Termine di referendum: 4 ottobre 2012

Legge federale concernente le semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie del 15 giugno 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 24 giugno 20111; visto il parere del Consiglio federale del 17 agosto 20112, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta Art. 23 lett. e Sono parimenti imponibili: e.

le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe che superano i 1000 franchi;

Art. 24 lett. j Non sottostanno all'imposta sul reddito: j.

le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe che non superano i 1000 franchi.

Art. 33 cpv. 4 Dalle singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe (art. 23 lett. e) è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5000 franchi, a titolo di costi delle poste giocate.

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1 2 3

FF 2011 5819 FF 2011 5845 RS 642.11

2011-1345

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Semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie. LF

2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 7 cpv. 4 lett. m 4

Sono esenti dall'imposta soltanto: m. le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale.

Art. 9 cpv. 2 lett. n 2

Sono deduzioni generali: n.

i costi delle poste giocate, pari a una percentuale delle singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe stabilita dal diritto cantonale; i Cantoni possono prevedere un importo massimo deducibile.

Art. 72p

Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 15 giugno 2012

Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 7 capoverso 4 lettera m e 9 capoverso 2 lettera n.

1

Scaduto questo termine, gli articoli 7 capoverso 4 lettera m e 9 capoverso 2 lettera n si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.

2

3. Legge federale del 13 ottobre 19655 sull'imposta preventiva Art. 6 cpv. 1 L'imposta preventiva sulle vincite alle lotterie ha per oggetto i premi in denaro di più di 1000 franchi effettivamente versati da lotterie organizzate in Svizzera.

1

4 5

RS 642.14 RS 642.21

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Semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012

Consiglio nazionale, 15 giugno 2012

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 26 giugno 20126 Termine di referendum: 4 ottobre 2012

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Semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie. LF

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