Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

Le Parti di questa Convenzione, ricordando l'articolo 196 (1) della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare che dispone in particolare che «Gli Stati prendano tutte le misure necessarie per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino risultante dall'uso di tecnologie nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo, ovvero l'introduzione intenzionale o accidentale in una determinata parte dell'ambiente marino di specie aliene o nuove che potrebbero provocarvi cambiamenti significativi e nocivi», notando gli obiettivi della Convenzione del 1992 sulla diversità biologica (CBD) ed il fatto che il trasferimento e l'introduzione di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni attraverso le acque di zavorra delle navi minacciano la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, come pure della decisione IV/5 adottata nel 1998 dalla Conferenza delle Parti (COP 4) della CBD concernente la conservazione e l'uso sostenibile degli ecosistemi marini e costieri come pure la decisione VI/23 adottata nel 2002 dalla Conferenza delle Parti (COP 6) della CBD sulle specie aliene nocive per gli ecosistemi, gli habitat o le specie, ivi compresi i principi guida sulle specie invasive, notando inoltre che la Conferenza del 1992 delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED aveva richiesto all'Organizzazione marittima internazionale (L'«Organizzazione») di considerare l'adozione di regole appropriate per lo scarico delle acque di zavorra, tenendo a mente l'approccio precauzionale enunciato al principio 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e menzionata nella risoluzione MEPC. 67 (37) adottata il 15 settembre 1995 dal Comitato di protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione, ricordando altresì che il Vertice mondiale del 2002 per lo sviluppo sostenibile nel paragrafo 34 (b) del suo piano di applicazione, richiama ad azioni a tutti i livelli per accelerare la messa a punto di misure volte a risolvere il problema delle specie aliene invasive presenti nelle acque di zavorra, consapevoli che lo scarico incontrollato di acque di zavorra e di sedimenti da parte delle navi ha comportato il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni che pregiudicano o nuocciono all'ambiente, alla salute dell'uomo,
ai beni ed alle risorse, riconoscendo l'importanza che l'Organizzazione ha dato a questa questione, adottando le Risoluzioni dell'Assemblea, A.774(18) nel 1993 e A.868(20) nel 1997 al fine di trattare il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni,

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Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

riconoscendo inoltre che più Stati hanno agito individualmente al fine di prevenire, ridurre al minimo e, in ultima analisi, eliminare i rischi di introduzione di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni attraverso le navi che entrano nei loro porti e riconoscendo altresì che tale questione, che presenta un interesse mondiale, necessita l'adozione di misure basate su regole applicabili su scala globale con linee guida per la loro effettiva applicazione e interpretazione uniforme, desiderosi di veder proseguire la messa a punto di opzioni per la gestione delle acque di zavorra più sicure ed efficaci che permetteranno di prevenire, di ridurre al minimo, e, in ultima analisi di eliminare il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni, risoluti a prevenire, ridurre al minimo ed, in ultima analisi eliminare i rischi per l'ambiente, la salute umana, i beni e le risorse dovuti al trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni, grazie al controllo ed alla gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, evitando gli effetti secondari indesiderabili che un tale controllo potrebbe avere, ed incoraggiare l'évoluzione delle conoscenze e delle tecnologie connesse, considerando che il modo migliore per ottenere tali obiettivi è di concludere una Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione salvo disposizione espressa contraria: Per amministrazione s'intende il Governo dello Stato sotto la cui autorità opera la nave. Nel caso di una nave che batte la bandiera di uno Stato, l'Amministrazione è il governo di detto Stato. Nel caso di piattaforme galleggianti adibite all'esplorazione ed allo sfruttamento dei fondi marini e del loro sotto-suolo adiacente alle coste sulle quali lo Stato costiero esercita diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle sue risorse naturali ivi comprese le unità galleggianti di stoccaggio (FSU) nonché le unità galleggianti di produzione di stoccaggio e di scarico (FPSO) l'Amministrazione è il Governo dello Stato costiero interessato.

1

Per acque di zavorra, s'intendono le acque e il particolato in sospensione caricate a bordo di una nave per controllarne l'assetto longitudinale e trasversale il il pescaggio, la stabilità o le sollecitazioni/sforzi cui è soggetta la nave.

2

Per gestione delle acque di zavorra, s'intendono i processi meccanici, fisici, chimici e biologici utilizzati, sia singolarmente o combinati, per eliminare, rendere innocui, o evitare di prendere o scaricare gli organismi acquatici nocivi e gli agenti patogeni presenti nelle acque di zavorra e sedimenti.

3

4 Per Certificato s'intende il Certificato internazionale di gestione delle acque di zavorra

Per Comitato s'intende il comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione.

5

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Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

Per Convenzione s'intende la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra ed i sedimenti delle navi.

6

Per Stazza lorda s'intende la stazza lorda calcolata in conformità alle regole sulla stazza delle navi enunciate all'allegato I della Convenzione internazionale del 1969 sulla stazza delle navi, o in ogni Convenzione che potrebbe succederle.

7

Per Organismi acquatici nocivi e agenti patogeni s'intendono gli organismi acquatici e gli agenti patogeni che, se introdotti nel mare, compresi gli estuari, o nei corsi d'acqua possono mettere a repentaglio l'ambiente, la salute umana, i beni o le risorse, pregiudicare la diversità biologica o intralciare ogni altra utilizzazione legittima di tali ambienti.

8

9

Per «Organizzazione» s'intende l'Organizzazione Marittima Internazionale

10

Per «Segretario generale» s'intende il Segretario generale dell'Organizzazione.

Per «Sedimenti» s'intende il particolato depositato nelle acque di zavorra presenti all'interno di una nave.

11

12 Per «Nave» s'intende un'unità di qualsiasi tipo che opera nell'ambiente acquatico e che comprende le piattaforme galleggianti, le FSU e le FP SO.

Art. 2

Obblighi generali

Le Parti s'impegnano a dare pienamente effetto alle disposizioni della presente Convenzione e del suo Allegato al fine di prevenire, di ridurre al minimo e, infine di eliminare il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni attraverso il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

1

L'Allegato è parte integrante della presente Convenzione. Salvo sia espressamente previsto in maniera diversa, ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al contempo un riferimento al suo allegato.

2

Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata nel senso di impedire ad una Parte di prendere, individualmente o congiuntamente con altre Parti, misure più rigorose, volte a prevenire, ridurre, o eliminare il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni grazie al controllo ed alla gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, in conformità con il diritto internazionale.

3

Le Parti si sforzano di cooperare al fine di garantire l'applicazione, l'osservanza e l'esecuzione della presente Convenzione

4

Le Parti s'impegnano a favorire il miglioramento continuo della gestione delle acque di zavorra e degli standard volti a prevenire, ridurre al minimo e, infine, eliminare il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni attraverso il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

5

6 Le Parti quando agiscono in applicazione della presente Convenzione, si sforzano di non pregiudicare né di nuocere al loro ambiente, alla salute umana, ai beni o ad altre risorse, o a quelli di altri Stati

7729

Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

Le Parti dovrebbero accertarsi che le pratiche di gestione delle acque di zavorra utilizzate per soddisfare la presente Convenzione non comportino maggiori danni di quelli che essi prevengono per il loro ambiente, la salute umana, i beni o le risorse, oppure per quelli di altri Stati.

7

Le Parti incoraggiano le navi che battono la loro bandiera ed a cui si applica la presente Convenzione, ad evitare nella misura in cui ciò sia possibile, di caricare acque di zavorra contenenti organismi acquatici potenzialmente nocivi e gli agenti patogeni, così come sedimenti che possono contenere tali organismi, in particolare favorendo un'adeguata applicazione delle raccomandazioni elaborate dall'Organizzazione.

8

Le Parti si sforzano di cooperare, sotto gli auspici dell'Organizzazione per far fronte alle minacce ed ai rischi che gravano sugli ecosistemi marini sensibili, vulnerabili o in pericolo e sulla diversità biologica, in zone situate al di là dei limiti della giurisdizione nazionale, nel contesto della gestione delle acque di zavorra.

9

Art. 3 1

2

Applicazione

Salvo diversamente stabilito dalla presente Convenzione, quest'ultima si applica: a.

alle navi che battono la bandiera di una Parte: e

b.

alle navi che non battono la bandiera di una Parte, ma che agiscono sotto l'autorità di una Parte.

La presente Convenzione non si applica: a.

alle navi che non sono progettate o costruite per trasportare acque di zavorra;

b.

alle navi di una Parte che operano unicamente in acque che dipendono dalla giurisdizione della medesima Parte, a meno che la Parte decida che lo scarico delle acque di zavorra da queste navi pregiudichi o nuoccia al suo ambiente, alla salute umana, ai beni o alle risorse o a quelli di Stati adiacenti

c.

alle navi di una Parte che operano unicamente in acque sotto la giurisdizione di un'altra Parte, soggette all'autorizzazione di quest'ultima parte per tale esclusione, Nessuna Parte potrà dare l'autorizzazione se ciò può compromettere o danneggiare l'ambiente, la salute umana, i beni o le risorse suoi o quelli di Stati adiacenti o di altri Stati. Ogni Parte che non garantisce tale autorizzazione dovrà notificare all'amministrazione della nave interessata che la Convenzione si applica a tale nave;

d.

alle navi che operano unicamente nelle acque sotto la giurisdizione di una Parte e in alto mare, eccetto per le navi a cui non è data l'autorizzazione di cui al sub paragrafo (c) a meno che tale Parte decida che lo scarico di acque di zavorra da parte di tali navi pregiudicherebbe o nuocerebbe all'ambiente, alla salute umana, ai beni o alle risorse suoi o a quelli di Stati adiacenti o di altri Stati;

e.

alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato o da quest'ultimo gestite e utilizzate esclusivamente, nel periodo considerato, per un servizio pubblico non commerciale. Tuttavia, ciascuna

7730

Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

Parte si accerta, attraverso l'adozione di misure appropriate che non compromettano le operazioni o la capacità operativa delle navi di questo tipo di sua proprietà o da essa gestite, che tali navi agiscano in modo compatibile con la presente Convenzione, sempre che ciò sia ragionevole e possibile in pratica; e f.

alle acque di zavorra permanenti in cisterne sigillate a bordo delle navi che non siano soggette allo scarico.

