovina, dello Sri Lanka e della Turchia (Ankara, Istanbul, Edirne e Izmir).

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 novembre 2011. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

5820

9.12

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione n. 1105/2011/UE relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, concluso il 13 dicembre 2011

A.

Mediante lo scambio di note, il manuale contenente l'elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e che possono essere muniti di un visto è stato completamente riveduto. Esso introduce un dispositivo mirante a garantire il controllo sistematico e l'aggiornamento costante dell'elenco dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati terzi. Su questa base, la Commissione stabilisce un elenco dei documenti di viaggio in virtù del quale le guardie di confine e i servizi consolari possono verificare se un documento è riconosciuto come documento di viaggio ai sensi del codice frontiere Schengen e, quindi, può essere munito di visto.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2011. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

5821

9.13

1

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1168/2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce FRONTEX, concluso il 13 dicembre 2011, RS 0.362.380.050

A.

Il regolamento (UE) n. 1168/2011 amplia il mandato dell'Agenzia per la gestione delle frontiere esterne, al fine di rafforzarne il campo d'azione (funzione di coordinamento) e i poteri (capacità tecniche e operative) assicurando nel contempo che tutte le misure adottate siano proporzionate agli obiettivi perseguiti, siano efficaci e rispettino pienamente i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in particolare il divieto di respingimento.

B.

La Svizzera collabora attivamente in seno all'agenzia FRONTEX ed è dunque anche direttamente interessata da questo sviluppo di Schengen. La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Il recepimento del regolamento nulla cambia alla convenzione complementare1 conclusa con l'UE concernente la partecipazione finanziaria e sotto forma di personale all'agenzia FRONTEX. Considerata l'estensione del mandato, non si può tuttavia escludere un aumento del budget di FRONTEX in futuro, ciò che genererebbe costi supplementari proporzionali per la Svizzera.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 13 dicembre 2011. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

Convenzione del 30 settembre 2009 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, da una parte, e la Comunità europea, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (RS 0.362.313).

5822

9.14

Accordo tecnico relativo al «Schengen National Interface (SNI)» tra l'Ufficio federale anticrimine della Germania, la Divisione IV/2 del Ministero dell'interno austriaco, e Fedpol, concluso il 6 giugno 2011

A.

L'accordo si basa sulla dichiarazione congiunta giuridicamente non vincolante tra la Germania, l'Austria e la Svizzera relativa all'attuazione su scala nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (SIS). La dichiarazione congiunta è stata firmata il 17 marzo 2011. L'accordo disciplina le responsabilità e le competenze per il progetto SNI durante la fase di sviluppo e durante la futura cooperazione operativa.

B.

Dopo numerosi rinvii, la messa in servizio del SIS di seconda generazione (SIS II) è per il momento prevista per il primo trimestre 2013. A causa dei problemi incontrati durante la fase di sviluppo del SIS II e del conseguente ritardo, la soluzione transitoria deve rimanere in servizio molto più a lungo.

Date queste circostanze vi è il rischio che difetti tecnici e di configurazione non possano più essere riparati. Lo sviluppo in comune dello SNI è stato quindi deciso con la Germania e l'Austria. Potrà essere utilizzato sia per un collegamento al SIS esistente sia per un collegamento al SIS II futuro.

C.

Per l'attuazione dello SNI, il DFGP ha stimato costi finanziari a 1,2 milioni di franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 giugno 2011. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi. La denuncia dovrà essere preceduta da una discussione preliminare in seno al comitato di direzione SNI.

5823

9.15

2

Accordo tra la Svizzera e la Norvegia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 3 giugno 2011

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti la Norvegia per il rilascio dei visti Schengen ad Antananarivo (Madagascar).

B.

Il codice dei visti2 offre agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità della procedura sono precisate negli accordi bilaterali conclusi con gli Stati membri interessati. I cittadini del Madagascar hanno la possibilità di depositare la loro domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Norvegia presso l'ambasciata di Svizzera ad Antananarivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 giugno 2011 ed è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

Regolamento (CE) n. 810/2009, recepito dalla Svizzera mediante scambio di note il 23 settembre 2009 (RS 0.362.380.020).

5824

9.16

3

Due convenzioni d'esecuzione tra la Svizzera e l'Austria concernenti la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluse il 28 giugno 2011

A.

Le convenzioni d'esecuzione prevedono che la Svizzera e l'Austria si rappresentino reciprocamente per il rilascio dei visti Schengen.

B.

Il codice dei visti3 offre agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Dal 1° ottobre 2011 la Svizzera rappresenta gli interessi dell'Austria in materia di visti a Tbilisi (Georgia), mentre dal 1° settembre 2011 l'Austria rappresenta la Svizzera a Sofia (Bulgaria), Tirana (Albania) e Zagabria (Croazia). Rispettivamente dal 1° ottobre 2011 e 1° settembre 2011, i cittadini degli Stati terzi summenzionati possono depositare la loro domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Austria o in Svizzera presso la rappresentanza austriaca o svizzera corrispondente all'estero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 LStr.

E.

Le due convenzioni sono entrate in vigore il 1° settembre 2011 e il 1° ottobre 2011 e sono concluse per una durata indeterminata. Possono essere denunciate con un preavviso di 90 giorni.

Regolamento (CE) n. 810/2009, recepito dalla Svizzera mediante scambio di note il 23 settembre 2009 (RS 0.362.380.020).

5825

9.17

4

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 20 agosto 2011

A.

L'accordo prevede che la Svizzera e la Francia si rappresentino reciprocamente per il rilascio dei visti Schengen.

B.

Il codice dei visti4 offre agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. In virtù dell'accordo, dal 3 ottobre 2011 la Svizzera rappresenta gli interessi della Francia in materia di visti ad Astana (Kazakistan), mentre dal 3 ottobre 2011 la Francia rappresenta la Svizzera ad Almaty (Kazakistan). Dal 3 ottobre 2011, i cittadini degli Stati terzi summenzionati possono depositare la loro domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Francia o in Svizzera presso la rappresentanza francese o svizzera corrispondente all'estero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 ottobre 2011 ed è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

Regolamento (CE) n. 810/2009, recepito dalla Svizzera mediante scambio di note il 23 settembre 2009 (RS 0.362.380.020).

5826

9.18

5

Accordo tra la Svizzera e la Spagna concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 13 dicembre 2011

A.

L'accordo prevede che la Spagna rappresenti la Svizzera per il rilascio dei visti Schengen a Niamey (Niger) e Port-au-Prince (Haiti).

B.

Il codice dei visti5 offre agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. In virtù dell'accordo, dal 15 dicembre 2011 la Spagna rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a Niamey (Niger) e Port-au-Prince (Haiti). Da tale data, i cittadini del Niger e di Haiti possono depositare la loro domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso le ambasciate di Spagna a Niamey e Port-au-Prince.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2011 ed è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

Regolamento (CE) n. 810/2009, recepito dalla Svizzera mediante scambio di note il 23 settembre 2009 (RS 0.362.380.020).

5827

10

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

10.1

Dipartimento federale degli affari esteri

N.

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.1.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente il progetto «Promozione della salute quale diritto umano per tutti», concluso il 7 aprile 2010

Complemento

10.1.2

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il sostegno all'attuazione di un Programma nel settore della produzione rurale, concluso il 25 aprile 2008

10.1.3

Accordo tra la Svizzera e l'ONUDC concernente la lotta alla violenza domestica in Vietnam, concluso il 29 settembre 2008

5828

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

14.06.2011 14.06.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento del contributo.

84 988 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento all'accordo

22.06.2011 07.06.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga.

