Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Cherry Pot 20 versione 2.8 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 12 dicembre 2011: 1.

In accoglimento dell'istanza del 6 ottobre 2011, l'apparecchio automatico da gioco Cherry Pot 20 V. 2.8 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco Cherry Pot 20 V. 2.8 sono autorizzati, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 42 970 franchi, sono imputate a Matthias Schaufelberger (art. 112 segg. OCG). L'importo di 7970 franchi (previa deduzione dell'anticipo di 35 000 franchi) deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è cresciuta in giudicato. Una fattura corrispondente sarà inviata.

5.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

6.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

7.

Notifica: Matthias Schaufelberger, Riedwiesstrasse 15, 8962 Bergdietikon.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica della presente presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

4 gennaio 2012

2011-3046

Commissione federale delle case da gioco

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