Nel caso di navi di Stati non Parti della presente Convenzione, le Parti applicano le prescrizioni della presente Convenzione nella misura necessaria affinché tali navi non beneficino di un trattamento più favorevole.

3

Art. 4

Controllo del trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni attraverso acque di zavorra e i sedimenti delle navi

Ciascuna Parte esige che le navi, cui la presente Convenzione si applica, e che battono la sua bandiera, o che sono gestite sotto la sua autorità, rispettino le prescrizioni della presente Convenzione, ivi comprese le norme e le prescrizioni applicabili dell'Allegato, e adotta misure efficaci per accertarsi che tali navi soddisfino queste prescrizioni.

1

Ciascuna Parte, tenendo debitamente conto delle sue condizioni particolari e possibilità, elabora le politiche nazionali, le strategie o i programmi per la gestione delle acque di zavorra nei suoi porti e nelle acque sotto la propria giurisdizione, che concordano con e promuovono, il raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione.

2

Art. 5

Impianti di raccolta dei sedimenti

Ciascuna Parte s'impegna a garantire che nei porti e nei terminali da essa designati nei quali avvengono la pulizia o le riparazioni delle cisterne per le acque di zavorra, siano presenti adeguati impianti predisposti per la raccolta dei sedimenti, che tengano conto delle linee guida elaborate dall'Organizzazione. Questi impianti di raccolta dovrebbero operare senza causare indebiti ritardi alle navi e permettere di smaltire in tutta sicurezza i sedimenti, senza pregiudicare né nuocere all'ambiente, alla salute umana, ai beni o alle risorse, propri o degli altri Stati

1

Ciascuna Parte informerà l'Organizzazione della trasmissione alle altre Parti di tutti i casi in cui strutture gli impianti definiti dal paragrafo 1 siano inadeguati.

2

Art. 6 1

Ricerca scientifica e tecnica e monitoraggio

Le Parti si sforzano, individualmente o collettivamente di: a.

promuovere e facilitare la ricerca scientifica e tecnica in materia di gestione delle acque di zavorra; e

b.

monitorare gli effetti della gestione delle acque di zavorra nelle acque che dipendono dalla loro giurisdizione.

7731

Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

Queste attività di ricerca e di monitoraggio dovrebbero includere l'osservazione, la misurazione, il campionamento, la valutazione, l'analisi dell'efficacia e gli impatti sfavorevoli di ogni metodologia o tecnologia, nonché ogni impatto sfavorevole causato da organismi e agenti patogeni che si è scoperto essere stati introdotti attraverso le acque di zavorra delle navi.

Per promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, ciascuna Parte facilita l'accesso delle altre Parti che ne fanno richiesta alle informazioni rilevanti su:

2

a.

le misure tecniche ed i programmi scientifici e tecnologici intrapresi nella gestione delle acque di zavorra. e

b.

l'efficacia della gestione delle acque di zavorra, come desunta dai programmi di monitoraggio e valutazione.

Art. 7

Visite e rilascio dei certificati

Ciascuna Parte assicura che le navi battenti la sua bandiera o operanti sotto la sua autorità e soggette alle sue ispezioni e certificazioni, siano ispezionate e certificate in conformità alle Regole dell'Allegato.

1

Una Parte che applica misure ai sensi dell'articolo 2.3 e della Sezione C dell'Allegato non deve richiedere un'ispezione ed una certificazione addizionale alla nave di un'altra Parte, né l'Amministrazione cui è soggetta questa nave è tenuta a sottoporla a misure addizionali di certificazione e ispezione imposte da un'altra Parte. La Parte che applica tali misure addizionali è responsabile della verifica della loro applicazione che non deve causare alla nave ritardi indebiti.

2

Art. 8

Violazioni

Ogni violazione, ovunque si commetta, alle prescrizioni della presente Convenzione è vietata e sanzionata dalla legislazione dell'Amministrazione della nave interessata. Se l'Amministrazione è informata di una violazione, procede alle dovute indagini e può richiedere alla Parte che l'ha informata di fornirle prove supplementari della presunta violazione. Se l'Amministrazione ritiene che esistono prove sufficienti per consentire azioni legali perla presunta violazione, fa in modo che tali azioni legali siano intraprese al più presto in conformità alla propria legislazione.

L'Amministrazione informa rapidamente la Parte che ha segnalato la presunta violazione, nonché l'Organizzazione, delle misure adottate. Se l'Amministrazione non ha intrapreso alcuna azione entro il termine di un anno a decorrere dalla ricezione delle informazioni, essa ne informa la Parte che ha segnalato la presunta violazione.

1

Ogni violazione alle prescrizioni della presente Convenzione che accada nella giurisdizione di una Parte è vietata e debbono essere previste sanzioni in base alla legislazione di detta Parte. Ogni qualvolta si produce una violazione, la Parte deve:

2

a.

intraprendere azioni legali in conformità alla sua legislazione; o

b.

fornire all'amministrazione della nave le informazioni e le prove possedute attestanti l'avvenuta violazione.

7732

Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

Le sanzioni previste dalla legislazione di una parte in applicazione del presente articolo devono essere di natura tale che per il loro rigore scoraggino le infrazioni alla presente Convenzione, ovunque avvengano.

3

Art. 9

Ispezione delle navi

Una nave alla quale si applica la presente Convenzione può essere soggetta ad ispezione, in ogni porto o terminale offshore di un'altra Parte, da parte di funzionari debitamente autorizzati dalla Parte stessa, al fine di verificare la conformità alla presente Convenzione. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, un' ispezione di questo tipo si limita a:

1

a.

verificare che la nave abbia a bordo un certificato valido che, in tal caso, deve essere accettato;

b.

ispezionare il registro delle acque di zavorra, e/o

c.

prelevare campioni delle acque di zavorra della nave in conformità alle linee guida elaborate dall'Organizzazione. Tuttavia, il tempo richiesto per analizzare questi campioni non deve essere utilizzato per ritardare indebitamente le operazioni, il movimento o la partenza della nave.

Se la nave non è munita di un certificato valido, o se vi sono buone ragioni di pensare che:

2

a.

lo stato della nave o del suo equipaggiamento non corrispondono sostanzialmente alle informazioni del certificato, o che

b.

il comandante o l'equipaggio non sono a conoscenza delle procedure essenziali di bordo relative alla gestione delle acque di zavorra oppure non le ha applicate, può essere effettuata un' ispezione dettagliata.

Nei casi previsti al paragrafo 2 del presente articolo. la Parte che procede all'ispezione prende i provvedimenti necessari per impedire alla nave di scaricare acque di zavorra fino a quando vengano esclusi i pericoli per l'ambiente, la salute umana, i beni o le risorse.

3

Art. 10

Rilevazione delle violazioni e controllo delle navi

Le Parti cooperano al rilevamento delle violazioni ed all'imposizione delle norme della presente Convenzione.

1

Qualora si riscontri che una nave ha violato la presente convenzione, la Parte di cui la nave batte bandiera e/o la Parte nel cui porto o terminale offshore opera la nave, possono, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 8 o alle misure descritte nell'articolo 9, adottare misure di ammonimento, di fermo o di rifiuto della nave nei suoi porti. La Parte nel cui porto o terminale offshore opera la nave può tuttavia dare a tale nave l'autorizzazione a lasciare questo porto o terminale offshore per scaricare le acque di zavorra o per recarsi all'impianto di raccolta o al Cantiere di riparazione più vicino e adatto, nonché disponibile, a patto che ciò non presenti minacce per l'ambiente, la salute umana, i beni o le risorse.

2

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Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

Se i risultati del campionamento di cui all'articolo 9.1.c indicano, o confermano le informazioni ricevute al riguardo da un altro porto o terminale offshore, che la nave presenta una minaccia per l'ambiente, la salute umana, i beni o le risorse, la Parte nelle cui acque opera la nave, vieta a questa nave di scaricare acque di zavorra fin tanto che la minaccia non è stata eliminata.

3

Una Parte può anche ispezionare una nave che entra in un porto o in un terminale offshore di propria giurisdizione se un'altra Parte le chiede di procedere ad un'indagine, fornendo prove sufficienti attestanti che la nave sta operando o ha operato in violazione di una norma della presente Convenzione. Il rapporto di questa inchiesta è indirizzato alla Parte che l'ha richiesta nonché all'autorità competente dell'Amministrazione della la nave in oggetto, affinché possano essere prese misure appropriate.

4

Art. 11

Notifica delle misure di controllo

Se da una ispezione effettuata in applicazione dell'articolo 9 o 10 risulta che è stata commessa una violazione alla presente Convenzione, la nave deve esserne informata. Un rapporto deve essere indirizzato all'Amministrazione, ivi compresa ogni prova della violazione.

1

Nel caso sia adottata ogni azione a norma degli articoli 9.3, 10.2 o 10.3, il funzionario che adotta tali misure informa immediatamente per iscritto l'Amministrazione della nave in questione o, se questo non è possibile, il console o la rappresentanza diplomatica della nave in oggetto, di tutte le circostanze che hanno reso necessario il provvedimento. Inoltre deve essere informato l'organismo riconosciuto responsabile dell'emissione dei certificati.

2

L'autorità marittima interessata, se non può adottare le misure specificate negli articoli 9.3, 10.2 o 10.3 o se la nave è stata autorizzata a recarsi al porto di scalo successivo, comunica al successivo porto di scalo, oltre alle parti menzionate al paragrafo 2, tutte le informazioni rilevanti sulla violazione.

3

Art. 12

Ritardo indebito delle navi

E' necessario effettuare tutti gli sforzi possibili per evitare che una nave sia indebitamente fermata o ritardata a seguito dell'applicazione degli articoli 7.2, 8, 9 o 10.

1

Quando una nave è stata indebitamente fermata o ritardata a seguito dell'applicazione degli articoli 7,2 8, 9, o 10 ha diritto a risarcimento per ogni perdita o danno subiti.

2

Art. 13

Assistenza tecnica, cooperazione e cooperazione regionale

Le Parti si impegnano a cooperare attivamente, direttamente, o tramite l'Organizzazione ed altri organismi internazionali, secondo i casi, a fornire, nel rispetto del controllo e della gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, supporto a quelle Parti che richiedono assistenza tecnica per:

1

7734

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a.

formare il personale:

b.

assicurare la disponibilità di tecnologie pertinenti, di materiale e di impianti appropriati;

c.

avviare programmi congiunti di ricerca e sviluppo e,

d.

intraprendere altre misure per l'applicazione effettiva della presente Convenzione e delle relative direttive elaborate dall'Organizzazione.