­

Complemento all'accordo

15.07.2011 15.07.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga dell'accordo fino al 30 giugno 2012 per poter portare a termine parti specifiche del progetto, dei rapporti e dei compiti d'informazione.

­

N.

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.1.4

Accordo tra la Svizzera, (donatore), riferimento 7F-03239.05, e il PNUS concernente un contributo al fondo fiduciario per l'ordine pubblico in Afghanistan (LOTFA), concluso il 29 settembre 2010 (RS 974.0)

Credito aggiuntivo

10.1.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il sostegno a un processo di trasferimento di autorità comunali,concluso il 26 gennaio 2009

10.1.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente il progetto «Creazione d'impieghi per i giovani mediante un miglioramento dello spirito d'impresa ­ ricerca applicata sull'impatto di un programma di promozione imprenditoriale per i giovani», concluso il 25 settembre 2007

5829

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

29.09.2010 26.06.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Credito aggiuntivo per superare difficoltà finanziarie.

Proroga della validità fino al 31 marzo 2012.

732 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

17.01.2011 17.01.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento prevede una proroga della fase sino al 30 giugno 2011.

­

Complemento

24.03.2011 24.03.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento prevede una proroga della fase sino al 31 maggio 2011.

­

N.

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.1.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri peruviano concernente il sostegno al servizio di mediazione peruviano, concluso il 24 febbraio 2006

Complemento

10.1.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Norvegia e il PNUS concernente il Fondo anti-corruzione, concluso il 25 marzo 2010

10.1.9

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

20.06.2011 20.06.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento riguarda la proroga della fase sino al 30 giugno 2011.

­

Complemento

8.03.2011

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento disciplina il trasferimento della direzione dalla Norvegia alla Svizzera (dal 1° febbraio 2011).

­

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero delle finanze e dell'agricoltura, concernente il progetto di competitività agricola «COMRURAL», concluso il 13 ottobre 2010

Complemento

15.02.2011 15.02.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento rinomina il progetto, che d'ora in avanti sarà denominato «Competitività rurale».

­

10.1.10 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente la costituzione di un partenariato pubblicoprivato in materia di microassicurazione, concluso il 5 febbraio 2007

Complemento

01.10.2011 01.10.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento prevede una proroga della fase sino al 29 febbraio 2012 e una modifica del piano dei pagamenti.

­

5830

Entrata in vigore

8.03.2011

Base legale

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.1.11 Accordo tra la DSC e il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie concernente un contributo al progetto di messa in rete delle comunità di migranti ai fini dello sviluppo, concluso il 9 settembre 2010

Complemento

10.1.12 Accordo quadro tra la Svizzera e il Governo della Repubblica Ceca concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-ceco volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007 10.1.13 Accordo tra la DSC e l'International Water Management Institute concernente un progetto volto a migliorare l'utilizzazione delle risorse idriche a livello parcellare in Asia centrale, concluso il 9 maggio 2008

5831

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

26.05.2011 26.05.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga della validità fino al 31 ottobre 2011.

­

Scambio di lettere

30.11.2010 30.11.2010 Art. 13 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Introduzione di una clausola di flessibilità sull'attribuzione dei crediti di riserva.

­

Complemento

17.05.2010 17.05.2010 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Aumento del budget totale a 2,118 915 milioni di dollari americani. Piano dei pagamenti adeguato di conseguenza.

­

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.1.14 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Tagikistan concernente il progetto regionale di approvvigionamento di acqua potabile nella valle di Ferghana, concluso il 26 maggio 2008

Complemento

17.03.2010 17.03.2010 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Aumento del contributo a 3,9 milioni di dollari americani entro fine giugno 2012, conformemente alle disposizioni dell'accordo di base.

10.1.15 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il programma di sviluppo delle città medie e precisamente il contributo svizzero a tale programma, noto con il nome di «Rafforzamento dell'amministrazione comunale», concluso il 25 novembre 2004

Lettera che modifica l'accordo

15.12.2010 15.12.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento del contributo finanziario e proroga.

887 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.16 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il sostegno al processo di decentramento mediante un contributo all'attuazione della politica nazionale di sviluppo dei centri secondari nel quadro del programma di sostegno alla gestione delle collettività territoriali, concluso il 16 febbraio 2010

Complemento

28.12.2010 28.12.2010 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento del contributo finanziario.

2 milioni di franchi Aiuto pubblico allo sviluppo.

5832

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.1.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 21 gennaio 2009

Scambio di lettere ­ Modifica

10.1.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovenia, rappresentata dall'Ufficio per lo sviluppo e gli affari europei, concernente il Fondo ONG e partenariati nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 26 marzo 2010

10.1.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Cipro, rappresentata dall'Ufficio di pianificazione dell'unità di coordinamento nazionale concernente il progetto «Revitalising the Buffer Zone: An Educational Centre and Home for Cooperation», concluso il 15 ottobre 2008

5833

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

01.12.2011 01.12.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il budget è stato ridotto di 141 343 franchi.

- 141 343 franchi.

Complemento

21.02.2011 21.02.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il budget è stato aumentato di 726 000 franchi per finanziare altri progetti parziali. Inoltre, la durata del progetto è stata prorogata fino al 30 giugno 2014 e il piano di pagamento è stato adeguato di conseguenza.

Da parte slovena, è stato registrato un cambiamento a livello del ministero competente.

726 000 franchi.

Secondo complemento

19.04.2011 19.04.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Finanziamento aggiuntivo di un simposio in occasione dell'inaugurazione della «Home for Cooperation».

10 600 franchi.

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.1.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto «Miglioramento dei trasporti scolastici nelle aree rurali», concluso il 12 agosto 2009

Complemento

10.1.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto «Miglioramento dei trasporti scolastici nelle aree rurali», concluso il 12 agosto 2009 10.1.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, relativo al programma di borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 3 aprile 2009

5834

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

28.01.2011 28.01.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il progetto è stato prorogato fino al 30 giugno 2011. I termini fissati per la presentazione dei rapporti sono stati adeguati di conseguenza e vi è stata una riattribuzione dei fondi nel quadro del budget disponibile. Si è inoltre tenuto conto della riorganizzazione del ministero lettone competente.

­

Secondo complemento

01.12.2011 01.12.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il budget destinato al progetto è stato ridotto di 2,23 milioni di franchi.

- 2,23 milioni di franchi.

Primo complemento

04.05.2011 04.05.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il budget è stato portato da 4 a 7 milioni di franchi.

3 milioni di franchi.

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.1.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di preparazione alle situazioni di emergenza nel settore della protezione delle frontiere, concluso il 10 maggio 2011

Primo complemento

10.1.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia, rappresentata dall'Ufficio governativo, concernente il contributo della Svizzera alla Slovacchia per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso l'11 novembre 2008

10.1.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto «Conferenza dei giudici», concluso il 2 giugno 2010

5835

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

07.10.2011 07.10.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il titolo dell'accordo di progetto è stato adeguato. La durata di validità è stata prorogata di tre mesi e i termini fissati per la chiusura del rapporto di progetto e dell'ultimo audit finanziario sono stati adeguati di conseguenza.

­

Primo complemento

20.05.2011 25.05.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La riorganizzazione del Ministero delle finanze slovacco ha portato alla nomina di nuove «Paying Authority» e «Audit Authority». È stato dunque necessario adeguare di conseguenza le coordinate bancarie.

Il budget dettagliato è stato adeguato nel quadro del budget globale approvato per questo progetto.

­

Complemento

21.12.2010 01.12.2010 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prorogata di un mese.

