Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dei negozi specializzati in musica della Svizzera del 19 aprile 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'associazione «Suissemusic Negozi specializzati in musica della Svizzera» conformemente al regolamento del 17 maggio 20102.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2012.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

L'obbligatorietà generale può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

19 aprile 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato: Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei negozi specializzati in musica della Svizzera con COG

1 2

RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 89 dell'8 maggio 2012.

2012-0220

4251

Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei negozi specializzati in musica della Svizzera con COG

1

Denominazione e scopo

Art. 1

Nome ed enti responsabili

Sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale dei negozi specializzati in musica della Svizzera», l'associazione «Suissemusic Negozi specializzati in musica della Svizzera» costituisce un fondo per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il fondo ha lo scopo di promuovere a livello svizzero la formazione professionale di base specifica del settore.

1

Le aziende assoggettate al fondo versano i relativi contributi per il raggiungimento dello scopo del fondo di cui alla sezione 4.

2

2

Campo d'applicazione

Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il fondo vale per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, attive nel commercio al dettaglio, nella consulenza e nella vendita di partiture, strumenti musicali nonché supporti audio e video.

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il fondo vale per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui persone con i seguenti titoli professionali svolgono attività tipiche del settore:

1

a.

3

venditrice qualificata/venditore qualificato di partiture o nel commercio di partiture;

RS 412.10

4252

Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei negozi specializzati in musica della Svizzera con COG

b.

venditrice qualificata/venditore qualificato nel commercio di strumenti musicali;

c.

venditrice qualificata/venditore qualificato di dischi o nel commercio di supporti audio;

d.

impiegata di vendita al minuto qualificata/impiegato di vendita al minuto qualificato di partiture o nel commercio di partiture;

e.

impiegata di vendita al minuto qualificata/impiegato di vendita al minuto qualificato nel commercio di strumenti musicali;

f.

impiegata di vendita al minuto qualificata/impiegato di vendita al minuto qualificato di dischi o nel commercio di supporti audio;

g.

assistente del commercio al dettaglio CFP, nel commercio di strumenti musicali;

h.

assistente del commercio al dettaglio CFP, di supporti audio e video e partiture;

i.

impiegata del commercio al dettaglio AFC/impiegato del commercio al dettaglio AFC nel commercio di strumenti musicali;

j.

impiegata del commercio al dettaglio AFC/impiegato del commercio al dettaglio AFC di supporti audio e video e partiture.

Persone senza titolo professionale di cui al capoverso 1 e persone con formazione empirica che forniscono prestazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nei campi d'applicazione territoriale, aziendale e personale del fondo.

3

Prestazioni

Art. 7 Il fondo finanzia a livello svizzero le seguenti prestazioni nell'ambito della formazione professionale di base specifica del settore:

1

a.

elaborazione e gestione di un sistema completo per la formazione professionale di base. Detto sistema comprende in particolare l'analisi, lo sviluppo, i progetti pilota, i provvedimenti aziendali, le informazioni, la trasmissione di conoscenze e il controlling;

b.

elaborazione, gestione e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base;

c.

elaborazione, gestione e aggiornamento di documenti e materiale didattico a supporto della formazione professionale di base;

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei negozi specializzati in musica della Svizzera con COG

d.

elaborazione e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative curate da «Suissemusic Negozi specializzati in musica della Svizzera», coordinamento delle procedure e vigilanza sulle procedure compresa la garanzia della qualità;

e.

acquisizione e promozione di giovani leve nella formazione professionale di base;

f.

organizzazione, svolgimento e sussidiamento di corsi interaziendali;

g.

copertura delle spese sostenute da «Suissemusic Negozi specializzati in musica della Svizzera» per l'organizzazione, l'amministrazione e il controllo relativi ai compiti nella formazione professionale di base.

Su richiesta della Commissione del fondo possono essere decisi altri contributi finanziari a favore di misure conformi allo scopo del fondo.

2

4

Finanziamento

Art. 8

Obbligo di contribuzione

Le aziende e parti di aziende assoggettate al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo.

1

2

Le aziende individuali sottostanno all'obbligo di contribuzione.

Il titolare che lavora all'interno della propria azienda è computato fra i collaboratori.

3

Le persone in formazione e le persone non remunerate sono esentate dall'obbligo di contribuzione.

4

Art. 9

Base di calcolo

I contributi sono calcolati in funzione dell'azienda o della parte di azienda di cui all'articolo 4 e del numero complessivo di collaboratori che svolgono le attività tipiche del settore di cui all'articolo 5.

1

2

Il contributo è calcolato sulla base dell'autodichiarazione inoltrata dall'azienda.