Le parti si impegnano a cooperare attivamente, conformemente alle loro legislazioni, regolamentazioni e politiche nazionali, al trasferimento di tecnologie nel rispetto del controllo e della gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

2

Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, le Parti che hanno un interesse comune a proteggere l'ambiente, la salute umana, i beni e le risorse di una determinata regione geografica ed in particolare le Parti costiere rivierasche di mari chiusi o semichiusi, dovrebbero fare il possibile in considerazione delle caratteristiche regionali, per migliorare la cooperazione regionale, anche attraverso la conclusione di accordi regionali compatibili con la presente Convenzione. Le Parti cercano di cooperare con le altre Parti per concludere accordi regionali per elaborare procedure armonizzate.

3

Art. 14

Comunicazione delle informazioni

Ciascuna Parte riferisce all'Organizzazione, e ove possibile rende disponibili alle altre Parti le seguenti informazioni:

1

a.

tutte le prescrizioni e procedure relative alla gestione delle acque di zavorra, incluse le sue leggi, i regolamenti e le linee guida per l'applicazione della presente Convenzione

b.

la disponibilità e l'ubicazione ricezione degli impianti di raccolta per lo smaltimento sicuro delle acque di zavorra e dei sedimenti e:

c.

Tutte le prescrizioni concernenti le informazioni richieste dalle navi che non possono soddisfare le disposizioni della presente Convenzione per le ragioni specificate regolamenti nelle Regole A-3 e B-4 dell'Allegato.

L'Organizzazione informa le Parti di ogni comunicazione ricevuta ai sensi del presente articolo e fa circolare tra tutte le Parti ogni informazione comunicata in base ai sottoparagrafi 1 (b) e (c) del presente articolo.

2

Art. 15

Risoluzione delle controversie

Le parti risolvono qualsiasi controversia intervenuta tra di loro riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione attraverso negoziati, indagini, mediazioni, conciliazioni, arbitrati, risoluzione in sede giudiziaria, oppure ricorso ad enti o accordi regionali, o con altri mezzi pacifici a loro scelta.

7735

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Art. 16

Relazioni con il diritto Internazionale ed altri accordi

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti e gli obblighi, di qualsiasi Stato ai sensi del diritto internazionale consuetudinario come definito nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Art. 17

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato, nella sede dell'Organizzazione dal 1° giugno 2004 al 31 marzo 2005 e resta in seguito aperta all'adesione da parte di qualsiasi Stato.

1

2

Gli Stati possono divenire Parti della Convenzione mediante; a.

firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione;

b.

firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o

c.

adesione

La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano depositando uno strumento efficace a tal fine presso il Segretario Generale

3

4 Se uno Stato comprende due o più unità territoriali in cui sono applicabili diversi sistemi di legge in relazione alle questioni trattate in questa convenzione esso ha la facoltà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, di dichiarare che la presente Convenzione si applica all'insieme delle sue unità territoriali o solo ad una o più di esse e può in ogni momento modificare questa dichiarazione presentandone una nuova.

Ogni dichiarazione ai sensi del paragrafo 4 sarà notificata per iscritto al depositario e indicherà espressamente l'unità e o le unità territoriali in cui si applica la presente Convenzione.

5

Art. 18

Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui almeno trenta Stati, la cui flotta mercantile complessiva costituisce non meno del trentacinque per cento della stazza lorda del traffico mercantile mondiale, abbiano firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, o abbiano depositato lo strumento necessario di ratifica,. di accettazione, di approvazione o adesione, conformemente all'articolo 17.

1

Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o adesione nel rispetto della presente Convenzione dopo che sono state soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore. ma prima della data di entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avranno efficacia alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, oppure tre mesi dopo la data di deposito dello strumento, se quest'ultima data è successiva.

2

7736

Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione depositato dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione ha efficacia tre mesi dopo la data del deposito.

3

Dopo la data in cui un emendamento alla presente Convenzione è ritenuto accettato in base all'articolo 19, ogni strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o adesione depositato si riferirà alla Convenzione, come emendata.

4

Art. 19

Emendamenti

La presente Convenzione può essere modificata secondo una delle procedure definite nei paragrafi seguenti:.

1

2

Emendamenti previa considerazione in seno all'Organizzazione a.

Ogni Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione. La proposta di emendamento viene sottoposta al Segretario Generale che la farà circolare tra le Parti ed i Membri dell'Organizzazione almeno sei mesi prima che venga esaminata.

b.

Un emendamento proposto e fatto circolare come sopra indicato viene inviato al Comitato per esame. Le Parti, che siano o no Membri dell'organizzazione, sono autorizzate a partecipare alle deliberazioni del Comitato ai fini dell'esame e dell'adozione dell'emendamento.

c.

Gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato, a condizione che almeno un terzo delle Parti sia presente al momento della votazione.

d.

Gli emendamenti adottati in conformità al sottoparagrafo c) sono comunicati dal Segretario generale alle Parti per accettazione.

e.

Un emendamento è ritenuto accettato nei casi seguenti: i) Un emendamento ad un articolo della presente Convenzione è ritenuto accettato alla data in cui due terzi delle Parti abbiano notificato la loro accettazione al Segretario Generale.

ii) Un emendamento all'Allegato è ritenuto accettato alla scadenza di un periodo di 12 mesi dopo la data della sua adozione o ogni altra data fissata dal Comitato. Tuttavia, se a questa data più di un terzo delle Parti avranno notificato al Segretario Generale la propria obiezione a questo emendamento, questo ultimo non sarà ritenuto accettato.

f.

Un emendamento entra in vigore alle seguenti condizioni: i) Un emendamento ad un articolo della presente Convenzione entra in vigore, per le Parti che hanno dichiarato di averlo accettato, sei mesi dopo la data in cui si ritiene accettato conformemente al sottoparagrafo e) i).

ii) Un emendamento all'Allegato entra in vigore per tutte le Parti sei mesi dopo la data in cui si ritiene accettato, eccetto per ciascuna Parte che abbia:

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(1) notificato la sua obiezione all'emendamento ai sensi del sottoparagrafo e) ii) e che non abbia ritirato tale obiezione; o (2) notificato al Segretario generale, prima dell'entrata in vigore di questo emendamento, che quest'ultimo entrerà in vigore nei suoi confronti unicamente dopo ulteriore notifica di accettazione.

g.

i)

ii)

3

La Parte che abbia notificato una obiezione in virtù del sottoparagrafo f) ii) (1) può successivamente notificare al Segretario generale che accetta l'emendamento. Questo emendamento entra in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data di notifica della sua accettazione, oppure dopo la data di entrata in vigore dell'emendamento, se quest'ultima data è successiva.

Se una Parte che ha inviato una notifica conformemente al sottoparagrafo f) ii) (2) notifica al Segretario generale che accetta un emendamento, questo emendamento entra in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data della notifica della sua accettazione, oppure dopo la data di entrata in vigore dell'emendamento, se questa ultima data è successiva.

Emendamento da parte di una Conferenza: a.

Su richiesta di una Parte, appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione convoca una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione

b.

un emendamento adottato da questa Conferenza a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti è' comunicato dal Segretario Generale a tutte le Parti per l'accettazione.

c.

salvo diversa decisione da parte della Conferenza, l'emendamento è ritenuto accettato ed entra in vigore in conformità alle procedure definite rispettivamente ai paragrafi 2 (e) e (f).

Qualsiasi Parte che non abbia accettato un emendamento all'Allegato è considerata come Parte non contraente ai soli fini dell'applicazione di questo emendamento.

4

5 Qualsiasi notifica ai sensi del presente articolo è formulata per iscritto al Segretario generale.

6

Il Segretario generale informa le Parti e i Membri dell'Organizzazione riguardo a: a.

ciascun emendamento che entra in vigore e sulla data della sua entrata in vigore in generale e per ciascuna Parte; e

b.

ogni notifica fatta ai sensi del presente articolo.

Art. 20

Denuncia

La Presente Convenzione può essere denunciata da una qualsiasi delle Parti in ogni momento a decorrere dalla data in cui essa entra in vigore per quella Parte.

1

La denuncia si effettua per mezzo di notifica scritta indirizzata al depositario e ha effetto un anno dopo la sua ricezione o o allo scadere di ogni altro termine specificato nella notifica.

2

7738

Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

Art. 21

Depositario

La presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale che ne trasmetterà copie certificate a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che vi hanno aderito.

1

Oltre alle funzioni specificate in altre disposizioni della presente Convenzione, il Segretario Generale:

2

a.

informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito per quanto riguarda: i) ogni nuova firma o ogni nuovo deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione,di approvazione o di adesione nonché la loro data; ii) la data di entrata in vigore della presente Convenzione, iii) il deposito di ogni strumento di denuncia della Convenzione, nonché la data in cui è stato ricevuto e la data in cui la denuncia ha effetto, e

b.

appena la Convenzione entra in vigore, trasmette il testo al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e la sua pubblicazione in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 22

Lingue

La presente Convenzione è redatta in un unico originale in lingua araba, cinese,francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo autentico facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato questa Convenzione.

Fatto a Londra, il tredici febbraio duemila e quattro

7739

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Appendice

Regolamenti per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi Sezione A ­ Disposizioni generali Regolamento A-1

Definizioni

Ai fini del presente allegato: Per «Anniversario» si intende il giorno ed il mese di ogni anno corrispondente alla data di scadenza del Certificato.

1

Per «Capacità Acqua di zavorra» si intende la capacità volumetrica totale di qualsiasi serbatoio, spazio o compartimento su una nave utilizzato per il trasporto, il carico o lo scarico di acqua di zavorra, compreso ogni serbatoio, spazio o compartimento multi-uso progettato per consentire il trasporto di acqua di zavorra.

2

Per «Società» si intende il proprietario della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali l'amministratore o il noleggiatore, che è stata investita dal proprietario della nave delle responsabilità delle manovre operate sulla nave stessa e che, nell'assumere tale responsabilità, ha convenuto di assolvere a tutti i doveri e responsabilità di sicurezza imposti dal Codice Internazionale di Gestione della Sicurezza1.