­

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.1.26 Accordo tra la Svizzera e l'associazione riunente l'«International Water Management Institute» e la Commissione interstatale per il coordinamento nel settore dell'acqua in Uzbekistan concernente il progetto di gestione integrata delle risorse idriche nella valle di Ferghana in Asia centrale, concluso il 3 giugno 2008

Secondo complemento dell'accordo

10.1.27 Accordo tra la DSC e l'UNOPS concernente un contributo al Fondo globale per implementare le strutture igienico-sanitarie, concluso il 16 dicembre 2010

10.1.28 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il sostegno alla buona gestione degli affari pubblici, concluso il 24 dicembre 2008

5836

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

21.04.2011 21.04.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga fino al 28 febbraio 2011 e aumento del budget.

113 500 dollari americani

Complemento

21.12.2011 21.12.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento dell'importo da 4,9 a 8,9 milioni di franchi.

4 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

Complemento

07.11.2011 07.11.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Adeguamento dei rapporti di audit all'anno fiscale del Bhutan e disciplinamento dei mercati pubblici.

­

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.1.29 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione di un programma di sostegno dell'economia locale, dell'artigianato e della microimpresa, concluso il 3 luglio 2008

Complemento

10.1.30 Accordo tra la DSC, che agisce per il tramite dell'Ufficio della cooperazione nel Burkina Faso, e la FAO in Burkina Faso concernente il progetto «Assistenza alle economie domestiche indigenti vittime della malnutrizione e degli effetti dei cambiamenti climatici ed economici, attraverso la valorizzazione dei prodotti forestali non legnosi nel Burkina Faso», concluso l'8 giugno 2011 10.1.31 Accordo tra la DSC e Piattaforma mondiale della Strategia internazionale di prevenzione delle catastrofi naturali (SIPC) concernente il sostegno al dibattito all'Assemblea generale dell'ONU sul tema della prevenzione delle catastrofi nel 2011, concluso il 1° dicembre 2010

5837

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

11.10.2011 05.07.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga.

­

Complemento

23.11.2011 23.11.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga.

­

Complemento

01.12.2011 01.12.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento riguarda l'attribuzione del saldo di 160 000 franchi al progetto di analisi dei processi amministrativi e finanziari in seno alla SIPC e definisce una proroga della fase sino al 31 marzo 2012.

­

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.32 Accordo tra la DSC e la FAO concernente l'attuazione del progetto «Miglioramento delle condizioni di vita degli sfollati interni e dei rifugiati nel distretto di Aghdam in Azerbaigian», concluso il 13 agosto 2009

Secondo complemento

16.11.2011 16.11.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Aumento retroattivo del budget.

137 925 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.33 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OSCE concernente il progetto «Iniziativa per la sicurezza della popolazione in Kirghizistan», concluso il 16 aprile 2011

Primo complemento all'accordo

09.12.2011 09.12.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga fino al 31 dicembre 2012 e aumento del budget.

207 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto «Ortesi di deambulazione automatica», concluso l'8 novembre 2010

Primo complemento

31.05.2011 31.05.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Adeguamento budgetario nel quadro del budget approvato per questo progetto.

­

10.1.35 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto «Servizi d'ambulanza», concluso il 25 febbraio 2010

Primo complemento

18.07.2011 18.07.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga di un anno. Nuovo periodo di validità: dal 1° marzo 2010 al 30 giugno 2012.

­

5838

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.1.36 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto «Servizi d'ambulanza», concluso il 25 febbraio 2010

Secondo complemento

10.1.37 Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Ceca concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-ceco volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007 10.1.38 Accordo tra la Svizzera e la Polonia concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-polacco volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007 (RS 0.973.264.92)

5839

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

24.11.2011 24.11.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Nuova proroga di un anno.

Nuovo periodo di validità: dal 1° marzo 2010 al 30 giugno 2013.

­

Scambio di lettere

11.02.2011 11.02.2011 Art. 13 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Appendice I: mezzi finanziari da altri settori tematici sono stati assegnati ai settori della sicurezza, della stabilità e del sostegno alle riforme.

­

Scambio di lettere

19.10.2011 19.10.2011 Art. 13 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Appendice I: nuova ripartizione dei mezzi finanziari tra i vari settori tematici.

­

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.1.39 Accordo tra la Svizzera e la Lettonia concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-lettone destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'UE allargata, concluso il 20 dicembre 2007 (RS 0.973.248.71)

Scambio di lettere

10.1.40 Accordo tra la Svizzera e la Slovacchia concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-slovacco destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'UE allargata, concluso il 20 dicembre 2007 (RS 0.973.269.01) 10.1.41 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Centro di controllo medico a Biala Podlaska», concluso il 20 aprile 2011

5840

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

17.06.2011 17.06.2011 Art. 13 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Appendice I: un progetto supplementare può essere finanziato nel settore tematico «Sviluppo regionale» grazie a risparmi ottenuti nei progetti già approvati.

­

Scambio di lettere

8.12.2011

Considerazione di cambiamenti di ordine organizzativo avvenuti dalla parte slovacca per quanto riguarda l'«Audit Authority» e la «Paying Authority».

­

Primo complemento

21.12.2011 21.12.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I mezzi sono stati portati a 1,955 milioni di franchi (aumento di 255 000 franchi).

255 000 franchi

04.02.2012 Art. 13 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.1.42 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto «Introduzione di un sistema di sorveglianza, di riprese e di archiviazione video presso la Corte di giustizia lituana», concluso il 3 maggio 2011

Complemento

10.1.43 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il contributo della Svizzera alla Lettonia per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 21 gennaio 2009 10.1.44 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentato dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Programma di ricerca polaccosvizzero», concluso il 16 dicembre 2009

5841

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

25.07.2011 25.07.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I mezzi sono stati portati a 1,77 milioni di franchi (aumento di 50 000 franchi).

50 000 franchi

Complemento

10.02.2011 10.02.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I mezzi sono stati portati a 264 226 franchi (riduzione di 635 774 franchi).

- 635 774 franchi

Terzo supplemento

01.03.2011 01.03.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il budget dettagliato è stato adeguato in funzione del budget valido per il progetto.

­

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.45 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il «Programma di ricerca polacco-svizzero», concluso il 16 dicembre 2009

Quarto supplemento

21.12.2011 21.12.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi, aumentati di 12,2 milioni di franchi, raggiungono i 30,2 milioni di franchi.

12,2 milioni di franchi

10.1.46 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia relativo al programma di borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 16 aprile 2009

Secondo complemento

19.12.2011 21.12.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Sono stati fatti adeguamenti nel quadro del budget convenuto.

­

10.1.47 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il programma di sostegno della riforma del diritto penale minorile in Bosnia e Erzegovina, concluso il 1° ottobre 2010

Complemento

07.12.2011 02.12.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il complemento riguarda la proroga dell'accordo fino al 15 dicembre 2012 e l'aumento del budget che ne risulta.

366 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.48 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS concernente il programma di sostegno alle municipalità, elaborato in partenariato con l'UE e attuato nel Sud e nel Sud-Ovest della Serbia, concluso il 29 aprile 2010

Complemento

25.10.2011 25.10.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Definizione del corso del cambio, fissazione delle modalità di pagamento e disciplinamento dell'attribuzione del budget alla direzione competente quale tema trasversale.

1,975 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

5842

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.49 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto comune di sostegno allo sviluppo locale inclusivo nel Sud della Serbia, concluso il 24 giugno 2010

Complemento

12.12.2011 12.12.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Contributo complementare e precisazione delle modalità di pagamento.

444 383 dollari americani.

10.1.50 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il programma comune d'integrazione dei Rom e dei gruppi marginalizzati grazie all'istruzione, concluso il 19 dicembre 2008

Complemento

30.11.2011 30.11.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modalità di presentazione dei rapporti e modalità di pagamento. Proroga della durata del programma.

