10.3

Allegato 10.3 Parte III: Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 4 della

legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati nonché l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (per approvazione)

2011-2346

915

916

10.3

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2011 dell'11 gennaio 2012

10.3.1

Compendio

Il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il suo 38° rapporto sulle misure tariffali. Le misure prese nel 2011 sono state adottate in virtù della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane e della legge federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali. Nell'anno in esame non è invece stata adottata alcuna misura in virtù della legge federale del 13 dicembre 1974 su l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Lo scorso anno sono state decise le misure elencate qui appresso:

10.3.1.1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane

In virtù della decisione concernente l'attuazione dell'accordo dell'OMC sulle tecnologie dell'informazione (ITA) adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC a sfavore dell'UE, le aliquote di dazio previste dalla lista di concessioni LIX SvizzeraLiechtenstein per determinati tipi di schermi piatti, decoder e stampanti multifunzioni sono state modificate, poiché la Svizzera aveva provveduto ad attuare l'ITA in modo analogo all'UE. È stata corretta retroattivamente anche l'aliquota di dazio sui cavi di telecomunicazione, definita nel 2007 nell'ambito dell'attuazione della revisione del Sistema armonizzato. Queste modifiche sono entrate provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 2012.

Per il 1° gennaio 2012 è stata modificata anche la struttura della tariffa doganale relativa ai miscugli di cereali per l'alimentazione d'animali, alfine di impedire l'elusione del sistema di prezzi soglia previsto per questa categoria di prodotti.

Inoltre, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è stato autorizzato a definire le aliquote di dazio previste nell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr) per i miscugli di cereali in modo che corrispondessero all'aliquota massima applicabile ai cereali per l'alimentazione d'animali.

L'accresciuta domanda di patate destinate alla valorizzazione per l'industria di trasformazione, la domanda di patate da tavola sorta una volta terminato il raccolto delle patate primaticce indigene e la maggior domanda di patate da semina per le piantagioni 2012 hanno dovuto essere coperte con un aumento delle importazioni.

Per questa ragione, il contingente doganale parziale previsto dall'OIAgr per le patate (patate da semina incluse) è stato temporaneamente aumentato di 10 900 tonnellate, passando da 18 250 a 29 150 tonnellate.

A causa delle variazioni dei prezzi sul mercato mondiale, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre 2011 il Dipartimento federale dell'economia (DFE), autorizzato dal 917

Consiglio federale, ha adeguato l'aliquota di dazio del contingente prevista dall'OIAgr per i cereali panificabili. Contestualmente sono state modificate anche le aliquote di dazio associate all'imposizione doganale dei cereali panificabili trasformati destinati all'alimentazione umana.

Per migliorare le condizioni di concorrenza alle quali sono esposti i produttori di frutta, il 1° luglio 2011 sono state ridotte le aliquote di dazio dell'OIAgr applicabili ai piantimi di alberi da frutta per i quali non sono stati concordati dazi preferenziali rispetto all'UE.

Quanto ai contingenti con un'eccedenza di domanda, che vengono ripartiti in funzione dell'ordine di entrata delle domande di permesso, le condizioni di assegnazione previste dall'OIAgr sono state modificate. Se un richiedente durante il periodo di contingentamento importa meno del 90 per cento della quantità attribuitagli in virtù del suo permesso generale d'importazione, per il successivo periodo di contingentamento gli viene attribuita al massimo detta quantità importata, dalla quale non viene più operata l'ulteriore deduzione sinora prevista. Queste disposizioni si applicheranno per la prima volta alla ripartizione delle quote di contingente per il 2013.

L'OIAgr è stata sottoposta a una revisione totale di ordine puramente tecnico, entrata in vigore il 1° gennaio 2012.

Le misure di compensazione dei prezzi previste per lo zucchero nei prodotti agricoli trasformati nella versione riveduta del Protocollo numero 2 dell'Accordo di libero scambio concluso nel 1972 tra la Svizzera e l'UE, applicato dal 2005, sono state soppresse (cosiddetta «soluzione doppio zero»). Questa soluzione presuppone che il prezzo dello zucchero si mantenga su livelli più o meno equivalenti in Svizzera e nell'UE. Per garantire la parità di prezzo rispetto all'UE, il DFE, con l'autorizzazione del Consiglio federale, ha aumentato l'imposizione doganale prevista dall'OIAgr (contributo al fondo di garanzia) per la voce 1701.9999 della tariffa doganale, portandola a 6 franchi per 100 chilogrammi dal 1° dicembre 2011.