3

4

5

Per «Costruita» riguardo ad una nave si intende una fase di costruzione in cui: 1.

la chiglia è stata impostata; o

2.

inizia la costruzione che può identificarsi come propria di una nave specifica;

3.

il montaggio della nave ha avuto inizio relativamente ad almeno 50 tonnellate o all'1 per cento del totale stimato di tutto il materiale strutturale, qualunque dei due sia inferiore; oppure

4.

la nave subisce una trasformazione rilevante.

Per «Trasformazione rilevante» si intende la trasformazione di una nave: 1.

1

che modifica la capacità di acqua di zavorra di almeno il 15 per cento, o

2.

che modifica la sua tipologia, o

3.

per la quale, a giudizio dell'amministrazione, si prevede di prolungare la vita di dieci anni o più, o

Si veda il Codice ISM, adottato dall'Organizzazione con la risoluzione A.714 (18), come modificato.

7740

Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

4.

che comporti modifiche del sistema di acque di zavorra diverse dalla sostituzione di componenti con altri dello stesso tipo. La trasformazione di una nave per soddisfare le disposizioni del regolamento D-1 non può essere considerata come una trasformazione rilevante ai fini del presente allegato.

Con l'espressione «dalla terra più vicina» si intende dalla linea di base a partire dalla quale è stabilito il mare territoriale della zona in questione in base al diritto internazionale, tranne che, ai fini della convenzione, dalla «terra più vicina» al largo della costa nord-orientale dell'Australia si intende da una linea tracciata da un punto della costa dell'Australia in latitudine 11°00' S, longitudine 142°08' E dal punto di latitudine 10°35' S, longitudine 141°55' E dal punto di latitudine 10°00' S, longitudine 142°00' E dal punto di latitudine 9°10' S, longitudine 143°52' E dal punto di latitudine 9°00' S, longitudine 144°30' E dal punto di latitudine 10°41' S, longitudine 145°00' E dal punto di latitudine 13°00' S, longitudine 145°00' E dal punto di latitudine 15°00' S, longitudine 146°00' E dal punto di latitudine 17°30' S, longitudine 147°00' E dal punto di latitudine 21°00' S, longitudine 152°55' E dal punto di latitudine 24°30' S, longitudine 154°00' E dal punto della costa dell'Australia con latitudine 24°42' S, longitudine 153°15' E.

6

Per «Sostanza Attiva» si intende una sostanza o un organismo, inclusi un virus o un fungo, che svolge un'azione generale o specifica su organismi acquatici nocivi e agenti patogeni.

7

Regolamento A-2

Applicazione Generale

Salvo ove espresso diversamente, lo scarico di acqua di zavorra deve essere condotto solo attraverso la Gestione dell'Acqua di Zavorra in conformità con le disposizioni del presente allegato.

Regolamento A-3

Eccezioni

I requisiti del regolamento B-3, o eventuali misure adottate da una Parte ai sensi dell'articolo 2.3 e della Sezione C, non si applicano a: 1.

il carico o lo scarico di acqua di zavorra e dei sedimenti necessari per garantire la sicurezza di una nave in situazioni di emergenza o per salvare vite in mare; o

2.

lo scarico accidentale o carico di acqua di zavorra e dei sedimenti derivanti da un'avaria alla nave o al suo equipaggiamento: 1. a condizione che tutte le ragionevoli precauzioni siano state prese prima e dopo il verificarsi dell'avaria o della scoperta dell'avaria o dello scarico al fine di prevenire o ridurre al minimo lo scarico, e

7741

Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

2.

3.

4.

5.

a meno che il proprietario, la Società o l'ufficiale responsabile non abbiano causato l'avaria, o per dolo o negligenza o il carico e lo scarico delle acque di zavorra e dei sedimenti che si realizza con lo scopo di evitare o di ridurre al minimo gli eventi di inquinamento dovuti alla nave, oppure il carico ed il conseguente scarico in alto mare della stessa acqua di zavorra e dei sedimenti; o lo scarico di'acqua di zavorra e sedimenti esattamente nello stesso punto da cui quell'acqua e quei sedimenti provengono, ammesso che non si uniscano con acque di zavorra e sedimenti provenienti da altre aree. Se la miscelazione si è verificata, l'acqua di zavorra presa da altre aree sarà soggetta alla Gestione dell'Acqua di Zavorra in conformità con il presente allegato.

Regolamento A-4

Esenzioni

Una o più Parti, nelle acque sotto la propria giurisdizione, possono concedere deroghe ai requisiti per applicare i regolamenti B-3 o C-1, in aggiunta alle esenzioni contenute in altre parti della presente Convenzione, ma solo quando:

1

1.

si riferiscono a una o più navi che realizzano uno o più viaggi tra porti o luoghi specifici; o ad una nave che opera esclusivamente tra porti o luoghi specifici;

2.

sono effettive per un periodo non superiore a cinque anni con riserva di un riesame intermedio;

3.

si riferiscono a navi che non miscelano acqua di zavorra né sedimenti se non tra i porti o luoghi specificati nel paragrafo 1.1; e

4.

si basano sulle Linee Guida sulla valutazione del rischio elaborate dall'Organizzazione.

Le deroghe concesse ai sensi del paragrafo 1 sono effettive solo dopo comunicazione all'Organizzazione e circolazione dell'informazione attinente alle Parti.

2

Eventuali deroghe concesse ai sensi del presente regolamento non devono compromettere o danneggiare l'ambiente, la salute umana, i beni o le risorse degli Stati adiacenti o di altri Stati. Ogni Stato individuato dalla Parte che potrebbe essere danneggiato, deve essere consultato al fine di risolvere eventuali problemi riscontrati.

3

4 Ciascuna deroga concessa ai sensi del presente regolamento deve essere registrata nel Registro dell'acqua di zavorra.

Regolamento A-5

Conformità equivalente

Nel caso di imbarcazioni da diporto utilizzate esclusivamente per fini ricreativi o competizioni o imbarcazioni utilizzate principalmente per la ricerca ed il soccorso, con lunghezza totale inferiore ai 50 metri, e con una capacità massima di acqua di

7742

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zavorra di 8 metri cubi, la conformità equivalente al presente Allegato deve essere determinata dall'Amministrazione, tenendo conto delle Linee Guida elaborate dall'Organizzazione.

Sezione B ­ Requisiti di gestione e di controllo applicabili alle navi Regolamento B-1

Piano di Gestione delle Acque di Zavorra

Ogni nave deve avere a bordo e attuare un piano di gestione dell'acqua di zavorra.

Tale piano deve essere approvato dall'Amministrazione tenendo conto delle Linee Guida sviluppate dall'Organizzazione. Il Piano di Gestione dell'acqua di zavorra deve essere specifico per ogni nave e deve almeno: 1.

indicare in forma dettagliata procedure di sicurezza per la nave e per l'equipaggio collegate con il Piano di Gestione delle acqua di zavorra, così come previsto dalla presente Convenzione

2.

fornire una descrizione dettagliata delle azioni da intraprendere per ottemperare ai requisiti sulla gestione dell'acqua di zavorra e alle rispettive pratiche supplementari indicate nella presente Convenzione;

3.

indicare in forma dettagliata le procedure per lo smaltimento dei sedimenti: 1. in mare; e 2. a terra;

4.

includere le modalità di coordinamento del Piano di Gestione delle Acque di Zavorra a bordo che coinvolge lo scarico a mare con le autorità dello Stato nelle cui acque tale scarico avrà luogo;

5.

designare gli ufficiali di bordo incaricati di garantire che il piano sia correttamente attuato;

6.

avere i requisiti di notifica per le navi previsti dalla presente Convenzione; e

7.

essere scritto nella lingua di lavoro della nave. Se la lingua utilizzata non è l'inglese, il francese o lo spagnolo, una traduzione in una di queste lingue deve essere inclusa.

Regolamento B-2

Registro delle acque di zavorra

Ogni nave deve avere a bordo un registro delle acque di zavorra, che può essere un sistema di registrazione elettronico o essere integrato in un altro registro o sistema di registro, e deve almeno contenere le informazioni di cui all'Appendice II.

1

I dati inseriti nel registro delle acqua di zavorra devono essere conservati a bordo della nave per un periodo minimo di due anni dopo l'ultimo inserimento e, successivamente, conservati dalla società per un periodo minimo di tre anni.

2

In caso di scarico dell'acqua di zavorra ai sensi dei regolamenti A-3, A-4 o B-3.6 o in caso di scarico accidentale o eccezionale di acqua di zavorra la cui esenzione non è contemplata nella presente Convenzione, una annotazione deve essere registrata

3

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Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

nel registro delle acque di zavorra descrivendo le circostanze dello scarico ed il motivo.

Il registro delle acque di zavorra deve essere prontamente disponibile per la consultazione in tempi ragionevoli e, nel caso di una nave a rimorchio senza equipaggio, deve essere tenuto a bordo della nave rimorchiata.

4

Ogni operazione relativa alle acque di zavorra deve essere debitamente registrata immediatamente nel registro. Ogni annotazione deve essere firmata dall'ufficiale responsabile dell'operazione e ogni pagina dovrà essere sottoscritta dal comandante.

Le annotazioni nel registro sono nella lingua di lavoro della nave. Se questa lingua non è inglese, francese o spagnolo le registrazioni devono contenere una traduzione in una di tali lingue. Quando si utilizzano anche annotazioni in una lingua ufficiale dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere bandiera, queste annotazioni prevalgono in caso di controversie o di discrepanze.

5

I funzionari debitamente autorizzati da una Parte possono ispezionare il registro delle acque di zavorra a bordo di una nave cui si applica il presente regolamento mentre la nave è nel suo porto o in un terminale offshore, e possono fare una copia di una registrazione, e chiedere al comandante di certificare che la copia sia una copia autentica. Ogni copia così certificata deve essere ammessa in qualsiasi procedimento giudiziario come prova dei fatti dichiarati nell'annotazione. L'ispezione del registro delle acque di zavorra e l'estrazione delle copie certificate deve essere effettuata il più rapidamente possibile senza causare alla nave ingiustificati ritardi.