Qualora un'azienda si rifiuti di inoltrare la dichiarazione, il contributo è stimato dalla commissione del fondo.

3

Art. 10 1

Contributi

I contributi sono calcolati come segue: a.

contributo per azienda o parte di azienda secondo l'articolo 4: fr. 300,

b.

contributo per persona secondo l'articolo 5:

fr. 100.

Per le persone assunte a tempo parziale i contributi sono calcolati proporzionalmente al loro grado di occupazione.

2

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei negozi specializzati in musica della Svizzera con COG

3

I contributi sono ridotti nei seguenti casi: a.

le aziende con oltre 12 collaboratori e almeno 2 persone in formazione beneficiano di un ribasso del 15 per cento sull'intero contributo al fondo;

b.

le aziende con oltre 24 collaboratori e almeno 3 persone in formazione beneficiano di un ribasso del 30 per cento sull'intero contributo al fondo.

Le aziende che rientrano nel campo di applicazione del fondo per la formazione professionale dei fabbricanti di strumenti musicali e che pagano il rispettivo contributo per azienda ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera a del regolamento del fondo per la formazione professionale dei fabbricanti di strumenti musicali con COG4 sono esonerate dal pagamento del contributo per azienda di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera a, ma non dal contributo per persona di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b.

4

I contributi delle aziende non aderenti a «Suissemusic Negozi specializzati in musica della Svizzera» non possono superare quelli stabiliti per i membri dell'associazione.

5

I contributi di cui al capoverso 1 sono considerati indicizzati conformemente all'indice nazionale dei prezzi al consumo a fine dicembre 2011. Ogni due anni sono riesaminati e all'occorrenza adeguati all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

6

Art. 11

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinato dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr5 in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20036 sulla formazione professionale.

1

Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare una richiesta motivata alla segreteria di «Suissemusic Negozi specializzati in musica della Svizzera».

2

Art. 12

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti da contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

5

Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 13

Comitato direttivo

Il comitato direttivo di «Suissemusic Negozi specializzati in musica della Svizzera» è l'organo di vigilanza del fondo e lo dirige dal punto di vista strategico.

1

4 5 6

Decreto del Consiglio federale del 2 dicembre 2009, FF 2009 8874 RS 412.10 RS 412.101

4255

Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei negozi specializzati in musica della Svizzera con COG

2

In particolare esso adempie i seguenti compiti: a.

nomina i membri della Commissione del fondo;

b.

emana un regolamento esecutivo;

c.

attribuisce i mezzi secondo l'elenco delle prestazioni e determina la parte destinata alla costituzione di riserve;

d.

decide in merito a ricorsi contro le decisioni adottate dalla Commissione del fondo.

Art. 14

Commissione del fondo

La Commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo e lo gestisce dal punto di vista operativo.

1

2

3

Essa delibera in materia di: a.

assoggettamento di un'azienda al fondo;

b.

determinazione dei contributi in caso di ritardo nel pagamento;

c.

esenzione dall'obbligo di contribuzione in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione.

Approva il preventivo e sorveglia l'attività della segreteria.

Art. 15

Segreteria

La segreteria di «Suissemusic Negozi specializzati in musica della Svizzera» dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle proprie competenze.

1

Essa è responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento dei contributi per le prestazioni di cui all'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità.

2

3

Il periodo contabile é l'anno civile.

Art. 16

Consuntivo, contabilità e revisione

La segreteria gestisce il fondo come conto con una contabilità, un conto economico e un bilancio autonomi e con un proprio centro di costo.

1

Il consuntivo annuale del fondo viene verificato dall'ufficio di revisione ordinario di «Suissemusic Negozi specializzati in musica della Svizzera» conformemente agli articoli da 727 a 731a del Codice delle obbligazioni7.

2

7

RS 220

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Art. 17

Vigilanza

Il fondo è sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) in virtù dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr8.

1

Il consuntivo annuale del fondo e il rapporto di revisione sono trasmessi per conoscenza all'UFFT.

2

6

Approvazione, conferimento dell'obbligatorietà generale e scioglimento

Art. 18

Approvazione

In virtù dell'articolo 9 dello statuto del 7 maggio 2007, il presente regolamento del fondo è stato approvato il 17 maggio 2010 dall'assemblea generale dell'associazione «Suissemusic Negozi specializzati in musica della Svizzera».

Art. 19

Conferimento dell'obbligatorietà generale

Il conferimento dell'obbligatorietà generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 20

Scioglimento

Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, il comitato direttivo scioglie il fondo con l'approvazione dell'UFFT.

1

2

Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine.

17 maggio 2010

Suissemusic Negozi specializzati in musica della Svizzera: Edmund Schönenberger copresidente

8

Beat Thoma gerente

RS 412.10

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