4 Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2013­2016 del 25 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19952 sulle scuole universitarie professionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20123, decreta: Art. 1 1

Per i sussidi d'esercizio è stanziato un limite di spesa di 1999 milioni di franchi.

2

L'importo è ripartito nel modo seguente:

2013:

463,9 milioni di franchi;

2014:

486,4 milioni di franchi;

2015:

511,5 milioni di franchi;

2016:

537,2 milioni di franchi.

Art. 2 Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 3 Per il periodo 2013­2016 è stanziato un credito d'impegno di 150 milioni di franchi per i sussidi agli investimenti.

1 2 3

RS 101 RS 414.71 FF 2012 2727

2011-2407

7399

Finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2013­2016. DF

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2012

Consiglio nazionale, 20 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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