6

Regolamento B-3 1

Gestione delle Acque di Zavorra per le Navi

Una nave costruita prima del 2009: 1.

con una capacità di acqua di zavorra compresa tra 1500 e 5000 metri cubi, deve effettuare una Gestione delle Acque di Zavorra che risponda almeno allo standard descritto nel regolamento D-1 o nel regolamento D-2 fino al 2014; dopo tale data dovrà almeno rispondere allo standard descritto nel regolamento D-2;

2.

con una capacità di acqua di zavorra inferiore a 1500 o superiore a 5000 metri cubi deve effettuare una Gestione delle Acque di Zavorra che risponda almeno allo standard descritto nel regolamento D-1 o nel regolamento D-2 fino al 2016; dopo tale data dovrà almeno rispondere allo standard descritto nel regolamento D-2;

Una nave a cui si applicano le norme descritte nel paragrafo 1 deve rispettare tali norme non oltre la prima ispezione intermedia o di rinnovo, quale di questa avvenga prima, successiva al raggiungimento della data di anniversario del varo della nave prevista dalla norma applicabile alla nave medesima.

2

Una nave costruita nel 2009 o dopo il 2009 con una capacità di acqua di zavorra inferiore a 5000 metri cubi deve attuare una Gestione delle Acque di Zavorra che risponda almeno allo standard descritto nel regolamento di D-2.

3

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Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

Una nave costruita nel 2009 o dopo il 2009, ma prima del 2012, con una capacità di acqua di zavorra di 5000 metri cubi o più deve effettuare una Gestione delle Acque di Zavorra ai sensi del paragrafo 1.2.

4

Una nave costruita nel 2012 o dopo il 2012 con una capacità di acqua di zavorra uguale o superiore a 5000 metri cubi deve effettuare una Gestione delle Acque di Zavorra che risponda almeno allo standard descritto nel regolamento di D-2.

5

I requisiti del presente regolamento non si applicano alle navi che scaricano l'acqua di zavorra in un impianto di raccolta progettato tenendo conto delle linee guida sviluppate dall'Organizzazione per tali impianti.

6

Si possono accettare anche altri metodi di Gestione delle Acque di Zavorra come alternative ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5, a condizione che tali metodi garantiscano almeno lo stesso livello di protezione per l'ambiente, la salute umana, i beni o le risorse e siano approvati in linea di principio dal Comitato.

7

Regolamento B-4

Scambio delle Acque di Zavorra per le Navi

Una nave che attua lo scambio delle acque di zavorra per soddisfare gli standard di cui al regolamento D-1 deve attenersi a quanto segue:

1

1.

ove possibile, effettuare lo scambio delle acque di zavorra ad almeno 200 miglia nautiche dalla terra più vicina e in acque di almeno 200 metri di profondità, tenendo conto delle Linee Guida elaborate dalla Organizzazione;

2.

nei casi in cui la nave non è in grado di effettuare lo scambio delle acque di zavorra secondo quanto disposto nel paragrafo 1.1, tale scambio deve essere effettuato tenendo conto delle linee guida di cui al punto 1.1 e quanto più possibile lontano dalla terra più vicina, e comunque ad almeno 50 miglia nautiche dalla terra più vicina e in acque di almeno 200 metri di profondità.

Nelle zone di mare in cui la distanza dalla terra più vicina o la profondità non sono conformi ai parametri descritti nei paragrafi 1.1 o 1.2, lo Stato in cui si trova il porto può designare, in consultazione con gli Stati adiacenti o con altri Stati, le zone in cui una nave può effettuare lo scambio delle acque di zavorra, tenendo conto delle linee guida descritte nel paragrafo 1.1.

2

Una nave non è tenuta a deviare dal suo viaggio previsto, o ritardare il viaggio, al fine di soddisfare qualsiasi specifico requisito del paragrafo 1.

3

Una nave che effettua lo scambio delle acque di zavorra non è tenuta a rispettare le norme descritte nei paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi, se il capitano decide ragionevolmente che tale scambio potrebbe minacciare la sicurezza o la stabilità della nave, dell'equipaggio o dei passeggeri a causa di condizioni meteorologiche avverse, o della progettazione della nave stessa o di sollecitazioni, guasti, o qualsiasi altra circostanza straordinaria.

4

Quando una nave deve effettuare lo scambio delle acque di zavorra e non lo fa in conformità al presente regolamento, i motivi devono essere riportati nel Registro delle Acque di Zavorra.

5

7745

Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

Regolamento B-5

Gestione dei sedimenti delle navi

Tutte le navi devono rimuovere e smaltire i sedimenti dagli spazi designati a portare l'acqua di zavorra in conformità con le disposizioni del piano di gestione delle acque di zavorra della nave.

1

2 Le navi di cui ai regolamenti dal B-3.3 al B-3.5 dovrebbero, senza compromettere la sicurezza o l'efficienza operativa, essere progettate e costruite al fine di minimizzare il prelievo indesiderato di sedimenti, facilitare la rimozione di questi, e fornire un accesso sicuro per consentire la rimozione dei sedimenti ed il campionamento, tenendo conto delle Linee Guida definite dall'Organizzazione. Le navi descritte nel regolamento B-3.1 dovrebbero, per quanto possibile, essere conformi al presente paragrafo.

Regolamento B-6

Doveri degli Ufficiali e dell'equipaggio

Gli ufficiali e l'equipaggio devono avere familiarità con le loro funzioni nella realizzazione della gestione dell'acqua di zavorra specifica per la nave in cui prestano servizio e, nella misura in cui rispondono ai propri doveri, avere familiarità con il piano di gestione dell'acqua di zavorra della nave.

Sezione C ­ Prescrizioni speciali in alcune aree Regolamento C-1

Misure aggiuntive

Se una Parte, individualmente o congiuntamente con altre Parti, stabilisce che alcune misure in aggiunta a quelle della sezione B sono necessarie per prevenire, ridurre o eliminare il trasferimento di organismi acquatici nocivi e agenti patogeni attraverso l'acqua di zavorra ed i sedimenti delle navi in zone di propria giurisdizione, tale Parte o Parti possono, in linea con il diritto internazionale, richiedere alle navi di aderire ad un determinato standard o requisito.

1

2 Prima di stabilire norme o requisiti di cui al paragrafo 1, la Parte o le Parti dovrebbero consultarsi con gli Stati adiacenti o altri Stati che potrebbero essere interessati da tali norme o requisiti.

La Parte o le Parti che intendono introdurre misure supplementari, ai sensi del paragrafo 1 devono:

3

1.

tenere in considerazione le Linee Guida sviluppate dall'Organizzazione;

2.

comunicare all'Organizzazione la loro intenzione di stabilire ulteriori misure almeno 6 mesi prima della data prevista di attuazione della misura o misure, tranne in situazioni di emergenza o di epidemia. Tale comunicazione deve includere: 1. le coordinate esatte della zona di applicazione di tale misura o misure supplementari; 2. la necessità e le ragioni che giustifichino l'applicazione della misura o misure supplementari, compresi, ove possibile, i benefici;

7746

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3.

4.

3.

una descrizione della/e misura/e supplementare/i; e tutte le disposizioni che potrebbero essere adottate per agevolare le navi a rispettare le misure supplementari.

ottenere l'approvazione dell'Organizzazione secondo quanto richiesto dal diritto internazionale, come risulta nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare.

La Parte o le Parti che introducono tali misure supplementari devono mettere a disposizione tutti i servizi adeguati ad alleggerire il carico di lavoro per la nave, che possono includere, ma non solo, la notifica ai naviganti delle zone disponibili o delle rotte o porti alternativi disponibili, per quanto possibile.

4

Ogni ulteriore misura adottata da una o più Parti non deve compromettere la sicurezza della nave e, in ogni caso, non deve essere in conflitto con qualsiasi altra Convenzione che la nave deve rispettare.

5

La Parte o le Parti che introducono misure supplementari possono derogare queste misure per un periodo di tempo o in circostanze specifiche, come si ritiene opportuno.

6

Regolamento C-2

Avvisi riguardanti il carico delle acque di zavorra in alcune aree e relative misure dello Stato di bandiera

Le Parti si devono adoperare per informare i naviganti circa le zone sotto la loro giurisdizione in cui le navi non dovrebbero caricare l'acqua di zavorra a causa di condizioni note. Le Parti devono includere in tali avvisi le coordinate esatte dell'area o delle aree in questione, e, ove possibile, la posizione di qualsiasi area o aree alternative per il prelievo di acqua di zavorra. Gli avvisi possono essere rilasciati per le aree:

1

1.

in cui le acque siano infestate o comunque popolate da organismi acquatici nocivi (ad esempio, fioriture di alghe tossiche) e agenti patogeni ;

2.

nelle cui vicinanze ci sono fognature di acque reflue; o

3.

dove la marea è scarsa o in momenti in cui è noto che un flusso di marea può essere più torbido.

Oltre ad informare i naviganti delle aree in conformità con le disposizioni del paragrafo 1, la Parte notifica all'Organizzazione e a tutti gli Stati costieri circa eventuali aree di cui al punto 1 e avvisa dei periodi in cui tali disposizioni potrebbero essere in vigore. La notifica all'Organizzazione e agli eventuali Stati costieri interessati deve includere le coordinate esatte dell'area o delle aree, e, ove possibile, la posizione di qualsiasi area o aree alternative per il carico di acqua di zavorra.

L'avviso deve contenere consigli alle navi che necessitano di caricare l'acqua di zavorra nella zona, descrivendo le modalità adottate per forniture alternative. Le parti devono anche notificare ai naviganti, all'Organizzazione, e a tutti gli Stati costieri potenzialmente colpiti quando un determinato procedimento non sia più in vigore.

2

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Regolamento C-3

Comunicazione di informazioni

L'Organizzazione deve mettere a disposizione, con qualsiasi mezzo idoneo, le informazioni comunicate ai sensi dei regolamenti C-1 e C-2.

Sezione D ­ Standard per la gestione delle acque di zavorra Regolamento D-1

Standard per lo scambio di acque di zavorra

Le navi che eseguono lo scambio d'acqua di zavorra in conformità con il presente regolamento, devono farlo con una efficienza pari ad almeno il 95 % di ri scambio volumetrico di acqua di zavorra.

1

Per le navi che eseguono lo scambio di acqua di zavorra attraverso il metodo del pompaggio, è conforme alla norma di cui al paragrafo 1 il pompaggio di tre volte il volume di ogni cisterna di acqua zavorra. Si può accettare un pompaggio inferiore a tre volte il volume di ogni cisterna a condizione che la nave dimostri che sia stato effettuato almeno il 95 % di riscambio volumetrico di acqua di zavorra.