­

10.1.51 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia concernente il progetto «Sostegno alla costituzione e allo sviluppo dell'istituto parlamentare», concluso il 17 maggio 2010

Modifica

05.12.2011 05.12.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La modifica proroga la durata del protocollo fino al 31 dicembre 2014.

3,654 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.52 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'educazione e della scienza, concernente il progetto «Risanamento degli edifici scolastici in Macedonia», concluso il 29 dicembre 2009

Estensione

23.12.2011 23.12.2011 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'estensione proroga la durata del protocollo fino al 31 agosto 2013.

2,537 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

5843

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.1.53 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia concernente il progetto «Rete di relazioni fra il Parlamento e gli Elettori», concluso il 16 febbraio 2010

Modifica

15.12.2011 15.12.11

10.1.54 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di sviluppo dell'energia idroelettrica su scala ridotta a scopi produttivi, concluso il 27 maggio 2007

Complemento

10.1.55 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di formazione professionale, concluso il 5 luglio 2007 10.1.56 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente il fondo microfinanziario (CGAP), concluso il 4 dicembre 2006

5844

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La modifica proroga la durata del protocollo fino al 31 dicembre 2012.

444 933 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

22.11.2011 22.11.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento definisce una proroga della fase fino al 30 giugno 2012.

­

Complemento

11.10.2011 11.10.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento prevede la concessione di un sostegno supplementare nel quadro del progetto esistente e una proroga della fase sino al 31 dicembre 2011.

671 438 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Secondo complemento

20.12.2011 20.12.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento fissa i contributi della DSC per gli anni 2012­2014.

900 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.1.57 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente un progetto per il rafforzamento della gestione regionale e locale dell'acqua potabile, concluso il 10 settembre 2009

Complemento

10.1.58 Accordo di esecuzione tra la Svizzera, la Polonia, il Regno Unito e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di rafforzamento dell'integrità e di riduzione del rischio di corruzione nelle istituzioni di difesa, concluso il 1° luglio 2008 10.1.59 Accordo tra la Svizzera, la Polonia, il Regno Unito e il Segretariato internazionale della NATO per il sostegno del fondo di destinazione speciale in materia di rafforzamento dell'integrità e di riduzione del rischio di corruzione nelle istituzioni di difesa, concluso il 1° luglio 2008

5845

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

27.10.2011 27.10.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento prevede la concessione di un sostegno supplementare nel quadro del progetto esistente e una proroga della fase sino al 30 settembre 2011.

1,231 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento n. 1

02.11.2010 02.11.2010 Art. 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

Proroga dell'attuazione per il periodo 2010­2013 e inclusione della Norvegia.

­

Complemento n. 1

02.11.2010 02.11.2010 Art. 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

Proroga dell'attuazione del fondo di destinazione speciale per il periodo 2010­2013, inclusione della Norvegia ed estensione delle attività.

­

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.1.60 Accordo tra la Svizzera, la Polonia, il Regno Unito e il Segretariato internazionale della NATO per il sostegno del fondo di destinazione speciale in materia di rafforzamento dell'integrità e di riduzione del rischio di corruzione nelle istituzioni di difesa, concluso il 1° luglio 2008

Allegato

10.1.61 Accordo tra la Svizzera, la Polonia, il Regno Unito e il Segretariato internazionale della NATO per il sostegno del fondo di destinazione speciale in materia di rafforzamento dell'integrità e di riduzione del rischio di corruzione nelle istituzioni di difesa, concluso il 1° luglio 2008 10.1.62 Convenzione internazionale del 1978 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (RS 0.747.341.2)

5846

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

21.12.2010 21.12.2010 Art. 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

L'allegato fissa il contributo volontario svizzero per il 2010.

75 000 franchi.

Allegato

21.10.2011 21.10.2011 Art. 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

L'allegato fissa il contributo volontario svizzero per il 2011.

50 000 franchi.

Modifica

25.06.2010 01.01.2012 Art.9 cpv.1 lett. f dell'ordinanza sulla navigazione marittima (RS 747.301)

Miglioramento delle misure per riconoscere gli abusi mediante certificati di idoneità. Riorganizzazione degli orari di lavoro.

Nuove esigenze per la formazione nel settore dell'elettrotecnica. Limiti d'alcolemia obbligatori ecc.

­

10.2

Dipartimento federale dell'interno

N.

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.2.1

Contratto d'associazione dell'8 febbraio 2008 tra la Svizzera e la CE dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.122)

Modifica n. 5

10.2.2

Contratto d'associazione dell'8 febbraio 2008 tra la Svizzera e la CE dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.122)

10.2.3

10.2.4

5847

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

15.06.2011 15.06.2011 Art. 10d dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI, RS 420.11)

Adeguamento del contributo del 2010 a favore della Svizzera.

­

Modifica n. 6

08.08.2011 08.08.2011 Art. 10d dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI, RS 420.11)

Adeguamento del contributo del 2011 a favore della Svizzera.

­

Accordo sull'utilizzazione del Joint European Torus (JET), concluso il 24 marzo 2000

Modifica n. 7 all'accordo

29.09.2011 01.01.2011 Art. 10d dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI, RS 420.11)

Accordo sull'utilizzazione congiunta della grande installazione di ricerca europea.

Proroga dell'accordo di un anno sino a fine 2011.

758 350 franchi

Accordo dell'11 ottobre 2007 tra la Svizzera e la CE nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (RS 0.784.405.226.8)

Decisione n.

1/2011 del comitato misto Svizzera-UE (RU 2011 1599)

21.01.2011 22.01.2011 Art. 1 cpv. 3 del decreto federale che approva l'accordo sulla partecipazione della Svizzera al programma comunitario MEDIA per gli anni 2007­2013 (RU 2010 3497)

Allegato I: modifica dell'art. 1 (libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive, in virtù della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 [direttiva sui servizi di media audiovisivi]).

­

10.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

N.

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.3.1

Regolamento d'esecuzione comune del 30 settembre 2003 all'Atto del 1999, all'Atto del 1960 e all'Atto del 1934 relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.42)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione dell'Aja per la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

10.3.2

Regolamento d'esecuzione comune del 30 settembre 2003 all'Atto del 1999, all'Atto del 1960 e all'Atto del 1934 relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.42)

10.3.3

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

5848

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Coneseguenze finanziarie

05.10.2011 01.01.2012 Art. 21 par. 2 lett. a n. iv dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (RS 0.232.121.4)

Mezzi e frequenza di pubblicazione (titolo del capitolo 6, regola 26.2 e 3; 28.2 c e d; 34.3 a e b).

­

Decisione dell'Assemblea dell'Unione dell'Aja per la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

05.10.2011 01.01.2012 Art. 21 par. 2 lett. a n. iv dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (RS 0.232.121.4)

Dichiarazione di cambiamento di titolare (regola 21bis).

­

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti

05.10.2011 01.07.2012 Art. 58 par. 2 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (RS 0.232.141.1)

Giustificazione del ritardo nell'osservanza dei termini (regola 82quater).

­

N.

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.3.4

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti

10.3.5

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

10.3.6

10.3.7

5849

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Coneseguenze finanziarie

05.10.2011 01.07.2012 Art. 58 par. 2 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (RS 0.232.141.1)

Documentazione minima, inserimento della Cina (regola 34.1 (ii) ed e).

­

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti

05.10.2011 01.07.2012 Art. 58 par. 2 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (RS 0.232.141.1)

Data del deposito internazionale (regola 20.7 b).

­

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti

05.10.2011 01.07.2012 Art. 58 par. 2 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (RS 0.232.141.1)

Documento di priorità (regola 17.1 bbis).