Il Consiglio federale ha disposto una modifica dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello autorizzando l'UFAG, su domanda scritta motivata, a trasferire sul successivo periodo di importazione del medesimo anno civile al massimo il 5 per cento delle quote del contingente doganale per la carne di un importatore. Questa disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2012.

10.3.1.2

Misure fondate sulla legge sulle preferenze tariffali

Il 1° luglio 2011, con l'entrata in vigore delle aliquote di dazio stabilite nel quadro degli accordi di libero scambio con la Colombia e con il Perù, le aliquote di dazio preferenziali concesse a titolo autonomo a questi Paesi nell'ambito del Sistema generale di preferenze (SGP) a favore dei Paesi in sviluppo sono state soppresse e sostituite dalle concessioni tariffali previste dagli accordi. La Colombia e il Perù sono dunque stati cancellati, per il 1° luglio 2011, dall'elenco dei Paesi in sviluppo allegato all'ordinanza del 16 marzo 2007 sulle preferenze tariffali.

L'elenco dei Paesi e territori in sviluppo allegato all'ordinanza sulle preferenze tariffali è stato armonizzato il 1° luglio 2011 con l'elenco di Paesi stabilito dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE. Al tempo stesso, il campo d'applicazione della voce di tariffa 1008.9059 è stato precisato nella lista delle preferenze tariffali.

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Il 1° maggio 2011 è stata posta in vigore la revisione totale dell'ordinanza del 30 marzo 2011 sulle regole d'origine (OROPS). Oltre alle preferenze tariffali generalizzate concesse a titolo autonomo in virtù della legge sulle preferenze tariffali, la revisione comporta una semplificazione delle regole d'origine che dovrebbe consentire ai Paesi in sviluppo di meglio integrarsi nell'economia mondiale attraverso frequenti esportazioni. In caso di grave perturbazione del mercato agrario, le preferenze tariffali possono temporaneamente essere adeguate o soppresse (cosiddetta «clausola preferenziale per i prodotti agricoli»).

10.3.1.3

Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

Visto il considerevole volume dei dati relativi all'assegnazione dei contingenti doganali e al loro impiego, detti dati vengono pubblicati soltanto in Internet.

10.3.2

Rapporto

Secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10), l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) nonché l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), il nostro Collegio presenta annualmente all'Assemblea federale un rapporto concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dagli atti normativi citati.

Il presente rapporto sottopone per approvazione all'Assemblea federale le misure disposte nel corso del 2011 in virtù della legge sulla tariffa delle dogane e della legge sulle preferenze tariffali. Non sono state adottate misure in virtù della legge su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate. Gli atti normativi messi in vigore in virtù delle misure esposte nel seguito sono già stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel presente rapporto.

10.3.2.1 10.3.2.1.1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane Ordinanza del 23 novembre 2011 che modifica la tariffa doganale concernente i dazi per certi prodotti delle tecnologie dell'informazione (RU 2011 5923)

Applicazione in via provvisoria delle modifiche della lista di concessioni LIX Svizzera-Liechtenstein per certi prodotti del settore delle tecnologie dell'informazione e modifica della Tariffa Doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane L'accordo dell'OMC sulle tecnologie dell'informazione (Information Technology Agreement; ITA), entrato in vigore il 1° gennaio 1998, prevede la soppressione dei

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dazi su oltre 400 prodotti appartenenti al settore delle tecnologie dell'informazione (prodotti IT). La Svizzera ha aderito all'ITA insieme ad altri 73 Stati, tra cui l'UE. Il 21 settembre 2010 l'organo di conciliazione dell'OMC ha approvato la relazione del panel del 16 agosto 2010 concernente la vertenza European Communities and its Member States ­ Tariff Treatment of Certain Information Technology Products (DS375, DS376 e DS377). Nella propria relazione il panel sottolinea che i dazi prelevati dall'UE su determinati schermi piatti, decoder e stampanti multifunzioni sono contrari all'ITA.

