Rapporto sullo stralcio della mozione 08.3169 Morale di pagamento. Porre un freno all'andazzo attuale, presentata dal Gruppo liberale-radicale del 4 aprile 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente rapporto vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare: 2008 M 08.3169

Morale di pagamento. Porre un freno all'andazzo attuale (N 13.6.08, Gruppo liberale-radicale, S 17.12.08)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 aprile 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-0248

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Rapporto 1

Situazione iniziale

La mozione 08.3169 Morale di pagamento. Porre un freno all'andazzo attuale, presentata il 20 marzo 2008 e accolta il 13 giugno 2008 dal Consiglio nazionale e il 17 dicembre 2008 dal Consiglio degli Stati, chiede di rivedere l'articolo 104 del Codice delle obbligazioni (CO)1 «innalzando adeguatamente l'interesse moratorio attualmente vigente (pari al cinque per cento) in modo da consentire al creditore di coprire i costi. Vanno adeguate anche le rispettive disposizioni federali sugli interessi (condizioni generali)».

La consultazione sulla revisione parziale del Codice delle obbligazioni, avviata il 18 agosto 2010, si è conclusa il 30 novembre 2010. La soluzione proposta consisteva nel limitare ai soli contratti relativi a transazioni commerciali l'innalzamento dell'interesse di mora al dieci per cento, mantenendo invece invariato al cinque per cento il tasso per tutti gli altri contratti.

La revisione proposta è stata accolta positivamente dalla maggioranza dei Cantoni e da altri partecipanti alla consultazione. Al contempo, però, una considerevole minoranza ha negato la necessità di intervenire ovvero respinto la normativa proposta, argomentando che l'aumento dell'interesse moratorio avrebbe violato il principio fondamentale del diritto contrattuale secondo cui il danno di mora giustifica un risarcimento, ma non deve servire ad arricchire il creditore. Secondo questa minoranza la soluzione avanzata avrebbe introdotto nel diritto svizzero un risarcimento danni sanzionatorio, estraneo al sistema. Inoltre, alcuni partecipanti dubitano che il proposto aumento dell'interesse di mora possa avere un effetto positivo sulla morale di pagamento dei debitori.

Per quanto riguarda il contenuto, una maggioranza ha accolto favorevolmente sia la limitazione dell'aumento dell'interesse moratorio alle transazioni commerciali sia il mantenimento di un tasso d'interesse fisso, stabilito per legge e indipendente dal tasso di riferimento della Banca nazionale.

Infine, vari partecipanti hanno chiesto di applicare l'aumento dell'interesse di mora anche alle transazioni commerciali con le autorità, reputando che il settore pubblico debba essere soggetto a un interesse moratorio più elevato per tutti i crediti.

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Motivazione della proposta di stralcio della mozione

Nonostante l'iniziale sostegno alla mozione, oggi proponiamo di toglierla di ruolo per i seguenti motivi: ­

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da quando la mozione è stata trattata in Parlamento ed è terminata la consultazione, le previsioni congiunturali per la Svizzera sono notevolmente peggiorate. Considerati il deterioramento della situazione congiunturale europea e la persistente forza del franco, si prevede che l'economia svizzera subirà un forte raffreddamento (cfr. comunicato stampa del 13 dic. 20112 RS 220 www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=it&msg-id=42657

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della Segreteria di Stato dell'economia). In un tale contesto economico un innalzamento dell'interesse di mora si tramuterebbe in un indesiderato onere finanziario aggiuntivo per molte imprese. Sarebbero colpite in particolare imprese che già versano in difficoltà finanziarie. Inoltre è prevedibile che questi costi supplementari finirebbero per essere scaricati anche sui consumatori.

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Attualmente un aumento dell'interesse di mora non può essere in alcun modo ragionevolmente rapportato ai tassi d'interesse in essere sul mercato dei capitali: il tasso d'interesse della Banca nazionale per il Libor a tre mesi si attesta attualmente in una fascia di riferimento compresa tra lo 0,00 e lo 0,25 per cento. Anche il tasso ipotecario e altri tassi di riferimento si trovano a livelli minimi, ben al di sotto del cinque per cento previsto dal vigente articolo 104 CO. In un tale contesto non appare opportuno aumentare l'interesse di mora al dieci per cento e quindi di fatto fissarlo a un multiplo del tasso d'interesse sul capitale.

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Come fatto giustamente rilevare in sede di consultazione, è inoltre dubbio che un aumento dell'interesse moratorio produca effettivamente un miglioramento della morale di pagamento. Nella stessa direzione punta anche uno studio dell'Unione europea dell'ottobre 2006 sull'impatto giuridico della direttiva 2000/35/CE, la quale prescrive che l'interesse moratorio deve corrispondere al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, il cosiddetto tasso di riferimento, maggiorato di almeno sette punti percentuali. Lo studio offre una panoramica delle ripercussioni delle normative nazionali emanate in ottemperanza alla direttiva sulla morale di pagamento delle imprese, da cui si evince quanto segue3: dopo l'attuazione completa della direttiva in tutti gli Stati membri nel 2002, il ritardo nei pagamenti in Europa è diminuito, ma non del tutto scomparso4. Si afferma inoltre che le norme della direttiva non sono abbastanza dissuasive per essere efficaci5. Lo studio è quindi giunto alla conclusione che, per garantire l'efficacia della lotta alla morosità, oltre all'aumento dell'interesse moratorio sarebbero comunque necessarie conseguenze aggiuntive in caso di mora. A parere del nostro Collegio, nell'ottica svizzera tali misure aggiuntive avrebbero una portata eccessiva e vanno pertanto rigettate.

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Infine, nella consultazione è stato giustamente criticato che il proposto raddoppio dell'interesse moratorio di fatto andrebbe a introdurre un risarcimento danni sanzionatorio estraneo al diritto svizzero, dal momento che un tale interesse di mora supererebbe di gran lunga la compensazione del danno e sfocerebbe in un arricchimento del creditore a scapito del debitore, fatto sconosciuto nel diritto privato svizzero in generale.

Attualmente appare giustificato mantenere lo status quo sotto forma del vigente articolo 104 CO, soprattutto se si considera che, in base al principio della libertà 3

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«Etude sur l'efficacité de la législation européenne en matière de lutte contre les retards de paiement», condotto da Hoche-Demolin-Brulard-Barthélémy per la Commissione europea, DG Entreprises, ottobre 2006 (consultabile in lingua francese all'indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/late_payments/doc/ finalreport_fr.pdf, pag. 187 segg.

Op. cit., pag. 239.

Op. cit., pag. 258.

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contrattuale, il diritto in vigore riconosce già alle parti contrattuali la libertà di concordare un interesse più elevato. In linea di massima questo diritto si applica a tutti i rapporti contrattuali, pur essendo limitato dai paletti posti dalle fattispecie della lesione (art. 21 CO) e dell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 del Codice civile). Si rimanda inoltre alla revisione dell'articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 19866 contro la concorrenza sleale (LCSI), varata dal Parlamento il 17 giugno 2011, che entrerà in vigore il 1° luglio 2012. Secondo la disposizione rivista agisce in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali a scapito dei consumatori. Concordare nelle condizioni commerciali generali un tasso d'interesse moratorio eccessivamente elevato a carico del consumatore può di conseguenza costituire un comportamento sleale. A prescindere da queste deroghe, le parti sono comunque libere di concordare un interesse moratorio superiore a quello stabilito per legge.

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Conclusione

Per tali motivi proponiamo di togliere di ruolo la mozione.

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RS 241

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