Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20121, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 28 settembre 19562 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro Art. 1a 2. In caso di abusi

Se constata che in un ramo o in una professione vengono di abusi ripetutamente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione, la Commissione tripartita di cui all'articolo 360b del Codice delle obbligazioni3 può, con il consenso delle parti contraenti, chiedere che venga conferito il carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro valido per il ramo interessato.

1

La dichiarazione di obbligatorietà generale può in tal caso avere per oggetto le disposizioni in materia di retribuzione minima e la corrispondente durata del lavoro, i contributi ai costi d'esecuzione, i controlli paritetici nonché le sanzioni contro datori di lavoro e lavoratori inadempienti quali, in particolare, pene convenzionali e l'addossamento di spese di controllo.

2

1 2 3

FF 2012 3017 RS 221.215.311 RS 220

2011-1722

3047

Adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone. LF

2. Legge federale dell'8 ottobre 19994 sui lavoratori distaccati in Svizzera Titolo Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist) Art. 1, rubrica e cpv. 2 e 3 (nuovo) Oggetto e definizione Essa disciplina parimenti il controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni loro applicabili qualora violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni5 (CO).

2

3

La definizione di lavoratore è retta dal diritto svizzero (art. 319­362 CO).

Art. 1a (nuovo)

Prova dell'attività lucrativa indipendente da parte di prestatori di servizi esteri

I prestatori di servizi esteri che dichiarano di esercitare un'attività lucrativa indipendente devono, su richiesta, dimostrarlo ai competenti organi di controllo. La definizione di attività lucrativa indipendente è retta dal diritto svizzero.

1

In occasione del controllo sul posto, il prestatore di servizi deve presentare agli organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 i seguenti documenti:

2

4 5 6

a.

una copia della notifica di cui all'articolo 6 o una copia dell'autorizzazione rilasciata se l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera sottostà all'obbligo di notifica o alla procedura di autorizzazione conformemente alla legislazione sugli stranieri;

b.

il certificato di cui all'articolo 11bis paragrafo 1 del regolamento (CEE) 574/72 (modulo E 101)6;

c.

una copia del contratto concluso con il mandante o il committente; in assenza di un contratto scritto occorre una conferma scritta da parte del mandante o del committente per il mandato o il contratto d'opera da eseguire in Svizzera; i documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.

RS 823.20 RS 220 Regolamento (CEE) 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

3048

Adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone. LF

Se il prestatore di servizi non può presentare i documenti indicati nel capoverso 2, l'organo di controllo gli impartisce un termine supplementare.

3

Se non sono in grado di determinare definitivamente l'attività lucrativa indipendente sulla base dei documenti presentati e di eventuali osservazioni sul posto, gli organi di controllo richiedono informazioni e documenti supplementari.

4

La persona controllata e il suo mandante o il suo committente presentano agli organi di controllo, su richiesta, tutti i documenti che servono a dimostrare l'attività lucrativa dipendente della persona controllata e che forniscono informazioni sul rapporto contrattuale esistente.

5

Art. 1b (nuovo)

Misure in caso di infrazione all'obbligo di presentare i documenti o di incapacità di fornire la prova dell'attività lucrativa indipendente

L'organo di controllo può notificare all'autorità cantonale competente, secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera d, le seguenti persone:

1

a.

le persone che entro il termine supplementare impartito non presentano i documenti di cui all'articolo 1a capoverso 2 o documenti equivalenti;

b.

le persone che non sono riuscite a fornire la prova della loro attività lucrativa indipendente e il cui datore di lavoro non è identificabile.

L'autorità cantonale può ordinare l'interruzione dell'attività e disporre che la persona interessata lasci il posto di lavoro. I ricorsi contro l'ordine di interrompere l'attività non hanno effetto sospensivo. Per il resto, la procedura è retta dal diritto cantonale.

2

3

L'interruzione dell'attività dura: a.

per le persone di cui al capoverso 1 lettera a: finché non siano presentati i documenti di cui all'articolo 1a capoverso 2 o documenti equivalenti;

b.

per le persone di cui al capoverso 1 lettera b: finché il loro datore di lavoro non sia identificato.

Art. 7 cpv. 2 Il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il capoverso 1, su richiesta, tutti i documenti che provano l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.

2

Art. 9 cpv. 2 e 3 2

L'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d può: a.

per infrazioni all'articolo 1a capoverso 2, per infrazioni di lieve entità all'articolo 2 e per infrazioni agli articoli 3 e 6, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi;

3049

Adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone. LF

si applica l'articolo 7 della legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo; b.

per infrazioni all'articolo 2 che non siano di lieve entità, per infrazioni ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 o per il mancato pagamento di multe passate in giudicato, vietare alle imprese o alle persone interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;

c.

per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO8 da parte di datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di un importo sino a 5000 franchi; si applica l'articolo 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;

d.

addossare totalmente o parzialmente alle imprese o alle persone inadempienti i costi dei controlli.

L'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla Segreteria di Stato dell'economia e all'organo di controllo competente secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a. La Segreteria di Stato dell'economia tiene un elenco delle imprese e delle persone che sono state oggetto di una sanzione passata in giudicato. L'elenco è pubblico.

3

Art. 12 cpv. 1 lett. c e d (nuove) 1

Chiunque: c.

non si attiene a un divieto di offrire servizi passato in giudicato secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b;

d.

impiega lavoratori in Svizzera e viola sistematicamente e per fine di lucro le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO9;

è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice penale10 commina una pena più grave.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7 8 9 10

RS 313.0 RS 220 RS 220 RS 311.0

3050