4 Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 20132016 del 25 settembre 2012
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19952 sulle scuole universitarie professionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20123, decreta: Art. 1 1
Per i sussidi d'esercizio è stanziato un limite di spesa di 1999 milioni di franchi.
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L'importo è ripartito nel modo seguente:
2013:
463,9 milioni di franchi;
2014:
486,4 milioni di franchi;
2015:
511,5 milioni di franchi;
2016:
537,2 milioni di franchi.
Art. 2 Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.
Art. 3 Per il periodo 20132016 è stanziato un credito d'impegno di 150 milioni di franchi per i sussidi agli investimenti.
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RS 101 RS 414.71 FF 2012 2727
2011-2407
7399
Finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 20132016. DF
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 25 settembre 2012
Consiglio nazionale, 20 settembre 2012
Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab
Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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