2

Regolamento D-2

Standard per l'efficacia della gestione di acque di zavorra

Le navi che attuano la Gestione delle acque di zavorra in conformità con il presente regolamento devono scaricare meno di 10 organismi vitali per metro cubo la cui dimensione minima sia uguale o superiore a 50 micrometri e meno di 10 organismi vitali per ml la cui dimensione minima sia inferiore a 50 micrometri e superiore o uguale a 10 micrometri e lo scarico di microorganismi indicatori non deve superare le concentrazioni di cui al paragrafo 2.

1

I microorganismi indicatori, quali standard per la salute umana, sono rappresentati da:

2

1.

Ceppi patogeni di Vibrio cholerae (O1 e O139): meno di 1 Unità formanti di colonie (UFC) per 100 millilitri o meno di 1 UFC per grammo (peso fresco) di zooplancton;

2.

Escherichia coli: meno di 250 UFC per 100 millilitri;

3.

Enterococchi intestinali: meno di 100 UFC per 100 millilitri.

Regolamento D-3

Norme per l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra

1 Fatto salvo quanto specificato al paragrafo 2, i sistemi di gestione dell'acqua di zavorra utilizzati per adempiere a quanto predisposto dalla presente Convenzione devono essere approvati dall'Amministrazione tenendo conto delle Linee Guida definite dall'Organizzazione.

2 I sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che fanno uso di sostanze attive o di preparati contenenti una o più sostanze attive devono essere approvati dall'Organiz-

7748

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zazione, sulla base di una procedura sviluppata dalla stessa Organizzazione. Tale procedura deve includere tanto l'approvazione di sostanze attive quanto la revoca di tale approvazione nonché la modalità di applicazione prevista per tali sostanze. Nel caso in cui si revochi tale approvazione, l'utilizzo della sostanza o delle sostanze attive in questione è vietato per un anno dalla data di tale revoca.

I sistemi di gestione dell'acqua di zavorra utilizzati per conformarsi alla presente Convenzione devono essere sicuri per la nave, l'equipaggio e l'equipaggiamento.

3

Regolamento D-4

Prototipi di tecnologie per il trattamento dell'acqua di zavorra

Per qualunque nave che, prima della data in cui lo standard di cui al regolamento D-2 entri in vigore per la stessa nave, partecipi a un programma approvato dall'Amministrazione per verificare e valutare promettenti tecnologie di trattamento delle acque di zavorra, lo standard di cui al regolamento D-2 non si applica fino a che non siano trascorsi cinque anni dalla data in cui alla nave sarebbe richiesta l'applicazione dello standard.

1

Per qualunque nave che, dopo la data in cui entra in vigore lo standard di cui al regolamento D-2, partecipi a un programma approvato dall'Amministrazione, tenendo conto delle Linee Guida definite dall'Organizzazione, per verificare e valutare promettenti tecnologie di trattamento delle acque di zavorra con lo scopo di realizzare tecnologie di trattamento più avanzate rispetto al regolamento D-2, la norma di cui al regolamento D-2 non è più applicabile per cinque anni dalla data di installazione di tali tecnologie.

2

Nella definizione e realizzazione di un programma per testare e valutare promettenti tecnologie per il trattamento dell'acqua di zavorra, le Parti devono:

3

1.

tenere in considerazione le Linee Guida definite dall'Organizzazione e,

2.

consentire la partecipazione del numero minimo di navi necessarie per testare effettivamente tali tecnologie.

Per tutto il periodo di prova e valutazione, il sistema di trattamento deve funzionare regolarmente e così come è stato progettato.

4

Regolamento D-5

Revisione degli standard da parte dell'Organizzazione

Nel corso di una riunione del Comitato da tenersi non più tardi di tre anni prima della prima data effettiva di entrata in vigore dello standard di cui al regolamento D-2, il Comitato deve procedere a una revisione che preveda di determinare se sono disponibili tecnologie adeguate per il raggiungimento dello standard, una valutazione dei criteri di cui al paragrafo 2, e una valutazione delle ripercussioni socio-economiche sui paesi in via di sviluppo, in particolar modo sugli Stati rappresentati da piccole isole. Il Comitato si impegna inoltre ad attuare revisioni periodiche, se necessario, per esaminare i requisiti adatti per le navi descritte nel regolamento B-3.1, così come ogni altro aspetto riguardante la gestione di acqua di zavorra presente nell'allegato, comprese le linee guida sviluppate dall'Organizzazione.

1

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Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

2

Le revisioni delle tecnologie devono anche tener conto: 1.

degli aspetti relativi alla sicurezza della nave e dell'equipaggio;

2.

della sostenibilità ambientale delle tecnologie, ossia queste non debbono provocare maggiori problemi ambientali di quanti ne risolvano;

3.

della loro praticabilità, ovvero la compatibilità con il funzionamento e la progettazione delle navi;

4.

degli aspetti economici; e

5.

della efficacia delle tecnologie da un punto di vista biologico nell'eliminare ovvero rendere inoffensivi o non vitali gli organismi acquatici nocivi e gli agenti patogeni nelle acque di zavorra.

Il Comitato può formare uno o più gruppi per attuare la/e revisione/i di cui al paragrafo 1. Il Comitato determina la composizione, il mandato e le questioni specifiche da affrontare per ciascun gruppo. Tali gruppi possono elaborare e suggerire proposte di modifica del presente allegato tenendo conto delle Parti. Soltanto le Parti possono determinare modifiche da adottare da parte del Comitato

3

Se, sulla base delle revisioni descritte nel presente regolamento, le Parti decidono di apportare delle modifiche al presente allegato, tali modifiche devono essere adottate ed entrare in vigore in conformità con le procedure di cui all'articolo 19 della presente Convenzione.

4

Sezione E ­ Norme su ispezione e certificazione per la gestione delle acque di zavorra Regolamento E-1

Ispezioni

Le navi di stazza lorda pari o superiore alle 400 tonnellate a cui si applica la Convenzione, ad esclusione delle piattaforme galleggianti, delle FSU e delle FPSO, sono soggette alle ispezioni descritte di seguito.

1

1.

Una ispezione iniziale prima che la nave entri in servizio o prima che il Certificato richiesto ai sensi dei regolamenti E-2 o E-3 venga rilasciato per la prima volta. Questa ispezione deve verificare che il piano di gestione dell'acqua di zavorra richiesto dal regolamento B-1 e le strutture, attrezzature, sistemi, montaggi, progettazione, materiali o processi associati soddisfino pienamente i requisiti della presente Convenzione.

2.

Una ispezione di rinnovo a intervalli indicati dall'Amministrazione, ma non superiori a cinque anni, salvo quando siano applicabili i regolamenti E-5.2, E-5.5, E-5.6, o E-5.7. Questa ispezione deve verificare che il piano di gestione dell'acqua di zavorra richiesto dal regolamento B-1 e le strutture, attrezzature, sistemi, montaggi, progetti, materiali o processi associati soddisfino pienamente i requisiti della presente Convenzione.

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3.

Una ispezione intermedia entro i tre mesi antecedenti o successivi al secondo anniversario della data del rilascio del Certificato o entro tre mesi prima o dopo la data del terzo anniversario, che sostituisce una delle ispezioni annuali specificate nel paragrafo 1.4. Le ispezioni intermedie devono garantire che le attrezzature, i sistemi ed i processi relativi alla gestione delle acque di zavorra siano pienamente conformi ai requisiti indicati dal presente allegato e siano funzionanti. Tali ispezioni devono essere riportate sul Certificato rilasciato ai sensi dei regolamenti E-2 o E-3.

4.

Una ispezione annuale entro i tre mesi dopo antecedenti o successivi ad ogni Anniversario, compreso un controllo generale delle strutture, attrezzature, sistemi, montaggi, progetti e materiali o processi associati con il piano di gestione dell'acqua di zavorra richiesto dal regolamento B-1 per assicurare che siano conformi al paragrafo 9 e rimangano efficienti per il servizio a cui la nave è destinata. Tali ispezioni annuali devono essere approvate sul Certificato rilasciato ai sensi dei regolamenti E-2 o E-3.

5.

Una ispezione ulteriore generale o parziale, a seconda delle circostanze, deve essere fatta dopo una sostituzione, un cambiamento, o una riparazione significativa della struttura, attrezzature, impianti, progetti, e materiali necessari per raggiungere il pieno rispetto della presente Convenzione. L'ispezione deve essere tale da garantire che ogni modifica, sostituzione o riparazione significativa sia stata effettivamente fatta, in modo che la nave sia conforme ai requisiti della presente Convenzione. Tali ispezioni devono essere approvate sul Certificato rilasciato ai sensi dei regolamenti E-2 o E-3.

L'Amministrazione deve stabilire misure opportune per le navi che non sono soggette alle disposizioni del paragrafo 1 in modo da garantire che le disposizioni applicabili della presente Convenzione siano rispettate.

2

Le ispezioni delle navi ai fini della applicazione delle disposizioni della presente Convenzione devono essere effettuate da funzionari dell'Amministrazione. L'Amministrazione può tuttavia affidare le ispezioni sia a ispettori nominati a tal fine o ad organizzazioni riconosciute da essa.

3

Una Amministrazione che, secondo quanto descritto nel paragrafo 3, nomina ispettori o riconosce organizzazioni2 per condurre le ispezioni, come minimo autorizza tali ispettori nominati o organizzazioni riconosciute a: 4

2

1.

richiedere alla nave che ispezionano di conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione; e

2.

effettuare controlli e ispezioni, qualora richiesto dalle autorità competenti di uno Stato di approdo che è una Parte della Convenzione.

Si vedano le linee guida adottate dall'Organizzazione con la risoluzione A.739 (18), passibili di modifiche da parte dell'Organizzazione, e i requisiti fissati dall' Organizzazione con la risoluzione A.789 (18), anch'essi passibili di modifiche da parte dell' Organizzazione.

7751

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L'Amministrazione comunica all'Organizzazione le specifiche responsabilità e condizioni rispetto alla delega degli ispettori o delle organizzazioni riconosciute, per la divulgazione dell'informazione alle Parti.