­

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti

05.10.2011 01.07.2012 Art. 58 par. 2 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (RS 0.232.141.1)

La regola 82.2 sull'interruzione del servizio postale è abrogata.

­

N.

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.3.8

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti (RU 2011 4311)

10.3.9

Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo (RS 0.232.112.21)

Contenuto della modifica

Coneseguenze finanziarie

29.09.2010 01.07.2011 Art. 58 par. 2 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (RS 0.232.141.1)

Modifiche: lingue, pubblicazione internazionale, copia, traduzione e tassa, richiesta di esame preliminare internazionale, copie del parere scritto dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, procedura, rapporto e corrispondenza.

­

Decisione dell'Assemblea dell'Unione di Madrid

05.10.2011 01.01.2012 Art. 10 par. 2 n. iii del Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4)

Modifica della regola 32.3) affinché indichi che il bollettino è pubblicato sul sito Web dell'OMPI.

­

10.3.10 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, RS 0.275.12)

Modifica dell'allegato IX (RU 2011 6061)

03.05.2011 03.05.2011 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Modifica dell'allegato in seguito alla modifica delle rispettive legislazioni nazionali.

­

10.3.11 Trattato del 15 dicembre 2004 tra la Svizzera e il Liechtenstein sulla cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA (RS 0.360.514.1)

Scambio di note (RU 2011 2293)

10.03.2011 01.01.2011 Art. 2 par. 2 e art. 4 del Trattato

Modifica dell'allegato e modifica redazionale dell'art. 9 del Trattato.

­

5850

Entrata in vigore

Base legale

N.

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

10.3.12 Accordo del 24 settembre 2004 tra la Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia (RS 0.362.2)

5851

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Scambio di note (RU 2012 407)

29.06.2011 29.06.2011 Art. 20 dell'Accordo del 24 settembre 2004 tra la Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia (RS 0.362.2)

Contenuto della modifica

Coneseguenze finanziarie

Modifica dell'allegato II dell'accordo di cooperazione (aggiunto il Servizio delle attività informative della Confederazione).

­

10.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

N.

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.4.1

Convenzione del 16 novembre 1989 contro il doping (RS 0.812.122.1)

Nuova versione dell'allegato (RU 2011 339)

10.4.2

Convenzione del 16 novembre 1989 contro il doping (RS 0.812.122.1)

Nuova versione dell'allegato (RU 2012 433)

5852

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

09.11.2010 01.01.2011 Art. 11 par. 1 lett. a e b della convenzione

La principale novità rispetto alla lista 2010 riguarda l'introduzione di una nuova classe di sostanze S0.

Vi figurano tutte le sostanze farmacologiche non (ancora) registrate dalle autorità di controllo dello Stato. Ogni sostanza farmacologica non menzionata in un altro capitolo dell'Elenco dei divieti e che non dispone di un'autorizzazione formale di un'autorità competente di controllo ufficiale rimane vietata. Nel capitolo rientrano in particolare le sostanze che si trovano ancora in fase di sperimentazione preclinica o clinica o il cui sviluppo è stato bloccato.

­

08.11.2011 01.01.2012 Art. 11 par. 1 lett. a e b della convenzione

Le principali modifiche rispetto alla lista 2011 riguardano l'ammissione del formoterolo per inalazione fino alla dose di 36 µg/giorno e la definizione riformulata delle infusioni e iniezioni intravenose. È stata riveduta la definizione di doping genetico.

­

10.5

Dipartimento federale delle finanze

N.

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.5.1

Convenzione internazionale del 21 ottobre 1982 sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (RS 0.631.122)

Modifica (RU 2011 5049)

10.5.2

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (RS 0.631.252.512)

10.5.3

10.5.4

5853

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

24.08.2011 30.11.2011 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Accettazione di un nuovo allegato 9 concernente le misure da attuare dalle Parti contraenti al fine di agevolare e accelerare le procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali per ferrovia.

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Modifica

03.02.2011 01.01.2012 Art. 241 n. 8 OD (RS 631.01)

Modifica degli allegati 6 (Note esplicative) e 9, prima parte (accesso al regime TIR, autorizzazione concessa alle associazioni per il rilascio dei libretti TIR).

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Trattato dell'11 aprile 2000 tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein (RS 0.641.851.41)

Scambio di note (RU 2011 3683)

01.06.2011 01.01.2011 Art. 1 par. 2 del Trattato; art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Modifica dell'appendice IV n. 3; revisione del calcolo della quota versata al Principato del Liechtenstein per il periodo 2011­2015, quota sui proventi netti della tassa sul traffico pesante: ora lo 0,71085 %, pari a una diminuzione dello 0,001 % rispetto al periodo 2006­2010.

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Convenzione del 15 novembre 1972 concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso (RS 0.941.31)

Decisione del Comitato permanente (RU 2011 3241)

11.10.2010 03.08.2011 Art. 11 par. 4 e 5 della Convenzione

Modifiche degli allegati I e II della convenzione. Soprattutto adeguamento delle competenze del Comitato permanente.

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10.6

Dipartimento federale dell'economia

N.

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.6.1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la CE ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)

Decisione n. 2/2011 del Comitato misto (RU 2011 4859)

10.6.2

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la CE su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS 0.172.052.68)

10.6.3

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31)

5854

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

30.09.2011 ApplicaArt. 7b LOGA zione provvisoria dal 01.11.2011

Aggiornamento dell'allegato III, reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.

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Decisione n.1/2011 del Comitato misto

21.10.2011 22.10.2011 Art. 7a cpv. 2 lett. a LOGA

Modifica degli allegati dell'UE su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.

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Decisione n.4/2010 del Consiglio e Corrigendum n.3/2011 del Consiglio alla Decisione n.4/2010

16.11.2010 Notificata Art. 7a cpv. 2 dalla Sviz- lett. d LOGA e 07.06.2011 zera il 20.06.2011.

Entrata in vigore dopo notificazione dell'ultima Parte.

Modifica dell'allegato D (elenco delle concessioni tariffali relative ai prodotti agricoli).

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N.

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.6.4

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31)

Decisione n.1/2011 del Comitato istituito dall'allegato I (RU 2011 2983)

10.6.5

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31)

Decisione n. 4/2011 del Consiglio (RU 2012 1235)

5855

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

31.03.2011 31.03.2011 Art. 14 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51), e art. 39 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione, OAccD; RS 946.512)

Modifiche dell'art. 3 e dell'appendice 1 dell'allegato I relative al riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità.

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07.06.2011 07.06. 2011 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Modifiche degli allegati A (regole d'origine) e C (Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti ottenuti da materie prime agricole cui fa riferimento l'art. 8 par.1 della Convenzione).

­

N.

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.6.6

Accordo di libero scambio del 24 giugno 2004 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano (RS 0.632.314.891)

Decisione n. 1/2011 del Comitato misto (RU 2011 4889)

10.6.7

Accordo del 19 giugno 1997 tra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco (RS 0.632.315.491)

10.6.8

10.6.9

5856

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

03.03.2011 01.11.2011 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Modifica della tabella dell'allegato IV riguardante i dazi d'importazione e altri gravami con effetto equivalente.

­

Decisione n. 1/2010 del Comitato misto

05.10.2010 Notificata Art. 7a cpv. 2 dalla Sviz- lett. d LOGA zera il 07.05.2011.

Entrata in vigore dopo notificazione dell'ultima Parte.

Modifica del protocollo B (regole d'origine e procedure doganali).

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Accordo del 19 giugno 1997 tra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco (RS 0.632.315.491)

Decisione n. 2/2010 del Comitato misto

05.10.2010 Notificata Art. 7a cpv. 2 dalla Sviz- lett. d LOGA zera il 07.05.2011.

Entrata in vigore dopo notificazione dell'ultima Parte.

