Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Proroga e modifica del 29 marzo 2012 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004, del 18 agosto 2005, del 20 febbraio 2009, del 10 marzo 2009, del 14 gennaio 2011 e del 24 ottobre 20111 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Accordo aggiuntivo 2012 al Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Art. 17 cpv. 1 e 14

Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 cpv. 14 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 1999 8667, 2002 437 5360, 2004 4287, 2005 4641, 2009 793 1365, 2011 797 7667 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi. DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2012 e ha effetto sino al 31 dicembre 2012.

29 marzo 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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