5

Quando l'Amministrazione, un ispettore nominato, o un organizzazione riconosciuta, determinano che la gestione delle acque di zavorra della nave non è conforme alle indicazioni del Certificato richiesto ai sensi dei regolamenti E-2 o E-3 o è tale che la nave non è in grado di procedere in mare senza rappresentare una minaccia per l'ambiente, la salute umana, la proprietà o le risorse, tale ispettore o organizzazione deve immediatamente garantire che siano prese misure correttive per portare la nave in conformità. L'ispettore o l'organizzazione devono notificare immediatamente e deve assicurarsi che il Certificato non sia rilasciato o venga revocato a seconda dei casi. Se la nave è nel porto di un'altra Parte, le autorità competenti dello Stato di approdo devono notificarlo immediatamente. Quando un funzionario dell'Amministrazione, un ispettore nominato, o una organizzazione riconosciuta hanno notificato alle autorità competenti dello Stato di approdo, il Governo dello Stato di approdo interessato deve fornire al funzionario, ispettore o organizzazione tutta l'assistenza necessaria per svolgere i propri obblighi previsti dal presente regolamento, comprese le azioni di cui all'articolo 9.

6

Ogni volta che si verifica un incidente a una nave o viene individuato un difetto che influisce sostanzialmente sulla capacità della nave di effettuare la gestione dell'acqua di zavorra in conformità con la presente Convenzione, il proprietario, l'armatore o altra persona responsabile della nave deve riferire alla prima occasione all'Amministrazione, all'organismo riconosciuto o all'ispettore nominato responsabile del rilascio del Certificato, i quali devono far si che vengano avviate le indagini per determinare se è necessaria una ispezione, come richiesto dal paragrafo 1. Se la nave è nel porto di un'altra Parte, il proprietario, armatore o altra persona responsabile deve anche riferire immediatamente alle autorità competenti dello Stato di approdo e l'ispettore nominato o organizzazione riconosciuta deve accertarsi che tale notifica venga eseguita.

7

In ogni caso, l'Amministrazione interessata deve garantire la completezza e l'efficienza dell'ispezione e deve impegnarsi ad adottare le disposizioni necessarie per rispettare tale obbligo.

8

Le condizioni della nave e delle sue attrezzature, i sistemi e le operazioni devono essere conformi alle disposizioni della presente Convenzione, per garantire che la nave sotto tutti gli aspetti sia adatta a prendere il mare senza presentare una minaccia per l'ambiente, la salute umana, i beni o le risorse.

9

10 Dopo che ogni ispezione della nave è stata completata secondo le direttive del paragrafo 1, nessun cambiamento deve essere fatto nella struttura, nelle attrezzature, apparecchiature, impianti e materiali esaminati dall'ispezione e legati al piano di gestione delle acque di zavorra come richiesto dal regolamento B-1, senza che l'Amministrazione abbia richiesto la loro autorizzazione, ad eccezione della sostituzione di tali apparecchiature ed accessori con altri uguali.

7752

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Regolamento E-2

Rilascio o approvazione del Certificato

L'Amministrazione deve assicurarsi che ad ogni nave a cui si applica il regolamento E-1 venga rilasciato il Certificato dopo il compimento di un'ispezione andata a buon fine in conformità del regolamento E-1. Ciascun Certificato rilasciato sotto l'autorità di una Parte deve essere accettato dalle altre Parti e considerato a tutti gli effetti avere la stessa validità di un Certificato rilasciato dalla Parte stessa.

1

I certificati devono essere rilasciati o convalidati dall'Amministrazione o da qualsiasi persona o organizzazione debitamente autorizzata da essa. In ogni caso, l'Amministrazione si assume la piena responsabilità dei Certificati.

2

Regolamento E-3

Rilascio e approvazione del Certificato da un'altra Parte

Su richiesta dell'Amministrazione, un'altra Parte può sottoporre una nave ad ispezione e, se ritiene che le disposizioni della presente Convenzione siano rispettate, può accordare o autorizzare il rilascio di un Certificato per la nave e, se necessario, approvare o autorizzare la convalida di tale Certificato sulla nave, in conformità con il presente Allegato.

1

Una copia del Certificato e copia della relazione dell'ispezione deve essere trasmessa al più presto all'Amministrazione richiedente.

2

Un Certificato rilasciato su richiesta di una Amministrazione deve contenere una dichiarazione nella quale si segnali questo particolare ed avrà lo stesso valore e riceverà lo stesso riconoscimento di quelli rilasciati dall'Amministrazione.

3

Nessun Certificato può essere rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato che non è una Parte della Convenzione.

4

Regolamento E-4

Modello del Certificato

Il Certificato deve essere redatto nella lingua ufficiale della Parte che lo emette, nella forma di cui all'Appendice I. Se la lingua usata non è né inglese, né francese né spagnolo, il testo dovrà includere una traduzione in una di queste lingue.

Regolamento E-5

Durata e validità del Certificato

Un Certificato deve essere rilasciato per un periodo specificato dall'Amministrazione, che comunque non può eccedere i cinque anni.

1

2

Per le ispezioni di rinnovo: 1.

Indipendentemente da quanto predisposto nel paragrafo 1, quando l'ispezione per il rinnovo è completata entro tre mesi prima della data di scadenza del Certificato esistente, il nuovo Certificato sarà valido dalla data di completamento dell'ispezione fino ad un periodo non superiore ai cinque anni dalla data di scadenza del Certificato attuale.

2.

Quando l'ispezione per il rinnovo è completata dopo la data di scadenza del Certificato, il nuovo Certificato è valido dalla data di completamento

7753

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dell'ispezione per il rinnovo fino a un periodo non superiore ai cinque anni dalla data di scadenza del Certificato esistente.

3.

Quando l'ispezione per il rinnovo è completata più di tre mesi prima della scadenza del Certificato esistente, il nuovo Certificato sarà valido dalla data di completamento dell'ispezione fino a un periodo non superiore ai cinque anni dalla data di completamento dell'ispezione di rinnovo.

Se un Certificato è rilasciato per un periodo inferiore a cinque anni, l'Amministrazione può estendere la validità del Certificato oltre la data di scadenza per il periodo massimo di cui al paragrafo 1, a condizione che le ispezioni, di cui al regolamento E-1.1.3 applicabile quando un certificato è rilasciato per un periodo di cinque anni, si svolgano in modo appropriato.

3

Se un'ispezione di rinnovo è stata completata e il nuovo certificato non può essere rilasciato o collocato a bordo prima della data di scadenza del certificato esistente, la persona o l'organizzazione autorizzata dall'Amministrazione può approvare il certificato esistente e tale Certificato deve essere accettato come valido per un periodo più lungo ma comunque non superiore a cinque mesi dalla data di scadenza.

4

Se una nave al momento della scadenza del certificato non è nel porto in cui deve essere ispezionata, l'Amministrazione può prorogare il periodo di validità del certificato, ma questa proroga viene concessa solo al fine di permettere alla nave di completare il viaggio fino al porto in cui è oggetto di ispezione, e solo nei casi in cui appare appropriato e ragionevole agire così. Nessun certificato può essere prorogato per un periodo superiore a tre mesi, e una nave alla quale è stata concessa la proroga non ha, al suo arrivo nel porto dove deve essere sottoposta ad ispezione, il diritto in virtù di tale proroga, di lasciare il porto senza avere un nuovo Certificato. Quando l'ispezione è completata, il nuovo certificato sarà valido per una data non superiore ai cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga.

5

Ciascun Certificato rilasciato a una nave impegnata in viaggi brevi e che non è stato esteso in virtù delle precedenti disposizioni del presente regolamento può essere prorogato dall'Amministrazione per un periodo di grazia non superiore a un mese dalla data di scadenza riportata su di esso. Quando l'ispezione di rinnovo è completata, il nuovo Certificato sarà valido per una data non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del Certificato esistente prima della concessione della proroga.

6

In circostanze particolari, come stabilito dall'Amministrazione, un nuovo Certificato non ha bisogno di essere datato a partire dalla data di scadenza del certificato esistente, come prescritto dai paragrafi 2.2, 5 o 6 del presente regolamento. In queste speciali circostanze, il nuovo certificato sarà valido per un periodo non superiore ai cinque anni dalla data di completamento dell'ispezione di rinnovo.

7

Se un'ispezione annuale è completata prima del periodo indicato nel regolamento E-1, allora:

8

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1.

la data dell'Anniversario riportata sul certificato sarà corretta dall'approvazione ad una data che non deve essere superiore ai tre mesi oltre la data in cui l'ispezione è stata completata.

2.

la successiva ispezione annuale o intermedia richiesta dal regolamento E-1 dovrà essere completata ad intervalli previsti dal regolamento utilizzando la nuova data di Anniversario;

3.

la data di scadenza può rimanere inalterata a condizione che una o più ispezioni annuali, come previsto, vengano effettuate in modo che gli intervalli massimi tra le ispezioni prescritte dal regolamento E-1 non vengano superati.

Un Certificato rilasciato ai sensi dei regolamenti E-2 o E-3, cessa di essere valido nei seguenti casi:

9

1.

se la struttura, le attrezzature, i sistemi, gli impianti, l'equipaggiamento, ed i materiali necessari per conformarsi pienamente alla presente Convenzione vengono modificati, sostituiti o riparati in modo significativo ed il certificato non è stato convalidato in conformità al presente Allegato;

2.

se una nave cambia bandiera da uno Stato all'altro. Verrà rilasciato un nuovo certificato solo quando la Parte che lo rilascia abbia accertato che la nave è conforme ai requisiti del regolamento E-1. Nel caso in cui la nave cambi bandiera da una Parte all'altra, e venga richiesto nei tre mesi successivi al cambio, la Parte di cui la nave batte bandiera, non appena possibile, trasmette le copie dei Certificati portati dalla nave prima del cambio e, se possibile, le copie dei rapporti delle ispezioni pertinenti;

3.

se le ispezioni attinenti non vengono completate entro i termini indicati dal regolamento E-1.1, oppure

4.

se il Certificato non è stato convalidato in conformità del regolamento E-1.1.

7755

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Appendice I

Modello del certificato internazionale di gestione delle acque di zavorra Certificato internazionale di gestione delle acque di zavorra Rilasciato sotto le disposizioni della Convenzione Internazionale per il Controllo e Gestione delle Acque di Zavorra e Sedimenti delle Navi (in seguito chiamata «la Convenzione») sotto l'autorità del Governo di ........................................................................................................................................................