Modifica del protocollo B (regole d'origine e procedure doganali).

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Accordo di libero scambio del 27 novembre 2000 tra gli Stati dell'AELS e il Messico (RS 0.632.315.631.1)

Decisione n. 1/2010 del Comitato misto

07.05.2010 Notificata Art. 7a cpv. 2 dalla Sviz- lett. d LOGA zera il 07.06.2011.

Entrata in vigore dopo notificazione dell'ultima Parte.

Modifica tecnica dell'appendice 1 dell'allegato I (norme di origine e cooperazione amministrativa): note introduttive all'elenco delle appendici 2 e 2(a).

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N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.6.10 Accordo di libero scambio del 27 novembre 2000 tra gli Stati dell'AELS e il Messico (RS 0.632.315.631.1)

Decisione n. 2/2010 del Comitato misto

10.6.11 Accordo di libero scambio del 27 novembre 2000 tra gli Stati dell'AELS e il Messico (RS 0.632.315.631.1)

10.6.12 Accordo di libero scambio del 27 novembre 2000 tra gli Stati dell'AELS e il Messico (RS 0.632.315.631.1)

5857

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

07.05.2010 Notificata Art. 7a cpv. 2 dalla Sviz- lett. d LOGA zera il 07.06.2011.

Entrata in vigore dopo notificazione dell'ultima Parte.

Modifiche tecniche dell'appendice 2 dell'allegato I (regole di origine e cooperazione amministrativa): elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario.

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Decisione n. 3/2010 del Comitato misto

07.05.2010 Notificata Art. 7a cpv. 2 dalla Sviz- lett. d LOGA zera il 07.06.2011.

Entrata in vigore dopo notificazione dell'ultima Parte.

Modifiche tecniche dell'appendice 2(a) dell'allegato I (regole di origine e cooperazione amministrativa): elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario.

­

Decisione n. 4/2010 del Comitato misto

07.05.2010 Notificata Art. 7a cpv. 2 dalla Sviz- lett. d LOGA zera il 07.06.2011.

Entrata in vigore dopo notificazione dell'ultima Parte.

Soppressione dell'allegato IV (Alimenti per animali).

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N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.13 Accordo di libero scambio del 27 novembre 2000 tra gli Stati dell'AELS e il Messico (RS 0.632.315.631.1)

Decisione n. 5/2010 del Comitato misto

07.05.2010 Notificata Art. 7a cpv. 2 dalla Sviz- lett. d LOGA zera il 07.06.2011.

Entrata in vigore dopo notificazione dell'ultima Parte.

Modifiche tecniche dell'allegato XIII (Appalti pubblici: prodotti scoperti).

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10.6.14 Accordo interinale del 30 novembre 1998 tra gli Stati dell'AELS e l'OLP per conto dell'Autorità palestinese (RS 0.632.316.251)

Decisione n. 1/2010 del Comitato misto

15.09.2010 Notificata Art. 7a cpv. 2 dalla Sviz- lett. d LOGA zera il 20.06.2011.

Entrata in vigore dopo notificazione dell'ultima Parte.

Modifiche del Protocollo B (regole d'origine e procedure doganali).

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10.6.15 Accordo di libero scambio del 26 giugno 2002 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Singapore (RS 0.632.316.891.1)

Decisione n. 1/2010 del Comitato misto (RU 2012 1151)

06.07.2010 01.11.2011 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Modifica dell'allegato IV (Pesce e altri prodotti del mare).

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10.6.16 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401)

Decisione n. 1/2011 del Comitato misto (RU 2011 1217)

14.01.2011 01.02.2011 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Aggiornamento dei prezzi di riferimento e degli importi di cui alle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 dell'accordo.

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5858

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.6.17 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

Accordo di modifica (RU 2011 5149)

10.6.18 Accordo aggiuntivo del 27 settembre 2007 fra la Svizzera, la CE e il Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'Accordo fra la Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.812) 10.6.19 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

5859

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

17.05.2011 01.12.2011 Art. 177a cpv. 1 LAgr

Le Parti si impegnano a riconoscere reciprocamente le indicazioni geografiche incluse nell'appendice 1 e a tutelarle da ogni pretesa ingiustificata, imitazione o indicazione fallace dopo un periodo transitorio di due anni (nuovo Allegato 12).

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Accordo di modifica (RU 2011 5191)

17.05.2011 01.12.2011 Art. 177a cpv. 1 LAgr

Estensione del campo di applicazione dell'Accordo al territorio del Liechtenstein.

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Decisione n. 1/2011 del Comitato misto dell'agricoltura (RU 2011 1613)

31.03.2011 01.04.2010 Art. 177a cpv. 2 LAgr

Aggiornamento dell'allegato 3 (concessioni relative ai formaggi) dell'Accordo.

Abolizione delle disposizioni transitorie divenute obsolete con la liberalizzazione del commercio del formaggio il 1° giugno 2007.

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N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.6.20 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

Decisione n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura (RU 2011 6535)

10.6.21 Accordo sotto forma di uno scambio di note del 31 gennaio 2003 tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera (RS 0.916.051.41) 10.6.22 Accordo internazionale sui cereali del 1995 (RS 0.916.111.311)

5860

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

25.11.2011 01.12.2011 Art. 177a cpv. 2 LAgr

Aggiornamento dell'allegato 9 (relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico) dell'Accordo. Miglioramento dello scambio di esperienze per quanto concerne il riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni di Stati terzi nel settore biologico e di organi di certificazione di Paesi terzi.

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Modifica dell'accordo (RU 2011 6541)

30.11.2011 01.01.2011 Art. 177a cpv. 1 LAgr

Le misure di sostegno quantitative del Liechtenstein nel settore dell'economia lattiera non saranno più consentite in futuro. Il Liechtenstein verserà alla Svizzera una somma forfettaria pari ai costi annuali (50 000 franchi).

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Decisione del Consiglio internazionale dei cereali (RU 2011 3313)

06.06.2011 01.07.2011 Art. 1 cpv. 2 del decreto federale del 6 marzo 1996 che approva l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (RU 1996 2641)

Proroga dell'accordo fino al 30 giugno 2013.

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N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.6.23 Accordo internazionale sui cereali del 1995 (RS 0.916.111.311)

Decisione del Comitato dell'aiuto alimentare (RU 2011 3313)

10.6.24 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la CE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81)

Decisione n. 1/2011 del Comitato misto

5861

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

01.07.2011 01.07.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga dell'accordo fino al 30 giugno 2012.

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20.12.2011 20.12.2011 Art. 14 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51), e art. 39 cpv. 2 lett. b, dell'ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione, OAccD; RS 946.512)

Modifica dell'allegato 1: introduzione di un nuovo capitolo 19 sui trasporti a fune e aggiornamento dei riferimenti legali.

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N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.25 Accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Lettonia concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lettonia destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata (RS 0.973.248.71)

Scambio di lettere

17.06.2011 17.06.2011 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica dell'allegato 1.

introduzione di un nuovo obiettivo, protezione contro gli incendi nelle scuole.

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10.6.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 21 gennaio 2009

Scambio di lettere

10.02.2011 10.02.2011 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica dell'art. 10. Riduzione del contributo per il sostegno alla preparazione dei progetti; nuovo importo: 158 869 franchi.

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10.6.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 28 dicembre 2008

Scambio di lettere

13.07.2011 13.07.2011 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica dell'art. 3. Riduzione del contributo per il sostegno alla preparazione di progetti; nuovo importo: 262 193 franchi.

