Decreto federale che approva la Convenzione n. 183 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla protezione della maternitā

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanitā del Consiglio nazionale del 10 novembre 20112, decreta: Minoranza (Bortoluzzi, Borer, Estermann, Frehner, Kleiner, Scherer, Stahl, Triponez) Non entrata in materia Art. 1 La Convenzione n. 183 sulla protezione della maternitā del 15 giugno 20003 č approvata.

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Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarla.

Art. 2 La legge federale del 13 marzo 19644 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio č modificata come segue: Art. 35a cpv. 2 Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all'allattamento. L'ordinanza stabilisce la durata del tempo dedicato all'allattamento da considerare tempo di lavoro retribuito.

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RS 101 FF 2012 1503 RS ...; FF 2012 1521 RS 822.1

2011-2668

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Approva la Convenzione n. 183 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla protezione della maternitā. DF

Art. 3 Il presente decreto sottostā a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a Cost.).

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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'articolo 2.

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