Gli impegni assunti dalla Svizzera in materia di riduzione dei dazi sono indicati nella lista di concessioni LIX Svizzera-Liechtenstein (lista LIX), come pure quelli concernenti i prodotti IT. La lista LIX è parte integrante dell'Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati (RS 0.632.20; allegato 1A.2). La Svizzera ha applicato l'ITA in modo simile all'UE.

Benché la decisione del panel a sfavore dell'UE non abbia implicazioni dirette per gli impegni assunti dalla Svizzera in materia di diritto internazionale, al nostro Paese conviene comunque attuare questa decisione dell'organo di conciliazione dell'OMC e modificare di conseguenza la lista LIX. Se la Svizzera dovesse mantenere la prassi sinora seguita, gli altri membri dell'OMC potrebbero rimproverarle di violare scientemente la normativa dell'OMC, ciò che sarebbe in contrasto con il principio del rispetto del diritto internazionale sancito dall'articolo 5 capoverso 4 della Costituzione federale (RS 101).

Il Consiglio federale ha approvato le necessarie modifiche della lista LIX e della Tariffa Doganale di cui all'allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane in virtù dell'articolo 9a della stessa legge e le ha poste in vigore in via provvisoria dal 1° gennaio 2012. Le modifiche sottostanno all'approvazione del Parlamento. Il messaggio concernente l'approvazione della modifica della lista LIX da parte dell'Assemblea federale è allegato al rapporto sulla politica economica esterna 2011 (cfr. n. 10.4). Se l'Assemblea federale approva la citata modifica, non saranno necessari ulteriori adeguamenti della legge sulla tariffa delle dogane. Con detta modifica la Svizzera conforma la lista LIX ai propri
impegni di diritto internazionale.

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della quarta revisione della Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11) ha comportato importanti modifiche della Tariffa Doganale. A quel momento la Svizzera puntava a istituire una struttura piuttosto semplice per l'attuazione delle modifiche. Ne è conseguito che i cavi per le telecomunicazioni, che fino al 31 dicembre 2006 potevano essere importati in franchigia, dal 1° gennaio 2007 erano assoggettati a un dazio, in contrasto con quanto disposto dall'ITA. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2012, il Consiglio federale ha corretto, vale a dire azzerato, le aliquote di dazio previste nella Tariffa Doganale per i cavi delle telecomunicazioni.

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10.3.2.1.2

Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la modifica della tariffa doganale nell'allegato 1 alla legge sulla tariffa delle dogane e la modifica ad altri atti normativi in relazione ai cereali per l'alimentazione di animali (RU 2011 5249)

Modifica della struttura della tariffa doganale per i miscugli di cereali per l'alimentazione di animali Le note relative al capitolo 10 della tariffa d'uso svizzera (www.tares.ch) non prevedono disposizioni particolari riguardo alla classificazione dei miscugli di cereali.

Pertanto, fanno stato le disposizioni generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato, il quale è parte integrante della Tariffa Doganale in allegato alla legge sulla tariffa delle dogane. Queste disposizioni stabiliscono che i prodotti misti o composti da materie differenti devono essere classificati secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale (regola 3b).

Sinora la Tariffa Doganale non prevedeva alcuna distinzione tra cereali non misti e miscugli di cereali. Di conseguenza, i miscugli di cereali erano classificati nella voce di tariffa prevista per il cereale che contiene la maggior percentuale di miscuglio. Le citate disposizioni di classificazione consentivano di mescolare un cereale sottoposto a un'imposizione doganale elevata a un cereale con imposizione doganale più modesta. Vi era dunque la possibilità di aggirare i prezzi soglia fissati per ragioni di politica agraria per i diversi tipi di cereale.

Per escludere la possibilità di eludere la protezione alla frontiera per i miscugli di cereali, nel capitolo 10 della tariffa delle dogane sono state inserite nuove voci, senza modificare le aliquote di dazio della Tariffa Doganale (a proposito della determinazione delle aliquote di dazio per i miscugli di cereali, cfr. n. 10.3.2.1.4).