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10.6.28 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 1° luglio 2008

Addendum n. 2

03.08.2011 03.08.2011 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica del titolo (durata) e degli art. 3.3, 9.4, 10.2, 19.2, 20.2 del sostegno alla preparazione dei progetti polacchi.

Proroga della durata del sostegno fino al 30 aprile 2012.

Cambiamento dell'indirizzo della SECO.

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5862

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 1° luglio 2008

Scambio di lettere

28.11.2011 28.11.2011 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica dell'art. 3.1. Riduzione del contributo per il sostegno alla preparazione dei progetti (nuovo importo: 3,408 milioni di franchi).

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10.6.30 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dall'Agenzia nazionale dello sviluppo, concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 25 marzo 2011

Scambio di lettere

28.12.2011 28.12.2011 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Aggiunta dell'art. 3.2. Aumento della capacità di rimborsare i costi per i mandati di consulenza nel quadro del programma «Cités de l'Energie/ European Energy Award» e per l'audit finale esterno.

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10.6.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia, rappresentata dall'Ufficio del Governo, concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 16 dicembre 2009

Scambio di lettere

17.02.2011 22.02.2011 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica degli art. 1 e 5.11.

Modifica della definizione di «Paying Authority» e «Audit Authority»; modifica dei dettagli della banca.

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10.6.32 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia nazionale di sviluppo, concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 1° maggio 2009

Addendum n. 1

14.12.2011 14.12.2011 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga della durata del sostegno alla preparazione di progetti fino al 30 aprile 2012.

­

5863

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.33 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OCSE concernente il contributo alla «Anti-Corruption Network (ACN)» per l'Europa dell'Est e l'Asia centrale, concluso l'11 gennaio 2010

Modifica dell'accordo

15.05.2011 15.05.2011 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga della validità dell'accordo fino al 31 dicembre 2012 e precisazione delle attività per l'anno 2012.

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10.6.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OIL concernente il programma globale «Better Work», concluso il 3 luglio 2009

Addendum

10.10.2011 10.10.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Addendum all'accordo tra la Svizzera e l'OIL sul programma globale «Better Work» che intende promuovere le buone prassi di lavoro in seno alle imprese dei Paesi in sviluppo.

L'aggiunta permetterà di continuare le attività del programma in Vietnam.

600 000 dollari americani

10.6.35 Accordo amministrativo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS e l'IDA concernente il fondo fiduciario multidonatori per la «Extractive Industries Technical Advisory Facility», concluso il 10 dicembre 2009

Modifica

19.05.2011 19.05.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'emendamento all'accordo permette alla Banca mondiale di utilizzare i fondi dei donatori per finanziare anche contratti di consulenza a lungo termine.

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10.6.36 Accordo tra la Svizzera e il Consiglio dei ministri dell'Albania concernente l'aiuto finanziario per il progetto «Water Supply and Environmental Lake Protection Shkodra», concluso il 22 gennaio 2008

Complemento n. 1

15.01.2011 15.01.2011 Art. 13 della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Finanziamento di misure addizionali per proteggere la falda freatica a Dobraci.

1,5 milioni di euro

5864

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.6.37 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ghana, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente l'attuazione e l'estensione del programma di riforma del settore elettrico, concluso il 3 settembre 2008

Complemento n. 4

10.6.38 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente l'attuazione del programma «Improving Water Supply and Sanitation Services in Dodoma and Tabora», concluso il 7 agosto 2006 10.6.39 Accordo di fondo fiduciario tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Società finanziaria internazionale concernente l'assistenza in materia di sostegno consultivo per l'Europa e l'Asia Centrale, concluso il 1° febbraio 2010

5865

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

17.03.2011 17.03.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Precisazione della componente 3 del progetto concernente l'estensione della rete elettrica di distribuzione nella regione centrale del Ghana.

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Complemento n. 1

16.09.2011 16.09.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga della validità dell'accordo fino al 31 dicembre 2013.

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Supplemento 4 dell'allegato A

28.09.2011 28.09.2011 Art. 13 della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Sostegno addizionale dell'aiuto consultivo in materia d'infrastruttura per l'Europa sudorientale.

2 milioni di dollari americani

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.40 Accordo di fondo fiduciario tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Società finanziaria internazionale concernente l'assistenza in materia di sostegno consultivo per l'Europa e l'Asia Centrale, concluso il 1° febbraio 2010

Supplemento 5 dell'allegato A

28.09.2011 28.09.2011 Art. 13 della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Sostegno addizionale dell'aiuto consultivo d'infrastruttura per l'Europa e l'Asia Centrale.

2,5 milioni di dollari americani

10.6.41 Accordo tra la Svizzera e il FMI concernente l'«East Africa Regional Technical Assistance Center», concluso l'11 dicembre 2009

Scambio di lettere

11.05.2011 11.05.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Trasferimento di fondi residui al centro regionale di assistenza tecnica per l'Africa orientale del FMI.

30 954 dollari americani

10.6.42 Accordo tra la Svizzera e l'IDA concernente il cofinanziamento del progetto «Economic Management Capacity Building» nel Ghana, concluso il 28 aprile 2009

Scambio di lettere

29.06.2011 29.06.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga della durata del progetto «Economic Management Capacity Building» nel Ghana fino al 30 giugno 2013.

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10.6.43 Protocollo d'intesa tra i Paesi donatori e il Mozambico per l'attuazione del fondo comune per l'amministrazione fiscale 2007-2009, concluso il 18 dicembre 2007

Proroga del Protocollo d'intesa

30.06.2011 30.06.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga della durata del protocollo d'intesa fino al 31 dicembre 2011.

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5866

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.44 Accordo tra la Svizzera e la BIRS concernente il fondo fiduciario di sostegno alle finanze pubbliche e al sistema fiscale in Indonesia, concluso il 19 novembre 2009

Scambio di lettere

05.08.2011 05.08.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento del credito al fondo multilaterali di sostegno alla gestione delle finanze pubbliche e al sistema fiscale in Indonesia.

4,5 milioni di dollari americani

10.6.45 Accordo tra la Svizzera, la BIRS e l'IDA concernente il fondo fiduciario multilaterale per il consolidamento delle capacità nel settore delle finanze pubbliche in Kirghizistan, concluso il 30 settembre 2009

Scambio di lettere

21.07.2011 21.07.2011 Art.13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Aumento del credito del fondo fiduciario multilaterale.

730 114 dollari americani

10.6.46 Accordo tra la Svizzera, la BIRS e l'IDA, concernente il fondo fiduciario multilaterale per il «Public Expenditure and financial Accountability», concluso il 16 luglio 2003

Scambio di lettere

28.09.2011 28.09.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Modifica del fondo fiduciario multilaterale; par. 8.1 dell'allegato 1: rinvio del termine di pagamento al 30 giugno 2012.

­

10.6.47 Accordo tra la Svizzera, la BIRS e l'IDA concernente il fondo fiduciario multilaterale per il «Public Expenditure Management and Peer-assisted Learning» in Europa e in Asia centrale, concluso il 31 gennaio 2007

Scambio di lettere

17.08.2011 17.08.2011 Art.13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica della parte C dell'allegato 1 relativa alle categorie di spesa.

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5867

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.48 Accordo tra la Svizzera e la BIRS concernente il finanziamento di una seconda fase di progetto destinata a istituire un controllo esterno delle finanze in Tagikistan, concluso l'11 novembre 2009

Scambio di lettere

12.07.2011 12.07.2011 Art.13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga dell'accordo fino al 10 novembre 2012.

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10.6.49 Accordo di fondo fiduciario tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il sostegno all'assistenza infranazionale in materia di aiuti consultivi, concluso il 29 agosto 2008

Complemento n. 1

25.07.2011 02.08.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga della durata dell'accordo fino al 31 ottobre 2015.