(nome per intero dello stato) da ...................................................................................................................................................

(nome per intero delle persone competenti o organizzazioni autorizzate dalle disposizioni della Convenzione) Dettagli della nave3 Nome della nave ............................................................................................................................

Numeri o lettere di identificazione ................................................................................................

Porto di registrazione ....................................................................................................................

Stazza lorda ...................................................................................................................................

numero IMO4 ................................................................................................................................

Data di Costruzione .......................................................................................................................

Capacità di acqua di zavorra (in metri cubi) .................................................................................

Dati relativi al metodo o ai metodi Utilizzati per la Gestione di Acqua di Zavorra Metodi di Gestione dell'Acqua di Zavorra utilizzati .....................................................................

Data di istallazione (se disponibile) ..............................................................................................

Nome del costruttore (se disponibile) ...........................................................................................

I metodi principali utilizzati nella gestione delle acque di zavorra sono i seguenti:

in conformità al regolamento D-1

in conformità al regolamento D-2 (descrizione) ..................................................................................................................................

la nave è soggetta al regolamento D-4

3 4

In alternativa i dettagli della nave possono essere presentati orizzontalmente in riquadri.

Sistema di attribuzione di un numero IMO alle navi per la loro identificazione adottato dall'Organizzazione con la risoluzione A.600(15).

7756

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Si certifica: Che la nave è stata ispezionata in conformità con il regolamento E-1 dell'Allegato della Convenzione; e Che l'ispezione conferma che la Gestione dell'Acqua di Zavorra sulla nave è conforme all'Allegato della Convenzione.

Questo certificato è valido fino a ........................................ qualora siano effettuate le ispezioni pertinenti in conformità con il regolamento E-1 dell'Allegato della Convenzione.

Data di completamento dell'ispezione sulla quale si basa il presente certificato: gg/mm/aaaa Rilasciato a ...................................................................................................................................

(Luogo del rilascio del Certificato) ..........................................

(Data del rilascio)

......................................................................................................

(Firma dell'ufficiale autorizzato al rilascio del certificato)

(Timbro o sigillo dell'autorità, se necessario)

7757

Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

Visto dell'ispezione o ispezioni annuale e intermedia Si certifica che la nave, a seguito di una ispezione richiesta, è stata trovata conforme con le principali disposizioni del regolamento E-1 dell'Appendice della Convenzione Ispezione annuale:

Firma: ............................................................................................

(Firma dell'ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: ...........................................................................................

Data: ..............................................................................................

(Sigillo o timbro dell'autorità, come richiesto)

Ispezione Annuale*/ Intermedia*:

Firma: ............................................................................................

(Firma dell'ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: ...........................................................................................

Data: ..............................................................................................

(Sigillo o timbro dell'autorità, come richiesto)

Ispezione Annuale*/ Intermedia*:

Firma: ............................................................................................

(Firma dell'ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: ...........................................................................................

Data: ..............................................................................................

(Sigillo o timbro dell'autorità, come richiesto)

Ispezione Annuale:

Firma: ............................................................................................

(Firma dell'ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: ...........................................................................................

Data: ..............................................................................................

(Sigillo o timbro dell'autorità, come richiesto)

* Cancellare le voci inutilizzate

7758

Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

Ispezione Annuale/Intermedia in conformità con il regolamento E-5.8.3 Si certifica che la nave, a seguito di una ispezione annuale*/intermedia* in ottemperanza al regolamento E-5.8.3 dell'Annesso alla Convenzione, è stata trovata conforme alle disposizioni della Convenzione: Firma: ........................................................................................................

(Firma dell'ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: .......................................................................................................

Data: ..........................................................................................................

(Sigillo o timbro dell'autorità, come richiesto)

Proroga del certificato se il certificato è valido per meno di 5 anni qualora il regolamento E-5.3 è applicato La nave è conforme con le principali disposizioni della Convenzione, e il presente Certificato verrà convalidato, in conformità con il regolamento E-5.3 dell'Appendice della seguente Convenzione, fino a ..............................................................

Firma: ........................................................................................................

(Firma dell'ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: .......................................................................................................

Data: ..........................................................................................................

(Sigillo o timbro dell'autorità, come richiesto)

* Cancellare le voci inutilizzate

7759

Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

Approvazione dell'ispezione annuale completata e applicazione del regolamento E-5.4 La nave è conforme con le principali disposizioni della Convenzione, e il presente Certificato verrà convalidato, in conformità con il regolamento E-5.4 dell'Appendice della seguente Convenzione, fino a ..............................................................

Firma: .........................................................................................................

(Firma dell'ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: ........................................................................................................

Data: ...........................................................................................................

(Sigillo o timbro dell'autorità, come richiesto)

Approvazione di proroga della validità del certificato fino al raggiungimento del porto di ispezione per un periodo di grazia qualora sono applicati i regolamenti E-5.5 o E-5.6 Il Certificato verrà convalidato, in conformità ai regolamenti E-5.5 o E-5.6* dell'Appendice della seguente Convenzione fino al ...........................................................

Firma: .........................................................................................................

(Firma dell'ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: ........................................................................................................

Data: ...........................................................................................................

(Sigillo o timbro dell'autorità, come richiesto)

* Cancellare le voci inutilizzate

7760

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Approvazione di avanzamento della data di anniversario qualora il regolamento E-5.8 è applicato In conformità con il regolamento E-5.8 dell'Appendice alla Convenzione la nuova data di Anniversario è .......................................................................

Firma: ........................................................................................................

(Firma dell'ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: .......................................................................................................

Data: ..........................................................................................................

(Sigillo o timbro dell'autorità, come richiesto)

In conformità con il regolamento E-5.8 dell'Appendice alla Convenzione la nuova data di Anniversario è .......................................................................

Firma: ........................................................................................................

(Firma dell'ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: .......................................................................................................

Data: ..........................................................................................................

(Sigillo o timbro dell'autorità, come richiesto)

7761

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Appendice II

Modello del registro per la gestione dell'acqua di zavorra Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi Periodo dal: ...............................................................

Al: .........................................................

Nome della Nave ...........................................................................................................................

numero IMO ..................................................................................................................................

Stazza Lorda ..................................................................................................................................

Bandiera ........................................................................................................................................

Capacità totale dell'acqua di zavorra (in metri cubi) ....................................................................

La nave è dotata di un programma di gestione delle acque di zavorra

Diagramma della nave indicante i serbatoi dell'acqua di zavorra:

1

Introduzione

Ai sensi del regolamento B-2 dell'allegato della Convenzione Internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, deve essere registrata ogni operazione relativa all'acqua di zavorra. Questo comprende gli scarichi sia in mare e sia negli impianti di raccolta.

2

Acque di zavorra e Gestione delle Acque di Zavorra

Per «Acque di Zavorra» si intendono le acque e il particolato in sospensione caricati a bordo di una nave per controllare l'assetto, l'inclinazione, il pescaggio, la stabilità o la spinta della nave. La gestione dell'acqua di zavorra deve avvenire in conformità con un piano approvato di Gestione dell'acqua di zavorra tenendo conto delle Linee Guida5 sviluppate dall'Organizzazione.

5

Si vedano le Linee Guida per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra delle navi per ridurre al minimo il trasferimento di organismi acquatici nocivi e agenti patogeni, adottate dall'Organizzazione con la risoluzione A.868(20).

7762

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3

Inserimento dati nel registro delle acque di zavorra

L'inserimento dei dati nel registro delle Acque di Zavorra deve essere fatto nelle seguenti occasioni: 3.1

Quando l'Acqua di Zavorra viene caricata a bordo: 1. Data, ora e posizione del porto o dell'impianto di raccolta (porto o lat/long), profondità se viene caricata fuori dal porto.

2. Volume stimato di raccolta in metri cubi.

3. Firma dell'ufficiale responsabile al momento dell'operazione.

3.2

Ogni volta che l'acqua di zavorra viene fatta circolare o viene trattata per le finalità di Gestione: 1. Data e ora dell'operazione.

2. Volume stimato circolato o trattato (in metri cubi).

3. Se l'operazione è stata condotta in conformità con il Piano di Gestione dell'acqua di zavorra.

4. Firma dell'ufficiale responsabile al momento dell'operazione.

3.3

Quando l'acqua di zavorra viene scaricata in mare: 1. Data, ora e posizione del porto o dell'impianto di scarico (porto o lat/long).

2. Volume stimato di scarico in metri cubi più il volume rimanente in metri cubi.

3. Indicare se prima dello scarico è stato applicato o meno il piano di gestione di acqua di zavorra approvato 4. Firma dell'ufficiale responsabile al momento dell'operazione

3.4

Quando l'acqua di zavorra viene scaricata in impianti di scarico: 1. Data, ora e luogo della raccolta 2. Data, ora e luogo dello scarico 3. Porto o impianto 4. Volume stimato dello scarico o del carico in metri cubi 5. Indicare se è stato applicato o meno il piano di gestione di acqua di zavorra prima dello scarico 6. Firma dell'ufficiale responsabile al momento dell'operazione

3.5

Quando si produce uno scarico o carico accidentale o eccezionale di acque di zavorra 1. Data, ora dell'evento 2. Porto o posizione della nave al momento dell'evento 3. Volume stimato dell'acqua di zavorra scaricata 4. Circostanze dello scarico, carico, eventuale perdita, ragione dell'evento e osservazioni generali

7763

Convenzione Internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi

5.

6.

3.6 4

Indicare se prima dello scarico è stato applicato o meno il piano di gestione di acqua di zavorra approvato Firma dell'ufficiale responsabile al momento dell'operazione

Procedure di esercizio supplementari e osservazioni generali Volume dell'Acqua di zavorra

Il volume delle Acque di zavorra a bordo deve essere calcolato in metri cubi. Il registro delle Acque di Zavorra contiene molti riferimenti per calcolare il volume delle acque di zavorra. Si riconosce che la precisione nel calcolo del volume della zavorra è suscettibile di interpretazione.

Registro delle operazioni delle acque di zavorra Esempio di una pagina del registro delle acque di zavorra Nome della Nave: ..........................................................................................................................

Numeri o lettere di identificazione: ...............................................................................................

Data

Item (numero)

Registro delle operazioni/firma dell'ufficiale responsabile

Firma del comandante: .........................................................

7764