Questa modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2012.

10.3.2.1.3

Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (OIAgr 2011) (RU 1998 3125) Modifiche del 25 gennaio, del 26 aprile e del 25 ottobre 2011 (RU 2011 365 1671 4773)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le patate (incluse le patate da semina) Per coprire il fabbisogno di patate destinate alla valorizzazione per l'industria di trasformazione, il 7 febbraio 2011 il contingente doganale parziale 14.1 (patate, incluse patate da semina) di cui all'allegato 4 numero 7 dell'OIAgr nella versione che è stata in vigore fino al 31 dicembre 2011 (OIAgr 2011) è stato temporaneamente aumentato di 5000 t, passando da 18 250 a 23 250 t.

Il sottoapprovvigionamento di patate da tavola manifestatosi dopo il raccolto di patate primaticce indigene ha imposto un aumento temporaneo del contingente

921

parziale, il quale è stato aumentato di ulteriori 5400 t, passando a 28 650 t.

L'aumento in questione è entrato in vigore il 9 maggio 2011.

Il fabbisogno di patate da semina per le coltivazioni 2012 ha potuto essere coperto soltanto in parte dal mercato indigeno e con importazioni basate sul contingente parziale disponibile. Pertanto, il contingente parziale è stato aumentato temporaneamente ancora una volta di ulteriori 500 t, passando a 29 150 t con effetto all'8 novembre 2011.

La durata di validità delle modifiche del 25 gennaio, del 26 aprile e del 25 ottobre 2011 era limitata alla fine del 2011. Pertanto non sono soggette a ulteriore approvazione (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifiche del 23 marzo, del 21 giugno e del 21 settembre 2011 (RU 2011 1209 2923 4463) Adattamento delle aliquote di dazio per i cereali e i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana Secondo l'articolo 5b OIAgr, per il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre il DFE fissa le aliquote di dazio per il contingente doganale dei cereali panificabili definendo tali aliquote sulla base delle informazioni di borsa e delle informazioni rappresentative sui prezzi, e in modo tale che il prezzo del frumento importato, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia (imposizione doganale) si situi all'interno di una forchetta di 3 franchi per 100 chilogrammi rispetto al prezzo di riferimento. Per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana, il DFE fissa le aliquote di dazio in funzione dell'imposizione doganale sulle materie prime, dei valori di resa e di un supplemento di dazio di al massimo 20 franchi ogni 100 chilogrammi.

Avvalendosi di questa delega di competenze, il DFE ha ridotto le aliquote di dazio per il contingente dei cereali panificabili di 4.30 franchi per il 1° aprile 2011, portando l'aliquota a 10.30 franchi ogni 100 chilogrammi. Per il 1° luglio 2011 l'aliquota è stata aumentata di 3.80 franchi, passando a 14.10 franchi ogni 100 chilogrammi, e per il 1° ottobre 2011 è stata ancora aumentata di 5.20 franchi, passando a 19.30 franchi ogni 100 chilogrammi. Per il 1° gennaio 2012 non è stato necessario disporre adeguamenti. Le aliquote per i cereali trasformati associate all'aliquota di dazio per i cereali panificabili sono state adeguate alle stesse date. Per la farina di grano tenero della voce di tariffa 1101.0048, ad esempio, l'aliquota è stata ridotta per il 1° aprile 2011 di 5.70 franchi, passando a 38.70 franchi ogni 100 chilogrammi, aumentata di 5 franchi per il 1° luglio 2011, passando a 43.70 franchi ogni 100 chilogrammi, e di nuovo aumentata di 7 franchi con effetto al 1° ottobre, passando a 50.70 franchi ogni 100 chilogrammi.

Le modifiche del 23 marzo, del 21 giugno e del 21 settembre 2011 sono state effettuate nell'ambito della delega al DFE approvata dal Parlamento (art. 5b OIAgr 2011; art. 1 lett. c DF del 10 marzo 2009; FF 2009 1911) che non lascia praticamente alcun margine di manovra al DFE nell'esecuzione. Pertanto non sono soggette a ulteriore approvazione.