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10.6.50 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ucraina, concernente l'assistenza tecnica e finanziaria per il progetto di messa a disposizione di tram usati per la città di Vinnytsia, concluso il 6 dicembre 2006

Complemento n. 4

24.10.2011 24.10.2011 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga della durata dell'accordo fino al 31 ottobre 2011 e finanziamento addizionale del trasporto di al massimo 12 carrozze di tram.

275 000 franchi

10.6.51 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, concernente il progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Ózd, concluso il 10 novembre 2010

Complemento n. 1

08.10.2011 08.10.2011 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2015 e introduzione di un audit intermedio nel 2013.

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5868

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.6.52 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, concernente il progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della microregione di Borsod-AbaújZemplén, concluso il 10 novembre 2010

Complemento n. 1

10.6.53 Accordo tra la Svizzera, la Serbia e la «Deposit Insurance Agency» concernente il sostegno tecnico di quest'ultima alla ristrutturazione e alla privatizzazione del settore bancario e assicurativo della Serbia, concluso il 24 febbraio 2009 10.6.54 Accordo tra la Svizzera, la BIRS e l'IDA, concernente il fondo fiduciario per la riforma e il rafforzamento del settore finanziario nei Paesi a reddito medio, concluso il 29 agosto 2007

5869

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

14.12.2011 14.12.2011 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

Modifica del piano di aggiudicazione degli appalti pubblici riunendo le fasi di pianificazione e di costruzione.

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Scambio di lettere

09.11.2011 09.11.2011 Art. 13 della legge federale del 13 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga dell'accordo per un anno fino al 31 dicembre 2012.

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Scambio di lettere

21.11.2011 21.11.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Versamento supplementare al fondo.

2,5 milioni di dollari americani

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.6.55 Accordo tra la Svizzera, la BIRS e l'IDA, concernente il fondo fiduciario per la riforma e il rafforzamento del settore finanziario nei Paesi a basso reddito, concluso il 29 agosto 2007

Scambio di lettere

10.6.56 Accordo tra la Svizzera, la BIRS e l'IDA, concernente il fondo fiduciario per la riforma e il rafforzamento del settore finanziario nei Paesi a reddito medio, concluso il 29 agosto 2007

Scambio di lettere

5870

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.12.2011 10.12.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Riporto dei mezzi (1,7 milioni di dollari americani) sul fondo concernente i Paesi a reddito medio.

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10.12.2011 10.12.2011 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Ripresa dei mezzi (1,7 milioni di dollari americani) dal fondo concernente i Paesi a basso reddito.

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10.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

N.

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.7.1

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

Decisione n. 6/2011 del Consiglio

10.7.2

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

10.7.3

10.7.4

5871

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

04.10.2011 04.10.2011 Art. 53 par. 3 della convenzione

Modifica dell'appendice 1 dell'allegato P dell'accordo sui trasporti terrestri concernente il trasporto stradale e il trasporto di merci pericolose (strada e ferrovia), conformemente agli adeguamenti fatti in precedenza dal Comitato misto SvizzeraCE trasporti terrestri.

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Decisione n. 7/2011 del Consiglio (RU 2012 907)

04.10.2011 04.10.2011 Art. 53 par. 3 della convenzione; Art. 3a LA

Recepimento nell'allegato Q della convenzione di regolamenti e direttive oggetto delle decisioni 1/2010 e 2/2010 del Comitato misto che gestisce l'Accordo Svizzera-CE sul trasporto aereo (eccettuate le norme sulla concorrenza).

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Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la CE sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72)

Decisione n. 1/2011 del Comitato misto (RS 0.740.724)

10.06.2011 01.01.2012 Art. 7a cpv. 2 lett. c LOGA

Modifica delle modalità di applicazione e del livello della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

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Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la CE sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72)

Decisione n. 1/2010 del Comitato misto (RU 2011 611)

22.12.2010 01.01.2011 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Modifiche tecniche dell'allegato I riguardanti i trasporti stradali e i trasporti di merci pericolose su strada o per ferrovia.

­

N.

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

10.7.5

Convenzione del 19 maggio 1956 concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (RS 0.741.611)

Protocollo addizionale (RS 0.741.611.2)

10.7.6

Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (RS 0.741.621)

10.7.7

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

20.02.2008 05.06.2011 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Nuovo protocollo addizionale relativo alla lettera di vettura elettronica mediante i processi impiegati per la registrazione e il trattamento elettronico dei dati.

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Modifiche (RU 2011 3553)

01.10.2010 01.01.2011 Art. 106 cpv. 9 LCStr

Modifica degli allegati concernenti varie disposizioni del diritto in materia di trasporti il cui recepimento è essenziale per il trasporto internazionale dei prodotti pericolosi.

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Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la CE sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

Decisione n. 1/2011 del Comitato misto (RU 2011 3685)

04.07.2011 01.08.2011 Art. 3a LNA

Modifica dell'allegato dell'accordo riguardo alle norme applicabili alla gestione del traffico aereo, alla sicurezza e alla protezione dell'aviazione.

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10.7.8

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la CE sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

Decisione n. 2/2011 del Comitato misto (RU 2012 845)

25.11.2011 01.02.2012 Art. 3a LNA

Modifica dell'allegato dell'accordo riguardo alle norme applicabili alla concorrenza, alla gestione del traffico aereo, alla sicurezza e alla protezione dell'aviazione.

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10.7.9

Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0)

Modifica degli allegati 1, 6, parti I e III, 11 e 13 (RU 2011 3617)

02.03.2009 18.11.2010 Art. 3a LNA

Modifica delle norme concernenti le licenze del personale, l'utilizzazione tecnica degli aeromobili, i servizi della circolazione aerea e le inchieste sugli infortuni e gli incidenti d'aviazione.

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5872

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (con la fonte RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.7.10 Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0)

Modifica degli allegati 8 e 14 (RU 2011 3617)

04.03.2009 18.11.2010 Art. 3a LNA

Modifica delle norme concernenti la navigabilità degli aeromobili e gli aerodromi.

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10.7.11 Accordo del 20 agosto 1971 istitutivo di una Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti «INTELSAT» (RS 0.784.601)

Modifica

23.03.2007 La Svizzera Art. 64 cpv. 1 della l'ha ratifi- legge del 30 aprile cato il 1997 sulle teleco23.11.2011. municazioni Entrata in (LTC, RS 784.10) vigore dopo ratificazione di 99 Stati membri.

Modifica dell'art. XII per assicurare che l'utilizzo del patrimonio comune delle posizioni orbitali geostazionarie delle frequenze associate continuerà a essere al servizio degli Stati che hanno contribuito a istituirla (ciò che include la Svizzera) quando Intelsat era ancora un'organizzazione intergovernativa.

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10.7.12 Convenzione del 17 marzo 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (RS 0.814.20)

Modifica

28.11.2003 La Svizzera Art. 21 par. 4 della l'ha accet- convenzione tata il 12.05.2011.

Entrata in vigore dopo accettazione di 2/3 delle Parti.

Modifica degli art. 25 e 26 della convenzione per permettere agli Stati membri non appartenenti alla regione della CEE di diventare Parti alla convenzione.

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10.7.13 Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (RS 0.916.21)

Decisione della 5a Conferenza delle Parti

24.06.2011 24.10.2011 Art. 39 cpv. 2 n. abis LPAmb

Inserimento dei composti dell'alaclor, dell'aldicarb e dell'endosulfan nell'allegato III della convenzione. Di conseguenza, questi composti saranno assoggettati alla procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa della convenzione.

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5873

Accordo di base (con la fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

5874