Indagine conoscitiva concernente l'obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo secondo l'articolo 104 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) (art. 104 cpv. 1 LStr) Advance Passenger Information (API): obbligo di comunicazione per le linee di volo da Istanbul (IST, SAW) e Mosca (DME, SVO) verso la Svizzera L'Ufficio federale della migrazione (UFM) determina i voli per i quali le compagnie aeree sono tenute a comunicare, immediatamente dopo il check-in, i dati personali relativi ai passeggeri (generalità e indicazioni relative al documento di viaggio) e i dati relativi al volo (art. 104 della legge federale sugli stranieri, LStr; RS 142.20). La valutazione dei dati API contribuisce a migliorare i controlli di confine e a lottare contro l'immigrazione illegale.

Prima di sottoporre una linea di volo all'obbligo di comunicazione sono sentite tutte le compagnie aeree che effettuano regolari voli di linea o charter su tale linea a destinazione della Svizzera.

Stante un'analisi dei rischi, l'UFM sta considerando l'eventualità di sottoporre all'obbligo di comunicazione i voli in provenienza da Istanbul e Mosca a destinazione della Svizzera1. Le compagnie aeree interessate hanno la possibilità di inviare il proprio parere, entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente indagine conoscitiva, in merito alla prevista introduzione dell'obbligo di comunicazione. Questo l'indirizzo per l'inoltro dei pareri: Ufficio federale della migrazione Sezione Basi frontiera (a.c.a. Erb) Quellenweg 6 3003 Berna-Wabern L'obbligo sarà verosimilmente disposto nel luglio 2012 con effetto al settembre 2012. Vi è la possibilità di prevedere una fase di prova su domanda della compagnia aerea o per decisione dell'UFM.

La comunicazione dei dati relativi ai passeggeri a bordo di voli sottoposti all'obbligo di comunicazione avviene tramite la rete SITA Type B oppure tramite l'API Webupload (Internet). Entrambe le varianti sono descritte nelle specifiche tecniche API, le quali costituiscono una base vincolante per la predisposizione delle necessarie infrastrutture e definiscono altresì le modalità di comunicazione dei dati in caso di disturbi tecnici. Le specifiche tecniche API sono consultabili sul sito web dell'UFM2.

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Sottostanno tuttora all'obbligo di comunicazione i voli da Dubai, Dar es Salaam, Nairobi e Pristina a destinazione della Svizzera (decisione generale del 7 luglio 2011; pubblicata nel Foglio ufficiale del 26 luglio 2011, FF 2011 5673; www.admin.ch/ch/i/ff/2011/5673.pdf).

Percorso: www.bfm.admin.ch; Temi/Schengen/Dublino/Schengen/Advance Passenger Information (API); Indirizzo: www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/ schengen_dublin/schengen/api.html. Le specifiche tecniche con i dati di contatto saranno recapitate unitamente alla decisione.

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Le compagnie aeree interessate sono pregate di indicare all'UFM, entro 20 giorni, il canale di comunicazione di loro scelta (SITA Type B oppure API Webupload), se desiderano una fase di prova e la lingua di corrispondenza auspicata (italiano, tedesco, francese). Sono altresì pregate di indicare all'UFM una persona di contatto per le questioni inerenti alla trasmissione di prova e alla qualità dei dati.

Per domande o chiarimenti, le compagnie aeree possono rivolgersi a api.info@bfm.admin.ch.

19 giugno 2012

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Ufficio federale della migrazione