922

Modifica del 25 maggio 2011 (RU 2011 2395) Modifiche delle aliquote di dazio sulle piante da frutta Il 1° luglio 2011 sono state ridotte le aliquote di dazio applicabili agli alberi da frutta per i quali non sono stati concordati dazi preferenziali rispetto all'UE. Questo passo verso la liberalizzazione ha rafforzato la concorrenza in questo segmento specializzato del mercato e comportato una riduzione dei costi d'investimento per i produttori di frutta.

10.3.2.1.4

Ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr 2012) (RS 916.01)

Determinazione delle aliquote di dazio di miscugli di cereali per l'alimentazione di animali Per i miscugli di cereali contemplati nel capitolo 10 della tariffa delle dogane sono state definite voci di tariffa distinte (cfr. n. 10.3.2.1.2). Questa modifica ha creato le premesse per la definizione, per ciascun miscuglio di foraggi, di un'aliquota di dazio diversa da quella vigente per il cereale contenuto in maggior percentuale. L'articolo 28 dell'OIAgr nella versione che è in vigore dal 1o gennaio 2012 (OIAgr 2012) autorizza l'UFAG a calcolare le aliquote di dazio di miscugli di foraggi in modo che corrispondano all'aliquota di dazio massima applicabile ai cereali da foraggio.

Questa modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. L'UFAG ha fissato le relative aliquote di dazio fondandosi su questa delega.

Modifica del metodo di attribuzione dei contingenti doganali che vengono ripartiti in funzione dell'ordine di entrata delle domande Per i contingenti doganali ripartiti in funzione dell'ordine di entrata delle domande in base all'articolo 22 OIAgr 2012, in caso di eccedenza della domanda valeva sinora la regola secondo cui i richiedenti che nel periodo di contingentamento avevano importato meno del 90 per cento della quantità loro attribuita sotto il loro permesso generale d'importazione, per il successivo periodo di contingentamento ricevevano al massimo detta quantità importata, dedotta la quantità non utilizzata.

L'articolo 24 OIAgr 2012 dispone ora che in relazione ai contingenti con un'eccedenza di domanda, ai richiedenti può essere attribuita al massimo la quantità importata nel periodo di contingentamento precedente sotto il proprio numero di permesso generale di importazione. Si rinuncia dunque a un'ulteriore riduzione corrispondente alla quantità non importata nel periodo precedente.

Detta modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. In virtù dell'articolo 54 OIAgr 2012 (disposizione transitoria), nel 2012 l'attribuzione delle quote di contingente secondo l'articolo 24 OIAgr 2012 avviene ancora conformemente al diritto anteriore.

La modifica del 26 ottobre 2011 non ha comportato una ridefinizione del volume dei contingenti doganali e neppure della distribuzione nel tempo dei contingenti. Pertanto non è soggetta a ulteriore approvazione (art. 13 cpv. 1 LTD).

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Altre modifiche nel quadro della revisione totale dell'OIAgr Oltre alle modifiche di cui sopra, l'OIAgr è stata sottoposta a una revisione totale nell'ambito della quale è stata completamente rielaborata. La nuova OIAgr è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Alla stessa data è entrata in vigore anche un'altra revisione del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11), che introduce ampie modifiche della struttura della tariffa delle dogane con importanti ripercussioni sull'OIAgr.

Detti adeguamenti, di carattere prettamente tecnico, servono a migliorare la leggibilità delle disposizioni in tutti gli ambiti tematici. La nuova struttura e la nuova presentazione migliorano inoltre l'uso della versione elettronica e facilitano l'integrazione delle future modifiche.

La revisione totale dell'OIAgr non comporta modifiche del vigente diritto. Pertanto non è soggetta a ulteriore approvazione (art. 13 cpv. 1 LTD).

