ad 07.455 Iniziativa parlamentare Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n. 183) dell'OIL Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 10 novembre 2011 Parere del Consiglio federale del 15 febbraio 2012

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 10 novembre 2011 concernente l'iniziativa parlamentare 07.455 «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n. 183) dell'OIL».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 febbraio 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 22 giugno 2007 la consigliera nazionale Liliane Maury Pasquier ha depositato l'iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n. 183) dell'OIL» intesa ad autorizzare il Consiglio federale a ratificare la Convenzione n. 183 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha adottato il rapporto concernente tale iniziativa parlamentare e il progetto di decreto federale che, nell'articolo 2, prevede una modifica dell'articolo 35a capoverso 2 della legge federale del 13 marzo 19641 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL). Il progetto di modifica legislativa si prefigge di migliorare la certezza del diritto iscrivendo nella legge sul lavoro il principio della retribuzione del tempo dedicato all'allattamento. Il Consiglio federale è incaricato di disciplinare i dettagli nell'articolo 60 capoverso 2 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 20002 concernente la legge sul lavoro (OLL 1). Inoltre Consiglio federale è invitato a esprimere il proprio parere in merito al progetto summenzionato in vista della sua trattazione nel Consiglio nazionale nel corso della sessione primaverile 2012.

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Parere del Consiglio federale

Nel suo rapporto del 15 giugno 2001 (FF 2001 5601 segg.) il Consiglio federale ha esaminato la Convenzione n. 183 dell'OIL, rinunciando a proporne la ratifica principalmente a causa della mancanza di un'assicurazione maternità in Svizzera.

Come giustamente rilevato dal rapporto della CSSS-N, dal 2001 la situazione in Svizzera si è evoluta favorevolmente. Il Consiglio federale condivide l'analisi della situazione presentata nel rapporto della Commissione e ritiene che le disposizioni del diritto positivo svizzero corrispondano ampiamente a quelle della Convenzione n. 183 dell'OIL.

Pur attenendosi rigorosamente al principio della libertà contrattuale sancito in Svizzera dal diritto privato del lavoro, il Consiglio federale tiene conto della modifica della LL proposta dalla CSSS-N per ratificare la Convenzione n. 183 dell'OIL. Il Consiglio federale ritiene che la ratifica della convenzione in esame risponda alle esigenze di una politica coerente e solidale sotto il profilo della protezione della maternità e della salute e che concilia vita familiare e vita lavorativa. Secondo il sistema attuale del diritto privato del contratto di lavoro, la retribuzione del tempo dedicato all'allattamento è disciplinata tra i partner sociali o direttamente tra le parti contraenti del contratto di lavoro individuale. Se il contratto in questione non prevede diversamente, secondo l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO)3 il lavoratore assente per un tempo limitato per motivi inerenti alla sua persona (p. es.

malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale o di una funzione pubblica) 1 2 3

RS 822.11 RS 822.111 RS 220

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riceve il salario se la durata del rapporto di lavoro è superiore a tre mesi. Tuttavia, lo stato attuale della giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'articolo 324a CO non consente di stabilire con certezza in che misura il tempo dedicato all'allattamento debba essere retribuito. Inoltre l'articolo 35a capoverso 2 LL prevede soltanto che alle madri allattanti sia concesso il tempo necessario all'allattamento.

In base a ciò, il Consiglio federale ha stabilito nell'articolo 60 OLL 1 che il tempo dedicato all'allattamento è considerato tempo di lavoro quando una madre allatta all'interno dell'azienda; se la lavoratrice lascia il posto di lavoro per allattare, è riconosciuta come tempo di lavoro la metà dell'assenza. Considerato che le divergenze esistenti tra le disposizioni del diritto svizzero e quelle della Convenzione n. 183 sono minime, il Consiglio federale ritiene che, per garantire la certezza del diritto secondo quanto auspicato dalla CSSS-N, una modifica dell'articolo 35a capoverso 2 della LL non sia necessaria. L'articolo 40 capoverso 1 lettera b LL attribuisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni esecutive intese a precisare singole disposizioni della legge, approccio che è conforme alla prassi seguita dalla Svizzera in materia di ratifica delle norme dell'OIL.

L'articolo 40 capoverso 2 LL prevede che il Consiglio federale consulti i Cantoni, la Commissione federale del lavoro e le organizzazioni economiche interessate prima di emanare disposizioni. Dopo aver adito la Commissione federale del lavoro per l'elaborazione di un progetto finalizzato a disciplinare nei dettagli la retribuzione del tempo dedicato all'allattamento nel quadro dell'articolo 60 capoverso 2 OLL 1, il Consiglio federale svolgerà le consultazioni previste dalla legge tenendo conto del testo dell'articolo 10 della Convenzione n. 183.

La modifica dell'ordinanza e la ratifica della Convenzione n. 183 dell'OIL avranno conseguenze relativamente poco importanti per l'economia.

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Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale raccomanda di entrare in materia sul progetto presentato e di respingere la proposta della minoranza. In considerazione di quanto esposto nel numero 2, il Consiglio federale propone alla CSSS-N di sopprimere l'articolo 2 del progetto di decreto federale poiché la ratifica della Convenzione n. 183 non richiede una revisione della LL. In seguito alla modifica dell'OLL 1, il Consiglio federale depositerà lo strumento di ratifica della Convenzione n. 183 presso il direttore generale dell'OIL. Il Consiglio federale auspica che i lavori possano essere portati a termine entro la metà del 2013.

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