Modifica del 21 novembre 2011 (RU 2011 5313) Modifica dell'imposizione doganale sullo zucchero Con l'entrata in vigore, il 1° febbraio 2005, della revisione del Protocollo numero 2 dell'Accordo di libero scambio concluso nel 1972 tra la Svizzera e l'UE, le misure di compensazione dei prezzi dello zucchero destinato ai prodotti agricoli trasformati negli scambi commerciali con l'UE sono state abrogate per tutti i tipi di zucchero delle voci di tariffa numero 1701­1703 (cosiddetta «soluzione doppio zero»). Il corretto funzionamento di questa soluzione presuppone che il livello dei prezzi dello zucchero sia all'incirca equivalente in Svizzera e nell'UE. Secondo la normativa in vigore nell'UE il prezzo dello zucchero nell'UE non segue sempre un'evoluzione analoga a quella del prezzo sul mercato mondiale. Per questo motivo il DFE è autorizzato, conformemente all'articolo 5 OIAgr, ad adeguare periodicamente le aliquote doganali per questo prodotto in modo che i prezzi dello zucchero importato non differiscano (verso l'alto o verso il basso) di oltre 3 franchi per 100 kg dai prezzi di mercato dell'UE.

A seguito della riforma del mercato europeo dello zucchero, i prezzi praticati sul mercato UE sono in calo dal 2006; l'ultima riduzione risale al 1° ottobre 2009. I prezzi dello zucchero sul mercato mondiale registrano invece una tendenza al rialzo sin dall'ottobre del 2008, a causa dell'aumento della domanda. Nel corso del 2009 e del 2010 l'aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia per il finanziamento delle scorte obbligatorie della voce di tariffa 1701.9999 sono stati quindi gradualmente abbassati fino a raggiungere la franchigia doganale. Nei primi nove mesi del 2011 il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale si è mantenuto su livelli elevati.

Nel quarto trimestre, tuttavia, essendo migliorate le previsioni riguardanti la produzione in India e nell'UE, il prezzo sul mercato mondiale è sceso. Allo scopo di garantire la parità di prezzo rispetto all'UE, e tenendo conto delle informazioni sui prezzi e delle quotazioni di borsa, il 1° dicembre 2011 il contributo al fondo di garanzia in quanto elemento dell'imposizione doganale sullo zucchero prevista nell'allegato 1 numero 17 OIAgr 2011 è stato nuovamente aumentato a 6 franchi.

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La modifica del 21 novembre 2011 è stata effettuata nell'ambito della delega al DFE approvata dal Parlamento (art. 5 OIAgr 2012; art. 1 lett. b DF del 12 giugno 2007; FF 2007 4559) che non lascia praticamente alcun margine di manovra al Dipartimento nell'esecuzione. Pertanto non sono soggette a ulteriore approvazione.

10.3.2.1.5

Ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (OBM) (RS 916.341) Modifica del 26 ottobre 2011 (RU 2011 5447)

Trasferimento parziale di quote del contingente doganale sul successivo periodo d'importazione In caso di difficoltà nell'andamento delle importazioni, accadeva che alla fine di un periodo d'importazione un importatore non avesse utilizzato completamente la propria quota del contingente doganale per la carne e perdesse così, in base alla precedente regola, il quantitativo non utilizzato. In certi casi, questa situazione ha comportato costi considerevoli per gli importatori interessati, che in precedenza si erano aggiudicati la propria quota all'asta. Le quote di contingente per la carne vengono attribuite ogni anno per più periodi d'importazione. Perciò, i suddetti costi possono anche finire per cumularsi. Per evitare in futuro queste situazioni o perlomeno limitarle, nel nuovo articolo 16a OBM il Consiglio federale autorizza l'UFAG a trasferire, su domanda scritta motivata, al massimo il 5 per cento delle quote del contingente doganale assegnate a un importatore sul successivo periodo d'importazione del medesimo anno civile. Questa disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2012.

La modifica del 26 ottobre 2011 non ha comportato una ridefinizione del volume dei contingenti doganali e neppure della distribuzione nel tempo dei contingenti. Pertanto non è soggetta a ulteriore approvazione (art. 13 cpv. 1 LTD).

10.3.2.2 10.3.2.2.1

Misure prese in base alla legge sulle preferenze tariffali Ordinanza del 16 marzo 2007 sulle preferenze tariffali (RS 632.911) Modifiche del 10 giugno 2011 (RU 2011 2539 2541)

Modifica dell'elenco dei Paesi e territori in sviluppo in relazione all'entrata in vigore degli accordi di libero scambio (ALS) con la Colombia e il Perù L'allegato 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali elenca i Paesi in sviluppo che beneficiano delle preferenze tariffali accordate. Se la Svizzera conclude un ALS con un Paese in sviluppo, questo viene cancellato dal suddetto elenco. Le preferenze tariffali concesse a titolo autonomo sono quindi sostituite da concessioni tariffali convenzionali.

925

Dopo la chiusura della procedura di ratifica degli ALS con la Colombia (RU 2011 2743) e il Perù (RU 2011 2987) approvati dal Parlamento, le concessioni tariffali fissate in tali accordi sono state trasposte nel diritto svizzero il 1° luglio 2011.

Anche la Colombia e il Perù sono state pertanto cancellate dall'elenco dei Paesi in sviluppo dell'ordinanza sulle preferenze tariffali a seguito dell'entrata in vigore di tali ALS.

Armonizzazione dell'elenco dei Paesi e territori in sviluppo all'elenco di Paesi stabilito dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE Nell'ambito dell'applicazione delle preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo, la Svizzera riprende l'elenco di Paesi stabilito dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (CAS/OCSE). La Repubblica di Palau è stata ora inserita in questo elenco. È stato invece cancellato dall'elenco un certo numero di territori ai quali la Svizzera concedeva sinora preferenze tariffali, ma che non figuravano più nell'elenco del CAS/OCSE. Si tratta di territori d'Oltremare appartenenti a Paesi sviluppati, come gli USA, il Regno Unito e la Francia. Dall'elenco del CAS/OCSE sono stati cancellati anche il Sahara occidentale e Macao. L'arcipelago di Capo Verde è stato promosso dalla categoria dei Paesi meno avanzati (PMA) alla categoria superiore dei Paesi in sviluppo. Inversamente, al Kirghizistan è stato riconosciuto lo statuto di PMA a causa del suo inserimento in un programma internazionale di sdebitamento al quale partecipa anche la Svizzera.

Grazie alla felice conclusione di un programma internazionale di sdebitamento a favore del Burundi, della Repubblica Centrafricana, della Repubblica del Congo, del Gambia, di Haiti, del Nepal e di São Tomé e Principe, lo statuto di PMA assegnato a questi Stati ha potuto essere soppresso (cancellazione delle indicazioni nella colonna D dell'elenco nell'allegato 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali). Di conseguenza, questi Paesi beneficiano di nuovo delle preferenze tariffali vigenti per i Paesi in sviluppo. Le citate modifiche sono entrate in vigore il 1° luglio 2011.

Modifica della designazione dell'amaranto nell'elenco delle preferenze tariffali La modifica del 7 dicembre 2007 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali, entrata in vigore il 1°
gennaio 2008 (RU 2007 7053), prevede in particolare, nell'elenco delle preferenze di cui all'allegato 2, l'importazione in franchigia, sotto la voce di tariffa 1008.9059, per l'Amaranthus tricolor proveniente dai Paesi in sviluppo. Esistono diverse varietà di amaranto, i cui chicchi però non sempre possono essere consumati come cereale. Pertanto, per il 1° luglio 2011, la designazione Amaranthus tricolor è stata sostituita dalla designazione comune Amarant (Amaranthus L.), che designa il genere di questa sottospecie vegetale.

10.3.2.2.2

Ordinanza del 30 marzo 2011 sulle regole d'origine (OROPS) (RS 946.39)

10.3.2.2.2.1

In generale

In accordo con le disposizioni della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), nell'ambito della propria politica di aiuto allo sviluppo la Svizzera concede ai Paesi in sviluppo preferenze tariffali unilaterali attraverso 926

il Sistema generalizzato di preferenze (SGP). Nel contesto del Ciclo di Doha dell'OMC per lo sviluppo, è stata riconosciuta la necessità di meglio integrare questi Paesi nell'economia mondiale promuovendone le esportazioni. Lo Schema svizzero di preferenze tariffali prevede quindi preferenze tariffali specifiche in funzione del prodotto e del grado di sviluppo dei Paesi beneficiari (cfr. all. 2 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali). I Paesi in sviluppo beneficiano di agevolazioni tariffali sulla maggior parte dei prodotti industriali e agricoli importati. I Paesi meno avanzati possono importare in Svizzera in franchigia doganale e senza contingentamento.

Oltre alla Svizzera, anche l'UE, gli USA, la Cina, l'India, il Giappone, la Norvegia e la Turchia concedono preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo.

Il potenziale di esportazione supplementare dei Paesi in sviluppo è esiguo, in special modo sul fronte dei prodotti industriali. Pertanto il Consiglio federale prevede che a breve e medio termine le semplificazioni introdotte nell'OROPS non avranno ripercussioni significative sull'economia nazionale della Svizzera. In caso di aumento inusuale delle importazioni di prodotti agricoli importanti per la politica agraria, suscettibile di provocare un crollo dei prezzi al produttore, le preferenze tariffali nel settore agrario possono, a determinate condizioni, essere adeguate o innalzate (cosiddetta «clausola preferenziale per i prodotti agricoli»; cfr. art. 8 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali).

10.3.2.2.2.2

Regole d'origine

La determinazione dell'origine è decisiva per l'ottenimento di un accesso privilegiato al mercato nell'ambito del SGP per i prodotti dei Paesi in sviluppo. L'esistenza di regole semplici sull'origine è quindi un fattore importante quando si tratta di decidere se instaurare rapporti commerciali privilegiati con un Paese in sviluppo, contribuendo a migliorare il grado di sviluppo economico del Paese in questione. Il Consiglio federale ha quindi sottoposto l'OROPS a una revisione totale che ha comportato una semplificazione delle regole d'origine previste in detta ordinanza e la loro armonizzazione con le corrispondenti regole dell'UE e della Norvegia.

Le nuove regole d'origine previste dallo Schema svizzero di preferenze tariffali sono entrate in vigore il 1° maggio 2011. Per la revisione e la semplificazione delle regole sono stati applicati i seguenti principi: ­

allentamento e semplificazione mediante riduzione del numero di regole d'origine specifiche per i prodotti agricoli di base e i prodotti agricoli trasformati, definendo come criterio d'origine il cambiamento di posizione tariffale (cambiamento della voce di tariffa nella tariffa delle dogane conseguente alla lavorazione o trasformazione di un prodotto), ad eccezione di amidi e fecole e dell'inulina corrispondenti alla voce di tariffa 1108 e di determinati preparati alimentari delle voci di tariffa 1901, 1904 e 1905, per i quali sono previste regole derogatorie;

­

riduzione della parte di valore generata in loco sul prodotto finito (prezzo franco fabbrica) richiesta per l'acquisizione del carattere di prodotto dal 60 al 50 per cento per le merci provenienti da Paesi in sviluppo e dal 60 al 30 per cento per le merci provenienti da Paesi PMA;

­

riduzione delle lavorazioni e trasformazioni necessarie per l'acquisizione del carattere di prodotto originario, nonché estensione delle lavorazioni e tra927

sformazioni concesse per il mantenimento del carattere di prodotto originario (cosiddette «regole dell'elenco» secondo elenco nell'appendice 1 dell'OROPS); ­

in virtù dell'unione doganale tra l'UE e la Turchia e dell'applicazione del SGP dell'UE anche da parte della Turchia, quest'ultima è stata inclusa, nel settore industriale, nel cumulo regionale dell'origine per i prodotti industriali provenienti dai Paesi in sviluppo.

10.3.2.3

Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

Negli articoli 21 e 22 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1), il legislatore ha stabilito le basi per il contingente doganale, la relativa attribuzione e la pubblicazione di quest'ultima. In applicazione di tale mandato legislativo, nell'articolo 15 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (RS 916.01) abbiamo deciso di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali: a.

il contingente doganale intero o parziale;

b.

il tipo di ripartizione, nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzo;

c.

il nome nonché la sede o il domicilio dell'importatore;

d.

le quote di contingente;

e.

il tipo e la quantità di prodotti agricoli effettivamente importati nel quadro della quota di contingente.

La raccolta di tutte queste indicazioni per l'anno 2011 raggiunge un volume di circa 300 pagine. La pubblicazione avviene quindi sul sito Internet dell'Ufficio federale dell'agricoltura al seguente indirizzo: www.import.ufag.admin.ch

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